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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1259/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ,), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ,), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 avevano celebrato matrimonio civile a Gattinara il 10/12/2017 (atto n.7 parte I anno 2017), mandando alla cancelleria di provvedere alle incombenze di legge e disponendo la prosecuzione del giudizio;
2) in caso di opposizione, condannare al rimborso di spese e onorari del Controparte_1 giudizio
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile in Gattinara in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2017. Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la ricorrente chiedeva di pronunciarsi la separazione con contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 cpc.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto , il quale ha mantenuto la Controparte_1 residenza presso la casa famigliare come da certificato anagrafico agli atti, ma che di fatto risulta irreperibile. Parte ricorrente chiedeva di esser autorizzato alla discussione della causa;
previa autorizzazione del Giudice, si richiamava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo in punto domanda di separazione;
la causa veniva quindi rimessa in decisione, con trasmissione degli atti al
PM.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE Sussistono le condizioni per la pronuncia non definitiva di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, con il deposito di note scritte, la conferma delle conclusioni già formulate per il divorzio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite non occorre ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1259/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Gattinara in data Controparte_1 10.12.2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2017;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 7/02/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese R.G. N. 1259/2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1259/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ,), nata a [...] (vc) il 13.03.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ,), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che la parte nel ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza successiva decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione avanti al Giudice Relatore (04.02.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
visto l'art. 127 ter c.p.c. DISPONE che l'udienza per la precisazione delle conclusioni sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio al 7.10.2025 per depositare le suddette note scritte;
AVVERTE: che ciascuna delle parti costituite può opporsi al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
che in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il giudice dispone in conformità, con ricalendarizzazione dell'udienza in base alla disponibilità di aula idonea per lo svolgimento dell'udienza in presenza;
che il mancato deposito delle “note scritte” di tutte le parti sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
AVVERTE: che il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
che a tale data (cioè alla scadenza del termine perentorio assegnato) il Giudice adotterà ogni opportuno provvedimento.
Manda alla Cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione
“trattazione scritta” nonché dell'annotazione “causa in riserva” alla scadenza del termine perentorio concesso.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, il 7 /02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1259/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ,), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ,), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 avevano celebrato matrimonio civile a Gattinara il 10/12/2017 (atto n.7 parte I anno 2017), mandando alla cancelleria di provvedere alle incombenze di legge e disponendo la prosecuzione del giudizio;
2) in caso di opposizione, condannare al rimborso di spese e onorari del Controparte_1 giudizio
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile in Gattinara in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2017. Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la ricorrente chiedeva di pronunciarsi la separazione con contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 cpc.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto , il quale ha mantenuto la Controparte_1 residenza presso la casa famigliare come da certificato anagrafico agli atti, ma che di fatto risulta irreperibile. Parte ricorrente chiedeva di esser autorizzato alla discussione della causa;
previa autorizzazione del Giudice, si richiamava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo in punto domanda di separazione;
la causa veniva quindi rimessa in decisione, con trasmissione degli atti al
PM.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE Sussistono le condizioni per la pronuncia non definitiva di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, con il deposito di note scritte, la conferma delle conclusioni già formulate per il divorzio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite non occorre ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1259/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Gattinara in data Controparte_1 10.12.2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2017;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 7/02/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese R.G. N. 1259/2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1259/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ,), nata a [...] (vc) il 13.03.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Patriarca Laima del Foro di Vercelli RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ,), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO
Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che la parte nel ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza successiva decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione avanti al Giudice Relatore (04.02.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
visto l'art. 127 ter c.p.c. DISPONE che l'udienza per la precisazione delle conclusioni sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio al 7.10.2025 per depositare le suddette note scritte;
AVVERTE: che ciascuna delle parti costituite può opporsi al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
che in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, il giudice dispone in conformità, con ricalendarizzazione dell'udienza in base alla disponibilità di aula idonea per lo svolgimento dell'udienza in presenza;
che il mancato deposito delle “note scritte” di tutte le parti sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
AVVERTE: che il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
che a tale data (cioè alla scadenza del termine perentorio assegnato) il Giudice adotterà ogni opportuno provvedimento.
Manda alla Cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione
“trattazione scritta” nonché dell'annotazione “causa in riserva” alla scadenza del termine perentorio concesso.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, il 7 /02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese