Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7739/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Cochis, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vercelli n. 116, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, che agisce in CP_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Morreale, elettivamente domiciliato
[...] in Torino, in Via Dell'Arcivescovado n. 9;
CONVENUTO
E con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. Giovanni Calisi, elettivamente domiciliato in Genova, alla via Maragliano 10 int. 6, presso lo studio del difensore;
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito incorporato nell'intimazione di pagamento opposta portato dalla Cartella n. 11020070052471791000, notificata il 13.12.2007 e dell'importo complessivo di € 38.258,96, limitatamente alla somma di €
1
Per l'effetto, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace, revocare la medesima Cartella impugnata fondata sul ruolo emesso dall'Ente convenuto, in riferimento al solo credito dichiarato prescritto oggetto del presente giudizio e, quindi,
Revocare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta
n. 11020249016185102/000 dell'importo di € 82.356,41 notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 21.05.2024 dall' , Agente della Riscossione della Provincia di Controparte_4 CP_ Torino, limitatamente alla somma di € 7.868,58 del ruolo emesso dall' sede di Torino Nord, incorporata nella predetta intimazione all'interno della Cartella n. 11020070052471791000 notificata il
13.12.2007.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta dal sig. , rigettare ogni altra Parte_1 domanda, eccezione e conclusione formulata dalla parte convenuta opposta, assolvendolo da ogni
obbligazione di pagamento derivante dal ruolo e dalla cartella impugnati in relazione alle somme dichiarate prescritte.
In ogni caso, disporre lo sgravio definitivo delle somme iscritte a ruolo nella Cartella impugnata a titolo di Contributi IVS, somme aggiuntive, sanzioni, interessi, oneri di riscossione, spese di notifica ed
accessori comunque correlati agli importi dichiarati prescritti.
Con il favore delle spese e dei compensi di lite oltre accessori di legge”;
Per parte convenuta : CP_1
CP_
“In via preliminare e principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
- Nel merito ed in via principale respingere il ricorso siccome inammissibile e/o infondato relativamente alla pretesa contributiva relativa agli anni di cui alle cartelle;
- Nel merito e in via subordinata condannare parte opponente al pagamento della somma determinanda
in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo, relativamente alla pretesa contributiva relativa agli anni di cui alle cartelle.
Competenze e spese come per legge”;
Per parte convenuta : Controparte_4
“A) Nel merito, respingere il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dal sig. per Pt_1
essere infondato in fatto e diritto ed in ogni caso non provato e per l'effetto confermare l'intimazione di pagamento n. 110.2024.9016185102.000 e la cartella di pa-gamento n. 11020070052471791000 in ogni sua parte
B) Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm
55/14) e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 19.9.2024 il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11020249016185102/000 notificata il 21.5.2024, relativamente alla cartella n. 11020070052471791000 e limitatamente al credito contributivo di € 7.868,58, riferita a Contributi IVS dell'anno 2004.
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente agisce in giudizio per far valere l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito indicato, in assenza di atti interruttivi della prescrizione tra la notificazione della cartella, avvenuta il 13.12.2007, e la notificazione dell'intimazione opposta, avvenuta il 21.5.2024.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito il diritto del contribuente di far valere la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento, senza che sia stata proposta l'opposizione nel termine di legge.
Su ordine del Tribunale, è stata disposta la chiamata in causa di Controparte_4
, la quale si è costituita in giudizio producendo gli atti interruttivi della
[...]
prescrizione notificati a partire dal 20.5.2017 e ritenendo che la richiesta di definizione agevolata, anche relativamente al credito oggetto del presente giudizio, integri rinuncia ad avvalersi della prescrizione, con conseguente infondatezza della domanda azionata.
*
1.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall' , atteso che il ricorrente pone a fondamento dell'opposizione un fatto CP_1
estintivo del credito verificatosi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e dunque correttamente l'azione è proposta nei confronti dell'unico ente titolare della pretesa.
2.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
In primo luogo, deve darsi atto che né l' né CP_1 Controparte_4 hanno documentato l'interruzione della prescrizione quinquennale del credito contributivo nel quinquennio a decorrere dalla data di notificazione della cartella di pagamento (13.12.2007).
In secondo luogo, va disattesa la difesa di secondo Controparte_4
cui la richiesta di definizione agevolata da parte del contribuente, anche per il credito
3 oggetto di ricorso, integrerebbe rinuncia ad avvalersi della prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c., in considerazione della giurisprudenza di legittimità consolidata che esclude
“che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione
o di dilazione che siano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l'ulteriore principio secondo cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio” (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6154; App. Torino,
15/02/2022 n. 27; App. Torino, 24/05/2021, n. 315).
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato il 25.5.2023 istanza di definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, con riferimento alla cartella contenuta nell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. A tale data doveva ritenersi già prescritto il credito di cui alla cartella notificata il 13.12.2007.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, dovendosi accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
11020070052471791000 e limitatamente al credito contributivo di € 7.868,58, riferita a
Contributi IVS, nonché l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
11020249016185102/000, limitatamente alla parte in cui intima il pagamento di tale somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste in solido a carico delle parti convenute. Le spese vengono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'inesistenza del credito di cui alla cartella n. 11020070052471791000 e limitatamente al credito contributivo di € 7.868,58;
2. dichiara, conseguentemente, l'inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento n. 11020249016185102/000 notificata il 21.5.2024, relativamente alla cartella n.
11020070052471791000 e limitatamente al credito contributivo di € 7.868,58;
3. condanna l' e , in solido tra di loro, a CP_1 Controparte_4
4 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 09/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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