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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1347/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv.to GUADAGNINO Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.to in Benevento
APPELLANTE avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale,
n.2270/2019, pubblicata in data 24.05.2019, notificata in data 25.05.2019 e la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3933/2023, pubblicata in data
06.10.2023, notificata in data 09.10.2023.
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'avv.to RINALDI Luciano Pietro, ed elettivamente domiciliate presso lo studio degll'avv.to in GN
APPELLATE
All'udienza collegiale del 24.06.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2013, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
- “Preliminarmente dichiarare aperta la successione del sig. nato a [...]_1
(BA) il 13.11.1920 ed ivi deceduto il 6.12.2005 (cod.fisc. e della sig.ra CodiceFiscale_4
nata a [...] [...] ed ivi deceduta il 27.3.2008 (cod.fisc. Persona_2 [...]
; C.F._5 - Nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di mantenimento del 13.1.2000 redatto dal notaro in GN iscritto sotto il numero di rep. 134 e di Persona_3 racc. 43 e, per l'effetto, dichiararne la natura di donazione ove ne ricorrano i requisiti di forma;
- Accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria e le donazioni effettuate in vita dal de cuius , prima, e della de cuius , dopo, ledono la quota riservata Persona_1 Persona_2 ex lege all'attrice e, per l'effetto, previa determinazione del valore della massa ereditaria de cuius , prima, e dalla de cuius , dopo, e, quindi, quello della quota Persona_1 Persona_2 disponibile e della quota di legittima, stabilire in concreto la quota a costei spettante, secondo
i valori indicati in premessa ovvero risultanti a seguito dell'attività istruttoria e, quindi, disporre la reintegrazione di costei nella quota spettante per legge ai sensi di quanto disposto dagli artt. 553 e seg. Cod. civ.;
- Ordinare al Conservatore RR.II. di Bari (oggi Agenzia del Territorio Servizi Pubblicità
Immobiliare) la trascrizione della sentenza su tutti i beni immobili oggetto della massa ereditaria;
- Condannare le convenute e al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze del presente”.
L'attrice, anzitutto, deduceva di esser figlia, assieme alle convenute, dei defunti (A Persona_1
13.11.1920 – Ω 06.12.2005) e (A 24.11.1921 - Ω27.03.2008) e nello specifico, in Persona_2 riferimento al padre, che:
- con testamento olografo registrato in data 29.12.2005 dal notar rep. n. Persona_3
28113 racc. n.4824, istituiva come eredi universali le due figlie e , lasciando CP_1 CP_2 totalmente pretermesse la coniuge e l'attrice;
- al momento della sua morte il relictum paterno era costituito dai diritti pari a ½ di un fondo rustico sito in GN alla Contrada San Michele in NCT al foglio 67, p.lla 303; nonché alcune somme derivanti dai rapporti bancari in essere presso e CP_3 CP_3 CP_4
filiali di GN;
[...]
- in vita, il de cuius, aveva provveduto a disporre dei suoi beni e, precisamente:
a) con contratto di mantenimento del 13.01.2000, con atto per notar in Persona_3
GN (Rep./Racc.: 134/43) aveva disposto, in favore di e Controparte_1 CP_2
, riservandosi il diritto di usufrutto con accrescimento alla coniuge, dei diritti pari
[...]
a ½ di una casa di campagna sita in GN alla Contrada Le Forche (in NCUE al fg. 50,
p.lla 1351) con annesso terreno (in NCT al fg. 50, p.lle 97 e 332);
b) con donazione del 19.02.1987, con atto per notar in CA GR Persona_4
(Rep./Racc.: 115264/16260) aveva disposto:
1) in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in NCT al Controparte_2 fg. 67 p.lle 89 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
2) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in Controparte_1
NCT al fg. 67 p.lle 514 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515; 3) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici con fabbricato Parte_1 rurale in GN, in NCT al fg. 67 p.lle 390 et 286 nonché pari ad 1/3 della p.lla 515; c) con donazione del 24.09.1999 con atto per notar in GN (Rep/Racc.: Persona_5
38162/7406) aveva disposto:
1) in favore di dell'intera nuda proprietà, con riserva di usufrutto e Parte_1 diritto di accrescimento alla coniuge, dell'abitazione sita in GN alla Via
Benedetto Croce n. 7 in NCEU al fg. 50, p.lla 527, sub 17;
2) in favore di dell'intera nuda proprietà, con riserva di usufrutto e Controparte_2 diritto di accrescimento alla coniuge – dell'abitazione sita in GN alla Via Cairoli
n.68 nonché del vano sottano ad uso deposito alla Via Mazzini n.73, NCEU al fg. 36,
p.lla 1723, sub. 3 et 9;
3) in favore di dell'intera nuda proprietà – con riserva di usufrutto e Controparte_1 diritto di accrescimento alla coniuge – dell'abitazione sita in GN alla Via Karusio
n.13, in NCEU al fg. 36, p.lla 1681, sub 12;
4) in favore di la somma di £ 35.460.000 nonché in favore di Controparte_1 CP_2
la somma di £ 48.610.000 a compensazione del maggior valore dell'immobile
[...] contestualmente donato all'altra figlia . Parte_1
Con riferimento alla madre, invece, deduceva che:
- la stessa era deceduta lasciando quali eredi legittime le tre figlie;
- il relictum materno era composto dai diritti pari a ½ di un fondo rustico sito in GN alla
Contrada San Michele in NCT al foglio 67, p.lla 303; nonché alcune somme derivanti dai rapporti bancari in essere presso e filiali di GN;
CP_3 CP_3 Controparte_4
- in vita, la de cuius, aveva provveduto a disporre dei suoi beni, e precisamente:
a) con contratto di mantenimento del 13.01.2000, con atto per notar in Persona_3
GN (Rep./Racc.: 134/43) aveva disposto, in favore di e Controparte_1 CP_2
, riservandosi il diritto di usufrutto con accrescimento alla coniuge, dei diritti pari a ½
[...] di una casa di campagna sita in GN alla Contrada Le Forche (in NCUE al fg. 50, p.lla
1351) con annesso terreno (in NCT al fg. 50, p.lle 97 e 332);
b) con donazione del 19.02.1987, con atto per notar in CA GR Persona_4
(Rep./Racc.: 115264/16260) aveva disposto:
1) in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in NCT al Controparte_2 fg. 67 p.lle 89 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
2) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in Controparte_1
NCT al fg. 67 p.lle 514 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
3) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici con fabbricato Parte_1 rurale in GN, in NCT al fg. 67 p.lle 390 et 286 nonché pari ad 1/3 della p.lla 515;
c) con donazione del 24.09.1999 con atto per Notar in GN (Rep./Racc.: Persona_5
38162/7406 aveva disposto in favore di la nuda proprietà della metà indivisa Persona_1
– con riserva di usufrutto – dell'abitazione sita in GN alla Via Benedetto Croce n.7 in
NCEU al fg. 50, p.lla 527, sub. 17.
Pertanto, l'attrice sosteneva che: - quanto alla successione del padre , le disposizioni testamentarie e quelle di cui Persona_1 al contratto inter vivos del 13.01.2000, da ritenersi invero una donazione, avevano leso la di lei quota legittima pari ad 1/3 della metà dell'intero compendio ereditario paterno stimato in
€ 630.458,52;
- quanto alla successione della madre , risultava esser lesa la di lei quota legittima Persona_2 pari ad 1/3 dei 2/3 dell'intero compendio ereditario materno stimato pari ad € 329.040,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domande riconvenzionali, del 18.06.2013, si costituivano in giudizio e , le quali, eccependo Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adito, attesa la competenza del Tribunale in composizione collegiale, chiedevano, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'attrice alle spese del giudizio.
Nel merito, le convenute, deducevano che:
- l'atto di donazione del 24.09.1999, con cui i genitori avevano disposto in favore delle tre figlie, imponeva a queste ultime un obbligo di servitù e mantenimento secondo la locale consuetudine;
- la suddetta donazione, invero, simulava un contratto di mantenimento e assistenza rispetto al quale, tuttavia, l'attrice risultava inadempiente, con conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il contratto di mantenimento del 13.01.2000 non simulava una donazione, né tantomeno poteva dichiararsi nullo per assenza dell'alea in quanto, nel caso di specie, vi era l'impossibilità di determinare preventivamente quale delle due parti contraenti poteva trarre maggior vantaggio dalla stipulazione;
- l'atto di donazione del 19.02.1987 prevedeva la dispensa dalla collazione;
- la madre era deceduta lasciando testamento olografo pubblicato in data 04.04.2008.
In via riconvenzionale, pertanto, concludevano chiedendo: la declaratoria di simulazione della donazione del 24.09.1999 e della relativa risoluzione per inadempimento con condanna alla restituzione dell'immobile sito in GN alla Via Benedetto Croce n.7; la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la memoria n. 1, parte attrice eccepiva in primo luogo la prescrizione e la carenza di interesse con riferimento alle avverse domande riconvenzionali.
Inoltre, dopo aver preso atto dell'esistenza di un testamento olografo materno, estendeva la propria domanda di riduzione alle disposizioni testamentarie.
La causa veniva istruita con produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e l'escussione di quattro testimoni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2019, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza non definitiva n.2270/2019 pubblicata in data 24.05.2019, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
- “RIGETTA la domanda di nullità del contrato di mantenimento del 1.01.2000;
- RIGETTA le domande riconvenzionali;
- DISPONE per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo”.
Nell specifico, il Tribunale, considerata la molteplicità di domande presentate, riteneva di pronunciarsi su alcune di esse, ossia la domanda di nullità svolta dall'attrice e le domande riconvenzionali delle convenute, preliminari rispetto alla domanda di riduzione, e ciò nella misura in cui risultavano esser idonee ad individuare i beni computabili per la determinazione delle porzioni disponibili ex art. 556 c.c. delle due masse ereditarie.
Innanzitutto, riteneva non meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'attrice di declaratoria della nullità del contratto di mantenimento del 13.01.2000 redatto per Notar Per_3
di GN, per non aver l'attrice fornito prova sufficiente del difetto di aleatorietà
[...] dell'operazione negoziale.
In particolare, il Tribunale sosteneva che l'elemento dell'età dei genitori, prossimi agli ottanta anni, non fosse di per sé sufficiente ad escludere l'alea sia perché statisticamente poteva ritenersi verosimile un tempo di durata del contratto comunque apprezzabile per lo meno entro il decennio e sia perché non vi era prova alcuna di una particolare precarietà dello stato di salute al momento della stipula.
In secondo luogo, il Tribunale evidenziava come l'attrice non avesse assolto, neppure in via presuntiva, l'onere della prova di una macroscopica incongruenza tra il valore dei diritti reali ceduti e il verosimile valore delle controprestazioni, limitandosi, al contrario, a denunciare genericamente l'elevato valore degli immobili e la modesta entità delle controprestazioni.
Infine, che l'allegazione dell'attrice, secondo cui tutte le figlie si erano già obbligate a prestare assistenza ai genitori in occasione della precedente donazione del 24.09.1999, non potesse assumere valore presuntivo e ciò perché era da escludersi che l'oggetto dell'onere della donazione e quello della prestazione del contratto di mantenimento, potessero avere la medesima estensione.
Ciò era desumibile, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo contratto nel quale le parti chiarivano che si trattava di obblighi ulteriori rispetto a “quanto previsto dagli usi locali del fare la servitù ai genitori”.
Il Tribunale, in virtù della fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale, formulata dall'attrice, respingeva la domanda riconvenzionale di simulazione formulata dalle convenute, in quanto prescritta, con conseguente assorbimento delle consequenziali domande di risoluzione del contratto dissimulato e di condanna alla restituzione.
Il Tribunale, a riguardo, precisava che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata tempestivamente dalla parte attrice all'udienza del 17.02.2014 e che ai fini processuali doveva considerarsi come la prima udienza di trattazione. Infatti, proseguiva, sebbene la prima comparizione delle parti fosse stata fissata all'udienza del 08.07.2013, in quell'occasione la difesa della parte attrice aveva aderito all'astensione indetta dall'ordine forense. Il giudizio, quindi, proseguiva per l'istruttoria, anche tecnica, sulle residue due domande di riduzione per lesione di legittima riferite rispettivamente all'eredità paterna e a quella materna.
Depositata la CTU a firma dell'Ing. , all'udienza del 27.02.2023, precisate le Persona_6 conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza definitiva n.3933/2023 pubblicata in data 06.10.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
1) “RIGETTA le domande di riduzione per lesione di legittima;
2) ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione delle domande a spese della parte attrice, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
3) CONDANNA alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che, nella Parte_1 misura intera, si liquidano in € 14.103,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Luciano Pietro Rinaldi dichiaratosi anticipatario;
4) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano definitivamente per tre quarti a carico dell'attrice e per un quarto a carico delle convenute”.
Con atto di citazione notificato in data 06.11.2023, ha proposto appello per la Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n.2270/2019, nonché avverso la sentenza definitiva n.
3933/2023, pronunciate dal Tribunale, in composizione collegiale, chiedendo di:
1) “accogliere l'impugnazione per tutti i motivi di cui sopra nessuno escluso e per l'effetto:
A) riformare la sentenza non definitiva n.2270/19 pronunciata dal
Tribunale di Bari il 24.05.19, accogliendo la domanda dell'attrice proposta dichiarando
e accertando la dissimulazione del contratto di mantenimento del 2000 con relativo inserimento dei predetti beni nell'asse ereditario;
B) di conseguenza riformare la sentenza definitiva n.3933/23 pronunciata dal Tribunale di Bari il 06.10.23, accogliendo la domanda dell'attrice proposta ovvero dichiarando e accertando che le disposizioni di donazione, contratto di mantenimento compreso, dei de cuius e le disposizioni testamentarie ledono la quota riservata ex lege dall'attrice e previa determinazione del valore dell'intera massa ereditaria dei de cuius stabilire in concreto la quota spettante all'appellante;
2) in ogni caso riformare la sentenza definitiva n.3933/23 pronunciata dal Tribunale di Bari il
06.10.23 nella parte al capo n.II e il capo n.II.1 per i motivi di cui sopra con relativo affidamento di incarico al CTU per la rideterminazione delle quote di legittima;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con distrazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2024 si sono costituite CP_1
e , le quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività ex
[...] Controparte_2 art. 345 co.3 c.p.c. della documentazione depositata dall'appellante, hanno chiesto il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato, in fatto e in diritto e non provato;
con condanna alle spese del giudizio in capo all'appellante.
All'udienza collegiale del 24.06.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'attore non avesse provato che il contratto di mantenimento del 13.01.2000 fosse un contratto simulato, stipulato al solo fine di evitare che su quei beni la stessa non potesse avere diritti ereditari.
A giudizio dell'appellante, di contro, dalle risultanze della CTU sulle operazioni finanziarie eseguite dalla famiglia e da tutti gli altri elementi emersi ed ordinati cronologicamente, emergerebbe come provata la dissimulazione, nonché lo spirito di liberalità tipico della donazione nascosto dietro al contratto di mantenimento, in quanto il reale intento dei de cuius era, in aggiunta ai testamenti, essenzialmente quello di compiere un atto di liberalità in favore delle figlie appellate, con esclusione della stessa appellante dall'eredità.
Nello specifico, l'appellante deduce, a sostegno della propria tesi i seguenti elementi:
a) l'età dei donanti, prossimi agli ottant'anni, il cui decesso poteva verificarsi entro un breve periodo;
b) la non divergenza delle prestazioni di assistenza e cura assunte dalle tre figlie con la donazione del 1999 da quelle previste nel contratto di mantenimento del 13.01.2000 dalle sole due appellate;
c) la sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti del contratto di mantenimento (da un lato la riproposizione di obbligazioni già assunte nel 1999 e dall'altro l'attribuzione di beni immobiliari ricadenti in zona di espansione edilizia i quali, pertanto, nascondevano un altissimo valore economico, ben noto ai de cuius e alle RM appellate).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza definitiva lamentando l'erroneità in cui è incorso il Tribunale nel calcolo delle quote ereditarie, considerato il mancato inserimento nei patrimoni dei de cuius anche dei beni di cui al contratto di mantenimento.
L'appellante, inoltre, deduce che la vendita dei beni oggetto del contratto di mantenimento avvenuta nel 2006, effettuato dalle appellate in proprio e in qualità di procuratrici generali della madre, oltre a consistere in una grave violazione dell'art. 7 dello stesso contratto, era avvenuta ad un prezzo sottostimato per soli euro 170.000,00 di cui non vi era prova di alcun bonifico effettuato dalle RM in favore della madre, titolare del diritto di usufrutto, per euro 34.000,00, somma che, quindi, doveva quindi aggiungersi al calcolo successorio.
Quanto alle operazioni bancarie del 14.07.2000, nonostante la decorrenza del termine decennale e l'indisponibilità della documentazione delle Banche, l'appellante lamenta la mancata verifica, ad opera del CTU, dell'intestazione dei libretti di risparmio n.200183623 e n. 200183615 e del conto corrente n.200187459 da cui poteva emergere la colleganza con le operazioni di giro documentate e provate in atti. In via preliminare, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate ex art. 345 c.p.c. circa la documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, nello specifico la lettera d'incarico professionale di lottizzazione del 17.11.1979 conferito agli Ingg. e da parte del sig. in nome proprio e per Controparte_5 Controparte_6 CP_1 conto delle RM , ed . Pt_2 CP_2 Pt_1
Difatti, come afferma la stessa giurisprudenza, “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n.16289/2024).
Nel caso di specie, pertanto, l'avvenuta produzione ad opera dell'appellante, solo in sede di gravame, risulta tardiva, nemmeno avendo, l'appellante medesima, argomentato circa l'impossibilità, ad essa non imputabile, di produrla in precedenza.
Passando all'esame dei motivi di appello, ritiene la Corte che il primo motivo non sia meritevole di accoglimento in quanto la sentenza impugnata contiene un apparato argomentativo sufficiente a giustificare la decisione di rigetto della domanda di simulazione del contratto di mantenimento.
Come già anticipato, l'appellante ha prospettato un'articolata censura incentrata, sostanzialmente, sulla mancata/erronea valutazione delle prove a sostegno della presunta simulazione del contratto di mantenimento.
È pertanto utile rammentare che, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa,
a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Detto contratto è caratterizzato: dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94).
La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, in particolare, avendo riguardo proprio all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.7479/2013).
Nel caso di specie, concordemente a quanto statuito dal Tribunale, l'attrice/odierna appellante, non ha fornito prova sufficiente del difetto di aleatorietà.
Dall'attività istruttoria svolta non è emerso, in termini di prevedibilità della durata della sopravvivenza dei coniugi che dal momento della stipula del contratto di mantenimento in Persona_7 questione il loro decesso sarebbe sopraggiunto in breve termine. Difatti, quando non è possibile prevedere anticipatamente, in termini di altissima probabilità, i vantaggi e le perdite cui le parti vanno incontro, l'alea deve ritenersi sussistente.
A riguardo, con riferimento specifico all'età dei beneficiari vitaliziati, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n.15848/2011, con cui si è riconosciuta la validità del contratto di mantenimento stipulato in favore di una persona di 84 anni, poiché all'epoca del contratto non sussistevano elementi di fatto tali da indurre a ritenere estremamente probabile un imminente decesso, esattamente come nel caso di specie. Sul punto, infatti, si osserva che, diversamente opinando, si giungerebbe inevitabilmente a snaturare la finalità e l'efficacia del contratto in esame, posta la sua innegabile funzione sociale di tutela della popolazione di età più avanzata.
Quanto alla dedotta incongruenza tra il valore dei diritti reali ceduti e il verosimile valore delle controprestazioni, anche in questo caso, concordemente con quanto sostenuto dal Tribunale,
l'attrice/odierna appellante, non ha assolto all'onere della prova circa tale sproporzione.
Innanzitutto, non ha pregio quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale gli obblighi contenuti nel contratto di mantenimento del 2000 a carico delle appellate, rispecchierebbero le medesime prestazioni contenute nella precedente donazione del 1999. Difatti, mentre nella donazione del 1999 le tre figlie si impegnavano a prestare “la servitù secondo la consuetudine di GN”, l'art. 7 del suddetto contratto di mantenimento, elencava una serie di prestazioni diverse e ulteriori, ovvero:
- “assistente morale e materiale, compreso l'accompagnamento delle parti mantenute anche a mezzo auto nei luoghi da essi indicati, a soddisfacimento di ogni esigenza materiale, spirituale
e di salute, compresa l'effettuazione di visite quotidiane;
- prestazioni di carattere alimentare delle parti mantenute, corrispondenti alle abitudini delle stesse con approvvigionamento ove possibile, presso il domicilio di esse pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno;
- fornitura di generi di vestiario, in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa provvedendo ad accompagnare la parte mantenuta presso i negozi da essa indicati;
- conservazione dell'immobile ceduto dalle parti mantenute in condizioni di pulizia e di igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati, compresi i lavori di straordinaria manutenzione;
- assistenza medica necessaria con assunzione di spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso strutture sanitarie”.
Con l'ulteriore precisazione, contenuta nel medesimo articolo che: “l'elencazione deve intendersi meramente esemplificativa con l'aggiunta di quanto previsto dagli usi locali nel fare la servitù ai genitori”. A ben vedere, gli obblighi assunti dalle appellate si riferiscono ad ogni esigenza dei propri genitori, non solo morale e materiale, ma anche alimentare, di approvvigionamento domiciliare, di fornitura di beni e di indumenti, di assistenza medica, di portata nettamente maggiore, quindi, rispetto a quelli previsti, come innanzi precisato, nella donazione del 1999.
Orbene, delineata in tal modo la portata delle prestazioni a carico delle appellate, priva di pregio è
l'ulteriore censura dell'appellante circa la sproporzione tra l'elevato valore degli immobili e la modesta entità delle controprestazioni.
Posto che le prestazioni a carico del vitaliziante, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, proprio al fine di compararli in termini di presumibile equivalenza o, al contrario di palese sproporzione con la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito (Cass. civ., sentenza n.32439/2023), l'appellante, si è limitata a quantificare il valore degli immobili oggetto del contratto di mantenimento in euro 200.000,00. Come rilevato correttamente dal Tribunale, tale valore risulta inattendibile in quanto completamente divergente da quanto dichiarato dalle parti nel contratto di mantenimento del 13.01.2000 (lire 66.750.000), ma anche al valore contenuto nel successivo atto di compravendita del 19.10.2006, con cui le odierne appellate e la madre avevano venduto la piena proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto di mantenimento (euro 170.000,00).
Quanto al mutamento di destinazione urbanistica di parte consistente del suolo, oggetto del contratto di mantenimento, da agricola ad edificabile, è doveroso precisare che il giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione tra le prestazioni deve esser riferito al momento della conclusione del contratto e, in tale momento il già menzionato terreno risultava “non edificabile”.
Del pari privo di pregio è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante chiede rideterminarsi l'intera massa ereditaria dei de cuius al fine di stabilire in concreto la quota di legittima spettante all'appellante, considerata la denunciata lesione alla suddetta quota ad opera delle disposizioni donative e del contratto di mantenimento. L'appellante, in particolare, denuncia l'erronea valutazione del CTU, il cui contenuto sarebbe stato recepito acriticamente dal giudice senza prendere in esame le contestazioni tecniche mosse dal suo CTP all'operato dell'ausiliare del Tribunale di Bari, nonché la richiesta di integrazione della CTU, che avrebbe potuto provare la fondatezza della domanda di parte attorea.
In particolare, quanto alla richiesta di integrazione della consulenza tecnica in relazione ai chiarimenti e ulteriori accertamenti presso la Banca Popolare di Bari, nonché ad un contratto di locazione tra e , alla pensione di vecchiaia del de cuius e ai contratti bancari della de Persona_1 Parte_3 cuius, questa Corte, concordemente con quanto già evidenziato dal Tribunale, ritiene tali pretese del tutto esplorative.
Come chiarito dalla stessa giurisprudenza, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.8498/2025).
Nel caso di specie, posta l'indisponibilità della documentazione da parte delle Banche per decorrenza del termine decennale del relativo obbligo di conservazione, l'integrazione richiesta è tesa sostanzialmente ad esperire indagini, il cui onere probatorio spetta all'attore, oggi appellante, e non,
a valutazioni di tipo tecnico.
Orbene, sulla base di quanto appena detto, e considerato valido il contratto di mantenimento del
2000 per le motivazioni di cui innanzi, questa Corte ritiene le indagini effettuate dall'Ing. Persona_6
corrette ed esenti da vizi logici, e le precisazioni di calcolo fornite dal Tribunale immuni da
[...] censure.
Pertanto, in relazione alla successione paterna, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c.
(relictum – debiti + donatum) è pari ad euro 327.323,33 (2.875,04 – 0,00 + 324.357,29).
Nello specifico, quanto al relictum, il suo valore è dato dalla metà dell'intero del fondo rustico sito in
GN alla Contrada San Michele (foglio 67, p.lla 303) pari ad euro 217,72, nonché alla metà dell'intero, del saldo attivo rinveniente sul conto cointestato con la moglie n.103000639 acceso presso la – agenzia di GN, pari ad euro 2.657,32. CP_3
Il valore dei debiti, invece, deve esser considerato pari a zero, non essendovi prova alcuna della loro esistenza.
Quanto al donatum, il suo valore complessivo è pari ad euro 324.357,29 (25.924,43 + 276.726,60 +
9.156,78 + 12.552,48) considerate le donazioni, provate documentalmente, del 19.02.1987,
24.09.1999, nonché del versamento, in favore delle figlie e , delle somme versate al CP_1 CP_2 fine di ragguagliare i valori degli immobili donati in modo da rendere del tutto equivalenti le donazioni complessivamente fatte in favore delle RM.
Quindi, considerato che il de cuius è deceduto lasciando superstiti la moglie e le tre figlie, in forza dell'art. 542 co.2 c.c., la quota riservata ai figli è complessivamente pari alla metà del patrimonio, ossia 1/6 (un mezzo/6) per ciascuna pari ad euro 54.538,72 (327.232,33/6), mentre la quota disponibile pari ad ¼ (327.232,33/4=81.808,08).
Pertanto, nonostante sia stata pretermessa nel testamento olografo registrato con atto pubblico del
29.12.2005, l'appellante ha ricevuto in donazione beni per un valore di € 23.188,71 con l'atto del
19.02.1987 nonché beni per un valore di € 94.649,28 con l'atto del 24.09.1999 per un valore complessivo pari ad euro 117.837,99, quindi superiore rispetto alla quota pari ad euro 54.538,72 riservatole dalla legge.
Anche in relazione alla successione materna, l'iter seguito dal Tribunale, ai fini della determinazione dell'asse ereditario della de cuius, delle quote riservate a ciascun erede e alla porzione disponibile, è esente da vizi logico – giuridici.
Pertanto, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti + donatum) è pari ad euro 112.735,55 (233,18 + 1.010,00 + 113.512,37).
Quanto al relictum esso è pari alla sola quota della metà dell'intero del fondo rustico sito in GN alla Contrada San Michele (foglio 57, p.lla 303), ossia euro 233,18, in quanto, con riferimento al conto corrente presso la e al libretto di deposito presso la Banca Popolare di Bari, non è stata CP_3 fornita la prova della loro esistenza al momento della morte della de cuius, né dell'esistenza di saldi attivi.
Quanto ai debiti, il loro valore, pari ad euro 1.010,00, è riferibile alla sola ricevuta in carta semplice, avente valore di quietanza, relativa alle spese funebri sostenute dalle sole convenute.
Il valore invece del donatum è pari ad euro 113.512,37 (31.803,11 + 60.000,00 + 9.156,78 +
12.552,48), considerata: a) la donazione del 19.02.1987 con la quale la de cuius ha donato in conto di legittima e con dispensa da collazione, la propria quota pari ad un mezzo di alcuni fondi rustici in agro di GN;
b) la donazione del 24.09.1999, con la quale la de cuius ha donato in favore del marito, riservandosene l'usufrutto, la quota di un mezzo della nuda proprietà di una casa in
GN; c) i versamenti, in favore delle figlie e , delle somme versate al fine di CP_1 CP_2 ragguagliare i valori degli immobili donati, in modo da rendere del tutto equivalenti le donazioni complessivamente fatte in favore delle RM con la donazione del 24.09.1999.
Quindi, considerato che la de cuius è deceduta lasciando superstiti le sole tre figlie, la quota riservate a queste ultime in forza dell'art. 537 co.2 c.c. è complessivamente pari a 2/3 del patrimonio (euro
25.052,34 ciascuna), mentre la quota disponibile pari ad 1/3 (euro 37.578,51).
Pertanto, anche in questo caso, nonostante sia stata pretermessa nel testamento olografo registrato con atto pubblico del 04.04.2008, l'appellante ha ricevuto con l'atto del 19.02.1987 beni per un valore pari ad euro 28.873,20, quindi superiore a quello di euro 25.052,34 riservatole per legge.
Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali.
Per questi motivi
l'appello va quindi respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile – complessità media, valori medi) oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.2270/2019, pubblicata in data 24.05.2019 e la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3933/2023, pubblicata in data 06.10.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma le sentenze impugnate;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 8.470,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1347/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv.to GUADAGNINO Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.to in Benevento
APPELLANTE avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale,
n.2270/2019, pubblicata in data 24.05.2019, notificata in data 25.05.2019 e la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3933/2023, pubblicata in data
06.10.2023, notificata in data 09.10.2023.
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'avv.to RINALDI Luciano Pietro, ed elettivamente domiciliate presso lo studio degll'avv.to in GN
APPELLATE
All'udienza collegiale del 24.06.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2013, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni:
- “Preliminarmente dichiarare aperta la successione del sig. nato a [...]_1
(BA) il 13.11.1920 ed ivi deceduto il 6.12.2005 (cod.fisc. e della sig.ra CodiceFiscale_4
nata a [...] [...] ed ivi deceduta il 27.3.2008 (cod.fisc. Persona_2 [...]
; C.F._5 - Nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di mantenimento del 13.1.2000 redatto dal notaro in GN iscritto sotto il numero di rep. 134 e di Persona_3 racc. 43 e, per l'effetto, dichiararne la natura di donazione ove ne ricorrano i requisiti di forma;
- Accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria e le donazioni effettuate in vita dal de cuius , prima, e della de cuius , dopo, ledono la quota riservata Persona_1 Persona_2 ex lege all'attrice e, per l'effetto, previa determinazione del valore della massa ereditaria de cuius , prima, e dalla de cuius , dopo, e, quindi, quello della quota Persona_1 Persona_2 disponibile e della quota di legittima, stabilire in concreto la quota a costei spettante, secondo
i valori indicati in premessa ovvero risultanti a seguito dell'attività istruttoria e, quindi, disporre la reintegrazione di costei nella quota spettante per legge ai sensi di quanto disposto dagli artt. 553 e seg. Cod. civ.;
- Ordinare al Conservatore RR.II. di Bari (oggi Agenzia del Territorio Servizi Pubblicità
Immobiliare) la trascrizione della sentenza su tutti i beni immobili oggetto della massa ereditaria;
- Condannare le convenute e al pagamento delle spese e Controparte_1 Controparte_2 competenze del presente”.
L'attrice, anzitutto, deduceva di esser figlia, assieme alle convenute, dei defunti (A Persona_1
13.11.1920 – Ω 06.12.2005) e (A 24.11.1921 - Ω27.03.2008) e nello specifico, in Persona_2 riferimento al padre, che:
- con testamento olografo registrato in data 29.12.2005 dal notar rep. n. Persona_3
28113 racc. n.4824, istituiva come eredi universali le due figlie e , lasciando CP_1 CP_2 totalmente pretermesse la coniuge e l'attrice;
- al momento della sua morte il relictum paterno era costituito dai diritti pari a ½ di un fondo rustico sito in GN alla Contrada San Michele in NCT al foglio 67, p.lla 303; nonché alcune somme derivanti dai rapporti bancari in essere presso e CP_3 CP_3 CP_4
filiali di GN;
[...]
- in vita, il de cuius, aveva provveduto a disporre dei suoi beni e, precisamente:
a) con contratto di mantenimento del 13.01.2000, con atto per notar in Persona_3
GN (Rep./Racc.: 134/43) aveva disposto, in favore di e Controparte_1 CP_2
, riservandosi il diritto di usufrutto con accrescimento alla coniuge, dei diritti pari
[...]
a ½ di una casa di campagna sita in GN alla Contrada Le Forche (in NCUE al fg. 50,
p.lla 1351) con annesso terreno (in NCT al fg. 50, p.lle 97 e 332);
b) con donazione del 19.02.1987, con atto per notar in CA GR Persona_4
(Rep./Racc.: 115264/16260) aveva disposto:
1) in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in NCT al Controparte_2 fg. 67 p.lle 89 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
2) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in Controparte_1
NCT al fg. 67 p.lle 514 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515; 3) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici con fabbricato Parte_1 rurale in GN, in NCT al fg. 67 p.lle 390 et 286 nonché pari ad 1/3 della p.lla 515; c) con donazione del 24.09.1999 con atto per notar in GN (Rep/Racc.: Persona_5
38162/7406) aveva disposto:
1) in favore di dell'intera nuda proprietà, con riserva di usufrutto e Parte_1 diritto di accrescimento alla coniuge, dell'abitazione sita in GN alla Via
Benedetto Croce n. 7 in NCEU al fg. 50, p.lla 527, sub 17;
2) in favore di dell'intera nuda proprietà, con riserva di usufrutto e Controparte_2 diritto di accrescimento alla coniuge – dell'abitazione sita in GN alla Via Cairoli
n.68 nonché del vano sottano ad uso deposito alla Via Mazzini n.73, NCEU al fg. 36,
p.lla 1723, sub. 3 et 9;
3) in favore di dell'intera nuda proprietà – con riserva di usufrutto e Controparte_1 diritto di accrescimento alla coniuge – dell'abitazione sita in GN alla Via Karusio
n.13, in NCEU al fg. 36, p.lla 1681, sub 12;
4) in favore di la somma di £ 35.460.000 nonché in favore di Controparte_1 CP_2
la somma di £ 48.610.000 a compensazione del maggior valore dell'immobile
[...] contestualmente donato all'altra figlia . Parte_1
Con riferimento alla madre, invece, deduceva che:
- la stessa era deceduta lasciando quali eredi legittime le tre figlie;
- il relictum materno era composto dai diritti pari a ½ di un fondo rustico sito in GN alla
Contrada San Michele in NCT al foglio 67, p.lla 303; nonché alcune somme derivanti dai rapporti bancari in essere presso e filiali di GN;
CP_3 CP_3 Controparte_4
- in vita, la de cuius, aveva provveduto a disporre dei suoi beni, e precisamente:
a) con contratto di mantenimento del 13.01.2000, con atto per notar in Persona_3
GN (Rep./Racc.: 134/43) aveva disposto, in favore di e Controparte_1 CP_2
, riservandosi il diritto di usufrutto con accrescimento alla coniuge, dei diritti pari a ½
[...] di una casa di campagna sita in GN alla Contrada Le Forche (in NCUE al fg. 50, p.lla
1351) con annesso terreno (in NCT al fg. 50, p.lle 97 e 332);
b) con donazione del 19.02.1987, con atto per notar in CA GR Persona_4
(Rep./Racc.: 115264/16260) aveva disposto:
1) in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in NCT al Controparte_2 fg. 67 p.lle 89 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
2) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici in GN, in Controparte_1
NCT al fg. 67 p.lle 514 et 516 nonché pari ad 1/3 della. p.lla 515;
3) nonché in favore di dei diritti pari a ½ dei fondi rustici con fabbricato Parte_1 rurale in GN, in NCT al fg. 67 p.lle 390 et 286 nonché pari ad 1/3 della p.lla 515;
c) con donazione del 24.09.1999 con atto per Notar in GN (Rep./Racc.: Persona_5
38162/7406 aveva disposto in favore di la nuda proprietà della metà indivisa Persona_1
– con riserva di usufrutto – dell'abitazione sita in GN alla Via Benedetto Croce n.7 in
NCEU al fg. 50, p.lla 527, sub. 17.
Pertanto, l'attrice sosteneva che: - quanto alla successione del padre , le disposizioni testamentarie e quelle di cui Persona_1 al contratto inter vivos del 13.01.2000, da ritenersi invero una donazione, avevano leso la di lei quota legittima pari ad 1/3 della metà dell'intero compendio ereditario paterno stimato in
€ 630.458,52;
- quanto alla successione della madre , risultava esser lesa la di lei quota legittima Persona_2 pari ad 1/3 dei 2/3 dell'intero compendio ereditario materno stimato pari ad € 329.040,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domande riconvenzionali, del 18.06.2013, si costituivano in giudizio e , le quali, eccependo Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adito, attesa la competenza del Tribunale in composizione collegiale, chiedevano, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'attrice alle spese del giudizio.
Nel merito, le convenute, deducevano che:
- l'atto di donazione del 24.09.1999, con cui i genitori avevano disposto in favore delle tre figlie, imponeva a queste ultime un obbligo di servitù e mantenimento secondo la locale consuetudine;
- la suddetta donazione, invero, simulava un contratto di mantenimento e assistenza rispetto al quale, tuttavia, l'attrice risultava inadempiente, con conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il contratto di mantenimento del 13.01.2000 non simulava una donazione, né tantomeno poteva dichiararsi nullo per assenza dell'alea in quanto, nel caso di specie, vi era l'impossibilità di determinare preventivamente quale delle due parti contraenti poteva trarre maggior vantaggio dalla stipulazione;
- l'atto di donazione del 19.02.1987 prevedeva la dispensa dalla collazione;
- la madre era deceduta lasciando testamento olografo pubblicato in data 04.04.2008.
In via riconvenzionale, pertanto, concludevano chiedendo: la declaratoria di simulazione della donazione del 24.09.1999 e della relativa risoluzione per inadempimento con condanna alla restituzione dell'immobile sito in GN alla Via Benedetto Croce n.7; la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la memoria n. 1, parte attrice eccepiva in primo luogo la prescrizione e la carenza di interesse con riferimento alle avverse domande riconvenzionali.
Inoltre, dopo aver preso atto dell'esistenza di un testamento olografo materno, estendeva la propria domanda di riduzione alle disposizioni testamentarie.
La causa veniva istruita con produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e l'escussione di quattro testimoni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2019, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza non definitiva n.2270/2019 pubblicata in data 24.05.2019, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
- “RIGETTA la domanda di nullità del contrato di mantenimento del 1.01.2000;
- RIGETTA le domande riconvenzionali;
- DISPONE per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo”.
Nell specifico, il Tribunale, considerata la molteplicità di domande presentate, riteneva di pronunciarsi su alcune di esse, ossia la domanda di nullità svolta dall'attrice e le domande riconvenzionali delle convenute, preliminari rispetto alla domanda di riduzione, e ciò nella misura in cui risultavano esser idonee ad individuare i beni computabili per la determinazione delle porzioni disponibili ex art. 556 c.c. delle due masse ereditarie.
Innanzitutto, riteneva non meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'attrice di declaratoria della nullità del contratto di mantenimento del 13.01.2000 redatto per Notar Per_3
di GN, per non aver l'attrice fornito prova sufficiente del difetto di aleatorietà
[...] dell'operazione negoziale.
In particolare, il Tribunale sosteneva che l'elemento dell'età dei genitori, prossimi agli ottanta anni, non fosse di per sé sufficiente ad escludere l'alea sia perché statisticamente poteva ritenersi verosimile un tempo di durata del contratto comunque apprezzabile per lo meno entro il decennio e sia perché non vi era prova alcuna di una particolare precarietà dello stato di salute al momento della stipula.
In secondo luogo, il Tribunale evidenziava come l'attrice non avesse assolto, neppure in via presuntiva, l'onere della prova di una macroscopica incongruenza tra il valore dei diritti reali ceduti e il verosimile valore delle controprestazioni, limitandosi, al contrario, a denunciare genericamente l'elevato valore degli immobili e la modesta entità delle controprestazioni.
Infine, che l'allegazione dell'attrice, secondo cui tutte le figlie si erano già obbligate a prestare assistenza ai genitori in occasione della precedente donazione del 24.09.1999, non potesse assumere valore presuntivo e ciò perché era da escludersi che l'oggetto dell'onere della donazione e quello della prestazione del contratto di mantenimento, potessero avere la medesima estensione.
Ciò era desumibile, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo contratto nel quale le parti chiarivano che si trattava di obblighi ulteriori rispetto a “quanto previsto dagli usi locali del fare la servitù ai genitori”.
Il Tribunale, in virtù della fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale, formulata dall'attrice, respingeva la domanda riconvenzionale di simulazione formulata dalle convenute, in quanto prescritta, con conseguente assorbimento delle consequenziali domande di risoluzione del contratto dissimulato e di condanna alla restituzione.
Il Tribunale, a riguardo, precisava che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata tempestivamente dalla parte attrice all'udienza del 17.02.2014 e che ai fini processuali doveva considerarsi come la prima udienza di trattazione. Infatti, proseguiva, sebbene la prima comparizione delle parti fosse stata fissata all'udienza del 08.07.2013, in quell'occasione la difesa della parte attrice aveva aderito all'astensione indetta dall'ordine forense. Il giudizio, quindi, proseguiva per l'istruttoria, anche tecnica, sulle residue due domande di riduzione per lesione di legittima riferite rispettivamente all'eredità paterna e a quella materna.
Depositata la CTU a firma dell'Ing. , all'udienza del 27.02.2023, precisate le Persona_6 conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza definitiva n.3933/2023 pubblicata in data 06.10.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
1) “RIGETTA le domande di riduzione per lesione di legittima;
2) ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione delle domande a spese della parte attrice, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
3) CONDANNA alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che, nella Parte_1 misura intera, si liquidano in € 14.103,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Luciano Pietro Rinaldi dichiaratosi anticipatario;
4) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU restano definitivamente per tre quarti a carico dell'attrice e per un quarto a carico delle convenute”.
Con atto di citazione notificato in data 06.11.2023, ha proposto appello per la Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n.2270/2019, nonché avverso la sentenza definitiva n.
3933/2023, pronunciate dal Tribunale, in composizione collegiale, chiedendo di:
1) “accogliere l'impugnazione per tutti i motivi di cui sopra nessuno escluso e per l'effetto:
A) riformare la sentenza non definitiva n.2270/19 pronunciata dal
Tribunale di Bari il 24.05.19, accogliendo la domanda dell'attrice proposta dichiarando
e accertando la dissimulazione del contratto di mantenimento del 2000 con relativo inserimento dei predetti beni nell'asse ereditario;
B) di conseguenza riformare la sentenza definitiva n.3933/23 pronunciata dal Tribunale di Bari il 06.10.23, accogliendo la domanda dell'attrice proposta ovvero dichiarando e accertando che le disposizioni di donazione, contratto di mantenimento compreso, dei de cuius e le disposizioni testamentarie ledono la quota riservata ex lege dall'attrice e previa determinazione del valore dell'intera massa ereditaria dei de cuius stabilire in concreto la quota spettante all'appellante;
2) in ogni caso riformare la sentenza definitiva n.3933/23 pronunciata dal Tribunale di Bari il
06.10.23 nella parte al capo n.II e il capo n.II.1 per i motivi di cui sopra con relativo affidamento di incarico al CTU per la rideterminazione delle quote di legittima;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con distrazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2024 si sono costituite CP_1
e , le quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità per tardività ex
[...] Controparte_2 art. 345 co.3 c.p.c. della documentazione depositata dall'appellante, hanno chiesto il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato, in fatto e in diritto e non provato;
con condanna alle spese del giudizio in capo all'appellante.
All'udienza collegiale del 24.06.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'attore non avesse provato che il contratto di mantenimento del 13.01.2000 fosse un contratto simulato, stipulato al solo fine di evitare che su quei beni la stessa non potesse avere diritti ereditari.
A giudizio dell'appellante, di contro, dalle risultanze della CTU sulle operazioni finanziarie eseguite dalla famiglia e da tutti gli altri elementi emersi ed ordinati cronologicamente, emergerebbe come provata la dissimulazione, nonché lo spirito di liberalità tipico della donazione nascosto dietro al contratto di mantenimento, in quanto il reale intento dei de cuius era, in aggiunta ai testamenti, essenzialmente quello di compiere un atto di liberalità in favore delle figlie appellate, con esclusione della stessa appellante dall'eredità.
Nello specifico, l'appellante deduce, a sostegno della propria tesi i seguenti elementi:
a) l'età dei donanti, prossimi agli ottant'anni, il cui decesso poteva verificarsi entro un breve periodo;
b) la non divergenza delle prestazioni di assistenza e cura assunte dalle tre figlie con la donazione del 1999 da quelle previste nel contratto di mantenimento del 13.01.2000 dalle sole due appellate;
c) la sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti del contratto di mantenimento (da un lato la riproposizione di obbligazioni già assunte nel 1999 e dall'altro l'attribuzione di beni immobiliari ricadenti in zona di espansione edilizia i quali, pertanto, nascondevano un altissimo valore economico, ben noto ai de cuius e alle RM appellate).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza definitiva lamentando l'erroneità in cui è incorso il Tribunale nel calcolo delle quote ereditarie, considerato il mancato inserimento nei patrimoni dei de cuius anche dei beni di cui al contratto di mantenimento.
L'appellante, inoltre, deduce che la vendita dei beni oggetto del contratto di mantenimento avvenuta nel 2006, effettuato dalle appellate in proprio e in qualità di procuratrici generali della madre, oltre a consistere in una grave violazione dell'art. 7 dello stesso contratto, era avvenuta ad un prezzo sottostimato per soli euro 170.000,00 di cui non vi era prova di alcun bonifico effettuato dalle RM in favore della madre, titolare del diritto di usufrutto, per euro 34.000,00, somma che, quindi, doveva quindi aggiungersi al calcolo successorio.
Quanto alle operazioni bancarie del 14.07.2000, nonostante la decorrenza del termine decennale e l'indisponibilità della documentazione delle Banche, l'appellante lamenta la mancata verifica, ad opera del CTU, dell'intestazione dei libretti di risparmio n.200183623 e n. 200183615 e del conto corrente n.200187459 da cui poteva emergere la colleganza con le operazioni di giro documentate e provate in atti. In via preliminare, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalle appellate ex art. 345 c.p.c. circa la documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, nello specifico la lettera d'incarico professionale di lottizzazione del 17.11.1979 conferito agli Ingg. e da parte del sig. in nome proprio e per Controparte_5 Controparte_6 CP_1 conto delle RM , ed . Pt_2 CP_2 Pt_1
Difatti, come afferma la stessa giurisprudenza, “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n.16289/2024).
Nel caso di specie, pertanto, l'avvenuta produzione ad opera dell'appellante, solo in sede di gravame, risulta tardiva, nemmeno avendo, l'appellante medesima, argomentato circa l'impossibilità, ad essa non imputabile, di produrla in precedenza.
Passando all'esame dei motivi di appello, ritiene la Corte che il primo motivo non sia meritevole di accoglimento in quanto la sentenza impugnata contiene un apparato argomentativo sufficiente a giustificare la decisione di rigetto della domanda di simulazione del contratto di mantenimento.
Come già anticipato, l'appellante ha prospettato un'articolata censura incentrata, sostanzialmente, sulla mancata/erronea valutazione delle prove a sostegno della presunta simulazione del contratto di mantenimento.
È pertanto utile rammentare che, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa,
a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Detto contratto è caratterizzato: dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94).
La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, in particolare, avendo riguardo proprio all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.7479/2013).
Nel caso di specie, concordemente a quanto statuito dal Tribunale, l'attrice/odierna appellante, non ha fornito prova sufficiente del difetto di aleatorietà.
Dall'attività istruttoria svolta non è emerso, in termini di prevedibilità della durata della sopravvivenza dei coniugi che dal momento della stipula del contratto di mantenimento in Persona_7 questione il loro decesso sarebbe sopraggiunto in breve termine. Difatti, quando non è possibile prevedere anticipatamente, in termini di altissima probabilità, i vantaggi e le perdite cui le parti vanno incontro, l'alea deve ritenersi sussistente.
A riguardo, con riferimento specifico all'età dei beneficiari vitaliziati, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n.15848/2011, con cui si è riconosciuta la validità del contratto di mantenimento stipulato in favore di una persona di 84 anni, poiché all'epoca del contratto non sussistevano elementi di fatto tali da indurre a ritenere estremamente probabile un imminente decesso, esattamente come nel caso di specie. Sul punto, infatti, si osserva che, diversamente opinando, si giungerebbe inevitabilmente a snaturare la finalità e l'efficacia del contratto in esame, posta la sua innegabile funzione sociale di tutela della popolazione di età più avanzata.
Quanto alla dedotta incongruenza tra il valore dei diritti reali ceduti e il verosimile valore delle controprestazioni, anche in questo caso, concordemente con quanto sostenuto dal Tribunale,
l'attrice/odierna appellante, non ha assolto all'onere della prova circa tale sproporzione.
Innanzitutto, non ha pregio quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale gli obblighi contenuti nel contratto di mantenimento del 2000 a carico delle appellate, rispecchierebbero le medesime prestazioni contenute nella precedente donazione del 1999. Difatti, mentre nella donazione del 1999 le tre figlie si impegnavano a prestare “la servitù secondo la consuetudine di GN”, l'art. 7 del suddetto contratto di mantenimento, elencava una serie di prestazioni diverse e ulteriori, ovvero:
- “assistente morale e materiale, compreso l'accompagnamento delle parti mantenute anche a mezzo auto nei luoghi da essi indicati, a soddisfacimento di ogni esigenza materiale, spirituale
e di salute, compresa l'effettuazione di visite quotidiane;
- prestazioni di carattere alimentare delle parti mantenute, corrispondenti alle abitudini delle stesse con approvvigionamento ove possibile, presso il domicilio di esse pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno;
- fornitura di generi di vestiario, in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa provvedendo ad accompagnare la parte mantenuta presso i negozi da essa indicati;
- conservazione dell'immobile ceduto dalle parti mantenute in condizioni di pulizia e di igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati, compresi i lavori di straordinaria manutenzione;
- assistenza medica necessaria con assunzione di spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso strutture sanitarie”.
Con l'ulteriore precisazione, contenuta nel medesimo articolo che: “l'elencazione deve intendersi meramente esemplificativa con l'aggiunta di quanto previsto dagli usi locali nel fare la servitù ai genitori”. A ben vedere, gli obblighi assunti dalle appellate si riferiscono ad ogni esigenza dei propri genitori, non solo morale e materiale, ma anche alimentare, di approvvigionamento domiciliare, di fornitura di beni e di indumenti, di assistenza medica, di portata nettamente maggiore, quindi, rispetto a quelli previsti, come innanzi precisato, nella donazione del 1999.
Orbene, delineata in tal modo la portata delle prestazioni a carico delle appellate, priva di pregio è
l'ulteriore censura dell'appellante circa la sproporzione tra l'elevato valore degli immobili e la modesta entità delle controprestazioni.
Posto che le prestazioni a carico del vitaliziante, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, proprio al fine di compararli in termini di presumibile equivalenza o, al contrario di palese sproporzione con la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito (Cass. civ., sentenza n.32439/2023), l'appellante, si è limitata a quantificare il valore degli immobili oggetto del contratto di mantenimento in euro 200.000,00. Come rilevato correttamente dal Tribunale, tale valore risulta inattendibile in quanto completamente divergente da quanto dichiarato dalle parti nel contratto di mantenimento del 13.01.2000 (lire 66.750.000), ma anche al valore contenuto nel successivo atto di compravendita del 19.10.2006, con cui le odierne appellate e la madre avevano venduto la piena proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto di mantenimento (euro 170.000,00).
Quanto al mutamento di destinazione urbanistica di parte consistente del suolo, oggetto del contratto di mantenimento, da agricola ad edificabile, è doveroso precisare che il giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione tra le prestazioni deve esser riferito al momento della conclusione del contratto e, in tale momento il già menzionato terreno risultava “non edificabile”.
Del pari privo di pregio è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante chiede rideterminarsi l'intera massa ereditaria dei de cuius al fine di stabilire in concreto la quota di legittima spettante all'appellante, considerata la denunciata lesione alla suddetta quota ad opera delle disposizioni donative e del contratto di mantenimento. L'appellante, in particolare, denuncia l'erronea valutazione del CTU, il cui contenuto sarebbe stato recepito acriticamente dal giudice senza prendere in esame le contestazioni tecniche mosse dal suo CTP all'operato dell'ausiliare del Tribunale di Bari, nonché la richiesta di integrazione della CTU, che avrebbe potuto provare la fondatezza della domanda di parte attorea.
In particolare, quanto alla richiesta di integrazione della consulenza tecnica in relazione ai chiarimenti e ulteriori accertamenti presso la Banca Popolare di Bari, nonché ad un contratto di locazione tra e , alla pensione di vecchiaia del de cuius e ai contratti bancari della de Persona_1 Parte_3 cuius, questa Corte, concordemente con quanto già evidenziato dal Tribunale, ritiene tali pretese del tutto esplorative.
Come chiarito dalla stessa giurisprudenza, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.8498/2025).
Nel caso di specie, posta l'indisponibilità della documentazione da parte delle Banche per decorrenza del termine decennale del relativo obbligo di conservazione, l'integrazione richiesta è tesa sostanzialmente ad esperire indagini, il cui onere probatorio spetta all'attore, oggi appellante, e non,
a valutazioni di tipo tecnico.
Orbene, sulla base di quanto appena detto, e considerato valido il contratto di mantenimento del
2000 per le motivazioni di cui innanzi, questa Corte ritiene le indagini effettuate dall'Ing. Persona_6
corrette ed esenti da vizi logici, e le precisazioni di calcolo fornite dal Tribunale immuni da
[...] censure.
Pertanto, in relazione alla successione paterna, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c.
(relictum – debiti + donatum) è pari ad euro 327.323,33 (2.875,04 – 0,00 + 324.357,29).
Nello specifico, quanto al relictum, il suo valore è dato dalla metà dell'intero del fondo rustico sito in
GN alla Contrada San Michele (foglio 67, p.lla 303) pari ad euro 217,72, nonché alla metà dell'intero, del saldo attivo rinveniente sul conto cointestato con la moglie n.103000639 acceso presso la – agenzia di GN, pari ad euro 2.657,32. CP_3
Il valore dei debiti, invece, deve esser considerato pari a zero, non essendovi prova alcuna della loro esistenza.
Quanto al donatum, il suo valore complessivo è pari ad euro 324.357,29 (25.924,43 + 276.726,60 +
9.156,78 + 12.552,48) considerate le donazioni, provate documentalmente, del 19.02.1987,
24.09.1999, nonché del versamento, in favore delle figlie e , delle somme versate al CP_1 CP_2 fine di ragguagliare i valori degli immobili donati in modo da rendere del tutto equivalenti le donazioni complessivamente fatte in favore delle RM.
Quindi, considerato che il de cuius è deceduto lasciando superstiti la moglie e le tre figlie, in forza dell'art. 542 co.2 c.c., la quota riservata ai figli è complessivamente pari alla metà del patrimonio, ossia 1/6 (un mezzo/6) per ciascuna pari ad euro 54.538,72 (327.232,33/6), mentre la quota disponibile pari ad ¼ (327.232,33/4=81.808,08).
Pertanto, nonostante sia stata pretermessa nel testamento olografo registrato con atto pubblico del
29.12.2005, l'appellante ha ricevuto in donazione beni per un valore di € 23.188,71 con l'atto del
19.02.1987 nonché beni per un valore di € 94.649,28 con l'atto del 24.09.1999 per un valore complessivo pari ad euro 117.837,99, quindi superiore rispetto alla quota pari ad euro 54.538,72 riservatole dalla legge.
Anche in relazione alla successione materna, l'iter seguito dal Tribunale, ai fini della determinazione dell'asse ereditario della de cuius, delle quote riservate a ciascun erede e alla porzione disponibile, è esente da vizi logico – giuridici.
Pertanto, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti + donatum) è pari ad euro 112.735,55 (233,18 + 1.010,00 + 113.512,37).
Quanto al relictum esso è pari alla sola quota della metà dell'intero del fondo rustico sito in GN alla Contrada San Michele (foglio 57, p.lla 303), ossia euro 233,18, in quanto, con riferimento al conto corrente presso la e al libretto di deposito presso la Banca Popolare di Bari, non è stata CP_3 fornita la prova della loro esistenza al momento della morte della de cuius, né dell'esistenza di saldi attivi.
Quanto ai debiti, il loro valore, pari ad euro 1.010,00, è riferibile alla sola ricevuta in carta semplice, avente valore di quietanza, relativa alle spese funebri sostenute dalle sole convenute.
Il valore invece del donatum è pari ad euro 113.512,37 (31.803,11 + 60.000,00 + 9.156,78 +
12.552,48), considerata: a) la donazione del 19.02.1987 con la quale la de cuius ha donato in conto di legittima e con dispensa da collazione, la propria quota pari ad un mezzo di alcuni fondi rustici in agro di GN;
b) la donazione del 24.09.1999, con la quale la de cuius ha donato in favore del marito, riservandosene l'usufrutto, la quota di un mezzo della nuda proprietà di una casa in
GN; c) i versamenti, in favore delle figlie e , delle somme versate al fine di CP_1 CP_2 ragguagliare i valori degli immobili donati, in modo da rendere del tutto equivalenti le donazioni complessivamente fatte in favore delle RM con la donazione del 24.09.1999.
Quindi, considerato che la de cuius è deceduta lasciando superstiti le sole tre figlie, la quota riservate a queste ultime in forza dell'art. 537 co.2 c.c. è complessivamente pari a 2/3 del patrimonio (euro
25.052,34 ciascuna), mentre la quota disponibile pari ad 1/3 (euro 37.578,51).
Pertanto, anche in questo caso, nonostante sia stata pretermessa nel testamento olografo registrato con atto pubblico del 04.04.2008, l'appellante ha ricevuto con l'atto del 19.02.1987 beni per un valore pari ad euro 28.873,20, quindi superiore a quello di euro 25.052,34 riservatole per legge.
Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali.
Per questi motivi
l'appello va quindi respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile – complessità media, valori medi) oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.2270/2019, pubblicata in data 24.05.2019 e la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3933/2023, pubblicata in data 06.10.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma le sentenze impugnate;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 8.470,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola