Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 12495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12495 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9771 del 2024, proposto da
RI IE IN e RI NA GU, rappresentati e difesi dall'Avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 8432/2017 del 17.10.2017 – rg 21045/2017 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, passata in giudicato 17.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.
L’amministrazione resistente, nel costituirsi formalmente in giudizio, resisteva genericamente alla domanda ex adverso avanzata.
Nella camera di consiglio del 4.6.2025, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto perché fondato.
A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 26.9.2024 e che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione resistente è avvenuta in data 15.11.2017.
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 27.11.2204, che è passata in giudicato.
Non risulta, viceversa, che il Ministero resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.
Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).
Sono altresì dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare esecuzione, entro il termine di sessanta giorni di cui in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe come integrato dalla parte motiva della presente decisione;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
3) riserva l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO