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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4247/25 R.G. Affari N. 4247/25 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 09.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
rappresentata e difesa dall'avv. P.
[...]Parte_1
N. ______________ Masucci del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 172/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Battipaglia (Sa), Via Serroni, n. 46;
Discusso nel termine
Ricorrente del 09.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R. Santaniello
Deposito minuta del Foro di Nocera in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Nocera Inferiore (Sa), Via Napoli, n. 36;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4247/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale per Notar di Roma in data 22.03.2024, Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.07.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava
[...]
l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90037354 68 000, notificata dall in data 20.06.2025, relativa a n. 2 Controparte_1
avvisi di addebito per la somma complessiva di euro 9.725,33, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti
Giudizio n. 4247/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 CP_2 hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto va evidenziato che i n. 2 avvisi di addebito risultano notificati in data 02.02.2018, a mezzo raccomandata, e in data
05.08.2018, a mezzo pec (cfr. all. nn. 1, 2, 3 e 4 del fascicolo telematico del resistente , circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da CP_3
parte dell'odierna parte ricorrente (cfr. l'atto introduttivo del presente giudizio).
Successivamente risultano notificati all'odierna parte ricorrente ben n. 3 atti interruttivi della prescrizione, cioè le intimazioni di pagamento notificate in data 24.11.2023, in data 16.04.2024 e in data 16.04.2024
(cfr. all. nn. 7, 8 e 9 del fascicolo telematico della resistente . CP_1
Di conseguenza, risulta infondata l'unica eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato. Infatti, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, cioè 20.06.2025, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale (applicabile al caso di specie), alla luce dell'intervenuta notifica dei suddetti atti interruttivi, peraltro effettuata in tutti e tre i casi presso la residenza dell'odierna parte ricorrente, cioè in
Battipaglia, Via Serroni, n. 29/e, lo stesso indirizzo di residenza risultante dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, le precedenti intimazioni di pagamento sopra menzionate), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui
(come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza
Giudizio n. 4247/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre,
Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1
dell' con ricorso depositato in data 15.07.2025 e ritualmente CP_3
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
3) Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti
Giudizio n. 4247/25 R.G. Di Feo c/o + 1 pag. 4 CP_2 resistenti, in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4247/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 CP_2