Decreto cautelare 1 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02567/2026REG.PROV.COLL.
N. 07750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7750 del 2025, proposto da
NA ST, RI OR, IU LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IL MA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15768/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. RO CH AL e uditi per le parti gli avvocati Galletti e Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono tutti dipendenti assunti per concorso dall’ANAC già AVCP in data antecedente al 1° gennaio 2001 (già in regime di TFS - Trattamento di fine servizio), ovvero assunti alle dipendenze di una pubblica amministrazione in data antecedente al 1° gennaio 2001 (già in regime di TFS - Trattamento di fine servizio), e successivamente transitati nel ruolo organico dell’ANAC per mobilità, già in servizio alla data del 7 aprile 2020., beneficiari del trattamento di quiescenza, come disciplinato in via transitoria con la delibera ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020.
La delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024, oggetto del presente contenzioso, ha modificato tale regime transitorio, fino al raggiungimento di un diverso accordo con le organizzazioni sindacali.
Tale Delibera – nonché gli atti ad essa collegati – è stata impugnata dai ricorrenti con ricorso innanzi al TAR Lazio.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno dedotto plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’ANAC ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 15768/25 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale gli appellanti hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) Error in iudicando , nella parte in cui non è stato accolto il 1° vizio motivo recante la violazione e la falsa ed apparente applicazione dell’art. 57 del Regolamento giuridico ed economico del personale, l’eccesso di potere per insufficiente ed inadeguata attività istruttoria per motivazione insufficiente e per violazione dei principi di trasparenza, per contraddittorietà con i principi sottesi alla Delibera n. 87/2020, e violazione dei principi di trasparenza, buona fede e di leale collaborazione ex art. 1175 c.c. e ex art. 1 co. 2 bis L. 241/1990; 2) Violazione del divieto di reformatio in peius rispetto al regime previdenziale sussistente presso l’AGCM e rispetto la stessa disciplina transitoria di cui alla delibera Anac n. 87/2020. Motivazione insufficiente. Violazione degli artt. 36 e 38 Cost; 3) Error in procedendo et in iudicando nella parte in cui non è stata ritenuta fondata la violazione della L. 8.8.1995, n. 335, dell’art. 59, co. 56 della L. 449/1997, dell’Accordo nazionale quadro sottoscritto tra AN e Confederazioni sindacali in data 29.7.1999, del DPCM 20.12.1999 sulle modalità applicative e sulle decorrenze della disciplina del TFR e dei fondi complementari integrativi, dell’Accordo nazionale quadro sottoscritto tra AN e le Confederazioni sindacali in data 3.8.2001. Eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’ANAC ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.3.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è infondato.
3. Ai sensi dell’art. 2 comma 28 l. n. 481/95 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), ciascuna Autorità amministrativa indipendente ha potere regolatorio in tema di organizzazione interna, funzionamento, pianta organica del personale di ruolo, ordinamento delle carriere, nonché: “ in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale ”.
4. Venendo più nello specifico all’inquadramento giuridico dell’Autorità appellata, e alla regolamentazione del trattamento di quiescenza, rileva il Collegio che:
- con legge 11 febbraio 1994, n. 109 è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito ridenominata dall’art. 6 d. lgs. n. 163/06 in: “ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ”;
- con successivo art. 13 d. lgs. n. 150/09 è stata istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), che, in virtù dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha assunto le funzioni di Autorità nazionale anticorruzione e, ai sensi dell’art. 19, comma 2, è stata ridenominata Autorità nazionale anticorruzione;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ”) ha soppresso (art. 19) l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), di cui all'art. 6 del d.lgs. 163/2006 e contestualmente ha trasferito i compiti e le funzioni svolti dall'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione;
- nella neoistituita Autorità nazionale anticorruzione sono confluiti in un unico ruolo sia il personale della soppressa AVCP, sia il personale che era stato assegnato all’ANAC in posizione di comando e appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Per il personale della soppressa AVCP trovava applicazione, finché vigente, la disciplina di cui al d.lgs. 163/2006, il cui art. 8, comma 8, prevedeva che “ al personale dell’Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”;
- nell’ambito del diritto transitorio, l’art. 253, comma 4, d. lgs. n. 163/06 disponeva che: “ fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ”;
- in attuazione dell’art. 19 d.l. n. 90/14, il Piano di riordino del trattamento economico tra il personale ex AVCP e il personale già ANAC ha previsto che al personale dell’Autorità in servizio fino al dicembre 2000 fossero applicate le previsioni della L. 1032/1973 recante il Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che all’art. 3 prevedeva, quale trattamento di fine servizio (TFS), l’applicazione dell’istituto della “indennità di buonuscita”, stabilendo che: “ L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva ”;
- successivamente, l’Autorità ha applicato al personale assunto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 l’istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) come regolato dall’art. 2120 cod. civ, fino ad allora previsto solo per i dipendenti privati, mentre per il personale assunto prima di tale data e con anzianità pregressa si è continuato ad applicare il trattamento di fine servizio (TFS).
- di seguito, l’art. 52 quater d.l. n. 50/17, convertito con l. n. 96/17 ha sancito la definitiva transizione dell’Anac al regime delle Autorità amministrative indipendenti;
- in particolare, tale ultima previsione normativa stabilisce che: “ L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 ”;
- questo Consiglio di Stato, con parere n. 509/19, ha chiarito che: “ con l’approvazione dell’art. 52 quater il complesso e stratificato tessuto normativo sembra essere superato giungendo ad un cambiamento radicale nella disciplina del personale ANAC il quale si trova a transitare da un regime privatistico ad uno pubblicistico… si consideri che la Sezione abbia valutato positivamente il Regolamento per l’ordinamento giuridico ed economico che l’Autorità anticorruzione intende adottare sebbene abbia mosso delle considerazioni che si riferiscono, in particolare, alla necessità di indipendenza dell’Autority. Ora, con specifico riferimento al trattamento di quiescenza e previdenza, le Autorità amministrative indipendenti hanno avuto la possibilità di trarre spunto per le proprie specifiche regolamentazioni da un istituto ad hoc di funzione previdenziale in regime presso la Banca d’Italia, denominato “indennità di fine rapporto” (IFR), la cui disciplina è contenuta nell’art. 21 e ss. del Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Banca d’Italia, approvato il 26 giugno 1992 e revisionato negli anni successivi, da ultimo nel 2016. La legge istitutiva di ciascuna Autorità fa esplicito rinvio alla disciplina Agcm che, a sua volta, fa riferimento alle disposizioni di Banca d’Italia. Anche per l’Anac, l’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento del personale stabilisce che “Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM, previo accordo con le OO.SS. ”;
- questo Consiglio di Stato, in detto parere, ha precisato inoltre che con il rinvio alla nuova disciplina dell’art. 52 quater d.l. n. 50/2017, il rapporto di lavoro del personale ANAC è ora compreso nell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 tra i c.d. “ rapporti non contrattualizzati ”;
- in attuazione della citata previsione di cui all’art. 52 quater d.l. n. 50/2017 è stato adottato il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che contiene la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell’ANAC;
- l’art. 2 del Regolamento stabilisce che “ per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono, se applicabili, le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti dell’AGCM e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità e in quanto compatibili, quelle relative al pubblico impiego ”;
- l’art. 57 del medesimo Regolamento, rubricato “ Trattamento di quiescenza e previdenza ”, dispone che: “il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM previo accordo con le OO.SS.”.
5. Tanto premesso, l’impugnata delibera ANAC n. 599/24 ha stabilito che, sino al raggiungimento di un diverso accordo con le organizzazioni sindacali:
a) a tutto il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 è riconosciuto il diritto di opzione, da esercitarsi entro il 30 giugno 2025, tra il regime di IFR (indennità di fine rapporto) e quello di TFR (trattamento di fine rapporto), integrato da un fondo di previdenza complementare;
b) l’IFR è calcolata con una riduzione del 30% rispetto a quanto previsto nella nota prot. n. 12611 del 14 febbraio 2020;
c) se le OO.SS converranno con ANAC in merito all’adesione al fondo ‘Sirio Perseo’ (fondo di previdenza complementare), entro il 28 febbraio 2025, vi sarà una contribuzione premiale (variabile dal 3,15 al 3,75 per cento), a far data dal 1° gennaio 2025; in caso contrario, ferma restante la possibilità del dipendente di individuare il proprio fondo complementare entro il 31 marzo 2025, con oneri a proprio carico e contribuzione datoriale per la quota di spettanza, la contribuzione minima sarà del 3,15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2025) e quella premiale variabile tra il 3,15 e il 3,75 (a decorrere dal 1° aprile 2025); in caso di scelta dopo il 31 marzo 2025 ma prima del 30 giugno 2025, la contribuzione premiale sarà dovuta dal primo giorno del mese successivo alla scelta;
d) in caso di scelta dell’opzione TFR più fondo complementare, compiuta entro il 31 gennaio 2025, sarà riconosciuta per cinque anni un’ulteriore contribuzione al fondo pari all’1,3% per la durata di un quinquennio;
e) per il personale già in servizio alla data del 7 aprile 2020, che opti per il regime TFR più fondo complementare, è prevista una contribuzione datoriale al fondo e, per il periodo 2020-2024, una compensazione pari alla differenza tra l’IFR calcolato al 31 dicembre 2024 e il TFR del periodo 2020/2024;
f) al personale già in servizio alla data del 7 aprile 2020 e pensionabile entro il 2029, qualora opti per il regime TFR più fondo complementare ma non abbia già aderito a un fondo di previdenza complementare, sarà corrisposta una contribuzione datoriale al fondo pari al 3,15% (sulla retribuzione utile ai fini TFR), con decorrenza 1° gennaio 2025, incrementabile dell’1,3% (punto 4), oltre alla compensazione di cui al punto 5 per il periodo 2020-2024;
g) al personale in servizio al 7 aprile 2024 che opti per il regime IFR, quest’ultima sarà calcolata con la riduzione del 30% (punto 2) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e fino al collocamento in quiescenza, con ulteriore compensazione per il periodo 2020-2024 (integrativa della perdita del trattamento di cui alla nota prot. n. 12611 del 14 febbraio 2020);
h) al personale in servizio al 7 aprile 2020 che non effettui alcuna opzione entro il 30 giugno 2025, verrà applicato il regime di TFR, senza alcuna contribuzione al fondo previdenziale da parte dell’ANAC. salva la compensazione integrativa di cui punto 5 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024);
i) al personale assunto dopo il 7 aprile 2020 viene riconosciuto il regime TFR più fondo previdenziale, con contribuzione variabile dal 3,15 al 3,75 per cento, decorrente dal 1° gennaio 2025 (e null’altro).
6. Così definita la normativa di riferimento, nonché il contenuto essenziale dell’atto impugnato, può ora passarsi all’esame dei vari motivi di gravame.
7. Sul punto, con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che: “ la delibera n. 599/2024 ha introdotto un nuovo regime previdenziale transitorio, sovrapponendosi ad un regime transitorio previgente, in carenza di una effettiva esigenza, al solo scopo di prevedere unilateralmente una reformatio in peius delle disposizioni già in vigore in via transitoria che, peraltro, devono trovare concreta attuazione con prescritto accordo sindacale ai sensi dell’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale”; accordo che: “… non è in alcun modo derogabile né può essere pretermesso, benché meno in maniera unilaterale, come invece è avvenuto ” (atto di appello, p. 15).
Il motivo è infondato.
8. Reputa il Collegio che, in caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, trova applicazione il principio di cui è diretta espressione la previsione di cui all’art. 40 comma 3-ter d. lgs. n. 165/01.
In altri termini, pur non trovando applicazione all’ANAC le previsioni di cui al cennato d. lgs. n. 165/01, in considerazione del regime autonomo della regolamentazione di quest’ultima, possono ben applicarsi talune norme ricognitive di principi di carattere generale, la cui ratio è quella di evitare pregiudizi nell’azione amministrativa durante il tempo occorrente al raggiungimento delle intese sindacali.
Orbene, tale previsione normativa stabilisce che: “ nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo ”.
9. Orbene, ad avviso del Collegio tale previsione normativa risponde ad ordinari canoni di ragionevolezza, e come tale può senz’altro ricavarsi direttamente dall’art. 97 Cost, anche a prescindere dalla fonte (d. lgs. n. 165/01) in cui essa è contenuta.
Pertanto, applicando direttamente le coordinate ermeneutiche di cui all’art. 97 Cost. – di cui la citata previsione di cui all’art. 40 comma 3-ter d. lgs. n. 165/01 costituisce mera attuazione – reputa il Collegio legittima la previsione di una regolamentazione provvisoria e unilaterale da parte dell’Amministrazione, in attesa dell’accordo con le organizzazioni sindacali, non essendo tollerabile la presenza di vuoti normativi e/o di regolamentazione di rapporti, conseguenti al mancato raggiungimento di un’intesa tra le parti.
10. Ciò chiarito, reputa altresì il Collegio che, ai fini della valutazione della legittimità di tali previsioni regolatorie, occorre anzitutto verificare se le parti abbiano o meno avuto interlocuzioni finalizzati alla stipula di un accordo, posto che di fallimento di intese perseguite dalle parti trova legittimazione giuridica una regolamentazione di tipo provvisorio.
Sul punto, come correttamente esposto dalla difesa erariale, l’ANAC:
- nel corso del tavolo sindacale del 27 luglio 2019, ha costituito un gruppo di lavoro per i necessari approfondimenti tecnici;
- al successivo tavolo sindacale del 9 dicembre 2019 venne firmata una bozza di pre-intesa sul testo del “ Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale ”, con l’impegno di effettuare ulteriori approfondimenti e di procedere alla definitiva conferma in un apposito tavolo sindacale da convocarsi entro una settimana;
- nel seguente incontro sindacale del 12 dicembre 2019, il testo di Regolamento proposto è stato nuovamente sottoposto alla valutazione del Consiglio, che nell’adunanza successiva del 18 dicembre 2019, ha ritenuto necessario procedere a far data dal 01.01.2020 soltanto agli accantonamenti validi ai fini previdenziali, nelle more delle verifiche del caso pur in assenza di una disciplina completa e concordata e di un accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2019, deliberando l’applicazione al personale dell’A.N.AC, in via transitoria e limitatamente al tempo strettamente necessario per addivenire alla definizione di un accordo con le OOSS sul regolamento di previdenza, della disciplina di quiescenza e previdenza valida per il personale dell’AGCM, quale modello di riferimento per le modalità di esecuzione degli accantonamenti medesimi;
- il Consiglio dell’Autorità ha, quindi, proceduto nella successiva adunanza del 29 gennaio 2020 ad approvare la delibera n. 87 atteso il vuoto regolamentare, valida per il personale dell’Autorità e il recepimento delle tabelle recanti la quota unitaria dell’indennità di Anzianità base ai fini dell’Indennità di Fine Rapporto (IFR), ai fini della effettuazione degli accantonamenti utili a decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle more della definizione della disciplina in materia;
- con delibera del 21 dicembre 2021 il Consiglio ha approvato una bozza di Regolamento sul trattamento di quiescenza, mai entrata tuttavia in vigore, stante il mancato raggiungimento del prescritto accordo sindacale;
- in data 27.8.2024 vi è stato ulteriore tavolo di confronto sindacale, fallito a causa del mancato raggiungimento di un’intesa con le sigle rappresentative;
- ulteriori tavoli di confronto sindacale sono stati indetti il 2.12.2024 e 30.12.2024, e tuttavia nessun accordo è stato raggiunto tra le parti.
11. Emerge pertanto da quanto sopra esposto la sussistenza di plurimi momenti di confronto tra le parti, articolatisi nell’ambito di un significativo arco temporale (circa quattro anni), non conducenti tuttavia ad alcuna intesa sindacale.
Per tali ragioni, la scelta della regolamentazione unilaterale e provvisoria da parte dell’ANAC deve ritenersi corretta, in attesa dell’accordo ex art. 57 Regolamento sul personale.
12. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dalla sussistenza della Delibera n. 87/2020, di cui gli appellanti invocano l’applicazione.
Ciò in quanto quest’ultima ha una funzione assolutamente limitata, rinvenibile nell’esigenza di determinare in via provvisoria i criteri per gli accantonamenti delle somme occorrenti a sostegno del sistema di quiescenza, e pertanto non può assurgere a fonte di regolamentazione generale – ancorché solo in via provvisoria – del trattamento di quiescenza.
13. Per tali ragioni, la prima censura è infondata, e va pertanto disattesa.
14. Con l’ulteriore motivo di gravame (rubricato 1.2) gli appellanti lamentano che: “ come poc’anzi anticipato, le decisioni adottate nella delibera impugnata, appaiono assunte in maniera frettolosa e al solo fine di adempiere formalmente ad un obbligo, predisponendo consapevolmente un sistema lacunoso, tanto da ritenerlo aperto a possibili e future modifiche, senza preoccuparsi degli effetti prodotti medio tempore.
In sostanza, le decisioni e le previsioni assunte sono state adottate in carenza di un’adeguata e ponderata attività di verifica e di istruttoria e omettendo di considerare tutte le ipotesi e le situazioni di servizio ” (atto di appello, p. 21).
In secondo luogo, e in termini correlati, l’ANAC avrebbe violato il generale precetto della buona fede.
Gli assunti sono infondati.
Sul punto, si rimanda a quanto sopra esposto in ordine alla volontà, da parte dell’Amministrazione, di addivenire a un’intesa sindacale; volontà emersa dall’apertura di vari tavoli di confronto, e/o momenti di interlocuzione, articolatisi nell’arco di circa un quadriennio, e tuttavia mai sfociati in intese.
Per tali ragioni, non è in alcun modo revocabile in dubbio la buona fede dell’Amministrazione, la quale ha ricercato l’intesa con le controparti sindacali, senza tuttavia raggiungerla, per ragioni non riconducibili in alcun modo a sua condotta ostruzionistica (peraltro giammai documentata).
Inoltre, a seguito delle ordinanze cautelari emesse dal giudice di prime cure, l’ANAC ha messo a disposizione degli appellanti le informazioni richieste, al fine di consentire loro la scelta consapevole tra due regimi alternativi.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
15. Con l’ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano che: “ La delibera delinea sia una reformatio in peius di carattere generale, riferita non solo rispetto alla disciplina previdenziale vigente in AGCM della quale ANAC dovrebbe recepire i criteri ed i principi, ma anche rispetto alla concreta disciplina delineata dalle delibere ANAC del 30.10.2019 e n. 87/2020 ” (atto di appello, pp. 27).
L’assunto è infondato.
16. Ai sensi del citato art. 1 del Regolamento del personale: “ Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità ”.
17. All’evidenza, non vi è alcun obbligo di parificazione delle relative discipline, occorrendo invece unicamente mutuare i “ criteri ” fissati per l’AGCM, fatte salve tuttavia “ le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità ”.
Pertanto, l’autonomia organizzativa di cui l’ANAC dispone esclude automatismi e/o equiparazioni alla disciplina prevista per l’AGCM.
Ne consegue che nessuna previsione – normativa o regolamentare – imponeva all’appellata di applicare le medesime percentuali previste in sede di AGCM, ai fini della quantificazione dell’IFR, ovvero del TFR + fondo, per cui nessuna reformatio in peius può dirsi sussistente nella fattispecie in esame. Il tutto senza sottacere che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la regolamentazione del sistema previdenziale è ampiamente ispirata al progressivo abbandono del modello retributivo, e all’applicazione invece del modello contributivo, assistito da maggiori garanzie di sostenibilità finanziaria, e per tali ragioni del tutto coerente con i principi di sostenibilità di bilancio stabiliti dagli artt. 81-97 Cost.
18. Pertanto, sono d ritenersi inconferenti le argomentazioni economiche esposte dagli appellanti (cfr. atto di appello, pp. 26-34), in quanto calibrate sulla base della presunta equiparabilità del loro trattamento di quiescenza a quello del personale AGCM, che non trova alcuna rispondenza nell’ordinamento positivo. Il tutto senza sottacere che il punto 7 dell’impugnata Delibera n. 599/24 chiarisce che: “ Al personale in servizio alla data del 7/04/2020, che opti per il regime di IFR si applicheranno le modalità di calcolo indicate al punto 2) a partire dal 1/01/2020 e fino alla data del collocamento in quiescenza, con una compensazione, esclusivamente per il periodo di servizio compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2024, pari alla differenza tra l’ammontare di quanto dovuto in virtù dell’applicazione della nota prot. 12611 del 14/02/2020 e le somme calcolate secondo le modalità di cui al punto 2 alla data del 31/12/2024 ”.
Pertanto, per il periodo 1/01/2020-31/12/2024 è stata stabilita la corresponsione al personale che avesse optato per il regime dell’IFR (decurtato del 30%), di una misura compensativa pari al 30%, e ciò allo scopo di neutralizzare qualsivoglia disparità di trattamento che avrebbe potuto crearsi rispetto a quanto già corrisposto ai dipendenti già andati in quiescenza.
19. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
20. Va infine rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentano l’illegittimità del termine ultimo del 30.6.2025 per “ esercitare il diritto di opzione tra il regime di IFR (già TFS) ed il regime di TFR + Fondo complementare, prevedendo in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il suddetto termine l’automatica applicazione del regime di TFR SENZA alcuna contribuzione al Fondo complementare da parte dell’ANAC ” (atto di appello, p. 35).
Sul punto, è dirimente il rilievo secondo cui, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del giudice di prime cure, l’ANAC ha trasmesso a ciascun dipendente il prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla sua posizione, attivando altresì ogni strumento utile a consentire ai lavoratori di comprendere la propria posizione previdenziale.
Per tali ragioni, la ratio posta a base della fissazione di un termine per l’esercizio del diritto di opzione (l’esigenza di chiarezza e ponderatezza delle scelte) deve ritenersi soddisfatta nel caso di specie, la quale esclude l’illegittimità della condotta dell’ANAC.
21. Conclusivamente, l’appello principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
22. Il rigetto dell’appello principale comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale proposto dall’ANAC.
23. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GO NO, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
RO CH AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CH AL | GO NO |
IL SEGRETARIO