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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Ciro Luce, alla udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2667/2023 R.G. Lavoro alla quale è riunito il n. 2762/2023 e vertente
TRA
Avv.to rapp.to e difeso da se medesimo e Parte_1 dall'Avv.to Angela Nittolo, e con questa elett.te domiciliato in Avellino alla via Don Minzoni n. 9
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Maria Cristina Cotticelli con cui elett.te domicilia in
Avellino alla via Piave n, 29 b,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinti atti la parte in epigrafe propone le domande di cui ai medesimi nei confronti di , costituita. Controparte_1
Nel dettaglio, con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Avellino la parte ha agito in seguito alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 012802022000000, per un credito della Cassa Forense. Il procedimento è stato quindi trasmesso al settore Lavoro con limitatamente a due cartelle,
n.012201600113217321736000 nella parte in cui è richiesta la somma di
€#158,65# e n. 01220170010814663000 per €#33.641,98#, crediti entrambi
1 a favore della Cassa Forense;
iscritto al n. 2762/2023. tale procedimento alla udienza di discussione è stato riunito a quello n. 2667/2023.
Nel presente procedimento la parte Il ricorrente asserisce di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 01220220007537738000 per la somma di €#13.972,12# avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi per gli anni dal 2016 al 2019.
Afferma che con l'intimazione di pagamento n. 01220239002783892000, notificata in data 26.07.2023 gli veniva chiesto il pagamento della somma di
€#38.258,26# di cui alla cartella di pagamento n. 01220170010814663000 notificata in data 25.01.2018 per omesso versamento dei contributi alla
Cassa per gli anni 2007-2015.
Precisa che, l' , con estratto di ruolo, Controparte_2 comunicava al ricorrente l'avvenuto sgravio per €#1.782.04# della cartella di pagamento n. 01220130000093859000, notificata il 25.01.2013 per
€#5.908,39# per gli anni dal 2006 al 2008 e per €#6.810,11# per la cartella di pagamento n. 01220090012619621000 notificata il 24.09.2009 per
€#9.380,51# per gli anni 2002, 2007, 2008 e 2009.
Asserisce l'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento: n.
01220080007254548000 per €#400,23#, notificata lo 09.07.2008, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2001; della cartella di pagamento n. 0122012000029493000 per €#2.102,67#, notificata il
22.02.2012, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2005; n.
01220160011321736000 per €#154,53#, notificata il 25.01.2017, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2015; n.
0122014001088415000 per €#11.803,24#, asseritamente il Parte_2
18.09.2015, per mancato versamento dei contributi per gli anni 2011/2013.
La parte, nei giudizi riuniti, agisce perché a) si dichiari l'inesistenza del ruolo e delle cartelle tutte, con annullamento delle stesse e cancellazione dei ruoli;
b) si accerti l'inesistenza dei crediti della Cassa Forense nelle cartelle riportate e della illegittimità della compensazione effettuata per la somma di
€#11,763,15# da attribuirsi ad esso ricorrente;
c) dichiarare inesistente il diritto della Cassa alla riscossione dei crediti di cui ai titoli oggetto dei procedimenti riuniti, d) si dichiari che nulla è dovuto in ragione di detti titoli. dichiararsi prescritti i crediti.
2 Tutte le domande aventi ad oggetto i rapporti di debito e credito intercorrenti tra il ricorrente e la Cassa Forense, non evocata in giudizio, vanno respinte, perché proposte nei confronti dell'Agente per la
Riscossione, non legittimato.
Le domande vanno rigettate.
2) Sussiste il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
nella parte in cui la domanda è perché si dichiari la illegittimità
[...] della compensazione effettuata per la somma di €#11,763,15#, che il ricorrente rivendica come proprio credito nei confronti della Cassa. Il fatto che i crediti siano riportati nelle varie cartelle senza aver operato quella compensazione attiene alla regolamentazione dei rapporti tra ed Parte_3
iscritto, rispetto ai quali il Concessionario alla riscossione è estraneo.
3) Quanto ai crediti riportati nelle cartelle oggetto delle domande, si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con
Sentenza n. 8 marzo 2022, n. 7514. “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore ….”
La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario: “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
3 ultra-partes verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Il difetto di legittimazione passiva riguarda anche i ruoli, formati dal creditore e semplicemente trasmessi alla Controparte_1
ai fini, appunto, della riscossione.
4) La domanda, nei limiti in cui è finalizzata alla rimozione delle cartelle per motivi estranei alla sussistenza dei crediti, e quindi alla declaratoria di inesistenza ovvero all'annullamento delle cartelle, e che trova la legittimazione passiva del concessionario pubblico solo per vizi delle cartelle stesse, va rigettata.
L'unica questione posta è quella della mancata notifica delle cartelle stesse, delle quali il ricorrente avrebbe avuto conoscenza solo a seguito di interventi effettuati dall' in una procedura esecutiva pendente innanzi CP_3
al Tribunale di Avellino.
Anche tale questione è infondata.
Il difetto di notifica delle cartelle di per sé non comporta alcuna conseguenza in termini di vizio o di inesistenza del titolo, la cui legittimità ed esistenza è del tutto svincolata dalla notifica o comunque dalla conoscenza che del titolo il destinatario della pretesa abbia o non abbia avuto.
Ogni altra questione posta sul punto dal concessionario resta assorbita.
5) Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di
[...]
delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. Controparte_1
147/2022 vanno liquidate nella somma di €#5.480
(cinquemilaquattrocentottanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2667/2023 R.G. lavoro proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
4 2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di spese che vanno liquidate nella Controparte_1 somma di €#5.480 (cinquemilaquattrocentottanta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 30 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Ciro Luce, alla udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2667/2023 R.G. Lavoro alla quale è riunito il n. 2762/2023 e vertente
TRA
Avv.to rapp.to e difeso da se medesimo e Parte_1 dall'Avv.to Angela Nittolo, e con questa elett.te domiciliato in Avellino alla via Don Minzoni n. 9
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Maria Cristina Cotticelli con cui elett.te domicilia in
Avellino alla via Piave n, 29 b,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con distinti atti la parte in epigrafe propone le domande di cui ai medesimi nei confronti di , costituita. Controparte_1
Nel dettaglio, con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Avellino la parte ha agito in seguito alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 012802022000000, per un credito della Cassa Forense. Il procedimento è stato quindi trasmesso al settore Lavoro con limitatamente a due cartelle,
n.012201600113217321736000 nella parte in cui è richiesta la somma di
€#158,65# e n. 01220170010814663000 per €#33.641,98#, crediti entrambi
1 a favore della Cassa Forense;
iscritto al n. 2762/2023. tale procedimento alla udienza di discussione è stato riunito a quello n. 2667/2023.
Nel presente procedimento la parte Il ricorrente asserisce di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 01220220007537738000 per la somma di €#13.972,12# avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi per gli anni dal 2016 al 2019.
Afferma che con l'intimazione di pagamento n. 01220239002783892000, notificata in data 26.07.2023 gli veniva chiesto il pagamento della somma di
€#38.258,26# di cui alla cartella di pagamento n. 01220170010814663000 notificata in data 25.01.2018 per omesso versamento dei contributi alla
Cassa per gli anni 2007-2015.
Precisa che, l' , con estratto di ruolo, Controparte_2 comunicava al ricorrente l'avvenuto sgravio per €#1.782.04# della cartella di pagamento n. 01220130000093859000, notificata il 25.01.2013 per
€#5.908,39# per gli anni dal 2006 al 2008 e per €#6.810,11# per la cartella di pagamento n. 01220090012619621000 notificata il 24.09.2009 per
€#9.380,51# per gli anni 2002, 2007, 2008 e 2009.
Asserisce l'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento: n.
01220080007254548000 per €#400,23#, notificata lo 09.07.2008, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2001; della cartella di pagamento n. 0122012000029493000 per €#2.102,67#, notificata il
22.02.2012, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2005; n.
01220160011321736000 per €#154,53#, notificata il 25.01.2017, riferita al mancato versamento dei contributi per l'anno 2015; n.
0122014001088415000 per €#11.803,24#, asseritamente il Parte_2
18.09.2015, per mancato versamento dei contributi per gli anni 2011/2013.
La parte, nei giudizi riuniti, agisce perché a) si dichiari l'inesistenza del ruolo e delle cartelle tutte, con annullamento delle stesse e cancellazione dei ruoli;
b) si accerti l'inesistenza dei crediti della Cassa Forense nelle cartelle riportate e della illegittimità della compensazione effettuata per la somma di
€#11,763,15# da attribuirsi ad esso ricorrente;
c) dichiarare inesistente il diritto della Cassa alla riscossione dei crediti di cui ai titoli oggetto dei procedimenti riuniti, d) si dichiari che nulla è dovuto in ragione di detti titoli. dichiararsi prescritti i crediti.
2 Tutte le domande aventi ad oggetto i rapporti di debito e credito intercorrenti tra il ricorrente e la Cassa Forense, non evocata in giudizio, vanno respinte, perché proposte nei confronti dell'Agente per la
Riscossione, non legittimato.
Le domande vanno rigettate.
2) Sussiste il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
nella parte in cui la domanda è perché si dichiari la illegittimità
[...] della compensazione effettuata per la somma di €#11,763,15#, che il ricorrente rivendica come proprio credito nei confronti della Cassa. Il fatto che i crediti siano riportati nelle varie cartelle senza aver operato quella compensazione attiene alla regolamentazione dei rapporti tra ed Parte_3
iscritto, rispetto ai quali il Concessionario alla riscossione è estraneo.
3) Quanto ai crediti riportati nelle cartelle oggetto delle domande, si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con
Sentenza n. 8 marzo 2022, n. 7514. “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore ….”
La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario: “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
3 ultra-partes verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Il difetto di legittimazione passiva riguarda anche i ruoli, formati dal creditore e semplicemente trasmessi alla Controparte_1
ai fini, appunto, della riscossione.
4) La domanda, nei limiti in cui è finalizzata alla rimozione delle cartelle per motivi estranei alla sussistenza dei crediti, e quindi alla declaratoria di inesistenza ovvero all'annullamento delle cartelle, e che trova la legittimazione passiva del concessionario pubblico solo per vizi delle cartelle stesse, va rigettata.
L'unica questione posta è quella della mancata notifica delle cartelle stesse, delle quali il ricorrente avrebbe avuto conoscenza solo a seguito di interventi effettuati dall' in una procedura esecutiva pendente innanzi CP_3
al Tribunale di Avellino.
Anche tale questione è infondata.
Il difetto di notifica delle cartelle di per sé non comporta alcuna conseguenza in termini di vizio o di inesistenza del titolo, la cui legittimità ed esistenza è del tutto svincolata dalla notifica o comunque dalla conoscenza che del titolo il destinatario della pretesa abbia o non abbia avuto.
Ogni altra questione posta sul punto dal concessionario resta assorbita.
5) Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di
[...]
delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. Controparte_1
147/2022 vanno liquidate nella somma di €#5.480
(cinquemilaquattrocentottanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2667/2023 R.G. lavoro proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
4 2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1
di spese che vanno liquidate nella Controparte_1 somma di €#5.480 (cinquemilaquattrocentottanta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 30 gennaio 2025
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Dott. Ciro LUCE
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