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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7252/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/02/2025, promossa da
C.F. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
SIMONELLI MONICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA FIRENZE, 2 24020 PIARIO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CUGNO GARRANO VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in PAS. CANONICI
LATERANENSI 1 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
, C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE,
avente ad oggetto: sinistro stradale
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/11/2023, Parte_1
ed promuovevano il presente giudizio nei
[...] Parte_2 confronti di e di Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di CP_2 tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
3/7/2021, verso le ore 15:00 circa, in Bergamo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citata in giudizio, non si Controparte_2 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletati prova per testi, interrogatorio formale, nonché CTU estimativa e medico-legale; il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/02/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2 2. Fatto salvo l'acclaramento della responsabilità di
[...]
per il sinistro de quo, le domande degli attori sono CP_2 infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di parte convenuta nella dinamica del sinistro, non tanto in ragione della non contestazione da parte dell'assicuratrice, bensì alla luce dei doc. 2 e 2bis attorei, che, nel descrivere la dinamica, impongono il richiamo del principio giurisprudenziale secondo il quale “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del
21/05/2019, Rv. 654218 - 01).
3. Per quanto attiene, però, alla quantificazione dei danni risarcibili deve evidenziarsi quanto segue, avendo anzitutto riguardo alla documentazione offerta, ai principi giuridici sottoindicati, nonché alle CTU espletate e da farsi proprie, in quanto condotte entrambe con criteri d'indagine seri, razionali ed osservanti i quesiti proposti.
3.1. Nulla è dovuto per i danni al veicolo attoreo in senso stretto. Premesso che, a fronte della indiscussa antieconomicità della riparazione, il danno risarcibile ammonta alla differenza tra valore del mezzo ante sinistro ed il valore del relitto dopo l'incidente (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21012 del
12/10/2010, Rv. 614575 - 01), il CTU ha indicato tali stime rispettivamente in € 11.800,00 ed € 500,00, e la risultante differenza di € 11.200,00 è stata già stata soddisfatta dall'assicuratrice con il pagamento anche (ma non solo) di €
11.220,00 in data 15/10/2021 (doc. 3 attoreo e pag. 10-11 della
3 citazione), cifra atta a ricomprendere anche gli interessi (€
0,13) secondo Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712.
3.1.1. Non deve poi computarsi l'IVA sul valore del veicolo: seppur sia vero che, secondo la giurisprudenza, “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (così
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22580 del 19/07/2022, Rv. 665250 –
01 e, in tal senso, anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1688 del
27/01/2010), il presupposto del computo dell'imposta è, per l'appunto, la riparabilità del bene. Laddove, invece, come nel caso di specie, la stessa sia preclusa dalla antieconomicità della riparazione e non si sia avuta tempestiva allegazione circa la conclusione di un alternativo negozio da parte dell'attrice, si ha meramente “un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento”, che non considera quest'ultima e che, pertanto, è da quantificarsi senza il tributo de quo (così, in una fattispecie diversa, ma cui è pertinente il medesimo principio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 2013).
3.2. Quanto sopraindicato concerne altresì le “spese di immatricolazione del nuovo mezzo pari a € 600,00 (doc. 10)” e le
“spese del traino pari a € 250,00 (doc. 9)” (pag. 6 della citazione), con i relativi accessori, altrettanto interessate dalla restante parte del versamento del 15/10/2021 (doc. 3 attoreo e pag. 10-11 della citazione).
3.3. Nulla è dovuto nemmeno per l'“esportazione all'estero del veicolo”. Risulta privo di allegazione specifica e prova il rilievo che tale prestazione sia stata necessitata e sia eziologicamente legata ex art. 1223 c.c., per l'intero ammontare o per parte dello stesso – e, in quest'ultimo caso, in quale misura
4 -, al sinistro de quo, specie alla luce di alternativi smaltimenti del relitto sul territorio nazionale e della mancata prospettazione del (presumibilmente minore) importo di questi ultimi. Né, del resto, quanto in esame può ritenersi interessato dal principio di non contestazione: a prescindere da come lo stesso non potrebbe applicarsi alla convenuta contumace ed anche non ritenendo che i principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 2012 assurgano l'eziologia ad una valutazione – e non già ad un fatto -, come tale sottratta dall'ambito di pertinenza del principio de quo (così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n.
8967 del 04/04/2024, Rv. 670958 - 01), in ogni caso l'esigenza o meno di realizzare una esportazione all'estero del veicolo attiene esclusivamente alla sfera giuridica di conoscibilità del proprietario del mezzo ed esorbita da quella dell'assicuratrice, di talché diviene dirimente in senso ostativo al risarcimento il criterio giurisprudenziale alla stregua del quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01).
3.4. Sarebbe stato, invece, da risarcirsi l'incontestato ammontare capitale di € 174,17 per la “tassa di circolazione” – rectius, bollo - “per i mesi non goduti”, trattandosi di esborso da rimborsarsi dal danneggiante secondo i principi di Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023, Rv. 667382 – 01, di spesa rientrante nel doc. 11 attoreo, nonché di voce interessata solo da una generica contestazione da parte dell'assicuratrice. Tuttavia, anche considerando gli accessori riconoscibili in base ai criteri di S.U., sent. n. 1712/95, siffatto debito risarcitorio risulta adempiuto tramite il pagamento, da parte dell'assicuratrice, di €
2.200,00 in data 17/11/2022 (così pag. 11 della citazione e doc. 6 attoreo).
3.5. Nulla è dovuto per la cifra capitale di € 35,00, asseritamente pari all'esborso necessitato per ottenere la copia del verbale del sinistro (così pag. 7 della citazione). L'unico
5 documento prodotto a tal proposito è il doc. 13 attoreo, vale a dire un ordine di bonifico, il quale, per sua natura, non comprova se ed in che misura tale corresponsione fosse necessitata da quanto richiesto dall'ente richiesto, né ciò – per la natura comunale e, dunque, strettamente locale del beneficiario - di per sé rientra in un ambito di certa conoscenza dell'assicuratrice, atto a determinare l'operatività del principio di non contestazione (in tema ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01). Quanto indicato nel periodo che precede rende superfluo valutare se abbia o meno rilievo anche la circostanza che il doc. 13 attoreo indichi come ordinante la società “SCA. e non già gli attori in proprio. CP_3
3.6. Nessun risarcimento è dovuto anche per il punto 2) di pag. 6 della citazione, vale a dire “fermo tecnico del mezzo dal 3 luglio al 23 luglio 2021 allorquando veniva immatricolato il nuovo mezzo ossia 20 giorni per € 60,00 (€ 1.200,00)”. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale – inter alia - di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20620 del 2015, più fedele ai generali indirizzi in tema di onere di allegazione e prova dei danni risarcibili, non ha fondamento “l'assunto che l'indisponibilità del mezzo determini ex se un danno risarcibile, (…) coerentemente con la recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha osservato l'incompatibilità del c.d. danno in re ipsa con gli artt. 1223
c.c. e 2697 c.c.” (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 2971 del 2017).
3.7. I convenuti nemmeno devono essere condannati al risarcimento dei danni all'oggettistica asseritamente indossata dagli attori, quali orologi, occhiali ed apparecchi acustici. Anche alternativamente, la circostanza che gli oggetti de quibus fossero portati da ed al momento del Parte_1 Parte_2 sinistro e/o che tali articoli siano stati danneggiati proprio dall'incidente di specie costituisce una conclusione indimostrata, non essendo utilmente fruibili le testimonianze de relato actoris sul punto. Né – del resto – a diverso esito sarebbe dato pervenire tramite il principio di non contestazione: da un lato, lo stesso è
6 inapplicabile alla convenuta contumace (così espressamente l'art. 115 c.p.c.), dall'altro, il medesimo parimenti non è pertinente per l'assicuratrice per le voci in esame, visto che oggetti, loro stato, presenza dei medesimi, movimenti e impatti interni all'abitacolo attoreo certo esorbitano dalla conoscibilità di detto ente, di talché osta al risarcimento il principio alla stregua del quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del
13/02/2013, Rv. 625006 - 01). Ciò rende superfluo valutare se anche la stessa eziologia ex art. 1223 c.c., assurgendo a valutazione e non fatto (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13693 del
2012), ipoteticamente non possa ritenersi di per sé pacifica
(così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 8967 del
04/04/2024, Rv. 670958 – 01).
3.8. Per quanto attiene ai pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attrice deve considerarsi la Parte_1 documentazione depositata e, soprattutto, la convincente CTU medico-legale espletata che, con estrema puntualità, ha ravvisato
• per inabilità temporanea biologica,
• per invalidità permanente, costituita da “limitazione antalgica ai gradi estremi dai movimenti del rachide cervicale”, con “lievi note eretistico-ansiose”, la misura del 4-5%, da declinarsi nel 4%, in mancanza di prova, gravante sulla danneggiata, dei maggiori pregiudizi di tale forbice.
Conseguentemente, trattandosi di pregiudizio permanente inferiore al 9%, determinato da un sinistro stradale, deve farsi riferimento ai parametri posti dall'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005, che, con il d.m. del 16/07/2024, ha fissato in € 947,30 l'importo
7 dovuto per il primo punto di invalidità ed in € 55,24 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
3.8.1. Orbene, per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri e dei principi, ex multis, di Corte cost., sent. n. 235 del 2014, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1246 del 2015 e
Cass., ord. n. 9006 del 2022, nel caso di specie, si sarebbe dovuto avere riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di
€ 4.091,01 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (4%), del patimento considerato secondo la giurisprudenza suesposta, dell'età di 59 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 9/8/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del
2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. Tuttavia, anche considerando gli accessori riconoscibili su tale somma devalutata alla data del 9/8/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e via via rivalutata secondo i principi di S.U., sent. n. 1712/95 sino al pagamento che segue
(vale a dire, € 0,09 per interessi), tale posta risarcitoria è stata integralmente soddisfatta in base alla corresponsione, da parte dell'assicuratrice, di € 10.530,81 in data 10/11/2021 (così doc. 4 attoreo, con 81 centesimi in più di quanto indicato a pag.
11 della citazione).
3.8.2. Il residuo di tale versamento ha altresì soddisfatto quanto spettante a tale attrice a titolo di inabilità temporanea e relativa sofferenza. Infatti, in applicazione dei suesposti criteri ministeriali e dei principi, ex multis, di Corte cost., sent. n. 235 del 2014, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1246 del 2015 e Cass., ord. n. 9006 del 2022, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si sarebbe dovuto liquidare, a titolo di invalidità temporanea e relativo patimento,
l'importo di € 1.078,56, con l'aggiunta di € 0,03 a titolo di interessi ex S.U., sent. n. 1712/95 su tale somma devalutata alla data del sinistro del 3/7/2021 e via via da rivalutarsi sino alla data del pagamento del 10/11/2021.
8 3.8.3. Le conclusioni suesposte sono altresì avvalorate dalla impossibilità di riconoscere altri danni patrimoniali o ulteriori e c.d. aumenti personalizzati, in considerazione della mancanza di documentazione a suffragio di gravi patologie psichiatriche (come rilevato dal CTU e coerentemente a Corte di Appello di Campobasso, sent. n. 347 del 2020, citata in Cass., ord. n. 17703 del 2024), della impossibilità di evincere confessioni o rilievi probatori imprescindibili in base alle perizie di parte (in tema, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013, Rv. 628297 - 01), nonché, per il resto, della mancata allegazione di altre circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra.
3.9. Sempre il residuo della stessa somma versata dall'assicuratrice in data 10/11/2021 copre altresì l'importo valutato congruo dal CTU per spese mediche, vale a dire € 2.139,65
(essendo un refuso l'indicazione della cifra di € 2.147,65 nelle sole “conclusioni” della relazione peritale, quantunque trattasi di somma comunque suscettibile di soddisfacimento tramite il pagamento de quo), oltre a quelle di € 602,00 per la perizia di parte ante causam, a quella di cui al doc. 23 attoreo (anche se, in ipotesi, non assorbita dalla precedente cifra), nonché a rivalutazione ed interessi secondo S.U., sent. n. 1712/95.
3.10. La natura irrisoria dei pregiudizi a livello psichico, la bassa durata ed intensità dell'invalidità temporanea dell'attrice, nonché quanto suesposto circa la carenza di gravi patologie psichiatriche escludono, poi, che necessitasse Parte_1 effettivamente, con rilevanza eziologica ex art. 1223 c.c., dell'assistenza di al punto tale da pregiudicare Parte_2 il reddito di questi.
4. Occorre, poi, evidenziare che le conclusioni suesposte non sono inficiate dalla diversa imputazione delle corresponsioni indicate a pag. 18 della comparsa dell'assicuratrice. Invero, siffatto atto giudiziale non rileva sul punto in quanto o posteriore alla documentazione ante causam sopracitata e considerata nei termini
9 suesposti, o - in mancanza di chiare indicazioni da quest'ultima, in continuità con l'art. 1195 c.c. e con l'interpretazione datane da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 05/02/1997, Rv. 502231 – 01
- preceduto dai primi computi degli attori che, al più tardi a pag. 10-11 della citazione, hanno detratto siffatti versamenti dall'“ammontare complessivo” di tutti i danni ritenuti risarcibili. Per quest'ultima medesima ragione, non possono portare a conclusioni differenti anche diverse asserzioni successive, come anche quelle effettuate nell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c.
5. Quanto ai restanti argomenti, poi, palesati durante quest'ultima, deve osservarsi come non è possibile temperare il suesposto principio giurisprudenziale secondo il quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01) sulla base del rilievo di documentazione asseritamente fatta pervenire all'assicuratrice o comunque di tale ente circa i danni.
Invero, in mancanza della produzione di tali menzionati documenti e di una istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. effettivamente formulata – non tardivamente, bensì – entro le preclusioni istruttorie ex art. 171ter, n. 2), c.p.c., non è possibile trarre conclusioni divergenti da siffatto orientamento giurisprudenziale, risultando interdetto un esame circa natura, contenuto e provenienza di siffatti ed asseriti elementi documentali.
5.1. Determinazioni differenti da quelle suesposte nemmeno possono essere tratte dalle offerte e/o dalle lettere accompagnatorie degli acconti già versati dall'assicuratrice: invero, secondo la
Suprema Corte, “Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005,
10 non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 27/11/2015,
n. 24205, Rv. 638038 - 01).
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stanti la comunanza di interesse derivata dalla medesimezza di posizione giuridica circa la qualità di danneggiati dal sinistro, nonché la carenza di un capo (e di un interesse giuridico) autonomo per quanto attinente all'acclaramento della responsabilità del sinistro (funzionale solo alla successiva condanna risarcitoria, quivi non disposta); dette spese si liquidano in favore dell'assicuratrice convenuta, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, la nota spese depositata, la carenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, di tale D.M. per i compensi della fase introduttiva e di quella istruttoria, in
€ 7.067,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.565,20 (= € 1.204,00 + 30%), fase istruttoria €
2.347,80 (= € 1.806,00 + 30%), fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della causa in una discussione ex art. 281sexies c.p.c. comunque contenuta), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Per le stesse ragioni di soccombenza, le spese di CTU medico- legale ed estimativa, per come rispettivamente liquidate in acconto e come da separato decreto, sono poste definitivamente ed in solido a carico degli attori, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di ed Parte_1 Parte_2
2. Condanna in solido ed al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 7.067,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3. Pone le spese di CTU medico-legale ed estimativa, per come rispettivamente liquidate in acconto e come da separato decreto, definitivamente ed in solido a carico di Parte_1
ed con i conseguenti obblighi
[...] Parte_2 restitutori.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7252/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/02/2025, promossa da
C.F. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
SIMONELLI MONICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA FIRENZE, 2 24020 PIARIO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORI, nei confronti di
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CUGNO GARRANO VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in PAS. CANONICI
LATERANENSI 1 24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
, C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE,
avente ad oggetto: sinistro stradale
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 20/11/2023, Parte_1
ed promuovevano il presente giudizio nei
[...] Parte_2 confronti di e di Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di CP_2 tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
3/7/2021, verso le ore 15:00 circa, in Bergamo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente citata in giudizio, non si Controparte_2 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., venivano espletati prova per testi, interrogatorio formale, nonché CTU estimativa e medico-legale; il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/02/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2 2. Fatto salvo l'acclaramento della responsabilità di
[...]
per il sinistro de quo, le domande degli attori sono CP_2 infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di parte convenuta nella dinamica del sinistro, non tanto in ragione della non contestazione da parte dell'assicuratrice, bensì alla luce dei doc. 2 e 2bis attorei, che, nel descrivere la dinamica, impongono il richiamo del principio giurisprudenziale secondo il quale “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del
21/05/2019, Rv. 654218 - 01).
3. Per quanto attiene, però, alla quantificazione dei danni risarcibili deve evidenziarsi quanto segue, avendo anzitutto riguardo alla documentazione offerta, ai principi giuridici sottoindicati, nonché alle CTU espletate e da farsi proprie, in quanto condotte entrambe con criteri d'indagine seri, razionali ed osservanti i quesiti proposti.
3.1. Nulla è dovuto per i danni al veicolo attoreo in senso stretto. Premesso che, a fronte della indiscussa antieconomicità della riparazione, il danno risarcibile ammonta alla differenza tra valore del mezzo ante sinistro ed il valore del relitto dopo l'incidente (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21012 del
12/10/2010, Rv. 614575 - 01), il CTU ha indicato tali stime rispettivamente in € 11.800,00 ed € 500,00, e la risultante differenza di € 11.200,00 è stata già stata soddisfatta dall'assicuratrice con il pagamento anche (ma non solo) di €
11.220,00 in data 15/10/2021 (doc. 3 attoreo e pag. 10-11 della
3 citazione), cifra atta a ricomprendere anche gli interessi (€
0,13) secondo Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712.
3.1.1. Non deve poi computarsi l'IVA sul valore del veicolo: seppur sia vero che, secondo la giurisprudenza, “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (così
Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22580 del 19/07/2022, Rv. 665250 –
01 e, in tal senso, anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1688 del
27/01/2010), il presupposto del computo dell'imposta è, per l'appunto, la riparabilità del bene. Laddove, invece, come nel caso di specie, la stessa sia preclusa dalla antieconomicità della riparazione e non si sia avuta tempestiva allegazione circa la conclusione di un alternativo negozio da parte dell'attrice, si ha meramente “un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento”, che non considera quest'ultima e che, pertanto, è da quantificarsi senza il tributo de quo (così, in una fattispecie diversa, ma cui è pertinente il medesimo principio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 2013).
3.2. Quanto sopraindicato concerne altresì le “spese di immatricolazione del nuovo mezzo pari a € 600,00 (doc. 10)” e le
“spese del traino pari a € 250,00 (doc. 9)” (pag. 6 della citazione), con i relativi accessori, altrettanto interessate dalla restante parte del versamento del 15/10/2021 (doc. 3 attoreo e pag. 10-11 della citazione).
3.3. Nulla è dovuto nemmeno per l'“esportazione all'estero del veicolo”. Risulta privo di allegazione specifica e prova il rilievo che tale prestazione sia stata necessitata e sia eziologicamente legata ex art. 1223 c.c., per l'intero ammontare o per parte dello stesso – e, in quest'ultimo caso, in quale misura
4 -, al sinistro de quo, specie alla luce di alternativi smaltimenti del relitto sul territorio nazionale e della mancata prospettazione del (presumibilmente minore) importo di questi ultimi. Né, del resto, quanto in esame può ritenersi interessato dal principio di non contestazione: a prescindere da come lo stesso non potrebbe applicarsi alla convenuta contumace ed anche non ritenendo che i principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13693 del 2012 assurgano l'eziologia ad una valutazione – e non già ad un fatto -, come tale sottratta dall'ambito di pertinenza del principio de quo (così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n.
8967 del 04/04/2024, Rv. 670958 - 01), in ogni caso l'esigenza o meno di realizzare una esportazione all'estero del veicolo attiene esclusivamente alla sfera giuridica di conoscibilità del proprietario del mezzo ed esorbita da quella dell'assicuratrice, di talché diviene dirimente in senso ostativo al risarcimento il criterio giurisprudenziale alla stregua del quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01).
3.4. Sarebbe stato, invece, da risarcirsi l'incontestato ammontare capitale di € 174,17 per la “tassa di circolazione” – rectius, bollo - “per i mesi non goduti”, trattandosi di esborso da rimborsarsi dal danneggiante secondo i principi di Cass., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023, Rv. 667382 – 01, di spesa rientrante nel doc. 11 attoreo, nonché di voce interessata solo da una generica contestazione da parte dell'assicuratrice. Tuttavia, anche considerando gli accessori riconoscibili in base ai criteri di S.U., sent. n. 1712/95, siffatto debito risarcitorio risulta adempiuto tramite il pagamento, da parte dell'assicuratrice, di €
2.200,00 in data 17/11/2022 (così pag. 11 della citazione e doc. 6 attoreo).
3.5. Nulla è dovuto per la cifra capitale di € 35,00, asseritamente pari all'esborso necessitato per ottenere la copia del verbale del sinistro (così pag. 7 della citazione). L'unico
5 documento prodotto a tal proposito è il doc. 13 attoreo, vale a dire un ordine di bonifico, il quale, per sua natura, non comprova se ed in che misura tale corresponsione fosse necessitata da quanto richiesto dall'ente richiesto, né ciò – per la natura comunale e, dunque, strettamente locale del beneficiario - di per sé rientra in un ambito di certa conoscenza dell'assicuratrice, atto a determinare l'operatività del principio di non contestazione (in tema ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01). Quanto indicato nel periodo che precede rende superfluo valutare se abbia o meno rilievo anche la circostanza che il doc. 13 attoreo indichi come ordinante la società “SCA. e non già gli attori in proprio. CP_3
3.6. Nessun risarcimento è dovuto anche per il punto 2) di pag. 6 della citazione, vale a dire “fermo tecnico del mezzo dal 3 luglio al 23 luglio 2021 allorquando veniva immatricolato il nuovo mezzo ossia 20 giorni per € 60,00 (€ 1.200,00)”. Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale – inter alia - di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20620 del 2015, più fedele ai generali indirizzi in tema di onere di allegazione e prova dei danni risarcibili, non ha fondamento “l'assunto che l'indisponibilità del mezzo determini ex se un danno risarcibile, (…) coerentemente con la recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha osservato l'incompatibilità del c.d. danno in re ipsa con gli artt. 1223
c.c. e 2697 c.c.” (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 2971 del 2017).
3.7. I convenuti nemmeno devono essere condannati al risarcimento dei danni all'oggettistica asseritamente indossata dagli attori, quali orologi, occhiali ed apparecchi acustici. Anche alternativamente, la circostanza che gli oggetti de quibus fossero portati da ed al momento del Parte_1 Parte_2 sinistro e/o che tali articoli siano stati danneggiati proprio dall'incidente di specie costituisce una conclusione indimostrata, non essendo utilmente fruibili le testimonianze de relato actoris sul punto. Né – del resto – a diverso esito sarebbe dato pervenire tramite il principio di non contestazione: da un lato, lo stesso è
6 inapplicabile alla convenuta contumace (così espressamente l'art. 115 c.p.c.), dall'altro, il medesimo parimenti non è pertinente per l'assicuratrice per le voci in esame, visto che oggetti, loro stato, presenza dei medesimi, movimenti e impatti interni all'abitacolo attoreo certo esorbitano dalla conoscibilità di detto ente, di talché osta al risarcimento il principio alla stregua del quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del
13/02/2013, Rv. 625006 - 01). Ciò rende superfluo valutare se anche la stessa eziologia ex art. 1223 c.c., assurgendo a valutazione e non fatto (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13693 del
2012), ipoteticamente non possa ritenersi di per sé pacifica
(così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 8967 del
04/04/2024, Rv. 670958 – 01).
3.8. Per quanto attiene ai pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attrice deve considerarsi la Parte_1 documentazione depositata e, soprattutto, la convincente CTU medico-legale espletata che, con estrema puntualità, ha ravvisato
• per inabilità temporanea biologica,
• per invalidità permanente, costituita da “limitazione antalgica ai gradi estremi dai movimenti del rachide cervicale”, con “lievi note eretistico-ansiose”, la misura del 4-5%, da declinarsi nel 4%, in mancanza di prova, gravante sulla danneggiata, dei maggiori pregiudizi di tale forbice.
Conseguentemente, trattandosi di pregiudizio permanente inferiore al 9%, determinato da un sinistro stradale, deve farsi riferimento ai parametri posti dall'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005, che, con il d.m. del 16/07/2024, ha fissato in € 947,30 l'importo
7 dovuto per il primo punto di invalidità ed in € 55,24 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
3.8.1. Orbene, per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri e dei principi, ex multis, di Corte cost., sent. n. 235 del 2014, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1246 del 2015 e
Cass., ord. n. 9006 del 2022, nel caso di specie, si sarebbe dovuto avere riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di
€ 4.091,01 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (4%), del patimento considerato secondo la giurisprudenza suesposta, dell'età di 59 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 9/8/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del
2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati. Tuttavia, anche considerando gli accessori riconoscibili su tale somma devalutata alla data del 9/8/2021 (sul punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e via via rivalutata secondo i principi di S.U., sent. n. 1712/95 sino al pagamento che segue
(vale a dire, € 0,09 per interessi), tale posta risarcitoria è stata integralmente soddisfatta in base alla corresponsione, da parte dell'assicuratrice, di € 10.530,81 in data 10/11/2021 (così doc. 4 attoreo, con 81 centesimi in più di quanto indicato a pag.
11 della citazione).
3.8.2. Il residuo di tale versamento ha altresì soddisfatto quanto spettante a tale attrice a titolo di inabilità temporanea e relativa sofferenza. Infatti, in applicazione dei suesposti criteri ministeriali e dei principi, ex multis, di Corte cost., sent. n. 235 del 2014, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1246 del 2015 e Cass., ord. n. 9006 del 2022, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si sarebbe dovuto liquidare, a titolo di invalidità temporanea e relativo patimento,
l'importo di € 1.078,56, con l'aggiunta di € 0,03 a titolo di interessi ex S.U., sent. n. 1712/95 su tale somma devalutata alla data del sinistro del 3/7/2021 e via via da rivalutarsi sino alla data del pagamento del 10/11/2021.
8 3.8.3. Le conclusioni suesposte sono altresì avvalorate dalla impossibilità di riconoscere altri danni patrimoniali o ulteriori e c.d. aumenti personalizzati, in considerazione della mancanza di documentazione a suffragio di gravi patologie psichiatriche (come rilevato dal CTU e coerentemente a Corte di Appello di Campobasso, sent. n. 347 del 2020, citata in Cass., ord. n. 17703 del 2024), della impossibilità di evincere confessioni o rilievi probatori imprescindibili in base alle perizie di parte (in tema, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013, Rv. 628297 - 01), nonché, per il resto, della mancata allegazione di altre circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra.
3.9. Sempre il residuo della stessa somma versata dall'assicuratrice in data 10/11/2021 copre altresì l'importo valutato congruo dal CTU per spese mediche, vale a dire € 2.139,65
(essendo un refuso l'indicazione della cifra di € 2.147,65 nelle sole “conclusioni” della relazione peritale, quantunque trattasi di somma comunque suscettibile di soddisfacimento tramite il pagamento de quo), oltre a quelle di € 602,00 per la perizia di parte ante causam, a quella di cui al doc. 23 attoreo (anche se, in ipotesi, non assorbita dalla precedente cifra), nonché a rivalutazione ed interessi secondo S.U., sent. n. 1712/95.
3.10. La natura irrisoria dei pregiudizi a livello psichico, la bassa durata ed intensità dell'invalidità temporanea dell'attrice, nonché quanto suesposto circa la carenza di gravi patologie psichiatriche escludono, poi, che necessitasse Parte_1 effettivamente, con rilevanza eziologica ex art. 1223 c.c., dell'assistenza di al punto tale da pregiudicare Parte_2 il reddito di questi.
4. Occorre, poi, evidenziare che le conclusioni suesposte non sono inficiate dalla diversa imputazione delle corresponsioni indicate a pag. 18 della comparsa dell'assicuratrice. Invero, siffatto atto giudiziale non rileva sul punto in quanto o posteriore alla documentazione ante causam sopracitata e considerata nei termini
9 suesposti, o - in mancanza di chiare indicazioni da quest'ultima, in continuità con l'art. 1195 c.c. e con l'interpretazione datane da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 05/02/1997, Rv. 502231 – 01
- preceduto dai primi computi degli attori che, al più tardi a pag. 10-11 della citazione, hanno detratto siffatti versamenti dall'“ammontare complessivo” di tutti i danni ritenuti risarcibili. Per quest'ultima medesima ragione, non possono portare a conclusioni differenti anche diverse asserzioni successive, come anche quelle effettuate nell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c.
5. Quanto ai restanti argomenti, poi, palesati durante quest'ultima, deve osservarsi come non è possibile temperare il suesposto principio giurisprudenziale secondo il quale “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (così, ex multis,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01) sulla base del rilievo di documentazione asseritamente fatta pervenire all'assicuratrice o comunque di tale ente circa i danni.
Invero, in mancanza della produzione di tali menzionati documenti e di una istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. effettivamente formulata – non tardivamente, bensì – entro le preclusioni istruttorie ex art. 171ter, n. 2), c.p.c., non è possibile trarre conclusioni divergenti da siffatto orientamento giurisprudenziale, risultando interdetto un esame circa natura, contenuto e provenienza di siffatti ed asseriti elementi documentali.
5.1. Determinazioni differenti da quelle suesposte nemmeno possono essere tratte dalle offerte e/o dalle lettere accompagnatorie degli acconti già versati dall'assicuratrice: invero, secondo la
Suprema Corte, “Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005,
10 non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 27/11/2015,
n. 24205, Rv. 638038 - 01).
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stanti la comunanza di interesse derivata dalla medesimezza di posizione giuridica circa la qualità di danneggiati dal sinistro, nonché la carenza di un capo (e di un interesse giuridico) autonomo per quanto attinente all'acclaramento della responsabilità del sinistro (funzionale solo alla successiva condanna risarcitoria, quivi non disposta); dette spese si liquidano in favore dell'assicuratrice convenuta, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, la nota spese depositata, la carenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, di tale D.M. per i compensi della fase introduttiva e di quella istruttoria, in
€ 7.067,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.565,20 (= € 1.204,00 + 30%), fase istruttoria €
2.347,80 (= € 1.806,00 + 30%), fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della conclusione della causa in una discussione ex art. 281sexies c.p.c. comunque contenuta), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Per le stesse ragioni di soccombenza, le spese di CTU medico- legale ed estimativa, per come rispettivamente liquidate in acconto e come da separato decreto, sono poste definitivamente ed in solido a carico degli attori, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di ed Parte_1 Parte_2
2. Condanna in solido ed al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 7.067,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
3. Pone le spese di CTU medico-legale ed estimativa, per come rispettivamente liquidate in acconto e come da separato decreto, definitivamente ed in solido a carico di Parte_1
ed con i conseguenti obblighi
[...] Parte_2 restitutori.
Bergamo, 13/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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