Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]78/8 16157 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SCOTTO ANGELO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]78/8 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARNEVALE PATRIZIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._4
e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4 e 7 marzo 2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 02/07/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23/06/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 02/07/2005 dai
Signori
e Parte_1 Controparte_1
[...]
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre, talché gli stessi genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relative all'istruzione, all' educazione ed alla salute;
3. La casa già coniugale, sita in Genova, Via Murtola 78/8 in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla moglie sig.ra che la continuerà ad abitare insieme alla figlia minore;
Parte_2
4. Gli arredi e corredi della casa già coniugale rimangono nella disponibilità della sig.ra mentre Pt_2
il sig. provvederà a completare il ritiro dei propri effetti personali (scarpe e cappotti) e a Parte_1
fornire alla signora copia delle fotografie dalla nascita di e documenti presenti sul pc e di Pt_2 Per_1
ogni altro documento relativo alla signora nonché atto di acquisto della casa coniugale e Pt_2
contratto di mutuo.
5. Il padre corrisponderà alla madre, quale assegno di mantenimento per la figlia la somma Per_1
mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese. Detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT avendo come data di riferimento il deposito dell'emananda sentenza.
6. Inoltre, il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra per la Parte_1 Parte_2
figlia , nella misura del 50% tutte le spese di natura straordinaria come disciplinate dal protocollo Per_1
in uso presso il Tribunale di Genova, adottato dalla Sezione in data 15 settembre 2016, che le parti dichiarano di conoscere avendone ricevuto copia, le spese dovranno essere rimborsate alla signora che le riepilogherà in un'unica richiesta, su presentazione delle pezze giustificative, Pt_2
contestualmente al bonifico dell'assegno di mantenimento relativo al mese successivo rispetto a quello in cui le stesse vengono sostenute.
Le pezze giustificative fiscalmente detraibili dovranno essere intestate ad entrambi i genitori.
7. Regime di collocazione e frequentazione della minore:
- Il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé secondo il seguente regime:
• a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 19 con accompagnamento a casa.
• Nelle settimane in cui il fine settimana è di pertinenza della madre, da lunedì all'uscita dalla scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, nonché il martedì dall'uscita da scuola fino alle 21;
• Nelle settimane in cui il fine settimana è di pertinenza del padre, lunedì dall'uscita da scuola fino alle 21 e il martedì dall'uscita da scuola fino alle 21.
Per quanto riguarda le festività infrannuali: • tre festività infra-annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola);
• vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1°periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2°periodo); il 26/12 la figlia starà col genitore cui compete il 2°periodo; i suddetti periodi saranno alternati in modo che la figlia trascorra il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
• vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando);
• settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
• vacanze scolastiche estive: la minore trascorrerà uguali periodi con i genitori. Nel periodo estivo il padre trascorrerà con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi. Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi. Il periodo delle ferie dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.5. Entro tale data dovranno essere calendarizzati per iscritto anche i giorni di pertinenza e delle festività come ai punti precedenti;
• i coniugi potranno, compatibilmente con i propri impegni, anche lavorativi, e le esigenze e gli impegni della minore, modificare di comune accordo la regolamentazione delle visite di cui sopra sempre nel rispetto delle regole/accordi.
7. I coniugi danno atto che non si deve dar luogo ad assegno di separazione in favore dei coniugi in quanto entrambi percettori di reddito da lavoro ed economicamente autosufficienti.
8. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto sul quale potranno inserire il nominativo della minore . Per_1
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005,
Numero 210, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini