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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3072/2022, promossa con atto di citazione notificato in data 28.10.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.10.2024,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Gioia ( , giusta procura in atti, ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il di lui studio, in Milano, via Mascheroni n. 31,
Appellante e appellato incidentale
E
C.F./P.IVA ) e GA GA (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Luca ( , Email_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in Parma, via
Farini n. 35, pagina 1 di 23 Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Brevetto di invenzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza di Trib. Milano, 27 ottobre 2021, n.
2754/2022, resa inter partes, pubblicata il 29 marzo 2022 e non notificata, in accoglimento di uno o più dei motivi d'appello e respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO, SOTTO IL PROFILO RESCINDENTE:
1) Accertare che la sentenza di prime cure ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello;
2) Rigettare nel merito l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO, SOTTO IL PROFILO RESCISSORIO:
3) Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni alle ricostruzioni di fatto compiute dalla sentenza impugnata indicate nella narrativa di cui all'atto di citazione in appello in relazione ai singoli motivi di appello ed accogliere le domande proposte dal Prof. in prime cure Parte_1
e in particolare:
IN VIA PRINCIPALE:
3.1. accertare e dichiarare il diritto morale di ex art. 62 c.p.i., ad essere Parte_1
riconosciuto quale inventore del brevetto italiano n. 1423515, depositato in data 1° aprile 2014 e concesso in data 2 agosto 2016, dal titolo «Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo» e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ad effettuare, a propri oneri e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione di tutti i brevetti concessi e/o le domande di brevetto in via di concessione, che riportano solo l'indicazione di GA GA come inventore;
3.2. anche in ragione dell'accertato inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
condannarla alla restituzione del brevetto italiano n. 1423515, depositato in data 1° aprile 2014 e concesso in data 2 agosto 2016, dal titolo «Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo» in capo ad Parte_1
3.3. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti CP_1
i danni patiti e patiendi da o (subordinatamente al rigetto della domanda del Prof. Parte_1
pagina 2 di 23 di essere riconosciuto autore del brevetto con conseguente condanna della Parte_1 [...]
alla restituzione del medesimo) ad indennizzarlo per ingiustificato arricchimento;
CP_1
3.4. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutte le CP_1
misure necessarie affinché la titolarità dei brevetti US2017184818, JP6249511B ed EP3125941 o delle loro eventuali nazionalizzazioni ed estensioni internazionali venga trasferita in capo ad Pt_1
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
4. si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 5, 9 e 10, formulati nella narrativa della memoria ex articolo 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. del 13 gennaio 2020, avendo ivi indicato per ciascuno dei suddetti capitoli di prova i relativi testimoni;
5. rigettare le istanze istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammesse le istanze formulate dai convenuti, si chiede l'ammissione a prova contraria dei capitoli di prova nn.
12) - 18) articolati in narrativa della memoria ex articolo 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. del 31 gennaio
2020;
IN OGNI CASO:
6. disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dei convenuti e a cura dell'attore, sui quotidiani
«Corriere della Sera», «La Repubblica» e «Gazzetta di Parma» e su due riviste di settore a cura dell'attore e a spese dei convenuti;
7. Condannare gli appellati a rifondere all'appellante compenso professionale e spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, anche per il precedente grado di giudizio.
Per IE EG CP_1
Voglia Codesta Illustrissima Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuati gli accertamenti del caso e/o di legge, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal prof. poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando i capi della sentenza oggetto di tale appello;
- in via incidentale, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande avversarie, ivi inclusa la domanda di risoluzione del contratto per
Contr inadempimento di
- in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive, oltre spese forfettarie,
CPA ed Iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 23 In via subordinata istruttoria, si insiste per la rinnovazione ovvero, in via subordinata, per
l'integrazione della CTU e per l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado di giudizio Contr riguardo l'attività di promozione della formula OBRI da parte di e, in particolare, sui capitoli da
13 a 20 della seconda memoria ex art. 183, n. 6 c.p.c. depositata in primo grado.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2019, conveniva in giudizio Parte_1
la società e GA GA, al fine di sentir accertare e dichiarare: CP_1
i. la sussistenza del proprio diritto morale ex art. 62 c.p.i. ad essere riconosciuto quale inventore del brevetto italiano n. 1423515 – depositato in data 1.4.2014, concesso in data 2.8.2016 e avente ad oggetto un “Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo” – e, per l'effetto, condannare le controparti a provvedere, a loro cura e spese, alle correzioni in tal senso necessarie nel predetto titolo brevettuale e, in ogni caso, nei brevetti concessi e/o in via di concessione (concernenti lo stesso trovato), che riportavano solo l'indicazione di GA GA quale inventore;
ii. l'inadempimento di H&D al contratto verbale in essere tra le parti e, per l'effetto, la risoluzione dello stesso, con conseguente restituzione della prestazione ricevuta – ossia la titolarità del brevetto [...] e degli altri titoli brevettuali ad esso collegati1 –, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti, con pubblicazione della sentenza e refusione delle spese di lite.
In particolare, l'allora attore deduceva di aver stipulato verbalmente un accordo in forza del quale egli avrebbe ceduto alla la titolarità e i diritti di sfruttamento CP_1
economico dell'eventuale brevetto avente ad oggetto l'indice “OBRI” da lui ideato, a fronte della corresponsione a suo favore di un corrispettivo economico da liquidarsi sotto forma di royalties sulle vendite dei prodotti incorporanti la tecnologia brevettata (in particolare, sulle vendite dei kit OBRI, ossia i kit diagnostici realizzati appositamente per sfruttare tale 1 Come osservato dal CTU, la domanda [...] è stata estesa come domanda internazionale WO2015151023 e da essa hanno avuto origine le fasi nazionali che hanno portato ai brevetti EP3125941, US10345318 e JP6249511 (cfr. paragrafo 62, pag. 17 relazione peritale). pagina 4 di 23 sistema di misurazione, ma anche su quelle dei preesistenti kit d-ROMs e PAT/BAP test che, grazie all'opera brevettata, avrebbero ampliato il loro spettro di analisi con considerevoli miglioramenti delle vendite).
L'attore lamentava tuttavia che, dopo aver trasferito alla società sia la titolarità del brevetto italiano n. 1423515, ottenuto in forza dell'attività prestata, sia il diritto di estendere tale privativa nei paesi di interesse della non si vedeva riconoscere CP_1
da quest'ultima alcuna somma, né a titolo di royalties sulle vendite, in piena violazione degli accordi presi, né a titolo di remunerazione per l'attività svolta, che aveva portato alla creazione del menzionato indice di calcolo “OBRI”.
Si costituivano in giudizio e GA GA, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avversarie e sostenendo sinteticamente che:
i. l'invenzione oggetto del brevetto conteso era il frutto di un'attività di studio e Contro sperimentazione condotta da attraverso il concorrente contributo di risorse interne ed esterne alla società e dalla stessa appositamente ingaggiate, coordinate dirette e finanziate, per cui la paternità dell'invenzione spettava al dott. GA Contro GA, legale rappresentante della mentre a quest'ultima spettavano, a titolo originario, i diritto patrimoniali relativi al brevetto;
ii. se anche l'opera di ingegno oggetto di brevetto fosse stata realizzata dal prof.
questi lo avrebbe fatto in esecuzione di uno specifico incarico ad esso Pt_1
Contro conferito da e avente ad oggetto l'attività inventiva sottesa, sicché il diritto di brevettarla e sfruttarla economicamente sarebbe comunque spettato alla società committente a titolo originario, mentre l'attore avrebbe avuto soltanto il diritto morale di essere menzionato quale autore della stessa (peraltro, neppure in via esclusiva, trattandosi di opera realizzata grazie al contributo di più soggetti);
iii. ma quand'anche l'attore avesse realmente acquisito in proprio il diritto al brevetto e Contro lo avesse ceduto ad a titolo oneroso, il corrispettivo avrebbe dovuto essere commisurato alle sole vendite del kit dedicato OBRI e, poiché, nonostante l'impegno
Contro profuso da nella produzione e commercializzazione di tali kit, nessuna vendita pagina 5 di 23 era stata conclusa, nessun inadempimento poteva essere imputato alla società convenuta;
pertanto, il relativo contratto non poteva essere risolto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i. riteneva generica la narrativa di parte attrice in ordine alle circostanze di fatto indispensabili per l'accertamento della qualità di inventore in relazione all'invenzione oggetto del brevetto italiano n. 1423515;
ii. sulla base degli atti di causa e considerata infondata la domanda svolta ex art. 62
c.p.i. dall'attore, riteneva che non vi fossero elementi per poter meglio definire le possibili ragioni del riconoscimento di un corrispettivo, in forma di royalties, in favore dell'attore, se non la collaborazione in vario modo prestata da Pt_1
nell'ambito del cd. progetto “OBRI”;
[...]
iii. accertava che H&D aveva assunto l'obbligazione di produrre e commercializzare i kit OBRI, con il conseguente obbligo di operare secondo buona fede nell'esecuzione del contratto verbale, anche al fine di non ledere il diritto di al percepimento delle royalties sulla vendita;
Parte_1
iv. rilevava poi che H&D aveva pacificamente riconosciuto di non avere mai commercializzato i kit OBRI, giustificando tale condotta con lo scarso interesse commerciale suscitato dall'iniziativa. Poiché nessuna prova era stata offerta da Contro in ordine agli impedimenti – non imputabili a scelte della stessa H&D – che avrebbero ostacolato la commercializzazione dei kit OBRI, concludeva nel senso che la mancata commercializzazione dei suddetti importava inadempimento alle
Contro obbligazioni assunte da nei confronti di con conseguente Parte_1
fondatezza della domanda di risoluzione del contratto verbale per inadempimento di H&D. Sul punto, tuttavia, non riconosceva alcun danno in capo all'attore, non avendo lo stesso offerto alcuna prova in ordine all'esistenza ed entità del pregiudizio subìto, lamentato in causa soltanto genericamente, alla stregua di
“danni patiti e patiendi”, senza alcuna specifica allegazione.
pagina 6 di 23 In definitiva, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2754 pubblicata in data 29.3.2022:
- dichiarava risolto per inadempimento di il contratto verbale stipulato tra CP_1
quest'ultima e avente a oggetto la produzione e commercializza- Parte_1
zione di kit OBRI;
- rigettava le altre domande svolte da parte attrice;
- dichiarava compensate per metà tra le parti le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto verbale;
- condannava l'attore al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e GA GA, delle restanti spese di lite, liquidate in € 6.715,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA e anticipazioni documentate.
Con atto di citazione d'appello, notificato in data 28.10.2022, ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, formulando otto distinti motivi di appello diretti, in particolare, a censurare:
1. l'erroneo mancato riconoscimento della paternità dell'invenzione relativa all'indice di calcolo “OBRI” in capo al prof. con conseguente erronea Parte_1
mancata applicazione dell'art. 62 c.p.i.;
2. l'errata valutazione di irrilevanza e/o inammissibilità delle istanze istruttorie e/o integrazione istruttoria richieste dal Pt_1
3. la mancata valorizzazione dei riconoscimenti avversari circa la paternità dell'invenzione oggetto del brevetto [...] in capo al Prof. Pt_1
(subordinato al rigetto dei primi due motivi di appello);
4. la mancata considerazione del fatto che, quale ovvia conseguenza dell'accertata e dichiarata risoluzione dell'accordo verbale in essere tra le parti, doveva necessariamente derivare la restituzione al prof. della titolarità del brevetto Pt_1
[...] (e degli altri titoli brevettuali relativi alla medesima invenzione);
5. la mancata condanna degli appellati al risarcimento dei danni sofferti dal Pt_1
pagina 7 di 23 6. il mancato accoglimento della domanda di indennizzare ex art. 2041 c.c. il prof. per le attività da lui prestate a favore di e da quest'ultima non Pt_1 CP_1
pagate (in caso di mancato riconoscimento della titolarità del brevetto in capo all'appellante e/o in caso di conferma della natura di mera “consulenza” del rapporto contrattuale risolto);
7. il mancato accoglimento delle ulteriori domande di parte appellante;
8. la regolazione delle spese operata dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Anche nel presente grado del giudizio, con comparsa 25.1.2023, si sono costituiti
[...]
e GA GA, che, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, hanno a loro volta CP_1
impugnato in via incidentale la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto Contro l'inadempimento di al contratto in essere tra le parti, dichiarandone la risoluzione.
All'udienza del 15.2.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, con assegnazione alle parti dei termini per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza 4.7.2023, tuttavia, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria e disposto di:
- procedere all'assunzione delle prove orali dedotte da parte appellante, ammettendo i capitoli da 6 a 8 e 11 formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., con la teste indicata, dott.ssa Tes_1
- esperire una CTU di natura brevettuale volta ad accertare se, e in che misura, potesse essere riferibile all'appellante, l'apporto intellettuale e Parte_1
scientifico posto alla base del brevetto italiano n. 1423515.
Escussa la teste (27.9.2023) ed espletata la CTU (9.10.2024), in data 16.10.2024 le parti hanno precisato nuovamente le rispettive conclusioni – come in epigrafe riportate – e, assegnati dalla Corte i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.12.2024. 2 Professionista dello studio di consulenza brevettuale Notarbolo & Gervasi s.p.a., che si era occupata del deposito della domanda di brevetto. pagina 8 di 23 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello di Parte_1
Preliminarmente, giova rilevare che il secondo motivo di appello – con il quale si contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha giudicato generici e/o irrilevanti i capitoli di prova relativi alla paternità dell'invenzione formulati dall'odierno appellante e ritenuto meramente esplorativa la richiesta di C.T.U. volta a valutare l'effettivo apporto intellettuale e scientifico all'ideazione e sviluppo dell'invenzione – può considerarsi assorbito, alla luce dell'attività istruttoria disposta ed espletata dalla Corte a seguito dell'ordinanza di rimessione 4 luglio 2023.
Ciò posto, si osserva che, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda del di essere riconosciuto Pt_1
quale inventore del brevetto [...], non avendo prodotto “alcuna allegazione specifica e puntuale circa modalità, tempi e luoghi nei quali lo stesso avrebbe personalmente, e senza collaborazione di alcuno, svolto l'attività di ricerca scientifica che avrebbe portato all'invenzione poi oggetto del brevetto italiano n. 1423515” (cfr. sentenza di I grado, pag. 12).
L'appellante sostiene, invece, di aver specificamente allegato evidenze certe, attendibili e univoche circa la propria autonoma attività inventiva.
Nello specifico, il prof. afferma di aver condotto, nel periodo compreso tra il Pt_1
24.9.2012 e il 31.5.2013, una rilevante attività di ricerca scientifica, del tutto indipendente e priva di vincoli di subordinazione, nell'ambito del progetto “Lombardia
Eccellente”, commissionato dalla società Prodest S.c.a.r.l. (estranea agli odierni appellati).
Tale attività avrebbe consentito di rilevare dati scientifici significativi, ulteriori e non pertinenti agli obiettivi del progetto, ma utili alla definizione di un indice di calcolo innovativo basato sull'alterazione del bilancio ossidativo del paziente (cfr. docc. 38 e 41 del fascicolo di primo grado di . Pt_1
pagina 9 di 23 L'appellante sottolinea, inoltre, di aver richiesto, in data 20.11.2012, al biometrista prof.
l'elaborazione dei dati di interesse mediante specifici software statistici, Per_1
fornendo istruzioni dettagliate e mantenendo una costante supervisione sulle operazioni svolte, al fine di mettere a punto l'invenzione basata sul “Oxidative Balance Risk Index”
(cd. OBRI) (cfr. doc. 42 del fascicolo di primo grado . Pt_1
L'appellante evidenzia, altresì, di aver autonomamente organizzato e catalogato i risultati ottenuti, raccogliendoli in un file master in formato excel da lui creato in data
6.11.2012 e custodito in via esclusiva (cfr. doc. 43). Tale documento, considerato da come elemento probatorio dirimente della propria paternità Parte_1
sull'invenzione brevettata, è stato sottoposto – ricorda – a misure di Pt_1
riservatezza dal giudice istruttore del primo grado con provvedimento 15.1.2020, ma, lamenta sempre il è stato poi tranquillamente ignorato dal primo giudice, che Pt_1
non ne ha valutato né la rilevanza, né il contenuto.
Infine, l'appellante rivendica di aver redatto personalmente la domanda di brevetto relativa all'indice OBRI, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e fornendo la documentazione scientifica rilevante alla consulente, dott.ssa , dello studio Persona_2
brevettuale Notarbolo & Gervasi s.p.a..
L'appellante evidenzia, inoltre, che nella fase di stesura, sviluppo e deposito della domanda di brevetto, padre di GA GA (annotato come Persona_3
inventore dell'indice OBRI), indicava e non il figlio, come riferimento Parte_1
per le richieste tecnico-scientifiche avanzate dallo studio di consulenza brevettuale di cui sopra (cfr. e-mails di cui al doc. 13 e al doc. 44 del fascicolo di primo grado di . A fronte di Pt_1
tali richieste, riferiva di occuparsi esclusivamente degli aspetti Persona_3
amministrativi, demandando in toto al prof. la gestione delle risposte tecniche Pt_1
(cfr. e-mails di cui ai docc. 12 e 13 del fascicolo di primo grado di . Pt_1
La sentenza impugnata, secondo l'appellante, ha erroneamente declassato tali elementi a meri indizi, insufficienti a provare il diritto dell'attore quale inventore, omettendo altresì
pagina 10 di 23 di considerare il ruolo esclusivo svolto da durante l'attività creativa e Parte_1
procedurale che ha condotto al deposito del brevetto.
e GA GA hanno replicato alla doglianza evidenziando che, salvo CP_1
prova contraria, la paternità dell'invenzione spetta al soggetto formalmente indicato come inventore nella domanda di brevetto. In tale contesto, l'appellante avrebbe dovuto fornire prove documentali certe, coerenti e univoche a dimostrazione di una propria attività inventiva autonoma e precedente rispetto alla registrazione del brevetto.
Tuttavia, secondo gli appellati, la documentazione prodotta appare scarsamente significativa e priva di effettivo rilievo probatorio.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo, in quanto strettamente connessi, riguardando entrambi il mancato riconoscimento della paternità dell'invenzione in capo al Pt_1
In particolare, con il terzo motivo, l'appellante chiede, in via subordinata, il diritto ad essere indicato, quanto meno, quale co-autore dell'invenzione, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli odierni appellati nel procedimento di primo grado e già sopra (cfr pag. 5) sinteticamente riportate.
Ai fini della decisione, la Corte ritiene necessario prendere le mosse dall'oggetto del brevetto italiano n. 1423515 sulla determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo;
a seguire, si esamineranno le risultanze della relazione del
CTU svolta in grado d'appello, al fine di accertare se e in che misura può essere riferibile all'appellante, l'apporto intellettuale e scientifico posto alla Parte_1
base del summenzionato brevetto.
Dalla relazione peritale svolta in grado d'appello risulta, in primo luogo, che il brevetto oggetto di causa contiene due rivendicazioni indipendenti:
- la rivendicazione 1, che protegge il metodo di determinazione del rischio ossidativo, noto come formula OBRI;
pagina 11 di 23 - la rivendicazione 6, che riguarda un metodo per misurare uno dei parametri indicati nella rivendicazione 1, ossia il potere ossidante degli idroperossidi
(parametro ROOH), tramite il cd. metodo d-ROM fast.
Il brevetto in esame si focalizza principalmente sul metodo OBRI (di cui alla rivendicazione
1), che utilizza parametri misurabili su un campione biologico per determinare il rischio derivante da un alterato bilancio ossidativo. In dettaglio, vengono misurati tramite analisi fotometriche parametri quali il colesterolo, gli idroperossidi (ROOH) e la capacità antiossidante, che vengono poi impiegati per calcolare il rischio ossidativo.
La Corte osserva che il parametro ROOH può essere calcolato anche tramite il d-ROM test, brevettato in Italia nel 1997 (n. IT1274165B) e successivamente in Europa (n.
EP0783692B1) da parte della società collega alla famiglia GA, che lo CP_2
Contro aveva concesso in licenza esclusiva alla (cfr. comparsa di cost. e risposta H&D primo grado).
Il d-ROMs FAST test, di cui alla rivendicazione 6, viene infatti ritenuto nel brevetto de quo come “preferibilmente impiegato nel metolo dell'invenzione per la misura degli idroperossidi”, atteso che “I reagenti impiegati hanno sorprendentemente consentito di ridurre i tempi di esecuzione del test, in quanto la lettura di t1 si può effettuare anche a soli 2 minuti dalla preparazione della miscela, invece degli almeno 5 minuti necessari per ottenere il medesimo risultato con il test d-ROMs, quindi vantaggiosamente con una riduzione di tempo fino al 60%” (cfr. pagg.
8-9 del brevetto).
In altre parole, l'oggetto della rivendicazione 6 riguarda un metodo migliorato e alternativo – rispetto al precedente d-ROM test, già brevettato – per ottenere uno dei dati
(il potere ossidante degli ROOH) richiesti dall'invenzione al fine di determinare il rischio ossidativo.
Pertanto, la Corte rileva che l'invenzione oggetto della rivendicazione 6, come sostenuto da parte appellante nelle proprie osservazioni al CTU, ha un valore inferiore rispetto a quella oggetto della rivendicazione 1, relativa all'indice OBRI.
pagina 12 di 23 Con riferimento all'apporto intellettuale e scientifico prestato dal prof. Pt_1
all'oggetto del brevetto, la Corte osserva quanto segue.
Come evidenziato dal CTU, l'appellante ha prodotto documentazione – incentrata sul documento 43, inizialmente secretato – che si è rivelata idonea a dimostrare una concatenazione logica degli sviluppi del progetto
L'appellante ha provato, infatti, di essere stato responsabile del progetto della Regione
Lombardia sulla relazione tra assunzione di formaggi e livelli di colesterolo e sulla messa a punto di markers per la misurazione della riserva antiossidante (doc. 37-38 cit.), progetto in capo alla ditta Prodest. Il prof. ha quindi ottenuto dalla Prodest la Pt_1
disponibilità dei dati dello studio sui ratti effettuato in tale progetto (doc. 41 cit.) e, avendo ipotizzato possibili correlazioni tra i dati raccolti, ha gestito le fasi di elaborazione e sviluppo dei relativi dati, che hanno condotto al trovato e al deposito del brevetto oggetto di causa (doc. 42-43 cit.).
In particolare, le e-mail intercorse tra il prof. e il prof. (doc. 42 cit.) Pt_1 Per_1
contengono riferimenti e considerazioni tecniche che prefigurano l'indice OBRI, successivamente formalizzato nel brevetto IT'5153.
Inoltre, la relazione del CTU conferma che il doc. 43 rappresenta l'insieme dei dati sui quali si è basata la redazione del brevetto de quo. In particolare, si ha una completa corrispondenza tra i dati dei fogli 1, 2 e 3 del doc. 43 e gli esempi 1, 2 e 3 del brevetto oggetto di causa, così come lo “sheet 1” del doc. 43 corrisponde all'esempio 4 riportato nel brevetto.
Tale documento – come osserva il CTU (cfr. pagg. 19 e 20 relazione peritale) – inizialmente secretato e poi reso solo parzialmente accessibile a parte appellata, è stato successivamente reso disponibile per intero a quest'ultima, che, nella persona dell'ing.
GA, ha dichiarato di non aver mai visto in precedenza il file di cui al doc. 434. L'elaborazione della formula OBRI ha poi subito successivi miglioramenti da parte del fino alla versione presente nel brevetto IT'515. Pt_1
Sul punto, il CTU ha chiarito che anche la modifica della determinazione del valore della costante K1, evidenziata da parte appellata, è comunque stata apportata dal prof. sulla base delle proprie valutazioni, pur tenendo conto delle osservazioni e delle Pt_1
discussioni con gli altri collaboratori della società (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado di
. La Corte condivide quanto affermato dal CTU, ossia che l'interazione tra Pt_1
l'appellante e le altre persone coinvolte nel progetto non possa privare il prof. Pt_1
del riconoscimento della paternità della formula OBRI, atteso che “appare evidente che un eventuale apporto intellettuale di terzi relativamente al valore di K1 sia necessariamente un apporto limitato rispetto all'invenzione nella sua globalità. Da un punto di vista brevettuale la modifica del valore della costante K1 appare essere una ottimizzazione della formula, peraltro operata dal prof. a fronte delle Pt_1
osservazioni ricevute dal dr. GA, dopo discussione con dr.ssa e prof. Per_4
, in doc. 11 di parte . Per_5 Pt_1
Infine, anche la dott.ssa , all'udienza del 29.9.2023, ha confermato la ricostruzione Per_2
dell'appellante, affermando quanto segue:
- “Per quanto concerne il brevetto in questione il mio unico interlocutore, quanto agli aspetti scientifici, è stato il prof. ; Pt_1
- “Il testo del brevetto è stato da me esaminato ed integrato sulla base di una bozza e delle indicazioni fornitemi dal Prof. ; “ Pt_1
- “Non mi sono mai rapportata con i dottori GA e di H&D Controparte_3
quanto agli aspetti scientifici, ma soltanto quanto agli aspetti di natura meramente amministrativa” (cfr. verbale di udienza del 29.9.2023).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività svolta da con Parte_1
lo studio di consulenza brevettuale per il tramite della dott.ssa Controparte_4
presente, in particolare a fronte della prima memoria di parte appellante dove vengono riportate ed identificate le parti del doc. 43 che sono identiche alle tabelle del brevetto IT'515 e dove si evidenzia l'identità dei primi tre fogli di All. 11 alla prima memoria con i primi tre fogli di doc. 43” (cfr. pag. 20 CTU). pagina 14 di 23 , costituisce un ulteriore elemento idoneo a far riconoscere l'apporto inventivo Per_2
dell'appellante rispetto all'oggetto del brevetto.
Pertanto, che il prof. abbia apportato un contributo intellettuale e scientifico al Pt_1
brevetto IT'515 appare senz'altro comprovato.
La Corte condivide le conclusioni del CTU, secondo cui, “con riguardo alla rivendicazione 1 e cioè, la formula OBRI, l'apporto intellettuale e scientifico alla base di tale aspetto dell'invenzione è riferibile al prof. se non in modo esclusivo Pt_1
almeno per la quasi esclusività, ipotizzabile approssimativamente nel 90-95% dell'apporto” (pag. 23 della relazione peritale).
Per quanto riguarda, invece, il metodo d-ROM fast di determinazione degli idroperossidi, dalla documentazione in atti emerge che l'apporto intellettuale e scientifico del prof. appare presente ma minoritario, essendo tale rivendicazione Pt_1
per lo più riconducibile all'operato della dr.ssa e del dr. Per_4 Per_6
Per tali ragioni, la Corte ritiene che abbia svolto un'attività Parte_1
intellettuale e scientifica che è propria, se non di un autore, quanto meno di coautore dell'opera inventiva oggetto del brevetto.
Ai sensi della normativa applicabile, devono essere considerati inventori coloro che hanno contribuito al raggiungimento del trovato con idee dotate di originalità.
Nelle invenzioni di gruppo, il diritto morale dell'inventore implica il riconoscimento della qualità di coautore e, con essa, la titolarità di una parte individuata del brevetto.
Poiché quest'ultimo, come già osservato, comprende in sostanza due invenzioni, che rappresentano il risultato di una collaborazione tra più soggetti, pare congruo a questa
Corte, tenuto conto dell'apporto minoritario del prof. rispetto alla Pt_1
rivendicazione 6, riconoscere al medesimo la contitolarità del diritto sul brevetto, con una quota di diritti patrimoniali pari all'80%, avuto riguardo al maggior rilievo della rivendicazione 1 rispetto alla rivendicazione 6.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha fatto discendere, dall'accertato inadempimento di H&D nella commercializzazione pagina 15 di 23 dei kit OBRI, la restituzione della titolarità del brevetto [...], unitamente agli altri titoli brevettuali ad esso correlati. Secondo l'appellante, qualora venisse accolto uno dei motivi d'appello sopra esposti, l'obbligo assunto da di corrispondere CP_1
royalties al dovrebbe essere inteso esclusivamente come corrispettivo della Pt_1
cessione della titolarità del brevetto oggetto del presente giudizio. Tale cessione, in virtù della risoluzione disposta, dovrebbe essere caducata, con conseguente restituzione del brevetto al suo originario autore.
Alla luce degli atti di causa e ritenuta, per le ragioni e nei limiti sopra esposti, la fondatezza della domanda formulata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 62 c.p.i., si deve concludere che l'impegno a versare un corrispettivo sotto forma di royalties in favore di sia riconducibile esclusivamente alla cessione della (sua parte di) Pt_1
titolarità del brevetto.
La diversa ricostruzione della società non pare attendibile, sia per motivi tutti di cui sopra, sia in quanto i precedenti rapporti tra il e pacificamente Pt_1 CP_1
relativi ad attività di consulenza, hanno sempre visto la stipulazione di specifici contratti che contemplavano una retribuzione mensile per l'attività di consulenza prestata (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di primo grado di . Tali schemi contrattuali, del resto, Pt_1
risultano coerenti, secondo le prassi del settore, con incarichi di collaborazione o supervisione, a differenza di quelli che prevedono la corresponsione di royalties e che rappresentano tipicamente, per soggetti 'esterni', non dipendenti o assunti allo scopo, forme di compenso legate a contributi diretti alla realizzazione o allo sviluppo di invenzioni.
Di particolare rilievo è, inoltre, il contenuto della e-mail inviata il 31.10.2013 dall'odierno appellante alla Dott.ssa (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado di , Per_2 Pt_1
in cui, rispondendo al quesito su chi dovesse essere indicato come titolare nella domanda di brevetto, si affermava: “Devo ancora decidere, lo farò entro la settimana. Se non mi riconoscono il dovuto il titolare sarò io.” Questa dichiarazione, inequivocabilmente, evidenzia l'intenzione dell'appellante di subordinare la rinuncia della titolarità al pagina 16 di 23 riconoscimento del compenso stimato come dovuto, rafforzando così la tesi secondo cui il pagamento delle royalties deve intendersi connesso alla cessione della titolarità del brevetto.
Pertanto, il motivo è fondato per i profili dinanzi evidenziati, con assorbimento del sesto motivo di appello5, la cui disamina presupponeva il mancato riconoscimento della titolarità del brevetto in capo all'appellante e la conferma della natura di consulenza del rapporto contrattuale risolto.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante reitera la richiesta di risarcimento dei danni reputazionali e da perdita di chance, sofferti a causa dell'illegittima mancata indicazione quale inventore. L'appellante sostiene che la sussistenza di tale danno sia da intendersi in re ipsa e che la quantificazione debba essere operata in via equitativa.
In aggiunta a tali danni, in ogni caso, l'appellante chiede anche i danni derivanti dall'accertato inadempimento contrattuale dei convenuti, che ritiene sussistano in ragione del mancato versamento di quanto pattuito a titolo di royalties.
Secondo l'appellante, la quantificazione di questi danni, trattandosi di valutazione controfattuale (ossia il numero di prodotti che sarebbero stati venduti se H&D avesse adempiuto correttamente al contratto), deve avvenire in via equitativa e tenendo conto del fatto che le royalties avrebbero dovuto coprire diverse tipologie di prodotti dell'odierna appellata
(non solo i kit OBRI da vendere, ma anche i kit d-ROMs test e i kit PAT/BAP test).
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Nessun elemento probatorio è stato acquisito per dimostrare che abbia Parte_1
subito danni reputazionali e/o da perdita di chance.
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità escludono che siffatti danni, patrimoniali e non, possano considerarsi in re ipsa. Essi vengono ricondotti alla pagina 17 di 23 categoria dei danni-conseguenza, con la necessità di fornire la prova in concreto, da parte del richiedente, della sussistenza del pregiudizio patito (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite.
n. 33645/2022; Cass. Sez. III civ. n. 4007/2020).
Con il settimo motivo di appello, l'appellante chiede la condanna degli odierni appellati ad effettuare, a propri oneri e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione di tutti i brevetti concessi relativi al trovato e/o le domande di brevetto in via di concessione, che riportano solo l'indicazione di GA GA quale inventore.
La natura dirimente delle questioni trattate nei primi quattro motivi di appello consente di ritenere fondato il motivo in esame per le ragioni già sopra esposte, esimendo così la
Corte da ogni ulteriore valutazione.
Infine, con l'ottavo motivo di appello, l'appellante chiede la condanna degli appellati al pagamento di tutte le spese di lite di entrambi i gradi del presente giudizio.
Tale doglianza non esprime un'autonoma censura della sentenza impugnata, ma è diretta a segnalare una conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi d'appello. Sul punto, si rinvia all'apposito paragrafo sulle spese di lite e al dispositivo della sentenza.
2. I motivi di appello di e di GA GA CP_1
Contro Con il primo motivo d'appello incidentale, e GA GA censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la predetta società non ha mai commercializzato i kit OBRI, senza offrire alcuna prova in ordine ad eventuali impedimenti a sé non imputabili che ne avrebbero ostacolato la commercializzazione.
Gli appellanti incidentali deducono di aver ha iniziato a produrre, dopo il deposito della domanda brevettuale, i primi campioni del kit OBRI e di essi risultano versate in atti le foto dei prodotti e delle relative confezioni ().
Sostengono, inoltre, di aver realizzato il relativo materiale pubblicitario e informativo e di aver coinvolto la propria sperimentata ed efficiente rete di vendita (organizzata dalla pagina 18 di 23 società farmaceutica che distribuisce i prodotti della , la quale, allo Controparte_5 Parte_2
scopo di promuovere l'utilizzo dell'OBRI e la commercializzazione dei relativi kit, ha organizzato nel maggio 2016 un convegno per medici avente a oggetto le connessioni tra varie patologie e lo stress ossidativo e gli strumenti di valutazione di quest'ultimo, convegno cui ha partecipato lo stesso prof. in qualità di relatore, unitamente ad Pt_1
altri esperti della materia (cfr. doc. 28 del fascicolo di primo grado di . La società Pt_1
sostiene che, purtroppo, queste iniziative commerciali hanno raccolto uno scarsissimo interesse per il prodotto, tanto che la rete di vendita di non è riuscita a CP_6
raccogliere nemmeno un ordine.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, emerge che dopo aver registrato il brevetto, H&D ha effettivamente iniziato a utilizzare il test “OBRI” nelle proprie attività commerciali, sebbene esclusivamente con riferimento all'indice di calcolo brevettato e non ai kit incorporanti la tecnologia brevettata, dalla cui vendita sarebbero maturate le royalties per il Pt_1
In particolare, tutte le prove documentali prodotte si riferiscono a materiale Contro promozionale per il macchinario FRAS 5, già commercializzato da e non riguardano il kit OBRI, così dimostrando l'assenza di una seria iniziativa commerciale finalizzata alla promozione di quest'ultimo. Contro Invero, la brochure distribuita da durante il menzionato convegno (doc. 23 de fascicolo di primo grado pubblicizza esclusivamente il macchinario FRAS 5, che Pt_1
viene indicato come “il sistema più avanzato per la misurazione dello stress ossidativo”, in grado di misurare l'Oxidative test, il PAT test, il d-Rom fast test e l'indice OBRI brevettato. Lo stesso convegno organizzato dalla società – a suo dire, per pubblicizzare la vendita dei kit OBRI – non dimostra in alcun modo l'impegno volto alla commercializzazione dei suddetti kit, atteso che, come emerge dalla locandina dell'evento (doc 28 cit.), le uniche iniziative promosse sono state una prova pratica di misurazione dello stress ossidativo tramite strumentazione FRAS 5 e l'estrazione a sorte tra i partecipanti di un macchinario FRAS 5.
Lo stesso documento 45, prodotto dalla società, non dimostra in alcun modo la produzione e la commercializzazione dei kit OBRI, ma sembra piuttosto presentare la confezione di un prodotto “pilota”, mai effettivamente messo in commercio. A conferma Contro di ciò, i video pubblicati su YouTube da (in data successiva alla produzione del kit di cui al doc. 45), che illustrano l'utilizzo del test OBRI, fanno sempre riferimento ai macchinari
FRAS 5 e non evidenziano l'impiego del kit OBRI a conferma del funzionamento dell'indice di calcolo brevettato (cfr. docc. 29 e 30 del fascicolo di primo grado . Pt_1
Ciò posto, la Corte ritiene che non sia stata offerta alcuna valida prova dell'impegno di
H&D per la concreta produzione e commercializzazione dei kit oggetto di causa;
di qui l'inadempimento alle obbligazioni assunte verso come già Parte_1
correttamente rilevato dal primo giudice7.
Il secondo motivo d'appello incidentale solleva la questione della tardività della domanda di risoluzione del contratto proposta da per l'inadempimento di H&D Pt_1
correlato alla mancata produzione/commercializzazione dei kit OBRI.
In particolare, gli appellanti incidentali sostengono che avrebbe avanzato tale Pt_1
domanda tardivamente e che la sentenza appellata non avrebbe, a loro avviso,
Cont 7 Cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado, di seguito riportate: “Certamente aveva assunto l'obbligazione di produrre e commercializzare i kit OBRI, con il conseguente obbligo di operare secondo buona fede nell'esecuzione del contratto verbale, anche al fine di non ledere il diritto dell'attore al percepimento delle royalties sulla Parte_1Cont vendita. La società convenuta ha pacificamente riconosciuto di non avere mai commercializzato i kit OBRI, e giustificato tale condotta con lo scarso interesse commerciale suscitato dall'iniziativa. Nessuna prova è stata offerta da Cont in ordine agli eventuali impedimenti – non imputabili a scelte della stessa H&D – che avrebbero ostacolato la commercializzazione dei kit OBRI. La mancata commercializzazione dei kit OBRI costituisce pertanto inadempimento alle Cont obbligazioni assunte da nei confronti di con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione Parte_1 del contratto verbale per inadempimento di H&D”. pagina 20 di 23 correttamente valutato tale profilo, nonostante l'eccezione di tardività fosse stata prontamente sollevata.
In tesi, aveva inizialmente sostenuto che il contratto con H&D doveva essere Pt_1
risolto a causa del mancato pagamento delle royalties sui kit diagnostici venduti da Contro
In quel contesto, aveva anche sostenuto di non aver ricevuto compensi per l'attività prestata, mentre “H&D aveva avviato la commercializzazione del test OBRI”; circostanza di cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza visionando un opuscolo - distribuito dalla società durante un corso di aggiornamento organizzato per i suoi rivenditori (cfr. doc. 23 e 28 cit.) - nel quale “veniva sponsorizzato a chiare lettere il suddetto test” (cfr. pag. 17 atto di citazione in primo grado di . Pt_1
Tuttavia, soltanto nella terza memoria ex art. 183 cpc, ossia quando tutte le preclusioni processuali erano ormai maturate, ha cambiato posizione, affermando per la Pt_1
Contro prima volta che non avrebbe commercializzato i kit OBRI, lamentando così un inadempimento diverso da quello originariamente contestato. Proprio questo cambio di linea difensiva, in contrasto con le dichiarazioni precedenti, viene ritenuto tardivo e contrario alle regole processuali.
Il motivo appare alla Corte infondato e non meritevole di accoglimento.
Come già osservato, l'appellante principale ha fin da subito sottolineato che, dopo aver registrato il brevetto, H&D ha iniziato a utilizzare nelle proprie attività commerciali il test OBRI, riferendosi all'indice di calcolo brevettato e non al kit diagnostico.
In tal senso, non risulta che abbia mai riconosciuto la commercializzazione dei Pt_1
kit da parte di tale società, quanto piuttosto l'intenzione della stessa di favorire altri sistemi, sviluppati in epoca anteriore e successivamente aggiornati, al fine di sfruttare comunque l'indice di calcolo brevettato (come, ad esempio, il già menzionato macchinario
FRAS 5).
Pertanto, non si può ritenere che le difese dell'odierno appellante abbiano comportato una mutazione del thema decidendum, come invece sostenuto dagli appellanti incidentali. Al contrario, le argomentazioni esposte in sede difensiva, anche in replica pagina 21 di 23 alle difese avversarie, costituiscono un naturale sviluppo della strategia difensiva intesa a spiegare le ragioni commerciali che avrebbero impedito il pagamento delle royalties contrattualmente dovute.
In ogni caso, si osserva che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento avanzata dal non appare tardiva;
essa, infatti, risulta formulata sin dall'atto di Pt_1
citazione in primo grado.
Nella fattispecie non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dei principi e delle preclusioni processuali, né, tantomeno, un'inammissibile modifica delle domande formulate.
3. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado vengono poste in solido a carico di e GA GA. CP_1
La liquidazione avviene come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022 e applicati i valori tariffari massimi, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, a complessità alta, delle plurime e articolate questioni affrontate e dell'ampia attività difensiva in concreto profusa.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste, in via definitiva,
a carico di e GA GA, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_1
confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2754/2022, dichiara il diritto morale di ex art. 62 c.p.i., ad essere riconosciuto quale co-autore Parte_1
del brevetto italiano n. 1423515 e di tutti i brevetti ad esso connessi (brevetti
EP3125941, US10345318 e JP6249511); ferma, altresì, la già dichiarata risoluzione per pagina 22 di 23 inadempimento di del contratto a suo tempo stipulato con CP_1 Pt_1
dichiara che a quest'ultimo competono i diritti patrimoniali sui suddetti
[...]
brevetti nella misura dell'80%;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a effettuare, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione dei brevetti sub 1, che riportano l'indicazione di GA GA come unico inventore e di come unica titolare dei diritti patrimoniali;
CP_1
3. rigetta l'appello incidentale proposto da e GA GA;
CP_1
4. condanna e GA GA alla rifusione, in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 42.63200 (di cui euro 21.155,00 per il primo grado ed euro
21.477,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5. pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di e GA GA, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CP_1
CTU.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 A titolo di esempio, a pagina 22 del doc. 42 è riportata una tabella inviata dal prof. al prof. – mero Pt_1 Per_1 esecutore materiale delle direttive impartite dal – che già riproduce la tabella 1 di cui all'esempio 1 del brevetto Pt_1 IT'515 (cfr. pagina 14 del brevetto). 4 Secondo il CTU, ciò risolve la discussione sul fatto che tale documento fosse o meno disponibile esclusivamente al prof.
asserito autore dello stesso: “se fosse stato a disposizione di parte appellata, la stessa non avrebbe mancato di farlo Pt_1 pagina 13 di 23 5 In particolare, con il sesto motivo d'appello l'appellante ha chiesto, in via subordinata, la riforma della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato l'esistenza di un rapporto di consulenza tra le parti e l'inadempimento di non ha disposto un indennizzo a favore del prof. ex art. 2041 c.c., da liquidarsi in via CP_1 Pt_1 Contr equitativa e in misura non inferiore al corrispettivo già riconosciutogli da per le prestazioni di consulenza svolte con riferimento ad altri contratti di consulenza a suo tempo stipulati (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di primo grado . Pt_1 6 Cor.Con è una società che opera nel settore della produzione e della distribuzione di integratori Controparte_7 alimentari e strumenti diagnostici. Inizialmente posseduta per intero dal prof. e dai suoi familiari, nel Parte_1 2007 la metà delle quote è stata ceduta alla società interamente partecipata dal dott. Controparte_8 Per_3 Cont e dai suoi familiari. Da allora, la sua sede è situata presso i locali di e la sua amministrazione è affidata a
[...] Cont rappresentanti delle due famiglie (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione con appello incidentale di e GA
GA). pagina 19 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Rossella Milone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3072/2022, promossa con atto di citazione notificato in data 28.10.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.10.2024,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Gioia ( , giusta procura in atti, ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il di lui studio, in Milano, via Mascheroni n. 31,
Appellante e appellato incidentale
E
C.F./P.IVA ) e GA GA (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Luca ( , Email_2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in Parma, via
Farini n. 35, pagina 1 di 23 Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Brevetto di invenzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza di Trib. Milano, 27 ottobre 2021, n.
2754/2022, resa inter partes, pubblicata il 29 marzo 2022 e non notificata, in accoglimento di uno o più dei motivi d'appello e respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO, SOTTO IL PROFILO RESCINDENTE:
1) Accertare che la sentenza di prime cure ha commesso gli errori di fatto e di diritto denunciati nei singoli motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello;
2) Rigettare nel merito l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO, SOTTO IL PROFILO RESCISSORIO:
3) Apportare, occorrendo, le modifiche e le integrazioni alle ricostruzioni di fatto compiute dalla sentenza impugnata indicate nella narrativa di cui all'atto di citazione in appello in relazione ai singoli motivi di appello ed accogliere le domande proposte dal Prof. in prime cure Parte_1
e in particolare:
IN VIA PRINCIPALE:
3.1. accertare e dichiarare il diritto morale di ex art. 62 c.p.i., ad essere Parte_1
riconosciuto quale inventore del brevetto italiano n. 1423515, depositato in data 1° aprile 2014 e concesso in data 2 agosto 2016, dal titolo «Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo» e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ad effettuare, a propri oneri e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione di tutti i brevetti concessi e/o le domande di brevetto in via di concessione, che riportano solo l'indicazione di GA GA come inventore;
3.2. anche in ragione dell'accertato inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
condannarla alla restituzione del brevetto italiano n. 1423515, depositato in data 1° aprile 2014 e concesso in data 2 agosto 2016, dal titolo «Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo» in capo ad Parte_1
3.3. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti CP_1
i danni patiti e patiendi da o (subordinatamente al rigetto della domanda del Prof. Parte_1
pagina 2 di 23 di essere riconosciuto autore del brevetto con conseguente condanna della Parte_1 [...]
alla restituzione del medesimo) ad indennizzarlo per ingiustificato arricchimento;
CP_1
3.4. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutte le CP_1
misure necessarie affinché la titolarità dei brevetti US2017184818, JP6249511B ed EP3125941 o delle loro eventuali nazionalizzazioni ed estensioni internazionali venga trasferita in capo ad Pt_1
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
4. si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 5, 9 e 10, formulati nella narrativa della memoria ex articolo 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. del 13 gennaio 2020, avendo ivi indicato per ciascuno dei suddetti capitoli di prova i relativi testimoni;
5. rigettare le istanze istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammesse le istanze formulate dai convenuti, si chiede l'ammissione a prova contraria dei capitoli di prova nn.
12) - 18) articolati in narrativa della memoria ex articolo 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. del 31 gennaio
2020;
IN OGNI CASO:
6. disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dei convenuti e a cura dell'attore, sui quotidiani
«Corriere della Sera», «La Repubblica» e «Gazzetta di Parma» e su due riviste di settore a cura dell'attore e a spese dei convenuti;
7. Condannare gli appellati a rifondere all'appellante compenso professionale e spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, anche per il precedente grado di giudizio.
Per IE EG CP_1
Voglia Codesta Illustrissima Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuati gli accertamenti del caso e/o di legge, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal prof. poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando i capi della sentenza oggetto di tale appello;
- in via incidentale, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande avversarie, ivi inclusa la domanda di risoluzione del contratto per
Contr inadempimento di
- in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive, oltre spese forfettarie,
CPA ed Iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 23 In via subordinata istruttoria, si insiste per la rinnovazione ovvero, in via subordinata, per
l'integrazione della CTU e per l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado di giudizio Contr riguardo l'attività di promozione della formula OBRI da parte di e, in particolare, sui capitoli da
13 a 20 della seconda memoria ex art. 183, n. 6 c.p.c. depositata in primo grado.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2019, conveniva in giudizio Parte_1
la società e GA GA, al fine di sentir accertare e dichiarare: CP_1
i. la sussistenza del proprio diritto morale ex art. 62 c.p.i. ad essere riconosciuto quale inventore del brevetto italiano n. 1423515 – depositato in data 1.4.2014, concesso in data 2.8.2016 e avente ad oggetto un “Metodo per la determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo” – e, per l'effetto, condannare le controparti a provvedere, a loro cura e spese, alle correzioni in tal senso necessarie nel predetto titolo brevettuale e, in ogni caso, nei brevetti concessi e/o in via di concessione (concernenti lo stesso trovato), che riportavano solo l'indicazione di GA GA quale inventore;
ii. l'inadempimento di H&D al contratto verbale in essere tra le parti e, per l'effetto, la risoluzione dello stesso, con conseguente restituzione della prestazione ricevuta – ossia la titolarità del brevetto [...] e degli altri titoli brevettuali ad esso collegati1 –, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti, con pubblicazione della sentenza e refusione delle spese di lite.
In particolare, l'allora attore deduceva di aver stipulato verbalmente un accordo in forza del quale egli avrebbe ceduto alla la titolarità e i diritti di sfruttamento CP_1
economico dell'eventuale brevetto avente ad oggetto l'indice “OBRI” da lui ideato, a fronte della corresponsione a suo favore di un corrispettivo economico da liquidarsi sotto forma di royalties sulle vendite dei prodotti incorporanti la tecnologia brevettata (in particolare, sulle vendite dei kit OBRI, ossia i kit diagnostici realizzati appositamente per sfruttare tale 1 Come osservato dal CTU, la domanda [...] è stata estesa come domanda internazionale WO2015151023 e da essa hanno avuto origine le fasi nazionali che hanno portato ai brevetti EP3125941, US10345318 e JP6249511 (cfr. paragrafo 62, pag. 17 relazione peritale). pagina 4 di 23 sistema di misurazione, ma anche su quelle dei preesistenti kit d-ROMs e PAT/BAP test che, grazie all'opera brevettata, avrebbero ampliato il loro spettro di analisi con considerevoli miglioramenti delle vendite).
L'attore lamentava tuttavia che, dopo aver trasferito alla società sia la titolarità del brevetto italiano n. 1423515, ottenuto in forza dell'attività prestata, sia il diritto di estendere tale privativa nei paesi di interesse della non si vedeva riconoscere CP_1
da quest'ultima alcuna somma, né a titolo di royalties sulle vendite, in piena violazione degli accordi presi, né a titolo di remunerazione per l'attività svolta, che aveva portato alla creazione del menzionato indice di calcolo “OBRI”.
Si costituivano in giudizio e GA GA, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avversarie e sostenendo sinteticamente che:
i. l'invenzione oggetto del brevetto conteso era il frutto di un'attività di studio e Contro sperimentazione condotta da attraverso il concorrente contributo di risorse interne ed esterne alla società e dalla stessa appositamente ingaggiate, coordinate dirette e finanziate, per cui la paternità dell'invenzione spettava al dott. GA Contro GA, legale rappresentante della mentre a quest'ultima spettavano, a titolo originario, i diritto patrimoniali relativi al brevetto;
ii. se anche l'opera di ingegno oggetto di brevetto fosse stata realizzata dal prof.
questi lo avrebbe fatto in esecuzione di uno specifico incarico ad esso Pt_1
Contro conferito da e avente ad oggetto l'attività inventiva sottesa, sicché il diritto di brevettarla e sfruttarla economicamente sarebbe comunque spettato alla società committente a titolo originario, mentre l'attore avrebbe avuto soltanto il diritto morale di essere menzionato quale autore della stessa (peraltro, neppure in via esclusiva, trattandosi di opera realizzata grazie al contributo di più soggetti);
iii. ma quand'anche l'attore avesse realmente acquisito in proprio il diritto al brevetto e Contro lo avesse ceduto ad a titolo oneroso, il corrispettivo avrebbe dovuto essere commisurato alle sole vendite del kit dedicato OBRI e, poiché, nonostante l'impegno
Contro profuso da nella produzione e commercializzazione di tali kit, nessuna vendita pagina 5 di 23 era stata conclusa, nessun inadempimento poteva essere imputato alla società convenuta;
pertanto, il relativo contratto non poteva essere risolto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i. riteneva generica la narrativa di parte attrice in ordine alle circostanze di fatto indispensabili per l'accertamento della qualità di inventore in relazione all'invenzione oggetto del brevetto italiano n. 1423515;
ii. sulla base degli atti di causa e considerata infondata la domanda svolta ex art. 62
c.p.i. dall'attore, riteneva che non vi fossero elementi per poter meglio definire le possibili ragioni del riconoscimento di un corrispettivo, in forma di royalties, in favore dell'attore, se non la collaborazione in vario modo prestata da Pt_1
nell'ambito del cd. progetto “OBRI”;
[...]
iii. accertava che H&D aveva assunto l'obbligazione di produrre e commercializzare i kit OBRI, con il conseguente obbligo di operare secondo buona fede nell'esecuzione del contratto verbale, anche al fine di non ledere il diritto di al percepimento delle royalties sulla vendita;
Parte_1
iv. rilevava poi che H&D aveva pacificamente riconosciuto di non avere mai commercializzato i kit OBRI, giustificando tale condotta con lo scarso interesse commerciale suscitato dall'iniziativa. Poiché nessuna prova era stata offerta da Contro in ordine agli impedimenti – non imputabili a scelte della stessa H&D – che avrebbero ostacolato la commercializzazione dei kit OBRI, concludeva nel senso che la mancata commercializzazione dei suddetti importava inadempimento alle
Contro obbligazioni assunte da nei confronti di con conseguente Parte_1
fondatezza della domanda di risoluzione del contratto verbale per inadempimento di H&D. Sul punto, tuttavia, non riconosceva alcun danno in capo all'attore, non avendo lo stesso offerto alcuna prova in ordine all'esistenza ed entità del pregiudizio subìto, lamentato in causa soltanto genericamente, alla stregua di
“danni patiti e patiendi”, senza alcuna specifica allegazione.
pagina 6 di 23 In definitiva, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2754 pubblicata in data 29.3.2022:
- dichiarava risolto per inadempimento di il contratto verbale stipulato tra CP_1
quest'ultima e avente a oggetto la produzione e commercializza- Parte_1
zione di kit OBRI;
- rigettava le altre domande svolte da parte attrice;
- dichiarava compensate per metà tra le parti le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto verbale;
- condannava l'attore al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e GA GA, delle restanti spese di lite, liquidate in € 6.715,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA e anticipazioni documentate.
Con atto di citazione d'appello, notificato in data 28.10.2022, ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, formulando otto distinti motivi di appello diretti, in particolare, a censurare:
1. l'erroneo mancato riconoscimento della paternità dell'invenzione relativa all'indice di calcolo “OBRI” in capo al prof. con conseguente erronea Parte_1
mancata applicazione dell'art. 62 c.p.i.;
2. l'errata valutazione di irrilevanza e/o inammissibilità delle istanze istruttorie e/o integrazione istruttoria richieste dal Pt_1
3. la mancata valorizzazione dei riconoscimenti avversari circa la paternità dell'invenzione oggetto del brevetto [...] in capo al Prof. Pt_1
(subordinato al rigetto dei primi due motivi di appello);
4. la mancata considerazione del fatto che, quale ovvia conseguenza dell'accertata e dichiarata risoluzione dell'accordo verbale in essere tra le parti, doveva necessariamente derivare la restituzione al prof. della titolarità del brevetto Pt_1
[...] (e degli altri titoli brevettuali relativi alla medesima invenzione);
5. la mancata condanna degli appellati al risarcimento dei danni sofferti dal Pt_1
pagina 7 di 23 6. il mancato accoglimento della domanda di indennizzare ex art. 2041 c.c. il prof. per le attività da lui prestate a favore di e da quest'ultima non Pt_1 CP_1
pagate (in caso di mancato riconoscimento della titolarità del brevetto in capo all'appellante e/o in caso di conferma della natura di mera “consulenza” del rapporto contrattuale risolto);
7. il mancato accoglimento delle ulteriori domande di parte appellante;
8. la regolazione delle spese operata dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Anche nel presente grado del giudizio, con comparsa 25.1.2023, si sono costituiti
[...]
e GA GA, che, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, hanno a loro volta CP_1
impugnato in via incidentale la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto Contro l'inadempimento di al contratto in essere tra le parti, dichiarandone la risoluzione.
All'udienza del 15.2.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, con assegnazione alle parti dei termini per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza 4.7.2023, tuttavia, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria e disposto di:
- procedere all'assunzione delle prove orali dedotte da parte appellante, ammettendo i capitoli da 6 a 8 e 11 formulati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., con la teste indicata, dott.ssa Tes_1
- esperire una CTU di natura brevettuale volta ad accertare se, e in che misura, potesse essere riferibile all'appellante, l'apporto intellettuale e Parte_1
scientifico posto alla base del brevetto italiano n. 1423515.
Escussa la teste (27.9.2023) ed espletata la CTU (9.10.2024), in data 16.10.2024 le parti hanno precisato nuovamente le rispettive conclusioni – come in epigrafe riportate – e, assegnati dalla Corte i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.12.2024. 2 Professionista dello studio di consulenza brevettuale Notarbolo & Gervasi s.p.a., che si era occupata del deposito della domanda di brevetto. pagina 8 di 23 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello di Parte_1
Preliminarmente, giova rilevare che il secondo motivo di appello – con il quale si contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha giudicato generici e/o irrilevanti i capitoli di prova relativi alla paternità dell'invenzione formulati dall'odierno appellante e ritenuto meramente esplorativa la richiesta di C.T.U. volta a valutare l'effettivo apporto intellettuale e scientifico all'ideazione e sviluppo dell'invenzione – può considerarsi assorbito, alla luce dell'attività istruttoria disposta ed espletata dalla Corte a seguito dell'ordinanza di rimessione 4 luglio 2023.
Ciò posto, si osserva che, con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda del di essere riconosciuto Pt_1
quale inventore del brevetto [...], non avendo prodotto “alcuna allegazione specifica e puntuale circa modalità, tempi e luoghi nei quali lo stesso avrebbe personalmente, e senza collaborazione di alcuno, svolto l'attività di ricerca scientifica che avrebbe portato all'invenzione poi oggetto del brevetto italiano n. 1423515” (cfr. sentenza di I grado, pag. 12).
L'appellante sostiene, invece, di aver specificamente allegato evidenze certe, attendibili e univoche circa la propria autonoma attività inventiva.
Nello specifico, il prof. afferma di aver condotto, nel periodo compreso tra il Pt_1
24.9.2012 e il 31.5.2013, una rilevante attività di ricerca scientifica, del tutto indipendente e priva di vincoli di subordinazione, nell'ambito del progetto “Lombardia
Eccellente”, commissionato dalla società Prodest S.c.a.r.l. (estranea agli odierni appellati).
Tale attività avrebbe consentito di rilevare dati scientifici significativi, ulteriori e non pertinenti agli obiettivi del progetto, ma utili alla definizione di un indice di calcolo innovativo basato sull'alterazione del bilancio ossidativo del paziente (cfr. docc. 38 e 41 del fascicolo di primo grado di . Pt_1
pagina 9 di 23 L'appellante sottolinea, inoltre, di aver richiesto, in data 20.11.2012, al biometrista prof.
l'elaborazione dei dati di interesse mediante specifici software statistici, Per_1
fornendo istruzioni dettagliate e mantenendo una costante supervisione sulle operazioni svolte, al fine di mettere a punto l'invenzione basata sul “Oxidative Balance Risk Index”
(cd. OBRI) (cfr. doc. 42 del fascicolo di primo grado . Pt_1
L'appellante evidenzia, altresì, di aver autonomamente organizzato e catalogato i risultati ottenuti, raccogliendoli in un file master in formato excel da lui creato in data
6.11.2012 e custodito in via esclusiva (cfr. doc. 43). Tale documento, considerato da come elemento probatorio dirimente della propria paternità Parte_1
sull'invenzione brevettata, è stato sottoposto – ricorda – a misure di Pt_1
riservatezza dal giudice istruttore del primo grado con provvedimento 15.1.2020, ma, lamenta sempre il è stato poi tranquillamente ignorato dal primo giudice, che Pt_1
non ne ha valutato né la rilevanza, né il contenuto.
Infine, l'appellante rivendica di aver redatto personalmente la domanda di brevetto relativa all'indice OBRI, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e fornendo la documentazione scientifica rilevante alla consulente, dott.ssa , dello studio Persona_2
brevettuale Notarbolo & Gervasi s.p.a..
L'appellante evidenzia, inoltre, che nella fase di stesura, sviluppo e deposito della domanda di brevetto, padre di GA GA (annotato come Persona_3
inventore dell'indice OBRI), indicava e non il figlio, come riferimento Parte_1
per le richieste tecnico-scientifiche avanzate dallo studio di consulenza brevettuale di cui sopra (cfr. e-mails di cui al doc. 13 e al doc. 44 del fascicolo di primo grado di . A fronte di Pt_1
tali richieste, riferiva di occuparsi esclusivamente degli aspetti Persona_3
amministrativi, demandando in toto al prof. la gestione delle risposte tecniche Pt_1
(cfr. e-mails di cui ai docc. 12 e 13 del fascicolo di primo grado di . Pt_1
La sentenza impugnata, secondo l'appellante, ha erroneamente declassato tali elementi a meri indizi, insufficienti a provare il diritto dell'attore quale inventore, omettendo altresì
pagina 10 di 23 di considerare il ruolo esclusivo svolto da durante l'attività creativa e Parte_1
procedurale che ha condotto al deposito del brevetto.
e GA GA hanno replicato alla doglianza evidenziando che, salvo CP_1
prova contraria, la paternità dell'invenzione spetta al soggetto formalmente indicato come inventore nella domanda di brevetto. In tale contesto, l'appellante avrebbe dovuto fornire prove documentali certe, coerenti e univoche a dimostrazione di una propria attività inventiva autonoma e precedente rispetto alla registrazione del brevetto.
Tuttavia, secondo gli appellati, la documentazione prodotta appare scarsamente significativa e priva di effettivo rilievo probatorio.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo, in quanto strettamente connessi, riguardando entrambi il mancato riconoscimento della paternità dell'invenzione in capo al Pt_1
In particolare, con il terzo motivo, l'appellante chiede, in via subordinata, il diritto ad essere indicato, quanto meno, quale co-autore dell'invenzione, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli odierni appellati nel procedimento di primo grado e già sopra (cfr pag. 5) sinteticamente riportate.
Ai fini della decisione, la Corte ritiene necessario prendere le mosse dall'oggetto del brevetto italiano n. 1423515 sulla determinazione diagnostica del rischio causato da alterato bilancio ossidativo;
a seguire, si esamineranno le risultanze della relazione del
CTU svolta in grado d'appello, al fine di accertare se e in che misura può essere riferibile all'appellante, l'apporto intellettuale e scientifico posto alla Parte_1
base del summenzionato brevetto.
Dalla relazione peritale svolta in grado d'appello risulta, in primo luogo, che il brevetto oggetto di causa contiene due rivendicazioni indipendenti:
- la rivendicazione 1, che protegge il metodo di determinazione del rischio ossidativo, noto come formula OBRI;
pagina 11 di 23 - la rivendicazione 6, che riguarda un metodo per misurare uno dei parametri indicati nella rivendicazione 1, ossia il potere ossidante degli idroperossidi
(parametro ROOH), tramite il cd. metodo d-ROM fast.
Il brevetto in esame si focalizza principalmente sul metodo OBRI (di cui alla rivendicazione
1), che utilizza parametri misurabili su un campione biologico per determinare il rischio derivante da un alterato bilancio ossidativo. In dettaglio, vengono misurati tramite analisi fotometriche parametri quali il colesterolo, gli idroperossidi (ROOH) e la capacità antiossidante, che vengono poi impiegati per calcolare il rischio ossidativo.
La Corte osserva che il parametro ROOH può essere calcolato anche tramite il d-ROM test, brevettato in Italia nel 1997 (n. IT1274165B) e successivamente in Europa (n.
EP0783692B1) da parte della società collega alla famiglia GA, che lo CP_2
Contro aveva concesso in licenza esclusiva alla (cfr. comparsa di cost. e risposta H&D primo grado).
Il d-ROMs FAST test, di cui alla rivendicazione 6, viene infatti ritenuto nel brevetto de quo come “preferibilmente impiegato nel metolo dell'invenzione per la misura degli idroperossidi”, atteso che “I reagenti impiegati hanno sorprendentemente consentito di ridurre i tempi di esecuzione del test, in quanto la lettura di t1 si può effettuare anche a soli 2 minuti dalla preparazione della miscela, invece degli almeno 5 minuti necessari per ottenere il medesimo risultato con il test d-ROMs, quindi vantaggiosamente con una riduzione di tempo fino al 60%” (cfr. pagg.
8-9 del brevetto).
In altre parole, l'oggetto della rivendicazione 6 riguarda un metodo migliorato e alternativo – rispetto al precedente d-ROM test, già brevettato – per ottenere uno dei dati
(il potere ossidante degli ROOH) richiesti dall'invenzione al fine di determinare il rischio ossidativo.
Pertanto, la Corte rileva che l'invenzione oggetto della rivendicazione 6, come sostenuto da parte appellante nelle proprie osservazioni al CTU, ha un valore inferiore rispetto a quella oggetto della rivendicazione 1, relativa all'indice OBRI.
pagina 12 di 23 Con riferimento all'apporto intellettuale e scientifico prestato dal prof. Pt_1
all'oggetto del brevetto, la Corte osserva quanto segue.
Come evidenziato dal CTU, l'appellante ha prodotto documentazione – incentrata sul documento 43, inizialmente secretato – che si è rivelata idonea a dimostrare una concatenazione logica degli sviluppi del progetto
L'appellante ha provato, infatti, di essere stato responsabile del progetto della Regione
Lombardia sulla relazione tra assunzione di formaggi e livelli di colesterolo e sulla messa a punto di markers per la misurazione della riserva antiossidante (doc. 37-38 cit.), progetto in capo alla ditta Prodest. Il prof. ha quindi ottenuto dalla Prodest la Pt_1
disponibilità dei dati dello studio sui ratti effettuato in tale progetto (doc. 41 cit.) e, avendo ipotizzato possibili correlazioni tra i dati raccolti, ha gestito le fasi di elaborazione e sviluppo dei relativi dati, che hanno condotto al trovato e al deposito del brevetto oggetto di causa (doc. 42-43 cit.).
In particolare, le e-mail intercorse tra il prof. e il prof. (doc. 42 cit.) Pt_1 Per_1
contengono riferimenti e considerazioni tecniche che prefigurano l'indice OBRI, successivamente formalizzato nel brevetto IT'5153.
Inoltre, la relazione del CTU conferma che il doc. 43 rappresenta l'insieme dei dati sui quali si è basata la redazione del brevetto de quo. In particolare, si ha una completa corrispondenza tra i dati dei fogli 1, 2 e 3 del doc. 43 e gli esempi 1, 2 e 3 del brevetto oggetto di causa, così come lo “sheet 1” del doc. 43 corrisponde all'esempio 4 riportato nel brevetto.
Tale documento – come osserva il CTU (cfr. pagg. 19 e 20 relazione peritale) – inizialmente secretato e poi reso solo parzialmente accessibile a parte appellata, è stato successivamente reso disponibile per intero a quest'ultima, che, nella persona dell'ing.
GA, ha dichiarato di non aver mai visto in precedenza il file di cui al doc. 434. L'elaborazione della formula OBRI ha poi subito successivi miglioramenti da parte del fino alla versione presente nel brevetto IT'515. Pt_1
Sul punto, il CTU ha chiarito che anche la modifica della determinazione del valore della costante K1, evidenziata da parte appellata, è comunque stata apportata dal prof. sulla base delle proprie valutazioni, pur tenendo conto delle osservazioni e delle Pt_1
discussioni con gli altri collaboratori della società (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado di
. La Corte condivide quanto affermato dal CTU, ossia che l'interazione tra Pt_1
l'appellante e le altre persone coinvolte nel progetto non possa privare il prof. Pt_1
del riconoscimento della paternità della formula OBRI, atteso che “appare evidente che un eventuale apporto intellettuale di terzi relativamente al valore di K1 sia necessariamente un apporto limitato rispetto all'invenzione nella sua globalità. Da un punto di vista brevettuale la modifica del valore della costante K1 appare essere una ottimizzazione della formula, peraltro operata dal prof. a fronte delle Pt_1
osservazioni ricevute dal dr. GA, dopo discussione con dr.ssa e prof. Per_4
, in doc. 11 di parte . Per_5 Pt_1
Infine, anche la dott.ssa , all'udienza del 29.9.2023, ha confermato la ricostruzione Per_2
dell'appellante, affermando quanto segue:
- “Per quanto concerne il brevetto in questione il mio unico interlocutore, quanto agli aspetti scientifici, è stato il prof. ; Pt_1
- “Il testo del brevetto è stato da me esaminato ed integrato sulla base di una bozza e delle indicazioni fornitemi dal Prof. ; “ Pt_1
- “Non mi sono mai rapportata con i dottori GA e di H&D Controparte_3
quanto agli aspetti scientifici, ma soltanto quanto agli aspetti di natura meramente amministrativa” (cfr. verbale di udienza del 29.9.2023).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività svolta da con Parte_1
lo studio di consulenza brevettuale per il tramite della dott.ssa Controparte_4
presente, in particolare a fronte della prima memoria di parte appellante dove vengono riportate ed identificate le parti del doc. 43 che sono identiche alle tabelle del brevetto IT'515 e dove si evidenzia l'identità dei primi tre fogli di All. 11 alla prima memoria con i primi tre fogli di doc. 43” (cfr. pag. 20 CTU). pagina 14 di 23 , costituisce un ulteriore elemento idoneo a far riconoscere l'apporto inventivo Per_2
dell'appellante rispetto all'oggetto del brevetto.
Pertanto, che il prof. abbia apportato un contributo intellettuale e scientifico al Pt_1
brevetto IT'515 appare senz'altro comprovato.
La Corte condivide le conclusioni del CTU, secondo cui, “con riguardo alla rivendicazione 1 e cioè, la formula OBRI, l'apporto intellettuale e scientifico alla base di tale aspetto dell'invenzione è riferibile al prof. se non in modo esclusivo Pt_1
almeno per la quasi esclusività, ipotizzabile approssimativamente nel 90-95% dell'apporto” (pag. 23 della relazione peritale).
Per quanto riguarda, invece, il metodo d-ROM fast di determinazione degli idroperossidi, dalla documentazione in atti emerge che l'apporto intellettuale e scientifico del prof. appare presente ma minoritario, essendo tale rivendicazione Pt_1
per lo più riconducibile all'operato della dr.ssa e del dr. Per_4 Per_6
Per tali ragioni, la Corte ritiene che abbia svolto un'attività Parte_1
intellettuale e scientifica che è propria, se non di un autore, quanto meno di coautore dell'opera inventiva oggetto del brevetto.
Ai sensi della normativa applicabile, devono essere considerati inventori coloro che hanno contribuito al raggiungimento del trovato con idee dotate di originalità.
Nelle invenzioni di gruppo, il diritto morale dell'inventore implica il riconoscimento della qualità di coautore e, con essa, la titolarità di una parte individuata del brevetto.
Poiché quest'ultimo, come già osservato, comprende in sostanza due invenzioni, che rappresentano il risultato di una collaborazione tra più soggetti, pare congruo a questa
Corte, tenuto conto dell'apporto minoritario del prof. rispetto alla Pt_1
rivendicazione 6, riconoscere al medesimo la contitolarità del diritto sul brevetto, con una quota di diritti patrimoniali pari all'80%, avuto riguardo al maggior rilievo della rivendicazione 1 rispetto alla rivendicazione 6.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha fatto discendere, dall'accertato inadempimento di H&D nella commercializzazione pagina 15 di 23 dei kit OBRI, la restituzione della titolarità del brevetto [...], unitamente agli altri titoli brevettuali ad esso correlati. Secondo l'appellante, qualora venisse accolto uno dei motivi d'appello sopra esposti, l'obbligo assunto da di corrispondere CP_1
royalties al dovrebbe essere inteso esclusivamente come corrispettivo della Pt_1
cessione della titolarità del brevetto oggetto del presente giudizio. Tale cessione, in virtù della risoluzione disposta, dovrebbe essere caducata, con conseguente restituzione del brevetto al suo originario autore.
Alla luce degli atti di causa e ritenuta, per le ragioni e nei limiti sopra esposti, la fondatezza della domanda formulata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 62 c.p.i., si deve concludere che l'impegno a versare un corrispettivo sotto forma di royalties in favore di sia riconducibile esclusivamente alla cessione della (sua parte di) Pt_1
titolarità del brevetto.
La diversa ricostruzione della società non pare attendibile, sia per motivi tutti di cui sopra, sia in quanto i precedenti rapporti tra il e pacificamente Pt_1 CP_1
relativi ad attività di consulenza, hanno sempre visto la stipulazione di specifici contratti che contemplavano una retribuzione mensile per l'attività di consulenza prestata (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di primo grado di . Tali schemi contrattuali, del resto, Pt_1
risultano coerenti, secondo le prassi del settore, con incarichi di collaborazione o supervisione, a differenza di quelli che prevedono la corresponsione di royalties e che rappresentano tipicamente, per soggetti 'esterni', non dipendenti o assunti allo scopo, forme di compenso legate a contributi diretti alla realizzazione o allo sviluppo di invenzioni.
Di particolare rilievo è, inoltre, il contenuto della e-mail inviata il 31.10.2013 dall'odierno appellante alla Dott.ssa (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado di , Per_2 Pt_1
in cui, rispondendo al quesito su chi dovesse essere indicato come titolare nella domanda di brevetto, si affermava: “Devo ancora decidere, lo farò entro la settimana. Se non mi riconoscono il dovuto il titolare sarò io.” Questa dichiarazione, inequivocabilmente, evidenzia l'intenzione dell'appellante di subordinare la rinuncia della titolarità al pagina 16 di 23 riconoscimento del compenso stimato come dovuto, rafforzando così la tesi secondo cui il pagamento delle royalties deve intendersi connesso alla cessione della titolarità del brevetto.
Pertanto, il motivo è fondato per i profili dinanzi evidenziati, con assorbimento del sesto motivo di appello5, la cui disamina presupponeva il mancato riconoscimento della titolarità del brevetto in capo all'appellante e la conferma della natura di consulenza del rapporto contrattuale risolto.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante reitera la richiesta di risarcimento dei danni reputazionali e da perdita di chance, sofferti a causa dell'illegittima mancata indicazione quale inventore. L'appellante sostiene che la sussistenza di tale danno sia da intendersi in re ipsa e che la quantificazione debba essere operata in via equitativa.
In aggiunta a tali danni, in ogni caso, l'appellante chiede anche i danni derivanti dall'accertato inadempimento contrattuale dei convenuti, che ritiene sussistano in ragione del mancato versamento di quanto pattuito a titolo di royalties.
Secondo l'appellante, la quantificazione di questi danni, trattandosi di valutazione controfattuale (ossia il numero di prodotti che sarebbero stati venduti se H&D avesse adempiuto correttamente al contratto), deve avvenire in via equitativa e tenendo conto del fatto che le royalties avrebbero dovuto coprire diverse tipologie di prodotti dell'odierna appellata
(non solo i kit OBRI da vendere, ma anche i kit d-ROMs test e i kit PAT/BAP test).
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Nessun elemento probatorio è stato acquisito per dimostrare che abbia Parte_1
subito danni reputazionali e/o da perdita di chance.
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità escludono che siffatti danni, patrimoniali e non, possano considerarsi in re ipsa. Essi vengono ricondotti alla pagina 17 di 23 categoria dei danni-conseguenza, con la necessità di fornire la prova in concreto, da parte del richiedente, della sussistenza del pregiudizio patito (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite.
n. 33645/2022; Cass. Sez. III civ. n. 4007/2020).
Con il settimo motivo di appello, l'appellante chiede la condanna degli odierni appellati ad effettuare, a propri oneri e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione di tutti i brevetti concessi relativi al trovato e/o le domande di brevetto in via di concessione, che riportano solo l'indicazione di GA GA quale inventore.
La natura dirimente delle questioni trattate nei primi quattro motivi di appello consente di ritenere fondato il motivo in esame per le ragioni già sopra esposte, esimendo così la
Corte da ogni ulteriore valutazione.
Infine, con l'ottavo motivo di appello, l'appellante chiede la condanna degli appellati al pagamento di tutte le spese di lite di entrambi i gradi del presente giudizio.
Tale doglianza non esprime un'autonoma censura della sentenza impugnata, ma è diretta a segnalare una conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi d'appello. Sul punto, si rinvia all'apposito paragrafo sulle spese di lite e al dispositivo della sentenza.
2. I motivi di appello di e di GA GA CP_1
Contro Con il primo motivo d'appello incidentale, e GA GA censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la predetta società non ha mai commercializzato i kit OBRI, senza offrire alcuna prova in ordine ad eventuali impedimenti a sé non imputabili che ne avrebbero ostacolato la commercializzazione.
Gli appellanti incidentali deducono di aver ha iniziato a produrre, dopo il deposito della domanda brevettuale, i primi campioni del kit OBRI e di essi risultano versate in atti le foto dei prodotti e delle relative confezioni ().
Sostengono, inoltre, di aver realizzato il relativo materiale pubblicitario e informativo e di aver coinvolto la propria sperimentata ed efficiente rete di vendita (organizzata dalla pagina 18 di 23 società farmaceutica che distribuisce i prodotti della , la quale, allo Controparte_5 Parte_2
scopo di promuovere l'utilizzo dell'OBRI e la commercializzazione dei relativi kit, ha organizzato nel maggio 2016 un convegno per medici avente a oggetto le connessioni tra varie patologie e lo stress ossidativo e gli strumenti di valutazione di quest'ultimo, convegno cui ha partecipato lo stesso prof. in qualità di relatore, unitamente ad Pt_1
altri esperti della materia (cfr. doc. 28 del fascicolo di primo grado di . La società Pt_1
sostiene che, purtroppo, queste iniziative commerciali hanno raccolto uno scarsissimo interesse per il prodotto, tanto che la rete di vendita di non è riuscita a CP_6
raccogliere nemmeno un ordine.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, emerge che dopo aver registrato il brevetto, H&D ha effettivamente iniziato a utilizzare il test “OBRI” nelle proprie attività commerciali, sebbene esclusivamente con riferimento all'indice di calcolo brevettato e non ai kit incorporanti la tecnologia brevettata, dalla cui vendita sarebbero maturate le royalties per il Pt_1
In particolare, tutte le prove documentali prodotte si riferiscono a materiale Contro promozionale per il macchinario FRAS 5, già commercializzato da e non riguardano il kit OBRI, così dimostrando l'assenza di una seria iniziativa commerciale finalizzata alla promozione di quest'ultimo. Contro Invero, la brochure distribuita da durante il menzionato convegno (doc. 23 de fascicolo di primo grado pubblicizza esclusivamente il macchinario FRAS 5, che Pt_1
viene indicato come “il sistema più avanzato per la misurazione dello stress ossidativo”, in grado di misurare l'Oxidative test, il PAT test, il d-Rom fast test e l'indice OBRI brevettato. Lo stesso convegno organizzato dalla società – a suo dire, per pubblicizzare la vendita dei kit OBRI – non dimostra in alcun modo l'impegno volto alla commercializzazione dei suddetti kit, atteso che, come emerge dalla locandina dell'evento (doc 28 cit.), le uniche iniziative promosse sono state una prova pratica di misurazione dello stress ossidativo tramite strumentazione FRAS 5 e l'estrazione a sorte tra i partecipanti di un macchinario FRAS 5.
Lo stesso documento 45, prodotto dalla società, non dimostra in alcun modo la produzione e la commercializzazione dei kit OBRI, ma sembra piuttosto presentare la confezione di un prodotto “pilota”, mai effettivamente messo in commercio. A conferma Contro di ciò, i video pubblicati su YouTube da (in data successiva alla produzione del kit di cui al doc. 45), che illustrano l'utilizzo del test OBRI, fanno sempre riferimento ai macchinari
FRAS 5 e non evidenziano l'impiego del kit OBRI a conferma del funzionamento dell'indice di calcolo brevettato (cfr. docc. 29 e 30 del fascicolo di primo grado . Pt_1
Ciò posto, la Corte ritiene che non sia stata offerta alcuna valida prova dell'impegno di
H&D per la concreta produzione e commercializzazione dei kit oggetto di causa;
di qui l'inadempimento alle obbligazioni assunte verso come già Parte_1
correttamente rilevato dal primo giudice7.
Il secondo motivo d'appello incidentale solleva la questione della tardività della domanda di risoluzione del contratto proposta da per l'inadempimento di H&D Pt_1
correlato alla mancata produzione/commercializzazione dei kit OBRI.
In particolare, gli appellanti incidentali sostengono che avrebbe avanzato tale Pt_1
domanda tardivamente e che la sentenza appellata non avrebbe, a loro avviso,
Cont 7 Cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado, di seguito riportate: “Certamente aveva assunto l'obbligazione di produrre e commercializzare i kit OBRI, con il conseguente obbligo di operare secondo buona fede nell'esecuzione del contratto verbale, anche al fine di non ledere il diritto dell'attore al percepimento delle royalties sulla Parte_1Cont vendita. La società convenuta ha pacificamente riconosciuto di non avere mai commercializzato i kit OBRI, e giustificato tale condotta con lo scarso interesse commerciale suscitato dall'iniziativa. Nessuna prova è stata offerta da Cont in ordine agli eventuali impedimenti – non imputabili a scelte della stessa H&D – che avrebbero ostacolato la commercializzazione dei kit OBRI. La mancata commercializzazione dei kit OBRI costituisce pertanto inadempimento alle Cont obbligazioni assunte da nei confronti di con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione Parte_1 del contratto verbale per inadempimento di H&D”. pagina 20 di 23 correttamente valutato tale profilo, nonostante l'eccezione di tardività fosse stata prontamente sollevata.
In tesi, aveva inizialmente sostenuto che il contratto con H&D doveva essere Pt_1
risolto a causa del mancato pagamento delle royalties sui kit diagnostici venduti da Contro
In quel contesto, aveva anche sostenuto di non aver ricevuto compensi per l'attività prestata, mentre “H&D aveva avviato la commercializzazione del test OBRI”; circostanza di cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza visionando un opuscolo - distribuito dalla società durante un corso di aggiornamento organizzato per i suoi rivenditori (cfr. doc. 23 e 28 cit.) - nel quale “veniva sponsorizzato a chiare lettere il suddetto test” (cfr. pag. 17 atto di citazione in primo grado di . Pt_1
Tuttavia, soltanto nella terza memoria ex art. 183 cpc, ossia quando tutte le preclusioni processuali erano ormai maturate, ha cambiato posizione, affermando per la Pt_1
Contro prima volta che non avrebbe commercializzato i kit OBRI, lamentando così un inadempimento diverso da quello originariamente contestato. Proprio questo cambio di linea difensiva, in contrasto con le dichiarazioni precedenti, viene ritenuto tardivo e contrario alle regole processuali.
Il motivo appare alla Corte infondato e non meritevole di accoglimento.
Come già osservato, l'appellante principale ha fin da subito sottolineato che, dopo aver registrato il brevetto, H&D ha iniziato a utilizzare nelle proprie attività commerciali il test OBRI, riferendosi all'indice di calcolo brevettato e non al kit diagnostico.
In tal senso, non risulta che abbia mai riconosciuto la commercializzazione dei Pt_1
kit da parte di tale società, quanto piuttosto l'intenzione della stessa di favorire altri sistemi, sviluppati in epoca anteriore e successivamente aggiornati, al fine di sfruttare comunque l'indice di calcolo brevettato (come, ad esempio, il già menzionato macchinario
FRAS 5).
Pertanto, non si può ritenere che le difese dell'odierno appellante abbiano comportato una mutazione del thema decidendum, come invece sostenuto dagli appellanti incidentali. Al contrario, le argomentazioni esposte in sede difensiva, anche in replica pagina 21 di 23 alle difese avversarie, costituiscono un naturale sviluppo della strategia difensiva intesa a spiegare le ragioni commerciali che avrebbero impedito il pagamento delle royalties contrattualmente dovute.
In ogni caso, si osserva che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento avanzata dal non appare tardiva;
essa, infatti, risulta formulata sin dall'atto di Pt_1
citazione in primo grado.
Nella fattispecie non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dei principi e delle preclusioni processuali, né, tantomeno, un'inammissibile modifica delle domande formulate.
3. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado vengono poste in solido a carico di e GA GA. CP_1
La liquidazione avviene come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022 e applicati i valori tariffari massimi, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, a complessità alta, delle plurime e articolate questioni affrontate e dell'ampia attività difensiva in concreto profusa.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste, in via definitiva,
a carico di e GA GA, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_1
confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, in Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2754/2022, dichiara il diritto morale di ex art. 62 c.p.i., ad essere riconosciuto quale co-autore Parte_1
del brevetto italiano n. 1423515 e di tutti i brevetti ad esso connessi (brevetti
EP3125941, US10345318 e JP6249511); ferma, altresì, la già dichiarata risoluzione per pagina 22 di 23 inadempimento di del contratto a suo tempo stipulato con CP_1 Pt_1
dichiara che a quest'ultimo competono i diritti patrimoniali sui suddetti
[...]
brevetti nella misura dell'80%;
2. per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a effettuare, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per provvedere alla correzione dei brevetti sub 1, che riportano l'indicazione di GA GA come unico inventore e di come unica titolare dei diritti patrimoniali;
CP_1
3. rigetta l'appello incidentale proposto da e GA GA;
CP_1
4. condanna e GA GA alla rifusione, in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 42.63200 (di cui euro 21.155,00 per il primo grado ed euro
21.477,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5. pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di e GA GA, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CP_1
CTU.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 A titolo di esempio, a pagina 22 del doc. 42 è riportata una tabella inviata dal prof. al prof. – mero Pt_1 Per_1 esecutore materiale delle direttive impartite dal – che già riproduce la tabella 1 di cui all'esempio 1 del brevetto Pt_1 IT'515 (cfr. pagina 14 del brevetto). 4 Secondo il CTU, ciò risolve la discussione sul fatto che tale documento fosse o meno disponibile esclusivamente al prof.
asserito autore dello stesso: “se fosse stato a disposizione di parte appellata, la stessa non avrebbe mancato di farlo Pt_1 pagina 13 di 23 5 In particolare, con il sesto motivo d'appello l'appellante ha chiesto, in via subordinata, la riforma della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato l'esistenza di un rapporto di consulenza tra le parti e l'inadempimento di non ha disposto un indennizzo a favore del prof. ex art. 2041 c.c., da liquidarsi in via CP_1 Pt_1 Contr equitativa e in misura non inferiore al corrispettivo già riconosciutogli da per le prestazioni di consulenza svolte con riferimento ad altri contratti di consulenza a suo tempo stipulati (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo di primo grado . Pt_1 6 Cor.Con è una società che opera nel settore della produzione e della distribuzione di integratori Controparte_7 alimentari e strumenti diagnostici. Inizialmente posseduta per intero dal prof. e dai suoi familiari, nel Parte_1 2007 la metà delle quote è stata ceduta alla società interamente partecipata dal dott. Controparte_8 Per_3 Cont e dai suoi familiari. Da allora, la sua sede è situata presso i locali di e la sua amministrazione è affidata a
[...] Cont rappresentanti delle due famiglie (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione con appello incidentale di e GA
GA). pagina 19 di 23