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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6307 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 27/09/2023
da
( ), con l'avv. LANZA BARBARA Parte_1 C.F._1
MARIA
ricorrente nei confronti di
( , con l'avv. BERTO PAOLO CP_1 C.F._2
GIOVANNI
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte
“in parziale modifica del decreto n. 5894/2017 del Tribunale di Verona
emesso in data 21 luglio 2017 nel procedimento RG n. 4851/2016: 2
1) darsi atto che la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale modo condiviso, con collocazione prevalente della stessa presso il padre.
2) Darsi atto che i turni di responsabilità di nei confronti CP_1
della figlia minore saranno regolati secondo le seguenti modalità previa trasmissione dei turni lavorativi della stessa a entro il giorno 20 Parte_1
del mese per il mese successivo:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita di scuola (o dall'abitazione paterna al termine del turno lavorativo della signora
) sino alla domenica sera avendo cura di ricondurla presso CP_1
l'abitazione paterna;
- la metà delle festività natalizie alternando di anno in anno i seguenti periodi dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni dando atto che per gli anni pari il primo periodo sarà
riservato alla madre ed il secondo al padre e viceversa negli anni successivi;
- la metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- l'alternanza delle festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno con pernottamento nella giornata antecedente;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 2 a. Darsi atto che in caso di impedimento per impegni lavorativi al rispetto dei turni di responsabilità come sopra indicati, lo comunichi a CP_1 Pt_1
con un preavviso di almeno tre giorni.
[...]
2 b. Darsi atto che i genitori potranno concordare modalità più ampie,
compatibili con le esigenze della figlia e degli stessi genitori.
3) Darsi atto che corrisponderà a , a far data dal 1 CP_1 Parte_1
luglio 2024, la somma mensile di 200,00 €, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , da corrispondersi a mezzo Per_1
bonifico bancario con valuta fissa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
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mese sul conto corrente bancario di . Somma da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 1 luglio 2025.
4) Darsi atto che rimborserà a 30% delle seguenti CP_1 Parte_1
spese accessorie come da protocollo famiglia sottoscritto il 13 dicembre
2024 ad esclusione della retta della scuola privata Don Bosco attualmente frequentata dalla minore e delle spese mediche coperte dall'assicurazione contratta da : Parte_1
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali CP_2
prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione,
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da
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istituti privati e per corsi universitarinon statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
4 a. Darsi atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria,
od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà
comunque divisa secondo le rispettive quote.
4 b. Darsi atto che il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla consegna, mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo,
delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato, nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo.
5) Darsi atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito da Pt_1
.
[...]
4 5
6) Darsi atto che le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti e che i legali rinunciano alla solidarietà professionale.”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto sulla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minorenne , nata il [...], sia coerente con le risultanze del Per_1
procedimento, ed in particolare sugli esiti dell'ascolto della ragazza e con la situazione economica quale documentata.
L'accordo va pertanto integralmente recepito.
Visto l'esito della causa le spese di lite vanno integralmente compensate, come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni decreto n. 5894/2017 del Tribunale di
Verona emesso in data 21 luglio 2017 nel procedimento RG n.
4851/2016, provvede in conformità all'accordo riportato in epigrafe;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite..
Verona, 03/06/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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