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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1175/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 472/2022, resa nel giudizio n. 4780/2015 R.G., Tribunale di Trani), iscritta al n. 1175/2022 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Ferreri ed Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti APPELLANTI e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Cannone, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 8 giugno 2015 la
[...] formulava richiesta di emissione di provvedimento Controparte_2 monitorio nei confronti della società (d'ora in poi Controparte_1 anche solo: , per la somma di euro 5.138,70, oltre interessi e
CP_1 spese di giudizio. Assumeva di avere stipulato con la un contratto in data 9
CP_1 settembre 2014 con cui Pt_1 materiale lapideo della cava sita in Minervino Murge previo collaudo>>; indi, con collaudo del 14 gennaio 2015 veniva accertato in tonnellate 401 il materiale acquistato, che rimaneva in cava a disposizione della
CP_1 la quale, dal 26 marzo al 30 marzo 2015, l'avrebbe ritirato presso la cava medesima;
che, tuttavia, durante le operazioni di carico sarebbe stato caricato materiale per 425,47 tonnellate anziché 401, così come evincibile dai documenti di trasporto del vettore a seguito di pesatura effettuata presso la sede della con la conseguenza che la stessa avrebbe
CP_1 prelevato dalla cava blocchi di marmo per tonnellate 24,47 in più e per un valore di euro 5.138,70, in conformità dei prezzi di acquisto pattuiti con il detto contratto, ossia euro 210 a tonnellata, non provvedendo, tuttavia, al relativo pagamento, sicché emetteva fattura numero 2/2015 del 7 Aprile 2015 del predetto importo;
costituita in mora, la con nota del
CP_1
23 Aprile 2015, la stessa non vi dava riscontro. Emesso il monitorio, con atto di opposizione la ne chiedeva la CP_1 revoca, assumendo che le parti, in data 14 gennaio 2015, avevano definito i rapporti pendenti tra loro, all'esito del contratto di vendita del 9 settembre 2014; deduceva, inoltre, che il materiale oggetto del contratto era rimasto nella cava di proprietà della e che, recatasi presso la società CP_2
ivi trovava i responsabili che, senza alcun controllo, CP_2 provvedevano a caricare i blocchi di marmo sugli automezzi della
[...]
i cui dipendenti non erano autorizzati a svolgere alcuna CP_1 operazione di verifica del carico;
al rientro dei mezzi, essa società accertava che il materiale ritirato era solo quello contrassegnato dal terzo incaricato (ossia il collaudatore , dallo stesso elencati e trascritti Persona_1 nei packing list; la convenzione del 14 gennaio 2015 aveva avuto lo scopo di definire ogni rapporto pendente tra le due società. Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. Con la sentenza n. 472/2022 il Tribunale di Trani così statuiva: “- accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo emesso nell'ambito della procedura avente rgn 3224/2014 del Tribunale di Trani in data 25 giugno 2015 e, per l'effetto, revoca lo stesso e, - condanna
[...] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Controparte_3
pag. 2/9 favore dell'opposta in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 4.835,00 oltre euro 145,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. In sostanza, il Tribunale di Trani, ha ritenuto: che tra le parti esisteva un contratto del settembre 2014; che il materiale acquistato dalla CP_1 sarebbe stato individuato da un terzo estimatore;
che con nota del 14 gennaio 2015 sottoscritta da entrambe le parti si dava atto dell'intervenuto collaudo definitivo del materiale ad opera di tale Persona_2 emergendo che il risultato finale determinato ammontava a 401 tonnellate di cui 171,34 in relazione al materiale denominato MS1 e 236,67 in relazione al materiale denominato MS2; che nel suddetto documento veniva evidenziato che << avendo con le fatture di settembre, ottobre novembre fatturato l'intero quantitativo null'altro è dovutoci se non delle scadenze in essere. Pertanto suddetto contratto si intende concluso, il materiale risultante dai paking list è di vostra proprietà e resterà a vostra disposizione in cava come da contratto. Con la sottoscrizione della presente e di tutti e tre gli allegati non avendo più nessun vincolo la restante parte del materiale non idoneo alle vostre esigenze torna nella nostra disponibilità>>; che era rimasta indimostrata la doglianza della in ordine al prelievo di materiale in eccesso da Controparte_2 parte della (tanto non emergendo né dalla documentazione di CP_1 trasporto, né dalle fatture, come tali prive di valore probatorio, né, infine, dalle stesse prove testimoniali). Avverso la decisione del Tribunale di Trani ha proposto appello Pt_1
(quale incorporante per fusione la ,
[...] Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) confermare il decreto ingiuntivo opposto dalla ed in ogni caso accertare Controparte_1 che la ha ritirato dalla Controparte_1 Controparte_2
(ad oggi divenuta il quantitativo di tonnellate 24.47 di
[...] Parte_1 materiale lapideo denominato MS1/MS3 eccedente il quantitativo del materiale lapideo oggetto del contratto del 9.9. 2014 e che non ha versato il prezzo di tale quantitativo eccedente, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_1
5.138,70, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, nonché in via subordinata a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e succ. mod. dalla costituzione in mota (7.4.2015) sino all'integrale estinzione del debito e confermare il decreto ingiuntivo n. 989/2015 del Tribunale di Trani, 2) condannare la
[...]
Pt_3 al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo e del doppio Parte_4 grado del giudizio, 3) in subordine disporre la compensazione delle spese del giudizio di I e II grado, 4) condannare la alla Parte_5 restituzione delle spese del giudizio di I grado pagate in forza della sentenza di I grado provvisoriamente esecutiva”. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto Controparte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'avverso appello e, quindi, tutti le domande e le conclusioni contenute nell'atto di citazione che ha dato la stura al presente giudizio di gravame;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 472/2022, adottata dal Tribunale di Trani, così come successivamente corretta, a causa di errore materiale, con provvedimento reso dal Tribunale di Trani in data 22/09/2022; 3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, stante il principio di soccombenza”. Disposti alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo che non consentiva la definizione del procedimento), all'esito della udienza del 19 settembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico articolato motivo di appello ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle prove emerse nel corso del giudizio, poiché a suo dire è emersa la piena prova del fatto che la società appellata abbia acquisito un quantitativo di materiale lapideo maggiore di quello oggetto del contratto di compravendita, senza pagarlo e senza restituirlo. Tanto emergerebbe, a suo dire, dalla prova testimoniale di , oltre che dalla Testimone_1 documentazione prodotta in giudizio (fatture e bolle di consegna), risultando, quindi, provato che, sebbene l'oggetto del contratto fosse la vendita di 410,00 tonnellate di materiale lapideo (così come da pattuizione del 9 settembre 2014), in realtà il materiale concretamente prelevato dalla appellata sarebbe superiore di 24,47 tonnellate. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
pag. 4/9 In via preliminare, si osserva che va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006). Andando ad esaminare il caso specifico, va detto che il creditore, odierno appellante, non ha in alcun modo provato il prelievo, da parte dell'appellata, di un quantitativo di materiale lapideo maggiore di quello concordato nel contratto del 9 settembre 2014. Infatti, le parti contrattuali avevano affidato la determinazione dell'oggetto del contratto ad un terzo arbitratore, come da contratto Persona_2 del 9 settembre 2014, nel quale era anche pattuito che, dopo la stima del materiale lapideo, la società appellata lo avrebbe prelevato a sua cura e spese dalla cava di proprietà della appellante. Nel documento contrattuale si legge infatti (pag. a, punto n. 2) che: “il materiale lapideo denominato MS1/MS3 verrà sottoposto, entro e non oltre il termine perentorio di gg. 7 dalla sottoscrizione del presente contratto, a collaudo e verifica anche per la sua esatta quantità, dal tecnico collaudatore che entrambe le parti designano nella persona del sig. da Trani Via D. Di Terlizzi n. 3, c.f. Persona_3
la cui valutazione finale sarà vincolante per C.F._1 entrambi i contrenti e quindi insindacabile”. Le parti hanno quindi hanno utilizzato lo schema previsto dall'art. 1349 c.c., ed hanno cioè rimesso ad un terzo arbitratore la determinazione dell'oggetto del contratto, non rimettendosi comunque al mero arbitrio del terzo, il quale era perciò tenuto a svolgere la sua funzione con “equo apprezzamento”, restando alle parti la possibilità di rivolgersi al giudice nella ipotesi di determinazione manifestamente iniqua od erronea o di mancato adempimento. Nulla di tutto questo è successo, poiché il ha quantificato il Per_3 materiale lapideo oggetto della vendita (401 tonnellate di marmo, materiale MS1 e MS3), come è dimostrato dalla scrittura del 14 gennaio 2015, intercorsa tra le parti del contratto, con la quale esse accettavano la stima effettuata e dichiaravano, in modo transattivo, di non avere altro da pag. 5/9 pretendere l'una dall'altra, a seguito dei pagamenti concordati e rispondenti alla quantità venduta. Senonché, e nonostante la piena transazione intercorsa, l'appellante ritiene che durante le operazioni di trasporto del materiale sia stato prelevato dalla appellata un ulteriore quantitativo di materiale lapideo, pari a 24,47 tonnellate ed imputa, quindi, alla l'indebito prelievo. CP_1
Nulla di tutto questo risulta provato, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Ed infatti, risulta, dal materiale probatorio raccolto nel primo giudizio (prove testimoniali e documentali), la piena esecuzione del contratto intercorso tra le parti, sia sul punto della esecuzione della prestazione (cfr. sul punto la deposizione dello stesso ), come quantificata Per_3 dall'estimatore designato, sia sul punto dell'effettivo prelievo del materiale lapideo. In ordine a quest'ultima circostanza, il punto n. 9 del contratto del 9 settembre 2014, statuiva che: “le operazioni di consegna e ritiro del materiale oggetto del presente contratto durante l'intero arco di tempo previsto nel presente contesto contrattuale a partire dalla data di sottoscrizione, verranno effettuata a spese della soc. venditrice per il solo carico su camion che la soc. acquirente a sue esclusive spese dovrà mettere a disposizione”. Ed infatti, sia il teste sia il teste Testimone_2 Testimone_3
(quali incaricati del trasporto e indubbiamente terzi rispetto alle parti, in quanto dipendenti di una terza società, ossia quella incaricata del trasporto), hanno riferito che quando si recarono presso la cava della società venditrice, ivi trovarono solo il titolare della ditta che disse loro quali blocchi caricare, blocchi che si trovavano accatastati in varie zone della cava, negando di avere trovato personale della società durante CP_1 le operazioni di carico. Nulla può invece derivare, in direzione dell'appellante, dalla deposizione del teste (capocava della e addetto alle Testimone_1 CP_1 operazioni di scarico dopo il trasporto). E' pur vero che egli ha riferito che “quattro o cinque blocchi differivano dal materiale (da noi) acquistato”, ma è corretto ritenere, come ha fatto il primo Giudice, che la deposizione risulta sul punto del tutto generica, posto che non è dato arguire se la differenza sia, ad esempio, solo qualitativa o anche quantitativa, ma, soprattutto, se questi “quattro o cinque blocchi” corrispondevano proprio alle 27,47 tonnellate che l'appellante ritiene siano pag. 6/9 state ottenute in eccesso dall'appellata, con la conseguenza che la prova non è sul punto pienamente raggiunta. Né, poi, la prova può dirsi raggiunta per il sol fatto che il ha Tes_1 riconosciuto i buoni di consegna su carta intestata (documenti CP_1 allegati dalla appellante alla seconda memoria istruttoria nel giudizio di primo grado), che dimostrerebbero, a dire della il prelievo di un Pt_1 maggior quantitativo di materiale lapideo da parte della appellata: a ben vedere, in disparte il fatto che quei documenti non recano alcuna data né alcuna sottoscrizione, quanto ivi indicato non può dirsi certamente rispondente all'oggetto del contratto sottoscritto tra le parti il 9 settembre 2014. Ed infatti, da un lato non v'è alcuna specificazione del materiale consegnato (genericamente indicato come MS e non, anche, come MS1 e MS3), ma il quantitativo consegnato, in quel caso, è di 430,02, che è un importo maggiore di quello risultante dalla somma di 401 tonnellate (come indicato nel contratto) e 24,47 tonnellate (che costituirebbe il surplus oggetto di disputa). A tacere del fatto che nella suddetta documentazione non è neanche certa l'unità di misura dei dati numerici (se tonnellate o, pure, ad esempio, quintali). Infine, va detto che alcun dato probatorio può trarsi dalla documentazione agli atti: né i documenti di trasporto (da cui non emerge in alcun modo il quantitativo della merce), né le fatture (per il limitato valore probatorio delle stesse. Sul punto si richiama il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale: “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” Cass. 12/01/2016, n° 299, ma anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462). E tutto ciò senza trascurare che, ancora una volta, le fatture riportate come fonte di prova documentale (allegate alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado) fanno riferimento ad un quantitativo globale di merce asseritamente consegnata e pari a 430,02 tonnellate – 183,56+246,46- superiore, quindi, a quello indicato dalla parte nella richiesta di ulteriore pag. 7/9 pagamento, il che rende impossibile verificare la sussistenza della doglianza. Né poi la domanda può essere accolta se inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c., tenuto conto del fatto che l'appellante non ha in alcun modo specificato, né in questo giudizio, né in quello precedente, in cosa sia consistito il danno patito in conseguenza di un comportamento illecito della controparte contrattuale. Infine, non può certo accogliersi la domanda proposta in via residuale ai sensi dell'art. 2041 c.c., azione come noto proponibile in via sussidiaria, ossia quando ricorra un'altra azione per l'indennizzo del pregiudizio subito. Da un lato, non può sottacersi che, avendo le parti fatto ricorso allo strumento di cui all'art. 1349 c.c., la doglianza di un eventuale errore commesso dall'arbitratore avrebbe dovuto seguire la strada indicata da quella norma. Il tutto a tacer del fatto che, comunque, alcuna prova è stata raggiunta in ordine ad una mancata o inesatta esecuzione del contratto imputabile alla appellata, vuoi per il valore transattivo della scrittura del 14 gennaio 2015, vuoi per il fatto che non è certo il prelievo di un maggior quantitativo di materiale lapideo. L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore dell'appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 87/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani, n. 472/2022, resa nel giudizio n. 4780/2015 R.G.;
2) condanna gli appellanti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dalla società appellata che quantifica in euro pag. 8/9 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1175/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 472/2022, resa nel giudizio n. 4780/2015 R.G., Tribunale di Trani), iscritta al n. 1175/2022 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Ferreri ed Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti APPELLANTI e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Cannone, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 8 giugno 2015 la
[...] formulava richiesta di emissione di provvedimento Controparte_2 monitorio nei confronti della società (d'ora in poi Controparte_1 anche solo: , per la somma di euro 5.138,70, oltre interessi e
CP_1 spese di giudizio. Assumeva di avere stipulato con la un contratto in data 9
CP_1 settembre 2014 con cui Pt_1 materiale lapideo della cava sita in Minervino Murge previo collaudo>>; indi, con collaudo del 14 gennaio 2015 veniva accertato in tonnellate 401 il materiale acquistato, che rimaneva in cava a disposizione della
CP_1 la quale, dal 26 marzo al 30 marzo 2015, l'avrebbe ritirato presso la cava medesima;
che, tuttavia, durante le operazioni di carico sarebbe stato caricato materiale per 425,47 tonnellate anziché 401, così come evincibile dai documenti di trasporto del vettore a seguito di pesatura effettuata presso la sede della con la conseguenza che la stessa avrebbe
CP_1 prelevato dalla cava blocchi di marmo per tonnellate 24,47 in più e per un valore di euro 5.138,70, in conformità dei prezzi di acquisto pattuiti con il detto contratto, ossia euro 210 a tonnellata, non provvedendo, tuttavia, al relativo pagamento, sicché emetteva fattura numero 2/2015 del 7 Aprile 2015 del predetto importo;
costituita in mora, la con nota del
CP_1
23 Aprile 2015, la stessa non vi dava riscontro. Emesso il monitorio, con atto di opposizione la ne chiedeva la CP_1 revoca, assumendo che le parti, in data 14 gennaio 2015, avevano definito i rapporti pendenti tra loro, all'esito del contratto di vendita del 9 settembre 2014; deduceva, inoltre, che il materiale oggetto del contratto era rimasto nella cava di proprietà della e che, recatasi presso la società CP_2
ivi trovava i responsabili che, senza alcun controllo, CP_2 provvedevano a caricare i blocchi di marmo sugli automezzi della
[...]
i cui dipendenti non erano autorizzati a svolgere alcuna CP_1 operazione di verifica del carico;
al rientro dei mezzi, essa società accertava che il materiale ritirato era solo quello contrassegnato dal terzo incaricato (ossia il collaudatore , dallo stesso elencati e trascritti Persona_1 nei packing list; la convenzione del 14 gennaio 2015 aveva avuto lo scopo di definire ogni rapporto pendente tra le due società. Costituitasi in giudizio la chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. Con la sentenza n. 472/2022 il Tribunale di Trani così statuiva: “- accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo emesso nell'ambito della procedura avente rgn 3224/2014 del Tribunale di Trani in data 25 giugno 2015 e, per l'effetto, revoca lo stesso e, - condanna
[...] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Controparte_3
pag. 2/9 favore dell'opposta in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 4.835,00 oltre euro 145,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. In sostanza, il Tribunale di Trani, ha ritenuto: che tra le parti esisteva un contratto del settembre 2014; che il materiale acquistato dalla CP_1 sarebbe stato individuato da un terzo estimatore;
che con nota del 14 gennaio 2015 sottoscritta da entrambe le parti si dava atto dell'intervenuto collaudo definitivo del materiale ad opera di tale Persona_2 emergendo che il risultato finale determinato ammontava a 401 tonnellate di cui 171,34 in relazione al materiale denominato MS1 e 236,67 in relazione al materiale denominato MS2; che nel suddetto documento veniva evidenziato che << avendo con le fatture di settembre, ottobre novembre fatturato l'intero quantitativo null'altro è dovutoci se non delle scadenze in essere. Pertanto suddetto contratto si intende concluso, il materiale risultante dai paking list è di vostra proprietà e resterà a vostra disposizione in cava come da contratto. Con la sottoscrizione della presente e di tutti e tre gli allegati non avendo più nessun vincolo la restante parte del materiale non idoneo alle vostre esigenze torna nella nostra disponibilità>>; che era rimasta indimostrata la doglianza della in ordine al prelievo di materiale in eccesso da Controparte_2 parte della (tanto non emergendo né dalla documentazione di CP_1 trasporto, né dalle fatture, come tali prive di valore probatorio, né, infine, dalle stesse prove testimoniali). Avverso la decisione del Tribunale di Trani ha proposto appello Pt_1
(quale incorporante per fusione la ,
[...] Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) confermare il decreto ingiuntivo opposto dalla ed in ogni caso accertare Controparte_1 che la ha ritirato dalla Controparte_1 Controparte_2
(ad oggi divenuta il quantitativo di tonnellate 24.47 di
[...] Parte_1 materiale lapideo denominato MS1/MS3 eccedente il quantitativo del materiale lapideo oggetto del contratto del 9.9. 2014 e che non ha versato il prezzo di tale quantitativo eccedente, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Parte_1
5.138,70, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, nonché in via subordinata a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e succ. mod. dalla costituzione in mota (7.4.2015) sino all'integrale estinzione del debito e confermare il decreto ingiuntivo n. 989/2015 del Tribunale di Trani, 2) condannare la
[...]
Pt_3 al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo e del doppio Parte_4 grado del giudizio, 3) in subordine disporre la compensazione delle spese del giudizio di I e II grado, 4) condannare la alla Parte_5 restituzione delle spese del giudizio di I grado pagate in forza della sentenza di I grado provvisoriamente esecutiva”. Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto Controparte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'avverso appello e, quindi, tutti le domande e le conclusioni contenute nell'atto di citazione che ha dato la stura al presente giudizio di gravame;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 472/2022, adottata dal Tribunale di Trani, così come successivamente corretta, a causa di errore materiale, con provvedimento reso dal Tribunale di Trani in data 22/09/2022; 3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, stante il principio di soccombenza”. Disposti alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo che non consentiva la definizione del procedimento), all'esito della udienza del 19 settembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico articolato motivo di appello ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle prove emerse nel corso del giudizio, poiché a suo dire è emersa la piena prova del fatto che la società appellata abbia acquisito un quantitativo di materiale lapideo maggiore di quello oggetto del contratto di compravendita, senza pagarlo e senza restituirlo. Tanto emergerebbe, a suo dire, dalla prova testimoniale di , oltre che dalla Testimone_1 documentazione prodotta in giudizio (fatture e bolle di consegna), risultando, quindi, provato che, sebbene l'oggetto del contratto fosse la vendita di 410,00 tonnellate di materiale lapideo (così come da pattuizione del 9 settembre 2014), in realtà il materiale concretamente prelevato dalla appellata sarebbe superiore di 24,47 tonnellate. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
pag. 4/9 In via preliminare, si osserva che va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006). Andando ad esaminare il caso specifico, va detto che il creditore, odierno appellante, non ha in alcun modo provato il prelievo, da parte dell'appellata, di un quantitativo di materiale lapideo maggiore di quello concordato nel contratto del 9 settembre 2014. Infatti, le parti contrattuali avevano affidato la determinazione dell'oggetto del contratto ad un terzo arbitratore, come da contratto Persona_2 del 9 settembre 2014, nel quale era anche pattuito che, dopo la stima del materiale lapideo, la società appellata lo avrebbe prelevato a sua cura e spese dalla cava di proprietà della appellante. Nel documento contrattuale si legge infatti (pag. a, punto n. 2) che: “il materiale lapideo denominato MS1/MS3 verrà sottoposto, entro e non oltre il termine perentorio di gg. 7 dalla sottoscrizione del presente contratto, a collaudo e verifica anche per la sua esatta quantità, dal tecnico collaudatore che entrambe le parti designano nella persona del sig. da Trani Via D. Di Terlizzi n. 3, c.f. Persona_3
la cui valutazione finale sarà vincolante per C.F._1 entrambi i contrenti e quindi insindacabile”. Le parti hanno quindi hanno utilizzato lo schema previsto dall'art. 1349 c.c., ed hanno cioè rimesso ad un terzo arbitratore la determinazione dell'oggetto del contratto, non rimettendosi comunque al mero arbitrio del terzo, il quale era perciò tenuto a svolgere la sua funzione con “equo apprezzamento”, restando alle parti la possibilità di rivolgersi al giudice nella ipotesi di determinazione manifestamente iniqua od erronea o di mancato adempimento. Nulla di tutto questo è successo, poiché il ha quantificato il Per_3 materiale lapideo oggetto della vendita (401 tonnellate di marmo, materiale MS1 e MS3), come è dimostrato dalla scrittura del 14 gennaio 2015, intercorsa tra le parti del contratto, con la quale esse accettavano la stima effettuata e dichiaravano, in modo transattivo, di non avere altro da pag. 5/9 pretendere l'una dall'altra, a seguito dei pagamenti concordati e rispondenti alla quantità venduta. Senonché, e nonostante la piena transazione intercorsa, l'appellante ritiene che durante le operazioni di trasporto del materiale sia stato prelevato dalla appellata un ulteriore quantitativo di materiale lapideo, pari a 24,47 tonnellate ed imputa, quindi, alla l'indebito prelievo. CP_1
Nulla di tutto questo risulta provato, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Ed infatti, risulta, dal materiale probatorio raccolto nel primo giudizio (prove testimoniali e documentali), la piena esecuzione del contratto intercorso tra le parti, sia sul punto della esecuzione della prestazione (cfr. sul punto la deposizione dello stesso ), come quantificata Per_3 dall'estimatore designato, sia sul punto dell'effettivo prelievo del materiale lapideo. In ordine a quest'ultima circostanza, il punto n. 9 del contratto del 9 settembre 2014, statuiva che: “le operazioni di consegna e ritiro del materiale oggetto del presente contratto durante l'intero arco di tempo previsto nel presente contesto contrattuale a partire dalla data di sottoscrizione, verranno effettuata a spese della soc. venditrice per il solo carico su camion che la soc. acquirente a sue esclusive spese dovrà mettere a disposizione”. Ed infatti, sia il teste sia il teste Testimone_2 Testimone_3
(quali incaricati del trasporto e indubbiamente terzi rispetto alle parti, in quanto dipendenti di una terza società, ossia quella incaricata del trasporto), hanno riferito che quando si recarono presso la cava della società venditrice, ivi trovarono solo il titolare della ditta che disse loro quali blocchi caricare, blocchi che si trovavano accatastati in varie zone della cava, negando di avere trovato personale della società durante CP_1 le operazioni di carico. Nulla può invece derivare, in direzione dell'appellante, dalla deposizione del teste (capocava della e addetto alle Testimone_1 CP_1 operazioni di scarico dopo il trasporto). E' pur vero che egli ha riferito che “quattro o cinque blocchi differivano dal materiale (da noi) acquistato”, ma è corretto ritenere, come ha fatto il primo Giudice, che la deposizione risulta sul punto del tutto generica, posto che non è dato arguire se la differenza sia, ad esempio, solo qualitativa o anche quantitativa, ma, soprattutto, se questi “quattro o cinque blocchi” corrispondevano proprio alle 27,47 tonnellate che l'appellante ritiene siano pag. 6/9 state ottenute in eccesso dall'appellata, con la conseguenza che la prova non è sul punto pienamente raggiunta. Né, poi, la prova può dirsi raggiunta per il sol fatto che il ha Tes_1 riconosciuto i buoni di consegna su carta intestata (documenti CP_1 allegati dalla appellante alla seconda memoria istruttoria nel giudizio di primo grado), che dimostrerebbero, a dire della il prelievo di un Pt_1 maggior quantitativo di materiale lapideo da parte della appellata: a ben vedere, in disparte il fatto che quei documenti non recano alcuna data né alcuna sottoscrizione, quanto ivi indicato non può dirsi certamente rispondente all'oggetto del contratto sottoscritto tra le parti il 9 settembre 2014. Ed infatti, da un lato non v'è alcuna specificazione del materiale consegnato (genericamente indicato come MS e non, anche, come MS1 e MS3), ma il quantitativo consegnato, in quel caso, è di 430,02, che è un importo maggiore di quello risultante dalla somma di 401 tonnellate (come indicato nel contratto) e 24,47 tonnellate (che costituirebbe il surplus oggetto di disputa). A tacere del fatto che nella suddetta documentazione non è neanche certa l'unità di misura dei dati numerici (se tonnellate o, pure, ad esempio, quintali). Infine, va detto che alcun dato probatorio può trarsi dalla documentazione agli atti: né i documenti di trasporto (da cui non emerge in alcun modo il quantitativo della merce), né le fatture (per il limitato valore probatorio delle stesse. Sul punto si richiama il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale: “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” Cass. 12/01/2016, n° 299, ma anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462). E tutto ciò senza trascurare che, ancora una volta, le fatture riportate come fonte di prova documentale (allegate alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado) fanno riferimento ad un quantitativo globale di merce asseritamente consegnata e pari a 430,02 tonnellate – 183,56+246,46- superiore, quindi, a quello indicato dalla parte nella richiesta di ulteriore pag. 7/9 pagamento, il che rende impossibile verificare la sussistenza della doglianza. Né poi la domanda può essere accolta se inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c., tenuto conto del fatto che l'appellante non ha in alcun modo specificato, né in questo giudizio, né in quello precedente, in cosa sia consistito il danno patito in conseguenza di un comportamento illecito della controparte contrattuale. Infine, non può certo accogliersi la domanda proposta in via residuale ai sensi dell'art. 2041 c.c., azione come noto proponibile in via sussidiaria, ossia quando ricorra un'altra azione per l'indennizzo del pregiudizio subito. Da un lato, non può sottacersi che, avendo le parti fatto ricorso allo strumento di cui all'art. 1349 c.c., la doglianza di un eventuale errore commesso dall'arbitratore avrebbe dovuto seguire la strada indicata da quella norma. Il tutto a tacer del fatto che, comunque, alcuna prova è stata raggiunta in ordine ad una mancata o inesatta esecuzione del contratto imputabile alla appellata, vuoi per il valore transattivo della scrittura del 14 gennaio 2015, vuoi per il fatto che non è certo il prelievo di un maggior quantitativo di materiale lapideo. L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore dell'appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 87/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani, n. 472/2022, resa nel giudizio n. 4780/2015 R.G.;
2) condanna gli appellanti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dalla società appellata che quantifica in euro pag. 8/9 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
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