Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4357/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Maria Girgenti, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace -
Avente ad oggetto: riconoscimento giuridico servizio personale ATA anno scolastico 2022/2023.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stata assunta alle dipendenze del quale personale ATA, profilo Controparte_1 professionale collaboratore scolastico, presso l'Istituto Comprensivo “G. Parini” di Catania con contratto di lavoro a tempo determinato dal 3 ottobre 2022 sino al 30 giugno 2023. Riferiva di aver potuto prestare servizio solo fino al 2 febbraio 2023 poiché in tale data era stata “licenziata” con decreto emesso dal
Dirigente Scolastico del suddetto istituto del seguente tenore: “Oggetto: Risoluzione in autotutela del contratto - collaboratore scolastico sig.ra VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola Parte_1
Vigente; VISTA la nota Ministeriale prot. 28597 del 29/07/2022 con oggetto “Anno scolastico 2022/2023
1
Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”; VISTA la richiesta prot. n. 12740 del 21/09/2022 del collaboratore di aspettativa per accettazione incarico annuale in altro ruolo e Parte_2 conseguente decreto n. 1042 del 22/09/2022;
CONSIDERATO che
l'accettazione di incarico in altro ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL, dovendo essere di durata non inferiore ad un anno, determina un posto vacante nella sede di titolarità del lavoratore;
CONSIDERATO che
ai sensi della normativa vigente il dirigente può procedere a nomina di collaboratore scolastico su posto vacante determinatosi per l'intero anno;
VISTO il contratto individuale di lavoro a T.D. stipulato con la sig.ra in Parte_1 data 03/10/2022 prot. n. 13338 per n. 36 ore settimanali su posto di collaboratore scolastico con decorrenza e assunzione in servizio in data 03/10/2023 e cessazione prevista al 30/06/2023; VISTO il decreto prot. n. 1226 del 31/01/2023 con cui l' ha disposto la risoluzione del contratto del Parte_3
sig. , decreto pervenuto al protocollo della scuola in data 01/02/2023; CONSIDERATO Parte_2
che il suddetto decreto di risoluzione contratto ha determinato il rientro in servizio del sig. cui Pt_2 non spetta più quanto previsto dall'art. 59 del CCNL;
CONSIDERATO che
la risoluzione del contratto del sig. e la restituzione dello stesso al ruolo di precedente titolarità determina la Parte_2 mancanza dei presupposti per il mantenimento del rapporto contrattuale con la sig.ra in Parte_1 quanto in questo istituto non risulta più disponibile per supplenza n. 1 posto collaboratore scolastico sino al 30 giugno 2023. VISTA la dicitura riportata nel contratto della sig.ra “E' altresì causa Parte_1 di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”, dal lavoratore accettata al momento della sottoscrizione;
DECRETA 1. Di procedere, per il principio di autotutela delle P.A., alla risoluzione, con effetto immediato e comunque a far data dal
03/02/2023, del contratto prot. n. 13338 del 03/10/2022 stipulato con la sig.ra per n. 36 Parte_1 ore settimanali con decorrenza dal 03/10/2022 su posto di collaboratore scolastico…”
Rilevava di aver impugnato in data 6.2.2023, a mezzo PEC, il suddetto provvedimento di risoluzione contrattuale e che, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Scolastica, aveva depositato innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ricorso ex art.414 c.p.c., iscritto al n.
2488/2023 R.G., conclusosi con sentenza n.1378/2024 del 12.03.2024 che aveva così statuito: “Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; dichiara illegittimo Controparte_2 il decreto prot. n. 1354/2023 del 2 febbraio 2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. “G. Parini” di Catania con il quale è stato risolto il contratto di lavoro sottoscritto con la ricorrente con termine apposto sino al 30 giugno 2023 e per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore di , delle retribuzioni dalla Parte_1
stessa non percepite dal 3 febbraio 2023 sino al 30 giugno 2023, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994”.
2 Evidenziava che, nonostante avesse richiesto con ricorso cautelare in corso di causa anche il riconoscimento giuridico del periodo febbraio 2023 - giugno 2023, tale domanda non era stata per errore inserita nelle conclusioni del ricorso di merito, con la conseguenza che il Giudice adito, non potendo esprimersi al riguardo, aveva riconosciuto alla stessa il servizio prestato esclusivamente sotto il profilo economico.
Adduceva, quindi, che “dichiarata illegittima la risoluzione contrattuale e attribuito il riconoscimento economico del periodo febbraio-giugno 2023” la stessa aveva diritto per lo stesso periodo (febbraio 2023
- giugno 2023), pari a 4 mesi e 26 giorni, al riconoscimento del servizio giuridico e di carriera, con attribuzione di un punteggio di 2,5 punti in sede di iscrizione/aggiornamento delle graduatorie provinciali e di circolo.
Concludeva chiedendo: “…dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento giuridico e Parte_1
di carriera del servizio scolastico quale collaboratore scolastico dal 3 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, di cui al contratto stipulato con l di Catania per l'anno scolastico 2022/2023, con Controparte_3
l'attribuzione di ulteriori punti 2,5 nelle graduatorie in cui risulta inserita, in virtù di quanto già accertato e dichiarato dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con Sentenza n.1378/2024. Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
1.2 Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1
ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con ordinanza del 9.7.2024.
All'udienza del 24 settembre 2024, la ricorrente, dichiarava di ridurre la domanda al solo riconoscimento giuridico e di carriera del servizio scolastico prestato, quale collaboratore scolastico, dal 3 febbraio 2023
al 30 giugno 2023, in forza del contratto stipulato con l'I.C. Parini di Catania per l'anno scolastico
2022/2023, e di rinunciare quindi alla pretesa avente ad oggetto l'attribuzione per via giudiziale di ulteriori punti 2,5 nelle graduatorie in cui era inserita, in virtù di quanto accertato e dichiarato da questo Tribunale
nella sentenza n. 1378/2024.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
2. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento ai fini giuridici del servizio che Parte_1
avrebbe dovuto prestare, quale collaboratore scolastico, dal 3 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, in virtù
del contratto stipulato con l'I.C. Parini di Catania per l'anno scolastico 2022/2023, risolto anticipatamente dall'amministrazione resistente con provvedimento del 2 febbraio 2023, dichiarato illegittimo da questo
Tribunale con Sentenza n.1378/2024.
2.1. Va, preliminarmente, dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente
3 giudizio, prestava servizio in qualità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, presso l'Istituto
Dante Alighieri di Catania, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 25.9.2023 al
30.6.2024.
2.2. Reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Giova, innanzitutto richiamare la sentenza n. 1378/2024 del 12.03.2024 con la quale questo Tribunale,
“rilevato che la ricorrente, giusta contratto a termine del 3 ottobre 2022, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico con decorrenza dal 3 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'I.C. “G. Parini” di Catania”, evidenziava che “Il predetto contratto risulta regolato dall'art. 44 del CCNL del 29 novembre 2007 che prevede:“1.Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2.Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area professionale del personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.”
4 Riteneva non condivisibile la prospettazione dell'amministrazione resistente che “evidenziando che l'assunzione della ricorrente aveva avuto luogo per la copertura del posto di collaboratore scolastico resosi disponibile per essere stato il dipendente collocato in aspettativa in base all'art. Parte_2
59 del CCNL 2006/2009 ha sostenuto che legittimamente, con il successivo Decreto dirigenziale n.
1354/2023, l'I.C. “G. Parini”, poiché il lavoratore sostituito era rientrato in servizio sul posto di sua titolarità, ha risolto “ante tempus” il contratto di lavoro della ricorrente.”
Osservava che “il contratto di assunzione della ricorrente non risulta essere stato stipulato per
“sostituzione del personale assente” in quanto non è stato indicato, così come previsto dall'art. 44 co. 5 del CCNL applicato, il nominativo di quale dipendente da sostituire, sicchè il rientro Parte_2 anticipato di quest'ultimo nel posto di titolarità risulta circostanza estranea rispetto al rapporto di lavoro per cui è causa” e che “inoltre, …nel predetto contratto l'unica specifica causa di risoluzione prevista è quella relativa all'individuazione di “nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie”, fattispecie -quest'ultima- che non si è verificata nel caso in esame, mentre il riferimento all' “annullamento della procedura di reclutamento” -che pure si rinviene nel contratto per dar conto della esistenza di una ulteriore eventuale causa di risoluzione rimanda non già al sopraggiungere di circostanze che incidano, come accaduto nella specie, sull'organizzazione del datore di lavoro, ma all'emergere di eventuali preesistenti situazioni ostative che avrebbero dovuto, a monte, incidere, rendendola illegittima, sulla procedura di reclutamento della ricorrente, sostanziatasi nell'inserimento, con un determinato punteggio, nella graduatoria e nell'individuazione, in base alla posizione nella graduatoria, quale destinataria di proposta di contratto.”
Rilevava che “… il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che, come si desume dalla clausola 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, “è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” sicché, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto “conoscono dal momento della sua conclusione la data o l'evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto.” (Corte UE
21.11.2018, Ministero de Defensa, in causa C- 619/17, punto 71).”
Richiamava il consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, che trova applicazione anche nei rapporti a tempo determinato nel lavoro pubblico privatizzato, secondo cui il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 e seguenti c.c., sicché le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo se ed in quanto determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell'azienda o dell'ufficio ed alla natura delle mansioni
5 affidate all'assunto a tempo determinato, mentre non rileva l'imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile purché l'evento non fosse evitabile da parte del datore
(Cass. n. 14871/2004 e Cass. n. 16414/2013).
Rimarcava che “l'amministrazione resistente, ritenendo giustificata la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato per il solo fatto dell'anticipato rientro del dipendente nel suo posto di Pt_2
titolarità, nelle more occupato dalla ricorrente -il cui contratto, peraltro, come sopra evidenziato, non prevedeva che la sua assunzione fosse stata disposta in sostituzione del detto dipendente- non solo non ha in alcun modo dedotto, né tantomeno dimostrato, di non potere in alcun modo utilizzare la ricorrente e dunque, più precisamente, che fosse divenuta impossibile l'utilizzazione delle sue prestazioni lavorative,
ma ha prospettato la caducazione del contratto quale unica e automatica conseguenza del rientro nella sede di titolarità del dipendente senza considerare che neppure appare configurabile nella specie Pt_2 un'ipotesi di “impossibilità sopravvenuta” ai sensi dell'art. 1463 c.c. atteso che il rientro anticipato del dipendente è pur sempre imputabile alla stessa amministrazione ” rilevando di contro che Pt_2
“successivamente al CCNL del 4 agosto 1995, il cui art. 18 comma 2 lett. c) prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, nella contrattazione collettiva, e, per quanto di interesse, nel CCNL del 29 novembre 2007 richiamato nel contratto, tale previsione non è stata più riportata, ciò che induce ad escludere che secondo le attuali previsioni della contrattazione collettiva il rientro anticipato in servizio del lavoratore sostituito costituisca legittima giustificazione della risoluzione anticipata del rapporto.”
Affermava, quindi, “l'illegittimità del provvedimento del 2 febbraio 2023 con il quale è stata disposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro della ricorrente atteso che l'amministrazione resistente, pur a fronte del rientro anticipato di , era tenuta al rispetto delle pattuizioni Parte_2 contrattualmente assunte nei confronti di e, quindi, a consentirle il regolare svolgimento Parte_1 della prestazione lavorativa sino allo spirare del termine finale apposto al contratto (30 giugno 2023).”
Precisava “Quanto alla tutela derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto a tempo determinato non possono applicarsi i rimedi previsti in caso di licenziamento illegittimo invocati dalla ricorrente.
Il contratto di lavoro è stato risolto in virtù di un preciso iter dell'amministrazione -del tutto estraneo alla lavoratrice- fondato sull'illegittimo presupposto dell'automatica caducazione del contratto in dipendenza del rientro anticipato del titolare del posto temporaneamente ricoperto dalla ricorrente.”
Escludeva, pertanto, ““la reintegrazione” nel posto di lavoro, avuto riguardo ai principi civilistici (cui lo stesso art. 44 CCNL fondante il contratto individuale rinvia) rimarcando che “gli strumenti di tutela applicabili devono rinvenirsi nelle regole poste dalla disciplina codicistica sulla risoluzione del contratto,
dovendosi riconoscere in favore della ricorrente, sulla scorta degli artt. 1218 e 1223 c.c., le retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino al termine naturale del rapporto di lavoro ove non fosse intervenuto l'illegittimo provvedimento solutorio. Concludeva condannando “L'amministrazione scolastica
6 convenuta …a risarcire il danno patrimoniale subìto dalla ricorrente pari alla retribuzione che alla stessa sarebbe stata corrisposta ove non fosse stata illegittimamente privata del diritto di conservare il posto di lavoro (sia pure a tempo determinato) dal 3 febbraio 2023 al 30 giugno “2023, oltre interessi come per legge.”
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda proposta nell'odierno giudizio e volta al solo riconoscimento giuridico del servizio scolastico che la ricorrente avrebbe dovuto prestare, in virtù del contratto stipulato per l'anno scolastico 2022/2023 con l' di Catania, illegittimamente Controparte_3
risolto con provvedimento del 2 febbraio 2023, non possa trovare accoglimento.
Ed invero, le conseguenze giuridiche dell'illegittima risoluzione del suddetto contratto possono essere esclusivamente di natura risarcitoria, non potendosi, invece, considerare ai fini giuridici, sulla base di una fictio iuris, il servizio che la ricorrente avrebbe dovuto prestare dal 3 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.
Il riconoscimento ai fini giuridici del servizio ne presuppone, infatti, l'effettivo svolgimento, in quanto il servizio effettivamente prestato è espressione dell'esperienza maturata e non un mero dato formale.
A tutela dell'interesse pubblico occorre, infatti, che l'attribuzione del punteggio nell'ambito delle graduatorie destinate al conferimento di un incarico, sia pur a tempo determinato, sia ancorata all'effettiva esperienza acquisita sul campo dal lavoratore.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese processuali stante la peculiarità del caso e la posizione delle parti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania il 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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