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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 95/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dagli avv.ti Della Croce e Groccia e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 23.01.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile (rectius, concordatario) in data 05.07.2014
a Ortonovo (SP); che dall'unione è nato in data [...] il figlio che è venuta definitivamente Per_1 meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Le parti continueranno a vivere separate, libere ciascuna di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, anche all'estero, a tal fine si scambiano reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
2) Il figlio minore verrà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre ove manterrà la propria residenza;
3) In aderenza allo spirito dell'affidamento condiviso, tutte le decisioni di qualche interesse relative all'educazione ed istruzione del figlio minore dovranno essere assunte da entrambi i genitori in concordia fra loro. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi circostanza rilevante relativa ad attività, inclinazioni, aspirazioni e problematiche del minore. Di concerto verranno assunte, nel rispetto delle legittime aspirazioni del minore, le scelte di indirizzo scolastico, quelle relative alle attività sportive e ricreative. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi questione attinente la salute del minore, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) cui il figlio dovesse essere sottoposto dovranno essere discussi e decisi da entrambi i genitori. Uguali diritti e doveri avranno i genitori di vigilare sull'istruzione del minore, confrontandosi con gli insegnanti e prendendo visione dei risultati degli studi con uguale diritto a partecipare agli organi rappresentativi in seno alle istituzioni scolastiche. Nei periodi di custodia ciascun genitore dovrà farsi carico di rispettare le esigenze di studio del minore ed anche di assicurare la necessaria continuità alle attività ricreative e sportive dagli stessi intrapresi. I genitori si impegnano comunque a tenersi reciprocamente al corrente riguardo ai più rilevanti eventi della vita del figlio, con particolare riferimento alla vita scolastica, ma anche alle attività ed abitudini di svago;
4) Il Sig. manterrà il più ampio diritto di incontrare e tenere liberamente con sé il figlio, Parte_2 previo avviso e accordo con la madre con i termini minimi di visita e frequentazione di seguito meglio specificati:
- Il Sig. compatibilmente con le necessità lavorative di ambo i genitori e nel rispetto Parte_2 dei desideri della prole potrà tenere con sè il figlio minore due giorni la settimana dall'uscita di scuola -o dalle ore 12 nel periodo estivo- sino all'entrata a scuola il giorno successivo -o alle ore
12,00 del giorno successivo-, nonché un intero fine settimana alternato, dall'uscita da scuola al venerdì-o dalle ore 12.00 del venerdì nel periodo estivo-fino alle ore 21.00 della domenica;
le parti concorderanno a seconda dell'esigenza proprie e del figlio, l'alternanza per gli spostamenti dei figli tra le rispettive abitazioni. La Sig.ra terrà con sé il figlio minore nei giorni in cui Parte_1 non è affidato al padre, il tutto compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi e gli impegni scolastici ludici sportivi e ricreativi del figlio minore, salvo ogni differente accordo tra i genitori medesimi tenuto in considerazione anche i desideri e le necessità del figlio minore. Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il regime dell'alternanza, salvo previo diverso accordo fra i genitori e comunque tenendo principalmente conto dei desideri e della volontà del minore. A titolo esemplificativo, il minore potrà trascorrere il giorno del 24/12/2024 col padre ed i giorni 25/12/2024
e 26/12/2024 con la madre, i giorni 31/12/2024 e 01/01/2025 col padre e il giorno 06/01/2025 con la madre;
la domenica di Pasqua 2025 con il padre ed il Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre;
e così via, alternativamente, negli anni successivi, e comunque sempre tenendo conto delle esigenze e delle volontà del minore. Per le vacanze estive ciascun genitore sarà libero di tenere con sé il figlio minori per un periodo continuativo di almeno 15 giorni che sarà determinato in accordo tra i genitori comunque sempre tenendo principalmente conto dei desideri e della volontà del minore medesimo.
- I genitori potranno concordemente derogare a quanto previsto ai punti precedenti, nel superiore interesse del figlio, e quindi potranno concordare giorni e/o periodi e/o orari in più rispetto a quanto ivi individuato;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di Parte_2
€. 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, secondo quanto dettato dal Protocollo del Tribunale della Spezia.
Qualora non dovesse esserci previo accordo tra i genitori sulle spese straordinarie, il genitore che le sosterrà senza il consenso dell'altro genitore non potrà chiederne la restituzione. Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate IBAN
[...];
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di essi ed essi soli possano inserire il figlio nel proprio passaporto non essendo intenzione delle parti stesse trasferirsi a vivere all'estero;
7) Le parti dichiarano di essere ambo economicamente autosufficienti;
Prestiti e finanziamenti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, così come ogni e qualsivoglia debito di qualsiasi genere e/o natura maturato in costanza di matrimonio anche nei confronti dell'erario resteranno di esclusiva competenza e spettanza del Sig. che si impegna fin d'ora al pagamento in via Parte_2 diretta, fatta eccezione per il finanziamento contratto dalla Sig.ra per l'acquisto Parte_1 dell'autoveicolo tg GS253EZ che resterà di sua esclusiva proprietà. Motoveicoli e autoveicoli già formalmente intestati al Sig. resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Ogni Parte_2 ulteriore rapporto di natura economica e/o patrimoniale risulta essere già stato regolato tra le parti;
le parti medesime dichiarano pertanto di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'una dall'altra, e di aver già provveduto alla divisione dei beni personali;
8) Le spese del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (26.03.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa del caso. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 05.07.2014 a Ortonovo (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Luni (SP) per l'anno 2014, al numero 4, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto. La Spezia, 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani