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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott. GI IS, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G. (11 dicembre 2025 ore 8:30); lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
RE CA e DI BR, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
RA TO, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'8 agosto 2024 – premesso di essere Parte_1 proprietario del terrazzo censito al foglio n. 20, part. 197, sub 16, ubicato al piano terzo dello stabile sito in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, n. 121 – conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale chiedendone la condanna al CP_1 rilascio dell'immobile nonché al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni patiti.
2 Nella resistenza di costituitosi con comparsa del 6 novembre 2024, CP_1 venivano eseguite le verifiche preliminari ed erano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 aprile 2025 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa di che aveva stipulato con il convenuto un Controparte_2 contratto preliminare avente ad oggetto il terrazzo, e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
2. – La domanda dell'attore, che va pacificamente qualificata come rivendica alla luce della causa petendi allegata, è infondata.
L'azione ex art. 948 c.c. tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato. Pertanto, questi è soggetto ex art. 2697
c.c. ad un onere probatorio rigoroso poiché deve provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr., ex multis, Cass., n. 1044/1995; Cass., n.
1650/1994). Diversa è, invece, la situazione di colui che proponga una domanda di accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto, in quanto lo stesso può limitarsi ad allegare e provare il titolo del proprio acquisto, in considerazione del fatto che l'azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto, come nel caso dell'azione di rivendica, ma solo all'eliminazione di una situazione d'incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sul bene dall'attore (Cass.,
n. 3648/2004; Cass., n. 7894/2000). sostiene di avere acquistato la proprietà del terrazzo oggetto di causa Parte_1 in forza della successione di che con testamento pubblico del 7 Persona_1 febbraio 2020 (pubblicato il 17 aprile 2023) l'ha nominato erede universale.
Nondimeno, emerge per tabulas che il bene non è caduto nel patrimonio residuo del de cuius.
3 Quest'ultimo, infatti, dopo averlo acquistato ab intestato alla morte della madre Per_2
, avvenuta il 26 luglio 2003, ne disponeva a favore di con
[...] Controparte_2 atto di donazione del 9 novembre 2004, riservandosene l'usufrutto vitalizio (v. allegato
3 alla comparsa di risposta ove si legge “il comparente per amore e Persona_1 benevolenza (...) dona e trasferisce al comparente l quale allo stesso titolo, Controparte_2 con animo grato accetta la nuda proprietà stante la riserva di usufrutto di cui infra sui seguenti immobili (...): 2) tutto ed intero un appartamento sito nella via Vittorio Veneto numero civico 121, posto al primo piano, consistente in tre vani ed accessori (...) La donazione procede con tutti gli annessi e connessi, accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive, tutto incluso e nulla escluso. Dichiara il donante di volersi riservare su quanto donato il diritto di usufrutto per tutta la durata della propria vita”). Ora, poiché ai sensi dell'art. 979 c.c. l'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario e non è trasmissibile mortis causa, il terrazzo non ha mai fatto parte dell'asse di che ha acquisito jure hereditatis. Persona_1 Parte_1
Né persuade l'affermazione dell'attore secondo cui, al momento della donazione,
l'immobile era ancora ricompreso nell'asse ereditario di (deceduta il Persona_2
26 luglio 2003), ivi rimanendovi sino al settembre 2023.
Ai sensi dell'art. 456 c.c. la successione si apre alla morte del de cuius e l'erede diventa titolare del patrimonio sin da quel momento senza che l'eventuale omesso autonomo accatastamento possa impedire, a differenza di quanto pure sostenuto da Pt_1
di disporre dei beni dell'asse mediante una donazione (che costituisce, si
[...] noti per inciso, atto di accettazione tacita del compendio ereditario).
Da un lato, la voltura in Catasto del terrazzo nel contesto dell'azione concretamente esperita non costituisce adeguata prova della titolarità in capo all'attore anche in ragione dell'iniziativa unilaterale (v., per tutte, Cass., n. 767/2019, alla cui stregua “[a]l di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali”). Dall'altro, il titolo originario (contratto tra e ) trasferisce espressamente l'appartamento e il Parte_2 Persona_2 terrazzo e li considera unitariamente, indicando un'unica particella catastale (“Massara
4 (...) cede e trasferisce (...) l'appartamento (...) ed un terrazzo. Risulta iscritto alla partita Per_3
939 del Nuovo Catasto ... foglio di mappa 20-particella 197 sub 10”).
Pertanto, la donazione con riserva di usufrutto tra e nella parte in cui Per_1 CP_2 dichiara che “sono comprese nella donazione le parti comuni ed indivisibili del fabbricato pro quota come per legge. La donazione procede con tutti gli annessi e connessi, accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive tutto incluso e nulla escluso” non contiene una formula di stile, ma trasferisce effettivamente entrambi i beni legati oggettivamente da un nesso di pertinenzialità/dipendenza; tanto più che l'accatastamento autonomo del terrazzo eseguito ex post è adempimento a fini fiscali, ma non incide sull'oggetto del contratto.
Ma vi è di più.
Il preliminare di vendita del 13 dicembre 2013 stipulato tra Persona_1 CP_2 da un lato, e dall'altro, fuga ogni dubbio in merito,
[...] CP_1 dimostrando inequivocabilmente che con la precedente donazione era stato trasferito insieme all'appartamento anche il terrazzo.
Nell'accordo – la cui autenticità non è mai stata contestata in giudizio – si legge che
“il signor nella spiegata qualità” – i.e. USUFRUTTUARIO RINUNCIANTE – Persona_1
“dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione della presente scrittura privata al diritto di usufrutto che vanta sul bene oggetto di compravendita” – ovvero il terrazzo – “di cui gode dalla data del 14.01.2005 ovvero dall'atto di donazione con riserva di usufrutto stipulata con il promittente venditore, Repertorio 189.317. La rinuncia all'usufrutto sarà formalizzata contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita” (v. allegato 5 all'atto di citazione).
Poiché “comportamento posteriore alla conclusione del contratto” (v. art. 1362, comma 2, c.c.) di donazione, la scrittura privata prova che aveva inequivocabilmente Persona_1 inteso donare a anche il bene controverso e che, pertanto, Controparte_2 Pt_1 non può vantare sullo stesso alcun diritto.
[...]
In altre parole, non rileva nella specie la conclusione o meno del definitivo, ma importa che nella compravendita con il si era riservato l'usufrutto sul CP_2 Per_1 terrazzo e che esso – lo si ripete – alla sua morte si sia estinto senza cadere in successione.
5 Non avendo l'attore dimostrato l'esistenza di un suo titolo di proprietà e a prescindere dal tipo di situazione giuridica in capo a controparte (questione che, in ragione dell'oggetto del giudizio, è irrilevante), la domanda di rivendica e le altre domande articolate vanno tutte rigettate, mentre la domanda riconvenzionale che il convenuto ha formulato in via subordinata rispetto all'accoglimento delle altrui pretese va dichiarata assorbita.
Il carattere tecnico della questione esclude che l'attore abbia inteso abusare della risorsa processuale ex art. 96 c.p.c.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Posto che il rigetto della pretesa ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., ord., n. 11792/2018 e Cass., ord., n. 9532/2017), esse vanno poste a carico dell'attore e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. previsti per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto che al valore della domanda di rivendica [€ 11,57 (rendita catastale) x 200 ex art. 15 c.p.c.] va sommato quello della domanda risarcitoria, calcolato secondo il petitum in € 20.000, e con una riduzione del 25 % della fase istruttoria giacché non sono stati assunti mezzi di prova pure articolati nelle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 886/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da
; CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 5.175,00 (di cui € 4.657,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, lì 11 dicembre 2025 Il Giudice
GI IS
6
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott. GI IS, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G. (11 dicembre 2025 ore 8:30); lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI IS, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
RE CA e DI BR, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
RA TO, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione di rivendica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'8 agosto 2024 – premesso di essere Parte_1 proprietario del terrazzo censito al foglio n. 20, part. 197, sub 16, ubicato al piano terzo dello stabile sito in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, n. 121 – conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale chiedendone la condanna al CP_1 rilascio dell'immobile nonché al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni patiti.
2 Nella resistenza di costituitosi con comparsa del 6 novembre 2024, CP_1 venivano eseguite le verifiche preliminari ed erano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5 aprile 2025 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa di che aveva stipulato con il convenuto un Controparte_2 contratto preliminare avente ad oggetto il terrazzo, e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2025, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
2. – La domanda dell'attore, che va pacificamente qualificata come rivendica alla luce della causa petendi allegata, è infondata.
L'azione ex art. 948 c.c. tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato. Pertanto, questi è soggetto ex art. 2697
c.c. ad un onere probatorio rigoroso poiché deve provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr., ex multis, Cass., n. 1044/1995; Cass., n.
1650/1994). Diversa è, invece, la situazione di colui che proponga una domanda di accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto, in quanto lo stesso può limitarsi ad allegare e provare il titolo del proprio acquisto, in considerazione del fatto che l'azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto, come nel caso dell'azione di rivendica, ma solo all'eliminazione di una situazione d'incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sul bene dall'attore (Cass.,
n. 3648/2004; Cass., n. 7894/2000). sostiene di avere acquistato la proprietà del terrazzo oggetto di causa Parte_1 in forza della successione di che con testamento pubblico del 7 Persona_1 febbraio 2020 (pubblicato il 17 aprile 2023) l'ha nominato erede universale.
Nondimeno, emerge per tabulas che il bene non è caduto nel patrimonio residuo del de cuius.
3 Quest'ultimo, infatti, dopo averlo acquistato ab intestato alla morte della madre Per_2
, avvenuta il 26 luglio 2003, ne disponeva a favore di con
[...] Controparte_2 atto di donazione del 9 novembre 2004, riservandosene l'usufrutto vitalizio (v. allegato
3 alla comparsa di risposta ove si legge “il comparente per amore e Persona_1 benevolenza (...) dona e trasferisce al comparente l quale allo stesso titolo, Controparte_2 con animo grato accetta la nuda proprietà stante la riserva di usufrutto di cui infra sui seguenti immobili (...): 2) tutto ed intero un appartamento sito nella via Vittorio Veneto numero civico 121, posto al primo piano, consistente in tre vani ed accessori (...) La donazione procede con tutti gli annessi e connessi, accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive, tutto incluso e nulla escluso. Dichiara il donante di volersi riservare su quanto donato il diritto di usufrutto per tutta la durata della propria vita”). Ora, poiché ai sensi dell'art. 979 c.c. l'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario e non è trasmissibile mortis causa, il terrazzo non ha mai fatto parte dell'asse di che ha acquisito jure hereditatis. Persona_1 Parte_1
Né persuade l'affermazione dell'attore secondo cui, al momento della donazione,
l'immobile era ancora ricompreso nell'asse ereditario di (deceduta il Persona_2
26 luglio 2003), ivi rimanendovi sino al settembre 2023.
Ai sensi dell'art. 456 c.c. la successione si apre alla morte del de cuius e l'erede diventa titolare del patrimonio sin da quel momento senza che l'eventuale omesso autonomo accatastamento possa impedire, a differenza di quanto pure sostenuto da Pt_1
di disporre dei beni dell'asse mediante una donazione (che costituisce, si
[...] noti per inciso, atto di accettazione tacita del compendio ereditario).
Da un lato, la voltura in Catasto del terrazzo nel contesto dell'azione concretamente esperita non costituisce adeguata prova della titolarità in capo all'attore anche in ragione dell'iniziativa unilaterale (v., per tutte, Cass., n. 767/2019, alla cui stregua “[a]l di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali”). Dall'altro, il titolo originario (contratto tra e ) trasferisce espressamente l'appartamento e il Parte_2 Persona_2 terrazzo e li considera unitariamente, indicando un'unica particella catastale (“Massara
4 (...) cede e trasferisce (...) l'appartamento (...) ed un terrazzo. Risulta iscritto alla partita Per_3
939 del Nuovo Catasto ... foglio di mappa 20-particella 197 sub 10”).
Pertanto, la donazione con riserva di usufrutto tra e nella parte in cui Per_1 CP_2 dichiara che “sono comprese nella donazione le parti comuni ed indivisibili del fabbricato pro quota come per legge. La donazione procede con tutti gli annessi e connessi, accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive tutto incluso e nulla escluso” non contiene una formula di stile, ma trasferisce effettivamente entrambi i beni legati oggettivamente da un nesso di pertinenzialità/dipendenza; tanto più che l'accatastamento autonomo del terrazzo eseguito ex post è adempimento a fini fiscali, ma non incide sull'oggetto del contratto.
Ma vi è di più.
Il preliminare di vendita del 13 dicembre 2013 stipulato tra Persona_1 CP_2 da un lato, e dall'altro, fuga ogni dubbio in merito,
[...] CP_1 dimostrando inequivocabilmente che con la precedente donazione era stato trasferito insieme all'appartamento anche il terrazzo.
Nell'accordo – la cui autenticità non è mai stata contestata in giudizio – si legge che
“il signor nella spiegata qualità” – i.e. USUFRUTTUARIO RINUNCIANTE – Persona_1
“dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione della presente scrittura privata al diritto di usufrutto che vanta sul bene oggetto di compravendita” – ovvero il terrazzo – “di cui gode dalla data del 14.01.2005 ovvero dall'atto di donazione con riserva di usufrutto stipulata con il promittente venditore, Repertorio 189.317. La rinuncia all'usufrutto sarà formalizzata contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di vendita” (v. allegato 5 all'atto di citazione).
Poiché “comportamento posteriore alla conclusione del contratto” (v. art. 1362, comma 2, c.c.) di donazione, la scrittura privata prova che aveva inequivocabilmente Persona_1 inteso donare a anche il bene controverso e che, pertanto, Controparte_2 Pt_1 non può vantare sullo stesso alcun diritto.
[...]
In altre parole, non rileva nella specie la conclusione o meno del definitivo, ma importa che nella compravendita con il si era riservato l'usufrutto sul CP_2 Per_1 terrazzo e che esso – lo si ripete – alla sua morte si sia estinto senza cadere in successione.
5 Non avendo l'attore dimostrato l'esistenza di un suo titolo di proprietà e a prescindere dal tipo di situazione giuridica in capo a controparte (questione che, in ragione dell'oggetto del giudizio, è irrilevante), la domanda di rivendica e le altre domande articolate vanno tutte rigettate, mentre la domanda riconvenzionale che il convenuto ha formulato in via subordinata rispetto all'accoglimento delle altrui pretese va dichiarata assorbita.
Il carattere tecnico della questione esclude che l'attore abbia inteso abusare della risorsa processuale ex art. 96 c.p.c.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Posto che il rigetto della pretesa ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., ord., n. 11792/2018 e Cass., ord., n. 9532/2017), esse vanno poste a carico dell'attore e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. previsti per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto che al valore della domanda di rivendica [€ 11,57 (rendita catastale) x 200 ex art. 15 c.p.c.] va sommato quello della domanda risarcitoria, calcolato secondo il petitum in € 20.000, e con una riduzione del 25 % della fase istruttoria giacché non sono stati assunti mezzi di prova pure articolati nelle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 886/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale formulata in via subordinata da
; CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 5.175,00 (di cui € 4.657,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, lì 11 dicembre 2025 Il Giudice
GI IS
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