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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 239 del Ruolo Generale dell'anno 2023
(cui è riunito il fascicolo RG n. 283/2023)
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. RESSA ANGELO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte ricorrente in riassunzione
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte resistente e ricorrente in riassunzione nel giudizio riunito
1 Oggetto: riassunzione da cassazione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
33446/2022 che ha cassato la sentenza di questa Corte n. 2804/2019 pubblicata in data
04/07/2019, che aveva deciso sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1821/2016 del Tribunale
di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione Parte_1
“precisa le seguenti conclusioni rinunciando alla concessione di nuovi termini per conclusionali
e repliche: -Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in applicazione del principio di diritto
enunciato dalla Suprema Corte, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1
nella determinazione del danno all'integrità psico fisica della Sig.ra e al
[...] Parte_2
conseguente evento morte, condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore al risarcimento dei danni tutti alla persona patrimoniali e non patrimoniale che si
intenda trasmessi iure hereditatis nella misura di € 101.552,00, previa detrazione della somma
ricevuta da pari a € 58.713,44, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al Parte_2
saldo, nonché al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti da Pt_1
da quantificarsi in € 150.000,00 previa detrazione dell'assegno una tantum di cui all'art.
[...]
2 comma 3 L. 210/92, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
-condannare il al pagamento delle spese di lite dei giudizi di 1° e 2° Controparte_1
grado,
-condannare il al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità Controparte_1
nonché del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si
dichiarano antistatari.”.
2 Per parte resistente e ricorrente in riassunzione nel giudizio riunito Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte:
- procedere ad una nuova quantificazione del danno risarcibile, scomputando dal risarcimento
del danno liquidato all'attrice iure proprio l'indennizzo ex art. 2, comma 3, l. 210/1992, secondo
quando disposto dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33446/2022;
- il tutto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2013, in Parte_1
proprio e in qualità di erede della madre evocava dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Venezia il . Esponeva l'attrice che la madre era deceduta il 23 marzo 2004 Controparte_1
a seguito di epatopatia cronica HCV e HBsAG positiva, patologia contratta a seguito di trasfusioni di plasma cui la stessa si era sottoposta dal 1971 al 1974 per grave anemia uremica.
Deduceva, inoltre, che la madre aveva presentato domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/92 per i danni da trasfusione per sangue infetto, che con verbale del 22 gennaio
1998 la CMO di Padova aveva accertato l'esistenza di un nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia e che l'indennizzo era stato liquidato nel 2001. Aggiungeva l'attrice che, in conseguenza del decesso, aveva inoltrato a propria volta istanza per il riconoscimento dell'assegno “una tantum” previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 210/92 e che la CMO di
Padova, con verbale del 22 ottobre 2009, aveva accertato il nesso di causalità tra l'infermità e la morte e che l'assegno le era stato liquidato nel 2010. Tanto riferito in punto di fatto, Pt_1
chiedeva che venisse accertata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta sia per
[...]
3 la compromissione dell'integrità psico fisica della madre sia per la conseguente morte della stessa, nonché per ottenere la condanna della predetta amministrazione al risarcimento del danno biologico patito dalla de cuius, spettante all'attrice iure hereditatis e del danno da perdita parentale, spettante all'attrice iure proprio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva ritualmente il . In via Controparte_1
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, in assenza di prova del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'insorgenza della malattia e poi della morte di Parte_2
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria a mezzo di CTU medico-legale.
4. Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 135/2016 e con sentenza definitiva n. 1821/2016 del 18 luglio 2016, accoglieva la domanda risarcitoria, rilevando che (i) il sulla base della legislazione vigente era tenuto ad esercitare l'attività di Controparte_1
controllo e di vigilanza in materia di sangue umano;
(ii) che questi aveva omesso di provare di aver adottato le misure idonee al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto;
(iii) che era stata dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e il contagio della patologia, nonché tra la patologia e il decesso. Condannava quindi il al pagamento di € 101.552,00 per il risarcimento dei danni spettanti alla iure CP_1 Pt_1
hereditaris e di € 150.000,00 per il ristoro del danno da perdita parentale subito dalla predetta.
Il giudizio di appello
5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , lamentando Controparte_1
l'assenza sia di una condotta colposa ascrivibile, sia del nesso causale tra le emotrasfusioni eseguite, la malattia di e la sua morte. Denunciava, infine e in via subordinata, Parte_2
4 l'erroneità della pronuncia in punto di quantificazione dei danni per non avere il Giudice
scomputato dal credito risarcitorio le somme percepite da e dalla madre a titolo di Parte_1
indennizzo ex l. 210/92.
6. Con la sentenza n. 2804/2019 la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la gravata sentenza in accoglimento del terzo motivo di gravame. Riaffermata la responsabilità
dell'Amministrazione, accoglieva, sul presupposto del collegamento funzionale tra la causa di attribuzione patrimoniale ex lege n. 210/92 e la somma riconosciuta a titolo di risarcimento,
l'eccezione di mancata compensatio lucri cum damno tra i danni liquidati e gli importi percepiti dalla e dalla madre in forza della predetta legge. Riteneva, perciò, integralmente Pt_1
satisfattiva la somma ricevuta a titolo di indennizzo (pari complessivamente a € 136.181,97, di cui € 58.713,44 percepiti dalla de cuius e € 77.468,53 ricevuti dalla in proprio), Pt_1
riformando parzialmente, per tale ragione, la sentenza di primo grado con il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis proposta dalla attrice in primo grado.
Il giudizio in Corte di Cassazione
7. Avverso la predetta sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, il . In sintesi, lamentava: (i) l'omesso accertamento del nesso Controparte_1
causale con riferimento allo stato delle conoscenze scientifiche diffuse ai più alti livelli alla data di produzione del preparato, l'erronea esclusione di fattori alternativi di per sé idonei a cagionare l'evento e l'errata attribuzione al verbale della C.M.O. del valore probatorio della confessione;
(ii) l'omesso accertamento in concreto dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano costituito dalla colpa;
(iii) la mancata corretta applicazione della compensatio lucri cum damno (a) tra l'indennizzo erogato in favore della de cuius e il risarcimento del danno iure hereditatis e (b) tra
5 l'assegno una tantum corrisposto in favore dell'erede e il risarcimento del danno riconosciuto
iure proprio. Resisteva con controricorso. Parte_1
8. Con l'ordinanza n. 33446/2022 la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rinviando alla Corte di Appello di Venezia per la decisione del merito, oltre che per la decisione sulle spese complessive del giudizio. Rilevava
che la Corte d'Appello, nello scomputare dal risarcimento dei danni richiesti iure hereditatis la somma indennizzata ex art. 2, co. 3, legge n. 201/1992, non si era attenuta ai principi già
affermati in altri precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8773 del 2022; Cass.
civ. n. 31007 del 2018), secondo cui l'indennizzo ex art. 2, co. 3, legge n. 210/92 spetta agli aventi diritto iure proprio, e non iure hereditatis, sicché “nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento dei danni conseguenti a contagio a seguito di Controparte_1
emostrasfusioni con sangue infetto, pure l'indennizzo “una tantum” ex art. 3, co. 3, legge n.
210/92 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio,
dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalle
somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale
beneficio iure proprio e non iure hereditario e, dunque, anche quando la persona contagiata,
prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della
medesima legge” (cfr. ordinanza n. 33446 del 2022).
Il giudizio di rinvio davanti alla Corte di Appello
9. riassumeva la causa anzidetta avanti a questa Corte, domandando la Parte_1
condanna del al pagamento del danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis, CP_1
nonché del danno da perdita parentale, scomputando dalle somme riconosciute in sentenza gli
6 indennizzi già percepiti, in ottemperanza al contenuto dell'ordinanza di rinvio della Suprema
Corte. Chiedeva la condanna della resistente in riassunzione al pagamento delle spese di lite dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio.
10. Anche il citava in riassunzione , con causa iscritta a Controparte_1 Parte_1
ruolo generale n. 283/2023 e si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 maggio 2023. Sollevava, con la costituzione nel presente procedimento, l'eccezione di giudicato in relazione alla domanda risarcitoria per i danni spettanti
iure hereditatis, sul rilievo della mancata proposizione di ricorso incidentale, da parte della avverso il rigetto della relativa domanda di cui alla sentenza n. 2804/2019. Pt_1
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del collegiale del 10 luglio 2023, il
Collegio disponeva la riunione del procedimento R.G. n. 283/2023 al giudizio R.G. n. 239/2023.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 4 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo parte appellante in riassunzione provvedeva a depositare la Parte_1
comparsa conclusionale.
13. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire la CTU medico legale depositata in primo grado, i chiarimenti forniti dal perito nel predetto giudizio e gli atti e i verbali del giudizio di primo grado, che venivano ritualmente depositati nel termine assegnato, all'udienza dell'11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti (20 più 20) di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe,
non avendo il , non comparso all'udienza predetta, rinunciato agli stessi. CP_1
7 Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, ai fini della decisione deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 33446 del 2022 della Corte di
Cassazione. Questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, è tenuta quindi a procedere con la detrazione dell'importo di cui all'assegno “una tantum” percepito da ai sensi Parte_1
dell'art. 2, co. 3, della legge n. 210/92 dal credito risarcitorio a lei spettante iure proprio, mentre l'indennizzo a suo tempo erogato a favore della de cuius dovrà essere scorporato dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico richiesto e riconosciuto iure hereditatis
all'odierna appellante in riassunzione . Parte_1
14.1 Deve, invero, rigettarsi l'eccezione di giudicato sollevata dal , e ciò in quanto, CP_1
anche a non voler ritenere che la cassazione nei termini già esposti della sentenza d'appello n.
2804 del 2019 della Corte d'Appello investa direttamente il capo di decisione concernente la condanna al risarcimento del danno iure hereditatis, varrebbe comunque l'effetto espansivo interno di cui al primo comma dell'articolo 336 cpc. Si osserva, infatti, che per come è strutturata la motivazione della sentenza di secondo grado cassata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno spettante iure hereditatis è dipeso unicamente dal rilievo per cui la somma complessivamente percepita dalla e dalla madre in forza degli emolumenti riconosciuti Pt_1
dall'applicazione della legge n. 210/92 doveva reputarsi integralmente satisfattiva per il risarcimento del predetto danno, la cui sussistenza e quantificazione non veniva in alcun modo censurata e disattesa. Sicché la corretta detrazione, secondo le disposizioni di cui sopra,
dell'assegno una tantum erogato a favore della comporta direttamente la modifica anche Pt_1
del capo di condanna relativo al risarcimento del danno iure hereditatis, risultando cassata la
8 decisione di appello nella parte in cui la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa non abbia fatto buon governo dei principi relativi alla compensatio lucri cum damno, ciò necessariamente incidendo sulle due distinte tipologie di indennizzi rapportate alle due tipologie di danni richiesti,
la cui quantificazione complessiva è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione.
15. Va poi evidenziato che su tali somme devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. Poiché sono stati versati degli indennizzi che devono essere scomputati,
dalla natura di acconto di tali somme già percepite discende la necessità di operare la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore secondo le indicazioni fornite dalla
Suprema Corte. Costituisce infatti jus receptum il principio secondo cui “[…] nel caso di
pagamento di un acconto, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le
seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli
entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b)
detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un
saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno,
per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che
residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il
periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (cfr. Cass. Civ. n. 23927 del
2023; nonché Cass. Civ. n. 3545 del 2020). In ossequio alle disposizioni richiamate, deve quindi procedersi al calcolo degli interessi nei seguenti termini.
15.1. Per quel che concerne il ristoro del danno biologico patito da spettante Parte_2
iure hereditatis dalla il credito risarcitorio riconosciuto fin dalla sentenza di primo grado Pt_1
9 pari ad euro € 101.552,00 andrà devalutato dalla data della sentenza di primo grado alla data dell'insorgenza dei sintomi della malattia (cfr Cass. Civ. n. 2340/2024) riconducibili alle emotrasfusioni, che dall'esame della CTU (cfr pag. 5, 6 e 11) e dalla documentazione depositata in atti risulta collocabile il 14 novembre 1991 (positività per la presenza di anticorpi HCV); tale somma dovrà poi essere annualmente rivalutata e sulla somma annualmente via via rivalutata andranno calcolati gli interessi annui fino alla data del 6 ottobre 2001 (giorno in cui è stato corrisposto a favore della de cuius l'indennizzo in forza del provvedimento n. 22 del 6 ottobre
2001 dell Padova). A tale data andrà quindi previamente detratto dal totale come Pt_3
calcolato l'acconto di € 58.713,44 e sull'importo residuo andrà calcolata la rivalutazione annuale oltre agli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data decorreranno quindi solo gli interessi legali trasformandosi il credito di valore in credito di valuta.
15.2. Per quel che riguarda il risarcimento del danno spettante all'attrice iure proprio, la somma di € 150.000,00 riconosciuta fin dalla sentenza di primo grado andrà devalutata dalla predetta data alla data del decesso, occorso il 23 marzo 2004. Tale importo andrà annualmente rivalutato e sulla somma annualmente via via rivalutata saranno calcolati gli interessi annui dalla data del decesso (cfr Cass. Civ. n. 4658/2024) fino alla data del 20 maggio 2010 (giorno in cui è
stato corrisposto all'attrice l'assegno una tantum con provvedimento n. 41 del 20 maggio 2010).
A tale data andrà detratto dal totale l'acconto di € 77.468,43 e sull'importo residuo dovrà
calcolarsi la rivalutazione annuale e sulla somma annualmente via via rivalutata gli interessi e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data decorreranno solo gli interessi legali trasformandosi il credito di valore in credito di valuta.
10 Conclusioni e spese di lite
16. In ragione delle operazioni come sopra indicate va riconosciuto il diritto di Parte_1
a percepire la somma di € 101.552,00, previa detrazione della somma di € 58.713,44, con devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto e successiva detrazione, rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini di cui al paragrafo 15.1, oltre interessi legali sulla somma come infine determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis. Va, inoltre,
riconosciuto il diritto di a percepire la somma di € 150.000,00, previa detrazione Parte_1
della somma di € 77.468,53, con devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto e successiva detrazione, rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini di cui al paragrafo 15.2, oltre interessi legali sulla somma come infine determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno spettantele iure proprio.
17. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo tra le parti, mentre i restanti 2/3 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere posto a carico del Controparte_1
prevalentemente soccombente avendo fin dall'inizio contestato l'an debeatur. Le spese di giudizio vengono quindi liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, ad eccezione del presente giudizio di rinvio, liquidato nei valori prossimi ai minimi, stante la limitata attività
difensiva svolta. Per i gradi di giudizio davanti alla Corte di appello va esclusa la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza d'appello:
a) Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1
dei seguenti importi:
[...]
- a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis della somma di € 101.552,00,
previa detrazione della somma di € 58.713,44, con devalutazione dalla data della sentenza di primo grado alla data del 14 novembre 1991 e rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto (6 ottobre 2001), detrazione dello stesso e successiva rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini analitici di cui al paragrafo 15.1 della motivazione, oltre i soli interessi legali sulla somma, come infine determinata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- a titolo di risarcimento del danno iure proprio della somma di € 150.000,00,
previa detrazione della somma di € 77.468,53, con devalutazione dalla data della sentenza di primo grado alla data del decesso (23 marzo 2004), rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto (20 maggio 2010), detrazione dello stesso e successiva rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini analitici di cui al paragrafo
15.2 della motivazione, oltre i soli interessi legali sulla somma, come infine determinata,
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
2) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il Controparte_2
[...]
[...] al pagamento a favore di dei residui 2/3 delle spese di lite,
[...] Parte_1
con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari delle sole spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, spese che liquida nell'intero nella misura di:
- per il primo grado di giudizio in € 13.500,00 per compensi (2/3 pari a € 9.000,00), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali;
- per il secondo grado di giudizio in € 9.000,00 per compensi (2/3 pari ad € 6.000), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali;
- per il giudizio di Cassazione in € 7.650,00 per compensi (2/3 pari ad € 5.100,00), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Per il presente giudizio di rinvio in € 5.250,00 per compensi (2/3 pari ad € 3.500,00),
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA
come per legge, oltre spese borsuali con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 239 del Ruolo Generale dell'anno 2023
(cui è riunito il fascicolo RG n. 283/2023)
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. RESSA ANGELO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte ricorrente in riassunzione
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte resistente e ricorrente in riassunzione nel giudizio riunito
1 Oggetto: riassunzione da cassazione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
33446/2022 che ha cassato la sentenza di questa Corte n. 2804/2019 pubblicata in data
04/07/2019, che aveva deciso sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1821/2016 del Tribunale
di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione Parte_1
“precisa le seguenti conclusioni rinunciando alla concessione di nuovi termini per conclusionali
e repliche: -Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in applicazione del principio di diritto
enunciato dalla Suprema Corte, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1
nella determinazione del danno all'integrità psico fisica della Sig.ra e al
[...] Parte_2
conseguente evento morte, condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore al risarcimento dei danni tutti alla persona patrimoniali e non patrimoniale che si
intenda trasmessi iure hereditatis nella misura di € 101.552,00, previa detrazione della somma
ricevuta da pari a € 58.713,44, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al Parte_2
saldo, nonché al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti da Pt_1
da quantificarsi in € 150.000,00 previa detrazione dell'assegno una tantum di cui all'art.
[...]
2 comma 3 L. 210/92, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo;
-condannare il al pagamento delle spese di lite dei giudizi di 1° e 2° Controparte_1
grado,
-condannare il al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità Controparte_1
nonché del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si
dichiarano antistatari.”.
2 Per parte resistente e ricorrente in riassunzione nel giudizio riunito Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte:
- procedere ad una nuova quantificazione del danno risarcibile, scomputando dal risarcimento
del danno liquidato all'attrice iure proprio l'indennizzo ex art. 2, comma 3, l. 210/1992, secondo
quando disposto dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33446/2022;
- il tutto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 febbraio 2013, in Parte_1
proprio e in qualità di erede della madre evocava dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Venezia il . Esponeva l'attrice che la madre era deceduta il 23 marzo 2004 Controparte_1
a seguito di epatopatia cronica HCV e HBsAG positiva, patologia contratta a seguito di trasfusioni di plasma cui la stessa si era sottoposta dal 1971 al 1974 per grave anemia uremica.
Deduceva, inoltre, che la madre aveva presentato domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/92 per i danni da trasfusione per sangue infetto, che con verbale del 22 gennaio
1998 la CMO di Padova aveva accertato l'esistenza di un nesso di causalità tra le trasfusioni e la patologia e che l'indennizzo era stato liquidato nel 2001. Aggiungeva l'attrice che, in conseguenza del decesso, aveva inoltrato a propria volta istanza per il riconoscimento dell'assegno “una tantum” previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 210/92 e che la CMO di
Padova, con verbale del 22 ottobre 2009, aveva accertato il nesso di causalità tra l'infermità e la morte e che l'assegno le era stato liquidato nel 2010. Tanto riferito in punto di fatto, Pt_1
chiedeva che venisse accertata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta sia per
[...]
3 la compromissione dell'integrità psico fisica della madre sia per la conseguente morte della stessa, nonché per ottenere la condanna della predetta amministrazione al risarcimento del danno biologico patito dalla de cuius, spettante all'attrice iure hereditatis e del danno da perdita parentale, spettante all'attrice iure proprio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva ritualmente il . In via Controparte_1
preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, in assenza di prova del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'insorgenza della malattia e poi della morte di Parte_2
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria a mezzo di CTU medico-legale.
4. Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva n. 135/2016 e con sentenza definitiva n. 1821/2016 del 18 luglio 2016, accoglieva la domanda risarcitoria, rilevando che (i) il sulla base della legislazione vigente era tenuto ad esercitare l'attività di Controparte_1
controllo e di vigilanza in materia di sangue umano;
(ii) che questi aveva omesso di provare di aver adottato le misure idonee al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto;
(iii) che era stata dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni e il contagio della patologia, nonché tra la patologia e il decesso. Condannava quindi il al pagamento di € 101.552,00 per il risarcimento dei danni spettanti alla iure CP_1 Pt_1
hereditaris e di € 150.000,00 per il ristoro del danno da perdita parentale subito dalla predetta.
Il giudizio di appello
5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , lamentando Controparte_1
l'assenza sia di una condotta colposa ascrivibile, sia del nesso causale tra le emotrasfusioni eseguite, la malattia di e la sua morte. Denunciava, infine e in via subordinata, Parte_2
4 l'erroneità della pronuncia in punto di quantificazione dei danni per non avere il Giudice
scomputato dal credito risarcitorio le somme percepite da e dalla madre a titolo di Parte_1
indennizzo ex l. 210/92.
6. Con la sentenza n. 2804/2019 la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la gravata sentenza in accoglimento del terzo motivo di gravame. Riaffermata la responsabilità
dell'Amministrazione, accoglieva, sul presupposto del collegamento funzionale tra la causa di attribuzione patrimoniale ex lege n. 210/92 e la somma riconosciuta a titolo di risarcimento,
l'eccezione di mancata compensatio lucri cum damno tra i danni liquidati e gli importi percepiti dalla e dalla madre in forza della predetta legge. Riteneva, perciò, integralmente Pt_1
satisfattiva la somma ricevuta a titolo di indennizzo (pari complessivamente a € 136.181,97, di cui € 58.713,44 percepiti dalla de cuius e € 77.468,53 ricevuti dalla in proprio), Pt_1
riformando parzialmente, per tale ragione, la sentenza di primo grado con il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis proposta dalla attrice in primo grado.
Il giudizio in Corte di Cassazione
7. Avverso la predetta sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, il . In sintesi, lamentava: (i) l'omesso accertamento del nesso Controparte_1
causale con riferimento allo stato delle conoscenze scientifiche diffuse ai più alti livelli alla data di produzione del preparato, l'erronea esclusione di fattori alternativi di per sé idonei a cagionare l'evento e l'errata attribuzione al verbale della C.M.O. del valore probatorio della confessione;
(ii) l'omesso accertamento in concreto dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano costituito dalla colpa;
(iii) la mancata corretta applicazione della compensatio lucri cum damno (a) tra l'indennizzo erogato in favore della de cuius e il risarcimento del danno iure hereditatis e (b) tra
5 l'assegno una tantum corrisposto in favore dell'erede e il risarcimento del danno riconosciuto
iure proprio. Resisteva con controricorso. Parte_1
8. Con l'ordinanza n. 33446/2022 la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rinviando alla Corte di Appello di Venezia per la decisione del merito, oltre che per la decisione sulle spese complessive del giudizio. Rilevava
che la Corte d'Appello, nello scomputare dal risarcimento dei danni richiesti iure hereditatis la somma indennizzata ex art. 2, co. 3, legge n. 201/1992, non si era attenuta ai principi già
affermati in altri precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8773 del 2022; Cass.
civ. n. 31007 del 2018), secondo cui l'indennizzo ex art. 2, co. 3, legge n. 210/92 spetta agli aventi diritto iure proprio, e non iure hereditatis, sicché “nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento dei danni conseguenti a contagio a seguito di Controparte_1
emostrasfusioni con sangue infetto, pure l'indennizzo “una tantum” ex art. 3, co. 3, legge n.
210/92 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio,
dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalle
somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale
beneficio iure proprio e non iure hereditario e, dunque, anche quando la persona contagiata,
prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della
medesima legge” (cfr. ordinanza n. 33446 del 2022).
Il giudizio di rinvio davanti alla Corte di Appello
9. riassumeva la causa anzidetta avanti a questa Corte, domandando la Parte_1
condanna del al pagamento del danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis, CP_1
nonché del danno da perdita parentale, scomputando dalle somme riconosciute in sentenza gli
6 indennizzi già percepiti, in ottemperanza al contenuto dell'ordinanza di rinvio della Suprema
Corte. Chiedeva la condanna della resistente in riassunzione al pagamento delle spese di lite dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio.
10. Anche il citava in riassunzione , con causa iscritta a Controparte_1 Parte_1
ruolo generale n. 283/2023 e si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 maggio 2023. Sollevava, con la costituzione nel presente procedimento, l'eccezione di giudicato in relazione alla domanda risarcitoria per i danni spettanti
iure hereditatis, sul rilievo della mancata proposizione di ricorso incidentale, da parte della avverso il rigetto della relativa domanda di cui alla sentenza n. 2804/2019. Pt_1
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del collegiale del 10 luglio 2023, il
Collegio disponeva la riunione del procedimento R.G. n. 283/2023 al giudizio R.G. n. 239/2023.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 4 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo parte appellante in riassunzione provvedeva a depositare la Parte_1
comparsa conclusionale.
13. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire la CTU medico legale depositata in primo grado, i chiarimenti forniti dal perito nel predetto giudizio e gli atti e i verbali del giudizio di primo grado, che venivano ritualmente depositati nel termine assegnato, all'udienza dell'11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti (20 più 20) di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe,
non avendo il , non comparso all'udienza predetta, rinunciato agli stessi. CP_1
7 Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, ai fini della decisione deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 33446 del 2022 della Corte di
Cassazione. Questa Corte d'Appello, in sede di rinvio, è tenuta quindi a procedere con la detrazione dell'importo di cui all'assegno “una tantum” percepito da ai sensi Parte_1
dell'art. 2, co. 3, della legge n. 210/92 dal credito risarcitorio a lei spettante iure proprio, mentre l'indennizzo a suo tempo erogato a favore della de cuius dovrà essere scorporato dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico richiesto e riconosciuto iure hereditatis
all'odierna appellante in riassunzione . Parte_1
14.1 Deve, invero, rigettarsi l'eccezione di giudicato sollevata dal , e ciò in quanto, CP_1
anche a non voler ritenere che la cassazione nei termini già esposti della sentenza d'appello n.
2804 del 2019 della Corte d'Appello investa direttamente il capo di decisione concernente la condanna al risarcimento del danno iure hereditatis, varrebbe comunque l'effetto espansivo interno di cui al primo comma dell'articolo 336 cpc. Si osserva, infatti, che per come è strutturata la motivazione della sentenza di secondo grado cassata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno spettante iure hereditatis è dipeso unicamente dal rilievo per cui la somma complessivamente percepita dalla e dalla madre in forza degli emolumenti riconosciuti Pt_1
dall'applicazione della legge n. 210/92 doveva reputarsi integralmente satisfattiva per il risarcimento del predetto danno, la cui sussistenza e quantificazione non veniva in alcun modo censurata e disattesa. Sicché la corretta detrazione, secondo le disposizioni di cui sopra,
dell'assegno una tantum erogato a favore della comporta direttamente la modifica anche Pt_1
del capo di condanna relativo al risarcimento del danno iure hereditatis, risultando cassata la
8 decisione di appello nella parte in cui la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa non abbia fatto buon governo dei principi relativi alla compensatio lucri cum damno, ciò necessariamente incidendo sulle due distinte tipologie di indennizzi rapportate alle due tipologie di danni richiesti,
la cui quantificazione complessiva è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione.
15. Va poi evidenziato che su tali somme devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. Poiché sono stati versati degli indennizzi che devono essere scomputati,
dalla natura di acconto di tali somme già percepite discende la necessità di operare la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore secondo le indicazioni fornite dalla
Suprema Corte. Costituisce infatti jus receptum il principio secondo cui “[…] nel caso di
pagamento di un acconto, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le
seguenti operazioni: (a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli
entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b)
detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un
saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno,
per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che
residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il
periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (cfr. Cass. Civ. n. 23927 del
2023; nonché Cass. Civ. n. 3545 del 2020). In ossequio alle disposizioni richiamate, deve quindi procedersi al calcolo degli interessi nei seguenti termini.
15.1. Per quel che concerne il ristoro del danno biologico patito da spettante Parte_2
iure hereditatis dalla il credito risarcitorio riconosciuto fin dalla sentenza di primo grado Pt_1
9 pari ad euro € 101.552,00 andrà devalutato dalla data della sentenza di primo grado alla data dell'insorgenza dei sintomi della malattia (cfr Cass. Civ. n. 2340/2024) riconducibili alle emotrasfusioni, che dall'esame della CTU (cfr pag. 5, 6 e 11) e dalla documentazione depositata in atti risulta collocabile il 14 novembre 1991 (positività per la presenza di anticorpi HCV); tale somma dovrà poi essere annualmente rivalutata e sulla somma annualmente via via rivalutata andranno calcolati gli interessi annui fino alla data del 6 ottobre 2001 (giorno in cui è stato corrisposto a favore della de cuius l'indennizzo in forza del provvedimento n. 22 del 6 ottobre
2001 dell Padova). A tale data andrà quindi previamente detratto dal totale come Pt_3
calcolato l'acconto di € 58.713,44 e sull'importo residuo andrà calcolata la rivalutazione annuale oltre agli interessi sulla somma annualmente via via rivalutata e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data decorreranno quindi solo gli interessi legali trasformandosi il credito di valore in credito di valuta.
15.2. Per quel che riguarda il risarcimento del danno spettante all'attrice iure proprio, la somma di € 150.000,00 riconosciuta fin dalla sentenza di primo grado andrà devalutata dalla predetta data alla data del decesso, occorso il 23 marzo 2004. Tale importo andrà annualmente rivalutato e sulla somma annualmente via via rivalutata saranno calcolati gli interessi annui dalla data del decesso (cfr Cass. Civ. n. 4658/2024) fino alla data del 20 maggio 2010 (giorno in cui è
stato corrisposto all'attrice l'assegno una tantum con provvedimento n. 41 del 20 maggio 2010).
A tale data andrà detratto dal totale l'acconto di € 77.468,43 e sull'importo residuo dovrà
calcolarsi la rivalutazione annuale e sulla somma annualmente via via rivalutata gli interessi e ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale data decorreranno solo gli interessi legali trasformandosi il credito di valore in credito di valuta.
10 Conclusioni e spese di lite
16. In ragione delle operazioni come sopra indicate va riconosciuto il diritto di Parte_1
a percepire la somma di € 101.552,00, previa detrazione della somma di € 58.713,44, con devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto e successiva detrazione, rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini di cui al paragrafo 15.1, oltre interessi legali sulla somma come infine determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis. Va, inoltre,
riconosciuto il diritto di a percepire la somma di € 150.000,00, previa detrazione Parte_1
della somma di € 77.468,53, con devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto e successiva detrazione, rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini di cui al paragrafo 15.2, oltre interessi legali sulla somma come infine determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno spettantele iure proprio.
17. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo tra le parti, mentre i restanti 2/3 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere posto a carico del Controparte_1
prevalentemente soccombente avendo fin dall'inizio contestato l'an debeatur. Le spese di giudizio vengono quindi liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum, ad eccezione del presente giudizio di rinvio, liquidato nei valori prossimi ai minimi, stante la limitata attività
difensiva svolta. Per i gradi di giudizio davanti alla Corte di appello va esclusa la liquidazione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza d'appello:
a) Condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 Pt_1
dei seguenti importi:
[...]
- a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis della somma di € 101.552,00,
previa detrazione della somma di € 58.713,44, con devalutazione dalla data della sentenza di primo grado alla data del 14 novembre 1991 e rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto (6 ottobre 2001), detrazione dello stesso e successiva rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini analitici di cui al paragrafo 15.1 della motivazione, oltre i soli interessi legali sulla somma, come infine determinata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- a titolo di risarcimento del danno iure proprio della somma di € 150.000,00,
previa detrazione della somma di € 77.468,53, con devalutazione dalla data della sentenza di primo grado alla data del decesso (23 marzo 2004), rivalutazione e calcolo degli interessi fino alla data dell'acconto (20 maggio 2010), detrazione dello stesso e successiva rivalutazione e calcolo degli interessi nei termini analitici di cui al paragrafo
15.2 della motivazione, oltre i soli interessi legali sulla somma, come infine determinata,
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
2) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna il Controparte_2
[...]
[...] al pagamento a favore di dei residui 2/3 delle spese di lite,
[...] Parte_1
con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari delle sole spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, spese che liquida nell'intero nella misura di:
- per il primo grado di giudizio in € 13.500,00 per compensi (2/3 pari a € 9.000,00), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali;
- per il secondo grado di giudizio in € 9.000,00 per compensi (2/3 pari ad € 6.000), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali;
- per il giudizio di Cassazione in € 7.650,00 per compensi (2/3 pari ad € 5.100,00), oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, oltre spese borsuali, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- Per il presente giudizio di rinvio in € 5.250,00 per compensi (2/3 pari ad € 3.500,00),
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA
come per legge, oltre spese borsuali con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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