Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10882 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3552 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova n. 45 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 1286, emanato in data 04/12/2024 dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Mumbai indicato in epigrafe, con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- costituitosi in giudizio, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha depositato una relazione ove la Sede diplomatica manifestava la propria intenzione di procedere al rilascio del visto richiesto;
- in seguito all’udienza del 15 aprile 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato documentazione attestante l’avvenuto rilascio del visto;
- il ricorrente, con successiva memoria, ha domandato la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente;
- all’udienza camerale del 3 giugno 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto di studio in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto infine che le spese legali, in ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione (che ha basato il proprio diniego su talune carenze documentali che sarebbero state facilmente risolvibili instaurando il contraddittorio procedimentale, come risulta dal successivo rilascio del visto), vadano poste a suo carico, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.