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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1373/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Elena SCOTTI GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1373/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERONE GIULIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BUSCAGLIA ELENA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte ricorrente: Voglia - Revocare la CTU psico-pedagogica disposta con il decreto del 12.12.2025; - Fissare udienza per la remissione della causa al Collegio per l'accoglimento delle seguenti congiunte CONCLUSIONI Voglia Codesto Ill.mo Tribunale 1. confermare l'affidamento condiviso di ai genitori Persona_1 con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
a modifica della sentenza 30/2024 Tribunale di Novara 2. sarà collocato prevalente presso il padre in Novara, Via Antonelli 1 ed il padre potrà pre-iscriverlo ed iscriverlo Per_1 presso la Scuola primaria in Novara informando la madre della scelta;
3. per il periodo da gennaio a giugno 2026 Per_1 starà con la madre un weekend lungo (giovedì – domenica o venerdì – lunedì) più una settimana al mese (che non includa altri due fine settimana);
4. da settembre 2026 trascorrerà fine settimana alternati con la mamma dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alla domenica;
5. salvo diverso accordo: a. i ponti scolastici spetteranno al genitore cui spetta il fine settimana secondo l'alternanza, curando che non siano tutti di pertinenza di un solo genitore;
b. durante le vacanze Natalizie ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre o dal Per_1
30 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2026, in ragione dell'alternanza, starà col padre nel primo periodo e con la madre nel secondo;
c. il genitore che non avrà avuto con sé a Natale lo terrà per le vacanze di Pasqua così che di anno in
Per_1 anno faccia tutto il periodo con l'uno o l'altro genitore;
d. nelle vacanze estive potrà stare con la mamma 5
Per_1 Per_1 settimane di cui almeno 2 consecutive;
negli anni pari starà con il padre tre settimane da suddividere previa comunicazione tra i primi 15 gg di luglio e i primi 15 di agosto;
negli anni dispari tre settimane da suddividere tra gli ultimi 15 gg di luglio e gli ultimi 15 di agosto;
5. Nei fine settimana e nei periodi di vacanza in cui il minore dovrà viaggiare da Novara a Lucca e ritorno, i genitori si incontreranno a Genova;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via
Per_1 diretta nei periodi in cui lo ha con sé, senza necessità di alcuna integrazione di assegno;
7. Quanto alle spese straordinarie, il padre si farà carico al 100% delle spese mediche, scolastiche e per la psicologa;
le altre spese straordinarie da determinare, concordare e documentare secondo il Protocollo in vigore al Tribunale di Torino saranno suddivise al 70% (padre) e 30% (madre);
8. L'Assegno Unico al Figlio sarà richiesto e percepito al 50% tra i genitori;
9. I genitori si danno reciproco assenso affinché possa iniziare un percorso di sostegno psicologico presso la dott.ssa con studio in
Per_1 Testimone_1
Novara, al fine di accompagnarlo nell'adattamento alla nuova situazione familiare e agli spostamenti tra i genitori. Spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica della sentenza emessa nel procedimento n. 493/2024 del Tribunale di Novara con cui è stato disposto, su accordi delle parti: “1) Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 con collocazione alternata presso i genitori secondo lo schema di cui al seguente punto 4) e residenza anagrafica in Novara presso la madre;
i genitori concordano che sia nell'interesse di restare a vivere nella città dove è nato e convengono Per_1 che, nel caso la madre dovesse trasferirsi fuori Novara, la residenza di verrà portata presso la casa in uso al padre Per_1 in Novara, Va Antonelli 1; l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà separato sulle decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto, previo accordo, sulle decisioni principali e concernenti le questioni di maggiore interesse e rilevanza per il minore come la residenza abituale, l'indirizzo scolastico, le scelte relative all'istruzione ed educazione, le decisioni in materia di salute;
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Testimone_2
Modello ATe Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: InfoCamere C.F._3 Testimone_3
Qualified Electronic Signature CA Serial#: 1f7304 Firmato Da: Emesso Da: CA di Persona_2
Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2) La signora si è già trasferita in Novara, C.F._4 Pt_1
Via Prina, 16 3) Salvo diverso accordo tra i genitori, si alternerà tra l'abitazione dell'uno e quella dell'altra secondo Per_1 il seguente programma sviluppato su cadenza bisettimanale: SETTIMANA 1: lunedì (dall'uscita da scuola) e martedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con mercoledì (dall'uscita da scuola) e giovedì Pt_3
(con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con venerdì (dall'uscita da scuola), sabato Pt_4
e domenica (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con ETTIMANA 2: lunedì Pt_3
(dall'uscita da scuola) e martedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con Pt_4 mercoledì (dall'uscita da scuola) e giovedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con Pt_3 venerdì (dall'uscita da scuola), sabato e domenica (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con 3a) il figlio trascorrerà i ponti scolastici con il genitore a cui compete il fine settimana di riferimento;
i genitori Pt_4 avranno cura di evitare che soltanto uno di loro abbia a poterne fruire, in tal caso si accorderanno per l'alternanza; 3b) il giorno della festa del papà e quello della festa della mamma sarà trascorso da rispettivamente con il papà e con la Per_1 mamma;
3c) ciascun genitore trascorrerà con il figlio la metà delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza annuale fra i genitori del primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre) e del secondo periodo (dal 31 dicembre all'ultimo giorno di vacanza scolastica) di ciascun anno, con la previsione che per il 2024 il primo periodo ricomprendente il Natale spetterà alla madre e il secondo ricomprendente il Capodanno competerà al padre;
viceversa per il 2025 il primo periodo competerà al padre e il secondo alla madre e così negli anni a seguire;
è sempre salvo migliore accordo fra i genitori;
3d) il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali alternandosi fra i genitori quanto al primo periodo dalla fine delle lezioni al giorno di Pasqua ore 21 e quanto al secondo periodo dalle 21 del giorno di Pasqua alla ripresa delle lezioni;
per la Pasqua 2024 il primo periodo competerà al padre mentre il secondo periodo competerà alla madre;
3e) entrambi i genitori durante le vacanze scolastiche estive potranno trascorrere tre settimane di vacanza con il figlio -di cui due settimane consecutive- da definirsi fra i genitori nel rispetto delle esigenze/richieste di ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
4) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Pt_2 Pt_1 Per_1
650,00 mensili (seicentocinquanta/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) il sig. autorizza fin da ora la sig.ra a richiedere e percepire al 100% l'assegno unico al figlio o altra indennità Pt_2 Pt_1 riguardante il figlio;
6) il padre si farà inoltre carico al 100% della retta della scuola materna Persona_3 frequentata da e del premio dell'assicurazione sanitaria che copre le spese relative al minore;
le ulteriori spese Per_1 straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino del 15 marzo 2016 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli 7) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza 8) spese legali compensate”.
La ricorrente, rappresentando che aveva deciso di trasferirsi a Lucca, ha chiesto la modifica del collocamento di presso di lei. Per_1 Con comparsa depositata nei termini di legge, si è costituito il quale ha chiesto Parte_2 rigettarsi le avverse conclusioni.
***
Alla prima udienza dell'11/12/2025, accertata la regolare costituzione delle parti, ha Parte_1 dichiarato: “mi sono trasferita a luglio di quest'anno. Ho un lavoro ma non a Lucca. Mi sono trasferita perché ero incinta. Sono assistente amministrativa, guadagno € 1.800,00-2.000,00 al mese. Ho un finanziamento per l'auto di € 325,00 al mese;
partecipo alle spese della casa di Lucca, € 4.000,00 all'anno di spese condominiali ed € 400,00 al mese di mutuo. Quando mi sono trasferita, ho chiesto un periodo di due settimane a testa per ambientarsi alla nuova organizzazione e alla sua sorellina che è nata a [...] ho forzato la situazione in attesa di giudizio ma non è vero che ad è Per_1 andato tutto bene. L'ho visto poco e ho dovuto per forza accettare. ha imposto i suoi periodi e ho accettato quanto Pt_2 mi ha proposto. Menomale che non ha manifestato disagi ma non mi va che questa situazione venga Per_1 strumentalizzata. C'è stata una assenza prolungata a causa del fatto che ero incinta e non potevo guidare: in quel momento ho visto in difficoltà nel momento del saluto. Secondo me è stato turbato da questa situazione;
non so cosa sia successo Per_1 né se gli sia stato detto altro. Ho spiegato ad questa situazione;
comunque abbiamo fatto delle videochiamate quando Per_1 il bambino voleva. è un bravo papà e quindi sono certa che stia bene ma ciò non toglie che io sono la mamma e la Pt_2 presenza della mamma è fondamentale per l'età di Il cambio città è sicuramente importante ma il cambio è Per_1 confortevole. Credo che proietti su delle difficoltà che non avrebbe. conosce il mio compagno, si trova Pt_2 Per_1 Per_1 bene. Ho introdotto gradualmente la famiglia del mio compagno al bambino. quando è stato a Lucca, l'ho visto sereno e contento. Voglio precisare che la scuola elementare statale, istituto Martini, è sotto casa a Lucca. Il mio primogenito vive con me”. ha dichiarato: “sono imprenditore agricolo;
sono stato avvocato fino al 2012-2013 poi ho cambiato Parte_2 lavoro per stare di più con i miei figli. Grosso modo guadagno circa € 3.000,00 al mese. vive con me;
il mio Per_1 primogenito vive a circa 100 mt., ci vediamo spesso ha 15 anni. Ho il finanziamento della macchina di € 485,00 al mese. La casa dove vivo è di mia madre, vivo in comodato gratuito. Il trasferimento era nell'aria ma è stato repentino;
ad aprile ho saputo che era incinta e che a settembre si sarebbe trasferita. Tutte le decisioni sono sempre state prese nell'interesse di
Da settembre ho visto che è tranquillo, può parlare tranquillamente della madre. Sa che la mamma vive a Per_1 Per_1
Lucca, sa dell'arrivo della sorellina ma non ne vuole parlare. Mi sono rivolto ad una psicologa, dr.ssa per Persona_4 capire le eventuali problematiche del bambino in questa situazione. Da quel momento, ho iniziato anche un percorso per la genitorialità. Quindi, ho chiesto consiglio alla dr.ssa . Sono in contatto con l'asilo per chiedere se ci sono problemi. Il Tes_1 tema delle due settimane è stato travisato;
la scuola ha definito stressante questa situazione anche se non sono entrati nel merito in modo ufficiale perché è come se il bambino rientrasse sempre da due settimane di vacanze. A causa di malanni, rischia di non andare più a scuola se poi va due settimane dalla mamma. Voglio dire che la situazione è più tranquilla rispetto a quella descritta dagli atti. In questi mesi ci siamo organizzati facendo una settimana al mese più un weekend lungo. Solo ad ottobre è saltato l'incontro perché era incinta e non avevo capito come era organizzata. Non credo ci Pt_1 siano problemi con il nuovo nucleo familiare, però comunque il compagno non aveva mai avuto figli e adesso si trova tre figli;
per questo sono preoccupato. Non ho motivi di pensare male ma sono presi da altre cose. All'inizio non voleva Per_1 parlare della sorellina poi mi ha chiesto di portare un regalo alla sorella e mi ha chiesto di comprare qualcosa. Poi mi ha chiesto di comprarne anche un altro insieme. Ho cercato di favorire il rapporto tra fratelli. Per me non c'è problema per domenica per andare a riprendere verso sera, come richiesto dalla Non ho mai avuto problemi a rispondere Per_1 Pt_1 alla signora, si fa quel che si può”. ha dichiarato: “voglio precisare che ho chiesto alla maestra di se una eventuale gestione di Parte_1 Per_1 due settimane a testa avrebbe avuto una incidenza su Non volevo un parere visto che lo vede tutti i giorni. Continuo Per_1
a sentire la maestra e sono della chat della scuola”. All'esito, è stato depositato il seguente provvedimento provvisorio: “Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Novara n. 30/2024; dispone il collocamento di presso il padre;
dispone Per_1 che la madre possa tenere con sé tre fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì mattina, salvo diverso e migliore Per_1 accordo delle parti;
dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni dispari Per_1 con la madre, anni pari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro Per_1 il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la somma mensile di € 150,00, oltre Parte_1 Per_1 rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 505 ciascuno;
Letto l'art. 473 bis.25 c.p.c., dispone procedersi a CTU, formulando il seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i minori e i genitori, sentiti i familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, sentiti altresì i Servizi Sociali e il Servizio di NPI, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”; nomina, quale CTU, la dr.ssa , nota all'ufficio, per lo svolgimento Persona_5 delle indagini peritali;
fissa l'udienza del 19 dicembre 2025 per il giuramento del CTU, assegnando alle parti termine entro il 18 dicembre 2025 per il deposito telematico delle note scritte contenenti l'eventuale nomina del proprio CTP;
Letto l'art. 127 ter c.p.c. sostituisce l'indicata udienza con la trattazione scritta;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. Quindi, con nota del 18/12/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto revocarsi la C.T.U. Quindi, con ordinanza emessa in data 19/12/2025, è stata revocata la C.T.U. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, in quanto compatibile al benessere di e Per_1 al suo interesse.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio della Persona_1 responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
a parziale modifica della sentenza n. 30/2024,
2) colloca presso l'abitazione del padre, sita in Novara, Via Antonelli 1 ed il padre potrà Per_1 preiscriverlo ed iscriverlo presso la Scuola primaria in Novara informando la madre della scelta;
3) dispone che per il periodo da gennaio a giugno 2026 starà con la madre un weekend lungo Per_1
(giovedì – domenica o venerdì – lunedì) più una settimana al mese (che non includa altri due fine settimana);
4) dispone che da settembre 2026 trascorrerà fine settimana alternati con la mamma dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alla domenica;
5) dispone che, salvo diverso accordo, a. i ponti scolastici spetteranno al genitore cui spetta il fine settimana secondo l'alternanza, curando che non siano tutti di pertinenza di un solo genitore;
b. durante le vacanze Natalizie ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dall'ultimo Per_1 giorno di scuola al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2026, in ragione dell'alternanza, starà col padre nel primo periodo e con la madre nel secondo;
c. il genitore che non avrà avuto con sé a Natale lo terrà per le vacanze di Pasqua così che di anno in anno faccia Per_1 Per_1 tutto il periodo con l'uno o l'altro genitore;
d. nelle vacanze estive potrà stare con la mamma 5 Per_1 settimane di cui almeno 2 consecutive;
negli anni pari starà con il padre tre settimane da suddividere previa comunicazione tra i primi 15 gg di luglio e i primi 15 di agosto;
negli anni dispari tre settimane da suddividere tra gli ultimi 15 gg di luglio e gli ultimi 15 di agosto;
5. Nei fine settimana e nei periodi di vacanza in cui il minore dovrà viaggiare da Novara a Lucca e ritorno, i genitori si incontreranno a Genova;
6) dispone che genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta nei periodi in cui lo Per_1 ha con sé, senza necessità di alcuna integrazione di assegno;
7) dispone, quanto alle spese straordinarie, che il padre si farà carico al 100% delle spese mediche, scolastiche e per la psicologa;
le altre spese straordinarie da determinare, concordare e documentare secondo il Protocollo in vigore al Tribunale di Torino saranno suddivise al 70% (padre) e 30% (madre);
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 50% tra entrambi i genitori;
9) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso affinché possa iniziare un percorso di Per_1 sostegno psicologico presso la dott.ssa con studio in Novara, al fine di accompagnarlo Testimone_1 nell'adattamento alla nuova situazione familiare e agli spostamenti tra i genitori;
10) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 19/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Elena SCOTTI GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1373/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERONE GIULIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BUSCAGLIA ELENA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte ricorrente: Voglia - Revocare la CTU psico-pedagogica disposta con il decreto del 12.12.2025; - Fissare udienza per la remissione della causa al Collegio per l'accoglimento delle seguenti congiunte CONCLUSIONI Voglia Codesto Ill.mo Tribunale 1. confermare l'affidamento condiviso di ai genitori Persona_1 con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
a modifica della sentenza 30/2024 Tribunale di Novara 2. sarà collocato prevalente presso il padre in Novara, Via Antonelli 1 ed il padre potrà pre-iscriverlo ed iscriverlo Per_1 presso la Scuola primaria in Novara informando la madre della scelta;
3. per il periodo da gennaio a giugno 2026 Per_1 starà con la madre un weekend lungo (giovedì – domenica o venerdì – lunedì) più una settimana al mese (che non includa altri due fine settimana);
4. da settembre 2026 trascorrerà fine settimana alternati con la mamma dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alla domenica;
5. salvo diverso accordo: a. i ponti scolastici spetteranno al genitore cui spetta il fine settimana secondo l'alternanza, curando che non siano tutti di pertinenza di un solo genitore;
b. durante le vacanze Natalizie ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre o dal Per_1
30 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2026, in ragione dell'alternanza, starà col padre nel primo periodo e con la madre nel secondo;
c. il genitore che non avrà avuto con sé a Natale lo terrà per le vacanze di Pasqua così che di anno in
Per_1 anno faccia tutto il periodo con l'uno o l'altro genitore;
d. nelle vacanze estive potrà stare con la mamma 5
Per_1 Per_1 settimane di cui almeno 2 consecutive;
negli anni pari starà con il padre tre settimane da suddividere previa comunicazione tra i primi 15 gg di luglio e i primi 15 di agosto;
negli anni dispari tre settimane da suddividere tra gli ultimi 15 gg di luglio e gli ultimi 15 di agosto;
5. Nei fine settimana e nei periodi di vacanza in cui il minore dovrà viaggiare da Novara a Lucca e ritorno, i genitori si incontreranno a Genova;
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via
Per_1 diretta nei periodi in cui lo ha con sé, senza necessità di alcuna integrazione di assegno;
7. Quanto alle spese straordinarie, il padre si farà carico al 100% delle spese mediche, scolastiche e per la psicologa;
le altre spese straordinarie da determinare, concordare e documentare secondo il Protocollo in vigore al Tribunale di Torino saranno suddivise al 70% (padre) e 30% (madre);
8. L'Assegno Unico al Figlio sarà richiesto e percepito al 50% tra i genitori;
9. I genitori si danno reciproco assenso affinché possa iniziare un percorso di sostegno psicologico presso la dott.ssa con studio in
Per_1 Testimone_1
Novara, al fine di accompagnarlo nell'adattamento alla nuova situazione familiare e agli spostamenti tra i genitori. Spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica della sentenza emessa nel procedimento n. 493/2024 del Tribunale di Novara con cui è stato disposto, su accordi delle parti: “1) Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 con collocazione alternata presso i genitori secondo lo schema di cui al seguente punto 4) e residenza anagrafica in Novara presso la madre;
i genitori concordano che sia nell'interesse di restare a vivere nella città dove è nato e convengono Per_1 che, nel caso la madre dovesse trasferirsi fuori Novara, la residenza di verrà portata presso la casa in uso al padre Per_1 in Novara, Va Antonelli 1; l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà separato sulle decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto, previo accordo, sulle decisioni principali e concernenti le questioni di maggiore interesse e rilevanza per il minore come la residenza abituale, l'indirizzo scolastico, le scelte relative all'istruzione ed educazione, le decisioni in materia di salute;
Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Testimone_2
Modello ATe Serial#: - Firmato Da: Emesso Da: InfoCamere C.F._3 Testimone_3
Qualified Electronic Signature CA Serial#: 1f7304 Firmato Da: Emesso Da: CA di Persona_2
Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 2) La signora si è già trasferita in Novara, C.F._4 Pt_1
Via Prina, 16 3) Salvo diverso accordo tra i genitori, si alternerà tra l'abitazione dell'uno e quella dell'altra secondo Per_1 il seguente programma sviluppato su cadenza bisettimanale: SETTIMANA 1: lunedì (dall'uscita da scuola) e martedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con mercoledì (dall'uscita da scuola) e giovedì Pt_3
(con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con venerdì (dall'uscita da scuola), sabato Pt_4
e domenica (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con ETTIMANA 2: lunedì Pt_3
(dall'uscita da scuola) e martedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con Pt_4 mercoledì (dall'uscita da scuola) e giovedì (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con Pt_3 venerdì (dall'uscita da scuola), sabato e domenica (con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno seguente) con 3a) il figlio trascorrerà i ponti scolastici con il genitore a cui compete il fine settimana di riferimento;
i genitori Pt_4 avranno cura di evitare che soltanto uno di loro abbia a poterne fruire, in tal caso si accorderanno per l'alternanza; 3b) il giorno della festa del papà e quello della festa della mamma sarà trascorso da rispettivamente con il papà e con la Per_1 mamma;
3c) ciascun genitore trascorrerà con il figlio la metà delle vacanze scolastiche natalizie con alternanza annuale fra i genitori del primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre) e del secondo periodo (dal 31 dicembre all'ultimo giorno di vacanza scolastica) di ciascun anno, con la previsione che per il 2024 il primo periodo ricomprendente il Natale spetterà alla madre e il secondo ricomprendente il Capodanno competerà al padre;
viceversa per il 2025 il primo periodo competerà al padre e il secondo alla madre e così negli anni a seguire;
è sempre salvo migliore accordo fra i genitori;
3d) il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali alternandosi fra i genitori quanto al primo periodo dalla fine delle lezioni al giorno di Pasqua ore 21 e quanto al secondo periodo dalle 21 del giorno di Pasqua alla ripresa delle lezioni;
per la Pasqua 2024 il primo periodo competerà al padre mentre il secondo periodo competerà alla madre;
3e) entrambi i genitori durante le vacanze scolastiche estive potranno trascorrere tre settimane di vacanza con il figlio -di cui due settimane consecutive- da definirsi fra i genitori nel rispetto delle esigenze/richieste di ciascun genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
4) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Pt_2 Pt_1 Per_1
650,00 mensili (seicentocinquanta/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) il sig. autorizza fin da ora la sig.ra a richiedere e percepire al 100% l'assegno unico al figlio o altra indennità Pt_2 Pt_1 riguardante il figlio;
6) il padre si farà inoltre carico al 100% della retta della scuola materna Persona_3 frequentata da e del premio dell'assicurazione sanitaria che copre le spese relative al minore;
le ulteriori spese Per_1 straordinarie verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino del 15 marzo 2016 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ove non coperte dall'assicurazione o per la parte della franchigia a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli 7) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza 8) spese legali compensate”.
La ricorrente, rappresentando che aveva deciso di trasferirsi a Lucca, ha chiesto la modifica del collocamento di presso di lei. Per_1 Con comparsa depositata nei termini di legge, si è costituito il quale ha chiesto Parte_2 rigettarsi le avverse conclusioni.
***
Alla prima udienza dell'11/12/2025, accertata la regolare costituzione delle parti, ha Parte_1 dichiarato: “mi sono trasferita a luglio di quest'anno. Ho un lavoro ma non a Lucca. Mi sono trasferita perché ero incinta. Sono assistente amministrativa, guadagno € 1.800,00-2.000,00 al mese. Ho un finanziamento per l'auto di € 325,00 al mese;
partecipo alle spese della casa di Lucca, € 4.000,00 all'anno di spese condominiali ed € 400,00 al mese di mutuo. Quando mi sono trasferita, ho chiesto un periodo di due settimane a testa per ambientarsi alla nuova organizzazione e alla sua sorellina che è nata a [...] ho forzato la situazione in attesa di giudizio ma non è vero che ad è Per_1 andato tutto bene. L'ho visto poco e ho dovuto per forza accettare. ha imposto i suoi periodi e ho accettato quanto Pt_2 mi ha proposto. Menomale che non ha manifestato disagi ma non mi va che questa situazione venga Per_1 strumentalizzata. C'è stata una assenza prolungata a causa del fatto che ero incinta e non potevo guidare: in quel momento ho visto in difficoltà nel momento del saluto. Secondo me è stato turbato da questa situazione;
non so cosa sia successo Per_1 né se gli sia stato detto altro. Ho spiegato ad questa situazione;
comunque abbiamo fatto delle videochiamate quando Per_1 il bambino voleva. è un bravo papà e quindi sono certa che stia bene ma ciò non toglie che io sono la mamma e la Pt_2 presenza della mamma è fondamentale per l'età di Il cambio città è sicuramente importante ma il cambio è Per_1 confortevole. Credo che proietti su delle difficoltà che non avrebbe. conosce il mio compagno, si trova Pt_2 Per_1 Per_1 bene. Ho introdotto gradualmente la famiglia del mio compagno al bambino. quando è stato a Lucca, l'ho visto sereno e contento. Voglio precisare che la scuola elementare statale, istituto Martini, è sotto casa a Lucca. Il mio primogenito vive con me”. ha dichiarato: “sono imprenditore agricolo;
sono stato avvocato fino al 2012-2013 poi ho cambiato Parte_2 lavoro per stare di più con i miei figli. Grosso modo guadagno circa € 3.000,00 al mese. vive con me;
il mio Per_1 primogenito vive a circa 100 mt., ci vediamo spesso ha 15 anni. Ho il finanziamento della macchina di € 485,00 al mese. La casa dove vivo è di mia madre, vivo in comodato gratuito. Il trasferimento era nell'aria ma è stato repentino;
ad aprile ho saputo che era incinta e che a settembre si sarebbe trasferita. Tutte le decisioni sono sempre state prese nell'interesse di
Da settembre ho visto che è tranquillo, può parlare tranquillamente della madre. Sa che la mamma vive a Per_1 Per_1
Lucca, sa dell'arrivo della sorellina ma non ne vuole parlare. Mi sono rivolto ad una psicologa, dr.ssa per Persona_4 capire le eventuali problematiche del bambino in questa situazione. Da quel momento, ho iniziato anche un percorso per la genitorialità. Quindi, ho chiesto consiglio alla dr.ssa . Sono in contatto con l'asilo per chiedere se ci sono problemi. Il Tes_1 tema delle due settimane è stato travisato;
la scuola ha definito stressante questa situazione anche se non sono entrati nel merito in modo ufficiale perché è come se il bambino rientrasse sempre da due settimane di vacanze. A causa di malanni, rischia di non andare più a scuola se poi va due settimane dalla mamma. Voglio dire che la situazione è più tranquilla rispetto a quella descritta dagli atti. In questi mesi ci siamo organizzati facendo una settimana al mese più un weekend lungo. Solo ad ottobre è saltato l'incontro perché era incinta e non avevo capito come era organizzata. Non credo ci Pt_1 siano problemi con il nuovo nucleo familiare, però comunque il compagno non aveva mai avuto figli e adesso si trova tre figli;
per questo sono preoccupato. Non ho motivi di pensare male ma sono presi da altre cose. All'inizio non voleva Per_1 parlare della sorellina poi mi ha chiesto di portare un regalo alla sorella e mi ha chiesto di comprare qualcosa. Poi mi ha chiesto di comprarne anche un altro insieme. Ho cercato di favorire il rapporto tra fratelli. Per me non c'è problema per domenica per andare a riprendere verso sera, come richiesto dalla Non ho mai avuto problemi a rispondere Per_1 Pt_1 alla signora, si fa quel che si può”. ha dichiarato: “voglio precisare che ho chiesto alla maestra di se una eventuale gestione di Parte_1 Per_1 due settimane a testa avrebbe avuto una incidenza su Non volevo un parere visto che lo vede tutti i giorni. Continuo Per_1
a sentire la maestra e sono della chat della scuola”. All'esito, è stato depositato il seguente provvedimento provvisorio: “Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Novara n. 30/2024; dispone il collocamento di presso il padre;
dispone Per_1 che la madre possa tenere con sé tre fine settimana al mese, dal venerdì al lunedì mattina, salvo diverso e migliore Per_1 accordo delle parti;
dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni dispari Per_1 con la madre, anni pari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro Per_1 il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la somma mensile di € 150,00, oltre Parte_1 Per_1 rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 505 ciascuno;
Letto l'art. 473 bis.25 c.p.c., dispone procedersi a CTU, formulando il seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i minori e i genitori, sentiti i familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, sentiti altresì i Servizi Sociali e il Servizio di NPI, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”; nomina, quale CTU, la dr.ssa , nota all'ufficio, per lo svolgimento Persona_5 delle indagini peritali;
fissa l'udienza del 19 dicembre 2025 per il giuramento del CTU, assegnando alle parti termine entro il 18 dicembre 2025 per il deposito telematico delle note scritte contenenti l'eventuale nomina del proprio CTP;
Letto l'art. 127 ter c.p.c. sostituisce l'indicata udienza con la trattazione scritta;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza;
manda alla cancelleria per quanto altro di competenza”. Quindi, con nota del 18/12/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto revocarsi la C.T.U. Quindi, con ordinanza emessa in data 19/12/2025, è stata revocata la C.T.U. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti, in quanto compatibile al benessere di e Per_1 al suo interesse.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio della Persona_1 responsabilità genitoriale disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore;
a parziale modifica della sentenza n. 30/2024,
2) colloca presso l'abitazione del padre, sita in Novara, Via Antonelli 1 ed il padre potrà Per_1 preiscriverlo ed iscriverlo presso la Scuola primaria in Novara informando la madre della scelta;
3) dispone che per il periodo da gennaio a giugno 2026 starà con la madre un weekend lungo Per_1
(giovedì – domenica o venerdì – lunedì) più una settimana al mese (che non includa altri due fine settimana);
4) dispone che da settembre 2026 trascorrerà fine settimana alternati con la mamma dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alla domenica;
5) dispone che, salvo diverso accordo, a. i ponti scolastici spetteranno al genitore cui spetta il fine settimana secondo l'alternanza, curando che non siano tutti di pertinenza di un solo genitore;
b. durante le vacanze Natalizie ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dall'ultimo Per_1 giorno di scuola al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per il Natale 2026, in ragione dell'alternanza, starà col padre nel primo periodo e con la madre nel secondo;
c. il genitore che non avrà avuto con sé a Natale lo terrà per le vacanze di Pasqua così che di anno in anno faccia Per_1 Per_1 tutto il periodo con l'uno o l'altro genitore;
d. nelle vacanze estive potrà stare con la mamma 5 Per_1 settimane di cui almeno 2 consecutive;
negli anni pari starà con il padre tre settimane da suddividere previa comunicazione tra i primi 15 gg di luglio e i primi 15 di agosto;
negli anni dispari tre settimane da suddividere tra gli ultimi 15 gg di luglio e gli ultimi 15 di agosto;
5. Nei fine settimana e nei periodi di vacanza in cui il minore dovrà viaggiare da Novara a Lucca e ritorno, i genitori si incontreranno a Genova;
6) dispone che genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta nei periodi in cui lo Per_1 ha con sé, senza necessità di alcuna integrazione di assegno;
7) dispone, quanto alle spese straordinarie, che il padre si farà carico al 100% delle spese mediche, scolastiche e per la psicologa;
le altre spese straordinarie da determinare, concordare e documentare secondo il Protocollo in vigore al Tribunale di Torino saranno suddivise al 70% (padre) e 30% (madre);
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 50% tra entrambi i genitori;
9) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso affinché possa iniziare un percorso di Per_1 sostegno psicologico presso la dott.ssa con studio in Novara, al fine di accompagnarlo Testimone_1 nell'adattamento alla nuova situazione familiare e agli spostamenti tra i genitori;
10) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 19/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO