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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42609/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FERRARIO DANIELE e dell'avv. MONTAGNA C.F._2
ALESSANDRO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA SAVONAROLA, 19 20154 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TASSONI FRANCO e con studio in VIA C. COLOMBO, 440 0145 ROMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 qualità di figlie ed eredi legittime di , hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1 la per sentire accertare la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1 per il decesso della loro congiunta, avvenuto a Milano il 5 aprile 2020, mentre era ricoverata presso la Residenza
Sanitaria Assistenziale NO Bicchierai, e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dalle attrici iure proprio.
Le attrici hanno dedotto:
-che era ricoverata presso la R.S.A NO Bicchierai a far data dal 13 gennaio 2014, in Persona_1 quanto affetta da patologia neurologica e necessitante continua assistenza;
pagina 1 di 26 -che il decesso della paziente era avvenuto a causa della contrazione dell'infezione da virus OV 19 e della insufficienza respiratoria ad esso conseguente;
-che il contagio era da ricondursi ai plurimi e reiterati inadempimenti della struttura all'obbligo di tutela della salute delle persone ivi ricoverate;
-che già nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il Governo aveva adottato i primi provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus;
-che con DPCM del 4 marzo 2020 si era poi disposto che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, fosse limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, ponendo a carico della struttura stessa l'obbligo di adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;
-che la direzione sanitaria della RSA NO Bicchierai, con provvedimento del 4 marzo 2020 aveva disposto l'accesso di un solo visitatore per ospite e, con successiva e-mail del 6 marzo, aveva comunicato la limitazione dell'accesso del solo visitatore per ospite ai soli casi autorizzati dalla direzione sanitaria;
-che tuttavia la struttura aveva omesso la assunzione di qualsiasi ulteriore iniziativa volta a contenere il contagio nella struttura;
-che in particolare gli attori hanno lamentato le seguenti omissioni: a) non avere provveduto alla rilevazione della temperatura per i parenti in visita agli ospiti della struttura;
b) non avere assunto per tutto il mese di febbraio e fino al 26 marzo 2020 alcun provvedimento volto alla chiusura del bar sito al piano terra dei locali della RSA, che costituiva luogo di aggregazione di tutto il personale sanitario e non della struttura e dei parenti in visita ai pazienti ricoverati;
c) non avere assunto fino al 26 marzo provvedimenti relativi alla struttura ambulatoriale specialistica adiacente alla RSA, ove venivano ricevuti pazienti esterni e ove operavano fisioterapisti che erano dedicati anche all'assistenza e riabilitazione dei degenti all'interno della RSA, il che aveva fatto sì che su 20 terapisti, 17 fossero risultati positivi al Coronavirus;
d) non avere assicurato, almeno fino all'8 marzo, che tutti gli infermieri alle dipendenze dell' tutti gli operatori sanitari alle Controparte_1 dipendenze della svolgessero i compiti di assistenza degli ospiti usando dispositivi Parte_3 di protezione individuale, come mascherine e visiere protettive;
e) non avere assicurato che anche il personale preposto alle pulizie e alla igienizzazione della struttura fosse munito di analoghi dispositivi di protezione almeno fino al giorno 8 marzo;
f) non avere disposto, almeno fino all'8 marzo, che gli infermieri ed operatori sanitari fossero sottoposti a tamponi e/o esame sierologico per riscontrare la positività al Coronavirus;
f) non avere fornito ad alcuno dei degenti alcun dispositivo di protezione individuale (visiera, mascherina facciale, guanti);
- che tali omissioni avevano fatto sì che un gran numero di risorse operanti all'interno della RSA contraesse l'infezione;
-che il dilagare del virus nella struttura aveva fatto registrare un elevatissimo numero di morti tra gli ospiti, pari a
50 su 150 degenti;
pagina 2 di 26 -che con specifico riferimento alla vicenda di , la stessa fino all'8 marzo era stata assistita Persona_1 quotidianamente dalla badante;
-che la paziente, fino alla contrazione del virus, accertata a fine marzo 2020, non aveva presentato alcun sintomo che lasciasse presagire l'imminente e repentino decesso;
-che i primi sintomi del contagio, in base alle risultanze del diario medico, erano emerse a partire dal 23 marzo
2020;
-che il tampone eseguito il 27 marzo aveva rilevato la positività al virus;
-che dopo vari giorni di persistenza della febbre, a partire dal 1 aprile 2020 la paziente aveva presentato valori di saturazione del sangue in costante decremento, fino al 5 aprile 2020, quando la stessa era deceduta per la grave insufficienza respiratoria derivante dal virus;
-che la stessa convenuta aveva confermato che la morte della degente era intervenuta in esito alla infezione da
OV 19, avendo annotato nel diario medico: “ Si constata il decesso. Verosimile OV 19”;
-che per i fatti accaduti all'interno della struttura, era stato aperto un procedimento penale per epidemia colposa e strage a carico della CP_1
-che era, quindi, ravvisabile l'inadempimento della convenuta agli obblighi di garantire la sicurezza delle cure e di assumere ogni iniziativa volta a preservare l'integrità e la incolumità fisica della degente, proprio in considerazione delle plurime colpevoli condotte del personale dell'istituto, che avevano favorito la penetrazione del virus all'interno della RSA e la trasmissione alla paziente;
Persona_1
-che nelle altre strutture lombarde che avevano assunto tempestivamente efficaci iniziative non si erano verificati contagi, il che dimostrava la possibilità di bloccare la penetrazione e diffusione del virus in caso di adozione delle misure sopra indicate;
- che le attrici avevano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenuto conto dello stretto rapporto familiare e del forte legame affettivo intercorrente tra le parti;
-che inoltre le attrici, per effetto dell'accaduto, avevano riportato una lesione all'integrità psichica documentata dalle perizie prodotte;
-che alle attrici spettava anche il rimborso delle spese funerarie anticipate dalle stesse.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
La convenuta ha dedotto:
-che in primo luogo la valutazione della vicenda dedotta in giudizio non poteva prescindere dalla constatazione della confusione, della contraddittorietà e dei mutamenti delle indicazioni che di volta in volta venivano fornite da esperti e dalle autorità competenti nella prima fase dell'emergenza pandemica;
-che ciò era avvenuto in relazione alla definizione del “caso sospetto”, che costituiva il presupposto fondamentale per l'applicazione della maggior parte delle misure di contenimento di volta in volta adottate, e che era stata modificata più volte e a brevissima distanza di tempo, nel tentativo di inseguire una situazione in continua, rapidissima e imprevedibile evoluzione;
pagina 3 di 26 -che in particolare, inizialmente rientravano in tale definizione solo i soggetti con infezione respiratoria acuta che avessero avuto contatti stretti con un caso confermato o probabile o che fossero stati in zone con “presunta trasmissione comunitaria”, mentre, successivamente, la nozione era stata estesa anche a quelli per i quali non vi fosse altra eziologica spiegante pienamente la presentazione clinica;
- che un altro esempio era costituito dalle indicazioni su presupposti e modalità di ricorso a dispositivi di protezione individuale e all'esecuzione di tamponi;
-che mentre le prime istruzioni operative di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 prevedevano l'uso della mascherina soltanto se si sospettava di essere malato, successivamente, con decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, era stata prevista la mera possibilità, e non l'obbligo, di ricorrere all'uso delle mascherine chirurgiche per proteggere gli operatori sanitari da eventuali pazienti infetti;
-che la successiva circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 raccomandava l'utilizzo della mascherina, sempre chirurgica, solo per i pazienti che presentavano sintomi respiratori, oltre al rispetto della distanza di almeno un metro;
.che soltanto con il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità del 28 marzo 2020 veniva previsto il ricorso alle mascherine filtranti FFP2 o FFP3 che, dato lo scenario emergenziale e di grave irreperibilità sul mercato di tali dispositivi, venivano rese disponibili in via prioritaria agli operatori a più elevato rischio professionale, svolgenti procedure e manovre in grado di generare aerosol e operanti i un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio;
-che occorreva inoltre considerare che, in base alle primissime evidenze scientifiche, risultava esclusa la trasmissione per via aerogena del virus, ad eccezione di quelle specifiche procedure che potessero generare un cd. aerosol, quali intubazione, tracheotomia e ventilazione forzata;
-che pertanto, mentre inizialmente l'uso della mascherina veniva raccomandato ai soggetti sintomatici, solo a partire da fine marzo 2020, la Regione DI aveva indicato come necessario l'uso della mascherina chirurgica per gli operatori sanitari durante tutto l'orario di lavoro;
-che, quanto all'effettuazione degli screening, si era registrato un mutamento di indicazioni nel primo periodo della pandemia dovuto al fatto che, in una prima fase, vi era il convincimento secondo il quale la trasmissione del virus avvenisse solo dai soggetti sintomatici;
-che per questo motivo, con la circolare del Ministero della Salute del 25 febbraio 2020, era stata prescritta la esecuzione dei tamponi solo per i casi sintomatici e per quelli sospetti e, nei successivi provvedimenti emessi fino a fine marzo 2020, si prevedeva soltanto la necessità di monitoraggio delle condizioni cliniche, senza esecuzione di tampone, per l'operatore sanitario asintomatico che avesse assistito un probabile o confermato caso OV;
-che soltanto con la circolare del Ministero della Salute del 3 aprile, veniva prescritta l'esecuzione dei test per gli operatori delle RSA e gli ospiti delle stesse, anche se asintomatici;
-che, con riferimento alle specifiche prescrizioni normative adottate per le RSA, soltanto con il DPCM del 01 marzo 2020 era stata regolamentata la limitazione dell'accesso dei visitatori degli ospiti, dando la possibilità alla pagina 4 di 26 struttura di adottare misure più restrittive, e, con il successivo DPCM del 8 marzo era stata prescritta la limitazione degli accessi ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria;
-che le misure più stringenti di preparazione delle RSA per i casi OV erano contenute nel rapporto di ISS del
16 marzo 2020 e prevedevano l'isolamento dell'ospite in caso di contagio, l'utilizzo di DPI in caso di assistenza del malato, la sanificazione della stanza dell'ospite e il monitoraggio delle misure applicate;
-che nel caso in esame le misure di prevenzione e precauzione adottate della erano conformi alle CP_1 raccomandazioni nazionali e a quelle diffuse a livello nazionale, sia con riferimento agli accessi, sia con riferimento all'uso dei DPI ed alla gestione di personale e paziente asintomatico;
-che la convenuta, oltre ad avere rispettato tutte le prescrizioni contenute nella normativa, aveva persino adottato in via anticipata delle precauzioni, avendo disposto l'esecuzione di tamponi a tutto il personale e agli ospiti come sistema di screening diagnostico, dopo il riscontro della positività di un dipendente;
-che non era quindi ravvisabile una condotta inadempiente della CP_1
-che in subordine un eventuale inadempimento della struttura era da ricondursi ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, alla luce della novità della patologia pandemica, della carenza di studi scientifici in materia, della carenza organizzativa quanto a disponibilità di terapie idonee a contestare il virus ed alla fornitura di DPI e di tamponi;
-che in via ulteriormente subordinata, erano ravvisabili i presupposti della speciale difficoltà della prestazione sanitaria ai sensi dell'art. 2236 cod.civ., con conseguente esclusione di ogni responsabilità, non essendo configurabile una colpa grave dell'istituto;
-che, in merito al nesso causale, non vi era prova del fatto che misure di prevenzione diverse da quelle adottate avrebbero evitato la diffusione del virus nella struttura ed il decesso della degente, tanto più alla luce della impossibilità di tracciare con elevata probabilità il percorso del virus dall'interno della struttura alla diffusione dei vari reparti;
-che infine le allegazioni delle parti sul danno conseguenza subito erano generiche e prive di supporto probatorio.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
All'esito del deposito della relazione peritale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta nella causazione del decesso di madre delle attrici, avvenuto Persona_1 in data 5 aprile 2020 dopo avere contratto all'interno della R.S.A. NO Bicchierai di Milano l'infezione da pagina 5 di 26 virus OV 19.
Le condotte imperite e negligenti ascritte al personale della da parte delle attrici Controparte_1 hanno riguardato, in sostanza, l'inadeguatezza delle misure di profilassi e prevenzione disposte dalla struttura al fine di impedire la penetrazione e diffusione del virus OV 19 al suo interno ed il conseguente contagio della loro congiunta, che si è rivelato fatale.
L' ha contestato la fondatezza delle tesi delle attrici, allegando in primo luogo Controparte_1
l'insussistenza di una condotta inadempiente o colpevole nonché, in ogni caso, la derivazione dell'eventuale inadempimento da causa non imputabile, alla luce dell'eccezionalità del contesto pandemico in cui il personale si
è trovato ad operare nella fase della prima ondata della emergenza, caratterizzata dalla novità della patologia, dalla carenza degli studi scientifici in materia e dalla scarsità dei mezzi e dispositivi di prevenzione utilizzabili;
in secondo luogo si è evidenziata l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra l'operato del personale dell'istituto e il verificarsi del contagio della degente.
2. La verifica della natura della responsabilità dedotta in giudizio
Le attrici hanno svolto nel presente giudizio domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso della loro madre, avendo chiesto il ristoro sia del danno alla salute psichica correlato al trauma subito per l'evento, sia del danno da sofferenza per la perdita del rapporto parentale, nonché ancora del danno patrimoniale derivante dal pagamento delle spese funerarie.
In via generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 7 aprile 2022 n.11320, Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021, n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
La Suprema Corte si è pronunciata in linea con tale orientamento anche in una recente pronuncia che ha riguardato il danno subito dai congiunti di un paziente deceduto in regime di ricovero presso una R.S.A., rilevando come si sia in presenza di un rapporto contrattuale intercorrente unicamente con il paziente e come i familiari del paziente non rientrino nella categoria dei terzi protetti dal contratto, proprio in quanto la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi (cfr. Cass.civ., sez. 3, 12 maggio 2023, n. 13037).
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce.
Invero, la fonte del rapporto contrattuale, così come dedotto dalle attrici e confermato dalla difesa della parte convenuta nella comparsa di costituzione, è costituita dal ricovero di presso la struttura in Persona_1 data 13 gennaio 2014, in quanto affetta da morbo di Alzheimer.
Non è allegato che il ricovero sia avvenuto per effetto di un contratto stipulato direttamente dalle attrici con la
, né tale circostanza si evince dai documenti prodotti dalle attrici e dalla cartella clinica Controparte_1 relativa a tutti gli anni di degenza prodotta dalla convenuta.
Ne deriva che l'azione svolta dalle attrici va ricondotta all'azione di responsabilità extracontrattuale, con applicazione del relativo regime in tema di onere probatorio, prevedente a carico del danneggiato la pagina 6 di 26 dimostrazione del fatto colposo, dell'evento dannoso e del nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica, affidata al dott. e dott. Persona_2
, volta alla verifica della verosimile causa della morte di nonché al fine della Persona_3 Persona_1 ricostruzione del quadro delle prescrizioni, delle misure e delle linee guida in tema di prevenzione della diffusione del virus OV 19 vigenti all'epoca dei fatti oggetto di causa, oltre che di quelle in concreto attuate dalla RSA gestita da . Controparte_1
Vanno quindi riassunti i dati emergenti dall'elaborato e le conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
3.1. La vicenda relativa alla paziente
La paziente era stata ricoverata presso la RSA NO Bicchierai in data 13 Persona_1 gennaio 2014, per le seguenti condizioni patologiche: morbo di Alzheimer, sindrome ipocinetica, ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo 2.
Nel corso degli anni la paziente era rimasta in condizioni cliniche generali sostanzialmente stazionarie, salvo un peggioramento della funzione cognitiva e dei deficit deambulatori.
In data 25 marzo 2020, la paziente, in seguito ad episodi febbrili, veniva sottoposta a tampone naso faringeo
COVID 19 che risultava positivo in data 27 marzo 2020.
Il 30 marzo, a seguito del rilievo di valori di saturazione pari al 90%, si procedeva all'avvio di ossigenoterapia.
A partire dal 1aprile 2020 la paziente risultava in stato soporoso e in data 5 aprile si constatava il suo decesso.
I consulenti hanno rilevato come possa darsi per certo la contrazione da parte della paziente del virus all'interno della struttura, essendo ivi degente da diversi anni.
Al contempo, si è ritenuta certa la diagnosi di contrazione di tale infezione, pur in assenza di esecuzione di autopsia e di Rx al torace, in quanto suffragata dall'andamento clinico e dai dati strumentali a disposizione.
Secondo il giudizio dei consulenti, alla luce dei tempi medi di incubazione del virus, il contagio della paziente risale alla fascia temporale tra il 10 ed il 17 marzo 2020, e con maggiore probabilità nei giorni tra il 15 e il 16 marzo 2020, considerando che il primo giorno della malattia è stato il 23 marzo (cfr. pag. 35 della relazione peritale).
Quanto alle cause della morte della paziente, si è rilevato che l'infezione da OV 19 è stata una concausa del suo decesso.
In particolare, i consulenti hanno osservato come sia noto che la causa ultima della morte, insieme al marasma senile, in pazienti grandi anziani, in particolare viventi in comunità, sia in maniera pressoché invariabile un'infezione o alle vie aeree (come nel caso di influenza, sindromi parainfluenzali, pneumococco ecc.) o alle vie urinarie (come escherichia, pseudomonas, Klebsielle ecc.), o la contrazione di sepsi varie.
La stessa dinamica si è verificata anche nelle infezioni da OV, che, in persone grandi anziane, come la signora
- con gravi deficit immunitari e carenze di riserve organiche in caso di infezioni, affette inoltre da Per_1 patologie pregresse, in particolare neurologiche - ha contribuito ad aggravare il quadro clinico.
A ciò si è aggiunta la circostanza che, all'epoca dei fatti, era quasi impossibile ricoverare presso strutture pagina 7 di 26 ospedaliere nei reparti per malattie infettive, in quanto al collasso, e che mancavano presidi terapeutici efficaci in maniera diretta sul virus, essendovi solo terapie palliative e/o di supporto. Inoltre, anche le opinioni della comunità scientifica non indicavano in maniera univoca le scelte terapeutiche anche solo sintomatiche da seguire.
3.2. Il tema dei protocolli e linee guida vigenti all'epoca dei fatti per la prevenzione dell'infezione
da OV 19
Come evidenziato dai consulenti, il OV 19, all'epoca dei fatti, era stato sin dall'inizio individuato come virus in grado di causare malattie infettive da contagio aereo prossimo (mediante i cd. droplets) e/o da contatto.
Si è invece via via chiarito, nel corso del tempo, il quadro clinico specifico del OV 19 relativamente al tempo di incubazione, alla diagnosi, a cosa si dovesse intendere come caso sospetto e alle relative caratteristiche cliniche, cosa intendere come contatto stretto, agli strumenti di protezione individuale più idonei nei vari ambienti.
Secondo i consulenti, all'inizio di marzo 2020 erano abbastanza chiari i protocolli di prevenzione da usare - ovvero quelli certificati internazionalmente per malattie infettive da contagio aereo prossimo-droplets e/o da contatto - le caratteristiche cliniche della patologia e la sua modalità di diagnosi, il tipo di trasmissione e il periodo di possibile incubazione ( 2-11 giorni fino ad un massimo di 14 gg), il fatto che la trasmissione infettiva fosse più probabile nei giorni immediatamente precedenti la evidenza clinica della malattia e che quindi vi fossero portatori asintomatici in incubazione.
Inoltre, la misura principe per l'individuazione e la conferma del caso clinico era stata sin da subito individuata nella ricerca del virus nelle vie aeree superiori ( tampone e analisi di laboratorio).
I consulenti hanno poi proceduto ad analizzare le principali disposizioni normative introdotte dal
Governo, dal Ministero della Salute, dalla Regione, dall'Istituto Superiore della Sanità e da ATS di Milano e ad evidenziare alcune criticità nella attuazione delle stesse.
Si tratta in particolare delle seguenti:
a) Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 20 gennaio 2020
Si tratta del provvedimento diretto ai Ministeri, alle Regioni e agli ordini dei medici che informava della nuova polmonite da OV, indicava i sintomi e prescriveva la applicazione delle le misure preventive ai viaggiatori provenienti dalla Cina.
Nella circolare, si chiedeva di segnalare tutti i casi di patologia respiratoria anomala di possibile origine infettiva, a prescindere dal luogo di residenza o dalla storia di viaggio.
La finalità del provvedimento era quella di limitare la possibilità che il OV 19 entrasse in Italia (anche se, come appurato successivamente, il OV 19 era con elevata probabilità già entrato in Italia da tempo);
b) Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
Si tratta del decreto che ha dichiarato lo stato di emergenza per possibile rischio sanitario connesso a patologia derivanti da virus OV , segnalandone la enorme potenzialità diffusiva;
pagina 8 di 26 c) Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
Si tratta del provvedimento contenente ulteriori chiarimenti su come si presenta la malattia, cosa si intenda per caso sospetto, probabile, confermato, per contatto stretto e come si debbano notificare i casi.
Vi erano poi indicazioni pratiche per i medici di medicina generale sul diverso trattamento dei casi clinici (con previsione della quarantena domiciliare per gli asintomatici e i paucisintomatici) nonché disposizioni su come gestire i pazienti in PS e nei reparti di malattie infettive (prevedendo camere singole, stanze isolamento a pressione negativa, uso di Dpi costituiti da mascherine FFP2-FFP3, camici impermeabili a maniche lunghe, guanti).
Nella circolare venivano inoltre ribadite con forza tutte le norme generali di prevenzione infezioni da sempre utilizzate in Ospedale e nelle RSA, relative alla necessità di pulizia ambienti con candeggina, all'igiene mani ed all'uso DPI, in particolare come strumento di prevenzione per gli operatori, alla pulizia e allo smaltimento rifiuti.
Si precisava che mentre le mascherine chirurgiche servivano ad evitare il contagio da soggetto infetto ad altre persone, mentre erano meno utili nel senso inverso, l'opportunità dell'uso delle mascherine FFP2 e le FFP3 per proteggere i non infetti.
I CTU hanno sottolineato come tali disposizioni si sono rivelate da subito inapplicabili per l'elevato numero di malati di OV, per la mancanza di materiale – soprattutto dispositivi FFP2 e FFP3 – e di strutture idonee ( in particolare camere singole a pressione negativa).
In concreto, la stragrande maggioranza degli ospedali era stata costretta a riconvertire moltissimi letti in ospedale per malattie infettive, senza averne la struttura e la competenza specifica.
Tali carenze hanno avuto ripercussioni anche sulle RSA, per l'impossibilità di ricoverare, come in precedenza, i loro pazienti infettivi acuti in Ospedale, per la mancanza in tali residenze di strutture adeguate all'isolamento e per i gravissimi problemi nel procurarsi presidi sanitari;
d) DG Welfare della Regione DI del 27 febbraio 2020
Si tratta di un decreto trasmesso alle ATS e a tutte le strutture, volto a ribadire l'importanza dei tamponi per la ricerca del virus nei sintomatici e nel personale sanitario a diretto contatto con i sintomatici.
Sul punto i CTU hanno evidenziato che Regione DI aveva solo 3 laboratori autorizzati (San Matteo
Pavia, Sacco, Università via Pascal), che si erano rivelati insufficienti anche per i casi clinici conclamati, almeno fino alla metà di marzo;
e) DPCM del 1 marzo 2020
Nel provvedimento viene prevista per la prima volta la misura della limitazione all'accesso dei visitatori nelle
RSA. Tale disposizione è stata poi ribadita nella successiva nota del 4 marzo, in cui si richiama la responsabilità delle Direzioni Sanitarie nell'applicazione della norma, nella individuazione ed autorizzazione delle persone ammesse ad entrare e nella vigilanza sul rispetto delle buone pratiche igieniche;
f) DPCM del 8 marzo 2020
Tale provvedimento, attuativo anche del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, raccomandava fortemente a chi aveva pagina 9 di 26 oltre 37,5 di non muoversi di casa, senza tuttavia prescrivere esplicitamente che le strutture dovessero misurare la temperatura.
Sul punto i CTU hanno rilevato la configurabilità di un obbligo indiretto delle strutture di rilevare la temperatura, evidenziando tuttavia come le varie direzioni sanitarie delle strutture avessero avuto necessità di alcuni giorni per attrezzarsi al fine di misurare la temperatura a chi entrava, dovendosi procedere a reperire gli strumenti e organizzare ed addestrare il personale a tale fine;
g) nota del DG della Sanità del 10 marzo 2020
Nella nota si prevedeva la sospensione dell'attività da parte degli operatori sanitari solo in caso di sintomatologia e test tampone positivi e non in caso di mero contatto con persona infetta. Si indicava inoltre che chi assiste malati OV non è da considerarsi contatto se usa i DPI e che l'operatore che ha assistito un malato
OV conclamato o in incubazione senza DPI va allontanato solo in caso di sintomi, dovendo diversamente essere monitorato clinicamente ed usare la mascherina chirurgica.
Sul punto, i CTU hanno rappresentato come diversi studi abbiano evidenziato la grande potenzialità infettiva di pazienti privi sintomatologia clinica, nei giorni immediatamente precedenti l'evidenza clinica e l'effetto di protezione solo probabilistica, seppure molto alto in caso di uso delle mascherine chirurgiche;
h) nota del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020
Nella nota si indica come indispensabile il monitoraggio degli operatori delle RSA , compreso addetti mensa, pulizia, lavanderia, attraverso tamponi per diagnosi precoce e la dotazione degli stessi di DPI;
i) Vademecum di ATS di Milano del 29 marzo 2020
Si tratta di una sintesi delle disposizioni precedentemente adottate da Ministero e da Regione DI, destinato a tutte le strutture sociosanitarie.
I consulenti hanno poi evidenziato come la chiusura delle strutture sanitarie a tutti gli esterni sia stata prevista a fine marzo e come, con la successiva normativa, la Regione si sia occupata dell'adeguamento delle
Rianimazioni e dei reparti di malattie infettive, con aumento dei posti letto, e lo Stato alla gestione delle scuole, dei luoghi di ritrovo e della fase del cd lockdown.
3.3. Le informazioni disponibili sul Coronavirus all'epoca dei fatti
Il OV 19 è stato formalmente isolato alla fine del 2019 in Cina.
All'epoca dei fatti le conoscenze erano quelle derivanti dalle due epidemie di coronavirus precedentemente verificatesi, ovvero SA nel 2003 e Mers nel 2013, che avevano rivelato come il virus anche nell'uomo potesse avere manifestazioni cliniche importanti, in particolare in ambito respiratorio.
Solo nel marzo 2020 la Oms ha dato indicazioni specifiche ai diversi governi sulla base di segnalazioni provenienti da tutto il mondo che, quanto alla trasmissione del virus, di fatto confermavano quanto appreso in relazione alle diverse epidemie umane da coronavirus.
Sin da subito si è ritenuto che la trasmissione del virus avvenisse per via aerea (droplets) e da contatto;
che l'incubazione fosse fino a 14 gg ( 2-11 giorni fino ad un massimo di 14 gg- come Documento Vademecum
Coronavirus ATS Milano del 29 marzo 2020), anche se la maggioranza dei ricercatori propendevano per una pagina 10 di 26 media di 5-6 gg per l'incubazione senza escludere i casi estremi;
che la permanenza di sintomi potesse durare una media di 10-15 gg;
che la frequenza di contatti stretti era molto importante nella trasmissione del virus;
che sintomi fondamentali per la diagnosi erano le alterazioni del gusto e dell'olfatto e la febbre;
che le mascherine chirurgiche, utilizzate con correttezza, erano più protettive degli altri rispetto a chi li indossava;
che per proteggere gli operatori sanitari erano più adatti i dispositivi FFP2 e FFP3, che garantivano rispettivamente una protezione del 92% e del 95%, la cui dotazione in Italia era tuttavia gravemente insufficiente.
I consulenti hanno poi rilevato che le conoscenze successive non hanno modificato la situazione relativa alla epidemiologia e che, nella prevenzione del contagio, è stato dirimente potere usare diffusamente i tamponi, anche negli asintomatici, oltre alla maggiore diffusione ed applicazione, tramite corsi agli operatori, di tutte le precauzioni ed i protocolli già conosciuti all'epoca, e soprattutto disporre le vaccinazioni e per le RSA avere la possibilità di poter ricoverare subito gli ammalati in strutture idonee ( reparti malattie infettive, ospedali per acuti).
3.4. Le misure adottate dalla RSA convenuta
I consulenti hanno riepilogato le disposizioni e comunicazioni effettuate agli operatori.
Si riassumono qui i documenti più rilevanti:
a) Nota della Direzione del 24 febbraio 2020 rivolta a tutti i visitatori, con la quale veniva consentito l'accesso ad un solo visitatore per paziente e solo a pranzo o cena;
si raccomandava a chi avesse sindromi simil influenzali di non visitare alcuno dei degenti;
si prescriveva il lavaggio delle mani con acqua e detergente o gel alcolico per i visitatori;
si sospendevano le attività ricreative e religiose;
si vietava l'accesso a persone che avessero viaggiato negli ultimi 14 gg in zone in cui il virus stava circolando o che avessero avuto contatti con infetti.
Al riguardo si è evidenziato che il primo caso “formalmente” segnalato in Italia, a Codogno, risaliva al
21 febbraio;
b) disposizione a firma dott. del 25 febbraio 2020 rivolta a tutti dipendenti, che prescriveva: al Per_4 personale residente o domiciliato nei comuni con restrizioni da ordinanze regionali di restare a casa;
al personale che aveva avuto contatti anche occasionali con casi accertati di contattare il medico competente per avere tutte le disposizioni;
a chi aveva sintomi respiratori gravi, di contattare il medico di base e, in caso di contatti con casi accertati o persone residenti nei comuni oggetto di provvedimenti restrittivi, segnalare immediatamente la propria situazione contattando il numero verde regione DI;
a chi era positivo al tampone, stare a casa per almeno 14 gg. o fino a esito negativo;
al personale con sintomi respiratori non gravi, l'uso della mascherina;
al personale svolgente la prestazione lavorativa, di attenersi alle disposizioni della Direzione Sanitaria sul lavaggio delle mani, sulla distanza di almeno un metro con chiunque, e ancora di più con i soggetti aventi sintomi da raffreddore, e sull'uso delle mascherine in caso di sospetto di malattia e di accudimento di persone malate o con sintomi respiratori;
pagina 11 di 26 c) nota della Direzione del 4 marzo 2020 in cui si ribadivano le disposizioni sull'accesso di un solo visitatore per ospite dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, con obbligo di compilazione del modulo di accettazione e di autocertificazione sulla mancanza di febbre tosse e disturbi respiratori e sull'assenza di contatti stretti con casi certi e sospetti di OV 19 negli ultimi 14 giorni, con divieto di accesso per chi avesse sintomi influenzali;
d) nota della Direzione del 6 marzo 2020, volta a ribadire e precisare le disposizioni di cui alle precedenti note, con la indicazione della possibilità per la Direzione di prevedere ulteriori limitazioni alle visite fino al divieto dell'accesso;
e) nota del 20 marzo 2020, inviata a ATS Milano il successivo primo aprile 2020.
Nel documento, tra i vari aspetti, veniva segnalato che non vi era alcun ospite covid positivo alla data del 20 marzo 2020; la messa a disposizione di mascherine chirurgiche per operatori ed ospiti e la difficolta a reperire DPI;
che vi era stata la sospensione di oltre il 50% di turn-over ricoveri;
che dal 6 marzo vi erano limitazioni alle visite salvo che pochi casi ( circa il 10%), dovuti allo stato del paziente per aiuto nella fascia serale 18-19 e a mezzogiorno ( 2%) dalle 12 alle 13.
Il documento descriveva anche le modalità di gestione degli operatori con sintomi sospetti o contatti stretti di caso confermato;
f) nota del 30 marzo 2020 di responsabile infermieristica nella quale si conferma che dal 16 Persona_5 marzo 2020 tutto il personale usava la mascherina.
Sul punto i CTU hanno osservato come non si è certi che tale disposizione sia stata applicata, date le note carenze nell'approvvigionamento di tali dispositivi nel mercato;
g) nota del 31 marzo 2020 del dott. Responsabile sanitario RSA mons. Bicchierai 1 e 2 e della Per_6
Direzione medica RSA auxologico.
Nella nota, viene segnalato che, dopo la comunicazione di tampone positivo, si è valutato il rischio esposizione dei residenti e degli operatori e che, a seguito dell'esecuzione del tampone a tutti gli ospiti febbrili, il 25 marzo erano pervenuti i primi risultati di positività di alcuni ospiti, che si era proceduto ad isolare i positivi, a sanificare tutte le strutture e a fare il tampone a tutti gli ospiti.
Nella nota si riepilogavano anche le misure precedentemente adottate.
I consulenti hanno poi indicato che vi sono altri documenti citati dai CTP delle attrici e della convenuta su ulteriori prescrizioni e disposizioni diramate nel mese di marzo 2020 che tuttavia non sono stati prodotti nel giudizio.
In particolare, i CTU hanno riportato che, secondo quanto evidenziato dai CTP, la prescrizione relativa al rilievo della temperatura all'ingresso, sarebbe stata adottata dalla RSA il 26 marzo.
Al riguardo, occorre segnalare che, come riconosciuto nella risposta alle osservazioni dei CTP delle attrici, si tratta di un dato erroneo, posto che dal 23 marzo 2020, dopo il rilievo delle prime positività, la struttura era stata chiusa.
3.5. La valutazione delle misure di prevenzione e gestione adottate dalla convenuta
pagina 12 di 26 I consulenti hanno innanzitutto sottolineato le difficoltà incontrate da tutte le strutture e gli operatori sanitari nella prima ondata della pandemia,
Si è, in particolare rilevato il rincorrersi delle varie disposizioni, che non consentiva di disporre del tempo appropriato per riflettere, per educare operatori e popolazione, per diffondere le stesse disposizioni, assimilarle e mettere in pratica.
Si è evidenziato che il personale sanitario era stressato, impaurito e stanco e che in quel periodo migliaia furono i sanitari infetti e centinaia quelli morti per OV, il che incideva sulla possibilità di applicare le varie misure precauzionali.
Si sono rappresentante le peculiarità riscontrate nel territorio delle province di Lodi, Bergamo, Milano, Brescia,
Cremona, laddove il virus si era profondamente diffuso nella popolazione, vi erano difficoltà di approvvigionamenti di presidi sanitari e tutti i servizi sanitari e sociosanitari erano stati profondamente sconvolti dall'ondata dei contagi.
In base a tale quadro, i CTU hanno ritenuto come, sotto il profilo teorico, le misure attuate dalla struttura così come descritte siano state sufficientemente rispettose di quanto richiesto, soprattutto in considerazione di tutte le difficoltà indicate.
Gli unici aspetti criticabili sono stati ravvisati nelle disposizioni sull'uso delle mascherine, che hanno imposto l'uso di tali presidi a visitatori ed operatori non a contatto con sintomatici a partire dal 16 marzo, nonché sull'uso dei DPI per gli operatori più a diretto contatto con i sintomatici sempre a partire dal 16 marzo.
Si è tuttavia rilevata la estrema difficoltà di pronunciarsi su quanto tali aspetti possano avere influito nella pratica sul verificarsi del contagio, anche in considerazione della correlata difficoltà di appurare quanto le disposizioni siano state poi correttamente applicate .
Al riguardo, si è sottolineato che in quel periodo tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie hanno avuto casi di OV più o meno numerosi, a macchia di leopardo, nelle provincie citate, a prescindere dalla “bravura” delle diverse Direzioni Sanitarie dei diversi Istituti e che il numero dei casi era più in rapporto in con la diffusione nel territorio della patologia, che in rapporto all'assistenza specifica di malati OV.
In particolare, i CTU hanno citato uno studio effettuato su circa 4000 operatori del che Parte_4 aveva evidenziato come l'infezione da OV 19 non fosse tanto associata al lavoro nelle aree in prima linea di
COVID -19, mostrando come la principale fonte di infezione per il personale sanitario fosse l'esposizione all'interno della comunità esterna.
Si è poi ribadito come le numerose difficoltà già evidenziate, ivi comprese quelle relative all'approvvigionamento di mascherine e DPI, avesse reso molto difficile mettere in pratica anche quelle disposizioni già rese dalla struttura in data 24 e 25 febbraio 2020.
3.6. La verifica sul nesso causale tra le misure adottate e il contagio della paziente
I consulenti hanno rilevato l'assenza di elementi obiettivi idonei a ricostruire la catena epidemiologica che ha portato all'infezione della signora dal momento che la stessa avrebbe potuto ugualmente Per_1 contrarre il virus da un visitatore, da un operatore, da un altro ospite appena ricoverato.
pagina 13 di 26 Il numero di infetti e la dinamica dell'epidemia interna alla struttura potrebbe fare supporre, in via di mera ipotesi, che vi siano stati più casi infettati contemporaneamente da un unico infetto iniziale, come un operatore, verosimilmente asintomatico, che a causa della sua attività sia venuto a contato con molti ospiti.
Secondo i CTU, in linea teorica, se tutto fosse stato applicato correttamente così come era nelle conoscenze del personale sanitario, e se tutti i dispositivi di protezione fossero stati effettivamente a disposizione della struttura, come previsto dalle normative, i casi di OV 19 al suo interno avrebbero potuto essere statisticamente un numero inferiore, ma certamente non pari a zero.
Al riguardo si è osservato, in generale, l'alta presenza delle infezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie in Italia ed in tutti i paesi sviluppati e, con riferimento dati specifici relativi al OV, l'incidenza, in base agli studi svolti, di fattori i di rischio quali l'età avanzata, la lungodegenza e le patologie concomitanti (tra cui in particolare l'alterato stato di coscienza dei pazienti), ovvero tutte situazioni presenti nel caso in oggetto.
Al contempo, si è rilevato che l'alto numero di medici e di personale sociosanitario contagiati e morti è indice evidente della difficoltà che si è avuta per contenere questa infezione, a tutti i livelli, in particolare nelle fasi iniziali.
3.7. Gli ulteriori rilievi svolti a seguito delle risposte alle osservazioni dei CTP
A seguito delle corpose e analitiche note critiche pervenute ai consulenti, principalmente dai CTP degli attori, i
CTU hanno svolto le seguenti ulteriori precisazioni e integrazioni:
- con riferimento alle caratteristiche di diffusione del OV negli ambienti ed alle procedure di sanificazione, nella nota del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si è precisato che per la disinfezione, sanificazione anche di ambienti certamente infettati da OV (camere degenze malati ecc.) bastassero le procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione, da sempre comunemente in uso in tutte le strutture sanitarie, perché il virus nell'ambiente era molto debole ed in quanto tali procedure erano state tarate per microorganismi (spore, funghi, micobatteri ecc.) ben più resistenti nell'ambiente.
Circa l'attuazione di tali misure e procedure nella RSA, i consulenti hanno evidenziato che il quesito non comprendeva l'esame le procedure di routine della struttura durante il suo normale funzionamento precedente e durante l'epidemia ( quali pulizie, organizzazione, gestione normale delle infezioni ecc.), rilevando l'assenza di materiale su tale aspetto. Part In ogni caso si è sottolineato che tali procedure erano state validate dalla in fase di accreditamento e verificate nel tempo e che, come risultava dall'allegato 30 di parte attrice (ovvero la richiesta di archiviazione dei PM del procedimento penale apertosi a seguito delle denunce dei parenti di altri ospiti deceduti a seguito di OV nella struttura ) anche i Nas non avevano evidenziato nulla di irregolare in proposito;
- con riferimento alla normativa sulla chiusura delle RSA in DI, si è evidenziato che le due strutture gestite da oggetto di causa sono strutture di tipo sanitario e svolgono anche Controparte_1 attività accreditate e contrattualizzate con il Sistema Sanitario Nazionale, il che non avrebbe consentito pagina 14 di 26 in Regione DI la chiusura dei letti accreditati di una RSA di questo tipo per mera decisione della struttura, senza l'autorizzazione della ATS e in assenza di una situazione di epidemia in atto al suo interno.
Al riguardo i CTU non hanno ritenuto pertinente il riferimento svolto dai consulenti delle attrici a quanto fatto da strutture fuori dalla DI, data la diversità della normativa regionale, evidenziando che nella situazione che si era creata all'epoca, con le file davanti ai Pronto Soccorso degli ospedali, che erano sovraffollati, l'affanno di tutti gli ospedali a convertire in OV gran parte dei loro posti letto,
l'impossibilità di dare tempestiva assistenza a soggetti portatori di altre gravi patologie ( tumori, ictus, infarti ecc.), nessuna RSA accreditata avrebbe dovuto e potuto chiudere i letti accreditati per nuovi accessi se non per situazioni specifiche, perché questo serviva a ridurre la pressione sugli Ospedali
e a favorirne la conversione in reparti OV.
Si è poi fatto richiamo alla delibera di Regione DI n. 2906 del 8 marzo 2023 aveva stabilito la chiusura di nuovi accessi nelle RSA dal territorio (e quindi l'invio di pazienti da casa), proprio per favorire i ricoveri in tali strutture di dimessi da Ospedali per acuti, quali convalescenti guariti OV e/o portatori stabili di altre patologie croniche.
Inoltre, anche il riferimento svolto ad altre strutture operanti nel territorio lombardo non è stato ritenuto dirimente, non essendovi elementi per valutare la natura di tali residenze e lo svolgimento da parte delle stesse di attività accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- con riferimento al tema dei DPI per le vie respiratorie e dei presidi per la prevenzione delle infezioni, si è anzitutto osservato come un DPI o una mascherina possono trasformarsi da presidi utili a presidi molto pericolosi se usati male, come nel caso in cui, per le carenze numeriche di tali dispositivi, essi vengano utilizzati per un periodo di tempo più lungo del dovuto. Un esempio è quello dell'operatore sanitario che calza dei guanti adeguati, il che lo protegge da tutta una serie di aggressioni ( microbiologiche, chimiche ecc.); tuttavia se i guanti non vengono cambiati da un paziente infetto all'altro non infetto, l'operatore rimane protetto, ma rischia di passare l'infezione al secondo malato.
Pertanto, si è evidenziato che la prima valutazione da fare è quella sulla disponibilità di numeri sufficienti di materiale da usare, per evitare che la protezione dell'operatore ( che rimane se continua ad indossare il Dispositivo) non si trasformi in trasmissione di malattia tra paziente e paziente.
Con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, si è rilevato che la loro efficacia protettiva non è superiore alle 2-3 ore e che le stesse vanno sostituite in caso di starnuti e anche al momento della consumazione dei pasti, il che comportava l'uso giornaliero di almeno 6- 8 mascherine ad operatore.
Secondo i CTU, proprio tali constatazioni avevano portato il legislatore nella prima fase ad autorizzare mascherine di “varia” origine e a limitare l'uso di mascherine solo a particolari categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti o i casi sospetti, o ancora in caso di compimento particolari manovre, e ciò quanto meno fino all'emanazione delle nuove linee guida dell' del 14/16 marzo 2020, Pa
pagina 15 di 26 che poi erano state di fatto messe in pratica dopo il 20 marzo.
Peraltro, si è evidenziato che lo stesso vademecum di ATS del 29 marzo 2020, nel riprendere le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sconsigliava, a quell'epoca, ancora l'uso diffuso a tutti delle mascherine chirurgiche.
Era, quindi, all'epoca escluso un generale obbligo di uso della mascherina per i visitatori, che dovevano indossare la mascherina solo se in rapporto con malati e/o sospetti, come corroborato dal fatto che la stessa parte attrice non aveva indicato o allegato alcun protocollo e /o norma antecedente al 15 marzo
2020 esplicitante l'uso delle mascherine per tutti i visitatori di Ospedali o RSA;
- in relazione all'aspetto dei provvedimenti emessi dallo Stato, dalla Regione e dalle ATS, i consulenti hanno richiamato l'attenzione sulla tempistica delle varie normative e delle linee guida, proprio al fine di evitare di ascrivere alla struttura omissioni di attività che si erano venute delineando e stabilizzando solo dopo la seconda metà di marzo.
Al riguardo i CTU hanno ribadito che le prime linee guida indicanti nel dettaglio le procedure da seguire nei diversi ambienti sanitari, sia OV che non OV, erano state emesse dall'Istituto Superiore di
Sanità tra il 14 ed il 16 marzo ( in particolare linee guida ISS 2 e 4 anno 2020) e trasmesse alle Regioni il 17 marzo, in un'epoca che, per il caso specifico era ormai tardiva, essendosi verificato il contagio della paziente, con probabilità, nei giorni precedenti. Pa Prima di tali linee guida, in data 7 marzo l' aveva diramato delle istruzioni limitate all'isolamento domiciliare ed erano state richiamate le buone pratiche relative all'applicazione delle prescrizioni di routine per malattie respiratorie da droplets-contatto, cosi come erano fino a quel punto codificate, nonché diramate le prescrizioni necessarie a proteggere gli operatori sanitari. Con specifico riferimento alle RSA, erano state introdotte on le previsioni sulle limitazioni ed autorizzazioni degli accessi, sulla compilazione di autocertificazione, sulla vigilanza e sul lavaggio di mani con detergenti o gel antisettico, senza ulteriore specificazione.
Inoltre, si è evidenziato come, anche in occasione delle epidemie Mers e SA, non fosse mai stata elaborata e distribuita alcuna linea guida o raccomandazione né internazionale, né nazionale che prevedesse, in caso di epidemie, l'uso delle mascherine per tutti i visitatori di ospedali e struttura similare, la misurazione della temperatura a tutti all'ingresso, lo screening microbiologico all'ingresso;
- con riferimento al rilievo dei CTP attorei sull'elevato numero di morti nella struttura, quale sintomo della non corretta applicazione delle misure di prevenzione, i consulenti hanno osservato di non avere agli atti elementi per analizzare compiutamente cosa fosse successo nella struttura dopo la metà di marzo e, precisamente dal 25 marzo (data della prime comunicazioni degli infetti ad ATS) in poi, per verificare se vi fossero stati casi, almeno sospetti, in struttura prima di quella data.
In particolare, l'impossibilità di avere accesso a tutte le cartelle degli infetti e dei morti non ha consentito di esaminare la distribuzione della mortalità e della positività nei diversi giorni dei mesi febbraio- aprile, la localizzazione dei positivi;
inoltre la documentazione prodotta non ha neppure consentito di pagina 16 di 26 verificare tutto ciò che la struttura ha concretamente fatto dal 25 marzo 2020.
In ogni caso, si è ribadito che il 25 marzo, la signora era già pacificamente infetta;
Per_1
- con riferimento alla contestazione della dedotta insufficienza di mascherine disponibili, si è fatto richiamo agli atti del procedimento penale prodotti a conferma di tale carenza, anche a fronte dei rilievi dei CTP attorei sulla donazione di oltre 4000 mascherine ricevuta dalla . Controparte_1
In particolare, si è evidenziato come i numeri di presidi disponibili fossero gravemente insufficienti se rapportato al numero di dipendenti della , pari a circa 3.300, in quanto una Controparte_1 distribuzione anche solo limitata agli operatori sanitari avrebbe necessitato di parecchie decine di migliaia di mascherine e non solo di qualche migliaio, anche in considerazione del fatto che ogni operatore avrebbe avuto bisogno di 6-7 mascherine al giorno.
Dall'esame del documento di carico/scarico mascherine (doc. 53 fascicolo di parte convenuta), si è, invero, desunto che nel periodo dal 1 febbraio al 16 marzo, la disponibilità nella RSA fosse di sole
1260 mascherine chirurgiche e 20 filtranti totali, da ritenersi un quantitativo del tutto inidoneo a fronteggiare l'uso limitato e corretto che se ne doveva fare.
Inoltre, i consulenti hanno citato la relazione dei NAS che, nella parte di commento delle testimonianze acquisite dai dipendenti e operatori della struttura, ha evidenziato come le mascherine presenti in reparto fossero in minima quantità ed erano utilizzate per manovre specifiche e su pazienti respiratori;
- in relazione al tema della mancata fornitura di mascherine al personale addetto alle pulizie, si è ribadito Pa quanto già osservato in punto di carenza di tali presidi – tanto che ancora il 28 marzo 2020 l' aveva invitato all'uso parsimonioso dei DPI – e il fatto che la nota ministeriale n. 9335 del 18 marzo invitava, ancora in quella data, ad usare le mascherine solo se si sospettava di essere malato o si avevano avuti contatti con ammalati, mentre solo dopo il 25 marzo era stata emanata la nota prevedente l'uso obbligatorio per tutto il personale;
- con riferimento alla censura relativa all'omessa tempestiva esecuzione di tamponi agli operatori sanitari, si è ribadito che le disposizioni emesse da Regione DI in data 10 marzo 2020 stabilivano l'effettuazione di tamponi solo su soggetti sintomatici al ricovero, sugli isolati sintomatici a domicilio e per certificare guarigione. Soltanto dopo la nota del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020, intervenuta dopo la risoluzione di gran parte delle criticità dei laboratori lombardi, si era iniziato a disporre tamponi per le diverse categorie di operatori sanitari a prescindere dalla sintomatologia dagli stessi manifestata. Inoltre, si è evidenziato che, come confermato dalla la segnalazione dei Nas (doc. 30), la struttura aveva anticipato l'esecuzione di tale misura dopo il primo contagio;
- in relazione agli altri rilievi attorei, i CTU, nel richiamare quanto osservato nella bozza, hanno evidenziato come la parte attrice abbia retrodatato a prima della metà di marzo disposizioni, buone norme, linee guida elaborate e prodotte dopo quella data, indicando come doverose da parte della
Direzione Sanitaria attività che però sono state formalmente suggerite come buona pratica e normate pagina 17 di 26 solo dopo il periodo di interesse e non prima da nessun organo competente.
4. La valutazione della consulenza tecnica e della sussistenza degli elementi dell'illecito
extracontrattuale
Le risultanze istruttorie portano a ritenere pacifico sia che il virus OV 19 sia stato contratto da Per_1 all'interno della RSA NO Bicchierai sia che le conseguenze del virus, comportanti lo Persona_1 sviluppo di polmonite, abbiano contribuito al decesso della paziente.
Il fatto che al decesso abbiano contribuito anche le patologie preesistenti della paziente non incide nella valutazione della causalità materiale tra il decesso e il comportamento colposo ascritto alla struttura convenuta come fonte del contagio della degente, tenuto conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524, Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n. 28986).
Ciò posto, si deve quindi verificare se risulti raggiunta la prova dell'esistenza delle condotte colpose ascritte alla convenuta e del nesso causale tra tali condotte e la contrazione dell'infezione da OV CP_1
19.
Come già evidenziato, vertendosi in tema di responsabilità extra contrattuale, la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, ivi compreso quello soggettivo, è a carico del danneggiato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ambito del risarcimento del danno da infezione nosocomiale, ha confermato che, in caso di azione dei congiunti, è carico del danneggiato la dimostrazione positiva dell'insorgenza dell'infezione in ambiente ospedaliero, del decesso del paziente a causa del contagio, della mancata predisposizione da parte della struttura di misure precauzionali atte ad evitare il contagio medesimo ovvero della negligenza/imprudenza dei sanitari che abbia, a motivo della prestazione resa, determinato l'insorgenza dell'infezione; tuttavia, si è ritenuto che tale prova possa essere fornita anche tramite presunzioni, allorché il soggetto convenuto era obbligato (sulla base di norme giuridiche o tecniche) a predisporre la documentazione relativa alla condotta tenuta ed, avendone la disponibilità, non la fornisca, ovvero non l'abbia proprio predisposta (cfr. Cass.civ, sez. 3, 30 dicembre 2024 n. 35062).
In base a tali principi, non è quindi sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, il mero accertamento dell'essere avvenuto il contagio all'interno della struttura residenziale, in quanto, oltre alla necessaria prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa della struttura stessa, la constatazione della natura virale dell'infezione, della sua diffusione ubiquitaria e delle modalità di trasmissione richiede che si possa individuare un probabile nesso causale tra le colpose violazioni delle regole di cautela allegate dalle attrici ed il verificarsi del contagio.
Sotto tale profilo, il giudizio sulla sussistenza del nesso eziologico non può, in particolare, prescindere dalla valutazione se le diverse misure di prevenzione e precauzione indicate dalle attrici avrebbero avuto serie ed pagina 18 di 26 apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
4.1. La condotta tenuta dalla convenuta CP_1
Le censure delle attrici hanno riguardato principalmente il mancato tempestivo rispetto da parte del personale della RSA delle misure di prevenzione relative all'uso delle mascherine da parte di tutto il personale, sanitario e non, al rilievo della temperatura ai visitatori all'ingresso, alla fornitura di DPI anche ai degenti nell'istituto, all'omessa esecuzione di tamponi o test sierologici agli infermieri ed agli operatori.
Inoltre, le attrici hanno stigmatizzato la mancata tempestiva chiusura della struttura rispetto agli accessi esterni fino al 26 marzo, così come del bar posto al piano terra e della adiacente struttura ambulatoriale.
In punto di ricostruzione dei fatti, può ritenersi accertato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, che la RSA è stata chiusa ai visitatori a partire dal giorno 23 marzo 2020, dopo il ricevimento di una mail da parte di un dipendente della cooperativa affidataria dei servizi di fornitura di operatori socio sanitari e di ausiliari (cfr. doc. 34 fascicolo convenuta); che i provvedimenti adottati dalla struttura hanno limitato, a partire dal 6 marzo, in modo significativo le visite agli ospiti, riducendole a pochi casi autorizzati (cfr. check list del 20 marzo 2020 di cui al doc. 33 di parte convenuta); che erano state date disposizioni a partire dal 9 marzo volte a vietare l'accesso per ospiti e personale al primo piano e di frequentare il bar sottostante (cfr. richiesta di archiviazione e ordinanza di archiviazione di cui ai doc,. 37 e 65 del fascicolo di parte convenuta).
L'esecuzione di tamponi a tutti i degenti ed il personale della struttura risale ai giorni dal 25 marzo 2020 in poi, dopo il ricevimento della citata mail segnalante il contagio di un operatore (doc. 35 a e b del fascicolo di parte convenuta).
Quanto all'uso delle mascherine, vi è evidenza documentale del fatto che le prime disposizioni relative all'uso di tali presidi da parte di tutto il personale operante nella RSA risalgono al 16 marzo 2020 (cfr. doc. 31 fascicolo convenuta).
Si tratta quindi di valutare, rigorosamente in base alle conoscenze dell'epoca, alle linee guide, alle prescrizioni normative e ai protocolli allora disponibili, quale fosse la condotta esigibile da parte del cd “agente modello” al fine di accertare la eventuale doverosità di determinate cautele e di potere qualificare come colposa la eventuale inosservanza delle stesse da parte della struttura convenuta.
Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, del quadro delle disposizioni adottate in quel periodo e delle risultanze della consulenza tecnica, in relazione alle condotte censurate dalle attrici si formulano i seguenti rilievi:
a) con riferimento alla disciplina delle visite dei parenti dei degenti, la condotta tenuta dalla si reputa aderente alle disposizioni normative e alle raccomandazioni diramate in quel CP_1 periodo, che non prescrivevano la chiusura delle residenze ma la limitazione degli accessi previa compilazione di autocertificazione.
Sul punto, oltre al quadro normativo già sintetizzato nel paragrafo precedente, si richiama in primo luogo la nota inviata da Regione DI il 5 marzo 2020, segnalante la necessità di limitare gli pagina 19 di 26 accessi di familiari-visitatori che fornivano ai degenti un'assistenza non altrimenti sostituibile e comunque di un solo visitatore per degente, salvo motivate eccezioni;
in secondo luogo si segnalano le comunicazioni via mail e le informazioni rese dalla convenuta ai familiari e visitatori dei degenti che evidenziano il rispetto delle prescrizioni relative alle limitazioni degli accessi ai soggetti previamente autorizzati dalla direzione, previa compilazione dell'autocertificazione prevista dalle citate disposizioni (cfr. doc. 40, 28-29, 42 e 43 fascicolo convenuta).
Come emerge da tale corrispondenza, gli accessi dei familiari venivano in particolare autorizzati per quei degenti necessitanti di assistenza durante i pasti, per i pazienti terminali e per gli ultracentenari.
La diversa condotta indicata dalle attrici, consistente nella anticipata chiusura della RSA ai visitatori esterni, non poteva quindi considerarsi come doverosa sotto il piano normativo.
Neppure è possibile ritenere che la mancata attuazione di una siffatta misura configuri una violazione delle ordinarie regole di diligenza e prudenza.
Invero, il continuo susseguirsi tra febbraio e marzo 2020 di linee guida, raccomandazioni e di prescrizioni normative, così come l'acquisizione nel corso del tempo di informazioni più attendibili e aggiornate sulle caratteristiche del virus e sulla sua trasmissibilità anche da parte di soggetti asintomatici, è indice del fatto che, al di fuori degli ordinari protocolli per le patologie infettive trasmesse per via aerea e da contatto, non vi fossero standard di sicurezza normalmente osservati, studi o conoscenze sperimentali, da cui fare derivare la applicazione della interdizione di qualsiasi visita da parte dei familiari degli ospiti della RSA.
Peraltro la valutazione dell'esigibilità della condotta deve anche tenere conto del fatto che le stesse deroghe introdotte dal legislatore, volte a consentire la possibilità di accesso ad alcuni visitatori, appaiono espressione della necessità di operare di volta in volta un bilanciamento tra l'esigenza di protezione dei degenti e del personale dal possibile ingresso del virus attraverso contatti con persone esterne e la necessità per alcuni pazienti in condizioni più gravi di salute di avere la vicinanza di parenti e/o visitatori per ragioni di assistenza (cfr. al riguardo la nota di ATS del 3 marzo volta a segnalare l'importanza delle relazioni per i degenti, con particolare riguardo agli ospiti in gravi condizioni di salute e quelli bisognosi di supporto e sostegno psicologico).
Inoltre, il fatto che in tali strutture tutto il personale continuasse a prestare la propria attività lavorativa, pur tornando al termine dell'orario di lavoro nella propria abitazione ed essendo esposto al contagio in tutti i luoghi esterni frequentati, costituiva un ulteriore indice della presumibile idoneità, secondo un giudizio ex ante, delle prescrizioni adottate per consentire l'accesso dei visitatori ammessi anche sotto il profilo del canone della prudenza;
b) in relazione alla mancata chiusura degli ambulatori posti al primo piano, appaiono dirimenti i rilievi svolti dai CTU sul fatto che le strutture oggetto di causa, gestite dall' , Controparte_1 svolgevano anche attività sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Sistema Sanitario Nazionale, il che non avrebbe consentito la chiusura delle stesse sulla base della mera decisione interna della pagina 20 di 26 struttura.
A conferma di tali affermazioni, si richiama l'e-mail inviata dalla convenuta a tutto il CP_1 personale in data 9 marzo 2020, segnalante, nel paragrafo relativo all'attività ambulatoriale, i servizi rimasti attivi, così come l'e-mail inviata da ATS il 12 marzo 2020, comunicante la sospensione degli screening mammografici e al colon retto di primo livello, con necessità di garantire gli approfondimenti di secondo livello per i soggetti positivi allo screening (cfr. doc.61 e 62 fascicolo attoreo)
Pertanto, la diversa condotta invocata dalle attrici non rientrava tra le misure di cautela esigibili in ragione delle caratteristiche della struttura e della natura delle prestazioni svolte;
c) con riferimento all'omessa esecuzione di tamponi e/o test sierologici agli infermieri ed agli operatori, come emerge dalla regolamentazione richiamata nella consulenza, almeno fino alla nota del Ministero della Salute del 25 marzo 2020 (successiva quindi al verificarsi del contagio della sig.ra non era prevista l'effettuazione di controlli indifferenziati su tutti gli operatori. Prima Per_1 di tale data erano di segno opposto le disposizioni emesse da Regione DI, in quanto prescrivevano l'effettuazione di tamponi solo su soggetti sintomatici ricoverati e sugli isolati sintomatici a domicilio per certificare la guarigione, date le note difficoltà dei laboratori ad evadere le numerosissime richieste di soggetti sintomatici e la conseguente necessità di dare la precedenza ai casi più urgenti.
Non è quindi ravvisabile alcuna omissione colposa a carico della struttura che, al contrario, secondo quanto evidenziato negli atti del procedimento penale prodotti, alla notizia della prima positività di un operatore, aveva provveduto a fare eseguire i tamponi a tutto il personale e a tutti gli ospiti;
d) per quanto riguarda l'uso delle mascherine da parte di tutto il personale della struttura, la documentazione prodotta attesta che la disposizione di uso di tale presidio da parte di tutto il personale della RSA è stata impartita il 16 marzo 2020 (cfr. doc. 32 fascicolo convenuta).
Prima di tale data, le misure adottate dalla struttura riguardavano l'uso delle mascherine da parte degli operatori se sintomatici (cfr. allegato a doc. 64 di parte convenuta).
Come evidenziato nella consulenza, le disposizioni normative e le linee guida e raccomandazioni adottate dalle varie autorità nel primo periodo limitavano l'uso della mascherina a determinate categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti di casi sospetti.
Anche le linee guida dell'ISS del 14 marzo 2020 (oltre ai DPCM del 4 marzo e dell'08 marzo 2020 e dalle Linee Guida per la prevenzione e controllo dell'infezione da OV 19 nelle strutture residenziali sociosanitarie del 16 marzo 2020) ribadivano il principio generale dell'uso della mascherina in caso di sintomi respiratori. Le prescrizioni sull'uso di DPI per operatori sanitari e comunque impiegati nell'assistenza tenevano espressamente conto delle disposizioni rese dall'OMS sulla necessità di ottimizzare l'utilizzo alla luce della prospettiva della carenza globale di pagina 21 di 26 disponibilità di tali dispositivi (cfr. pag. 2 del documento 9 di parte convenuta). Per tale motivo mentre l'uso della mascherina veniva raccomandato per gli operatori sanitari in tutti i casi di assistenza a pazienti COVID ma anche per le attività di triage e le prestazioni negli ambulatori, per quanto riguarda gli addetti alle pulizie l'uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI veniva prescritto solo in caso di accesso a stanze di pazienti OV o di pazienti sospetti (cfr. pag. 9 e 12 del documento 9). Pa Va poi rilevato che nelle linee guida del gruppo di lavoro del 28 marzo 2020 si raccomandava nuovamente l'uso della mascherina in presenza di sintomi respiratori e, con riferimento agli operatori sanitari, necessitanti di protezione aggiuntiva, si rappresentava che in considerazione del contesto emergenziale e della carenza di DPI, l'uso di filtri facciali doveva essere prioritariamente raccomandato al personale impegnato in aree assistenziali ove venivano svolte procedure a rischio di generazione di areosol (cfr. pag. 9 del doc. 11 del fascicolo di parte convenuta).
Alla luce di ciò, non si ritiene configurabile un colpevole ritardo della struttura convenuta nell'attuazione di tali misure.
Inoltre, in base ai condivisibili rilievi dei CTU, la valutazione della condotta della parte convenuta deve tenere conto della evidenziata generale difficoltà di approvvigionamento dei DPI nelle zone maggiormente colpite dal OV durante la prima ondata, tra cui il territorio lombardo, nonché della specifica insufficienza delle dotazioni in capo alle strutture facenti capo all' , Controparte_1 documentata dalla corrispondenza prodotta (cfr. doc. 50-51 fascicolo convenuta), ed ancora del fatto che l'uso appropriato di tali dispositivi, comportante la sostituzione dopo due ore dall'utilizzo, nonché in ogni caso dopo eventuali starnuti, dopo gli accessi a servizi igienici e dopo i pasti, richiedeva la disponibilità di ingenti quantitativi non compatibili con le possibilità di approvvigionamento in essere in quella fase.
Tali fattori fanno quindi dubitare sulla esigibilità, in concreto, della condotta alternativa indicata dalle attrici.
Non consentono di pervenire a diverse conclusioni i rilievi critici svolti dalle attrici nella comparsa conclusionale.
Da un lato, il fatto che nella comunicazione del 31 marzo 2020 il direttore della RSA abbia dato atto dell'adeguata programmazione dell'approvvigionamento di DPI, ivi comprese le mascherine non smentisce la situazione fotografata dai consulenti nel periodo intorno alla metà di marzo 2016 in ordine alla scarsità dei mezzi a disposizione rispetto alla necessità in funzione del corretto uso.
Sul punto, occorre considerare che le citate e-mail provenienti dalla in data 16 marzo CP_1
2020 confermano le criticità in quella data relativa all'approvvigionamento delle mascherine e che, come risulta dalla corrispondenza, vi è stata una sensibile integrazione delle forniture da parte di
Regione DI a partire dal 20 marzo 2020 (cfr. e-mail di cui al doc. di parte convenuta).
Inoltre, la difesa delle attrici ha richiamato soltanto alcune delle deposizioni del personale della RSA
pagina 22 di 26 citate nella richiesta di archiviazione del PM, mentre non tiene conto di quanto dichiarato dall'infermiera secondo cui, a seguito del maggiore uso a partire da metà Persona_7 febbraio, le scorte di magazzino si erano quasi esaurite (cfr. pag. 6 del provvedimento di archiviazione).
Il dato della scarsità di tali strumenti di protezione proprio con riferimento alla RSA NO
Bicchierai trova ulteriore riscontro nell'esito degli accertamenti effettuati dalla PG, così come riportati a pag. 7 della richiesta di archiviazione.
Dall'altro lato, quanto all'uso delle mascherine, se è vero che la dipendente della Parte_7 aveva riferito che il personale aveva iniziato ad usare le mascherine verso metà marzo
[...] perché prima la caposala avrebbe detto di non utilizzarle per non spaventare gli ospiti, è pur vero che vi sono altre dichiarazioni rese da altre infermiere sentite nel procedimento penale di segno diverso, attestanti l'uso delle mascherine nel turno di lavoro a partire già da febbraio 2020 (cfr. dichiarazioni di e di ). Persona_7 Persona_8
e) per quanto riguarda l'uso delle mascherine da parte degli ospiti della struttura, anche in tal caso fino alla fine del mese di marzo 2020 le disposizioni normative, le linee guida e le raccomandazioni adottate dalle varie autorità limitavano l'uso della mascherina a determinate categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti di i casi sospetti. Come evidenziato dai CTU, ancora il vademecum di ATS del 29 marzo 2020, nel riprendere le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sconsigliava, a quell'epoca, ancora l'uso diffuso a tutti delle mascherine chirurgiche.
Non è quindi ravvisabile il comportamento colposo allegato dalle attrici.
f) per quanto riguarda la chiusura del bar al piano terra dei locali, è il DPM del 11 marzo ad avere previsto l'obbligo di chiusura dei bar e delle mense per gli esterni;
come già evidenziato risulta che erano state date disposizioni a partire dal 9 marzo volte a vietare l'accesso per ospiti e personale al primo piano e di frequentare il bar sottostante (cfr. richiesta di archiviazione e ordinanza di archiviazione di cui ai doc. 37 e 65 del fascicolo di parte convenuta).
g) in relazione alla misura del rilievo della temperatura per coloro che entravano nella struttura, non vi è evidenza di disposizioni adottate in tal senso dalla RSA.
Come evidenziato in sede di consulenza, un obbligo indiretto di misurazione della temperatura si desume dalle disposizioni del DPCM del 8 marzo 2020, nella parte in cui si raccomandava a chi avesse una temperatura di oltre 37,5 di non muoversi da casa.
La documentazione prodotta attesta che, fino al momento in cui è stato consentito l'ingresso ai pochi visitatori ammessi, agli stessi veniva richiesto di autocertificare l'assenza di sintomi febbrili.
In base a quanto fin qui rilevato, la condotta tenuta dal personale della convenuta, valutata alla luce CP_1 della successione e del contenuto delle disposizioni normative, alle linee guida ed alle raccomandazioni adottate pagina 23 di 26 dal legislatore nazionale e regionale oltre che dalle autorità sanitarie preposte al tempo del contagio, va considerata sostanzialmente rispettosa di tali misure e delle cautele che potevano ritenersi esigibili in quella fase sulla base delle conoscenze del tempo, nonché sulla base della disponibilità e reperibilità dei dispositivi di protezione.
4.2. Il nesso causale
In via generale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica viene in rilievo un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle;
il primo ciclo causale, relativo l'esistenza di un nesso tra insorgenza della patologia e la condotta del sanitario all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore- danneggiato, mentre il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore - danneggiante. (cfr. tra le varie, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992, Cass.civ., sez. 3, 7 settembre
2023 n. 2609)
Nell'ambito della verifica sull'assolvimento dei rispettivi oneri probatori, occorre considerare le peculiarità del caso in esame, attinenti sia alla natura del virus da OV 19, sia all'ambito delle conoscenze del virus nella fase in cui si è verificato il contagio.
In particolare, con riferimento al primo aspetto, si osserva che non viene in rilievo un agente patogeno tipico prevalentemente degli ambienti ospedalieri, bensì un virus che, in quel periodo, si era diffuso in tutto il territorio di varie province della regione lombarda, e quindi in tutti gli ambienti e luoghi, da quelli familiari a quelli lavorativi, ai mezzi di trasporto e che, pertanto, tutto il personale sanitario e non delle strutture ospedaliere ed assistenziali era particolarmente esposto al contagio anche nella fase di rientro giornaliero al proprio domicilio.
Con riferimento al secondo profilo, va evidenziato come, nella prima fase dello sviluppo dei contagi, l'attenzione e le relative misure precauzionali fossero rivolte in modo particolare ai soggetti sintomatici, mentre soltanto in una fase successiva si è preso consapevolezza del fatto che vi potessero essere molti soggetti portatori del virus, seppure del tutto asintomatici, in grado di trasmettere il virus a terzi.
Ciò posto, venendo alla vicenda in esame, secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica, è altamente probabile che il momento del contagio di debba essere individuato in un arco temporale Persona_1 compreso tra il 10 ed il 17 marzo 2020, e con maggiore probabilità nei giorni tra il 15 e il 16 marzo 2020, considerati i tempi di incubazione del virus (fino a 11-14) e l'insorgenza dei primi sintomi della malattia a partire dal 23 marzo 2020.
I dati acquisiti non hanno consentito di ricostruire l'origine del contagio.
Il fatto che si sia registrata la presenza di più degenti e operatori positivi dopo la segnalazione, in data 22 marzo, del ricovero per positività al coronavirus di un dipendente della che forniva alla RSA operatori Parte_3 sociosanitari e socioassistenziali, ha portato i consulenti ad indicare, in via di mera ipotesi, la possibilità che il contagio sia la conseguenza del contatto con un operatore che aveva contratto il virus.
Orbene, basandosi quindi sull'unico dato certo, costituito dal presumibile arco temporale in cui si è verificato il contagio, si rileva in primo luogo che non possono assumere rilievo quali antecedenti causali condotte che non pagina 24 di 26 erano valutabili come colpose in tale periodo di tempo, in quanto costituenti omissioni di misure di prevenzione normate e prescritte soltanto successivamente.
Ciò vale, in particolare, per l'omessa esecuzione di tamponi e di test sierologici per il personale e per i visitatori ammessi;
per l'omessa prescrizione dell'uso delle mascherine per tutto il personale e per tutti i degenti, visitatori e ospiti;
per l'omessa chiusura della RSA e degli ambulatori.
In tali casi, come evidenziato nel paragrafo precedente, le attività e misure omesse erano state raccomandate ed indicate come buona pratica soltanto dopo la metà del mese di marzo 2020 ed anche oltre, sicché non potevano essere considerate doverose al momento del probabile verificarsi del contagio della sig.ra Per_1
In secondo luogo, con riferimento ai rilievi delle attrici sull'omesso rilievo della temperatura alle persone che facevano ingresso nella struttura, è dubbia la valenza causale di tale omissione, soprattutto se si considera che, come si è successivamente accertato, il virus poteva essere trasmesso anche dai soggetti asintomatici, i quali potevano avere anche una elevata carica virale pur in assenza di apparente sintomatologia.
Nella specie, non solo non vi sono elementi concreti per affermare che nella RSA abbiano fatto ingresso nel periodo di presumibile contagio della degente soggetti con sintomi febbrili, ma neppure si può ritenere più probabile che il contagio si sia verificato per il contatto della paziente con un soggetto portatore dei sintomi rispetto all'evenienza del contatto con soggetti incubatori del virus che non presentavano apparenti sintomi influenzali.
A fronte di ciò, anche sotto il profilo del giudizio controfattuale, non è possibile affermare che, qualora la struttura convenuta avesse tenuto la condotta indicata dalle attrici, ciò avrebbe, con elevata probabilità, evitato il rischio di contagio.
Per quanto riguarda la questione dell'uso delle mascherine da parte di tutto il personale sanitario e addetto all'assistenza dei degenti, anche qualora, diversamente da quanto evidenziato nel paragrafo precedente, si ritenga di imputare ad una condotta colposa della struttura il fatto che le disposizioni sull'uso delle mascherine da parte di tutto il personale siano state impartite a partire dal 16 marzo 2020, in ogni caso, i rilievi fin qui formulati portano a ritenere che vi sia la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta.
Invero, le evidenze richiamate sulla scarsità delle dotazioni di mascherine fino alla metà del mese di marzo 2020, soprattutto se rapportate al numero di presidi necessari per ogni operatore al fine del corretto utilizzo, l'oggettivo riscontro di carenze nell'approvvigionamento a livello regionale e nazionale, la diffusione esponenziale del virus in tutto il territorio delle citate province lombarde, costituiscono indice del fatto che la dedotta non corretta attuazione di detta misura si ricolleghi ad un fatto non prevedibile e non evitabile in quella fase, da ritenersi non ascrivibile ad una condotta di inadeguata programmazione in capo alla struttura convenuta del numero delle dotazioni di tali presidi.
In base a tutto quanto fin qui rilevato, la domanda delle attrici va quindi rigettata.
5. Le spese del giudizio
pagina 25 di 26 La novità delle questioni trattate unitamente alla circostanza dell'accertamento del fatto che l'infezione da OV
19 sia stata contratta dalla degente nell'ambito della struttura convenuta e sia stata concausa del suo decesso, integrano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica, che rimangono a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande svolte dalle attrici nei confronti di;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di consulenza tecnica.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42609/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. FERRARIO DANIELE e dell'avv. MONTAGNA C.F._2
ALESSANDRO ENZO, elettivamente domiciliato in VIA SAVONAROLA, 19 20154 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TASSONI FRANCO e con studio in VIA C. COLOMBO, 440 0145 ROMA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 qualità di figlie ed eredi legittime di , hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1 la per sentire accertare la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1 per il decesso della loro congiunta, avvenuto a Milano il 5 aprile 2020, mentre era ricoverata presso la Residenza
Sanitaria Assistenziale NO Bicchierai, e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dalle attrici iure proprio.
Le attrici hanno dedotto:
-che era ricoverata presso la R.S.A NO Bicchierai a far data dal 13 gennaio 2014, in Persona_1 quanto affetta da patologia neurologica e necessitante continua assistenza;
pagina 1 di 26 -che il decesso della paziente era avvenuto a causa della contrazione dell'infezione da virus OV 19 e della insufficienza respiratoria ad esso conseguente;
-che il contagio era da ricondursi ai plurimi e reiterati inadempimenti della struttura all'obbligo di tutela della salute delle persone ivi ricoverate;
-che già nei mesi di gennaio e febbraio 2020 il Governo aveva adottato i primi provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus;
-che con DPCM del 4 marzo 2020 si era poi disposto che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, fosse limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, ponendo a carico della struttura stessa l'obbligo di adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;
-che la direzione sanitaria della RSA NO Bicchierai, con provvedimento del 4 marzo 2020 aveva disposto l'accesso di un solo visitatore per ospite e, con successiva e-mail del 6 marzo, aveva comunicato la limitazione dell'accesso del solo visitatore per ospite ai soli casi autorizzati dalla direzione sanitaria;
-che tuttavia la struttura aveva omesso la assunzione di qualsiasi ulteriore iniziativa volta a contenere il contagio nella struttura;
-che in particolare gli attori hanno lamentato le seguenti omissioni: a) non avere provveduto alla rilevazione della temperatura per i parenti in visita agli ospiti della struttura;
b) non avere assunto per tutto il mese di febbraio e fino al 26 marzo 2020 alcun provvedimento volto alla chiusura del bar sito al piano terra dei locali della RSA, che costituiva luogo di aggregazione di tutto il personale sanitario e non della struttura e dei parenti in visita ai pazienti ricoverati;
c) non avere assunto fino al 26 marzo provvedimenti relativi alla struttura ambulatoriale specialistica adiacente alla RSA, ove venivano ricevuti pazienti esterni e ove operavano fisioterapisti che erano dedicati anche all'assistenza e riabilitazione dei degenti all'interno della RSA, il che aveva fatto sì che su 20 terapisti, 17 fossero risultati positivi al Coronavirus;
d) non avere assicurato, almeno fino all'8 marzo, che tutti gli infermieri alle dipendenze dell' tutti gli operatori sanitari alle Controparte_1 dipendenze della svolgessero i compiti di assistenza degli ospiti usando dispositivi Parte_3 di protezione individuale, come mascherine e visiere protettive;
e) non avere assicurato che anche il personale preposto alle pulizie e alla igienizzazione della struttura fosse munito di analoghi dispositivi di protezione almeno fino al giorno 8 marzo;
f) non avere disposto, almeno fino all'8 marzo, che gli infermieri ed operatori sanitari fossero sottoposti a tamponi e/o esame sierologico per riscontrare la positività al Coronavirus;
f) non avere fornito ad alcuno dei degenti alcun dispositivo di protezione individuale (visiera, mascherina facciale, guanti);
- che tali omissioni avevano fatto sì che un gran numero di risorse operanti all'interno della RSA contraesse l'infezione;
-che il dilagare del virus nella struttura aveva fatto registrare un elevatissimo numero di morti tra gli ospiti, pari a
50 su 150 degenti;
pagina 2 di 26 -che con specifico riferimento alla vicenda di , la stessa fino all'8 marzo era stata assistita Persona_1 quotidianamente dalla badante;
-che la paziente, fino alla contrazione del virus, accertata a fine marzo 2020, non aveva presentato alcun sintomo che lasciasse presagire l'imminente e repentino decesso;
-che i primi sintomi del contagio, in base alle risultanze del diario medico, erano emerse a partire dal 23 marzo
2020;
-che il tampone eseguito il 27 marzo aveva rilevato la positività al virus;
-che dopo vari giorni di persistenza della febbre, a partire dal 1 aprile 2020 la paziente aveva presentato valori di saturazione del sangue in costante decremento, fino al 5 aprile 2020, quando la stessa era deceduta per la grave insufficienza respiratoria derivante dal virus;
-che la stessa convenuta aveva confermato che la morte della degente era intervenuta in esito alla infezione da
OV 19, avendo annotato nel diario medico: “ Si constata il decesso. Verosimile OV 19”;
-che per i fatti accaduti all'interno della struttura, era stato aperto un procedimento penale per epidemia colposa e strage a carico della CP_1
-che era, quindi, ravvisabile l'inadempimento della convenuta agli obblighi di garantire la sicurezza delle cure e di assumere ogni iniziativa volta a preservare l'integrità e la incolumità fisica della degente, proprio in considerazione delle plurime colpevoli condotte del personale dell'istituto, che avevano favorito la penetrazione del virus all'interno della RSA e la trasmissione alla paziente;
Persona_1
-che nelle altre strutture lombarde che avevano assunto tempestivamente efficaci iniziative non si erano verificati contagi, il che dimostrava la possibilità di bloccare la penetrazione e diffusione del virus in caso di adozione delle misure sopra indicate;
- che le attrici avevano diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi tenuto conto dello stretto rapporto familiare e del forte legame affettivo intercorrente tra le parti;
-che inoltre le attrici, per effetto dell'accaduto, avevano riportato una lesione all'integrità psichica documentata dalle perizie prodotte;
-che alle attrici spettava anche il rimborso delle spese funerarie anticipate dalle stesse.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
La convenuta ha dedotto:
-che in primo luogo la valutazione della vicenda dedotta in giudizio non poteva prescindere dalla constatazione della confusione, della contraddittorietà e dei mutamenti delle indicazioni che di volta in volta venivano fornite da esperti e dalle autorità competenti nella prima fase dell'emergenza pandemica;
-che ciò era avvenuto in relazione alla definizione del “caso sospetto”, che costituiva il presupposto fondamentale per l'applicazione della maggior parte delle misure di contenimento di volta in volta adottate, e che era stata modificata più volte e a brevissima distanza di tempo, nel tentativo di inseguire una situazione in continua, rapidissima e imprevedibile evoluzione;
pagina 3 di 26 -che in particolare, inizialmente rientravano in tale definizione solo i soggetti con infezione respiratoria acuta che avessero avuto contatti stretti con un caso confermato o probabile o che fossero stati in zone con “presunta trasmissione comunitaria”, mentre, successivamente, la nozione era stata estesa anche a quelli per i quali non vi fosse altra eziologica spiegante pienamente la presentazione clinica;
- che un altro esempio era costituito dalle indicazioni su presupposti e modalità di ricorso a dispositivi di protezione individuale e all'esecuzione di tamponi;
-che mentre le prime istruzioni operative di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 prevedevano l'uso della mascherina soltanto se si sospettava di essere malato, successivamente, con decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, era stata prevista la mera possibilità, e non l'obbligo, di ricorrere all'uso delle mascherine chirurgiche per proteggere gli operatori sanitari da eventuali pazienti infetti;
-che la successiva circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 raccomandava l'utilizzo della mascherina, sempre chirurgica, solo per i pazienti che presentavano sintomi respiratori, oltre al rispetto della distanza di almeno un metro;
.che soltanto con il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità del 28 marzo 2020 veniva previsto il ricorso alle mascherine filtranti FFP2 o FFP3 che, dato lo scenario emergenziale e di grave irreperibilità sul mercato di tali dispositivi, venivano rese disponibili in via prioritaria agli operatori a più elevato rischio professionale, svolgenti procedure e manovre in grado di generare aerosol e operanti i un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio;
-che occorreva inoltre considerare che, in base alle primissime evidenze scientifiche, risultava esclusa la trasmissione per via aerogena del virus, ad eccezione di quelle specifiche procedure che potessero generare un cd. aerosol, quali intubazione, tracheotomia e ventilazione forzata;
-che pertanto, mentre inizialmente l'uso della mascherina veniva raccomandato ai soggetti sintomatici, solo a partire da fine marzo 2020, la Regione DI aveva indicato come necessario l'uso della mascherina chirurgica per gli operatori sanitari durante tutto l'orario di lavoro;
-che, quanto all'effettuazione degli screening, si era registrato un mutamento di indicazioni nel primo periodo della pandemia dovuto al fatto che, in una prima fase, vi era il convincimento secondo il quale la trasmissione del virus avvenisse solo dai soggetti sintomatici;
-che per questo motivo, con la circolare del Ministero della Salute del 25 febbraio 2020, era stata prescritta la esecuzione dei tamponi solo per i casi sintomatici e per quelli sospetti e, nei successivi provvedimenti emessi fino a fine marzo 2020, si prevedeva soltanto la necessità di monitoraggio delle condizioni cliniche, senza esecuzione di tampone, per l'operatore sanitario asintomatico che avesse assistito un probabile o confermato caso OV;
-che soltanto con la circolare del Ministero della Salute del 3 aprile, veniva prescritta l'esecuzione dei test per gli operatori delle RSA e gli ospiti delle stesse, anche se asintomatici;
-che, con riferimento alle specifiche prescrizioni normative adottate per le RSA, soltanto con il DPCM del 01 marzo 2020 era stata regolamentata la limitazione dell'accesso dei visitatori degli ospiti, dando la possibilità alla pagina 4 di 26 struttura di adottare misure più restrittive, e, con il successivo DPCM del 8 marzo era stata prescritta la limitazione degli accessi ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria;
-che le misure più stringenti di preparazione delle RSA per i casi OV erano contenute nel rapporto di ISS del
16 marzo 2020 e prevedevano l'isolamento dell'ospite in caso di contagio, l'utilizzo di DPI in caso di assistenza del malato, la sanificazione della stanza dell'ospite e il monitoraggio delle misure applicate;
-che nel caso in esame le misure di prevenzione e precauzione adottate della erano conformi alle CP_1 raccomandazioni nazionali e a quelle diffuse a livello nazionale, sia con riferimento agli accessi, sia con riferimento all'uso dei DPI ed alla gestione di personale e paziente asintomatico;
-che la convenuta, oltre ad avere rispettato tutte le prescrizioni contenute nella normativa, aveva persino adottato in via anticipata delle precauzioni, avendo disposto l'esecuzione di tamponi a tutto il personale e agli ospiti come sistema di screening diagnostico, dopo il riscontro della positività di un dipendente;
-che non era quindi ravvisabile una condotta inadempiente della CP_1
-che in subordine un eventuale inadempimento della struttura era da ricondursi ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, alla luce della novità della patologia pandemica, della carenza di studi scientifici in materia, della carenza organizzativa quanto a disponibilità di terapie idonee a contestare il virus ed alla fornitura di DPI e di tamponi;
-che in via ulteriormente subordinata, erano ravvisabili i presupposti della speciale difficoltà della prestazione sanitaria ai sensi dell'art. 2236 cod.civ., con conseguente esclusione di ogni responsabilità, non essendo configurabile una colpa grave dell'istituto;
-che, in merito al nesso causale, non vi era prova del fatto che misure di prevenzione diverse da quelle adottate avrebbero evitato la diffusione del virus nella struttura ed il decesso della degente, tanto più alla luce della impossibilità di tracciare con elevata probabilità il percorso del virus dall'interno della struttura alla diffusione dei vari reparti;
-che infine le allegazioni delle parti sul danno conseguenza subito erano generiche e prive di supporto probatorio.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
All'esito del deposito della relazione peritale, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta nella causazione del decesso di madre delle attrici, avvenuto Persona_1 in data 5 aprile 2020 dopo avere contratto all'interno della R.S.A. NO Bicchierai di Milano l'infezione da pagina 5 di 26 virus OV 19.
Le condotte imperite e negligenti ascritte al personale della da parte delle attrici Controparte_1 hanno riguardato, in sostanza, l'inadeguatezza delle misure di profilassi e prevenzione disposte dalla struttura al fine di impedire la penetrazione e diffusione del virus OV 19 al suo interno ed il conseguente contagio della loro congiunta, che si è rivelato fatale.
L' ha contestato la fondatezza delle tesi delle attrici, allegando in primo luogo Controparte_1
l'insussistenza di una condotta inadempiente o colpevole nonché, in ogni caso, la derivazione dell'eventuale inadempimento da causa non imputabile, alla luce dell'eccezionalità del contesto pandemico in cui il personale si
è trovato ad operare nella fase della prima ondata della emergenza, caratterizzata dalla novità della patologia, dalla carenza degli studi scientifici in materia e dalla scarsità dei mezzi e dispositivi di prevenzione utilizzabili;
in secondo luogo si è evidenziata l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra l'operato del personale dell'istituto e il verificarsi del contagio della degente.
2. La verifica della natura della responsabilità dedotta in giudizio
Le attrici hanno svolto nel presente giudizio domanda di risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso della loro madre, avendo chiesto il ristoro sia del danno alla salute psichica correlato al trauma subito per l'evento, sia del danno da sofferenza per la perdita del rapporto parentale, nonché ancora del danno patrimoniale derivante dal pagamento delle spese funerarie.
In via generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni dei congiunti iure proprio, la responsabilità del convenuto è di natura extra contrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 7 aprile 2022 n.11320, Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021, n.21404, Cass.civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n.14615).
La Suprema Corte si è pronunciata in linea con tale orientamento anche in una recente pronuncia che ha riguardato il danno subito dai congiunti di un paziente deceduto in regime di ricovero presso una R.S.A., rilevando come si sia in presenza di un rapporto contrattuale intercorrente unicamente con il paziente e come i familiari del paziente non rientrino nella categoria dei terzi protetti dal contratto, proprio in quanto la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi (cfr. Cass.civ., sez. 3, 12 maggio 2023, n. 13037).
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato da tali pronunce.
Invero, la fonte del rapporto contrattuale, così come dedotto dalle attrici e confermato dalla difesa della parte convenuta nella comparsa di costituzione, è costituita dal ricovero di presso la struttura in Persona_1 data 13 gennaio 2014, in quanto affetta da morbo di Alzheimer.
Non è allegato che il ricovero sia avvenuto per effetto di un contratto stipulato direttamente dalle attrici con la
, né tale circostanza si evince dai documenti prodotti dalle attrici e dalla cartella clinica Controparte_1 relativa a tutti gli anni di degenza prodotta dalla convenuta.
Ne deriva che l'azione svolta dalle attrici va ricondotta all'azione di responsabilità extracontrattuale, con applicazione del relativo regime in tema di onere probatorio, prevedente a carico del danneggiato la pagina 6 di 26 dimostrazione del fatto colposo, dell'evento dannoso e del nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica, affidata al dott. e dott. Persona_2
, volta alla verifica della verosimile causa della morte di nonché al fine della Persona_3 Persona_1 ricostruzione del quadro delle prescrizioni, delle misure e delle linee guida in tema di prevenzione della diffusione del virus OV 19 vigenti all'epoca dei fatti oggetto di causa, oltre che di quelle in concreto attuate dalla RSA gestita da . Controparte_1
Vanno quindi riassunti i dati emergenti dall'elaborato e le conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
3.1. La vicenda relativa alla paziente
La paziente era stata ricoverata presso la RSA NO Bicchierai in data 13 Persona_1 gennaio 2014, per le seguenti condizioni patologiche: morbo di Alzheimer, sindrome ipocinetica, ipertensione arteriosa e diabete mellito di tipo 2.
Nel corso degli anni la paziente era rimasta in condizioni cliniche generali sostanzialmente stazionarie, salvo un peggioramento della funzione cognitiva e dei deficit deambulatori.
In data 25 marzo 2020, la paziente, in seguito ad episodi febbrili, veniva sottoposta a tampone naso faringeo
COVID 19 che risultava positivo in data 27 marzo 2020.
Il 30 marzo, a seguito del rilievo di valori di saturazione pari al 90%, si procedeva all'avvio di ossigenoterapia.
A partire dal 1aprile 2020 la paziente risultava in stato soporoso e in data 5 aprile si constatava il suo decesso.
I consulenti hanno rilevato come possa darsi per certo la contrazione da parte della paziente del virus all'interno della struttura, essendo ivi degente da diversi anni.
Al contempo, si è ritenuta certa la diagnosi di contrazione di tale infezione, pur in assenza di esecuzione di autopsia e di Rx al torace, in quanto suffragata dall'andamento clinico e dai dati strumentali a disposizione.
Secondo il giudizio dei consulenti, alla luce dei tempi medi di incubazione del virus, il contagio della paziente risale alla fascia temporale tra il 10 ed il 17 marzo 2020, e con maggiore probabilità nei giorni tra il 15 e il 16 marzo 2020, considerando che il primo giorno della malattia è stato il 23 marzo (cfr. pag. 35 della relazione peritale).
Quanto alle cause della morte della paziente, si è rilevato che l'infezione da OV 19 è stata una concausa del suo decesso.
In particolare, i consulenti hanno osservato come sia noto che la causa ultima della morte, insieme al marasma senile, in pazienti grandi anziani, in particolare viventi in comunità, sia in maniera pressoché invariabile un'infezione o alle vie aeree (come nel caso di influenza, sindromi parainfluenzali, pneumococco ecc.) o alle vie urinarie (come escherichia, pseudomonas, Klebsielle ecc.), o la contrazione di sepsi varie.
La stessa dinamica si è verificata anche nelle infezioni da OV, che, in persone grandi anziane, come la signora
- con gravi deficit immunitari e carenze di riserve organiche in caso di infezioni, affette inoltre da Per_1 patologie pregresse, in particolare neurologiche - ha contribuito ad aggravare il quadro clinico.
A ciò si è aggiunta la circostanza che, all'epoca dei fatti, era quasi impossibile ricoverare presso strutture pagina 7 di 26 ospedaliere nei reparti per malattie infettive, in quanto al collasso, e che mancavano presidi terapeutici efficaci in maniera diretta sul virus, essendovi solo terapie palliative e/o di supporto. Inoltre, anche le opinioni della comunità scientifica non indicavano in maniera univoca le scelte terapeutiche anche solo sintomatiche da seguire.
3.2. Il tema dei protocolli e linee guida vigenti all'epoca dei fatti per la prevenzione dell'infezione
da OV 19
Come evidenziato dai consulenti, il OV 19, all'epoca dei fatti, era stato sin dall'inizio individuato come virus in grado di causare malattie infettive da contagio aereo prossimo (mediante i cd. droplets) e/o da contatto.
Si è invece via via chiarito, nel corso del tempo, il quadro clinico specifico del OV 19 relativamente al tempo di incubazione, alla diagnosi, a cosa si dovesse intendere come caso sospetto e alle relative caratteristiche cliniche, cosa intendere come contatto stretto, agli strumenti di protezione individuale più idonei nei vari ambienti.
Secondo i consulenti, all'inizio di marzo 2020 erano abbastanza chiari i protocolli di prevenzione da usare - ovvero quelli certificati internazionalmente per malattie infettive da contagio aereo prossimo-droplets e/o da contatto - le caratteristiche cliniche della patologia e la sua modalità di diagnosi, il tipo di trasmissione e il periodo di possibile incubazione ( 2-11 giorni fino ad un massimo di 14 gg), il fatto che la trasmissione infettiva fosse più probabile nei giorni immediatamente precedenti la evidenza clinica della malattia e che quindi vi fossero portatori asintomatici in incubazione.
Inoltre, la misura principe per l'individuazione e la conferma del caso clinico era stata sin da subito individuata nella ricerca del virus nelle vie aeree superiori ( tampone e analisi di laboratorio).
I consulenti hanno poi proceduto ad analizzare le principali disposizioni normative introdotte dal
Governo, dal Ministero della Salute, dalla Regione, dall'Istituto Superiore della Sanità e da ATS di Milano e ad evidenziare alcune criticità nella attuazione delle stesse.
Si tratta in particolare delle seguenti:
a) Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 20 gennaio 2020
Si tratta del provvedimento diretto ai Ministeri, alle Regioni e agli ordini dei medici che informava della nuova polmonite da OV, indicava i sintomi e prescriveva la applicazione delle le misure preventive ai viaggiatori provenienti dalla Cina.
Nella circolare, si chiedeva di segnalare tutti i casi di patologia respiratoria anomala di possibile origine infettiva, a prescindere dal luogo di residenza o dalla storia di viaggio.
La finalità del provvedimento era quella di limitare la possibilità che il OV 19 entrasse in Italia (anche se, come appurato successivamente, il OV 19 era con elevata probabilità già entrato in Italia da tempo);
b) Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
Si tratta del decreto che ha dichiarato lo stato di emergenza per possibile rischio sanitario connesso a patologia derivanti da virus OV , segnalandone la enorme potenzialità diffusiva;
pagina 8 di 26 c) Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
Si tratta del provvedimento contenente ulteriori chiarimenti su come si presenta la malattia, cosa si intenda per caso sospetto, probabile, confermato, per contatto stretto e come si debbano notificare i casi.
Vi erano poi indicazioni pratiche per i medici di medicina generale sul diverso trattamento dei casi clinici (con previsione della quarantena domiciliare per gli asintomatici e i paucisintomatici) nonché disposizioni su come gestire i pazienti in PS e nei reparti di malattie infettive (prevedendo camere singole, stanze isolamento a pressione negativa, uso di Dpi costituiti da mascherine FFP2-FFP3, camici impermeabili a maniche lunghe, guanti).
Nella circolare venivano inoltre ribadite con forza tutte le norme generali di prevenzione infezioni da sempre utilizzate in Ospedale e nelle RSA, relative alla necessità di pulizia ambienti con candeggina, all'igiene mani ed all'uso DPI, in particolare come strumento di prevenzione per gli operatori, alla pulizia e allo smaltimento rifiuti.
Si precisava che mentre le mascherine chirurgiche servivano ad evitare il contagio da soggetto infetto ad altre persone, mentre erano meno utili nel senso inverso, l'opportunità dell'uso delle mascherine FFP2 e le FFP3 per proteggere i non infetti.
I CTU hanno sottolineato come tali disposizioni si sono rivelate da subito inapplicabili per l'elevato numero di malati di OV, per la mancanza di materiale – soprattutto dispositivi FFP2 e FFP3 – e di strutture idonee ( in particolare camere singole a pressione negativa).
In concreto, la stragrande maggioranza degli ospedali era stata costretta a riconvertire moltissimi letti in ospedale per malattie infettive, senza averne la struttura e la competenza specifica.
Tali carenze hanno avuto ripercussioni anche sulle RSA, per l'impossibilità di ricoverare, come in precedenza, i loro pazienti infettivi acuti in Ospedale, per la mancanza in tali residenze di strutture adeguate all'isolamento e per i gravissimi problemi nel procurarsi presidi sanitari;
d) DG Welfare della Regione DI del 27 febbraio 2020
Si tratta di un decreto trasmesso alle ATS e a tutte le strutture, volto a ribadire l'importanza dei tamponi per la ricerca del virus nei sintomatici e nel personale sanitario a diretto contatto con i sintomatici.
Sul punto i CTU hanno evidenziato che Regione DI aveva solo 3 laboratori autorizzati (San Matteo
Pavia, Sacco, Università via Pascal), che si erano rivelati insufficienti anche per i casi clinici conclamati, almeno fino alla metà di marzo;
e) DPCM del 1 marzo 2020
Nel provvedimento viene prevista per la prima volta la misura della limitazione all'accesso dei visitatori nelle
RSA. Tale disposizione è stata poi ribadita nella successiva nota del 4 marzo, in cui si richiama la responsabilità delle Direzioni Sanitarie nell'applicazione della norma, nella individuazione ed autorizzazione delle persone ammesse ad entrare e nella vigilanza sul rispetto delle buone pratiche igieniche;
f) DPCM del 8 marzo 2020
Tale provvedimento, attuativo anche del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, raccomandava fortemente a chi aveva pagina 9 di 26 oltre 37,5 di non muoversi di casa, senza tuttavia prescrivere esplicitamente che le strutture dovessero misurare la temperatura.
Sul punto i CTU hanno rilevato la configurabilità di un obbligo indiretto delle strutture di rilevare la temperatura, evidenziando tuttavia come le varie direzioni sanitarie delle strutture avessero avuto necessità di alcuni giorni per attrezzarsi al fine di misurare la temperatura a chi entrava, dovendosi procedere a reperire gli strumenti e organizzare ed addestrare il personale a tale fine;
g) nota del DG della Sanità del 10 marzo 2020
Nella nota si prevedeva la sospensione dell'attività da parte degli operatori sanitari solo in caso di sintomatologia e test tampone positivi e non in caso di mero contatto con persona infetta. Si indicava inoltre che chi assiste malati OV non è da considerarsi contatto se usa i DPI e che l'operatore che ha assistito un malato
OV conclamato o in incubazione senza DPI va allontanato solo in caso di sintomi, dovendo diversamente essere monitorato clinicamente ed usare la mascherina chirurgica.
Sul punto, i CTU hanno rappresentato come diversi studi abbiano evidenziato la grande potenzialità infettiva di pazienti privi sintomatologia clinica, nei giorni immediatamente precedenti l'evidenza clinica e l'effetto di protezione solo probabilistica, seppure molto alto in caso di uso delle mascherine chirurgiche;
h) nota del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020
Nella nota si indica come indispensabile il monitoraggio degli operatori delle RSA , compreso addetti mensa, pulizia, lavanderia, attraverso tamponi per diagnosi precoce e la dotazione degli stessi di DPI;
i) Vademecum di ATS di Milano del 29 marzo 2020
Si tratta di una sintesi delle disposizioni precedentemente adottate da Ministero e da Regione DI, destinato a tutte le strutture sociosanitarie.
I consulenti hanno poi evidenziato come la chiusura delle strutture sanitarie a tutti gli esterni sia stata prevista a fine marzo e come, con la successiva normativa, la Regione si sia occupata dell'adeguamento delle
Rianimazioni e dei reparti di malattie infettive, con aumento dei posti letto, e lo Stato alla gestione delle scuole, dei luoghi di ritrovo e della fase del cd lockdown.
3.3. Le informazioni disponibili sul Coronavirus all'epoca dei fatti
Il OV 19 è stato formalmente isolato alla fine del 2019 in Cina.
All'epoca dei fatti le conoscenze erano quelle derivanti dalle due epidemie di coronavirus precedentemente verificatesi, ovvero SA nel 2003 e Mers nel 2013, che avevano rivelato come il virus anche nell'uomo potesse avere manifestazioni cliniche importanti, in particolare in ambito respiratorio.
Solo nel marzo 2020 la Oms ha dato indicazioni specifiche ai diversi governi sulla base di segnalazioni provenienti da tutto il mondo che, quanto alla trasmissione del virus, di fatto confermavano quanto appreso in relazione alle diverse epidemie umane da coronavirus.
Sin da subito si è ritenuto che la trasmissione del virus avvenisse per via aerea (droplets) e da contatto;
che l'incubazione fosse fino a 14 gg ( 2-11 giorni fino ad un massimo di 14 gg- come Documento Vademecum
Coronavirus ATS Milano del 29 marzo 2020), anche se la maggioranza dei ricercatori propendevano per una pagina 10 di 26 media di 5-6 gg per l'incubazione senza escludere i casi estremi;
che la permanenza di sintomi potesse durare una media di 10-15 gg;
che la frequenza di contatti stretti era molto importante nella trasmissione del virus;
che sintomi fondamentali per la diagnosi erano le alterazioni del gusto e dell'olfatto e la febbre;
che le mascherine chirurgiche, utilizzate con correttezza, erano più protettive degli altri rispetto a chi li indossava;
che per proteggere gli operatori sanitari erano più adatti i dispositivi FFP2 e FFP3, che garantivano rispettivamente una protezione del 92% e del 95%, la cui dotazione in Italia era tuttavia gravemente insufficiente.
I consulenti hanno poi rilevato che le conoscenze successive non hanno modificato la situazione relativa alla epidemiologia e che, nella prevenzione del contagio, è stato dirimente potere usare diffusamente i tamponi, anche negli asintomatici, oltre alla maggiore diffusione ed applicazione, tramite corsi agli operatori, di tutte le precauzioni ed i protocolli già conosciuti all'epoca, e soprattutto disporre le vaccinazioni e per le RSA avere la possibilità di poter ricoverare subito gli ammalati in strutture idonee ( reparti malattie infettive, ospedali per acuti).
3.4. Le misure adottate dalla RSA convenuta
I consulenti hanno riepilogato le disposizioni e comunicazioni effettuate agli operatori.
Si riassumono qui i documenti più rilevanti:
a) Nota della Direzione del 24 febbraio 2020 rivolta a tutti i visitatori, con la quale veniva consentito l'accesso ad un solo visitatore per paziente e solo a pranzo o cena;
si raccomandava a chi avesse sindromi simil influenzali di non visitare alcuno dei degenti;
si prescriveva il lavaggio delle mani con acqua e detergente o gel alcolico per i visitatori;
si sospendevano le attività ricreative e religiose;
si vietava l'accesso a persone che avessero viaggiato negli ultimi 14 gg in zone in cui il virus stava circolando o che avessero avuto contatti con infetti.
Al riguardo si è evidenziato che il primo caso “formalmente” segnalato in Italia, a Codogno, risaliva al
21 febbraio;
b) disposizione a firma dott. del 25 febbraio 2020 rivolta a tutti dipendenti, che prescriveva: al Per_4 personale residente o domiciliato nei comuni con restrizioni da ordinanze regionali di restare a casa;
al personale che aveva avuto contatti anche occasionali con casi accertati di contattare il medico competente per avere tutte le disposizioni;
a chi aveva sintomi respiratori gravi, di contattare il medico di base e, in caso di contatti con casi accertati o persone residenti nei comuni oggetto di provvedimenti restrittivi, segnalare immediatamente la propria situazione contattando il numero verde regione DI;
a chi era positivo al tampone, stare a casa per almeno 14 gg. o fino a esito negativo;
al personale con sintomi respiratori non gravi, l'uso della mascherina;
al personale svolgente la prestazione lavorativa, di attenersi alle disposizioni della Direzione Sanitaria sul lavaggio delle mani, sulla distanza di almeno un metro con chiunque, e ancora di più con i soggetti aventi sintomi da raffreddore, e sull'uso delle mascherine in caso di sospetto di malattia e di accudimento di persone malate o con sintomi respiratori;
pagina 11 di 26 c) nota della Direzione del 4 marzo 2020 in cui si ribadivano le disposizioni sull'accesso di un solo visitatore per ospite dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, con obbligo di compilazione del modulo di accettazione e di autocertificazione sulla mancanza di febbre tosse e disturbi respiratori e sull'assenza di contatti stretti con casi certi e sospetti di OV 19 negli ultimi 14 giorni, con divieto di accesso per chi avesse sintomi influenzali;
d) nota della Direzione del 6 marzo 2020, volta a ribadire e precisare le disposizioni di cui alle precedenti note, con la indicazione della possibilità per la Direzione di prevedere ulteriori limitazioni alle visite fino al divieto dell'accesso;
e) nota del 20 marzo 2020, inviata a ATS Milano il successivo primo aprile 2020.
Nel documento, tra i vari aspetti, veniva segnalato che non vi era alcun ospite covid positivo alla data del 20 marzo 2020; la messa a disposizione di mascherine chirurgiche per operatori ed ospiti e la difficolta a reperire DPI;
che vi era stata la sospensione di oltre il 50% di turn-over ricoveri;
che dal 6 marzo vi erano limitazioni alle visite salvo che pochi casi ( circa il 10%), dovuti allo stato del paziente per aiuto nella fascia serale 18-19 e a mezzogiorno ( 2%) dalle 12 alle 13.
Il documento descriveva anche le modalità di gestione degli operatori con sintomi sospetti o contatti stretti di caso confermato;
f) nota del 30 marzo 2020 di responsabile infermieristica nella quale si conferma che dal 16 Persona_5 marzo 2020 tutto il personale usava la mascherina.
Sul punto i CTU hanno osservato come non si è certi che tale disposizione sia stata applicata, date le note carenze nell'approvvigionamento di tali dispositivi nel mercato;
g) nota del 31 marzo 2020 del dott. Responsabile sanitario RSA mons. Bicchierai 1 e 2 e della Per_6
Direzione medica RSA auxologico.
Nella nota, viene segnalato che, dopo la comunicazione di tampone positivo, si è valutato il rischio esposizione dei residenti e degli operatori e che, a seguito dell'esecuzione del tampone a tutti gli ospiti febbrili, il 25 marzo erano pervenuti i primi risultati di positività di alcuni ospiti, che si era proceduto ad isolare i positivi, a sanificare tutte le strutture e a fare il tampone a tutti gli ospiti.
Nella nota si riepilogavano anche le misure precedentemente adottate.
I consulenti hanno poi indicato che vi sono altri documenti citati dai CTP delle attrici e della convenuta su ulteriori prescrizioni e disposizioni diramate nel mese di marzo 2020 che tuttavia non sono stati prodotti nel giudizio.
In particolare, i CTU hanno riportato che, secondo quanto evidenziato dai CTP, la prescrizione relativa al rilievo della temperatura all'ingresso, sarebbe stata adottata dalla RSA il 26 marzo.
Al riguardo, occorre segnalare che, come riconosciuto nella risposta alle osservazioni dei CTP delle attrici, si tratta di un dato erroneo, posto che dal 23 marzo 2020, dopo il rilievo delle prime positività, la struttura era stata chiusa.
3.5. La valutazione delle misure di prevenzione e gestione adottate dalla convenuta
pagina 12 di 26 I consulenti hanno innanzitutto sottolineato le difficoltà incontrate da tutte le strutture e gli operatori sanitari nella prima ondata della pandemia,
Si è, in particolare rilevato il rincorrersi delle varie disposizioni, che non consentiva di disporre del tempo appropriato per riflettere, per educare operatori e popolazione, per diffondere le stesse disposizioni, assimilarle e mettere in pratica.
Si è evidenziato che il personale sanitario era stressato, impaurito e stanco e che in quel periodo migliaia furono i sanitari infetti e centinaia quelli morti per OV, il che incideva sulla possibilità di applicare le varie misure precauzionali.
Si sono rappresentante le peculiarità riscontrate nel territorio delle province di Lodi, Bergamo, Milano, Brescia,
Cremona, laddove il virus si era profondamente diffuso nella popolazione, vi erano difficoltà di approvvigionamenti di presidi sanitari e tutti i servizi sanitari e sociosanitari erano stati profondamente sconvolti dall'ondata dei contagi.
In base a tale quadro, i CTU hanno ritenuto come, sotto il profilo teorico, le misure attuate dalla struttura così come descritte siano state sufficientemente rispettose di quanto richiesto, soprattutto in considerazione di tutte le difficoltà indicate.
Gli unici aspetti criticabili sono stati ravvisati nelle disposizioni sull'uso delle mascherine, che hanno imposto l'uso di tali presidi a visitatori ed operatori non a contatto con sintomatici a partire dal 16 marzo, nonché sull'uso dei DPI per gli operatori più a diretto contatto con i sintomatici sempre a partire dal 16 marzo.
Si è tuttavia rilevata la estrema difficoltà di pronunciarsi su quanto tali aspetti possano avere influito nella pratica sul verificarsi del contagio, anche in considerazione della correlata difficoltà di appurare quanto le disposizioni siano state poi correttamente applicate .
Al riguardo, si è sottolineato che in quel periodo tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie hanno avuto casi di OV più o meno numerosi, a macchia di leopardo, nelle provincie citate, a prescindere dalla “bravura” delle diverse Direzioni Sanitarie dei diversi Istituti e che il numero dei casi era più in rapporto in con la diffusione nel territorio della patologia, che in rapporto all'assistenza specifica di malati OV.
In particolare, i CTU hanno citato uno studio effettuato su circa 4000 operatori del che Parte_4 aveva evidenziato come l'infezione da OV 19 non fosse tanto associata al lavoro nelle aree in prima linea di
COVID -19, mostrando come la principale fonte di infezione per il personale sanitario fosse l'esposizione all'interno della comunità esterna.
Si è poi ribadito come le numerose difficoltà già evidenziate, ivi comprese quelle relative all'approvvigionamento di mascherine e DPI, avesse reso molto difficile mettere in pratica anche quelle disposizioni già rese dalla struttura in data 24 e 25 febbraio 2020.
3.6. La verifica sul nesso causale tra le misure adottate e il contagio della paziente
I consulenti hanno rilevato l'assenza di elementi obiettivi idonei a ricostruire la catena epidemiologica che ha portato all'infezione della signora dal momento che la stessa avrebbe potuto ugualmente Per_1 contrarre il virus da un visitatore, da un operatore, da un altro ospite appena ricoverato.
pagina 13 di 26 Il numero di infetti e la dinamica dell'epidemia interna alla struttura potrebbe fare supporre, in via di mera ipotesi, che vi siano stati più casi infettati contemporaneamente da un unico infetto iniziale, come un operatore, verosimilmente asintomatico, che a causa della sua attività sia venuto a contato con molti ospiti.
Secondo i CTU, in linea teorica, se tutto fosse stato applicato correttamente così come era nelle conoscenze del personale sanitario, e se tutti i dispositivi di protezione fossero stati effettivamente a disposizione della struttura, come previsto dalle normative, i casi di OV 19 al suo interno avrebbero potuto essere statisticamente un numero inferiore, ma certamente non pari a zero.
Al riguardo si è osservato, in generale, l'alta presenza delle infezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie in Italia ed in tutti i paesi sviluppati e, con riferimento dati specifici relativi al OV, l'incidenza, in base agli studi svolti, di fattori i di rischio quali l'età avanzata, la lungodegenza e le patologie concomitanti (tra cui in particolare l'alterato stato di coscienza dei pazienti), ovvero tutte situazioni presenti nel caso in oggetto.
Al contempo, si è rilevato che l'alto numero di medici e di personale sociosanitario contagiati e morti è indice evidente della difficoltà che si è avuta per contenere questa infezione, a tutti i livelli, in particolare nelle fasi iniziali.
3.7. Gli ulteriori rilievi svolti a seguito delle risposte alle osservazioni dei CTP
A seguito delle corpose e analitiche note critiche pervenute ai consulenti, principalmente dai CTP degli attori, i
CTU hanno svolto le seguenti ulteriori precisazioni e integrazioni:
- con riferimento alle caratteristiche di diffusione del OV negli ambienti ed alle procedure di sanificazione, nella nota del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute si è precisato che per la disinfezione, sanificazione anche di ambienti certamente infettati da OV (camere degenze malati ecc.) bastassero le procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione, da sempre comunemente in uso in tutte le strutture sanitarie, perché il virus nell'ambiente era molto debole ed in quanto tali procedure erano state tarate per microorganismi (spore, funghi, micobatteri ecc.) ben più resistenti nell'ambiente.
Circa l'attuazione di tali misure e procedure nella RSA, i consulenti hanno evidenziato che il quesito non comprendeva l'esame le procedure di routine della struttura durante il suo normale funzionamento precedente e durante l'epidemia ( quali pulizie, organizzazione, gestione normale delle infezioni ecc.), rilevando l'assenza di materiale su tale aspetto. Part In ogni caso si è sottolineato che tali procedure erano state validate dalla in fase di accreditamento e verificate nel tempo e che, come risultava dall'allegato 30 di parte attrice (ovvero la richiesta di archiviazione dei PM del procedimento penale apertosi a seguito delle denunce dei parenti di altri ospiti deceduti a seguito di OV nella struttura ) anche i Nas non avevano evidenziato nulla di irregolare in proposito;
- con riferimento alla normativa sulla chiusura delle RSA in DI, si è evidenziato che le due strutture gestite da oggetto di causa sono strutture di tipo sanitario e svolgono anche Controparte_1 attività accreditate e contrattualizzate con il Sistema Sanitario Nazionale, il che non avrebbe consentito pagina 14 di 26 in Regione DI la chiusura dei letti accreditati di una RSA di questo tipo per mera decisione della struttura, senza l'autorizzazione della ATS e in assenza di una situazione di epidemia in atto al suo interno.
Al riguardo i CTU non hanno ritenuto pertinente il riferimento svolto dai consulenti delle attrici a quanto fatto da strutture fuori dalla DI, data la diversità della normativa regionale, evidenziando che nella situazione che si era creata all'epoca, con le file davanti ai Pronto Soccorso degli ospedali, che erano sovraffollati, l'affanno di tutti gli ospedali a convertire in OV gran parte dei loro posti letto,
l'impossibilità di dare tempestiva assistenza a soggetti portatori di altre gravi patologie ( tumori, ictus, infarti ecc.), nessuna RSA accreditata avrebbe dovuto e potuto chiudere i letti accreditati per nuovi accessi se non per situazioni specifiche, perché questo serviva a ridurre la pressione sugli Ospedali
e a favorirne la conversione in reparti OV.
Si è poi fatto richiamo alla delibera di Regione DI n. 2906 del 8 marzo 2023 aveva stabilito la chiusura di nuovi accessi nelle RSA dal territorio (e quindi l'invio di pazienti da casa), proprio per favorire i ricoveri in tali strutture di dimessi da Ospedali per acuti, quali convalescenti guariti OV e/o portatori stabili di altre patologie croniche.
Inoltre, anche il riferimento svolto ad altre strutture operanti nel territorio lombardo non è stato ritenuto dirimente, non essendovi elementi per valutare la natura di tali residenze e lo svolgimento da parte delle stesse di attività accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- con riferimento al tema dei DPI per le vie respiratorie e dei presidi per la prevenzione delle infezioni, si è anzitutto osservato come un DPI o una mascherina possono trasformarsi da presidi utili a presidi molto pericolosi se usati male, come nel caso in cui, per le carenze numeriche di tali dispositivi, essi vengano utilizzati per un periodo di tempo più lungo del dovuto. Un esempio è quello dell'operatore sanitario che calza dei guanti adeguati, il che lo protegge da tutta una serie di aggressioni ( microbiologiche, chimiche ecc.); tuttavia se i guanti non vengono cambiati da un paziente infetto all'altro non infetto, l'operatore rimane protetto, ma rischia di passare l'infezione al secondo malato.
Pertanto, si è evidenziato che la prima valutazione da fare è quella sulla disponibilità di numeri sufficienti di materiale da usare, per evitare che la protezione dell'operatore ( che rimane se continua ad indossare il Dispositivo) non si trasformi in trasmissione di malattia tra paziente e paziente.
Con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, si è rilevato che la loro efficacia protettiva non è superiore alle 2-3 ore e che le stesse vanno sostituite in caso di starnuti e anche al momento della consumazione dei pasti, il che comportava l'uso giornaliero di almeno 6- 8 mascherine ad operatore.
Secondo i CTU, proprio tali constatazioni avevano portato il legislatore nella prima fase ad autorizzare mascherine di “varia” origine e a limitare l'uso di mascherine solo a particolari categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti o i casi sospetti, o ancora in caso di compimento particolari manovre, e ciò quanto meno fino all'emanazione delle nuove linee guida dell' del 14/16 marzo 2020, Pa
pagina 15 di 26 che poi erano state di fatto messe in pratica dopo il 20 marzo.
Peraltro, si è evidenziato che lo stesso vademecum di ATS del 29 marzo 2020, nel riprendere le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sconsigliava, a quell'epoca, ancora l'uso diffuso a tutti delle mascherine chirurgiche.
Era, quindi, all'epoca escluso un generale obbligo di uso della mascherina per i visitatori, che dovevano indossare la mascherina solo se in rapporto con malati e/o sospetti, come corroborato dal fatto che la stessa parte attrice non aveva indicato o allegato alcun protocollo e /o norma antecedente al 15 marzo
2020 esplicitante l'uso delle mascherine per tutti i visitatori di Ospedali o RSA;
- in relazione all'aspetto dei provvedimenti emessi dallo Stato, dalla Regione e dalle ATS, i consulenti hanno richiamato l'attenzione sulla tempistica delle varie normative e delle linee guida, proprio al fine di evitare di ascrivere alla struttura omissioni di attività che si erano venute delineando e stabilizzando solo dopo la seconda metà di marzo.
Al riguardo i CTU hanno ribadito che le prime linee guida indicanti nel dettaglio le procedure da seguire nei diversi ambienti sanitari, sia OV che non OV, erano state emesse dall'Istituto Superiore di
Sanità tra il 14 ed il 16 marzo ( in particolare linee guida ISS 2 e 4 anno 2020) e trasmesse alle Regioni il 17 marzo, in un'epoca che, per il caso specifico era ormai tardiva, essendosi verificato il contagio della paziente, con probabilità, nei giorni precedenti. Pa Prima di tali linee guida, in data 7 marzo l' aveva diramato delle istruzioni limitate all'isolamento domiciliare ed erano state richiamate le buone pratiche relative all'applicazione delle prescrizioni di routine per malattie respiratorie da droplets-contatto, cosi come erano fino a quel punto codificate, nonché diramate le prescrizioni necessarie a proteggere gli operatori sanitari. Con specifico riferimento alle RSA, erano state introdotte on le previsioni sulle limitazioni ed autorizzazioni degli accessi, sulla compilazione di autocertificazione, sulla vigilanza e sul lavaggio di mani con detergenti o gel antisettico, senza ulteriore specificazione.
Inoltre, si è evidenziato come, anche in occasione delle epidemie Mers e SA, non fosse mai stata elaborata e distribuita alcuna linea guida o raccomandazione né internazionale, né nazionale che prevedesse, in caso di epidemie, l'uso delle mascherine per tutti i visitatori di ospedali e struttura similare, la misurazione della temperatura a tutti all'ingresso, lo screening microbiologico all'ingresso;
- con riferimento al rilievo dei CTP attorei sull'elevato numero di morti nella struttura, quale sintomo della non corretta applicazione delle misure di prevenzione, i consulenti hanno osservato di non avere agli atti elementi per analizzare compiutamente cosa fosse successo nella struttura dopo la metà di marzo e, precisamente dal 25 marzo (data della prime comunicazioni degli infetti ad ATS) in poi, per verificare se vi fossero stati casi, almeno sospetti, in struttura prima di quella data.
In particolare, l'impossibilità di avere accesso a tutte le cartelle degli infetti e dei morti non ha consentito di esaminare la distribuzione della mortalità e della positività nei diversi giorni dei mesi febbraio- aprile, la localizzazione dei positivi;
inoltre la documentazione prodotta non ha neppure consentito di pagina 16 di 26 verificare tutto ciò che la struttura ha concretamente fatto dal 25 marzo 2020.
In ogni caso, si è ribadito che il 25 marzo, la signora era già pacificamente infetta;
Per_1
- con riferimento alla contestazione della dedotta insufficienza di mascherine disponibili, si è fatto richiamo agli atti del procedimento penale prodotti a conferma di tale carenza, anche a fronte dei rilievi dei CTP attorei sulla donazione di oltre 4000 mascherine ricevuta dalla . Controparte_1
In particolare, si è evidenziato come i numeri di presidi disponibili fossero gravemente insufficienti se rapportato al numero di dipendenti della , pari a circa 3.300, in quanto una Controparte_1 distribuzione anche solo limitata agli operatori sanitari avrebbe necessitato di parecchie decine di migliaia di mascherine e non solo di qualche migliaio, anche in considerazione del fatto che ogni operatore avrebbe avuto bisogno di 6-7 mascherine al giorno.
Dall'esame del documento di carico/scarico mascherine (doc. 53 fascicolo di parte convenuta), si è, invero, desunto che nel periodo dal 1 febbraio al 16 marzo, la disponibilità nella RSA fosse di sole
1260 mascherine chirurgiche e 20 filtranti totali, da ritenersi un quantitativo del tutto inidoneo a fronteggiare l'uso limitato e corretto che se ne doveva fare.
Inoltre, i consulenti hanno citato la relazione dei NAS che, nella parte di commento delle testimonianze acquisite dai dipendenti e operatori della struttura, ha evidenziato come le mascherine presenti in reparto fossero in minima quantità ed erano utilizzate per manovre specifiche e su pazienti respiratori;
- in relazione al tema della mancata fornitura di mascherine al personale addetto alle pulizie, si è ribadito Pa quanto già osservato in punto di carenza di tali presidi – tanto che ancora il 28 marzo 2020 l' aveva invitato all'uso parsimonioso dei DPI – e il fatto che la nota ministeriale n. 9335 del 18 marzo invitava, ancora in quella data, ad usare le mascherine solo se si sospettava di essere malato o si avevano avuti contatti con ammalati, mentre solo dopo il 25 marzo era stata emanata la nota prevedente l'uso obbligatorio per tutto il personale;
- con riferimento alla censura relativa all'omessa tempestiva esecuzione di tamponi agli operatori sanitari, si è ribadito che le disposizioni emesse da Regione DI in data 10 marzo 2020 stabilivano l'effettuazione di tamponi solo su soggetti sintomatici al ricovero, sugli isolati sintomatici a domicilio e per certificare guarigione. Soltanto dopo la nota del Ministero della Salute n. 7865 del 25 marzo 2020, intervenuta dopo la risoluzione di gran parte delle criticità dei laboratori lombardi, si era iniziato a disporre tamponi per le diverse categorie di operatori sanitari a prescindere dalla sintomatologia dagli stessi manifestata. Inoltre, si è evidenziato che, come confermato dalla la segnalazione dei Nas (doc. 30), la struttura aveva anticipato l'esecuzione di tale misura dopo il primo contagio;
- in relazione agli altri rilievi attorei, i CTU, nel richiamare quanto osservato nella bozza, hanno evidenziato come la parte attrice abbia retrodatato a prima della metà di marzo disposizioni, buone norme, linee guida elaborate e prodotte dopo quella data, indicando come doverose da parte della
Direzione Sanitaria attività che però sono state formalmente suggerite come buona pratica e normate pagina 17 di 26 solo dopo il periodo di interesse e non prima da nessun organo competente.
4. La valutazione della consulenza tecnica e della sussistenza degli elementi dell'illecito
extracontrattuale
Le risultanze istruttorie portano a ritenere pacifico sia che il virus OV 19 sia stato contratto da Per_1 all'interno della RSA NO Bicchierai sia che le conseguenze del virus, comportanti lo Persona_1 sviluppo di polmonite, abbiano contribuito al decesso della paziente.
Il fatto che al decesso abbiano contribuito anche le patologie preesistenti della paziente non incide nella valutazione della causalità materiale tra il decesso e il comportamento colposo ascritto alla struttura convenuta come fonte del contagio della degente, tenuto conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 20 novembre 2017 n.27524, Cass.civ., sez.3, 11 novembre 2019 n. 28986).
Ciò posto, si deve quindi verificare se risulti raggiunta la prova dell'esistenza delle condotte colpose ascritte alla convenuta e del nesso causale tra tali condotte e la contrazione dell'infezione da OV CP_1
19.
Come già evidenziato, vertendosi in tema di responsabilità extra contrattuale, la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, ivi compreso quello soggettivo, è a carico del danneggiato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ambito del risarcimento del danno da infezione nosocomiale, ha confermato che, in caso di azione dei congiunti, è carico del danneggiato la dimostrazione positiva dell'insorgenza dell'infezione in ambiente ospedaliero, del decesso del paziente a causa del contagio, della mancata predisposizione da parte della struttura di misure precauzionali atte ad evitare il contagio medesimo ovvero della negligenza/imprudenza dei sanitari che abbia, a motivo della prestazione resa, determinato l'insorgenza dell'infezione; tuttavia, si è ritenuto che tale prova possa essere fornita anche tramite presunzioni, allorché il soggetto convenuto era obbligato (sulla base di norme giuridiche o tecniche) a predisporre la documentazione relativa alla condotta tenuta ed, avendone la disponibilità, non la fornisca, ovvero non l'abbia proprio predisposta (cfr. Cass.civ, sez. 3, 30 dicembre 2024 n. 35062).
In base a tali principi, non è quindi sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, il mero accertamento dell'essere avvenuto il contagio all'interno della struttura residenziale, in quanto, oltre alla necessaria prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa della struttura stessa, la constatazione della natura virale dell'infezione, della sua diffusione ubiquitaria e delle modalità di trasmissione richiede che si possa individuare un probabile nesso causale tra le colpose violazioni delle regole di cautela allegate dalle attrici ed il verificarsi del contagio.
Sotto tale profilo, il giudizio sulla sussistenza del nesso eziologico non può, in particolare, prescindere dalla valutazione se le diverse misure di prevenzione e precauzione indicate dalle attrici avrebbero avuto serie ed pagina 18 di 26 apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
4.1. La condotta tenuta dalla convenuta CP_1
Le censure delle attrici hanno riguardato principalmente il mancato tempestivo rispetto da parte del personale della RSA delle misure di prevenzione relative all'uso delle mascherine da parte di tutto il personale, sanitario e non, al rilievo della temperatura ai visitatori all'ingresso, alla fornitura di DPI anche ai degenti nell'istituto, all'omessa esecuzione di tamponi o test sierologici agli infermieri ed agli operatori.
Inoltre, le attrici hanno stigmatizzato la mancata tempestiva chiusura della struttura rispetto agli accessi esterni fino al 26 marzo, così come del bar posto al piano terra e della adiacente struttura ambulatoriale.
In punto di ricostruzione dei fatti, può ritenersi accertato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, che la RSA è stata chiusa ai visitatori a partire dal giorno 23 marzo 2020, dopo il ricevimento di una mail da parte di un dipendente della cooperativa affidataria dei servizi di fornitura di operatori socio sanitari e di ausiliari (cfr. doc. 34 fascicolo convenuta); che i provvedimenti adottati dalla struttura hanno limitato, a partire dal 6 marzo, in modo significativo le visite agli ospiti, riducendole a pochi casi autorizzati (cfr. check list del 20 marzo 2020 di cui al doc. 33 di parte convenuta); che erano state date disposizioni a partire dal 9 marzo volte a vietare l'accesso per ospiti e personale al primo piano e di frequentare il bar sottostante (cfr. richiesta di archiviazione e ordinanza di archiviazione di cui ai doc,. 37 e 65 del fascicolo di parte convenuta).
L'esecuzione di tamponi a tutti i degenti ed il personale della struttura risale ai giorni dal 25 marzo 2020 in poi, dopo il ricevimento della citata mail segnalante il contagio di un operatore (doc. 35 a e b del fascicolo di parte convenuta).
Quanto all'uso delle mascherine, vi è evidenza documentale del fatto che le prime disposizioni relative all'uso di tali presidi da parte di tutto il personale operante nella RSA risalgono al 16 marzo 2020 (cfr. doc. 31 fascicolo convenuta).
Si tratta quindi di valutare, rigorosamente in base alle conoscenze dell'epoca, alle linee guide, alle prescrizioni normative e ai protocolli allora disponibili, quale fosse la condotta esigibile da parte del cd “agente modello” al fine di accertare la eventuale doverosità di determinate cautele e di potere qualificare come colposa la eventuale inosservanza delle stesse da parte della struttura convenuta.
Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, del quadro delle disposizioni adottate in quel periodo e delle risultanze della consulenza tecnica, in relazione alle condotte censurate dalle attrici si formulano i seguenti rilievi:
a) con riferimento alla disciplina delle visite dei parenti dei degenti, la condotta tenuta dalla si reputa aderente alle disposizioni normative e alle raccomandazioni diramate in quel CP_1 periodo, che non prescrivevano la chiusura delle residenze ma la limitazione degli accessi previa compilazione di autocertificazione.
Sul punto, oltre al quadro normativo già sintetizzato nel paragrafo precedente, si richiama in primo luogo la nota inviata da Regione DI il 5 marzo 2020, segnalante la necessità di limitare gli pagina 19 di 26 accessi di familiari-visitatori che fornivano ai degenti un'assistenza non altrimenti sostituibile e comunque di un solo visitatore per degente, salvo motivate eccezioni;
in secondo luogo si segnalano le comunicazioni via mail e le informazioni rese dalla convenuta ai familiari e visitatori dei degenti che evidenziano il rispetto delle prescrizioni relative alle limitazioni degli accessi ai soggetti previamente autorizzati dalla direzione, previa compilazione dell'autocertificazione prevista dalle citate disposizioni (cfr. doc. 40, 28-29, 42 e 43 fascicolo convenuta).
Come emerge da tale corrispondenza, gli accessi dei familiari venivano in particolare autorizzati per quei degenti necessitanti di assistenza durante i pasti, per i pazienti terminali e per gli ultracentenari.
La diversa condotta indicata dalle attrici, consistente nella anticipata chiusura della RSA ai visitatori esterni, non poteva quindi considerarsi come doverosa sotto il piano normativo.
Neppure è possibile ritenere che la mancata attuazione di una siffatta misura configuri una violazione delle ordinarie regole di diligenza e prudenza.
Invero, il continuo susseguirsi tra febbraio e marzo 2020 di linee guida, raccomandazioni e di prescrizioni normative, così come l'acquisizione nel corso del tempo di informazioni più attendibili e aggiornate sulle caratteristiche del virus e sulla sua trasmissibilità anche da parte di soggetti asintomatici, è indice del fatto che, al di fuori degli ordinari protocolli per le patologie infettive trasmesse per via aerea e da contatto, non vi fossero standard di sicurezza normalmente osservati, studi o conoscenze sperimentali, da cui fare derivare la applicazione della interdizione di qualsiasi visita da parte dei familiari degli ospiti della RSA.
Peraltro la valutazione dell'esigibilità della condotta deve anche tenere conto del fatto che le stesse deroghe introdotte dal legislatore, volte a consentire la possibilità di accesso ad alcuni visitatori, appaiono espressione della necessità di operare di volta in volta un bilanciamento tra l'esigenza di protezione dei degenti e del personale dal possibile ingresso del virus attraverso contatti con persone esterne e la necessità per alcuni pazienti in condizioni più gravi di salute di avere la vicinanza di parenti e/o visitatori per ragioni di assistenza (cfr. al riguardo la nota di ATS del 3 marzo volta a segnalare l'importanza delle relazioni per i degenti, con particolare riguardo agli ospiti in gravi condizioni di salute e quelli bisognosi di supporto e sostegno psicologico).
Inoltre, il fatto che in tali strutture tutto il personale continuasse a prestare la propria attività lavorativa, pur tornando al termine dell'orario di lavoro nella propria abitazione ed essendo esposto al contagio in tutti i luoghi esterni frequentati, costituiva un ulteriore indice della presumibile idoneità, secondo un giudizio ex ante, delle prescrizioni adottate per consentire l'accesso dei visitatori ammessi anche sotto il profilo del canone della prudenza;
b) in relazione alla mancata chiusura degli ambulatori posti al primo piano, appaiono dirimenti i rilievi svolti dai CTU sul fatto che le strutture oggetto di causa, gestite dall' , Controparte_1 svolgevano anche attività sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Sistema Sanitario Nazionale, il che non avrebbe consentito la chiusura delle stesse sulla base della mera decisione interna della pagina 20 di 26 struttura.
A conferma di tali affermazioni, si richiama l'e-mail inviata dalla convenuta a tutto il CP_1 personale in data 9 marzo 2020, segnalante, nel paragrafo relativo all'attività ambulatoriale, i servizi rimasti attivi, così come l'e-mail inviata da ATS il 12 marzo 2020, comunicante la sospensione degli screening mammografici e al colon retto di primo livello, con necessità di garantire gli approfondimenti di secondo livello per i soggetti positivi allo screening (cfr. doc.61 e 62 fascicolo attoreo)
Pertanto, la diversa condotta invocata dalle attrici non rientrava tra le misure di cautela esigibili in ragione delle caratteristiche della struttura e della natura delle prestazioni svolte;
c) con riferimento all'omessa esecuzione di tamponi e/o test sierologici agli infermieri ed agli operatori, come emerge dalla regolamentazione richiamata nella consulenza, almeno fino alla nota del Ministero della Salute del 25 marzo 2020 (successiva quindi al verificarsi del contagio della sig.ra non era prevista l'effettuazione di controlli indifferenziati su tutti gli operatori. Prima Per_1 di tale data erano di segno opposto le disposizioni emesse da Regione DI, in quanto prescrivevano l'effettuazione di tamponi solo su soggetti sintomatici ricoverati e sugli isolati sintomatici a domicilio per certificare la guarigione, date le note difficoltà dei laboratori ad evadere le numerosissime richieste di soggetti sintomatici e la conseguente necessità di dare la precedenza ai casi più urgenti.
Non è quindi ravvisabile alcuna omissione colposa a carico della struttura che, al contrario, secondo quanto evidenziato negli atti del procedimento penale prodotti, alla notizia della prima positività di un operatore, aveva provveduto a fare eseguire i tamponi a tutto il personale e a tutti gli ospiti;
d) per quanto riguarda l'uso delle mascherine da parte di tutto il personale della struttura, la documentazione prodotta attesta che la disposizione di uso di tale presidio da parte di tutto il personale della RSA è stata impartita il 16 marzo 2020 (cfr. doc. 32 fascicolo convenuta).
Prima di tale data, le misure adottate dalla struttura riguardavano l'uso delle mascherine da parte degli operatori se sintomatici (cfr. allegato a doc. 64 di parte convenuta).
Come evidenziato nella consulenza, le disposizioni normative e le linee guida e raccomandazioni adottate dalle varie autorità nel primo periodo limitavano l'uso della mascherina a determinate categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti di casi sospetti.
Anche le linee guida dell'ISS del 14 marzo 2020 (oltre ai DPCM del 4 marzo e dell'08 marzo 2020 e dalle Linee Guida per la prevenzione e controllo dell'infezione da OV 19 nelle strutture residenziali sociosanitarie del 16 marzo 2020) ribadivano il principio generale dell'uso della mascherina in caso di sintomi respiratori. Le prescrizioni sull'uso di DPI per operatori sanitari e comunque impiegati nell'assistenza tenevano espressamente conto delle disposizioni rese dall'OMS sulla necessità di ottimizzare l'utilizzo alla luce della prospettiva della carenza globale di pagina 21 di 26 disponibilità di tali dispositivi (cfr. pag. 2 del documento 9 di parte convenuta). Per tale motivo mentre l'uso della mascherina veniva raccomandato per gli operatori sanitari in tutti i casi di assistenza a pazienti COVID ma anche per le attività di triage e le prestazioni negli ambulatori, per quanto riguarda gli addetti alle pulizie l'uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI veniva prescritto solo in caso di accesso a stanze di pazienti OV o di pazienti sospetti (cfr. pag. 9 e 12 del documento 9). Pa Va poi rilevato che nelle linee guida del gruppo di lavoro del 28 marzo 2020 si raccomandava nuovamente l'uso della mascherina in presenza di sintomi respiratori e, con riferimento agli operatori sanitari, necessitanti di protezione aggiuntiva, si rappresentava che in considerazione del contesto emergenziale e della carenza di DPI, l'uso di filtri facciali doveva essere prioritariamente raccomandato al personale impegnato in aree assistenziali ove venivano svolte procedure a rischio di generazione di areosol (cfr. pag. 9 del doc. 11 del fascicolo di parte convenuta).
Alla luce di ciò, non si ritiene configurabile un colpevole ritardo della struttura convenuta nell'attuazione di tali misure.
Inoltre, in base ai condivisibili rilievi dei CTU, la valutazione della condotta della parte convenuta deve tenere conto della evidenziata generale difficoltà di approvvigionamento dei DPI nelle zone maggiormente colpite dal OV durante la prima ondata, tra cui il territorio lombardo, nonché della specifica insufficienza delle dotazioni in capo alle strutture facenti capo all' , Controparte_1 documentata dalla corrispondenza prodotta (cfr. doc. 50-51 fascicolo convenuta), ed ancora del fatto che l'uso appropriato di tali dispositivi, comportante la sostituzione dopo due ore dall'utilizzo, nonché in ogni caso dopo eventuali starnuti, dopo gli accessi a servizi igienici e dopo i pasti, richiedeva la disponibilità di ingenti quantitativi non compatibili con le possibilità di approvvigionamento in essere in quella fase.
Tali fattori fanno quindi dubitare sulla esigibilità, in concreto, della condotta alternativa indicata dalle attrici.
Non consentono di pervenire a diverse conclusioni i rilievi critici svolti dalle attrici nella comparsa conclusionale.
Da un lato, il fatto che nella comunicazione del 31 marzo 2020 il direttore della RSA abbia dato atto dell'adeguata programmazione dell'approvvigionamento di DPI, ivi comprese le mascherine non smentisce la situazione fotografata dai consulenti nel periodo intorno alla metà di marzo 2016 in ordine alla scarsità dei mezzi a disposizione rispetto alla necessità in funzione del corretto uso.
Sul punto, occorre considerare che le citate e-mail provenienti dalla in data 16 marzo CP_1
2020 confermano le criticità in quella data relativa all'approvvigionamento delle mascherine e che, come risulta dalla corrispondenza, vi è stata una sensibile integrazione delle forniture da parte di
Regione DI a partire dal 20 marzo 2020 (cfr. e-mail di cui al doc. di parte convenuta).
Inoltre, la difesa delle attrici ha richiamato soltanto alcune delle deposizioni del personale della RSA
pagina 22 di 26 citate nella richiesta di archiviazione del PM, mentre non tiene conto di quanto dichiarato dall'infermiera secondo cui, a seguito del maggiore uso a partire da metà Persona_7 febbraio, le scorte di magazzino si erano quasi esaurite (cfr. pag. 6 del provvedimento di archiviazione).
Il dato della scarsità di tali strumenti di protezione proprio con riferimento alla RSA NO
Bicchierai trova ulteriore riscontro nell'esito degli accertamenti effettuati dalla PG, così come riportati a pag. 7 della richiesta di archiviazione.
Dall'altro lato, quanto all'uso delle mascherine, se è vero che la dipendente della Parte_7 aveva riferito che il personale aveva iniziato ad usare le mascherine verso metà marzo
[...] perché prima la caposala avrebbe detto di non utilizzarle per non spaventare gli ospiti, è pur vero che vi sono altre dichiarazioni rese da altre infermiere sentite nel procedimento penale di segno diverso, attestanti l'uso delle mascherine nel turno di lavoro a partire già da febbraio 2020 (cfr. dichiarazioni di e di ). Persona_7 Persona_8
e) per quanto riguarda l'uso delle mascherine da parte degli ospiti della struttura, anche in tal caso fino alla fine del mese di marzo 2020 le disposizioni normative, le linee guida e le raccomandazioni adottate dalle varie autorità limitavano l'uso della mascherina a determinate categorie di operatori, ovvero quelli a diretto contatto con pazienti con patologie aeree superiori, quelli portatori di patologie aeree superiori o rientranti tra i contatti di i casi sospetti. Come evidenziato dai CTU, ancora il vademecum di ATS del 29 marzo 2020, nel riprendere le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sconsigliava, a quell'epoca, ancora l'uso diffuso a tutti delle mascherine chirurgiche.
Non è quindi ravvisabile il comportamento colposo allegato dalle attrici.
f) per quanto riguarda la chiusura del bar al piano terra dei locali, è il DPM del 11 marzo ad avere previsto l'obbligo di chiusura dei bar e delle mense per gli esterni;
come già evidenziato risulta che erano state date disposizioni a partire dal 9 marzo volte a vietare l'accesso per ospiti e personale al primo piano e di frequentare il bar sottostante (cfr. richiesta di archiviazione e ordinanza di archiviazione di cui ai doc. 37 e 65 del fascicolo di parte convenuta).
g) in relazione alla misura del rilievo della temperatura per coloro che entravano nella struttura, non vi è evidenza di disposizioni adottate in tal senso dalla RSA.
Come evidenziato in sede di consulenza, un obbligo indiretto di misurazione della temperatura si desume dalle disposizioni del DPCM del 8 marzo 2020, nella parte in cui si raccomandava a chi avesse una temperatura di oltre 37,5 di non muoversi da casa.
La documentazione prodotta attesta che, fino al momento in cui è stato consentito l'ingresso ai pochi visitatori ammessi, agli stessi veniva richiesto di autocertificare l'assenza di sintomi febbrili.
In base a quanto fin qui rilevato, la condotta tenuta dal personale della convenuta, valutata alla luce CP_1 della successione e del contenuto delle disposizioni normative, alle linee guida ed alle raccomandazioni adottate pagina 23 di 26 dal legislatore nazionale e regionale oltre che dalle autorità sanitarie preposte al tempo del contagio, va considerata sostanzialmente rispettosa di tali misure e delle cautele che potevano ritenersi esigibili in quella fase sulla base delle conoscenze del tempo, nonché sulla base della disponibilità e reperibilità dei dispositivi di protezione.
4.2. Il nesso causale
In via generale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica viene in rilievo un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle;
il primo ciclo causale, relativo l'esistenza di un nesso tra insorgenza della patologia e la condotta del sanitario all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore- danneggiato, mentre il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore - danneggiante. (cfr. tra le varie, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992, Cass.civ., sez. 3, 7 settembre
2023 n. 2609)
Nell'ambito della verifica sull'assolvimento dei rispettivi oneri probatori, occorre considerare le peculiarità del caso in esame, attinenti sia alla natura del virus da OV 19, sia all'ambito delle conoscenze del virus nella fase in cui si è verificato il contagio.
In particolare, con riferimento al primo aspetto, si osserva che non viene in rilievo un agente patogeno tipico prevalentemente degli ambienti ospedalieri, bensì un virus che, in quel periodo, si era diffuso in tutto il territorio di varie province della regione lombarda, e quindi in tutti gli ambienti e luoghi, da quelli familiari a quelli lavorativi, ai mezzi di trasporto e che, pertanto, tutto il personale sanitario e non delle strutture ospedaliere ed assistenziali era particolarmente esposto al contagio anche nella fase di rientro giornaliero al proprio domicilio.
Con riferimento al secondo profilo, va evidenziato come, nella prima fase dello sviluppo dei contagi, l'attenzione e le relative misure precauzionali fossero rivolte in modo particolare ai soggetti sintomatici, mentre soltanto in una fase successiva si è preso consapevolezza del fatto che vi potessero essere molti soggetti portatori del virus, seppure del tutto asintomatici, in grado di trasmettere il virus a terzi.
Ciò posto, venendo alla vicenda in esame, secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica, è altamente probabile che il momento del contagio di debba essere individuato in un arco temporale Persona_1 compreso tra il 10 ed il 17 marzo 2020, e con maggiore probabilità nei giorni tra il 15 e il 16 marzo 2020, considerati i tempi di incubazione del virus (fino a 11-14) e l'insorgenza dei primi sintomi della malattia a partire dal 23 marzo 2020.
I dati acquisiti non hanno consentito di ricostruire l'origine del contagio.
Il fatto che si sia registrata la presenza di più degenti e operatori positivi dopo la segnalazione, in data 22 marzo, del ricovero per positività al coronavirus di un dipendente della che forniva alla RSA operatori Parte_3 sociosanitari e socioassistenziali, ha portato i consulenti ad indicare, in via di mera ipotesi, la possibilità che il contagio sia la conseguenza del contatto con un operatore che aveva contratto il virus.
Orbene, basandosi quindi sull'unico dato certo, costituito dal presumibile arco temporale in cui si è verificato il contagio, si rileva in primo luogo che non possono assumere rilievo quali antecedenti causali condotte che non pagina 24 di 26 erano valutabili come colpose in tale periodo di tempo, in quanto costituenti omissioni di misure di prevenzione normate e prescritte soltanto successivamente.
Ciò vale, in particolare, per l'omessa esecuzione di tamponi e di test sierologici per il personale e per i visitatori ammessi;
per l'omessa prescrizione dell'uso delle mascherine per tutto il personale e per tutti i degenti, visitatori e ospiti;
per l'omessa chiusura della RSA e degli ambulatori.
In tali casi, come evidenziato nel paragrafo precedente, le attività e misure omesse erano state raccomandate ed indicate come buona pratica soltanto dopo la metà del mese di marzo 2020 ed anche oltre, sicché non potevano essere considerate doverose al momento del probabile verificarsi del contagio della sig.ra Per_1
In secondo luogo, con riferimento ai rilievi delle attrici sull'omesso rilievo della temperatura alle persone che facevano ingresso nella struttura, è dubbia la valenza causale di tale omissione, soprattutto se si considera che, come si è successivamente accertato, il virus poteva essere trasmesso anche dai soggetti asintomatici, i quali potevano avere anche una elevata carica virale pur in assenza di apparente sintomatologia.
Nella specie, non solo non vi sono elementi concreti per affermare che nella RSA abbiano fatto ingresso nel periodo di presumibile contagio della degente soggetti con sintomi febbrili, ma neppure si può ritenere più probabile che il contagio si sia verificato per il contatto della paziente con un soggetto portatore dei sintomi rispetto all'evenienza del contatto con soggetti incubatori del virus che non presentavano apparenti sintomi influenzali.
A fronte di ciò, anche sotto il profilo del giudizio controfattuale, non è possibile affermare che, qualora la struttura convenuta avesse tenuto la condotta indicata dalle attrici, ciò avrebbe, con elevata probabilità, evitato il rischio di contagio.
Per quanto riguarda la questione dell'uso delle mascherine da parte di tutto il personale sanitario e addetto all'assistenza dei degenti, anche qualora, diversamente da quanto evidenziato nel paragrafo precedente, si ritenga di imputare ad una condotta colposa della struttura il fatto che le disposizioni sull'uso delle mascherine da parte di tutto il personale siano state impartite a partire dal 16 marzo 2020, in ogni caso, i rilievi fin qui formulati portano a ritenere che vi sia la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla convenuta.
Invero, le evidenze richiamate sulla scarsità delle dotazioni di mascherine fino alla metà del mese di marzo 2020, soprattutto se rapportate al numero di presidi necessari per ogni operatore al fine del corretto utilizzo, l'oggettivo riscontro di carenze nell'approvvigionamento a livello regionale e nazionale, la diffusione esponenziale del virus in tutto il territorio delle citate province lombarde, costituiscono indice del fatto che la dedotta non corretta attuazione di detta misura si ricolleghi ad un fatto non prevedibile e non evitabile in quella fase, da ritenersi non ascrivibile ad una condotta di inadeguata programmazione in capo alla struttura convenuta del numero delle dotazioni di tali presidi.
In base a tutto quanto fin qui rilevato, la domanda delle attrici va quindi rigettata.
5. Le spese del giudizio
pagina 25 di 26 La novità delle questioni trattate unitamente alla circostanza dell'accertamento del fatto che l'infezione da OV
19 sia stata contratta dalla degente nell'ambito della struttura convenuta e sia stata concausa del suo decesso, integrano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica, che rimangono a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande svolte dalle attrici nei confronti di;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di consulenza tecnica.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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