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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2641/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 564/2021, emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08/04/2021, notificata in data 05/05/2021, pendente:
TRA
(P.I.V.A. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, dott.
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_2
apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. Camillo Cancellario (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E , (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Carriero (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Ilaria Nicolosi (C.F. , giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Carlo Mustone (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_4
in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: pagamento del corrispettivo;
inefficacia del contratto;
inadempimento contrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante principale: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 564/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Avellino - II Sez. Civile, Dott.ssa Valeria Villani, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 3835/2014, depositata in cancelleria e pubblicata in data 8 aprile
2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalla difesa dell' e, conseguentemente, rigettare tutte le Parte_1
domande ex adverso formulate dinanzi il Tribunale di Avellino,
pag. 2/29 - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per : “1) In via preliminare, Controparte_1
dichiarare inammissibile il gravame proposto, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 564/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 8 aprile 2021, e procedere alla trattazione dell'appello incidentale;
In via principale,
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce solo parzialmente il credito vantato dalla nei confronti della e, CP_1
per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore della
, di complessivi € 251.078,93 IVA compresa. CP_1
5) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio”;
per “1) In via preliminare e pregiudiziale, CP_2
- Rigettare il gravame proposto, in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
564/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 8 aprile 2021;
pag. 3/29 - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante, perché carente dei requisiti richiesti ex lege;
2) In via gradata e nel merito,
- Rigettare nel merito l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3) Subordinatamente, se del caso, in via devolutiva,
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al Giudice di prime cure e delle conclusioni ivi rassegnate, condannare
[...]
alla corresponsione della somma domandata dall'attrice Parte_1
ovvero della somma meglio in giustizia vista”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 8 agosto 2014,
adiva il Tribunale di Avellino, Controparte_1
deducendo che: in data, 28.1.2013, stipulava, con Parte_1
un contratto di mandato con rappresentanza per la
[...]
realizzazione, a cura di essa ricorrente, di un lungometraggio, dal titolo
“il Bacio Azzurro”, finalizzato a realizzare una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore e sulla ricchezza dell'acqua e del patrimonio idrico delle Province di Avellino e di
Benevento; il corrispettivo veniva convenuto in euro 250.000,00 oltre
Iva; con due successive scritture del 4 e del 12 aprile 2013, Parte_1
pag. 4/29 Servizi si obbligava al versamento dell'ulteriore somma di euro
68.200,00 oltre Iva;
in data 4.5.2013 veniva sottoscritta un'ulteriore scrittura, con la quale si conveniva il pagamento di altri euro 21.445,37 oltre Iva;
in data 18 maggio e 16 giugno 2013, venivano conclusi altri accordi integrativi, che prevedevano il pagamento di ulteriori euro
38.656,99 oltre Iva;
la resistente provvedeva a pagare euro
206.667,40, Iva inclusa, interrompendo, a far data da luglio 2013, gli ulteriori pagamenti;
nonostante ciò, essa, in data 16.10.2013, completava l'opera.
Poste tali premesse, la ricorrente concludeva come segue: “Voglia il
Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso, preliminarmente, previo accertamento, sulla base degli elementi forniti, del parziale inadempimento della al contratto di mandato sottoscritto il 28 gennaio 2013, nonché dei successivi accordi integrativi rispettivamente del 4.4.2013; 12.4.2013; 4.5.2013;18.5.2013 e 16.6.2013, e della esistenza dei presupposti di cui all'art. 163 1° c. n. 1) e 634 2° c. c.p.c., emettere ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva - ex art.
186 ter c.p.c. - per l'importo di Euro 251.078,45 IVA compresa, in subordine, previo accertamento, sulla base degli elementi forniti, del parziale inadempimento della al contratto di mandato sottoscritto il
28 gennaio 2013, nonché dei successivi accordi integrativi rispettivamente del 4.4.2013; 12.4.2013 condannarla, ai sensi dell'art.
1453 c.c., al pagamento del complessivo corrispettivo dovuto, pari ad
Euro 251.078,45 IVA compresa, condannando, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni” patrimoniali, conseguenti all'ingente pag. 5/29 indebitamento maturato a causa dell'inadempimento della convenuta ed alla conseguente messa in liquidazione della società, e non patrimoniali, per il discredito conseguente alla campagna diffamatoria attuata nei suoi confronti dalla committente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della procedura ex artt. 702 ss. c.p.c., deducendo la necessità di un mutamento del rito, derivante dall'esigenza di procedere alla chiamata in causa del terzo,
cessionaria del credito vantato dall'attrice. CP_2
Nel merito, la società convenuta: eccepiva l'inefficacia ovvero l'annullabilità del contratto di mandato con rappresentanza e dei successivi accordi integrativi, posti alla base della pretesa, per difetto del potere di rappresentanza del direttore generale della
[...]
quale sottoscrittore del contratto principale e delle sue Parte_1
integrazioni, in carenza o difetto di apposito atto deliberativo del competente c.d.a. e, comunque, non rientrante nei poteri conferiti all'amministratore delegato dallo statuto vigente, eccepiva l'inefficacia ovvero l'annullabilità del contratto di mandato con rappresentanza e dei c.d. accordi integrativi per estraneità degli atti all'oggetto sociale e per intenzionalità della lesione ai sensi dell'art. 2384 c.c.; eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda per inadempimento della ricorrente e, comunque, per erroneità della determinazione del quantum;
eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, per assenza del nesso eziologico e carenza di incidenza del danno lamentato.
pag. 6/29 All'udienza del 9 febbraio 2015, il G.I. autorizzava la chiamata in causa della e, con apposita ordinanza, mutava il rito, rinviando CP_2
la causa al 13 luglio 2015.
Si costituiva concludendo per l'accoglimento delle CP_2
domande proposte dalla ricorrente e domandando la condanna della convenuta al pagamento degli importi richiesti direttamente a proprio favore, in qualità di cessionaria del credito.
All'udienza del 13 luglio 2015, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., venivano, quindi, depositate dalle parti le rispettive memorie istruttorie e, con ordinanza del 13 aprile 2016, il
G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, nonché la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione alla luce dei seguenti rilievi, “ritenuto preliminarmente che l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria formulata dalla parte opponente non può trovare accoglimento, avuto riguardo alla contestazione in ordine alla vincolatività, nei confronti dell'ente convenuto, delle fonti contrattuali del credito azionato”, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
§ 2.
Introitata la causa in decisione, il G.I. frattanto subentrato nella titolarità del ruolo, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “.. - condanna l' in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di € 171.634,96, oltre IVA, se dovuta come per legge, oltre CP_2
pag. 7/29 interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettiva corresponsione;
- compensa per metà le spese di lite tra
ed e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condanna l' in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
6.321,50 di cui € 406,50 per spese vive ed € 5.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv. Marcello Carriero ed Ilaria Nicolosi, dichiaratisi anticipatari;
- compensa per metà le spese di lite tra CP_2
ed e, per l'effetto, condanna l
[...] Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in CP_2
complessivi € 5.915,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo M. Mustone, per dichiarato anticipo”.
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 5 maggio 2021, Parte_1
proponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
[...]
03/06/2021, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi testualmente riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata il 30.9.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima rispetto all'udienza pag. 8/29 indicata nell'atto di appello per il 20 ottobre 2021, si costituiva
[...]
, che resisteva all'avversa impugnazione, Controparte_1
sollecitandone il rigetto, e spiegava appello incidentale per sentire riformare la parte di sentenza nella quale, a suo avviso, il primo
Giudice aveva erroneamente quantificato il credito.
Si costituiva, altresì, resistendo, del pari, all'appello CP_2
principale e riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la domanda di arricchimento senza causa che il primo Giudice aveva ritenuto assorbita.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza depositata il 25.10.2021, così statuiva: “Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.10.2023”.
Quindi, differita, per esigenze di ruolo, l'udienza di precisazione delle conclusioni, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 6.12.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.., l'ultimo dei quali è scaduto in data 24.02.2025.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali, nonché, dall'appellante e dalla le memorie di replica, la causa era CP_2
rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 9/29 Il Giudice di primo grado, nel respingere l'eccezione di inefficacia del contratto sollevata dalla resistente, osservava: “Nel caso di specie, incontestata oltreché provata documentalmente è la stipula dell'accordo intercorso tra l' ed Parte_1 Controparte_1
per la realizzazione del lungometraggio dal titolo
[...]
provvisorio “Il Bacio Azzurro”, avvenuta in data 28 gennaio 2013 (all. 1 ricorso introduttivo) oltreché dei successivi accordi integrativi del 4 aprile 2013 (all. 6), del 12 aprile 2013 (all. 7), del 4 maggio 2013 (all.10)
e del 18 maggio 2013 (all. 11). Quanto alla sussistenza di fatti estintivi/modificativi del diritto di credito, non coglie nel segno
l'eccezione, formulata dalla convenuta, di inefficacia/annullabilità del contratto di mandato e dei successivi accordi integrativi, per difetto del potere di rappresentanza del direttore generale. Infatti, l'accordo per la realizzazione del lungometraggio stipulato in data 28 gennaio 2013 ed i successivi accordi integrativi risultano sottoscritti dal Direttore Generale dell' Ciò posto, è certamente vero che “il potere Parte_1
del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva” (cfr. Cass., sez. I, sent. 8189/1997), ma è altrettanto vero che, con delibera del 4 febbraio 2011 (all. 2 comparsa di costituzione della , il Consiglio di Amministrazione dell' CP_2 Pt_1
pag. 10/29 ha deliberato di “delegare al direttore Generale Parte_1
dell'azienda Ing. i poteri di firma su tutti gli atti Controparte_5
relativi ai mandati e/o ordinativi di pagamento sui conti correnti ed i depositi attivi presso istituti di credito e/o poste italiane s.p.a. relativamente all'acquisto di beni, attrezzatture, servizi e quant'altro si riveli necessario a garantire l'ordinaria gestione dell'azienda nel rispetto del comma 6 dell'art. 23 del vigente statuto societario che fa “obbligo di tenere costantemente informato il CdA sull'attività svolta”. Ne consegue la sussistenza del potere del direttore generale di rappresentare l'Ente nei rapporti con soggetti terzi”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura l'indicata parte di sentenza, dopo avere rammentato che in corso di causa il
Tribunale, in diversa composizione, aveva respinto la richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva, proprio valorizzando il contestato carattere vincolante, per la società resistente, del contratto, opinava che il primo Giudice aveva “erroneamente, individuato il potere di impegnare l da parte del D.G. nella delibera del Parte_1
4 febbraio 2011”.
Deduceva, al riguardo, che “Il testo della delibera non autorizza affatto
a ritenere che al Direttore Generale siano stati delegati i poteri propri del CDA ovvero del Presidente/Amministratore Delegato, di rappresentare all'esterno la Società. La delega conferita rimane sempre di natura esecutiva di decisioni ed impegni assunti dagli Amministratori
e così, infatti, gli è stato attribuito il potere di sottoscrivere mandati e/o
pag. 11/29 ordinativi di pagamento ma in riferimento a contratti già conclusi dagli
Amministratori e/o ad impegni preventivamente approvati dal CDA e giammai, con tale atto, gli sono sati conferiti i poteri del Legale
Rappresentante.
La delega conferita con la delibera citata rientra pur sempre nel compito del D.G. di dare attuazione agli indirizzi di gestione degli amministratori
e non conferisce in alcun modo la rappresentanza legale e/o negoziale”.
Evidenziava, inoltre, che, nello stesso senso, “la Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per la Campania – con decisione n. 597/2019 del
3 dicembre 2019, intervenuta dopo la scadenza ei termini di cui all'art.
183 c.p.c. e quando il primo Giudice aveva già fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni - nell'affermare la responsabilità contabile del , proprio per effetto della sottoscrizione degli accordi con CP_5
la società , ha evidenziato che la rappresentanza della società è CP_1
riservata al solo Presidente del C.d.A., che è anche Amministratore Unico
e che il D.G. fosse sfornito di delega per la sottoscrizione del CP_5
contratto e degli accordi integrativi”.
§ 6.
Il primo Giudice, sempre in ordine alle eccezioni sollevate dalla resistente, rilevava, altresì, che “Laddove, poi, si fosse stati in presenza di un falsus procurator (come dedotto dalla convenuta), il negozio dallo stesso concluso comunque non si sarebbe potuto considerare improduttivo di effetti, attesa l'intervenuta ratifica, verificatasi per effetto della delibera versata in atti proprio dalla società convenuta (doc.
pag. 12/29 1 comparsa di costituzione e risposta). Invero, con tale atto – successivo alla stipula del contratto per cui è processo, avvenuta in data 28 gennaio
2013 - il Consiglio di Amministrazione dell' ha Parte_1
conferito “mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto” e cioè alle iniziative culturali di interesse nazionale, avviate in occasione del 75° anniversario dell' di fatto ratificando l'operato del Parte_1
Direttore Generale”.
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante sottoponeva a critica la parte di sentenza appena riportata, deducendo che la delibera del CDA del 14 marzo 2013 non poteva intendersi come idonea a ratificare attività già poste in essere dal D.G., in quanto si limitava a conferire a questi un mero potere di attuazione “di decisioni adottate dal CDA nell'ambito delle iniziative culturali di interesse nazionale in occasione del 75° anniversario dell' ” e perché in nessun punto tale delibera Parte_1
ratificava l'operato del Direttore Generale. Inoltre, la stessa delibera non poteva intendersi come “preventiva ratifica di successivi accordi integrativi, sempre sottoscritti dal Direttore Generale in assenza di poteri rappresentativi e mai portati a conoscenza del CDA”.
Al riguardo, rimarcava “la discrasia tra il tenore della discussione e della manifestazione di volontà del Consiglio di mera presa d'atto ed il contenuto del menzionato estratto di delibera, (non corrispondente alla volontà del Consiglio) erroneamente valorizzato dal primo Giudice nonostante il puntuale rilievo”.
pag. 13/29 Obiettava che “non essendo intervenuta alcuna convalida da parte dell'A.D. ovvero del Consiglio, gli atti posti in essere dal D.G. restano privi di efficacia e quindi anche sotto tale aspetto nessun inadempimento risulta imputabile all'appellante”.
§ 8.
Preliminarmente si osserva che il riferimento, operato dall'appellante, alla sentenza n. 597/2019 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, non sia dirimente, in primo luogo perché tale documento, per quanto indicato come allegato n. 4 della produzione di parte dell'istante, non è presente nella produzione telematica.
In ogni caso, poi, detta statuizione, oltre a non spiegare efficacia vincolante in questa sede, costituisce un elemento la cui rilevanza probatoria è rimessa al prudente apprezzamento di questa Corte.
Ciò posto, deve premettersi che il primo motivo è fondato, in quanto al
28.1.2013, cui risale la sottoscrizione dell'accordo con , il CP_1
Direttore Generale era effettivamente privo del potere di rappresentanza esterna della società.
Ed invero, la delibera del 4.2.2011, valorizzata dal primo Giudice, dopo avere rammentato che spettava al Presidente del CdA la rappresentanza della società verso i terzi ed agli amministratori la gestione della stessa, al dichiarato fine di accelerare gli impegni di spesa, delegava le funzioni di pagamento per l'acquisto di beni e servizi necessari a garantire l'ordinaria gestione dell'azienda, al Direttore
pag. 14/29 Generale, cui conferiva i poteri di firma sugli atti relativi ai mandati ed ordinativi di pagamento.
Dal tenore della citata delibera, quindi, emerge che, effettivamente, con la stessa, il CdA della società non abbia delegato al D.G. la rappresentanza dell'ente verso i terzi, ma il mero compimento di condotte attuative delle decisioni degli organi amministrativi, tali dovendosi considerare l'emissione dei mandati ed ordinativi di pagamento.
Significativo, infatti, è che la menzionata delibera del 4.2.2011 non autorizzasse il D.G. alla stipula di contratti.
§ 9.
Tanto chiarito, il secondo motivo di appello è, tuttavia, infondato.
Invero, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, con la delibera del 14.3.2013, il CdA della prendeva atto Parte_1
della realizzazione di manifestazioni culturali di interesse nazionale e di un lungometraggio in occasione del 75° anniversario della fondazione dell' e stabiliva di dare mandato al Direttore Parte_1
Generale di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al medesimo atto.
Ora, se si considera che tale delibera veniva adottata il 14.3.2013, e, quindi, circa un mese e mezzo dopo la stipula del contratto con , CP_1
che, nella premessa della delibera, si dava conto della ricorrenza del
75° anniversario della fondazione dell' , evidenziandosi Parte_1
l'opportunità di promuovere, su tutto il territorio delle Province di pag. 15/29 Avellino e di Benevento ed eventualmente nazionale, tale avvenimento, della ritenuta necessità di proporre iniziative culturali di un certo spessore, appare fondatamente sostenibile che la medesima delibera integri gli estremi della ratifica dell'operato del Direttore Generale.
Dirimente risulta, in tal senso, la circostanza che, come emerge dalla lettura del testo di tale documento allegato alla produzione della stessa appellante, l'adozione della delibera de qua era preceduta dall'informativa del Direttore Generale, nel corso della quale lo stesso metteva, il Consiglio di Amministrazione, al corrente del fatto che, nel
2013, ricorreva il 75° anniversario della fondazione dell' , Parte_1
che, il 6 ottobre dello stesso anno, vi sarebbe stata una manifestazione di risonanza nazionale a Cassano Irpino e che, in detta occasione, sarebbe stato proiettato un lungometraggio che la direzione stava già realizzando.
Orbene, al cospetto del tenore dell'informativa preventivamente resa dal DG al CdA, appare oggettivamente inequivoca l'idoneità della delibera in esame a ratificarne l'operato, laddove, come detto, con essa, il Consiglio prendeva atto delle attività che la direzione generale stava svolgendo e dava al DG mandato di adottare tutti gli atti gestionali occorrenti al fine di attuare la medesima delibera.
In contrario, non appare dirimente il rilievo dell'appellante, secondo cui vi sarebbe una “discrasia tra il tenore della discussione e della manifestazione di volontà del Consiglio (allegato 6 produzione di parte di primo grado) di mera presa d'atto ed il contenuto del menzionato estratto di delibera, (non corrispondente alla volontà del Consiglio)
pag. 16/29 erroneamente valorizzato dal primo Giudice nonostante il puntuale rilievo”.
Ed invero, la documentazione invocata dall'appellante non prova che il contenuto della delibera del CdA del 14.3.2013 sia diverso da quello valorizzato dal Giudice di primo grado e dinanzi riportato.
Infatti, nel fascicolo telematico dell'odierna appellante, contenente la documentazione che la stessa aveva depositato in primo grado, si rinviene proprio la copia della delibera de qua, recante il contenuto del quale si è dato conto.
Ininfluente è, poi, che l'allegato n. 6, citato dall'appellante, costituente la copia dell'estratto della delibera tratto dal libro dei verbali del CdA, riporti, rispetto al punto 6 dell'ordine del giorno, vertente sull'informativa del Direttore Generale inerente alle attività aziendali in occasione del 75° anniversario, che “il Consiglio prende atto di tale informativa e passa alla discussione del 7° punto all'o.d.g.”.
Invero, avendo l'originaria resistente depositato, nella stessa produzione di parte, la delibera del CdA del 14.3.2013, recante il contenuto innanzi richiamato, è oggettivamente ininfluente che, nell'estratto del libro delle delibere pure depositato dalla stessa parte, sia contenuta una determinazione di contenuto in parte differente, essendo verosimile che la presa d'atto sia stata assunta nell'immediatezza e che, poi, il CdA, al termine della seduta, abbia approntato ed adottato la delibera di cui sopra.
pag. 17/29 Del resto, giova ribadire, non avendo l'appellante sollevato alcuna questione di non autenticità della medesima delibera, da essa stessa depositata, alcun dubbio può residuare in ordine alla piena corrispondenza del contenuto di tale documento con la volontà dell'organo societario.
La stessa, quindi, vale a sanare l'inefficacia, verso la società, del contratto stipulato dallo stesso DG con , nascente dalla carenza, CP_1
in capo allo stesso, all'atto della relativa sottoscrizione, del potere di impegnare la società verso i terzi.
Del pari, avendo, con la delibera de qua, il CdA conferito al DG il potere di adottare gli atti gestionali necessari per dare attuazione al mandato, deve ritenersi che la medesima delibera valga a rendere efficaci ed opponibili alla società anche gli accordi integrativi, successivamente stipulati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2013, dallo stesso DG con . CP_1
§ 10.
Secondo il Tribunale, inoltre, “Neppure coglie nel segno l'eccezione formulata dalla convenuta di inefficacia/annullabilità del contratto per estraneità dello stesso all'oggetto sociale, in quanto, laddove si volesse ritenere che l'attività di ricerca, sviluppo, pubblicità e formazione non rientri nell'alveo dell'oggetto sociale della società convenuta, comunque con la soppressione di ogni riferimento all'oggetto sociale nell'art. 2384 cod. civ. e l'abrogazione dell'art. 2384-bis cod. civ., per effetto della riforma del diritto societario con d.lgs. 6/2003 l'oggetto sociale non
pag. 18/29 funge più da limite ai poteri gestori e di rappresentanza degli organi rappresentativi delle società. Ne consegue che questi ultimi possono anche compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, purché le stesse siano necessarie per la sua attuazione.
Pertanto, le limitazioni che attengono all'oggetto sociale hanno efficacia
e riflessi soltanto interni alla società, mentre nei rapporti esterni gli atti estranei all'oggetto sociale rimangono validi ed impegnativi per la società, salva l'exceptio doli.
Tuttavia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, la società deve dimostrare che da parte del terzo vi fosse, non solo la conoscenza di tale estraneità dall'oggetto sociale, ma anche la volontà di arrecare un danno alla società medesima e tale carattere dannoso va valutato al momento della stipulazione dell'atto stesso.
Sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nel vigente regime giuridico, l'art. 2384, comma 2, c.c. richiede, non già la mera conoscenza dell'esistenza delle limitazioni da parte del terzo, ma la sussistenza di un accordo fraudolento o, quantomeno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7293 del 26/03/2009).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione de qua, tali circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, essendosi la convenuta limitata a riferire genericamente dell'intento dell'attrice di arrecare un danno alla società convenuta.”.
§ 11.
pag. 19/29 Con il terzo motivo l'appellante, nel sottoporre a censura tale capo di sentenza, deduceva che la prova della consapevolezza, in capo al terzo, di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società avrebbe potuto trarsi, nella specie, da una serie di indici, quali la “macroscopica, assoluta estraneità all'oggetto sociale – e per nulla necessaria per la sua attuazione - dell'attività commissionata, la stipula da parte di soggetto diverso dagli Amministratori, e segnatamente dell'Amministratore Delegato, il non essere stata preceduta la stipula da alcuna procedura in ordine alla scelta del contraente o a negoziazione quanto ai costi, trattandosi di Società in house e, comunque, a totale capitale pubblico, nonché il notorio deficit di bilancio .. l'occultamento della posta debitoria nel bilancio”.
A conforto del proprio assunto deduceva che “La Corte dei Conti con la pronunzia citata ha ritenuto fondata la domanda di danno erariale proposta dalla , riconoscendo la illeceità della condotta del Pt_3 [...]
per la violazione di molteplici canoni di condotta, riconoscendo CP_5
l'assenza di potere rappresentativo, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e, per quanto superfluo, la completa estraneità rispetto all'oggetto sociale degli accordi per cui è causa”.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza della S.C, “in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri
pag. 20/29 conferiti, non ne integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, atteso che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24547 del 01/12/2016).
Ne segue che, anche a voler ritenere l'atto posto in essere dal consistente nella stipula del contratto con , estraneo all'oggetto CP_1
sociale della comunque, ogni questione sul punto Parte_1
deve ritenersi superata per effetto della ratifica disposta dal CdA con la delibera del 14.3.2013.
§ 13.
Con il quarto motivo, l'appellante sosteneva che il Tribunale aveva del tutto omesso di pronunciare in merito all'eccezione di inadempimento da essa resistente formulata.
pag. 21/29 Al riguardo, deduceva di avere, in primo grado, sostenuto che l'opera non era stata ultimata in tempo utile per la manifestazione da tenersi in Cassano Irpino, il 6 ottobre 2013, in occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario della fondazione dell e che, Parte_1
comunque, l'opera non era stata neppure successivamente consegnata.
Asseriva che, a fronte di tali sue eccezioni, le controparti nulla avevano obiettato.
§ 14.
Il motivo è fondato.
In primo grado l'odierna appellante aveva, tra l'altro, eccepito che il lavoro cinematografico non era stato ultimato nel rispetto della data programmata, vale a dire per consentirne la presentazione in occasione della manifestazione tenutasi a Cassano Irpino il 6.10.2013,
e che, comunque, l'opera non era mai stata consegnata e messa a disposizione della committente.
In ordine a tale eccezione, come opinato dall'appellante, il primo
Giudice rimaneva effettivamente silente, avendo del tutto omesso sia di dare atto della relativa proposizione, che di pronunciarsi al riguardo.
Ciò posto l'eccezione merita accoglimento.
Come noto, invero, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare
l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di
pag. 22/29 dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Nella specie, tuttavia, l'originaria ricorrente e la terza chiamata in causa non assolvevano al ridetto onere probatorio, dal momento che, pur avendo entrambe articolato una prova testimoniale vertente proprio sull'adempimento della prestazione, nondimeno, a fronte della mancata ammissione della stessa, disposta dal G.I. con ordinanza del
13.4.2016, non ne sollecitavano fruttuosamente la successiva ammissione.
Né, deve soggiungersi, una simile richiesta era coltivata nel presente grado di giudizio, avendo entrambe le appellate omesso di riproporre, nelle rispettive comparse di costituzione, le richieste di prova orale articolate in primo grado.
Inoltre, i riferimenti, operati dalla , alla documentazione da essa CP_1
prodotta in primo grado, in tesi idonea a dimostrare il completamento dell'opera e la relativa consegna alla e, in specie, al Parte_1
“documento di trasporto n. 4/19 (All. 15 ter del ricorso introduttivo di primo grado)”, ed alla “comunicazione di tale ultimazione lavori
..indirizzata formalmente in data 8-07-2014 (All. 21 del ricorso introduttivo di primo grado)”, sono privi di pregio, per l'assorbente ragione che, costituendosi in questo grado di giudizio, CP_1
ometteva di depositare la produzione di parte relativa al giudizio di primo grado.
pag. 23/29 Discende da quanto appena detto che alcuna rilevanza possa ovviamente ricollegarsi ai richiamati documenti, siccome non presenti agli atti del fascicolo d'ufficio telematico, relativo ad entrambi i gradi di giudizio, in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del
13/03/2024).
Del resto, nella specie, alcuna specifica deduzione era operata sul punto da , avendo la stessa dichiarato, nella propria comparsa CP_1
di costituzione, che avrebbe depositato la produzione di parte di primo grado ed avendo, tuttavia, omesso di provvedere a siffatto deposito.
Con riguardo, poi, alle difese svolte dalla terza chiamata in causa, odierna appellata, deve osservarsi come nemmeno la CP_2
stessa abbia offerto alcuna prova dell'adempimento della prestazione, non potendo, a tal fine, valorizzarsi il contenuto delle note inoltrate da alla il 26.2.2015 ed il 4.3.2015, afferenti alla CP_1 Parte_1
prestazione dalla prima espletata, sia perché carenti finanche della pag. 24/29 prova del relativo invio e ricezione da parte della destinataria, sia in quanto, comunque, atti di parte, privi di valenza probatoria.
Infine, nemmeno soccorre il riferimento, operato da entrambe le appellate nei propri scritti difensivi, ai plurimi riconoscimenti che l'opera cinematografica avrebbe conseguito in sede nazionale ed internazionale, da parte di organi di informazione, network televisivi, organismi istituzionali, perché, anche in tal caso, si tratta di allegazioni sfornite di supporto probatorio.
Né, giova soggiungere, rileva il solo parziale pagamento eseguito dalla perché, il carattere non interamente satisfattivo Parte_1
dello stesso, impedisce di potere qualificare siffatta condotta come sintomatica di un'accettazione della prestazione da parte dell'originaria resistente.
In conclusione, quindi, difettando, a fronte della sollevata eccezione di inadempimento, la prova dell'avvenuta puntuale ed integrale esecuzione della prestazione, posta a base della domanda di pagamento, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda, originariamente proposta da , deve CP_1
essere rigettata.
§ 15.
Infine, la domanda di ingiustificato arricchimento, reiterata da CP_2
deve essere dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., perché nella specie la parte istante disponeva di un'azione tipica (quella di adempimento contrattuale) che, come visto, è stata rigettata nel merito pag. 25/29 per ritenuta carenza di prova dell'adempimento (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
§ 16.
All'accoglimento dell'appello principale, segue, di necessità, il rigetto di quello incidentale, con il quale aveva inteso ottenere la CP_1
condanna della al pagamento di un importo Parte_1
maggiore, rispetto a quello riconosciuto nell'impugnata sentenza, sul presupposto che il Giudice non avesse esattamente quantificato il credito.
§ 17.
Venendo al governo delle spese processuali, occorre fare applicazione del principio secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Tanto premesso, rileva la Corte che, nella specie, alla luce dell'integrale riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali di entrambi i pag. 26/29 gradi debbano seguire la soccombenza di e di e che CP_1 CP_2
possa adottarsi una condanna solidale delle stesse, ai sensi dell'art. 97
c.p.c., stante il comune interesse dal quale le rispettive posizioni difensive risultano avvinte.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quelle di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi, stante la natura documentale della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
pag. 27/29 , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
c) condanna e in solido tra di Controparte_1 CP_2
loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/29 pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2641/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 564/2021, emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08/04/2021, notificata in data 05/05/2021, pendente:
TRA
(P.I.V.A. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, dott.
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_2
apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. Camillo Cancellario (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E , (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Carriero (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Ilaria Nicolosi (C.F. , giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv. Carlo Mustone (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_4
in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: pagamento del corrispettivo;
inefficacia del contratto;
inadempimento contrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante principale: “in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 564/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Avellino - II Sez. Civile, Dott.ssa Valeria Villani, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 3835/2014, depositata in cancelleria e pubblicata in data 8 aprile
2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalla difesa dell' e, conseguentemente, rigettare tutte le Parte_1
domande ex adverso formulate dinanzi il Tribunale di Avellino,
pag. 2/29 - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per : “1) In via preliminare, Controparte_1
dichiarare inammissibile il gravame proposto, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 564/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 8 aprile 2021, e procedere alla trattazione dell'appello incidentale;
In via principale,
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce solo parzialmente il credito vantato dalla nei confronti della e, CP_1
per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento, in favore della
, di complessivi € 251.078,93 IVA compresa. CP_1
5) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio”;
per “1) In via preliminare e pregiudiziale, CP_2
- Rigettare il gravame proposto, in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
564/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 8 aprile 2021;
pag. 3/29 - Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante, perché carente dei requisiti richiesti ex lege;
2) In via gradata e nel merito,
- Rigettare nel merito l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
3) Subordinatamente, se del caso, in via devolutiva,
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta al Giudice di prime cure e delle conclusioni ivi rassegnate, condannare
[...]
alla corresponsione della somma domandata dall'attrice Parte_1
ovvero della somma meglio in giustizia vista”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 8 agosto 2014,
adiva il Tribunale di Avellino, Controparte_1
deducendo che: in data, 28.1.2013, stipulava, con Parte_1
un contratto di mandato con rappresentanza per la
[...]
realizzazione, a cura di essa ricorrente, di un lungometraggio, dal titolo
“il Bacio Azzurro”, finalizzato a realizzare una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore e sulla ricchezza dell'acqua e del patrimonio idrico delle Province di Avellino e di
Benevento; il corrispettivo veniva convenuto in euro 250.000,00 oltre
Iva; con due successive scritture del 4 e del 12 aprile 2013, Parte_1
pag. 4/29 Servizi si obbligava al versamento dell'ulteriore somma di euro
68.200,00 oltre Iva;
in data 4.5.2013 veniva sottoscritta un'ulteriore scrittura, con la quale si conveniva il pagamento di altri euro 21.445,37 oltre Iva;
in data 18 maggio e 16 giugno 2013, venivano conclusi altri accordi integrativi, che prevedevano il pagamento di ulteriori euro
38.656,99 oltre Iva;
la resistente provvedeva a pagare euro
206.667,40, Iva inclusa, interrompendo, a far data da luglio 2013, gli ulteriori pagamenti;
nonostante ciò, essa, in data 16.10.2013, completava l'opera.
Poste tali premesse, la ricorrente concludeva come segue: “Voglia il
Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso, preliminarmente, previo accertamento, sulla base degli elementi forniti, del parziale inadempimento della al contratto di mandato sottoscritto il 28 gennaio 2013, nonché dei successivi accordi integrativi rispettivamente del 4.4.2013; 12.4.2013; 4.5.2013;18.5.2013 e 16.6.2013, e della esistenza dei presupposti di cui all'art. 163 1° c. n. 1) e 634 2° c. c.p.c., emettere ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva - ex art.
186 ter c.p.c. - per l'importo di Euro 251.078,45 IVA compresa, in subordine, previo accertamento, sulla base degli elementi forniti, del parziale inadempimento della al contratto di mandato sottoscritto il
28 gennaio 2013, nonché dei successivi accordi integrativi rispettivamente del 4.4.2013; 12.4.2013 condannarla, ai sensi dell'art.
1453 c.c., al pagamento del complessivo corrispettivo dovuto, pari ad
Euro 251.078,45 IVA compresa, condannando, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni” patrimoniali, conseguenti all'ingente pag. 5/29 indebitamento maturato a causa dell'inadempimento della convenuta ed alla conseguente messa in liquidazione della società, e non patrimoniali, per il discredito conseguente alla campagna diffamatoria attuata nei suoi confronti dalla committente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della procedura ex artt. 702 ss. c.p.c., deducendo la necessità di un mutamento del rito, derivante dall'esigenza di procedere alla chiamata in causa del terzo,
cessionaria del credito vantato dall'attrice. CP_2
Nel merito, la società convenuta: eccepiva l'inefficacia ovvero l'annullabilità del contratto di mandato con rappresentanza e dei successivi accordi integrativi, posti alla base della pretesa, per difetto del potere di rappresentanza del direttore generale della
[...]
quale sottoscrittore del contratto principale e delle sue Parte_1
integrazioni, in carenza o difetto di apposito atto deliberativo del competente c.d.a. e, comunque, non rientrante nei poteri conferiti all'amministratore delegato dallo statuto vigente, eccepiva l'inefficacia ovvero l'annullabilità del contratto di mandato con rappresentanza e dei c.d. accordi integrativi per estraneità degli atti all'oggetto sociale e per intenzionalità della lesione ai sensi dell'art. 2384 c.c.; eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda per inadempimento della ricorrente e, comunque, per erroneità della determinazione del quantum;
eccepiva, infine, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, per assenza del nesso eziologico e carenza di incidenza del danno lamentato.
pag. 6/29 All'udienza del 9 febbraio 2015, il G.I. autorizzava la chiamata in causa della e, con apposita ordinanza, mutava il rito, rinviando CP_2
la causa al 13 luglio 2015.
Si costituiva concludendo per l'accoglimento delle CP_2
domande proposte dalla ricorrente e domandando la condanna della convenuta al pagamento degli importi richiesti direttamente a proprio favore, in qualità di cessionaria del credito.
All'udienza del 13 luglio 2015, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto c.p.c., venivano, quindi, depositate dalle parti le rispettive memorie istruttorie e, con ordinanza del 13 aprile 2016, il
G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, nonché la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione alla luce dei seguenti rilievi, “ritenuto preliminarmente che l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria formulata dalla parte opponente non può trovare accoglimento, avuto riguardo alla contestazione in ordine alla vincolatività, nei confronti dell'ente convenuto, delle fonti contrattuali del credito azionato”, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
§ 2.
Introitata la causa in decisione, il G.I. frattanto subentrato nella titolarità del ruolo, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “.. - condanna l' in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di € 171.634,96, oltre IVA, se dovuta come per legge, oltre CP_2
pag. 7/29 interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettiva corresponsione;
- compensa per metà le spese di lite tra
ed e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, condanna l' in persona del legale Pt_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
6.321,50 di cui € 406,50 per spese vive ed € 5.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv. Marcello Carriero ed Ilaria Nicolosi, dichiaratisi anticipatari;
- compensa per metà le spese di lite tra CP_2
ed e, per l'effetto, condanna l
[...] Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in CP_2
complessivi € 5.915,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo M. Mustone, per dichiarato anticipo”.
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 5 maggio 2021, Parte_1
proponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
[...]
03/06/2021, con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi testualmente riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata il 30.9.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima rispetto all'udienza pag. 8/29 indicata nell'atto di appello per il 20 ottobre 2021, si costituiva
[...]
, che resisteva all'avversa impugnazione, Controparte_1
sollecitandone il rigetto, e spiegava appello incidentale per sentire riformare la parte di sentenza nella quale, a suo avviso, il primo
Giudice aveva erroneamente quantificato il credito.
Si costituiva, altresì, resistendo, del pari, all'appello CP_2
principale e riproponendo, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la domanda di arricchimento senza causa che il primo Giudice aveva ritenuto assorbita.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza depositata il 25.10.2021, così statuiva: “Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.10.2023”.
Quindi, differita, per esigenze di ruolo, l'udienza di precisazione delle conclusioni, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 6.12.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.., l'ultimo dei quali è scaduto in data 24.02.2025.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali, nonché, dall'appellante e dalla le memorie di replica, la causa era CP_2
rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
pag. 9/29 Il Giudice di primo grado, nel respingere l'eccezione di inefficacia del contratto sollevata dalla resistente, osservava: “Nel caso di specie, incontestata oltreché provata documentalmente è la stipula dell'accordo intercorso tra l' ed Parte_1 Controparte_1
per la realizzazione del lungometraggio dal titolo
[...]
provvisorio “Il Bacio Azzurro”, avvenuta in data 28 gennaio 2013 (all. 1 ricorso introduttivo) oltreché dei successivi accordi integrativi del 4 aprile 2013 (all. 6), del 12 aprile 2013 (all. 7), del 4 maggio 2013 (all.10)
e del 18 maggio 2013 (all. 11). Quanto alla sussistenza di fatti estintivi/modificativi del diritto di credito, non coglie nel segno
l'eccezione, formulata dalla convenuta, di inefficacia/annullabilità del contratto di mandato e dei successivi accordi integrativi, per difetto del potere di rappresentanza del direttore generale. Infatti, l'accordo per la realizzazione del lungometraggio stipulato in data 28 gennaio 2013 ed i successivi accordi integrativi risultano sottoscritti dal Direttore Generale dell' Ciò posto, è certamente vero che “il potere Parte_1
del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura ad litem) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva” (cfr. Cass., sez. I, sent. 8189/1997), ma è altrettanto vero che, con delibera del 4 febbraio 2011 (all. 2 comparsa di costituzione della , il Consiglio di Amministrazione dell' CP_2 Pt_1
pag. 10/29 ha deliberato di “delegare al direttore Generale Parte_1
dell'azienda Ing. i poteri di firma su tutti gli atti Controparte_5
relativi ai mandati e/o ordinativi di pagamento sui conti correnti ed i depositi attivi presso istituti di credito e/o poste italiane s.p.a. relativamente all'acquisto di beni, attrezzatture, servizi e quant'altro si riveli necessario a garantire l'ordinaria gestione dell'azienda nel rispetto del comma 6 dell'art. 23 del vigente statuto societario che fa “obbligo di tenere costantemente informato il CdA sull'attività svolta”. Ne consegue la sussistenza del potere del direttore generale di rappresentare l'Ente nei rapporti con soggetti terzi”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura l'indicata parte di sentenza, dopo avere rammentato che in corso di causa il
Tribunale, in diversa composizione, aveva respinto la richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva, proprio valorizzando il contestato carattere vincolante, per la società resistente, del contratto, opinava che il primo Giudice aveva “erroneamente, individuato il potere di impegnare l da parte del D.G. nella delibera del Parte_1
4 febbraio 2011”.
Deduceva, al riguardo, che “Il testo della delibera non autorizza affatto
a ritenere che al Direttore Generale siano stati delegati i poteri propri del CDA ovvero del Presidente/Amministratore Delegato, di rappresentare all'esterno la Società. La delega conferita rimane sempre di natura esecutiva di decisioni ed impegni assunti dagli Amministratori
e così, infatti, gli è stato attribuito il potere di sottoscrivere mandati e/o
pag. 11/29 ordinativi di pagamento ma in riferimento a contratti già conclusi dagli
Amministratori e/o ad impegni preventivamente approvati dal CDA e giammai, con tale atto, gli sono sati conferiti i poteri del Legale
Rappresentante.
La delega conferita con la delibera citata rientra pur sempre nel compito del D.G. di dare attuazione agli indirizzi di gestione degli amministratori
e non conferisce in alcun modo la rappresentanza legale e/o negoziale”.
Evidenziava, inoltre, che, nello stesso senso, “la Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per la Campania – con decisione n. 597/2019 del
3 dicembre 2019, intervenuta dopo la scadenza ei termini di cui all'art.
183 c.p.c. e quando il primo Giudice aveva già fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni - nell'affermare la responsabilità contabile del , proprio per effetto della sottoscrizione degli accordi con CP_5
la società , ha evidenziato che la rappresentanza della società è CP_1
riservata al solo Presidente del C.d.A., che è anche Amministratore Unico
e che il D.G. fosse sfornito di delega per la sottoscrizione del CP_5
contratto e degli accordi integrativi”.
§ 6.
Il primo Giudice, sempre in ordine alle eccezioni sollevate dalla resistente, rilevava, altresì, che “Laddove, poi, si fosse stati in presenza di un falsus procurator (come dedotto dalla convenuta), il negozio dallo stesso concluso comunque non si sarebbe potuto considerare improduttivo di effetti, attesa l'intervenuta ratifica, verificatasi per effetto della delibera versata in atti proprio dalla società convenuta (doc.
pag. 12/29 1 comparsa di costituzione e risposta). Invero, con tale atto – successivo alla stipula del contratto per cui è processo, avvenuta in data 28 gennaio
2013 - il Consiglio di Amministrazione dell' ha Parte_1
conferito “mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto” e cioè alle iniziative culturali di interesse nazionale, avviate in occasione del 75° anniversario dell' di fatto ratificando l'operato del Parte_1
Direttore Generale”.
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante sottoponeva a critica la parte di sentenza appena riportata, deducendo che la delibera del CDA del 14 marzo 2013 non poteva intendersi come idonea a ratificare attività già poste in essere dal D.G., in quanto si limitava a conferire a questi un mero potere di attuazione “di decisioni adottate dal CDA nell'ambito delle iniziative culturali di interesse nazionale in occasione del 75° anniversario dell' ” e perché in nessun punto tale delibera Parte_1
ratificava l'operato del Direttore Generale. Inoltre, la stessa delibera non poteva intendersi come “preventiva ratifica di successivi accordi integrativi, sempre sottoscritti dal Direttore Generale in assenza di poteri rappresentativi e mai portati a conoscenza del CDA”.
Al riguardo, rimarcava “la discrasia tra il tenore della discussione e della manifestazione di volontà del Consiglio di mera presa d'atto ed il contenuto del menzionato estratto di delibera, (non corrispondente alla volontà del Consiglio) erroneamente valorizzato dal primo Giudice nonostante il puntuale rilievo”.
pag. 13/29 Obiettava che “non essendo intervenuta alcuna convalida da parte dell'A.D. ovvero del Consiglio, gli atti posti in essere dal D.G. restano privi di efficacia e quindi anche sotto tale aspetto nessun inadempimento risulta imputabile all'appellante”.
§ 8.
Preliminarmente si osserva che il riferimento, operato dall'appellante, alla sentenza n. 597/2019 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, non sia dirimente, in primo luogo perché tale documento, per quanto indicato come allegato n. 4 della produzione di parte dell'istante, non è presente nella produzione telematica.
In ogni caso, poi, detta statuizione, oltre a non spiegare efficacia vincolante in questa sede, costituisce un elemento la cui rilevanza probatoria è rimessa al prudente apprezzamento di questa Corte.
Ciò posto, deve premettersi che il primo motivo è fondato, in quanto al
28.1.2013, cui risale la sottoscrizione dell'accordo con , il CP_1
Direttore Generale era effettivamente privo del potere di rappresentanza esterna della società.
Ed invero, la delibera del 4.2.2011, valorizzata dal primo Giudice, dopo avere rammentato che spettava al Presidente del CdA la rappresentanza della società verso i terzi ed agli amministratori la gestione della stessa, al dichiarato fine di accelerare gli impegni di spesa, delegava le funzioni di pagamento per l'acquisto di beni e servizi necessari a garantire l'ordinaria gestione dell'azienda, al Direttore
pag. 14/29 Generale, cui conferiva i poteri di firma sugli atti relativi ai mandati ed ordinativi di pagamento.
Dal tenore della citata delibera, quindi, emerge che, effettivamente, con la stessa, il CdA della società non abbia delegato al D.G. la rappresentanza dell'ente verso i terzi, ma il mero compimento di condotte attuative delle decisioni degli organi amministrativi, tali dovendosi considerare l'emissione dei mandati ed ordinativi di pagamento.
Significativo, infatti, è che la menzionata delibera del 4.2.2011 non autorizzasse il D.G. alla stipula di contratti.
§ 9.
Tanto chiarito, il secondo motivo di appello è, tuttavia, infondato.
Invero, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, con la delibera del 14.3.2013, il CdA della prendeva atto Parte_1
della realizzazione di manifestazioni culturali di interesse nazionale e di un lungometraggio in occasione del 75° anniversario della fondazione dell' e stabiliva di dare mandato al Direttore Parte_1
Generale di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al medesimo atto.
Ora, se si considera che tale delibera veniva adottata il 14.3.2013, e, quindi, circa un mese e mezzo dopo la stipula del contratto con , CP_1
che, nella premessa della delibera, si dava conto della ricorrenza del
75° anniversario della fondazione dell' , evidenziandosi Parte_1
l'opportunità di promuovere, su tutto il territorio delle Province di pag. 15/29 Avellino e di Benevento ed eventualmente nazionale, tale avvenimento, della ritenuta necessità di proporre iniziative culturali di un certo spessore, appare fondatamente sostenibile che la medesima delibera integri gli estremi della ratifica dell'operato del Direttore Generale.
Dirimente risulta, in tal senso, la circostanza che, come emerge dalla lettura del testo di tale documento allegato alla produzione della stessa appellante, l'adozione della delibera de qua era preceduta dall'informativa del Direttore Generale, nel corso della quale lo stesso metteva, il Consiglio di Amministrazione, al corrente del fatto che, nel
2013, ricorreva il 75° anniversario della fondazione dell' , Parte_1
che, il 6 ottobre dello stesso anno, vi sarebbe stata una manifestazione di risonanza nazionale a Cassano Irpino e che, in detta occasione, sarebbe stato proiettato un lungometraggio che la direzione stava già realizzando.
Orbene, al cospetto del tenore dell'informativa preventivamente resa dal DG al CdA, appare oggettivamente inequivoca l'idoneità della delibera in esame a ratificarne l'operato, laddove, come detto, con essa, il Consiglio prendeva atto delle attività che la direzione generale stava svolgendo e dava al DG mandato di adottare tutti gli atti gestionali occorrenti al fine di attuare la medesima delibera.
In contrario, non appare dirimente il rilievo dell'appellante, secondo cui vi sarebbe una “discrasia tra il tenore della discussione e della manifestazione di volontà del Consiglio (allegato 6 produzione di parte di primo grado) di mera presa d'atto ed il contenuto del menzionato estratto di delibera, (non corrispondente alla volontà del Consiglio)
pag. 16/29 erroneamente valorizzato dal primo Giudice nonostante il puntuale rilievo”.
Ed invero, la documentazione invocata dall'appellante non prova che il contenuto della delibera del CdA del 14.3.2013 sia diverso da quello valorizzato dal Giudice di primo grado e dinanzi riportato.
Infatti, nel fascicolo telematico dell'odierna appellante, contenente la documentazione che la stessa aveva depositato in primo grado, si rinviene proprio la copia della delibera de qua, recante il contenuto del quale si è dato conto.
Ininfluente è, poi, che l'allegato n. 6, citato dall'appellante, costituente la copia dell'estratto della delibera tratto dal libro dei verbali del CdA, riporti, rispetto al punto 6 dell'ordine del giorno, vertente sull'informativa del Direttore Generale inerente alle attività aziendali in occasione del 75° anniversario, che “il Consiglio prende atto di tale informativa e passa alla discussione del 7° punto all'o.d.g.”.
Invero, avendo l'originaria resistente depositato, nella stessa produzione di parte, la delibera del CdA del 14.3.2013, recante il contenuto innanzi richiamato, è oggettivamente ininfluente che, nell'estratto del libro delle delibere pure depositato dalla stessa parte, sia contenuta una determinazione di contenuto in parte differente, essendo verosimile che la presa d'atto sia stata assunta nell'immediatezza e che, poi, il CdA, al termine della seduta, abbia approntato ed adottato la delibera di cui sopra.
pag. 17/29 Del resto, giova ribadire, non avendo l'appellante sollevato alcuna questione di non autenticità della medesima delibera, da essa stessa depositata, alcun dubbio può residuare in ordine alla piena corrispondenza del contenuto di tale documento con la volontà dell'organo societario.
La stessa, quindi, vale a sanare l'inefficacia, verso la società, del contratto stipulato dallo stesso DG con , nascente dalla carenza, CP_1
in capo allo stesso, all'atto della relativa sottoscrizione, del potere di impegnare la società verso i terzi.
Del pari, avendo, con la delibera de qua, il CdA conferito al DG il potere di adottare gli atti gestionali necessari per dare attuazione al mandato, deve ritenersi che la medesima delibera valga a rendere efficaci ed opponibili alla società anche gli accordi integrativi, successivamente stipulati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2013, dallo stesso DG con . CP_1
§ 10.
Secondo il Tribunale, inoltre, “Neppure coglie nel segno l'eccezione formulata dalla convenuta di inefficacia/annullabilità del contratto per estraneità dello stesso all'oggetto sociale, in quanto, laddove si volesse ritenere che l'attività di ricerca, sviluppo, pubblicità e formazione non rientri nell'alveo dell'oggetto sociale della società convenuta, comunque con la soppressione di ogni riferimento all'oggetto sociale nell'art. 2384 cod. civ. e l'abrogazione dell'art. 2384-bis cod. civ., per effetto della riforma del diritto societario con d.lgs. 6/2003 l'oggetto sociale non
pag. 18/29 funge più da limite ai poteri gestori e di rappresentanza degli organi rappresentativi delle società. Ne consegue che questi ultimi possono anche compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, purché le stesse siano necessarie per la sua attuazione.
Pertanto, le limitazioni che attengono all'oggetto sociale hanno efficacia
e riflessi soltanto interni alla società, mentre nei rapporti esterni gli atti estranei all'oggetto sociale rimangono validi ed impegnativi per la società, salva l'exceptio doli.
Tuttavia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, la società deve dimostrare che da parte del terzo vi fosse, non solo la conoscenza di tale estraneità dall'oggetto sociale, ma anche la volontà di arrecare un danno alla società medesima e tale carattere dannoso va valutato al momento della stipulazione dell'atto stesso.
Sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nel vigente regime giuridico, l'art. 2384, comma 2, c.c. richiede, non già la mera conoscenza dell'esistenza delle limitazioni da parte del terzo, ma la sussistenza di un accordo fraudolento o, quantomeno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7293 del 26/03/2009).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione de qua, tali circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, essendosi la convenuta limitata a riferire genericamente dell'intento dell'attrice di arrecare un danno alla società convenuta.”.
§ 11.
pag. 19/29 Con il terzo motivo l'appellante, nel sottoporre a censura tale capo di sentenza, deduceva che la prova della consapevolezza, in capo al terzo, di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società avrebbe potuto trarsi, nella specie, da una serie di indici, quali la “macroscopica, assoluta estraneità all'oggetto sociale – e per nulla necessaria per la sua attuazione - dell'attività commissionata, la stipula da parte di soggetto diverso dagli Amministratori, e segnatamente dell'Amministratore Delegato, il non essere stata preceduta la stipula da alcuna procedura in ordine alla scelta del contraente o a negoziazione quanto ai costi, trattandosi di Società in house e, comunque, a totale capitale pubblico, nonché il notorio deficit di bilancio .. l'occultamento della posta debitoria nel bilancio”.
A conforto del proprio assunto deduceva che “La Corte dei Conti con la pronunzia citata ha ritenuto fondata la domanda di danno erariale proposta dalla , riconoscendo la illeceità della condotta del Pt_3 [...]
per la violazione di molteplici canoni di condotta, riconoscendo CP_5
l'assenza di potere rappresentativo, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e, per quanto superfluo, la completa estraneità rispetto all'oggetto sociale degli accordi per cui è causa”.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza della S.C, “in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri
pag. 20/29 conferiti, non ne integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, atteso che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24547 del 01/12/2016).
Ne segue che, anche a voler ritenere l'atto posto in essere dal consistente nella stipula del contratto con , estraneo all'oggetto CP_1
sociale della comunque, ogni questione sul punto Parte_1
deve ritenersi superata per effetto della ratifica disposta dal CdA con la delibera del 14.3.2013.
§ 13.
Con il quarto motivo, l'appellante sosteneva che il Tribunale aveva del tutto omesso di pronunciare in merito all'eccezione di inadempimento da essa resistente formulata.
pag. 21/29 Al riguardo, deduceva di avere, in primo grado, sostenuto che l'opera non era stata ultimata in tempo utile per la manifestazione da tenersi in Cassano Irpino, il 6 ottobre 2013, in occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario della fondazione dell e che, Parte_1
comunque, l'opera non era stata neppure successivamente consegnata.
Asseriva che, a fronte di tali sue eccezioni, le controparti nulla avevano obiettato.
§ 14.
Il motivo è fondato.
In primo grado l'odierna appellante aveva, tra l'altro, eccepito che il lavoro cinematografico non era stato ultimato nel rispetto della data programmata, vale a dire per consentirne la presentazione in occasione della manifestazione tenutasi a Cassano Irpino il 6.10.2013,
e che, comunque, l'opera non era mai stata consegnata e messa a disposizione della committente.
In ordine a tale eccezione, come opinato dall'appellante, il primo
Giudice rimaneva effettivamente silente, avendo del tutto omesso sia di dare atto della relativa proposizione, che di pronunciarsi al riguardo.
Ciò posto l'eccezione merita accoglimento.
Come noto, invero, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare
l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di
pag. 22/29 dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Nella specie, tuttavia, l'originaria ricorrente e la terza chiamata in causa non assolvevano al ridetto onere probatorio, dal momento che, pur avendo entrambe articolato una prova testimoniale vertente proprio sull'adempimento della prestazione, nondimeno, a fronte della mancata ammissione della stessa, disposta dal G.I. con ordinanza del
13.4.2016, non ne sollecitavano fruttuosamente la successiva ammissione.
Né, deve soggiungersi, una simile richiesta era coltivata nel presente grado di giudizio, avendo entrambe le appellate omesso di riproporre, nelle rispettive comparse di costituzione, le richieste di prova orale articolate in primo grado.
Inoltre, i riferimenti, operati dalla , alla documentazione da essa CP_1
prodotta in primo grado, in tesi idonea a dimostrare il completamento dell'opera e la relativa consegna alla e, in specie, al Parte_1
“documento di trasporto n. 4/19 (All. 15 ter del ricorso introduttivo di primo grado)”, ed alla “comunicazione di tale ultimazione lavori
..indirizzata formalmente in data 8-07-2014 (All. 21 del ricorso introduttivo di primo grado)”, sono privi di pregio, per l'assorbente ragione che, costituendosi in questo grado di giudizio, CP_1
ometteva di depositare la produzione di parte relativa al giudizio di primo grado.
pag. 23/29 Discende da quanto appena detto che alcuna rilevanza possa ovviamente ricollegarsi ai richiamati documenti, siccome non presenti agli atti del fascicolo d'ufficio telematico, relativo ad entrambi i gradi di giudizio, in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del
13/03/2024).
Del resto, nella specie, alcuna specifica deduzione era operata sul punto da , avendo la stessa dichiarato, nella propria comparsa CP_1
di costituzione, che avrebbe depositato la produzione di parte di primo grado ed avendo, tuttavia, omesso di provvedere a siffatto deposito.
Con riguardo, poi, alle difese svolte dalla terza chiamata in causa, odierna appellata, deve osservarsi come nemmeno la CP_2
stessa abbia offerto alcuna prova dell'adempimento della prestazione, non potendo, a tal fine, valorizzarsi il contenuto delle note inoltrate da alla il 26.2.2015 ed il 4.3.2015, afferenti alla CP_1 Parte_1
prestazione dalla prima espletata, sia perché carenti finanche della pag. 24/29 prova del relativo invio e ricezione da parte della destinataria, sia in quanto, comunque, atti di parte, privi di valenza probatoria.
Infine, nemmeno soccorre il riferimento, operato da entrambe le appellate nei propri scritti difensivi, ai plurimi riconoscimenti che l'opera cinematografica avrebbe conseguito in sede nazionale ed internazionale, da parte di organi di informazione, network televisivi, organismi istituzionali, perché, anche in tal caso, si tratta di allegazioni sfornite di supporto probatorio.
Né, giova soggiungere, rileva il solo parziale pagamento eseguito dalla perché, il carattere non interamente satisfattivo Parte_1
dello stesso, impedisce di potere qualificare siffatta condotta come sintomatica di un'accettazione della prestazione da parte dell'originaria resistente.
In conclusione, quindi, difettando, a fronte della sollevata eccezione di inadempimento, la prova dell'avvenuta puntuale ed integrale esecuzione della prestazione, posta a base della domanda di pagamento, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda, originariamente proposta da , deve CP_1
essere rigettata.
§ 15.
Infine, la domanda di ingiustificato arricchimento, reiterata da CP_2
deve essere dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., perché nella specie la parte istante disponeva di un'azione tipica (quella di adempimento contrattuale) che, come visto, è stata rigettata nel merito pag. 25/29 per ritenuta carenza di prova dell'adempimento (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
§ 16.
All'accoglimento dell'appello principale, segue, di necessità, il rigetto di quello incidentale, con il quale aveva inteso ottenere la CP_1
condanna della al pagamento di un importo Parte_1
maggiore, rispetto a quello riconosciuto nell'impugnata sentenza, sul presupposto che il Giudice non avesse esattamente quantificato il credito.
§ 17.
Venendo al governo delle spese processuali, occorre fare applicazione del principio secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Tanto premesso, rileva la Corte che, nella specie, alla luce dell'integrale riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali di entrambi i pag. 26/29 gradi debbano seguire la soccombenza di e di e che CP_1 CP_2
possa adottarsi una condanna solidale delle stesse, ai sensi dell'art. 97
c.p.c., stante il comune interesse dal quale le rispettive posizioni difensive risultano avvinte.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quelle di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi, stante la natura documentale della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
pag. 27/29 , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
c) condanna e in solido tra di Controparte_1 CP_2
loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.165,50 per esborsi, euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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