Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 04/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Monetti, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Matteo Morici presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 30.1.2024 da parte di la cartella di pagamento Controparte_2
n. 071 2023 01287564030000 con la quale è stato intimato il pagamento della somma di €
9.407,20, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla CP_1 convenuta per gli anni 2011 e 2012; che trattasi precisamente dell'importo di € 3.201,00 per contributi, oltre interessi e sanzioni, per l' anno 2011, nonché dell'importo di € 3.285,00 per
delle eventuali somme dovute, né a titolo di contestazioni delle presunte violazioni commesse, non consentendogli pertanto di prendere tempestiva contezza dei suoi presunti inadempimenti;
che in realtà, nulla vi era da contestare, avendo tempestivamente pagato tutto quanto dovuto sia a titolo di contributi minimi che di contributi integrativi, soggettivo, modulare e integrativo;
che i suddetti pagamenti non risultano tutti documentati, atteso che, nulla essendogli stato contestato ed avendo regolarmente pagato, non si è premurato di conservare tutte le ricevute;
di aver fatto richiesta al proprio istituto di credito degli estratti conto delle due annualità, riservandosi di produrli in corso di causa.
Tanto premesso, evidenziando la nullità della cartella impugnata;
lamentando che le somme indicate nella cartella non sono mai state accertate e contestate dalla convenuta ma soltanto oggetto dell'atto di riscossione da parte del Concessionario;
che in ogni CP_1
caso trattasi di somme non dovute in quanto già pagate, ha concluso chiedendo di
“accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella opposta per i motivi dedotti nel contesto e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 071
2023 01287564030000. Con sentenza esecutiva, come per Legge. ” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la Controparte_1 ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
[...]
In particolare, ha evidenziato che la pretesa creditoria iscritta nel ruolo 2023 relativa agli anni 2011 e 2012 trae origine dall'accertamento del reddito professionale e del volume d'affari Iva prodotti dal ricorrente per i detti anni, così come denunciati al Fisco;
che gli importi accertati sono risultati in misura superiore rispetto ai corrispondenti dati comunicati alla in data 31.07.2012 per l'anno 2011 e in data 31.07.2013 per l'anno 2012; che i CP_1
pagamenti dedotti dal ricorrente non attengono a dette somme, ma si riferiscono alla contribuzione minima e di maternità dovuta per l'anno 2011, versata in data 1.03.2011,
2.05.2011, 30.06.2011 e 30.9.2011 e alla contribuzione minima e di maternità e per l'anno
2012 versata in data 29.02.2012, 30.04.2012, 2.07.2012 e 1.10.2012; che pertanto le somme iscritte nel ruolo 2023, oggetto di impugnazione nel ricorso de quo, sono correttamente determinate, riferendosi alla differenza di quanto ancora dovuto a titolo di eccedenza soggettiva, integrativa e modulare per gli anni 2011 e 2012, alla luce di quanto denunciato al Fisco in misura maggiore rispetto a quanto in precedenza dichiarato, evidenziando quindi la fondatezza della pretesa. ******
In ordine alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevata da CO
, in relazione alle questioni attinenti al merito della pretesa creditoria ,si osserva
[...]
quanto segue.
Nel presente giudizio la società ricorrente solleva questioni inerenti unicamente al merito della pretesa creditoria, non avendo eccepito alcunché circa il procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento. La società ricorrente infatti ha dedotto che la pretesa contributiva dell' è infondata, come definitivamente accertato in via giudiziale dalla CP_4 sentenza versata in atti in copia. Ne consegue che la domanda ha ad oggetto l'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria in sè, come d'altro canto espressamente richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In base al recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione in materia, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione proposta al fine di far valere l'inesistenza del credito, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”… sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” ( cfr SU n. 7514/2022)
Si legge in particolare nella citata sentenza “…Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa …La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr.
Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo…”.
Nella fattispecie è chiaro che il ricorrente si dolga unicamente dell'asserita insussistenza del credito rivendicato dalla professionale. Vicenda cui l resta CP_1 Controparte_5
estraneo, non potendo incidere in alcun modo sulle questioni afferenti al merito del credito, come autorevolmente evidenziato dalla riportato pronuncia delle SU.
L'eccezione pertanto nel caso di specie risulta fondata.
L'opposizione avverso l'avviso d'addebito si fonda su un unico motivo: il ricorrente ha dedotto di aver versato alla per gli anni in questione sia i contributi minimi che i CP_1
contributi integrativi.
Di contro la ha allegato e provato ( cfr all 11 e 12 prod conv.) che gli importi oggetto CP_1 del titolo esecutivo consegue dall'accertamento del reddito professionale e del volume d'affari Iva prodotti dal professionista per i detti anni, dallo stesso denunciati all'Agenzia dell'Entrate, in misura superiore ai dati comunicati alla in data 31.07.2012 per l'anno CP_1
2011 e in data 31.07.2013 per l'anno 2012.
In definitiva il credito della deriva dalle dichiarazioni dei redditi da cui risultano importi CP_1
maggiori a quelli dichiarati alla . CP_1
La circostanza, provata per tabulas, non è stata contestata ( cfr verbale d'udienza)
Risulta altresì provato che l'Ente convenuto ha notificato con pec del 5.7.2022 la pretesa creditoria in questione, così confutando l'asserita assenza della comunicazione di atti di accertamento sulle somme per le violazioni commesse, precludendo al professionista di prendere contezza dei suoi 'presunti inadempimenti' ( cfr all 9 prodi conv).
L'opposizione pertanto va rigettata, considerato che non può assumere alcuna rilevanza la ventilata possibilità di definire in altra sede la questione con la convenuta, dal CP_1
momento che non vi è prova di alcuna concreta iniziativa o attività da parte del ricorrente in questa direzione, né alcun riscontro da parte della che ha chiesto la decisione della CP_1
causa con il rigetto del ricorso ( cf note per la trattazione scritta )
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del differenziato ruolo difensivo degli Enti convenuti.
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
b) Rigetta l'opposizione c) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore di e in complessivi € 2.700,00 a favore di CO [...]
, oltre spese generali IVA e CPA come Controparte_7
per legge
Napoli 04/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio