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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio Seclì, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2023 promossa da:
con gli Avv. Antonio Dell'Elmo (PEC: e Stefania Parte_1 Email_1
Maria Panaro (PEC: Email_2
Attrice-Terza opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore., con l'avv. Giada Isidori (PEC: Controparte_1
;) Email_3
Convenuta-Creditrice procedente
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Nicoletta De Adessis (PEC: Controparte_2
Email_4
Convenuta-Terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c.– fase di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, soggetto estraneo all'esecuzione, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso il Parte_1 pignoramento, eseguito dalla (procedimento R.G.Es. n 2764/2022), del saldo attivo (€. Controparte_1
3.022,55) risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo pignorato Controparte_2
cointestato con i figli AN (debitore esecutato) e , onde
[...] Persona_1 Persona_2 ottenere, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione, l'immediato svincolo delle somme ivi giacenti, asseritamente di sua esclusiva titolarità, siccome alimentato solo ed unicamente con gli emolumenti pensionistici di propria pertinenza, con condanna della creditrice procedente alla refusione Controparte_1 delle spese.
Nella dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. la riferiva che “dalla movimentazione relativa Controparte_2 al libretto n. 000039898084 non si evince che sui rapporti confluiscano versamenti da ricondurre a ratei stipendiali/pensionistici”. Tale dichiarazione veniva ribadita e confermata dal terzo pignorato, in esito ai chiarimenti richiesti dal G.E., con la comparsa depositata all'udienza del 15/5/2023.
A seguito della contestazione ex art. 549 c.p.c. dell'opponente , con successivo atto depositato Parte_1 all'udienza dell'11/12/2023 la precisava che “dalla movimentazione relativa al libretto n. Controparte_2
000039898084 si evince che fino alla mensilità di agosto 2022 (e quindi sino alla data del pignoramento), il rapporto relativo al libretto si è alimentato con la sola pensione della ricorrente , estranea alla Parte_1 procedura”.
Con provvedimento reso fuori udienza il 28/1/2024, in esito alla sommaria istruttoria espletata, Il G.E. ha disposto la sospensione del processo esecutivo limitatamente alle somme di cui al libretto di risparmio di saldo apparente creditorio di €. 3.022,55, compensando le spese di fase e provvedendo sull'assegnazione con separata ordinanza per quanto assegnabile, fissando termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione / comunicazione del provvedimento per l'eventuale introduzione / riassunzione del giudizio di merito, ex artt.
616 e 619 c.p.c., innanzi al giudice competente, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
Ritualmente introdotto il giudizio a cognizione piena, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, disatteso il contrario:
1)- verificato l'interesse ad agire della odierna deducente, verificata la fondatezza della domanda, dichiarare
l'illegittimità del pignoramento, ricaduto sul libretto, contraddistinto dal n. 000039898084, disponendo lo svincolo delle somme e dello stesso, essendo alimentato solo dalla pensione della SI.ra ; Pt_1
2)- condannare chi di ragione e giustizia, per le ragioni indicate in narrativa, al risarcimento del danno in favore della SI.ra , per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Parte_1
Giudice;
3)- condannare, sempre chi di ragione e giustizia, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprensive degli accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28/5/2023 la , rigettata ogni e qualsivoglia Controparte_2 avversa domanda, ha formulato le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da;
Controparte_2
-provvedere all'eventuale assegnazione delle somme accantonate da nei limiti di quanto Controparte_2 dalla medesima dichiarato, all'uopo concedendo termine dilatorio di gg. 30 dalla notifica del provvedimento per provvedere al pagamento spontaneo di quanto assegnato.
-Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite il favore delle spese a carico di chi risulterà soccombente.
Ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26/4/2024, la creditrice procedente ha formuato le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare in via preliminare - accertare la carenza di interesse ad agire della SInora e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibilità delle domande dalla stessa proposte;
nel merito rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
Con ordinanza resa all'udienza del 19/12/2023, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione e fissata a tal fine l'udienza del 14/5/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte.
Disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, il giudizio approdava all'udienza del
22 /10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva riservato per la decisione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 29/04/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 23/05/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Ora, in ordine agli assunti delle parti, va preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dalla creditrice procedente circa l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., della Controparte_1 domanda di merito formulata dal terzo opponente, la quale si pone con priorità logico-giuridica rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
Come noto, l'art. 624, co. 3° c.p.c. prevede che, nei casi di sospensione del processo esecutivo, se non viene introdotto il giudizio di merito il G.E. dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione del pignoramento.
Assume la società creditrice che, una volta ottenuta dal G.E. la sospensione del processo esecutivo ex art. 624
c.p.c. il terzo opponente non aveva un interesse concreto ed attuale di coltivare il giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità del pignoramento (risultato questo già conseguibile con la mancata introduzione della fase a cognizione piena, atteso l'effetto estintivo previsto dal citato articolo, rilevabile d'ufficio dal G.E.), configurabile solo nel caso in cui la medesima creditrice procedente avesse, entro quindici giorni dal provvedimento di sospensione, proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
La tesi, certamente apprezzabile dal punto di vista argomentativo, non è condivisibile.
Con la norma in parola si è consentito alla parte interessata di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato.
Ergo, non può escludersi la sussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad instaurare la fase di merito laddove con l'opposizione la parte interessata intenda conseguire gli effetti del giudicato (id est, l'accertamento definitivo dell'inesistenza del diritto del creditore di agire in executivis) sì da evitare che in futuro possano essere predisposte nuove azioni esecutive nei suoi confronti sulla base del medesimo titolo.
E' quindi logico che, se l'opponente scelga d'introdurre il giudizio di merito, mirando ad ottenere un giudicato favorevole, la stabilizzazione della disposta sospensione non si produca e dunque, in ipotesi di dichiarata inammissibilità dell'opposizione, quella stabilizzazione non può dirsi concretizzata.
Quello che la norma ha voluto escludere, anche in ottica deflattiva sottesa alla riforma del 2009, è che potesse sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio, perché non introdotto ovvero estinto e dunque caducato retroattivamente;
ma una volta che quel giudizio sia stato da introdotto – purché non lasciato estinguere -, la sospensione in parola resta superata.
Ora, fermo restando che una pronuncia (d'inammissibilità) “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale,
(con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo e circoscritto rapporto processuale nel cui ambito
è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre alcun effetto di ulteriore giudicato in senso sostanziale), resta il fatto che la statuizione della domanda veicolata con l'introduzione del giudizio di opposizione di pieno merito non può essere d'inammissibilità.
A fronte dell'interesse dell'opponente a conseguire una pronuncia di accoglimento dell'opposizione, una volta optato per la riassunzione di quel giudizio per ottenerla, tipicamente con addebito di correlative spese processuali, rinunciando così alla mera stabilizzazione della sospensiva, il Giudice della fase a cognizione piena non può negare l'esame nel merito delle censure opposte con una declinatoria in rito.
Nel merito dei fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1854 e 1298, co. 2° cod. civ., in assenza di prova contraria, i cointestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali. Ne discende, in base al principio espresso, che è onere del terzo opponente (o del debitore esecutato) fornire la prova di un diverso riparto della titolarità delle somme accreditate.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, per superare la presunzione di titolarità in parti uguali del saldo del rapporto cointestato, sono sufficienti presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass.
n. 4838/2021; Cass. n. 18777/2015) e che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari si deve escludere che l'altro, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 4838/2021; nello stesso senso Cass. n. 77/2018; CaSS. n. 4066/2009).
Ebbene, nel caso di specie il terzo opponente, già nella fase cautelare della presente opposizione, ha prodotto l'estratto conto (rilasciato dal terzo pignorato riportante l'integrale movimentazione del Controparte_2 libretto postale di cui trattasi, dalla data di apertura a quella dell'intervenuto vincolo pignoratizio.
Da tale documentazione e dagli ulteriori allegati (cfr. comunicazione di liquidazione prestazione n. 07135661
Cat. INVCIV rilasciata dall'Inps) si può trarre la prova che il libretto pignorato sia alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di esclusiva pertinenza dell'opponente , non risultando per converso Parte_1 accrediti riferibili al debitore esecutato e quindi pignorabili da parte della creditrice procedente.
Va, all'uopo, precisato che - come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 25684/2021) -, la cointestazione può configurare una donazione indiretta solo quando sia verificabile l'esistenza dell'“animus donandi” e cioè che il proprietario del denaro avesse uno scopo di liberalità nel momento della cointestazione stessa. Nel caso in esame, nulla è stato allegato né dimostrato né, comunque, è emerso dal compendio probatorio in atti. La domanda dell'opponente, in quanto volta ad accertare la proprietà esclusiva delle somme accreditate sul conto cointestato, deve dunque essere accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del pignoramento del saldo attivo (€. 3.022,55) risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo pignorato siccome riferibile nella sua interezza all'odierna opponente, quale esclusiva Controparte_2 titolare, , soggetto non debitore estraneo all'esecuzione. Parte_1
Vanno, di conseguenza, disattese le contrarie eccezioni e deduzioni formulate sul punto dalle altre parti.
Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente.
Come noto, l'art. 547 c.p.c. impone al terzo pignorato di rendere una dichiarazione veritiera circa l'esistenza di somme pignorabili. Se ha reso una dichiarazione erronea (o mendace), il terzo può rettificarla fino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione. Se l'errore è determinato da colpa (o dolo) e la dichiarazione ha leso i diritti di una delle parti ovvero del soggetto estraneo all'esecuzione, il terzo può essere ritenuto responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei conseguenti danni, ma la domanda risarcitoria deve essere proposta dalla parte interessata in autonomo giudizio (Cass. n. 5037/2017; Cass. n. 4380/2015)
L'oggetto del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. è costituito dall'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo.
Trattasi di giudizio unico a struttura bifasica che si svolge attraverso una fase sommaria-cautelare, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ed una fase a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito, competente per valore e territorio.
Ora, a prescindere da ogni rilievo circa la proponibilità (nell'ambito del giudizio ex art. 619 c.p.c.) di una domanda risarcitoria (in quanto del tutto svincolata dall'oggetto del giudizio di opposizione, non attinente per petitum e causa petendi), va rilevato che, nella specie, l'opponente non ha offerto la prova del danno derivante dalla condotta del terzo pignorato e/o della creditrice procedente, non potendo dirsi sussistente un danno in re ipsa.
Tale domanda, peraltro formulata in modo generico, è rimasta priva di elementi di riscontro probatorio.
L'opponente non ha specificato il tipo di danno di cui chiede il ristoro, né ha fornito la prova della concreta sussistenza del lamentato pregiudizio e il nesso causale con l'evento dedotto.
In tale contesto, non è possibile procedere alla liquidazione, nemmeno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., ammissibile – come noto - solo quando il danno è certo nella sua esistenza, anche se non è possibile determinarne con precisione l'ammontare.
Essa richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata e dei criteri valutativi adottati, nella specie impossibile da individuare per carenza di elementi probatori idonei e sufficienti agli esposti fini.
Cionondimeno, sotto altro profilo, non può dubitarsi che la condotta colposa, elusiva e reticente del terzo pignorato che, nel corso del procedimento esecutivo e della fase sommaria del procedimento oppositivo
(nonostante i chiarimenti richiesti dal G.E.) ha reso a più riprese dichiarazioni discordanti, unitamente alla ferma e perseverante resistenza della creditrice procedente nel disconoscere le ragioni dell'opponente, pur in presenza di una documentazione all'evidenza inequivoca, attestante la esclusiva titolarità degli accrediti confluiti sul conto attinto dal vincolo pignoratizio, hanno di fatto procrastinato e reso necessaria l'ulteriore attività processuale a carattere incidentale e cognitivo. Anche per tale ragione le spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico delle società convenute soccombenti e in solido fra loro ed in eguale misura. Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 619 co. 2° c.p.c. proposta da , avverso il pignoramento, eseguito dalla creditrice procedente Parte_1 [...]
del saldo attivo risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo CP_1 pignorato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 2764/2022 r.g.e., ogni Controparte_2 diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la nullità / inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo;
- per l'effetto, dispone la liberazione del libretto di risparmio n. 000039898084, e del saldo attivo ivi risultante, dal vincolo del pignoramento e la sua reimmissione nel possesso e nella disponibilità della opponente;
Parte_1
- condanna le società convenute e in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1 rappresentanti p.t. in solido tra loro ed in eguale misura, a rifondere all'attrice-opponente le Parte_1 spese di giudizio che liquida in €. 3.800,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, nella misura di legge nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. Antonio Dell'Elmo e Stefania Maria
Panaro che hanno reso la dichiarazione di rito.
Così deciso in Taranto il 23/05/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio Seclì, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3657/2023 promossa da:
con gli Avv. Antonio Dell'Elmo (PEC: e Stefania Parte_1 Email_1
Maria Panaro (PEC: Email_2
Attrice-Terza opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore., con l'avv. Giada Isidori (PEC: Controparte_1
;) Email_3
Convenuta-Creditrice procedente
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Nicoletta De Adessis (PEC: Controparte_2
Email_4
Convenuta-Terza pignorata
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c.– fase di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, soggetto estraneo all'esecuzione, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso il Parte_1 pignoramento, eseguito dalla (procedimento R.G.Es. n 2764/2022), del saldo attivo (€. Controparte_1
3.022,55) risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo pignorato Controparte_2
cointestato con i figli AN (debitore esecutato) e , onde
[...] Persona_1 Persona_2 ottenere, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione, l'immediato svincolo delle somme ivi giacenti, asseritamente di sua esclusiva titolarità, siccome alimentato solo ed unicamente con gli emolumenti pensionistici di propria pertinenza, con condanna della creditrice procedente alla refusione Controparte_1 delle spese.
Nella dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. la riferiva che “dalla movimentazione relativa Controparte_2 al libretto n. 000039898084 non si evince che sui rapporti confluiscano versamenti da ricondurre a ratei stipendiali/pensionistici”. Tale dichiarazione veniva ribadita e confermata dal terzo pignorato, in esito ai chiarimenti richiesti dal G.E., con la comparsa depositata all'udienza del 15/5/2023.
A seguito della contestazione ex art. 549 c.p.c. dell'opponente , con successivo atto depositato Parte_1 all'udienza dell'11/12/2023 la precisava che “dalla movimentazione relativa al libretto n. Controparte_2
000039898084 si evince che fino alla mensilità di agosto 2022 (e quindi sino alla data del pignoramento), il rapporto relativo al libretto si è alimentato con la sola pensione della ricorrente , estranea alla Parte_1 procedura”.
Con provvedimento reso fuori udienza il 28/1/2024, in esito alla sommaria istruttoria espletata, Il G.E. ha disposto la sospensione del processo esecutivo limitatamente alle somme di cui al libretto di risparmio di saldo apparente creditorio di €. 3.022,55, compensando le spese di fase e provvedendo sull'assegnazione con separata ordinanza per quanto assegnabile, fissando termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione / comunicazione del provvedimento per l'eventuale introduzione / riassunzione del giudizio di merito, ex artt.
616 e 619 c.p.c., innanzi al giudice competente, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
Ritualmente introdotto il giudizio a cognizione piena, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, disatteso il contrario:
1)- verificato l'interesse ad agire della odierna deducente, verificata la fondatezza della domanda, dichiarare
l'illegittimità del pignoramento, ricaduto sul libretto, contraddistinto dal n. 000039898084, disponendo lo svincolo delle somme e dello stesso, essendo alimentato solo dalla pensione della SI.ra ; Pt_1
2)- condannare chi di ragione e giustizia, per le ragioni indicate in narrativa, al risarcimento del danno in favore della SI.ra , per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Parte_1
Giudice;
3)- condannare, sempre chi di ragione e giustizia, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprensive degli accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28/5/2023 la , rigettata ogni e qualsivoglia Controparte_2 avversa domanda, ha formulato le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da;
Controparte_2
-provvedere all'eventuale assegnazione delle somme accantonate da nei limiti di quanto Controparte_2 dalla medesima dichiarato, all'uopo concedendo termine dilatorio di gg. 30 dalla notifica del provvedimento per provvedere al pagamento spontaneo di quanto assegnato.
-Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite il favore delle spese a carico di chi risulterà soccombente.
Ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26/4/2024, la creditrice procedente ha formuato le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare in via preliminare - accertare la carenza di interesse ad agire della SInora e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibilità delle domande dalla stessa proposte;
nel merito rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
Con ordinanza resa all'udienza del 19/12/2023, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione e fissata a tal fine l'udienza del 14/5/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte.
Disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, il giudizio approdava all'udienza del
22 /10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva riservato per la decisione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 29/04/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 23/05/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Ora, in ordine agli assunti delle parti, va preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dalla creditrice procedente circa l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., della Controparte_1 domanda di merito formulata dal terzo opponente, la quale si pone con priorità logico-giuridica rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
Come noto, l'art. 624, co. 3° c.p.c. prevede che, nei casi di sospensione del processo esecutivo, se non viene introdotto il giudizio di merito il G.E. dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione del pignoramento.
Assume la società creditrice che, una volta ottenuta dal G.E. la sospensione del processo esecutivo ex art. 624
c.p.c. il terzo opponente non aveva un interesse concreto ed attuale di coltivare il giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità del pignoramento (risultato questo già conseguibile con la mancata introduzione della fase a cognizione piena, atteso l'effetto estintivo previsto dal citato articolo, rilevabile d'ufficio dal G.E.), configurabile solo nel caso in cui la medesima creditrice procedente avesse, entro quindici giorni dal provvedimento di sospensione, proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
La tesi, certamente apprezzabile dal punto di vista argomentativo, non è condivisibile.
Con la norma in parola si è consentito alla parte interessata di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato.
Ergo, non può escludersi la sussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad instaurare la fase di merito laddove con l'opposizione la parte interessata intenda conseguire gli effetti del giudicato (id est, l'accertamento definitivo dell'inesistenza del diritto del creditore di agire in executivis) sì da evitare che in futuro possano essere predisposte nuove azioni esecutive nei suoi confronti sulla base del medesimo titolo.
E' quindi logico che, se l'opponente scelga d'introdurre il giudizio di merito, mirando ad ottenere un giudicato favorevole, la stabilizzazione della disposta sospensione non si produca e dunque, in ipotesi di dichiarata inammissibilità dell'opposizione, quella stabilizzazione non può dirsi concretizzata.
Quello che la norma ha voluto escludere, anche in ottica deflattiva sottesa alla riforma del 2009, è che potesse sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio, perché non introdotto ovvero estinto e dunque caducato retroattivamente;
ma una volta che quel giudizio sia stato da introdotto – purché non lasciato estinguere -, la sospensione in parola resta superata.
Ora, fermo restando che una pronuncia (d'inammissibilità) “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale,
(con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo e circoscritto rapporto processuale nel cui ambito
è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre alcun effetto di ulteriore giudicato in senso sostanziale), resta il fatto che la statuizione della domanda veicolata con l'introduzione del giudizio di opposizione di pieno merito non può essere d'inammissibilità.
A fronte dell'interesse dell'opponente a conseguire una pronuncia di accoglimento dell'opposizione, una volta optato per la riassunzione di quel giudizio per ottenerla, tipicamente con addebito di correlative spese processuali, rinunciando così alla mera stabilizzazione della sospensiva, il Giudice della fase a cognizione piena non può negare l'esame nel merito delle censure opposte con una declinatoria in rito.
Nel merito dei fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1854 e 1298, co. 2° cod. civ., in assenza di prova contraria, i cointestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali. Ne discende, in base al principio espresso, che è onere del terzo opponente (o del debitore esecutato) fornire la prova di un diverso riparto della titolarità delle somme accreditate.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, per superare la presunzione di titolarità in parti uguali del saldo del rapporto cointestato, sono sufficienti presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass.
n. 4838/2021; Cass. n. 18777/2015) e che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari si deve escludere che l'altro, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 4838/2021; nello stesso senso Cass. n. 77/2018; CaSS. n. 4066/2009).
Ebbene, nel caso di specie il terzo opponente, già nella fase cautelare della presente opposizione, ha prodotto l'estratto conto (rilasciato dal terzo pignorato riportante l'integrale movimentazione del Controparte_2 libretto postale di cui trattasi, dalla data di apertura a quella dell'intervenuto vincolo pignoratizio.
Da tale documentazione e dagli ulteriori allegati (cfr. comunicazione di liquidazione prestazione n. 07135661
Cat. INVCIV rilasciata dall'Inps) si può trarre la prova che il libretto pignorato sia alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di esclusiva pertinenza dell'opponente , non risultando per converso Parte_1 accrediti riferibili al debitore esecutato e quindi pignorabili da parte della creditrice procedente.
Va, all'uopo, precisato che - come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 25684/2021) -, la cointestazione può configurare una donazione indiretta solo quando sia verificabile l'esistenza dell'“animus donandi” e cioè che il proprietario del denaro avesse uno scopo di liberalità nel momento della cointestazione stessa. Nel caso in esame, nulla è stato allegato né dimostrato né, comunque, è emerso dal compendio probatorio in atti. La domanda dell'opponente, in quanto volta ad accertare la proprietà esclusiva delle somme accreditate sul conto cointestato, deve dunque essere accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del pignoramento del saldo attivo (€. 3.022,55) risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo pignorato siccome riferibile nella sua interezza all'odierna opponente, quale esclusiva Controparte_2 titolare, , soggetto non debitore estraneo all'esecuzione. Parte_1
Vanno, di conseguenza, disattese le contrarie eccezioni e deduzioni formulate sul punto dalle altre parti.
Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dall'opponente.
Come noto, l'art. 547 c.p.c. impone al terzo pignorato di rendere una dichiarazione veritiera circa l'esistenza di somme pignorabili. Se ha reso una dichiarazione erronea (o mendace), il terzo può rettificarla fino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione. Se l'errore è determinato da colpa (o dolo) e la dichiarazione ha leso i diritti di una delle parti ovvero del soggetto estraneo all'esecuzione, il terzo può essere ritenuto responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei conseguenti danni, ma la domanda risarcitoria deve essere proposta dalla parte interessata in autonomo giudizio (Cass. n. 5037/2017; Cass. n. 4380/2015)
L'oggetto del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. è costituito dall'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo.
Trattasi di giudizio unico a struttura bifasica che si svolge attraverso una fase sommaria-cautelare, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ed una fase a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito, competente per valore e territorio.
Ora, a prescindere da ogni rilievo circa la proponibilità (nell'ambito del giudizio ex art. 619 c.p.c.) di una domanda risarcitoria (in quanto del tutto svincolata dall'oggetto del giudizio di opposizione, non attinente per petitum e causa petendi), va rilevato che, nella specie, l'opponente non ha offerto la prova del danno derivante dalla condotta del terzo pignorato e/o della creditrice procedente, non potendo dirsi sussistente un danno in re ipsa.
Tale domanda, peraltro formulata in modo generico, è rimasta priva di elementi di riscontro probatorio.
L'opponente non ha specificato il tipo di danno di cui chiede il ristoro, né ha fornito la prova della concreta sussistenza del lamentato pregiudizio e il nesso causale con l'evento dedotto.
In tale contesto, non è possibile procedere alla liquidazione, nemmeno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., ammissibile – come noto - solo quando il danno è certo nella sua esistenza, anche se non è possibile determinarne con precisione l'ammontare.
Essa richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata e dei criteri valutativi adottati, nella specie impossibile da individuare per carenza di elementi probatori idonei e sufficienti agli esposti fini.
Cionondimeno, sotto altro profilo, non può dubitarsi che la condotta colposa, elusiva e reticente del terzo pignorato che, nel corso del procedimento esecutivo e della fase sommaria del procedimento oppositivo
(nonostante i chiarimenti richiesti dal G.E.) ha reso a più riprese dichiarazioni discordanti, unitamente alla ferma e perseverante resistenza della creditrice procedente nel disconoscere le ragioni dell'opponente, pur in presenza di una documentazione all'evidenza inequivoca, attestante la esclusiva titolarità degli accrediti confluiti sul conto attinto dal vincolo pignoratizio, hanno di fatto procrastinato e reso necessaria l'ulteriore attività processuale a carattere incidentale e cognitivo. Anche per tale ragione le spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico delle società convenute soccombenti e in solido fra loro ed in eguale misura. Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 619 co. 2° c.p.c. proposta da , avverso il pignoramento, eseguito dalla creditrice procedente Parte_1 [...]
del saldo attivo risultante dal libretto di risparmio n. 000039898084, aperto presso il terzo CP_1 pignorato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 2764/2022 r.g.e., ogni Controparte_2 diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la nullità / inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo;
- per l'effetto, dispone la liberazione del libretto di risparmio n. 000039898084, e del saldo attivo ivi risultante, dal vincolo del pignoramento e la sua reimmissione nel possesso e nella disponibilità della opponente;
Parte_1
- condanna le società convenute e in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1 rappresentanti p.t. in solido tra loro ed in eguale misura, a rifondere all'attrice-opponente le Parte_1 spese di giudizio che liquida in €. 3.800,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a., se ed in quanto dovuta, nella misura di legge nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. Antonio Dell'Elmo e Stefania Maria
Panaro che hanno reso la dichiarazione di rito.
Così deciso in Taranto il 23/05/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì