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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.85 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 85/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRINI LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico, per mandato _
Attore
contro
_ CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: A) Accertare che le condotte poste in essere dalla resistente in danno dell'odierna attrice così come analiticamente descritte nella parte narrativa del presente atto integrano il reato di diffamazione e ingiuria. B) Conseguentemente condannare la signora al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, della somma CP_1 complessiva di E. 26.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, da valutarsi in via equitativa, con pubblicazione della sentenza sui principali quotidiani nazionali a spese della convenuta.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa”.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Il fatto diffamatorio consiste nella pubblicazione da parte della convenuta, su un profilo
Facebook aperto e quindi visibile da una indefinibile generalità di utenti (come confermato dai testi escussi), di una foto della attrice con apprezzamenti certamente a carattere diffamatori/ingiurioso sulla sua condotta sessuale.
Il fatto appare in sé unico, poiché il doc. 6 di parte attrice, per la sua natura impersonale e priva di alcun riferimento diretto appare inidoneo a rivestire valenza lesiva, vieppiù
nella sua insussistente attitudine ad essere percepibile da terzi.
A tale evento si ricollegano poi due messaggi diretti inviati sul telefono della attrice e confermati dai testimoni.
Di nessun rilievo devono considerarsi le testimonianze assunte in ordine alle asserite conseguenze psicologiche, che in tali termini non dovendo neanche essere ammesse, rimettendo al teste una mera valutazione causale .
Anche il certificato medico a firma e desta più di una perplessità Per_1 Per_2
laddove trae conclusioni cliniche dando per scontato il presupposto fattuale di “angherie intollerabili e ormai reiterate”.
Delle successive pubblicazioni su tick tok ed altri social, riferite genericamente dai testimoni, non può tenersi conto per la genericità della testimonianza e l'assolta assenza di riferimenti al loro contenuto
Pur trattandosi di condotta certamente illecita posta in essere dalla convenuta
(“Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore,
alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della
Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto
(Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507), a fronte di una pubblicazione facebook e due messaggi diretti, deve escludersi la connotazione gravemente
2 persecutoria così come la gravissima lesione lamentata, di cui si chiede esorbitante risarcimento, vieppiù alla luce dei più recenti orientamenti di legittimità: “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo,
come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.” Cass. 34635/2024s
E ciò alla luce della inesistente rilevanza pubblica dei personaggi coinvolti, del contesto meramente locale, della ristretta cerchia dei soggetti che - per rilevanza sociale delle protagoniste e la conseguente rilevanza pubblica dei loro profili social - possono aver preso visione della comunicazione diffamatoria e, last but not least, per la sostanziale modestia del fatto in sé, che seppur idoneo a ledere privacy e onore, rimane confinato a vicenda bagatellare, che in tempi passati, per citare non avrebbe passato il Persona_3
confine del pettegolezzo locale al bar del paese.
Considerata la realtà locale, la inesistente rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti e la portata meramente episodica della vicenda si può ritenere fatto di modestissima entità,
anche ai fini del risarcimento, tenuto conto che gli elementi emersi in via istruttoria relegano, per quanto già detto la vicenda a rilevanza marginale quanto a “diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” Cass. 9068/2024
Adottati dunque i criteri di risarcimento suggeriti da parte attrice e ricondotto il fatto a quelli di tenue entità, che vedono un risarcimento da 1000,00 a 10.000,00 euro, appare ragionevole individuare in euro 3.500 la somma dovuta a fronte delle condotte per cui è
causa.
Sempre alla luce della rilevanza sociale della vicenda, appare del tutto incongruo autorizzare la pubblicazione sui principali quotidiani nazionali a spese della convenuta ex art 120 c.p.c., mentre appare ragionevole disporne la pubblicazione per estratto sui quotidiani La Nazione e Il tirreno in edizione locale Massa entro quindici giorni dal
3 deposito.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione avuto riguardo al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da parte attrice e condanna a pagare a CP_1
l'importo di euro 3.500,00 Parte_1
Dispone che estratto della sentenza sia pubblicata a cura e spese di sulle CP_1
edizioni locali Massa dei quotidiani il e La CP_2 CP_3
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per competenze oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 04/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 85/2023 del Ruolo Generale dell'anno 2023,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRINI LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico, per mandato _
Attore
contro
_ CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: A) Accertare che le condotte poste in essere dalla resistente in danno dell'odierna attrice così come analiticamente descritte nella parte narrativa del presente atto integrano il reato di diffamazione e ingiuria. B) Conseguentemente condannare la signora al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, della somma CP_1 complessiva di E. 26.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, da valutarsi in via equitativa, con pubblicazione della sentenza sui principali quotidiani nazionali a spese della convenuta.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa”.
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Il fatto diffamatorio consiste nella pubblicazione da parte della convenuta, su un profilo
Facebook aperto e quindi visibile da una indefinibile generalità di utenti (come confermato dai testi escussi), di una foto della attrice con apprezzamenti certamente a carattere diffamatori/ingiurioso sulla sua condotta sessuale.
Il fatto appare in sé unico, poiché il doc. 6 di parte attrice, per la sua natura impersonale e priva di alcun riferimento diretto appare inidoneo a rivestire valenza lesiva, vieppiù
nella sua insussistente attitudine ad essere percepibile da terzi.
A tale evento si ricollegano poi due messaggi diretti inviati sul telefono della attrice e confermati dai testimoni.
Di nessun rilievo devono considerarsi le testimonianze assunte in ordine alle asserite conseguenze psicologiche, che in tali termini non dovendo neanche essere ammesse, rimettendo al teste una mera valutazione causale .
Anche il certificato medico a firma e desta più di una perplessità Per_1 Per_2
laddove trae conclusioni cliniche dando per scontato il presupposto fattuale di “angherie intollerabili e ormai reiterate”.
Delle successive pubblicazioni su tick tok ed altri social, riferite genericamente dai testimoni, non può tenersi conto per la genericità della testimonianza e l'assolta assenza di riferimenti al loro contenuto
Pur trattandosi di condotta certamente illecita posta in essere dalla convenuta
(“Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore,
alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della
Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto
(Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507), a fronte di una pubblicazione facebook e due messaggi diretti, deve escludersi la connotazione gravemente
2 persecutoria così come la gravissima lesione lamentata, di cui si chiede esorbitante risarcimento, vieppiù alla luce dei più recenti orientamenti di legittimità: “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo,
come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.” Cass. 34635/2024s
E ciò alla luce della inesistente rilevanza pubblica dei personaggi coinvolti, del contesto meramente locale, della ristretta cerchia dei soggetti che - per rilevanza sociale delle protagoniste e la conseguente rilevanza pubblica dei loro profili social - possono aver preso visione della comunicazione diffamatoria e, last but not least, per la sostanziale modestia del fatto in sé, che seppur idoneo a ledere privacy e onore, rimane confinato a vicenda bagatellare, che in tempi passati, per citare non avrebbe passato il Persona_3
confine del pettegolezzo locale al bar del paese.
Considerata la realtà locale, la inesistente rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti e la portata meramente episodica della vicenda si può ritenere fatto di modestissima entità,
anche ai fini del risarcimento, tenuto conto che gli elementi emersi in via istruttoria relegano, per quanto già detto la vicenda a rilevanza marginale quanto a “diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” Cass. 9068/2024
Adottati dunque i criteri di risarcimento suggeriti da parte attrice e ricondotto il fatto a quelli di tenue entità, che vedono un risarcimento da 1000,00 a 10.000,00 euro, appare ragionevole individuare in euro 3.500 la somma dovuta a fronte delle condotte per cui è
causa.
Sempre alla luce della rilevanza sociale della vicenda, appare del tutto incongruo autorizzare la pubblicazione sui principali quotidiani nazionali a spese della convenuta ex art 120 c.p.c., mentre appare ragionevole disporne la pubblicazione per estratto sui quotidiani La Nazione e Il tirreno in edizione locale Massa entro quindici giorni dal
3 deposito.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione avuto riguardo al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da parte attrice e condanna a pagare a CP_1
l'importo di euro 3.500,00 Parte_1
Dispone che estratto della sentenza sia pubblicata a cura e spese di sulle CP_1
edizioni locali Massa dei quotidiani il e La CP_2 CP_3
Respinge ogni altra domanda delle parti
Condanna a rifondere a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per competenze oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 04/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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