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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/07/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 880 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Grassi Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Viale Regina Margherita,
46, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gemma Farignoli ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontecorvo (FR), Via XXIV Maggio, n.
87, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“L'avv. Alessandra Grassi, difensore del SI. , nel riportarsi a tutti i propri scritti Parte_1 difensivi, depositati e/o verbalizzati, insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, poiché infondato, sia in fatto che in diritto. Chiede, altresì, l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., qui da intendersi riportate e trascritte. / Qualora il Giudice dovesse ritenere la causa matura per la decisione, chiede concedersi
Pagina 1 termini per il deposito delle memorie conclusive e repliche.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “1) Dichiarare che nulla è dovuto dal SInor per il Parte_1 contributo al mantenimento della IA , ormai ultramaggiorenne ed economicamente Per_1 autonoma;
/ 2) Dichiarare che nessuna somma mansile è dovuta dal SInor a Parte_1 titolo di assegno divorzile, in favore della SI.ra , non sussistendone i presupposti di CP_1 fatto e di diritto e, con tale presupposto, stabilire che la SI.ra continuerà ad abitare CP_1 la casa coniugale, godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento; / 3)
Condannare parte resistente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da 'lite temeraria' da liquidarsi in via equitativa;
/ 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “1 - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SInori e e trascritto nel registro degli atti di stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Fondi, al numero 29, parte II, serie A, anno 1986, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione delle sentenza a margine dell'atto di matrimonio. / 2 - Dichiarare che nulla è dovuto dal SInor per il contributo al Parte_1 mantenimento della IA , ormai ultramaggiorenne ed economicamente autonoma. / 3- Per_1
Dichiarare che nessuna somma mansile è dovuta dal SInor a titolo di assegno Parte_1 divorzile, in favore della SI.ra , non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto e, CP_1 con tale presupposto, stabilire che la SI.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, CP_1 godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento. / 4 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “… si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. depositata nel presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e di cui chiede il pieno accoglimento
e, precisamente: / 1) Ripristinare, statuire e confermare la corresponsione da parte del
[...]
, in favore della SInora , l'assegno divorzile di mantenimento, nella misura Pt_1 CP_1 di € 1.400,00, oltre rivalutazione ISTAT, dal 2003 ad oggi è pari ad € 1.799,00 e, comunque, della somma che il Tribunale riterrà congrua in relazione a quanto motivato, documentato e provato dagli atti di causa;
/ 2) Assegnare la casa coniugale alla così come, peraltro, CP_1 espressamente dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di rinuncia allo scioglimento della comunione per la sua quota. / 3) Con vittoria si spese e compensi professionali. /
L'Avv. Gemma Farignoli, nel caso in cui il Tribunale di Latina ritenga la causa matura per la decisione, chiede concedersi i termini di legge per il deposito della memoria conclusionale ed eventuale memoria di replica.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 1930/2022 dell'11 ottobre 2022 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
Il Collegio, vista la reiterazione delle richieste istruttorie da parte della ricorrente, rileva che condivide integralmente l'ordinanza del 5 giugno 2023 con cui il G.I. ha, in merito alle richieste d'istruttoria orale, solo ammesso parzialmente, gli interrogatori formale delle parti e rigettato le richieste di prove testimoniali formulate da ambedue le parti, essendo l'ordinanza congruamente motivata.
Va, poi, osservato che per parte ricorrente sono state prese in considerazione le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, richiamate in sede di memoria integrativa, essendo inammissibili le conclusioni svolte in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. perché formulate oltre le preclusioni di rito, salva la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla stregua dell'orientamento secondo cui “La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria,
è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito.” (Cass. sent. n.
14911 del 2018).
1. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA
FIGLIA MAGGIORENNE FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Va rilevato che correttamente nell'ambito del presente giudizio non va statuito sulla revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ma sulla spettanza, tra le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'assegno di mantenimento alla IA maggiorenne.
Pagina 3 Deve osservarsi che l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art.
155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”.
Nel caso di specie, non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per la IA, né da parte della resistente né da parte della IA, ed è, peraltro, pacifico inter-partes che la stessa è economicamente autosufficiente e ha costituito un autonomo nucleo familiare, sicché va dato semplicemente atto, in assenza di domanda nel presente giudizio, della cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno a titolo di mantenimento della IA con decorrenza dalla domanda.
2. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Parte ricorrente ha chiesto che sia previsto che la SI.ra continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale, godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento e parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Ebbene, il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Nel caso di specie, la resistente non convive con la IA, sicché le domande delle parti sono inammissibili e nessun provvedimento di assegnazione della casa coniugale va emesso in questa sede, dovendo trovare applicazione per l'immobile gli ordinari istituti privatistici.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto dell'assegno divorzile, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei
Pagina 4 principi di auto-responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Pagina 5 Nel caso di specie, le parti, in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Latina con decreto del 26 marzo 2004, si erano accordate affinché il versasse alla la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento.
Il ricorrente ha dedotto che detta somma era da intendersi destinata nella misura del 50% al mantenimento della e nella misura del 50% al mantenimento della IA;
che la , CP_1 CP_1 dopo la separazione, aveva intrapreso una propria attività lavorativa come collaboratrice assicurativa;
che, nonostante ciò, ha continuato a versare alla il mantenimento pur in CP_1 assenza dei presupposti in quanto la stessa ha sempre lavorato e la IA è, poi, divenuta economicamente indipendente (v. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo e pag. 3 della memoria integrativa).
La resistente, dal canto suo, in sede di memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha dedotto che dalla lettura delle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale non è dato desumere che l'importo pattuito dalle parti nella misura di € 1.400,00 dovesse intendersi ripartito nella misura del 50% tra madre e IA, sicché ha chiesto la conferma di un assegno divorzile in suo favore dell'importo mensile di € 1.400,00; che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non ha una propria autonomia economica essendo ultrasessantenne, disoccupata e priva di qualsiasi reddito, salvo l'assegno di mantenimento versato dal coniuge;
ha prodotto stato occupazionale da cui risulta lo stato di disoccupazione del 4 novembre 2021 e del 5 settembre 2022 prodotti rispettivamente sub doc. 6 allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale e in allegato alla nota di deposito del 12 settembre 2022; ha allegato che, pur avendo intrapreso una collaborazione con da fine anno 2013, nell'anno 2019 ha dovuto cessare Controparte_2 detta collaborazione perché i costi superavano le entrate e ha prodotto la visura della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina estratta dal Registro Imprese il 20 giugno
2019 prodotta sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale da cui risulta la cessazione di attività di “produttore d'affari assicurativi” in data 31 maggio 2019 e la cancellazione dell'impresa in data il 20 giugno 2019; ha allegato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, più precisamente ha allegato che, prima del matrimonio con il celebrato in data 26 aprile 1986, aveva svolto Pt_1 attività di lavoro dipendente dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1987 quando, su richiesta del Pt_1 aveva lasciato “il proprio lavoro da dipendente, sacrificando la propria carriera, per sostenere il coniuge nella propria attività imprenditoriale, occupandosi del ménage quotidiano familiare, della gestione della casa e, con la nascita della IA , alla data del 30.03.1989 ha proceduto ad Per_1 accudire la stessa, in tutte le sue eSIenze, così da consentire al di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa imprenditoriale, senza ulteriori incombenze familiari” (v. memoria di costituzione
Pagina 6 presidenziale, pag. 6); che ha sostenuto il coniuge nella sua attività imprenditoriale anche rilasciando garanzie fideiussorie (più precisamente, dal rendiconto al 30 giugno 2016 della Banca
Intesa Sanpaolo s.p.a. risulta aver rilasciato in data 29 aprile 1994 una fideiussione omnibus in favore del sino all'importo di € 116.203,00 e dal documento di sintesi n. 1 del 9 maggio 2011 Pt_1 della Banca Popolare di Fondi e dalla missiva del 3 agosto 2011 della Banca Popolare di Fondi risulta, a quella data, aver prestato garanzie fideiussorie a favore del di € 154.937,07 per un Pt_1 fido nel conto corrente 40244; di € 77.468,53, di cui € 25.822,84 per “salvo buon fine” a valere sul conto corrente n. 40245 estinta e non più in essere, di € 51.645,69 per “salvo buon fine” a valere sul conto corrente n. 40244 tuttora in essere (v. pagg. 6 e 7 e v. documentazione prodotta sub docc.
7 e 8 allegati alla memoria di costituzione per la fase presidenziale); che il patrimonio del coniuge, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente si era formato già in costanza di matrimonio e, a tal proposito, parte resistente ha allegato che è titolare di un'impresa individuale già a Parte_1 far data dal 7 maggio 1979, e ha allegato in proposito una visura della Camera di Commercio di
Latina del 5 febbraio 2008, (v. doc. 13 allegato alla memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2022), da cui risulta l'iscrizione dell'Impresa in data 7 maggio 1979 e l'inizio dell'attività il 3 maggio 1979, con indicazione dell'attività esercitata di vendita al dettaglio di autoveicoli in genere, moto, nuovi e usati, per conto terzi e in proprio, denominata “Autocentro Carrera di AN
IN”; ha dedotto, poi, che le parti nel 1999 hanno costituito una società denominata
“ , con riferimento alla quale la resistente ha prodotto anche l'atto Controparte_3 costitutivo e la visura camerale del 13 febbraio 2008 da cui risulta che fino al 2003 la resistente ha detenuto il 5% delle quote (v. documentazione prodotta dalla resistente sub doc 20 in allegato alla memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2022 e docc. 28 e 29 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'atto di cessione delle quote che è venuto a favore del ricorrente medesimo e di . La resistente ha, infine, dedotto CP_4
l'intervenuta costituzione nel 2001 di un'altra società denominata “Planet Motors S.r.l.”
(circostanza pacifica, in quanto non tempestivamente e specificatamente contestata) e nel 2007 di un'ulteriore società denominata ” (v. doc. 21 Parte_2 allegato alla memoria depositata il 1° settembre 2022)
Ha, poi, prodotto l'estratto conto previdenziale emesso il 9 gennaio 2021 da cui risulta che la CP_5 resistente, ha cominciato a lavorare il 1° gennaio 1978 e per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1995, ha percepito redditi quali “Coadiutore Impresa Com.” dall'impresa del (v. Pt_1 doc. 27 prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), riprendendo poi a lavorare come lavoratore dipendente part time per un'altra impresa nel dicembre 2004, e poi dal
2014 sino al 31 dicembre 2017 ha percepito redditi come titolare di impresa commerciale.
Pagina 7 Ciò premesso, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 27 ottobre 2021 (v. allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021) con cui ha dichiarato di essere imprenditore individuale;
di essere proprietario di un immobile sito in Fondi, Via Madonna delle Grazie 255, costituente bene strumentale dell'attività imprenditoriale;
di essere proprietario di un immobile sito in Fondi, Via Pico 6, costituente l'abitazione principale e di un immobile sito alla medesima via in costruzione: di essere, infine, proprietario al 50% dell'immobile sito in Fondi, Via Trento, 74, costituente l'ex casa coniugale e del relativo immobile di pertinenza;
di essere titolare di una carta di credito;
di essere titolare del c.c. aziendale n. 0140040244 acceso presso la Banca Popolare di Fondi avente saldo al 30 settembre
2021 di € 2.253,48; del c.c. aziendale n. 3316,44 acceso presso Monte dei Paschi di Siena con saldo al 30 settembre 2021 di € 599,71; del c.c. personale n. 0140041209 acceso presso Banca Popolare di
Fondi avente saldo al 30 settembre 2021 di € 16.200,77; del c.c. personale n. 101544413 acceso presso Unicredit avente saldo al 30 settembre 2021 di € 22.357,88; di essere contraente della polizza risparmio Generali Premium n. 31235114, accesa con contratto del 27 giugno 2016 (n.d.r. tale rapporto scade il 27 giugno 2026, come si riscontra dalla relativa documentazione contrattuale prodotta in allegato alla nota di deposito del 15 settembre 2023 su ordine di esibizione del G.I.); di essere titolare del 99% delle quote di partecipazione della (dal valore € Controparte_3
51.084,00 come si riscontra dalla visura camerale prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), del 100% delle quote di partecipazione della AN Immobiliare Srl soc. unipersonale e del 98% delle quote di partecipazione della Planet Motors Srl;
di essere proprietario di un motociclo Piaggio acquistato il 4 giugno 1997; di essere gravato dalle rate del mutuo erogato da Monte dei Paschi di Siena per l'importo di € 700.000,00. Tale mutuo si presume ormai estinto, in quanto la data di scadenza delle rate è stata indicata nel 31 gennaio 2024; ha prodotto, pure, per quel che più rileva, il modello Persone fisiche 2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 53.874,00 con imposta netta di € 16.527,00 e il modello IRAP
2021 da cui risulta, per il periodo di imposta 2020, un valore della produzione netta di € 51.635,00 con imposta netta di € 2.489,00 (v. allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021).
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto il modello Persone fisiche 2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato reddito imponibile di € 43.273,00 con imposta netta di €
12.155,00 e modello IRAP 2022 da cui risulta, per il periodo di imposta 2021, il valore della produzione netta di € 50.154,00 con imposta netta di € 2.417,00; il modello Persone fisiche 2023 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato reddito imponibile di € 58.068,00 con imposta netta di € 17.446,00 (v. allegati alle note di deposito del 15 settembre 2023).
Pagina 8 Ha prodotto, altresì, in relazione al citato ordine di esibizione, gli estratti del c.c. aziendale intestato a Autocentro Carrera di AN IN acceso presso Banca Popolare di Fondi contraddistinto da n. 0140040244 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre del 2019, al 2020, al 2021, al 2022 e ai primi due trimestri 2023, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.467,58, dal cui esame non si riscontra nulla di SInificativo se non bonifici in entrata provenienti da Controparte_3 entrate per giroconto, e uscite per pagamenti in favore dell'Agenzia delle Entrate;
ha prodotto pure gli estratti del secondo c.c. aziendale intestato a di acceso Controparte_3 Parte_1 presso Monte dei Paschi di Siena contraddistinto da n. 331644 relativi agli anni 2019, 2020, 2021,
2022 e ai primi due trimestri 2023, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 740,14, dal cui esame si riscontrano bonifici in entrata provenienti da finalizzati a uscite per il Controparte_3 pagamento delle rate di mutuo.
Ha prodotto, altresì, gli estratti del c.c. personale n. 0140041209 acceso presso Banca Popolare di
Fondi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e ai primi due trimestri 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 15 settembre 2023), con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.872,95, dal cui esame risulta, per quel che più interessa, che il conto è alimentato da accrediti per emolumenti o saldo fatture da parte di risultano entrate anche da parte di Controparte_3 Parte_2 per restituzione di finanziamenti soci e da operazioni di giroconto;
ci sono accrediti in entrata da anche di rilevante importo, a livello esemplificativo si riportano l'accredito Controparte_3 di € 13.176,00 in data valuta 18 febbraio 2021, con la causale che fa riferimento al pagamento di una fattura;
di € 19.764,00 in data valuta 18 ottobre 2021, per saldo di fatture;
di € 13.176,00 in data valuta del 15 novembre 2021 per saldo fatture;
l'accredito € 36.630,00, con causale “Divisione utili”, in data valuta 12 agosto 2022 e ulteriore accredito di € 36.630,00 con causale “Divisioni utili” in data valuta 11 ottobre 2022; l'accredito € 15.000,00 con causale “acconto compenso amministratore anno 2022” in data valuta 22 dicembre 2022; tra le uscite, risultano, per quel che maggiormente rileva, gli addebiti dell'assegno di mantenimento per la resistente, uscite in favore dell'Agenzia delle Entrate e uscite in favore di per carta n. 493532, trattasi, in Parte_3 generale, di uscite per importi consistenti considerato che, a fronte di entrate di rilevante importo, risulta un saldo al 30 giugno 2023 eSIuo.
Ha prodotto, infine, gli estratti del c.c. personale n. 101544413 acceso presso Unicredit relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e ai primi due trimestri 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 15 settembre 2023), con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.301,76 dal cui esame risulta di SInificativo solo un'uscita di € 100.003,50 in data valuta 15 febbraio 2019 in favore di Controparte_3 per “Versamento socio in conto futuro aumento di capitale”, trattandosi di conto pressocché non
Pagina 9 movimentato in entrata salvo uscite che, unitamente a quella sopra menzionata, hanno complessivamente determinato l'erosione del saldo fino al saldo sopra indicato.
Parte resistente, invece, ha prodotto, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 6 novembre 2021, con cui ha dichiarato di essere iscritta presso il Centro per l'impiego di Fondi e di essere disoccupata;
di godere di entrate pari a € 1.400,00 mensili a titolo di mantenimento da parte del coniuge;
di essere proprietaria al 50% dell'immobile sito in Fondi, Via Trento, costituente l'ex casa coniugale e dell'immobile di pertinenza;
di essere proprietaria al 50% dell'abitazione sita in
Fondi, Via Italo Svevo 20, acquistata dai genitori e nella loro disponibilità; di essere titolare del conto corrente n. CC02400041350 acceso presso Banca Popolare di Fondi con saldo al 5 novembre
2021 di € 123.588,09 e di aver ricevuto dal genitore in data 25 giugno 2020 € Persona_2
110.000,00 riversati sul citato conto corrente per fini assistenziali di entrambi i genitori;
di essere contraente della polizza n. 22396504 stipulata con contratta il 20 gennaio Controparte_2
2012, di cui, poi, su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto documentazione contrattuale in allegato alla nota depositata il 15 settembre 2023, da cui risulta di durata ventennale sino al 20 gennaio 2032, con rateizzazione trimestrale del premio annuale di € 2.400,00 e prestazione garantita alla scadenza, alla data del 20 gennaio 2023, pari a € 44.430,95; ha dichiarato, infine, di essere proprietaria dal 19 gennaio 2004 di un veicolo immatricolato nel 2002 Daewoo Klas Shi 211
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 10 settembre 2023 e sottoscritta personalmente con cui ha dichiarato di essere inoccupata e di non presentare dichiarazione dei redditi;
ha prodotto la documentazione inerente a un finanziamento contratto con Compass Banca S.p.a. di € 7.000,00 in data 21 giugno 2022 per l'acquisto di un veicolo usato da restituire in 36 rate da € 207,99 l'una; estratto conto previdenziale aggiornato al 14 marzo 2023 da cui risulta che dal 31 dicembre 2019 non ha più svolto attività lavorativa;
la lista dei movimenti contabili dal 1° gennaio 2019 al 5 settembre 2023 con saldo contabile finale di €
109.554,89, dal cui esame risultano, per quel che più interessa, gli accrediti a titolo di mantenimento, gli addebiti di € 600,00 a trimestre per la polizza assicurativa sopra menzionata, dei prelievi di denaro contante, l'accredito di € 110.000,00 in data valuta del 25 giugno 2020 di cui la resistente ha dato atto nella dichiarazione sostitutiva, il versamento di assegno circolare per €
3.789,91 in data valuta 14 maggio 2022, gli addebiti delle rate inerenti al finanziamento sopra menzionato (v. allegati alla nota depositata il 15 settembre 2023).
La documentazione urbanistica inerente al fabbricato adibito da parte ricorrente all'esercizio dell'attività imprenditoriale, prodotta da parte resistente oltre le preclusioni istruttorie in allegato alla nota di deposito del 4 maggio 2023, è inammissibile, in quanto tardiva, e inutilizzabile.
Pagina 10 Ebbene, alla stregua di quanto sopra, va rilevata la sussistenza di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti;
il ricorrente esercita un'attività imprenditoriale che, dall'esame degli estratti conto, gli ha consentito entrate di € 36.630,00 derivanti da divisione utili rispettivamente in data valuta 12 agosto 2022 e in data valuta 11 ottobre 2022, oltre alle entrate per compensi per la carica di amministratore unico, tanto che per il periodo di imposta 2022 ha dichiarato reddito il imponibile di € 58.068,00 con imposta netta di € 17.446,00, mentre la resistente è disoccupata.
Va, altresì, rilevato che parte ricorrente ha effettuato una produzione lacunosa in relazione all'ordine di esibizione del G.I., non avendo prodotto i bilanci delle società indicate in sede di dichiarazione sostitutiva, circostanza da cui ben può il Collegio desumere ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. l'esistenza di redditi ulteriori.
La resistente ha documentato di essersi attivata, dopo la separazione, nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ha svolto attività lavorativa nel settore assicurativo, ha documentato di aver conseguito il diploma di ragioneria in data 9 luglio 2009 e di aver presentato in data 21 aprile
2021 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie scolastiche di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 (v. all. 23 e 24 alla memoria integrativa), sicché non può ritenersi a lei imputabile l'attuale stato di disoccupazione, considerata anche la sua età, essendo prossima a compiere 64 anni.
Va, però, detto che la resistente ha beneficiato in data 25 giugno 2020 di un'entrata di € 110.000,00, asseritamente donata dal padre e destinata all'assistenza dei genitori, ma tale circostanza è rimasta sfornita di prova, non essendo stato prodotto alcun atto pubblico relativo all'asserita donazione, come, peraltro, già in sede presidenziale rilevato nella parte in cui si è osservato che “alcun riscontro suffraghi la presunta destinazione della somma alla cura dei genitori né l'impossidenza degli stessi a far fronte autonomamente alle proprie necessità, anzi contraddetta dalla disponibilità di una tale somma, asseritamente donata alle figlie”.
Ciò posto, il ricorrente non ha specificamente contestato che la resistente, per condivisa scelta dei coniugi, si sia dedicata al ménage familiare e all'accudimento della IA, contribuendo in tal modo alla crescita del marito sotto il profilo lavorativo, sacrificando, invece, le proprie prospettive professionali.
Il ricorrente, peraltro, in sede di interrogatorio formale, con valenza confessoria sul cap. 1 di parte resistente del seguente tenore “Vero è che la , dopo il matrimonio, lasciava il lavoro, CP_1
d'intesa con il coniuge, per occuparsi della casa, del pranzo e di tutte le incombenze relative alla cura della sua persona e di vostra IA ?” ha dichiarato “E' vero, lavorava in un centro Per_1 meccanografico, lavorava e prendeva poco, lei ha deciso di non lavorare più e l'abbiamo condiviso” e sul capitolo 3 di parte resistente del seguente tenore “Vero è che la si è CP_1
Pagina 11 occupata della crescita della IA , seguendola nel percorso di studi e in tutte le attività Per_1 extrascolastiche accompagnandola e riprendendola da scuola, danza e impegni vari?” ha dichiarato “E' vero, qualche volta la accompagnavo anche io compatibilmente con le eSIenze di lavoro, ma prevalentemente lei” (v. verbale di udienza del 5 ottobre 2023).
Deve osservarsi che, a prescindere dal fatto che la ratio dell'interrogatorio formale è la confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per l'altra parte, a nulla rileva la circostanza dichiarata dal ricorrente che sia stata la resistente a decidere di interrompere l'attività lavorativa perché poco remunerativa, scelta che, comunque, ha riferito il ricorrente, essere stata condivisa dai coniugi, considerato che “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.” (Cass. sent. n. 27945 del 2023,) e, ad ogni modo, la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile vada riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (Cass. sent. n. 4328 del 2024).
Risulta, pure, pacifico, oltre che provato documentalmente, che la resistente abbia rilasciato garanzie fideiussorie in favore del ricorrente, a nulla rilevando quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che le stesse non siano mai state usufruite (v. pag. 4 della memoria integrativa), considerato che è senz'altro annoverabile tra gli apporti rilevanti forniti dall'ex coniuge il rilascio di garanzie al fine di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (Cass. sent,
n. 24795 del 2024).
Ebbene, tutto ciò premesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, del contributo fornito dalla resistente al ménage familiare e alla formazione del patrimonio del marito, avuto riguardo alla durata del matrimonio contratto nel 1986 dai coniugi, con separazione omologata nel
2004, e sentenza di cessazione degli effetti civili pubblicata il 13.10.2022, valutata la disponibilità
Pagina 12 in conto corrente della resistente, si reputa congruo disporre che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 400,00.
4. SULLA SPESE DI LITE E SULLA CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti. La domanda ex art. 96 c.p.c. è destituita di fondamento, essendo anche parzialmente vittoriosa la resistente, già per questo non è configurabile la responsabilità aggravata della resistente, non è ad ogni modo emerso che la resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 880 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto della cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno a titolo di mantenimento della IA con decorrenza dalla domanda.
2. Dichiara l'inammissibilità delle domande inerenti alla casa coniugale formulate da entrambe le parti.
3. Dispone che il ricorrente sia obbligato entro il 5 di ogni mese a versare alla resistente un assegno di mantenimento di € 400,00 con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
4.Compensa integralmente le spese di lite.
5.Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di conSIlio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Concetta Serino
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Grassi Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Viale Regina Margherita,
46, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gemma Farignoli ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontecorvo (FR), Via XXIV Maggio, n.
87, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“L'avv. Alessandra Grassi, difensore del SI. , nel riportarsi a tutti i propri scritti Parte_1 difensivi, depositati e/o verbalizzati, insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, poiché infondato, sia in fatto che in diritto. Chiede, altresì, l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., qui da intendersi riportate e trascritte. / Qualora il Giudice dovesse ritenere la causa matura per la decisione, chiede concedersi
Pagina 1 termini per il deposito delle memorie conclusive e repliche.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “1) Dichiarare che nulla è dovuto dal SInor per il Parte_1 contributo al mantenimento della IA , ormai ultramaggiorenne ed economicamente Per_1 autonoma;
/ 2) Dichiarare che nessuna somma mansile è dovuta dal SInor a Parte_1 titolo di assegno divorzile, in favore della SI.ra , non sussistendone i presupposti di CP_1 fatto e di diritto e, con tale presupposto, stabilire che la SI.ra continuerà ad abitare CP_1 la casa coniugale, godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento; / 3)
Condannare parte resistente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da 'lite temeraria' da liquidarsi in via equitativa;
/ 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “1 - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SInori e e trascritto nel registro degli atti di stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Fondi, al numero 29, parte II, serie A, anno 1986, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione delle sentenza a margine dell'atto di matrimonio. / 2 - Dichiarare che nulla è dovuto dal SInor per il contributo al Parte_1 mantenimento della IA , ormai ultramaggiorenne ed economicamente autonoma. / 3- Per_1
Dichiarare che nessuna somma mansile è dovuta dal SInor a titolo di assegno Parte_1 divorzile, in favore della SI.ra , non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto e, CP_1 con tale presupposto, stabilire che la SI.ra continuerà ad abitare la casa coniugale, CP_1 godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento. / 4 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “… si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. depositata nel presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e di cui chiede il pieno accoglimento
e, precisamente: / 1) Ripristinare, statuire e confermare la corresponsione da parte del
[...]
, in favore della SInora , l'assegno divorzile di mantenimento, nella misura Pt_1 CP_1 di € 1.400,00, oltre rivalutazione ISTAT, dal 2003 ad oggi è pari ad € 1.799,00 e, comunque, della somma che il Tribunale riterrà congrua in relazione a quanto motivato, documentato e provato dagli atti di causa;
/ 2) Assegnare la casa coniugale alla così come, peraltro, CP_1 espressamente dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di rinuncia allo scioglimento della comunione per la sua quota. / 3) Con vittoria si spese e compensi professionali. /
L'Avv. Gemma Farignoli, nel caso in cui il Tribunale di Latina ritenga la causa matura per la decisione, chiede concedersi i termini di legge per il deposito della memoria conclusionale ed eventuale memoria di replica.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che con sentenza parziale n. 1930/2022 dell'11 ottobre 2022 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
Il Collegio, vista la reiterazione delle richieste istruttorie da parte della ricorrente, rileva che condivide integralmente l'ordinanza del 5 giugno 2023 con cui il G.I. ha, in merito alle richieste d'istruttoria orale, solo ammesso parzialmente, gli interrogatori formale delle parti e rigettato le richieste di prove testimoniali formulate da ambedue le parti, essendo l'ordinanza congruamente motivata.
Va, poi, osservato che per parte ricorrente sono state prese in considerazione le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, richiamate in sede di memoria integrativa, essendo inammissibili le conclusioni svolte in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. perché formulate oltre le preclusioni di rito, salva la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla stregua dell'orientamento secondo cui “La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria,
è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito.” (Cass. sent. n.
14911 del 2018).
1. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA
FIGLIA MAGGIORENNE FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Va rilevato che correttamente nell'ambito del presente giudizio non va statuito sulla revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ma sulla spettanza, tra le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'assegno di mantenimento alla IA maggiorenne.
Pagina 3 Deve osservarsi che l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente (cfr. tra le molte Cass. ord. 34100 del 2021, che ha chiarito che, “sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art.
155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”.
Nel caso di specie, non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per la IA, né da parte della resistente né da parte della IA, ed è, peraltro, pacifico inter-partes che la stessa è economicamente autosufficiente e ha costituito un autonomo nucleo familiare, sicché va dato semplicemente atto, in assenza di domanda nel presente giudizio, della cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno a titolo di mantenimento della IA con decorrenza dalla domanda.
2. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Parte ricorrente ha chiesto che sia previsto che la SI.ra continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale, godendone in via esclusiva, quale forma di assistenza/mantenimento e parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Ebbene, il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Nel caso di specie, la resistente non convive con la IA, sicché le domande delle parti sono inammissibili e nessun provvedimento di assegnazione della casa coniugale va emesso in questa sede, dovendo trovare applicazione per l'immobile gli ordinari istituti privatistici.
3. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto dell'assegno divorzile, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei
Pagina 4 principi di auto-responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Pagina 5 Nel caso di specie, le parti, in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Latina con decreto del 26 marzo 2004, si erano accordate affinché il versasse alla la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento.
Il ricorrente ha dedotto che detta somma era da intendersi destinata nella misura del 50% al mantenimento della e nella misura del 50% al mantenimento della IA;
che la , CP_1 CP_1 dopo la separazione, aveva intrapreso una propria attività lavorativa come collaboratrice assicurativa;
che, nonostante ciò, ha continuato a versare alla il mantenimento pur in CP_1 assenza dei presupposti in quanto la stessa ha sempre lavorato e la IA è, poi, divenuta economicamente indipendente (v. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo e pag. 3 della memoria integrativa).
La resistente, dal canto suo, in sede di memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha dedotto che dalla lettura delle condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale non è dato desumere che l'importo pattuito dalle parti nella misura di € 1.400,00 dovesse intendersi ripartito nella misura del 50% tra madre e IA, sicché ha chiesto la conferma di un assegno divorzile in suo favore dell'importo mensile di € 1.400,00; che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non ha una propria autonomia economica essendo ultrasessantenne, disoccupata e priva di qualsiasi reddito, salvo l'assegno di mantenimento versato dal coniuge;
ha prodotto stato occupazionale da cui risulta lo stato di disoccupazione del 4 novembre 2021 e del 5 settembre 2022 prodotti rispettivamente sub doc. 6 allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale e in allegato alla nota di deposito del 12 settembre 2022; ha allegato che, pur avendo intrapreso una collaborazione con da fine anno 2013, nell'anno 2019 ha dovuto cessare Controparte_2 detta collaborazione perché i costi superavano le entrate e ha prodotto la visura della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina estratta dal Registro Imprese il 20 giugno
2019 prodotta sub doc. 5 allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale da cui risulta la cessazione di attività di “produttore d'affari assicurativi” in data 31 maggio 2019 e la cancellazione dell'impresa in data il 20 giugno 2019; ha allegato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, più precisamente ha allegato che, prima del matrimonio con il celebrato in data 26 aprile 1986, aveva svolto Pt_1 attività di lavoro dipendente dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1987 quando, su richiesta del Pt_1 aveva lasciato “il proprio lavoro da dipendente, sacrificando la propria carriera, per sostenere il coniuge nella propria attività imprenditoriale, occupandosi del ménage quotidiano familiare, della gestione della casa e, con la nascita della IA , alla data del 30.03.1989 ha proceduto ad Per_1 accudire la stessa, in tutte le sue eSIenze, così da consentire al di svolgere l'attività Pt_1 lavorativa imprenditoriale, senza ulteriori incombenze familiari” (v. memoria di costituzione
Pagina 6 presidenziale, pag. 6); che ha sostenuto il coniuge nella sua attività imprenditoriale anche rilasciando garanzie fideiussorie (più precisamente, dal rendiconto al 30 giugno 2016 della Banca
Intesa Sanpaolo s.p.a. risulta aver rilasciato in data 29 aprile 1994 una fideiussione omnibus in favore del sino all'importo di € 116.203,00 e dal documento di sintesi n. 1 del 9 maggio 2011 Pt_1 della Banca Popolare di Fondi e dalla missiva del 3 agosto 2011 della Banca Popolare di Fondi risulta, a quella data, aver prestato garanzie fideiussorie a favore del di € 154.937,07 per un Pt_1 fido nel conto corrente 40244; di € 77.468,53, di cui € 25.822,84 per “salvo buon fine” a valere sul conto corrente n. 40245 estinta e non più in essere, di € 51.645,69 per “salvo buon fine” a valere sul conto corrente n. 40244 tuttora in essere (v. pagg. 6 e 7 e v. documentazione prodotta sub docc.
7 e 8 allegati alla memoria di costituzione per la fase presidenziale); che il patrimonio del coniuge, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente si era formato già in costanza di matrimonio e, a tal proposito, parte resistente ha allegato che è titolare di un'impresa individuale già a Parte_1 far data dal 7 maggio 1979, e ha allegato in proposito una visura della Camera di Commercio di
Latina del 5 febbraio 2008, (v. doc. 13 allegato alla memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2022), da cui risulta l'iscrizione dell'Impresa in data 7 maggio 1979 e l'inizio dell'attività il 3 maggio 1979, con indicazione dell'attività esercitata di vendita al dettaglio di autoveicoli in genere, moto, nuovi e usati, per conto terzi e in proprio, denominata “Autocentro Carrera di AN
IN”; ha dedotto, poi, che le parti nel 1999 hanno costituito una società denominata
“ , con riferimento alla quale la resistente ha prodotto anche l'atto Controparte_3 costitutivo e la visura camerale del 13 febbraio 2008 da cui risulta che fino al 2003 la resistente ha detenuto il 5% delle quote (v. documentazione prodotta dalla resistente sub doc 20 in allegato alla memoria di costituzione depositata il 1° settembre 2022 e docc. 28 e 29 in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'atto di cessione delle quote che è venuto a favore del ricorrente medesimo e di . La resistente ha, infine, dedotto CP_4
l'intervenuta costituzione nel 2001 di un'altra società denominata “Planet Motors S.r.l.”
(circostanza pacifica, in quanto non tempestivamente e specificatamente contestata) e nel 2007 di un'ulteriore società denominata ” (v. doc. 21 Parte_2 allegato alla memoria depositata il 1° settembre 2022)
Ha, poi, prodotto l'estratto conto previdenziale emesso il 9 gennaio 2021 da cui risulta che la CP_5 resistente, ha cominciato a lavorare il 1° gennaio 1978 e per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1995, ha percepito redditi quali “Coadiutore Impresa Com.” dall'impresa del (v. Pt_1 doc. 27 prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), riprendendo poi a lavorare come lavoratore dipendente part time per un'altra impresa nel dicembre 2004, e poi dal
2014 sino al 31 dicembre 2017 ha percepito redditi come titolare di impresa commerciale.
Pagina 7 Ciò premesso, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta personalmente e datata 27 ottobre 2021 (v. allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021) con cui ha dichiarato di essere imprenditore individuale;
di essere proprietario di un immobile sito in Fondi, Via Madonna delle Grazie 255, costituente bene strumentale dell'attività imprenditoriale;
di essere proprietario di un immobile sito in Fondi, Via Pico 6, costituente l'abitazione principale e di un immobile sito alla medesima via in costruzione: di essere, infine, proprietario al 50% dell'immobile sito in Fondi, Via Trento, 74, costituente l'ex casa coniugale e del relativo immobile di pertinenza;
di essere titolare di una carta di credito;
di essere titolare del c.c. aziendale n. 0140040244 acceso presso la Banca Popolare di Fondi avente saldo al 30 settembre
2021 di € 2.253,48; del c.c. aziendale n. 3316,44 acceso presso Monte dei Paschi di Siena con saldo al 30 settembre 2021 di € 599,71; del c.c. personale n. 0140041209 acceso presso Banca Popolare di
Fondi avente saldo al 30 settembre 2021 di € 16.200,77; del c.c. personale n. 101544413 acceso presso Unicredit avente saldo al 30 settembre 2021 di € 22.357,88; di essere contraente della polizza risparmio Generali Premium n. 31235114, accesa con contratto del 27 giugno 2016 (n.d.r. tale rapporto scade il 27 giugno 2026, come si riscontra dalla relativa documentazione contrattuale prodotta in allegato alla nota di deposito del 15 settembre 2023 su ordine di esibizione del G.I.); di essere titolare del 99% delle quote di partecipazione della (dal valore € Controparte_3
51.084,00 come si riscontra dalla visura camerale prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), del 100% delle quote di partecipazione della AN Immobiliare Srl soc. unipersonale e del 98% delle quote di partecipazione della Planet Motors Srl;
di essere proprietario di un motociclo Piaggio acquistato il 4 giugno 1997; di essere gravato dalle rate del mutuo erogato da Monte dei Paschi di Siena per l'importo di € 700.000,00. Tale mutuo si presume ormai estinto, in quanto la data di scadenza delle rate è stata indicata nel 31 gennaio 2024; ha prodotto, pure, per quel che più rileva, il modello Persone fisiche 2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 53.874,00 con imposta netta di € 16.527,00 e il modello IRAP
2021 da cui risulta, per il periodo di imposta 2020, un valore della produzione netta di € 51.635,00 con imposta netta di € 2.489,00 (v. allegato alla nota di deposito del 27 ottobre 2021).
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto il modello Persone fisiche 2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato reddito imponibile di € 43.273,00 con imposta netta di €
12.155,00 e modello IRAP 2022 da cui risulta, per il periodo di imposta 2021, il valore della produzione netta di € 50.154,00 con imposta netta di € 2.417,00; il modello Persone fisiche 2023 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato reddito imponibile di € 58.068,00 con imposta netta di € 17.446,00 (v. allegati alle note di deposito del 15 settembre 2023).
Pagina 8 Ha prodotto, altresì, in relazione al citato ordine di esibizione, gli estratti del c.c. aziendale intestato a Autocentro Carrera di AN IN acceso presso Banca Popolare di Fondi contraddistinto da n. 0140040244 relativi al secondo, terzo e quarto trimestre del 2019, al 2020, al 2021, al 2022 e ai primi due trimestri 2023, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.467,58, dal cui esame non si riscontra nulla di SInificativo se non bonifici in entrata provenienti da Controparte_3 entrate per giroconto, e uscite per pagamenti in favore dell'Agenzia delle Entrate;
ha prodotto pure gli estratti del secondo c.c. aziendale intestato a di acceso Controparte_3 Parte_1 presso Monte dei Paschi di Siena contraddistinto da n. 331644 relativi agli anni 2019, 2020, 2021,
2022 e ai primi due trimestri 2023, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 740,14, dal cui esame si riscontrano bonifici in entrata provenienti da finalizzati a uscite per il Controparte_3 pagamento delle rate di mutuo.
Ha prodotto, altresì, gli estratti del c.c. personale n. 0140041209 acceso presso Banca Popolare di
Fondi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e ai primi due trimestri 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 15 settembre 2023), con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.872,95, dal cui esame risulta, per quel che più interessa, che il conto è alimentato da accrediti per emolumenti o saldo fatture da parte di risultano entrate anche da parte di Controparte_3 Parte_2 per restituzione di finanziamenti soci e da operazioni di giroconto;
ci sono accrediti in entrata da anche di rilevante importo, a livello esemplificativo si riportano l'accredito Controparte_3 di € 13.176,00 in data valuta 18 febbraio 2021, con la causale che fa riferimento al pagamento di una fattura;
di € 19.764,00 in data valuta 18 ottobre 2021, per saldo di fatture;
di € 13.176,00 in data valuta del 15 novembre 2021 per saldo fatture;
l'accredito € 36.630,00, con causale “Divisione utili”, in data valuta 12 agosto 2022 e ulteriore accredito di € 36.630,00 con causale “Divisioni utili” in data valuta 11 ottobre 2022; l'accredito € 15.000,00 con causale “acconto compenso amministratore anno 2022” in data valuta 22 dicembre 2022; tra le uscite, risultano, per quel che maggiormente rileva, gli addebiti dell'assegno di mantenimento per la resistente, uscite in favore dell'Agenzia delle Entrate e uscite in favore di per carta n. 493532, trattasi, in Parte_3 generale, di uscite per importi consistenti considerato che, a fronte di entrate di rilevante importo, risulta un saldo al 30 giugno 2023 eSIuo.
Ha prodotto, infine, gli estratti del c.c. personale n. 101544413 acceso presso Unicredit relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e ai primi due trimestri 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 15 settembre 2023), con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 1.301,76 dal cui esame risulta di SInificativo solo un'uscita di € 100.003,50 in data valuta 15 febbraio 2019 in favore di Controparte_3 per “Versamento socio in conto futuro aumento di capitale”, trattandosi di conto pressocché non
Pagina 9 movimentato in entrata salvo uscite che, unitamente a quella sopra menzionata, hanno complessivamente determinato l'erosione del saldo fino al saldo sopra indicato.
Parte resistente, invece, ha prodotto, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 6 novembre 2021, con cui ha dichiarato di essere iscritta presso il Centro per l'impiego di Fondi e di essere disoccupata;
di godere di entrate pari a € 1.400,00 mensili a titolo di mantenimento da parte del coniuge;
di essere proprietaria al 50% dell'immobile sito in Fondi, Via Trento, costituente l'ex casa coniugale e dell'immobile di pertinenza;
di essere proprietaria al 50% dell'abitazione sita in
Fondi, Via Italo Svevo 20, acquistata dai genitori e nella loro disponibilità; di essere titolare del conto corrente n. CC02400041350 acceso presso Banca Popolare di Fondi con saldo al 5 novembre
2021 di € 123.588,09 e di aver ricevuto dal genitore in data 25 giugno 2020 € Persona_2
110.000,00 riversati sul citato conto corrente per fini assistenziali di entrambi i genitori;
di essere contraente della polizza n. 22396504 stipulata con contratta il 20 gennaio Controparte_2
2012, di cui, poi, su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto documentazione contrattuale in allegato alla nota depositata il 15 settembre 2023, da cui risulta di durata ventennale sino al 20 gennaio 2032, con rateizzazione trimestrale del premio annuale di € 2.400,00 e prestazione garantita alla scadenza, alla data del 20 gennaio 2023, pari a € 44.430,95; ha dichiarato, infine, di essere proprietaria dal 19 gennaio 2004 di un veicolo immatricolato nel 2002 Daewoo Klas Shi 211
Su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 10 settembre 2023 e sottoscritta personalmente con cui ha dichiarato di essere inoccupata e di non presentare dichiarazione dei redditi;
ha prodotto la documentazione inerente a un finanziamento contratto con Compass Banca S.p.a. di € 7.000,00 in data 21 giugno 2022 per l'acquisto di un veicolo usato da restituire in 36 rate da € 207,99 l'una; estratto conto previdenziale aggiornato al 14 marzo 2023 da cui risulta che dal 31 dicembre 2019 non ha più svolto attività lavorativa;
la lista dei movimenti contabili dal 1° gennaio 2019 al 5 settembre 2023 con saldo contabile finale di €
109.554,89, dal cui esame risultano, per quel che più interessa, gli accrediti a titolo di mantenimento, gli addebiti di € 600,00 a trimestre per la polizza assicurativa sopra menzionata, dei prelievi di denaro contante, l'accredito di € 110.000,00 in data valuta del 25 giugno 2020 di cui la resistente ha dato atto nella dichiarazione sostitutiva, il versamento di assegno circolare per €
3.789,91 in data valuta 14 maggio 2022, gli addebiti delle rate inerenti al finanziamento sopra menzionato (v. allegati alla nota depositata il 15 settembre 2023).
La documentazione urbanistica inerente al fabbricato adibito da parte ricorrente all'esercizio dell'attività imprenditoriale, prodotta da parte resistente oltre le preclusioni istruttorie in allegato alla nota di deposito del 4 maggio 2023, è inammissibile, in quanto tardiva, e inutilizzabile.
Pagina 10 Ebbene, alla stregua di quanto sopra, va rilevata la sussistenza di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti;
il ricorrente esercita un'attività imprenditoriale che, dall'esame degli estratti conto, gli ha consentito entrate di € 36.630,00 derivanti da divisione utili rispettivamente in data valuta 12 agosto 2022 e in data valuta 11 ottobre 2022, oltre alle entrate per compensi per la carica di amministratore unico, tanto che per il periodo di imposta 2022 ha dichiarato reddito il imponibile di € 58.068,00 con imposta netta di € 17.446,00, mentre la resistente è disoccupata.
Va, altresì, rilevato che parte ricorrente ha effettuato una produzione lacunosa in relazione all'ordine di esibizione del G.I., non avendo prodotto i bilanci delle società indicate in sede di dichiarazione sostitutiva, circostanza da cui ben può il Collegio desumere ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. l'esistenza di redditi ulteriori.
La resistente ha documentato di essersi attivata, dopo la separazione, nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ha svolto attività lavorativa nel settore assicurativo, ha documentato di aver conseguito il diploma di ragioneria in data 9 luglio 2009 e di aver presentato in data 21 aprile
2021 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie scolastiche di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24 (v. all. 23 e 24 alla memoria integrativa), sicché non può ritenersi a lei imputabile l'attuale stato di disoccupazione, considerata anche la sua età, essendo prossima a compiere 64 anni.
Va, però, detto che la resistente ha beneficiato in data 25 giugno 2020 di un'entrata di € 110.000,00, asseritamente donata dal padre e destinata all'assistenza dei genitori, ma tale circostanza è rimasta sfornita di prova, non essendo stato prodotto alcun atto pubblico relativo all'asserita donazione, come, peraltro, già in sede presidenziale rilevato nella parte in cui si è osservato che “alcun riscontro suffraghi la presunta destinazione della somma alla cura dei genitori né l'impossidenza degli stessi a far fronte autonomamente alle proprie necessità, anzi contraddetta dalla disponibilità di una tale somma, asseritamente donata alle figlie”.
Ciò posto, il ricorrente non ha specificamente contestato che la resistente, per condivisa scelta dei coniugi, si sia dedicata al ménage familiare e all'accudimento della IA, contribuendo in tal modo alla crescita del marito sotto il profilo lavorativo, sacrificando, invece, le proprie prospettive professionali.
Il ricorrente, peraltro, in sede di interrogatorio formale, con valenza confessoria sul cap. 1 di parte resistente del seguente tenore “Vero è che la , dopo il matrimonio, lasciava il lavoro, CP_1
d'intesa con il coniuge, per occuparsi della casa, del pranzo e di tutte le incombenze relative alla cura della sua persona e di vostra IA ?” ha dichiarato “E' vero, lavorava in un centro Per_1 meccanografico, lavorava e prendeva poco, lei ha deciso di non lavorare più e l'abbiamo condiviso” e sul capitolo 3 di parte resistente del seguente tenore “Vero è che la si è CP_1
Pagina 11 occupata della crescita della IA , seguendola nel percorso di studi e in tutte le attività Per_1 extrascolastiche accompagnandola e riprendendola da scuola, danza e impegni vari?” ha dichiarato “E' vero, qualche volta la accompagnavo anche io compatibilmente con le eSIenze di lavoro, ma prevalentemente lei” (v. verbale di udienza del 5 ottobre 2023).
Deve osservarsi che, a prescindere dal fatto che la ratio dell'interrogatorio formale è la confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli per l'altra parte, a nulla rileva la circostanza dichiarata dal ricorrente che sia stata la resistente a decidere di interrompere l'attività lavorativa perché poco remunerativa, scelta che, comunque, ha riferito il ricorrente, essere stata condivisa dai coniugi, considerato che “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.” (Cass. sent. n. 27945 del 2023,) e, ad ogni modo, la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile vada riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (Cass. sent. n. 4328 del 2024).
Risulta, pure, pacifico, oltre che provato documentalmente, che la resistente abbia rilasciato garanzie fideiussorie in favore del ricorrente, a nulla rilevando quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che le stesse non siano mai state usufruite (v. pag. 4 della memoria integrativa), considerato che è senz'altro annoverabile tra gli apporti rilevanti forniti dall'ex coniuge il rilascio di garanzie al fine di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (Cass. sent,
n. 24795 del 2024).
Ebbene, tutto ciò premesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, del contributo fornito dalla resistente al ménage familiare e alla formazione del patrimonio del marito, avuto riguardo alla durata del matrimonio contratto nel 1986 dai coniugi, con separazione omologata nel
2004, e sentenza di cessazione degli effetti civili pubblicata il 13.10.2022, valutata la disponibilità
Pagina 12 in conto corrente della resistente, si reputa congruo disporre che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 400,00.
4. SULLA SPESE DI LITE E SULLA CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti. La domanda ex art. 96 c.p.c. è destituita di fondamento, essendo anche parzialmente vittoriosa la resistente, già per questo non è configurabile la responsabilità aggravata della resistente, non è ad ogni modo emerso che la resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 880 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto della cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno a titolo di mantenimento della IA con decorrenza dalla domanda.
2. Dichiara l'inammissibilità delle domande inerenti alla casa coniugale formulate da entrambe le parti.
3. Dispone che il ricorrente sia obbligato entro il 5 di ogni mese a versare alla resistente un assegno di mantenimento di € 400,00 con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
4.Compensa integralmente le spese di lite.
5.Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di conSIlio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Concetta Serino
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