Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1058 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e avv. Parte_1 Parte_2
Gianfranco S. D'Ettoris) appellante
E
(dott. Vincenzo Controparte_1
Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione a ordinanza ingiunzione che sanziona irregolarità amministrative in fase di assunzione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' ha sanzionato la società Controparte_1 [...]
e il suo legale rappresentante per aver Parte_2 Parte_1
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2. L'opposizione che, con ricorso giudiziale del 17.11.2017, essi hanno proposto contro l'ordinanza ingiunzione notificata il 19.10.2017, è stata respinta dal tribunale di
Catanzaro. A fronte dei motivi di opposizione, che si incentrano sulla intempestività della contestazione dell'illecito e sull'eccessiva onerosità del pagamento ingiunto, il tribunale:
a) ha implicitamente disatteso il primo, ritenendo che “la data di perfezionamento dell'accertamento va fatta coincidere con la data in cui l'organo accertatore acquisisce piena conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito, sì da poter emettere il provvedimento sanzionatorio, momento che non può certamente essere coincidente con la data del primo accesso ispettivo, dove ha semplicemente inizio il procedimento”; b) ha espressamente respinto il secondo, condividendo i criteri e la metodologia esposta nella “scheda” di calcolo delle sanzioni, allegata da parte opposta. Ha posto a carico degli opponenti le spese di lite.
3. Gli opponenti impugnano la sentenza e chiedono l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione perché addebitano al tribunale:
1) di aver immotivatamente respinto l'eccezione di intempestività della contestazione,
a dispetto delle risultanze documentali relative al fatto che già il 29.9.2015 gli ispettori avevano completato l'istruttoria su cui riposa il verbale di accertamento che hanno redatto solo il 4.4.2016;
2) di aver svalutato, ai fini del controllo della congruità della sanzione irrogata, la condotta tenuta dai trasgressori che, ancor prima della contestazione, hanno provveduto a regolarizzare la posizione dei dipendenti irritualmente assunti, meritando pertanto che la sanzione sia “rideterminata nel minimo stabilito dalla legge” e che, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981, ne sia consentito il pagamento rateale.
4. Nella resistenza dell' appellato che ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione, assumendola infondata, il Collegio ha disposto la trattazione
Pag. 2 di 6 scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. Il primo motivo di appello va riconosciuto fondato, con conseguente assorbimento del secondo, perché, come correttamente gli appellanti denunciano,
l'accertamento degli illeciti amministrativi contestati non si è concluso nei tempi strettamente necessari e la contestazione è intervenuta oltre il termine di legge.
6. Il tribunale non ha considerato, in fatto, che:
a) nello stesso verbale di accertamento e notificazione del 4.4.2016 gli organi di vigilanza davano atto che, in occasione del primo accesso ispettivo del 9.7.2015, il legale rappresentante della società datrice di lavoro aveva esibito i modelli “Unilav”, intestati ai due lavoratori sopresi nel cantiere, che risultavano trasmessi solo il giorno stesso, nel corso dell'ispezione, benché i lavoratori avessero riferito di aver iniziato a lavorare sin dal 29.6.2015 e tanto risultasse anche dagli anzidetti modelli “Unilav”, intempestivamente trasmessi, dei quali gli ispettori avevano annotato, sin dal primo accesso, i rispettivi numeri di protocollo;
b) dall'ulteriore documentazione acquisita con verbale del 29.9.2015 non si evincono dati contrastanti con quelli già acquisiti al momento del primo accesso e relativi alla durata dei periodi in cui i lavoratori erano stati impiegati senza regolare assunzione. In particolare, è attestato che insieme alla delega al consulente del lavoro per la tenuta del
Libro Unico, al Libro unico “dal mese di aprile al mese di luglio” e al “Durc On Line valido sino al 6/11/2015”, l' acquisì in quella data anche i “visti” delle CP_1
dichiarazioni di assunzione consegnate ai due lavoratori tardivamente denunciati;
c) dal verbale interlocutorio degli accertamenti eseguiti il 1.2.2016 risulta che, in quella data, l'Ispettorato del lavoro acquisì dalla Cassa competente per territorio Pt_2
informazioni relative soltanto alla data di iscrizione della società datrice di lavoro, ma non anche alla posizione dei due lavoratori coinvolti nell'accertamento;
d) nel fascicolo dell' sono presenti le stampe, datate 9.2.2016, dei modelli CP_1
“Unilav” riguardanti i predetti lavoratori già trasmessi il 9.7.2015, di cui gli ispettori avevano avuto contezza sin dalla data del primo accesso ispettivo e, al più tardi, dalla data
Pag. 3 di 6 del 29.9.2015 in cui acquisirono le denunce di assunzione consegnate ai lavoratori e da essi vistate.
7. Deve pertanto convenirsi con gli appellanti che nessun nuovo approfondimento istruttorio risulta documentato in data successiva al 9.7.2015 per quanto concerne l'infrazione che fu contestata con verbale del 4.4.2016, notificato rispettivamente il 19.4.2016 al trasgressore e il 22.4.2016 all'obbligata in solido. Ciò in quanto gli organi di vigilanza che eseguirono il primo accesso acquisirono, nell'immediatezza, tutte le informazioni occorrenti a rivelare la natura e l'entità dell'infrazione, soprattutto in ordine alla durata delle “giornate di lavoro irregolare effettivo” (ricadenti – com'è ovvio – nel periodo precedente all'invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione del 9.7.2015) che ha inciso sulla misura della sanzione.
8. Deve altresì convenirsi che, parimenti, non è stato documentato nessun atto di indagine che, in un momento successivo alla data del 29.9.2015 nella quale l'ispettorato curò l'acquisizione di ulteriore documentazione, fu indirizzato alla verifica della fondatezza degli addebiti. Ciò in quanto: a) i contenuti dei modelli “Unilav” che risultano stampati il 9.2.2016 coincidono con i contenuti delle denunce di assunzione che il
9.7.2015 erano state trasmesse mediante gli stessi modelli e, relativamente alle quali, già il 29.9.2015 l' aveva acquisito le copie vistate dai lavoratori interessati;
b) la CP_1 consultazione telematica eseguita il 18.12.2015 mediante il “sistema VigDm , di CP_2 cui l' ha prodotto le mere stampe, non era finalizzata ad acquisire riscontri ai CP_1
ridetti contenuti, giacché in quelle stampe nulla si rinviene in ordine alla durata dell'irregolare assunzione dei due lavoratori;
9. La dichiarazione testimoniale dell'ispettore del lavoro secondo cui Tes_1 in data 9.2.2016 fu eseguita “la verifica Unilav” conferma, pertanto, che quell'unico adempimento si risolse nella stampa dei modelli già presenti negli archivi telematici e contenenti i dati relativi all'infrazione già accertata. Non diede infatti luogo a verifiche o ad ulteriori atti di indagine meritevoli di essere verbalizzati, così come non lo era stata neppure la consultazione telematica eseguita il 18.12.2015.
10. Rispetto ai dati documentali di cui l'amministrazione era entrata in possesso sin dal momento in cui il datore di lavoro comunicò finanche i numeri di protocollo delle denunce di assunzione che aveva eseguito (cfr. il verbale di primo accesso), non potrebbe giustificarsi il ritardo con cui essa ha proceduto a verificarli, atteso che tale verifica, come
Pag. 4 di 6 si è appena rimarcato, si risolse nella mera stampa degli stessi moduli di denuncia e non formò oggetto di approfondimenti debitamente documentati in relazione alla posizione
(non già dell'azienda ma) dei due operai irregolarmente assunti.
11. Questi rilievi in fatto vanno dunque riguardati alla luce dei principi di diritto
– consolidati in giurisprudenza – secondo cui il limite temporale di novanta giorni entro il quale l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 è collegato alla conclusione del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini occorrenti per avere piena conoscenza dell'illecito (cfr. Cass. 3388/2005 e Cass. 3254/2003). Sulla individuazione di tale momento non può tuttavia incidere il tardivo compimento di atti di indagine che l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto compiere tempestivamente, il quale non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (cfr. Cass. 5467/2008, Cass. 12093/2007 e Cass. 27702/2019).
12. Nel caso di specie si apprezza palese l'intempestività della contestazione se raffrontata alla piena conoscenza dell'illecito che l'amministrazione ebbe già nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e la cui effettiva portata, in termini di durata dell'assunzione irregolare dei lavoratori, non costituì oggetto di ulteriori indagini e di verifiche verbalizzate in data successiva al 29.9.2015, nella quale si completò l'istruttoria documentale relativa all'illecito che però fu contestato solo il 4.4.2016 e, dunque, tardivamente.
13. Siffatto lasso temporale esorbita anche i tempi occorrenti per la determinazione della pena pecuniaria che, come allega l' resistente, è il frutto CP_1 di mere “operazioni matematiche codificate dalla divisata Circolare n. 121/88” da compiersi, come tali, in tempi ragionevolmente contenuti e, certamente, non coincidenti con un lasso di tempo ultra semestrale.
14. Ne consegue, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, il riconoscimento che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per le infrazioni tardivamente contestate si è estinta.
15. Tanto comporta l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Pag. 5 di 6 16. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in base ai vigenti parametri tariffari previsti dal DM Giustizia n. 55/2014, si distraggono a favore del richiedente procuratore attoreo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in proprio e in qualità, con ricorso depositato il 18.1.2023, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 532/22, pubblicata in data
25.9.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2. Condanna l' appellato a rifondere agli appellanti le spese di lite che CP_1
distare a favore del loro difensore e liquida in € 2.540 per il primo grado e in €
2.906 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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