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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1194/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Cordasco, presso il cui studio, in Castrovillari, al Viale Padre F. Russo snc, elettivamente domicilia
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui uffici, in Catanzaro, alla via G.da Fiore, n. 34, legalmente domicilia
COVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
premettendo: Controparte_1
- di aver presentato istanza per il conseguimento della patente di guida di Categoria B in data
28/10/2022;
- che la , in seguito alla comunicazione telematica effettuata dal Dipartimento Controparte_2
della Mobilità Sostenibile del Ministero dell'interno datata 23/01/2023 e alla documentazione in suo possesso, inseriva nel Sistema Informativo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, un ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida nei confronti di;
Parte_1
- che, in data 03/02/2023, l' di gli notificava, per il Controparte_3 CP_2
tramite della locale Autoscuola ove lo stesso era iscritto, il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120, comma 1, del Codice della Strada, come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla e le cui motivazioni sono dalla medesima detenute per motivi di CP_2 CP_2 riservatezza”;
- che, conseguentemente, non veniva ammesso alla prova pratica prevista per il 03/02/2023.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare e/o disapplicare il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ad egli notificato in data 03/02/2023, sostenendo di aver riportato una sola condanna definitiva per droga, riqualificata come fatto di lieve entità, e risalente nel tempo e che, dunque, in relazione a tale situazione, il diniego di rilascio della patente non potrebbe essere una conseguenza automatica, dovendo al contrario il provvedimento della motorizzazione civile specificare il motivo per cui il pregiudicato non debba conseguire la patente di guida.
Con comparsa, depositata in data 11 luglio 2023, si è costituito il Controparte_1
chiedendo di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con
[...]
vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 marzo 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c,p.c..
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre preliminarmente analizzare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 120 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116», nei suoi commi 1 e 2, così testualmente dispone:
«1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]»;
«2. [...] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data [...] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del predetto art. 120, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
La stessa Corte Costituzionale - successivamente chiamata a valutare se l'"automatismo" del diniego del titolo di guida, che la disposizione in esame direttamente ricollega ad intervenuta condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere da ogni valutazione sulla gravità del reato e sulle pene in concreto comminate, rispetto alla discrezionalità della parallela misura della revoca della patente, così come prevista a seguito della modifica del comma 2 dello stesso art. 120 C.d.S., in virtù della sentenza della
Corte n. 22 del 2018, contrasti con l'art. 3 Cost. - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che “Le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 - e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre"» e, per altro verso, la
«indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti - non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida” (v. sentenza n. 80 del 09/04/2019).
Va dunque esclusa la possibilità di estendere, in via interpretativa, ai provvedimenti di diniego di rilascio i principi affermati in riferimento ai casi di revoca del titolo (v. in senso conforme anche la successiva sentenza n. 152 del 2021 della Corte Costituzionale) e deve pertanto ritenersi che nel caso di condanna per i reati in questione permanga l'automatismo del diniego di conseguimento della patente di guida.
Ebbene, nel caso di specie, l è stato condannato per i reati ex artt. 81 cpv. c.p. – 110 c.p. – Parte_1
73 DPR 309/1990, con sentenza n. 143/17, confermata dalla sentenza del 18.09.2020 della Corte di
Appello, divenuta irrevocabile dal 7 febbraio 2021, e non ha allegato di aver ottenuto provvedimenti riabilitativi.
Dunque, il provvedimento del 03/02/2023, in questa sede impugnato, il quale fa esplicito richiamo alla “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 Cds”, ha un contenuto vincolato ed è conforme alla legge, giacché il diniego del rilascio del titolo abilitativo consegue in modo automatico dalla condanna per reati in materia di stupefacenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, nei procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, secondo i parametri minimi, atteso la semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio (€ 851,00) ed introduttiva (€ 602,00), con esclusione della fase istruttoria, non intervenuta, e della fase decisionale, meramente riassuntiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 28 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Cordasco, presso il cui studio, in Castrovillari, al Viale Padre F. Russo snc, elettivamente domicilia
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui uffici, in Catanzaro, alla via G.da Fiore, n. 34, legalmente domicilia
COVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
premettendo: Controparte_1
- di aver presentato istanza per il conseguimento della patente di guida di Categoria B in data
28/10/2022;
- che la , in seguito alla comunicazione telematica effettuata dal Dipartimento Controparte_2
della Mobilità Sostenibile del Ministero dell'interno datata 23/01/2023 e alla documentazione in suo possesso, inseriva nel Sistema Informativo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, un ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida nei confronti di;
Parte_1
- che, in data 03/02/2023, l' di gli notificava, per il Controparte_3 CP_2
tramite della locale Autoscuola ove lo stesso era iscritto, il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120, comma 1, del Codice della Strada, come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dalla e le cui motivazioni sono dalla medesima detenute per motivi di CP_2 CP_2 riservatezza”;
- che, conseguentemente, non veniva ammesso alla prova pratica prevista per il 03/02/2023.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare e/o disapplicare il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ad egli notificato in data 03/02/2023, sostenendo di aver riportato una sola condanna definitiva per droga, riqualificata come fatto di lieve entità, e risalente nel tempo e che, dunque, in relazione a tale situazione, il diniego di rilascio della patente non potrebbe essere una conseguenza automatica, dovendo al contrario il provvedimento della motorizzazione civile specificare il motivo per cui il pregiudicato non debba conseguire la patente di guida.
Con comparsa, depositata in data 11 luglio 2023, si è costituito il Controparte_1
chiedendo di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con
[...]
vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 marzo 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c,p.c..
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre preliminarmente analizzare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 120 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116», nei suoi commi 1 e 2, così testualmente dispone:
«1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]»;
«2. [...] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data [...] del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del predetto art. 120, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
La stessa Corte Costituzionale - successivamente chiamata a valutare se l'"automatismo" del diniego del titolo di guida, che la disposizione in esame direttamente ricollega ad intervenuta condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere da ogni valutazione sulla gravità del reato e sulle pene in concreto comminate, rispetto alla discrezionalità della parallela misura della revoca della patente, così come prevista a seguito della modifica del comma 2 dello stesso art. 120 C.d.S., in virtù della sentenza della
Corte n. 22 del 2018, contrasti con l'art. 3 Cost. - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che “Le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 - e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre"» e, per altro verso, la
«indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti - non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida” (v. sentenza n. 80 del 09/04/2019).
Va dunque esclusa la possibilità di estendere, in via interpretativa, ai provvedimenti di diniego di rilascio i principi affermati in riferimento ai casi di revoca del titolo (v. in senso conforme anche la successiva sentenza n. 152 del 2021 della Corte Costituzionale) e deve pertanto ritenersi che nel caso di condanna per i reati in questione permanga l'automatismo del diniego di conseguimento della patente di guida.
Ebbene, nel caso di specie, l è stato condannato per i reati ex artt. 81 cpv. c.p. – 110 c.p. – Parte_1
73 DPR 309/1990, con sentenza n. 143/17, confermata dalla sentenza del 18.09.2020 della Corte di
Appello, divenuta irrevocabile dal 7 febbraio 2021, e non ha allegato di aver ottenuto provvedimenti riabilitativi.
Dunque, il provvedimento del 03/02/2023, in questa sede impugnato, il quale fa esplicito richiamo alla “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 Cds”, ha un contenuto vincolato ed è conforme alla legge, giacché il diniego del rilascio del titolo abilitativo consegue in modo automatico dalla condanna per reati in materia di stupefacenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, nei procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, secondo i parametri minimi, atteso la semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio (€ 851,00) ed introduttiva (€ 602,00), con esclusione della fase istruttoria, non intervenuta, e della fase decisionale, meramente riassuntiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 28 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Olimpia Abet