Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
E' PROSECUZIONE del VERBALE D'UDIENZA del 03/04/2025 nella causa iscritta al n. di R.G. 5964 - 2024.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di GG AL, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data
05/12/2024 ed iscritto al n. 5964 - 2024 RG, vertente tra
- nato a [...] il Parte_1
12.07.1971 e residente in [...], cod. fisc.: , rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._1 atti, dall'avv. Domenico Ruggiero (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in GG AL, alla via Santa Lucia al Parco n. 25;
-ricorrente- contro
- CF: , PI: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Romano Cardaropoli, CF:
e dall'avv. Michela Poto, CF: C.F._3
, giusta procura generale, in atti (V. all. 1), C.F._4 elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali MacroAreaUD di
P.zza Matteotti n. 2, 80133 Napoli;
Controparte_1
-resistente-
- sentiti i procuratori comparsi all'odierna udienza, esaminati gli atti, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 03.04.2025, provvede con la seguente sentenza, dandone rituale lettura in udienza.
SENTENZA
§ 1. Il ricorrente espone:
1
2024, con la mansione di Addetto Senior, Livello D, CCNL dipendenti delle
Controparte_1
- che fino all'anno 2017 ha svolto le mansioni di portalettere e, per il periodo successivo, per motivi sanitari e previo parere del medico aziendale competente veniva adibito a mansione di tipo amministrativo interno, senza contatto con l'utenza;
- che: “Seguiva un lungo periodo di astensione lavorativa sia per infortunio sul lavoro, sia per malattia comune, sia per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19, per la quale il lavoratore era stato dichiarato soggetto fragile fino al giugno 2022. Successivamente, continuava l'astensione per malattia anche per il sopraggiungere di una grave patologia oncologica vescicale fino all'aprile 2023 “;
- In data 30/03/2022, la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, come da verbale modello BL/G n. 13042 del 25/05/2022, sottoponeva a visita medico-collegiale il lavoratore e formulava il seguente giudizio diagnostico “Sclerosi Multipla forma ingravescente con instabilità posturale e deficit della deambulazione, disturbo depressivo reattivo, sindrome di Sjogren forma oculare”, concludendo la valutazione con il seguente giudizio medico-legale: “A) Non idoneo permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (addetto alla lavorazione interna di poste italiane); controindicate attività che implicano prolungata stazione eretta e relazioni con i clienti. Non controindicate altre attività di natura amministrativa;
B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95”;
- In data 24.05.2023 il ricorrente veniva nuovamente sottoposto a visita medica dalla Commissione Medica di Verifica di Catanzaro che forniva il seguente giudizio “a) Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies D.
Lgs. 165/2001); b) NON INABILE: Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 c. 12 L.
335/1995…” A fronte di tale giudizio, in data 18/07/2024, il sig. Parte_1 riceveva comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità con decorrenza dal 11/04/2024.
Alla data del licenziamento il ricorrente prestava servizio presso il CL
GG AL R UD (attualmente denominato Centro Smistamento
GG UD) .”
2 Proponeva, pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo:
“Dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento intimato al ricorrente in quanto il fatto non sussiste e/o in quanto inesistente l'inabilità contestata al ricorrente per i motivi esplicitati in ricorso, e per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro ed alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (€ 2090,25) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'integrale soddisfo;
2. Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
3. In via subordinata e salvo gravame, dichiarare nullo e/o illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimato al ricorrente e, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970, e condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto (€ 2090,25), o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'anzianità di servizio del sig. , nonché delle dimensioni Parte_1 dell'azienda e del numero dei dipendenti in essa occupati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'integrale soddisfo;
”.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che resiste al ricorso chiedendone il rigetto, ribadisce la legittimità del
[...] licenziamento fondato sul giudizio di inidoneità della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro e l'impossibilità di ricollocamento e repechage.
§ 3. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce: “illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore”. In estrema sintesi, il ricorrente lamenta che: “ Il giudizio di inidoneità formulato nei confronti del sig. è palesemente in contrasto con le Pt_1 reali condizioni di salute del dipendente. Si ricorda che il lavoratore era stato già giudicato del medico competente idoneo alle mansioni già svolte presso con prescrizioni limitate esclusivamente all'orario Controparte_1 diurno di svolgimento dell'attività lavorativa. La stessa Commissione Medica di Verifica di Catanzaro nel 2022 aveva ritenuto “Non controindicate altre attività di natura amministrativa”, mentre l'anno
3 successivo in una situazione medica sostanzialmente immutata dava un giudizio differente “. Lamenta, inoltre, che: “ non essendo stato coinvolto nella valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente il medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, al lavoratore non è stato consentito di accedere allo strumento del ricorso amministrativo (art. 41, comma 9, D. lgs. 81/2008) contro i giudizi del medico competente. “. Aggiunge che: “ Il D.Lgs n. 81/2008 prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di far accertare, tramite il medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, l'idoneità del dipendente alla mansione specifica “. Contesta la valutazione di inidoneità posta a base del licenziamento e deduce che: “ Per costante giurisprudenza, il dipendente licenziato a seguito di accertamento di inidoneità da parte del medico competente può in ogni caso impugnare il licenziamento e chiedere al giudice un accertamento sulla correttezza del giudizio espresso dal medico, anche tramite il ricorso a consulenza tecnica di ufficio”.
Aggiunge che: “ Al fine di fornire un sostegno scientifico alle confutazioni relative agli esiti degli accertamenti svolti sul ricorrente , lo stesso si è rivolto ad una specialista nel settore della Medicina Legale, dott.ssa Per_1
, la quale ha esaminato tutta la documentazione medica esibitale ed è
[...] giunta a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle del datore di lavoro”. Riporta la consulenza tecnica di parte evidenziando le osservazioni del C.t.p.: “ Orbene, sembra quasi un paradosso che un soggetto non pensionabile, perché NON INABILE, possa essere giudicato INIDONEO AL
SERVIZIO, soprattutto se si considerano le caratteristiche di sedentarietà del lavoro svolto dal periziando, in ufficio a svolgere compiti di tipo amministrativo, senza alcun contatto con il pubblico, compiti che il soggetto potrebbe svolgere nonostante le problematiche deambulatorie di cui è affetto, peraltro emendabili con i dovuti ausili di cui è anche munito. Infine, occorre precisare che la patologia oncologica a carico dell'apparato urinario, presa in considerazione solo nel giudizio diagnostico del verbale rilasciato in data 24/05/2023, in quanto diagnosticata successivamente al verbale del 30/03/2022, in atto adeguatamente trattata ed in follow up periodico, non inficia la capacità lavorativa residua del soggetto che, anche a fronte di tale patologia, avrebbe potuto continuare a svolgere la mansione di tipo impiegatizio a cui era stato destinato nel 2017. Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter concludere affermando che il sig. Pt_1
nonostante le patologie croniche che lo affliggono, conserva
[...] tuttora una capacità lavorativa residua che gli consentirebbe di svolgere un'attività lavorativa proficua, ma a carattere sedentario/impiegatizio, così
4 come era stato destinato prima che sopraggiungesse il licenziamento per inidoneità al servizio”.
Alla luce di tali elementi il ricorrente chiede che il licenziamento venga dichiarato illegittimo previa CTU medico-legale di cui chiede l'ammissione.
Con secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la violazione dell'obbligo di repechage, tanto più che: “ Nel caso di specie, in sede di Cont incontro tenutosi dinanzi all' di GG AL, il sig. Pt_1 dichiarava la disponibilità ad un eventuale demansionamento con adibizione in mansioni diverse da quelle svolte fino a quel momento “, mentre non ha in alcun modo valutato la possibilità di CP_1 accomodamenti organizzative che consentissero l'impiego del ricorrente.
§ 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In punto di diritto deve osservarsi che la dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento pervenire a conclusioni diverse sulla base della c.t.u. disposta nel giudizio di merito (cfr. tre le altre, Cass. Sez. Lav. N. 9158/2022).
E' opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che occupandosi di fattispecie analoga e sovrapponibile a quella che ci occupa, sempre in materia licenziamento per inidoneità fisica di dipendente di , nella sent. 30932/2021, ha rilevato che il Controparte_1 giudice non è vincolato “nella valutazione della legittimità del licenziamento, dall'esito e dalle risultanze emerse a seguito degli esami sanitari effettuati dalla Commissione Medica di verifica, potendo in ogni caso disporre la consulenza tecnica d'ufficio, come avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 12489/2015).
8. Invero, il giudice di merito ben può sindacare l'attendibilità degli esami svolti dalla Commissione medica competente, essendo libero di disattenderne l'esito qualora riscontri profili di contraddittorietà e/o illogicità. (Cass. n. 21260/2018; Cass. n. 822/2020; Cass. n. 618/2021).
9. Ciò perché il giudice, in forza dei principi costituzionali posti a garanzia della piena ed effettiva tutela processuale, ha il potere-dovere di vagliare e verificare l'attendibilità degli accertamenti sanitari espletati, in sede amministrativa, dalla Commissione medica competente, a prescindere dalla loro eventuale opposizione e/o impugnazione in sede amministrativa, trattandosi di meri atti di verifica sanitaria, compiuti in base ad un giudizio di discrezionalità tecnica”. Tali principi di diritto sono pienamente applicabili al caso di specie.
Pertanto si è reso necessario disporre C.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, che è stata regolarmente espletata del Ctu designato dott. R_
sui seguenti quesiti: “ 1. accerti la compatibilità delle condizioni
[...]
5 fisiche del ricorrente con le mansioni lavorative specifiche di Addetto
Lavorazioni Interne (oggi Addetto Produzione) da ultimo svolte presso le
(mansioni di tipo amministrativo interno, senza contatto con CP_1
l'utenza, e in concreto consistenti nell'inserire nei terminali i dati delle lettere raccomandate, nel verificare la correttezza dei dati delle cartelle esattoriali Equitalia inserendole a sistema per l'invio il giorno successivo, nel registrare al computer gli avvisi di giacenza delle raccomandate e nel verificare se le consegne effettuate dai portalettere fossero corrette);
2. accerti anche, più in generale, la compatibilità con attività di natura amministrativa interne;
3. dica se il ricorrente, nonostante le patologie da cui è affetto, possa svolgere attività lavorativa e sia idoneo al servizio anche parziale e/o con limitazioni;
3. precisi se l'accertanda compatibilità e idoneità al servizio fosse già sussistente alla data del 24.5.2023 (data della visita della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro) o almeno alla data di irrogazione del licenziamento (18.7.2024).”
Cosi conclude il Ctu nelle conclusioni medico-legali dell'elaborato peritale:
“ In esito all'obiettività clinica ed in riscontro alla documentazione sanitaria in atti, risulta che il Sig. di anni 53 è Parte_1 affetto da: “SCLEROSI MULTIPLA (SCALA DI DISABILITA' 6,5). PREGRESSA EXERESI DI CARCINOMA VESCICALE
CHEMIOTRATTATO IN ASSENZA DI RECIDIVE IN ATTO. SINDROME
DI SECCHEZZA OCULARE. SINDROME DEPRESSIVA REATTIVA". Il punteggio di 6,5 della scala di disabilità della sclerosi multipla (EDSS) è riferito al paziente che “ha bisogno di assistenza costante da entrambi i lati, per camminare per circa 20 metri senza soste”. In riferimento ai quesiti posti dal Sig. Giudice del lavoro, si ritiene che:
1) Le condizioni fisiche del ricorrente risultano compatibili con le mansioni lavorative specifiche di “addetto lavorazioni interne (oggi addetto produzione) da ultimo svolte presso le , quali mansioni di tipo CP_1 amministrativo interno, senza contatto con l'utenza, e in concreto consistenti nell'inserire nei terminali i dati delle lettere raccomandate, nel verificare la correttezza dei dati delle cartelle esattoriali Equitalia inserendole a sistema per l'invio il giorno successivo, nel registrare al computer gli avvisi di giacenza delle raccomandate e nel verificare se le consegne effettuate dai portalettere fossero corrette);
2) Più in generale, le condizioni fisiche del ricorrente risultano compatibili con attività proprie della mansione ammninistrativa interna, quali analizzare dati, redigere report, archiviare documenti, smistare la posta elettronica e cartacea, utilizzare telefono e PC, gestire la contabilità.
3) Il ricorrente pertanto, nonostante le patologie di cui è affetto, può svolgere attività lavorativa e risulta idoneo al servizio con le seguenti
6 limitazioni: non adibire ad attività che comportino contatto con il pubblico, movimentazione manuale di faldoni pesanti, postura eretta eccessivamente prolungata.
4) Si esprime parere inoltre che la compatibilità e idoneità al servizio sussisteva già alla data della visita effettuata il 24.5.2023 dalla
Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, tanto che lo stesso Collegio medico ha giudicato il ricorrente: “NON INABILE. Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95”. La perizia del C.t.u.- da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta - appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione sanitaria in atti, non suscettibile di censure, per cui viene condivisa e fatta propria dal giudicante.
Lo stesso Consulente tecnico di parte nominato da dott. CP_1
(presente anche alle operazioni peritali di visita del Persona_3 periziando) ha espresso motivato parere concorde alle conclusioni del C.t.u.
A questo punto, preso atto delle risultanze della C.t.u., l'impugnato licenziamento intimato al ricorrente da deve essere Controparte_1 dichiarato illegittimo per l'insussistenza della dedotta inidoneità fisica assoluta al servizio, infatti il C.t.u. ha accertato che la “compatibilità e idoneità al servizio sussisteva già alla data della visita effettuata il 24.5.2023 dalla Commissione Medica di Verifica di Catanzaro”.
§ 5. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento impugnato, essendo stato accertato il difetto di giustificazione del licenziamento irrogato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica del lavoratore, deve applicarsi il combinato disposto di cui all'art. 18, comma 7 e comma 4 della legge n. 300 del 1970.
§ 5.1. In ordine all'importo dell'ultima retribuzione globale di fatto, il ricorrente nel ricorso ha allegato: “ Si precisa che la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente era pari ad € 2090,25 (€ 1.791,65 + quota mensile 13^ e 14^) “. La società resistente non ha contestato la quantificazione della retribuzione globale di fatto indicata dal ricorrente che, pertanto, deve considerarsi dato pacifico.
§ 5.2. La resistente società nella memoria di costituzione, Controparte_3 in via gradata per il caso di eventuale condanna al risarcimento del danno, chiede che sia ridotto tenuto conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum e chiedev: “ Pertanto - e seppure, come detto, solo in via subordinata - al fine di determinare l'ammontare dell'aliunde perceptum et percipiendum si formula istanza affinché il Tribunale voglia ordinare alla ricorrente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle sue dichiarazioni dei
7 redditi per l'anno in corso e fino alla data dell'esibizione, copia aggiornata dei suoi estratti contributivi, copia della scheda professionale aggiornata rilasciata dal competente Centro per l'Impiego. Si chiede altresì che il Tribunale, ex art. 213 c.p.c., richieda all'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS e ad ogni altra Pubblica Amministrazione interessata informazioni relative all'attività svolta e ai redditi percepiti dal ricorrente dalla cessazione del suo rapporto di lavoro fino alla data del deposito del ricorso introduttivo “. Tali richieste devono essere rigettate mancando sul punto qualsiasi allegazione e prova, seppur presuntiva. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'"aliunde perceptum" o dell' "aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.” (Cass. Sez. L, Sentenza n.23226 del 17/11/2010, e successive conformi).
§ 5.3. In conclusione, si annulla il licenziamento impugnato e si condanna il datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €
2.090,25) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione, con la precisazione che in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza, quelle legali liquidate ex D.M.
155/2014 e distratte come in dispositivo, quelle della consulenza tecnica d'Ufficio liquidate come da separato decreto a favore del CTU dr. R_
.
[...]
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato ed ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18, commi 7 e 4, della legge 300/1970, condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima
8 retribuzione globale di fatto ( € 2.090,25 ) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione - indennità risarcitoria che, per legge, in ogni caso non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto - , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento all'integrale soddisfo;
- condanna, altresì, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento a favore del ricorrente delle spese legali che si liquidano in € 5.388,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Cpa e Iva come per legge, nonché € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Domenico Ruggiero dichiaratosi antistatario;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'Ufficio liquidate come da separato decreto a favore del CTU dr. . Persona_2
Così deciso in GG AL, 03.04.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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