Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3412/2019 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Annunziata Galeone Parte_1
-attrice-
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania Pollicoro ed Eugenio Bodini Controparte_1
-convenuto-
NONCHE'
, e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Scaglioso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-altri convenuti-
NONCHE'
e rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Turso Controparte_5 Controparte_6
-altri convenuti-
NONCHE'
, , , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16
contumaci
1
Le parti costituite precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 17/12/2024
COINCISA ESPOS che IZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi il suo acquisto Parte_1
per usucapione di una porzione, di mq. 1000, del terreno censito in catasto di Fragagnano al foglio 19
particella n. 31 sostenendo di aver posseduto ininterrottamente ed esclusivamente detta porzione dal
1997 per oltre venti anni.Si costituivano in giudizio e chiedendo integrarsi il Controparte_1 Parte_2
contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del terreno e rigettarsi le avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Deceduto ed interrotto il giudizio lo stesso veniva riassunto nei Parte_2
confronti dei suoi eredi , e i quali si costituivano in Controparte_2 Parte_3 Controparte_3
giudizio resistendo alle averse domande.Il contraddittorio veniva poi esteso a tutti gli altri comproprietari del suolo dei quali si costituivano i soli e chiedendo il rigetto delle Controparte_5 Controparte_6
avverse domande.In diritto, le domande proposte dall'attrice non possono trovare accoglimento perché
infondate.La circostanza del possesso esclusivo, pacifico, pubblico ininterrotto della zona di terreno evidenziata in giallo nella piantina prodotta dalla per oltre venti anni a partire dal 1997, elemento Pt_1
costitutivo dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili (art. 1158 c.c.), non risulta adeguatamente provata dall'attrice la quale ne aveva l'onere ex art. 2697 c.c..Sul punto sono stati escussi due testi adotti dalla le cui dichiarazioni, tuttavia, non sono da ritenersi credibili per la evidente Pt_1
contraddizione tra le versioni dei fatti da ciascuno di essi fornite ed il contrasto tra le dichiarazioni stesse e la documentazione prodotta dai convenuti regolarmente costituitisi in giudizio, oltre all'ulteriore contraddizione tra quanto riferito dai testi e quanto dedotto dalla stessa attrice a sostegno della propria azione.Infatti, il teste ha dichiarato che il terreno in questione è stato da lui posseduto dal 1965 e Tes_1
che poi il possesso è stato ceduto alla nonna della Il teste , peraltro interessato a Pt_1 Testimone_2
rendere dichiarazioni favorevoli alle tesi difensive dell'attrice essendone il padre, ha, invece, riferito che il possesso del terreno era stato acquisito da sua moglie perché cedutogli dalla madre del ed alla Tes_1
morte della moglie tale possesso era passato a sua figlia.Quanto dichiarato dal teste , Testimone_2
oltre ad essere in contrasto con quanto dichiarato dall'altro teste , circa l'acquisizione del Tes_1
possesso da parte dell'attrice, è in contrasto con quanto affermato dalla stessa nel suo Controparte_17
2 atto di citazione ove ha dedotto che il terreno le sarebbe stato ceduto in godimento dal padre, e non invece dalla madre, come sostenuto da .Infine, le dichiarazioni dei due testi sono in contrasto Testimone_2
con le affermazioni della stessa attrice anche a proposito delle modalità di coltivazione del fondo poiché
l'attrice in atto di citazione ha sostenuto che veniva aiutata dal padre nella coltivazione.Il padre ha, invece,
sostenuto che la figlia, per i lavori più pesanti, richiedeva l'intervento di terzi estranei.il teste ha, Tes_1
infine, sostenuto, offrendo una terza versione dei fatti, che era la sola attrice a coltivare il terreno.Le
dichiarazioni dei due testi escussi, oltre ad essere in contrasto tra loro e con quanto dedotto dalla stessa attrice a proposito della acquisizione e modalità di esercizio del possesso, sono smentite dalle foto prodotte dal convenuto in allegato alla memoria depositata il 29/2/2024, ex art. 183 comma 6 Controparte_1
c.p.c..Dette foto, estratte dall'applicativo informatico Google maps, mostrano il terreno per cui è causa coperto da erbacce ed incolto dalla data dell'aprile 2011, smentendo l'assunto dell'attrice e dei suoi testi secondo cui il terreno era coltivato in modo ininterrotto dal 1997. Va anche rilevato che le dichiarazioni rese dai testi, circa un godimento uti domina del terreno da parte dell'attrice, non trovano alcun ulteriore riscontro di attendibilità non essendo prodotta alcuna documentazione, ad esempio attestante l'avvenuto pagamento di tributi relativi all'immobile o l'avvenuto acquisto di semi o piantine necessari per la coltivazione ad ortaggi, né risultano prodotte documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento di terzi per le operazioni di coltivazione, secondo l'assunto del teste .Il terreno non risulta neppure Testimone_2
interdetto all'accesso di terzi, come mostrano le foto prodotte anche dall'attrice, non sussistendo opere di recinzione od altre similari idonee ad esprimere la signoria sulla cosa in sostituzione dei proprietari,
secondo i dettami enunciati dalla Suprema Corte (ex multis Cass civ. n. 1121/2024) la quale ha escluso che la mera coltivazione agricola di un terreno possa essere sufficiente a provare il possesso utile all'usucapione occorrendo provare attività ulteriori idonee ad escludere qualsiasi terzo dal godimento.Per converso, i convenuti hanno prodotto dichiarazione di successione alla comproprietaria atta a CP_1 Persona_1
dimostrare che non si sono affatto disinteressati della proprietà, non intendendo dismetterla a favore dell'attrice.Al rigetto delle domande dell'attrice segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituitisi in giudizio, liquidate come da separato dispositivo e secondo valore determinato ex art. 15 c.p.c. (reddito dominicale di 1/4 della superficie catastale complessiva del terreno x 200) .
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe , così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituitisi Parte_1
liquidate in favore di in euro 5077,00 per compensi, in favore di , Controparte_1 Controparte_2
e in complessivi euro 5077,00 per compensi ed in favore di Controparte_3 Controparte_4
e in complessivi euro 5077,00 per compensi, tutte oltre Controparte_5 Controparte_6
IVA, rimborso spese generali e CAP nella misura di legge.
Taranto, 31/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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