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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 15875/2024 R.G.L. promossa da
nato a [...] [...], c.f. - rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Vincenzo Canzoneri del Foro di Sciacca, elett.te dom.to presso lo studio in Palermo nella via Pacini n. 5
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
All'udienza del 23.05.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 20.589,76 richiesta con nota del
28.05.2024 relativa al periodo 01/06/2019 – 30/09/2020 nonché il diritto di ad Parte_1
avere corrisposto il reddito di cittadinanza dal dì della sospensione, giusta domanda prot. n.
INPSRDC- 2019-1412653, per il restante periodo stabilito per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.770,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed Iva come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo
Canzoneri.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.11.2024 il ricorrente, premettendo di essere titolare di reddito di cittadinanza, giusta domanda prot. n. INPSRDC- 2019-1412653 del 02.05.2019, chiedeva
CP_ l'accertamento negativo del debito preteso dall' con provvedimento del 07.05.2024, ricevuto il
28 maggio successivo.
Assumeva che invero quanto dedotto dall' era infondato, atteso che quanto risultante dalla CP_2
DSU corrispondeva alla reale situazione economica.
A tal fine allegava sentenza del Tribunale Penale di Marsala che lo aveva assolto dal reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 7 co 1 DL 4/2019 con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
Chiedeva pertanto “…ordinare all di Palermo, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a provvedere all'annullamento del provvedimento di revoca notificato il 28.05.2024 e relativo alla domanda prot. n. INPSRDC- 2019-1412653; - dichiarare non dovuta la somma di €
20.589,76 richiesta con nota del 28.05.2024; - condannare l' di Palermo, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a far data da settembre 2020 le ulteriori somme ad esso dovute per RdC, giusta domanda prot. n. INPSRDC- 2019-1412653 e quelle successive presentate e sospese/decadute; - condannare l' Palermo, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei arretrati dovuti con interessi come per legge e rivalutazione;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarre in favore dell'odierno procuratore”.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda, legittimo essendo l'indebito CP_1
contestato.
In corso di causa il ricorrente esibiva sentenza resa dal Tribunale di Marsala, passata in giudicato che chiedeva di produrre. Ammessa la produzione e ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
CP_ Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la revoca del sussidio per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettivo reddito percepito dal ricorrente per l'anno in contestazione.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che il ricorrente, a seguito di domanda prot. n. ha beneficiato del reddito di cittadinanza dal mese di Parte_2
CP_ giugno 2019 e sino a tutto il mese di settembre 2020. Successivamente l' con nota del 28.03.2021 ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza e con successiva comunicazione dell'1.2.2022 ha chiesto la restituzione della complessiva somma di € 20.589,76 per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”..
Inoltre, oltre alla revoca del beneficio, il ricorrente è stato pure rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale
Penale di Marsala per il reato di cui all'art. 81 cpv nonché dell'art. 7 co. 1 del D.L. n. 4/2019 “poiché, in tempi diversi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 DL cit. rendeva dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ed in particolare nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per gli anni 2018,
2019 e 2020 ometteva di indicare per gli anni 2017. 2018 e 2019 somme provenienti da vincite al gioco online per un importo complessivo di euro 121.388,12. In Mazara del Vallo, fino al 14 gennaio
2020”.
Il giudizio penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Marsala n. 130/2024 del 24.01.2024, depositata il 24.03.2024, di assoluzione del perché: “il fatto non sussiste” (cfr. Parte_1
Sentenza del Tribunale di Marsala in atti).
Ed infatti, nel corso del giudizio penale è emerso che le dichiarazioni contenute nella domanda di reddito di cittadinanza corrispondono al vero, non avendo tratto profitto dalle giocate online.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità della somma di € 20.589,76 percepita dal ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza e richiesta in ultimo con comunicazione del 7.5.2024, ricevuta il 28.5.2024 per il periodo da giugno 2019 a settembre 2020 e conseguentemente va dichiarato il diritto a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante in relazione alla domanda del 02.05.2019 con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 23.05.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente