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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4373 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to SPINA CORRADO giusta mandato in atti
Opponente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. to SENATORE
GIUSEPPE giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione
oltre spese di procedura ed accessori, a titolo di tfr. Eccepiva la carenza dei presupposti per l'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo e la parziale non debenza di quanto ingiunto, avendo già corrisposto al lavoratore parte degli importi di cui alla busta paga di gennaio 2024, comprensivi del Tfr. Per le suesposte argomentazioni adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Monitorio opposto, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo l'opposta percepito precedentemente quanto richiesto nello stesso;
b) Per l'effetto Revocare il Decreto Monitorio n. 484/2024; c)
Condannare la sig.ra Parte 2 al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario".
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese. Precisava di non aver mai ricevuto la busta paga di gennaio 2024 e di dover imputare i pagamento eseguiti alle mensilità aggiuntive non ancora corrisposte.
In uno alle note di trattazione scritta, l' opponente depositava la distinta dei bonifici di euro 1.500,00 effettuato il 2.12.2024. di euro 500,00 del 4.12.2024
e di euro 1.500,00 del 12.03.2025 quali altri "anticipi a titolo di Tfr".
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.03.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
L'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati. Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio,
e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003). Inoltre, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr Cass. Sez. L, Sentenza
n. 13429 del 09/10/2000).
Nel caso che ci occupa, con l'opposto decreto ingiuntivo veniva ingiunto il pagamento del Tfr sulla base del CUD.
Pertanto, tale documentazione costituiva documento idoneo e sufficiente alla emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, quanto alla determinazione delle somme a lordo delle ritenute di legge, giova richiamare i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui
"il giudice, nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore, non è tenuto a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavoro subordinato dalla normativa tributaria del 1973 o da quella previdente, giacché in forza delle disposizioni tributarie vigenti ( vedasi art. 23 dpr 600/1973), solo in caso di tempestiva erogazione della somma il datore di lavoro, che agisce quale sostituto d'imposta, è autorizzato ad operare le ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Anche di recente, infatti, la giurisprudenza ha ribadito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, Ed invero, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile
1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
ma laddove il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributo entro il termine stabilito, è da considerare-salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore) (cfr Cass.
18044/2015; Cass. 8017/2019).
Ed invero, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (l. 4 aprile 1952 n. 218, art. 19 )
è di stretta interpretazione, tale norma “... limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili ..." ( tra le altre Cass 17 febbraio 2009 n. 3782; Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 la quale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all'INPS a distanza di oltre cinque anni).
Ne consegue che al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); mentre le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovute (vedi
Cass. 28/9/2011 n. 19790 che ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali;
Cass. n. 21010 del 13/09/2013; Cass. 16489/2014). Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha dedotto né provato di aver proceduto al pagamento delle dedotte ritenute, pertanto, correttamente l'ingiunzione è avvenuta al lordo.
Occorre ancora evidenziare che in tema di imputazione del pagamento, l'art. 1193, comma 1, c.c., stabilisce che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Ove una tale dichiarazione manchi, la scelta spetta al creditore, come può desumersi dall'art. 1195 c.c.; solo in difetto dell'una e dell'altra può dunque procedersi, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., all'imputazione secondo i criteri sussidiari e suppletivi ivi previsti (così,
Cass. n. 2672/2013; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31837 del 27/10/2022).
Nella fattispecie che ci occupa, il debitore si è avvalso della facoltà di dichiarare il debito da soddisfare (anticipi Tfr) con i bonifici in atti, pertanto l'eccezione dell'opposto di una diversa imputazione delle somme ottenute va disattesa.
Ciò detto, risulta documentato che l'opponente ha versato la somma di euro
355,00 in data 3.06.2024 (l'unica antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo), di euro 1.000,00 il 23.08.2024, di euro 1.500,00 il 2.12.2024, di euro
500,00 il 4.12.2024 e di euro 1.500,00 il 12.03.2025.
Pertanto, dall'importo lordo del Tfr pari ad euro 12.488,17 occorrerà detrarre i siffatti acconti pari ad euro 4.855,00 complessivi.
Sul punto, rileva evidenziare che la Corte regolatrice nel ribadire che il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire, ha affermato che da ciò consegue che, "in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte" (cfr Cass. 3375/2011: ha enunciato il suddetto principio, rigettando il ricorso di una società la quale lamentava che erroneamente la Corte territoriale aveva riconosciuto alla lavoratrice la differenza tra il "dovuto" al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e il "percepito" al netto delle stesse;
cfr anche Cass. 7-7-2008 n. 18584 che ha precisato, rispetto alla censura di erroneità dei calcoli nella determinazione delle somme spettanti al lavoratore per disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, che in assenza di deduzioni in ordine all'effettuazione delle dovute trattenute contributive ed erariali sulle somme corrisposte, tali somme non potevano essere considerate al netto di alcunchè e rappresentavano dunque l'importo lordo corrisposto).
La giurisprudenza esprime dunque il principio secondo il quale il pagamento delle differenze retributive va effettuato al lordo, mentre la detrazione del percepito al netto (non potendo restituire il lavoratore somme non effettivamente percepite), in mancanza di prova di un effettivo versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie, come detto, nulla ha dedotto la opponente.
A ben vedere, laddove la società opponente avesse versato le ritenute fiscali e previdenziali, è evidente che non si sarebbe potuto procedere alla quantificazione differenze retributive delle mediante detrazione dall'importo lordo dovuto, delle sole somme nette percepite;
invero, con tale criterio di calcolo si otterrebbe sempre e comunque una differenza a favore del lavoratore, pari all'ammontare delle ritenute fiscali e previdenziali effettuate dal datore di lavoro, con l'illogica conseguenza che quest'ultimo, pur avendo ottemperato agli oneri fiscali e previdenziali, dovrebbe corrispondere nuovamente tali somme allo stesso lavoratore.
Il parziale accoglimento dell'opposizione – stante il pagamento degli acconti sul tfr pari ad euro 4.855,00 - comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma lorda di euro
7.633,17.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui "Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, sebbene l'opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l'opposizione e condannato l'opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria) (cfr Cass.
1746972007). Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda al pagamento della sorte capitale. le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.
Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr Cass. 27234/2017; Cass. 29642/2020).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto del pagamento della somma di euro
355,00 da parte della società opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo e del comportamento processuale della medesima che, medio tempore, ha continuato a corrispondere ulteriori importi, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti e liquidate come da dispositivo.
-
PQM
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 484/2024, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma lorda di euro 7.633,17 a titolo di Tfr oltre accessori di legge;
condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese processuali che liquida per intero in euro 2.109,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra la restante metà
Così deciso in Salerno lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino