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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3085
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/01/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:02 compaiono:
Per l'avv. NIERI CHIARA che si riporta agli atti Parte_1 Parte_2 evidenziando che è stata deposita l'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito notificata alle resistenti ex art. 143 c.p.c.
Per e nessuno. Parte_3 Parte_4
Il G.I. invita il difensore a concludere e discutere la causa
L'avv. Nieri precisa le conclusioni come memoria depositata alla quale si riporta anche ai fini della discussione, precisando che la morosità ammonta ad € 6.100,00.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 3085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3085/2024 avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Nieri, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Bientina (PI), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 39, giusta procura allegata all'intimazione di sfratto per morosità
RICORRENTI
e
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) C.F._4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida del 24.10.2024,
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 16.01.2024 e registrato il 18.01.2024, avente ad oggetto l'immobile sito nel
Comune di Pontedera (PI), Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù – divisione Aqui, n. 22, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio 13, particella 60, sub 8, cat. A/2 classe 2 e vani 3, oltre al posto auto esterno identificato al foglio 13, particella 60, sub 27, cat. C/6, classe 1.
Hanno allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.02.2024 per la durata di quattro anni e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari € 7.200,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600,00 entro in 15 di ogni mese, maturando una morosità di € 2.500,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza di convalida del 04.11.2024, il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica ex art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
All'udienza del 30.01.2025, dato atto della notifica dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito ai resistenti, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata a seguito del disposto mutamento del rito, merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della richiesta – contratto di locazione ad uso abitativo del
16.01.2024 e registrato il 18.01.2024 – e allegato l'inadempimento dei conduttori, qualificato a mente dell'art. 5 L. 392/1978, parte attrice soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte dei conduttori, dei quali deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile: in considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 28.2.2025.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio. In ragione delle dichiarazioni attoree all'odierna udienza, l'ammontare complessivo della morosità è ad oggi pari ad €
6.100,00 per canoni.
e sono dunque condannati al pagamento, in favore di parte Parte_3 Parte_4 attrice, della complessiva somma di € 6.100,00, nonché al pagamento dei canoni ed oneri a scadere fino al rilascio effettivo, il tutto oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di e;
Parte_3 Parte_4
2. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 16.01.2024 e registrato il 18.01.2024 avente ad oggetto l'unità immobiliare, comprensiva di posto auto, sita in Pontedera (PI), Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù – divisione Aqui, n. 22, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
3. condanna e al rilascio dell'immobile suddetto, libero Parte_3 Parte_4 da cose e persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 28.2.2025;
4. condanna e al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
di complessivi € 6.100,00 a titolo di canoni scaduti, oltre ad € 600,00 Parte_2 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla sentenza e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo;
5. condanna e al rimborso in favore di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali Parte_2
15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/01/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:02 compaiono:
Per l'avv. NIERI CHIARA che si riporta agli atti Parte_1 Parte_2 evidenziando che è stata deposita l'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito notificata alle resistenti ex art. 143 c.p.c.
Per e nessuno. Parte_3 Parte_4
Il G.I. invita il difensore a concludere e discutere la causa
L'avv. Nieri precisa le conclusioni come memoria depositata alla quale si riporta anche ai fini della discussione, precisando che la morosità ammonta ad € 6.100,00.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 3085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3085/2024 avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Nieri, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Bientina (PI), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 39, giusta procura allegata all'intimazione di sfratto per morosità
RICORRENTI
e
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) C.F._4
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida del 24.10.2024,
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 16.01.2024 e registrato il 18.01.2024, avente ad oggetto l'immobile sito nel
Comune di Pontedera (PI), Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù – divisione Aqui, n. 22, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio 13, particella 60, sub 8, cat. A/2 classe 2 e vani 3, oltre al posto auto esterno identificato al foglio 13, particella 60, sub 27, cat. C/6, classe 1.
Hanno allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.02.2024 per la durata di quattro anni e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari € 7.200,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600,00 entro in 15 di ogni mese, maturando una morosità di € 2.500,00 alla data dell'intimazione.
All'udienza di convalida del 04.11.2024, il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica ex art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
All'udienza del 30.01.2025, dato atto della notifica dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito ai resistenti, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata a seguito del disposto mutamento del rito, merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della richiesta – contratto di locazione ad uso abitativo del
16.01.2024 e registrato il 18.01.2024 – e allegato l'inadempimento dei conduttori, qualificato a mente dell'art. 5 L. 392/1978, parte attrice soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte dei conduttori, dei quali deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile: in considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 28.2.2025.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio. In ragione delle dichiarazioni attoree all'odierna udienza, l'ammontare complessivo della morosità è ad oggi pari ad €
6.100,00 per canoni.
e sono dunque condannati al pagamento, in favore di parte Parte_3 Parte_4 attrice, della complessiva somma di € 6.100,00, nonché al pagamento dei canoni ed oneri a scadere fino al rilascio effettivo, il tutto oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di e;
Parte_3 Parte_4
2. dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 16.01.2024 e registrato il 18.01.2024 avente ad oggetto l'unità immobiliare, comprensiva di posto auto, sita in Pontedera (PI), Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù – divisione Aqui, n. 22, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
3. condanna e al rilascio dell'immobile suddetto, libero Parte_3 Parte_4 da cose e persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 28.2.2025;
4. condanna e al pagamento in favore di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
di complessivi € 6.100,00 a titolo di canoni scaduti, oltre ad € 600,00 Parte_2 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla sentenza e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo;
5. condanna e al rimborso in favore di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali Parte_2
15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.