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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/10/2024, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n.4530/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 4530, promossa con domanda depositata in data 21/12/2023
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, via Parte_1 C.F._1
Siracusa n. 5, presso lo Studio degli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dai quali
è rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Dirigente Scolastico e l.r.p.t. dott.ssa
[...] CP_2
elettivamente dom.to in via Danimarca n. 1, delegato a costituirsi in giudizio e
[...] CP_1
a rappresentare l'Amministrazione, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato
resistente
1 Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (RPD), che è pari a €.5,81 giornalieri per il periodo sino al 31.12.2021 ed €.6,15 per il periodo successivo. Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o
31.08 ovvero ai colleghi di ruolo. Avendo lavorato prima del 31.12.2021 per 186 giorni e dal
1°.
1.2022 per 188 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di
€.1.816,56.
Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022, con condanna del al CP_1 pagamento della somma di €.1.816,56 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Il ritualmente citato, si è costituito, instando per il rigetto delle domande attoree, CP_3 contestando sia l'an, sia il quantum della pretesa attorea.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Va osservato che la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
2 Invero, l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale
Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il convenuto non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa CP_1
3 rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al
31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022.
Si osservi che parte ricorrente ha dedotto che nel periodo in questione aveva prestato servizio prima del 31.12.2021 per 186 giorni e dal 1°.
1.2022 per 188 giorni. Il convenuto non CP_1 contestato la durata delle supplenze richiamate dall'attrice, peraltro provata dalla documentazione versata in atti (doc. n.1), né i conteggi depositati in giudizio da parte ricorrente.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di €.1.816,56, CP_1
ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD - pacificamente pari ad €.5,81 giornalieri per il periodo sino al 31.12.2021 e a €.6,15 giornalieri per il periodo dopo il 1°.1.2022 - per i 186 giorni di servizio prestato prima del 31.12.2021 e per i 188 giorni di servizio prestato dopo il
1°.01.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in CP_1
base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso complessivo: €.1.030,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione Parte_1
professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022;
2) condanna il convenuto al pagamento della somma di €.1.816,56, per i titoli di cui CP_1
al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
4 3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.030,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 02/10/2024. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
5
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 2.10.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 4530, promossa con domanda depositata in data 21/12/2023
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Isola del Liri, via Parte_1 C.F._1
Siracusa n. 5, presso lo Studio degli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dai quali
è rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Dirigente Scolastico e l.r.p.t. dott.ssa
[...] CP_2
elettivamente dom.to in via Danimarca n. 1, delegato a costituirsi in giudizio e
[...] CP_1
a rappresentare l'Amministrazione, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato
resistente
1 Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (RPD), che è pari a €.5,81 giornalieri per il periodo sino al 31.12.2021 ed €.6,15 per il periodo successivo. Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o
31.08 ovvero ai colleghi di ruolo. Avendo lavorato prima del 31.12.2021 per 186 giorni e dal
1°.
1.2022 per 188 giorni, ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di
€.1.816,56.
Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022, con condanna del al CP_1 pagamento della somma di €.1.816,56 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Il ritualmente citato, si è costituito, instando per il rigetto delle domande attoree, CP_3 contestando sia l'an, sia il quantum della pretesa attorea.
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Va osservato che la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
2 Invero, l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale
Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il convenuto non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa CP_1
3 rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al
31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022.
Si osservi che parte ricorrente ha dedotto che nel periodo in questione aveva prestato servizio prima del 31.12.2021 per 186 giorni e dal 1°.
1.2022 per 188 giorni. Il convenuto non CP_1 contestato la durata delle supplenze richiamate dall'attrice, peraltro provata dalla documentazione versata in atti (doc. n.1), né i conteggi depositati in giudizio da parte ricorrente.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della somma di €.1.816,56, CP_1
ottenuta moltiplicando la misura giornaliera della RPD - pacificamente pari ad €.5,81 giornalieri per il periodo sino al 31.12.2021 e a €.6,15 giornalieri per il periodo dopo il 1°.1.2022 - per i 186 giorni di servizio prestato prima del 31.12.2021 e per i 188 giorni di servizio prestato dopo il
1°.01.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in CP_1
base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore minimo: €.444,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.213,00; compenso fase decisionale, valore minimo: € 373,00; compenso complessivo: €.1.030,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione Parte_1
professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dall'11.10.2020 al 26.5.2022;
2) condanna il convenuto al pagamento della somma di €.1.816,56, per i titoli di cui CP_1
al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
4 3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1.030,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.49,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 02/10/2024. Il Giudice del Lavoro
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