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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 842/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Pierluigi DIPACE, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in San Ferdinando di
Puglia, alla via ROMA, n°72 appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro RUSSI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, al corso Vittorio Emanuele, n°60 appellati nonché contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giu- Controparte_2 CodiceFiscale_2 seppe Laghezza e dell'avv. Antonio Cassatella, unitamente ai quali è elettivamente do- miciliato in Barletta alla via Del Gelso, n°60 appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°859/2023 emessa dal Tribunale di RA il 18.5.2023
(lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 1 a 15 È controverso l'ammontare del risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale verificatosi in data 16.4.2009, lungo la SS 16-bis, alla chilometrica 722+450, in agro di San Ferdinando di Puglia, alle ore 08:00 circa.
Nella circostanza, è accaduto che il sig. fermo sulla corsia di Parte_1 emergenza per una avaria alla propria autovettura (una AUDI “80”), veniva travolto dall'autovettura FIAT “Stilo”, di proprietà e condotta dal sig. , assi- Controparte_2 curata con la Controparte_1
A seguito dell'occorso il sig. riportava lesioni personali, con postumi per- Pt_1 manenti, e veniva tradotto presso il nosocomio di Cerignola ove gli veniva diagnosticata una “frattura esposta scomposta pliriframmentaria epifisi prossimale tibia e perone dx.
Frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale tibia e perone sin. Trauma cra- nico”.
Successivamente, l'appellante veniva ricoverato presso l'Istituto Ortopedico “Riz- zoli” di Bologna e veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione della frat- tura.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Stradale del distacca- mento di Cerignola, che redigevano un rapporto.
Per le lesioni subite, il sig. riceveva, dalla un Pt_1 Controparte_1 primo versamento in denaro, di € 128.000,00, che lo stesso, non ritenendo la somma satisfattiva del danno, tratteneva a titolo di acconto sul maggior avere.
Quindi, con ricorso in data 9.1.2017, avviava un procedimento di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al Tribunale di RA, al fine di ottenere l'esatta quantifica- zione del danno non patrimoniale.
All'esito della procedura, la compagnia di assicurazioni gli versava l'ulteriore im- porto di € 115.122,00 che, parimenti, l'appellante tratteneva a titolo di acconto sul maggior avere.
Quindi, con atto in data 27.3.2019, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 ed il sig. , chiedendo loro il risarcimento dei danni che CP_1 Controparte_2 quantificava in complessivi € 875.870,44 (di cui € 16.172,00 per spese mediche;
€
347.318,00 per danno non patrimoniale del 38%; € 412.380,44 per danno patrimoniale e perdita della capacità lavorativa specifica;
€ 100.000,00 per spese mediche future prevedibili) detratto, ovviamente, l'acconto di € 242.864,00, in precedenza ricevuto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. , il quale ec- CP_2 cepiva il concorso di colpa del danneggiato, il quale non aveva esposto Parte_1 il segnale di pericolo sulla sede stradale, per la qual cosa era stato anche multato dalla
Pag. 2 a 15 Polizia Stradale, nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo congrue le somme già incassate dal danneggiato.
Il convenuto chiedeva, in ogni caso, che la propria compagnia di assicurazioni lo tenesse indenne per il caso di condanna al pagamento di somme ulteriori.
Si costituiva anche la la quale contestava la domanda Controparte_1 del danneggiato sia nell'an, ritenendo che sussistesse la sua corresponsabilità nella de- terminazione del sinistro, sia nel quantum debeatur, ritenendo che le somme versate ante causam fossero più che satisfattive dell'intero danno.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale ed interrogatorio formale delle parti costituite, nonché mediante l'acquisizione della
C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato, la quale aveva stabilito che il sig.
(all'epoca del sinistro di anni 33) aveva subito una invalidità totale del 38%, Pt_1 con I.T.T di giorni 220, I.T.P di 30 giorni al 75% ed I.T.T. di 90 giorni al 50%, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale di RA, all'esito dell'istruttoria, ripartiva la responsabilità del sinistro attribuendo il 70% di concorso di colpa al sig. ed il 30% al sig. ed CP_2 Pt_1 accertava che, alla luce della quantificazione operata dal C.T.U., l'importo spettante al danneggiato era stato integralmente risarcito nella fase stragiudiziale.
Per tali ragioni rigettava la domanda condannando l'attore alle spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. il quale Parte_1 si affida a più motivi di gravame, con i quali contesta la ricostruzione dei fatti e la declaratoria della sua responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro.
Contesta, altresì, la quantificazione del danno, chiedendo il riconoscimento della massima personalizzazione del danno morale e quello per la perdita della capacità la- vorativa specifica.
Si sono costituiti in giudizio il sig. e la Controparte_2 Controparte_1
che resistono all'appello e chiedono la conferma della sentenza impugnata.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, articolato in più sotto motivi, si Parte_2 duole di essere stato ritenuto responsabile, in via concorsuale, del sinistro stradale che lo ha coinvolto.
Il Tribunale di RA, infatti, lo ha ritenuto corresponsabile nella determinazione de sinistro nella misura percentuale del 30% del totale, ponendo il rimanente 70% a carico del sig. . CP_2
Egli invoca, tra i vari sotto motivi, l'efficacia riflessa del giudicato formatosi tra le
Pag. 3 a 15 attuali parti in causa ( e e . Parte_3 Controparte_1 Parte_4
Il profilo della rilevanza del giudicato esterno va esaminato in via pregiudiziale, attesa il suo valore assorbente l'intero primo motivo di gravame.
Il mezzo è fondato e va accolto.
Il sig. aveva avviato, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_3
Trinitapoli, un processo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua au- tovettura nel medesimo sinistro oggetto della presente controversia.
Egli, per tali ragioni, aveva convenuto in giudizio la propria compagnia di assicu- razioni, e , proprietario dell'autovettura condotta nella cir- CP_1 Parte_4 costanza dal sig. ma non anche quest'ultimo, nei cui confronti non ha proposto Pt_1 alcuna domanda risarcitoria.
In quella controversia, il sig. aveva dedotto che, mentre era alla guida Parte_3 della propria autovettura lungo la SS 16 bis, in direzione di Foggia, giunto all'altezza della chilometrica 722+250, aveva incontrato una densa nube di fumo che gli aveva impedito la visibilità; a quel punto, nonostante avesse ridotto la velocità, era entrato in collisione contro la parte posteriore dell'autovettura di AUDI “80”, con targa AC153KH, di proprietà di e condotta nell'occasione, per l'appunto, dal sig. Parte_4 [...]
Pt_1
Per tali ragioni riteneva che la responsabilità dell'occorso fosse dell'autovettura
Audi “80”, che aveva creato una situazione di pericolo.
La convenuta dal proprio assicurato con azione di in- Controparte_1 dennizzo diretto, aveva affermato che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuirsi, per l'intero, a quest'ultimo.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di risarcimento, affermando che il sig. fosse l'esclusivo responsabile del sinistro stradale e lo aveva, altresì, con- CP_2 dannato alle spese del grado in favore della propria compagnia di assicurazioni.
L'attuale appellato aveva impugnato la decisione sfavorevole dinanzi al Tribunale di Foggia che, tuttavia, con sentenza n°1161/2014 del 7.7.2014 ha confermato la sta- tuizione del Giudice di Pace rilevando, ai fini della prova della sua responsabilità, che il sig. avrebbe dovuto arrestarsi in presenza della densa nube di fumo, che gli CP_2 impediva la visibilità del tratto di strada, anziché rallentare e procedere nella marcia.
Il Tribunale ha evidenziato, altresì, che il sig. aveva tamponato il veicolo CP_2 condotto dal sig. investendo l'attuale appellante, e che i danni riportati da Pt_1 entrambe le autovetture erano stati gravi, segno questo di eccessiva velocità dell'auto
Fiat o, in ogni caso, di andatura non consona alle condizioni della strada.
Pag. 4 a 15 La sentenza n°1161/2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato, è stata depositata dal sig. nel presente grado di appello, con nota di deposito in Pt_1 data 20.10.2023 (mentre in primo grado egli aveva unicamente depositato la decisione del Giudice di Pace di Trinitapoli, ovviamente priva dell'attestazione di passaggio in giu- dicato).
Orbene, come detto, il sig. ha eccepito la efficacia, nel presente giudizio, Pt_1 del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia circostanza che preclude- rebbe ogni nuovo accertamento in ordine alla responsabilità dell'accaduto.
Il Tribunale di RA ha respinto l'eccezione, stabilendo che “(…) non può essere invocata l'autorità di giudicato in riferimento alla sentenza del GdP di Trinitapoli che ha escluso una corresponsabilità del perché questi non era parte di quel giudizio Pt_1
e perché non è documentato il passaggio in giudicato di quella sentenza, anzi risultando richiesto il rilascio di copia conforme per uso appello (…)” (cfr. sentenza, pag. 10).
L'assunto del primo giudice non è, ad avviso della Corte, condivisibile.
In primo luogo, va evidenziato che il sig. ancorché lo abbia fatto sola- Pt_1 mente nel presente grado di appello, ha documentato l'esistenza del giudicato nel ri- spetto dei dettami indicati dalla Suprema Corte, secondo la quale “La parte che eccepi- sce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sen- tenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugna- zione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (Cass. Civ., sez. I,
2.3.2022, n°6868).
L'appellante, come detto, in data 20.10.2023 ha depositato telematicamente co- pia della sentenza del Tribunale di Foggia n°1161/2014, munita di attestazione della cancelleria attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione.
In secondo luogo, l'eccezione di giudicato è stata validamente e tempestivamente sollevata dall'attuale appellante, il quale ha dichiarato di intendersene avvalere sia in primo grado, sia nel presente grado di appello.
La Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha chiarito che “L'eccezione di giu- dicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in con- siderazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (Cass. Civ., sez.
VI, 7.1.2021, n°48).
Pag. 5 a 15 In terzo luogo, la Corte osserva che, nella fattispecie, la sentenza del Tribunale di Foggia esplichi efficacia di “giudicato riflesso” nel presente processo.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di limiti soggettivi del giudicato, l'ac- certamento reso inter alios ha efficacia nei confronti del terzo solo qualora questi in- tenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306
c.c.” (Cass. Civ., sez. III, 25.1.2024, n°2462).
In detta decisione, la Corte regolatrice ha ritenuto che l'art. 1306 c.c. esprima un principio generale secondo il quale gli effetti del giudicato favorevole al terzo possano dallo stesso essere opposti alle parti del processo nel quale egli invoca l'efficacia pre- giudicante.
La Cassazione, cioè, ha evidenziato che, se anche in linea di principio il giudicato non può essere opposto a chi non ha partecipato ad un processo, sta di fatto che il terzo può beneficiare della res iudicata inter alios acta, qualora questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordi- nato a [...].
In siffatti casi, secondo la Corte Suprema, si produce una efficacia espansiva
(“riflessa”) del giudicato secundum eventum litis, nel senso che mentre tutti gli effetti
(positivi e negativi) della decisione definitiva vincolano coloro che hanno preso parte al processo, nei confronti del terzo rimasto estraneo al giudizio si riverberano i soli effetti positivi, a patto che quest'ultimo manifesti l'intenzione di fare proprio l'altrui accerta- mento.
Sempre la Corte di Cassazione, in altro arresto, ha ribadito che l'efficacia riflessa del giudicato, in favore dei soggetti estranei, opera “(…) quando sussista un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale
o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipen- dente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.
Ed invero, architrave di tale orientamento è il nesso di pregiudizialità - dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie co- stitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esi- stenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente” (Cass. Civ., sez. V,
19.3.2024, n°7406, ma cfr. anche Cass. Civ., sez. III, 23.10.2023, n°29301).
In maniera più specifica, la Corte regolatrice ha spiegato che “Il giudicato forma- tosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti
Pag. 6 a 15 rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rap- porto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un
"pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto
l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento” (Cass. Civ., sez. III, 23.4.2020, n°8101).
Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso che ci occupa.
Ed invero, trasponendo i summenzionati principi nella fattispecie in esame, va rilevato che è pacifico che la vicenda, sulla quale si è pronunciato con efficacia di giudi- cato il Tribunale di Foggia con la sentenza n°1161/2014, ha ad oggetto lo stesso sinistro per cui è causa.
Vi è, tra i due processi, una parziale coincidenza soggettiva in quanto parti di quel giudizio furono parti, nella qualità di litisconsorti necessari, (proprie- Controparte_2 tario del veicolo Fiat), la (assicuratrice della Fiat) e (pro- CP_1 Parte_4 prietario del veicolo Audi).
Il sig. conducente del veicolo Audi, non venne convenuto in quel pro- Pt_1 cesso, essendo mero litisconsorte facoltativo ed ancorché il Tribunale di Foggia abbia dato atto, in motivazione, che egli era alla guida dell'autovettura tamponata e che, nella collisione, egli era stato investito;
il sig. , ex proprietario della Audi, non è parte Pt_4 di questo processo, non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti.
A parte, dunque, la parziale coincidenza soggettiva, il fatto storico posto alla base di entrambi i giudizi è lo stesso.
Il Tribunale di Foggia ha stabilito che la responsabilità dell'occorso sia da attri- buirsi per l'intero al sig. “(…) atteso che il predetto, nonostante avesse avvi- CP_2 stato per tempo la presenza della descritta nube di fumo che limitava la visibilità al lato della carreggiata, non si arrestava, come previsto dalle norme di circolazione, ma at- traversava l'area investita dalla nube di fumo, impegnando il tratto di strada senza assicurarsi della presenza di veicoli fermi o di ostacoli sulla carreggiata, la cui presenza era del tutto prevedibile in regione dell'elevato flusso veicolare che interessava il tratto di strada in oggetto. Conseguentemente impattava contro l'autovettura ferma al mar- gine desto della carreggiata, investendo anche il conducente che si trovava fermo per assumere le determinazioni del caso. Peraltro, sulla base delle emergenze processuali,
l'autovettura Audi 80 tg. AC153KH ferma sulla carreggiata era visibile al traffico veico- lare” (cfr. sentenza, pag. 7).
Il passo su riprodotto, della sentenza n°1611/2014 è dirimente ai fini che ci
Pag. 7 a 15 occupano.
Ed invero, il sig. la cui presenza sui luoghi del sinistro è stata accertata Pt_1 anche dal Tribunale di Foggia, non è titolare di un diritto autonomo, ma vanta il diritto ad un risarcimento del danno che scaturisce dallo stesso fatto costitutivo (il sinistro in data 16.4.2009).
L'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale, coperto da giudicato, condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente in quanto l'attuale appellante è titolare di un diritto dipendente dalla situazione su cui si è formato il giudicato, dal momento che la declaratoria di responsabilità esclusiva del sig.
esclude necessariamente la sua. CP_2
Il fatto generatore del danno è lo stesso in entrambi i giudizi;
l'accertamento della dinamica del sinistro non ammette la possibilità di una diversa valutazione;
il giudicato non esplica, nei confronti dell'attuale appellante, alcun pregiudizio giuridico ma, al con- trario, si risolve in un beneficio per il medesimo.
Il giudicato, dunque, ad avviso di questa Corte d'Appello, esplica efficacia riflessa nel presente giudizio ed è certamente opponibile sia nei confronti del sig. , la CP_2 cui responsabilità esclusiva nella determinazione dell'occorso è passata in giudicato, e sia, soprattutto, nei confronti della Controparte_1
Per quanto attiene alla posizione processuale assunta da quest'ultima, deve rile- varsi l'estrema contraddittorietà delle difese esplicate in questo giudizio, rispetto a quelle spiegate nel giudizio pregiudicante.
Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza n°1161/2014 del Tribunale di Foggia, la compagnia di assicurazioni, convenuta in giudizio dal sig. dinanzi CP_2 al Giudice di Pace di Trinitapoli, si costituiva “(…) contestando la domanda sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto quello del quantum debeatur, ne chiedeva il rigetto”
(cfr. pag. 2).
Nel presente giudizio, la compagnia di assicurazioni sostiene l'esatto contrario, poiché afferma che “(…) del tutto corrette e condivisibili appaiono le statuizioni rese dal
Primo Giudice in ordine alla ripartizione delle responsabilità operata dal Giudice di prime cure nella misura del 70% a carico del , a causa della condotta certamente CP_2 negligente ed imprudente dallo stesso osservata per inosservanza dell'art.141 C.d.S., e del residuo 30% a carico dell'appellante per le ragioni ampiamente esposte” (cfr. com- parsa di risposta, pag.5).
E, dunque, in quel giudizio, allorquando si trattava di evitare il pagamento dell'in- dennizzo diretto, la ha sostenuto a spada tratta responsabilità esclusiva del CP_1
Pag. 8 a 15 proprio assicurato nella determinazione del sinistro;
nella presente controversia, lad- dove si tratta di evitare di risarcire il maggior danno rivendicato dal sig. la Pt_1 compagnia afferma che il proprio assicurato, in realtà, è responsabile solo in parte dell'occorso.
È evidente che la ha attuato, nei due distinti giudizi, difese incompa- CP_1 tibili tra loro con riferimento al medesimo rapporto giuridico, formulando argomenta- zioni che sono in marchiana (e strumentale) contraddizione tra loro.
Il comportamento processuale contraddittorio dell'appellata assume valore di ul- teriore elemento di valutazione ex art. 116, co. 2, c.p.c., a latere della già rilevata rilevanza degli effetti riflessi del giudicato formatosi sulla sentenza n°1161/2014 del
Tribunale di Foggia.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'eccezione di giudicato va accolta e, con essa, vanno assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'appellante concernenti la contestazione dell'accertamento della responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro.
Deve, quindi, confermarsi, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n°1161/2014 del Tribunale di Foggia, che la responsabilità del sinistro è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del sig. . Controparte_2
Con il secondo motivo di appello il sig. si duole della liquidazione Parte_1 del danno da parte del Tribunale di RA, che egli non ritiene satisfattiva di tutti i danni effettivamente subiti.
Il Tribunale di RA ha liquidato il danno tenendo conto della quantificazione dei postumi permanenti di cui alla perizia resa nel procedimento per A.T.P. ed ha ricono- sciuto all'appellante una personalizzazione del danno del 25%, in ragione del pregiudizio
“(…) che l'attore ha subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi e maggiori da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata, tenuto conto del lungo periodo di ricovero ospedaliero, dei numerosi interventi chirurgici, del periodo di permanenza in una struttura riabilitativa, della compromissione della sfera sessuale dovuta al distretto anatomico interessato dalle lesioni” (cfr. pag. 13).
Il primo giudice ha, tuttavia, rigettato la domanda di risarcimento del danno per la disfunzione erettile, in quanto “(…) conduce ad una non consentita duplicazione della voce di danno biologico da invalidità permanente, tanto più che proprio le penose con- seguenze dell'illecito ne hanno giustificato la personalizzazione in aumento” (cfr. pag.
14); la domanda per il danno morale, ritenendola né allegata e né provata;
la domanda per le spese mediche future, essendo state queste negate dal C.T.U.; la domanda di
Pag. 9 a 15 rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, in quanto sfornita di prova.
L'appellante, infine, contesta anche la liquidazione del danno patrimoniale, che il
Tribunale ha riconosciuto, in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica, facendo riferimento al triplo della pensione sociale ed ai coefficienti di capitalizzazione indicati dal C.S.M., sui quali ha applicato la riduzione percentuale del 25% per il con- corso di responsabilità.
Anche il secondo motivo di appello si sviluppa in più sottomotivi.
Il sig. con la prima parte del secondo motivo di gravame, riproduce Pt_1 nell'atto di appello il calcolo del danno evidenziando che il totale, cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto pervenire, avrebbe dovuto essere di complessivi € 342.668,00 anziché € 239.134,375 (escludendo le spese mediche).
Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
La tabella allegata dall'appellante diverge dalla liquidazione fatta dal Tribunale di
RA in quanto indica diversi parametri di riferimento (l'età del danneggiato ed il valore del punto base), senza fornirne le ragioni per le quali il suo conteggio dovrebbe essere preferito a quello officioso.
Quanto all'età del danneggiato, il primo giudice ha chiarito che l'età di riferimento dovesse essere quella di anni 34 (non di anni 33), poiché quella era l'età raggiunta dal danneggiato al momento della stabilizzazione del danno.
L'appellante non ha impugnato lo specifico capo di sentenza, né ha chiarito perché la decisione del primo giudice sarebbe errata, illegittima o illogica.
Né egli chiarisce perché il Tribunale avrebbe errato nell'indicare, quale punto base, l'importo di € 99,00 piuttosto che quello di € 123,50 indicato dall'appellante.
Il valore del punto base indicato dal primo giudice corrisponde a quello indicato dai parametri desumibili dalle tabelle in uso al Tribunale di Milano per l'anno 2021, applicate ratione temporis dal primo giudice.
Orbene, sta di fatto che il Tribunale di RA, dopo aver calcolato il risarcimento del danno, con il punto base di € 99,00, ha correttamente applicato la maggiorazione del 25% per la personalizzazione del danno.
Se avesse maggiorato del 25% anche il valore del punto base, avrebbe duplicato la personalizzazione del danno.
L'appellante non spiega le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe errato, limi- tandosi ad indicare apoditticamente il valore del punto base, senza spiegare in che modo egli è pervenuto a calcolare tale importo.
Infondata è anche la parte del motivo con il quale il sig. si duole del Pt_1
Pag. 10 a 15 rigetto del danno morale.
Il Tribunale di RA ha rigettato la relativa domanda statuendo che “Nulla va riconosciuto a titolo di incremento per danno morale, trattandosi di voce di danno non richiesta a differenza dell'incremento per personalizzazione massima, invece espressa- mente domandato. Benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conse- guente all'illecito, sia astrattamente risarcibile, esso deve essere domandato e di poi allegato e provato” (cfr. sentenza, pag. 14).
Sostiene l'appellante che la richiesta del danno morale sarebbe stata ricompresa nella locuzione, contenuta nel proprio libello introduttivo di primo grado, con il quale egli ha testualmente chiesto la condanna “in favore dell'attore, di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniali, conseguenti al sinistro per cui è causa”.
Sostiene, ancora, l'appellante che “Il danno morale (…) pur non essendo mai in re ipsa per il solo fatto della lesione d'un diritto, nondimeno, può essere provato in via presuntiva e di massime di comune esperienza (…)” e che “Dagli atti di causa emerge in maniera esplicita che il danneggiato all'indomani dell'incidente ha visto radicalmente cambiare la propria vita dinamico-relazionale (oltre a non poter più lavorare come si dirà meglio nel paragrafo successivo), in quanto oltre alla menomazione fisica (38% di danno biologico) il predetto è precipitato in una spirale depressionaria” (cfr. appello, pag. 18).
L'assunto è, parimenti, infondato.
A ben vedere l'appellante sovrappone, confondendoli, gli elementi in base ai quali il Tribunale gli ha già riconosciuto la personalizzazione del danno del 25% con le ragioni per le quali egli chiede il riconoscimento di somme aggiuntive a titolo di danno morale.
Il Tribunale di RA, infatti, ha rilevato che “(…) è stato allegato, e confermato anche dalle risultanze della CTU, che l'attore ha subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi e maggiori da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata, tenuto conto del lungo periodo di ricovero ospedaliero, dei nu- merosi interventi chirurgici, del periodo di permanenza in una struttura riabilitativa, della compromissione della sfera sessuale dovuta al distretto anatomico interessato dalle lesioni” (cfr. sentenza, pag. 13)
E, dunque, pur volendo prescindere dall'onere di allegazione della specifica posta risarcitoria, sta di fatto che la prova del danno morale, sulla base di elementi ulteriori e diversi da quelli già considerati ai fini della personalizzazione del danno, l'appellante non l'ha affatto data.
In conclusione, tutte le domande del sig. volte ad ottenere il Pt_1
Pag. 11 a 15 riconoscimento del danno morale, e delle altre poste risarcitorie non patrimoniali, vanno rigettate.
Con altra parte del secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la liquida- zione del danno patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto che “(…) in mancanza della dichiarazione dei redditi del soggetto danneggiato quanto meno degli ultimi tre anni anteriori al sinistro, l'unico cri- terio che si può utilizzare è quello del triplo dell'assegno sociale, che si basa su un reddito presumibile anche per i soggetti che hanno dimostrato l'attività lavorativa, senza tuttavia poter adeguatamente comprovare un reddito medio nei termini sopra accen- nati, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento” (cfr. pag. 18).
Più specificamente, il primo giudice ha liquidato il danno in via equitativa, appli- cando la “(…) percentuale di due terzi a quella dell'invalidità permanente riconosciuta e quindi ritenuto che in termini percentuali la capacità lavorativa sia ridotta del 25% (pari ai due terzi del 38%), si ha che moltiplicato il triplo della pensione sociale (€ 19.627,53
= € 503,27 * 13 mensilità * 3) x il coefficiente di capitalizzazione contenuto nei Qua- derni del CSM, 1990, n. 41, pag. 128 (20.1732) x la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica del 25%, il danno da perdita della capacità lavorativa spe- cifica liquidabile ammonta ad € 98.972,00” (cfr. pag. 19).
L'appellante contesta tale criterio sostenendo che “(…) l'incidenza grave della ca- pacità lavorativa specifica deve essere calcolata sul 100% della capacità di lavoro dell'in- dividuo ovvero della capacità di produrre reddito (ante sinistro) e non sul danno biolo- gico (menomazione fisica) accertata dal CTU, trattandosi di due valutazioni distinte e separate” (cfr. appello, pag. 19) chiedendo l'applicazione dei parametri di liquidazione del danno stabiliti dall'art. 137 del codice delle assicurazioni, il quale prevede la liqui- dazione sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
Egli si duole che il primo giudice abbia “(…) adottato un criterio penalizzante nei confronti del danneggiato, a dir poco punitivo, inventando una teoria del tutto anomala ed immotivata, ha deciso di porre alla base del calcolo della liquidazione del danno il triplo della pensione sociale, anziché, il reddito da lavoro dipendente, percepito dal dan- neggiato, che è stato allegato e provato: nel dettaglio il Giudice afferma che agli atti mancano le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, detta affermazione non corri- sponde a verità in quanto nel fascicolo del giudizio di merito (rg 1891/2019) sono stati allegati CUD relativo all'anno 2008 e copia del CUD 2009 nonché le buste paga dell'anno
2008 (allegati dal 24 al 34) ed anche la copia delle liquidazioni delle indennità di disoc- cupazione agricola dall'anno 2006 al 2010 (allegati dal 35 al 40), l'aver omesso di
Pag. 12 a 15 allegare gli ultimi tre anni (nel nostro caso mancano i redditi dell'anno 2007), non rap- presenta la motivazione appropriata per far ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale che ha dimezzato, nei fatti, il risarcimento dei danni del povero Pt_5
(cfr. ibidem).
[...]
L'assunto non è affatto condivisibile.
In primo luogo, è lo stesso appellante che confessa di non aver depositato le dichiarazioni reddituali relative agli ultimi tre anni, ma solamente due, pur invocando l'applicazione dell'art. 137 del D.Lgs. 209/2005 che richiede, al contrario, la valutazione officiosa sulla base delle tre ultime dichiarazioni.
In secondo luogo, non è nemmeno vero che il Tribunale abbia “adottato un criterio penalizzante nei confronti del danneggiato, a dir poco punitivo, inventando una teoria del tutto anomala ed immotivata” in quanto la statuizione del Tribunale di RA, su riprodotta, appare chiara ed ancorata a precisi parametri equitativi di valutazione.
Il richiamo alla pensione sociale ed al “coefficiente di capitalizzazione contenuto nei Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pag. 128” sono elementi precisi di raffronto che rendono intellegibile l'iter logico seguito dal primo giudice.
In terzo luogo, non avendo il sig. dempiuto all'onere della prova, spiega Pt_1 perché tale ratio decidendi sia illegittima o illogica e, dunque, da modificare, corretta- mente il primo giudice ha utilizzato il criterio residuale del calcolo in relazione alla pen- sione sociale si applica tenendo anche conto del fatto che il danneggiato, alla data del sinistro, era disoccupato.
E, del resto, è lo stesso art. 137 del D.Lgs. n°209/2005 che consente il ricorso al criterio residuale allorquando “(…) il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (Cass. Civ., sez. III, 28.12.2021
n°41710).
Non si comprende, pertanto, nemmeno perché la ratio decidendi della sentenza appellata sia “del tutto anomala”.
Il motivo va, dunque, rigettato.
In conclusione, l'appello è fondato nella sola parte in cui contesta, con il primo motivo, il concorso di responsabilità.
Il sig. ha, quindi, diritto all'intero risarcimento del danno, senza Parte_6 alcuna riduzione percentuale, così come liquidato dal primo giudice.
In conseguenza di quanto sopra, richiamando la valutazione equitativa effettuata
Pag. 13 a 15 dal Tribunale, il danno non patrimoniale complessivamente subito dal sig. che Pt_1 all'epoca della stabilizzazione dei postumi invalidanti aveva 34 anni, risulta di €
255.307,258 (di cui € 162.845,00 per il danno biologico permanente, € 28.462,50 per danno biologico temporaneo, con aumento per la personalizzazione nella misura del
25%, € 16.172,87 per spese mediche documentate).
Il danno patrimoniale, calcolato con le medesime modalità indicate nella sentenza di primo grado, assomma a complessivi € 150.461,03 (che si ottiene moltiplicando il triplo della pensione sociale € 19627,53 x il coefficiente di capitalizzazione 20.1732, di cui ai Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pag. 128, per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica del 38%).
Il risarcimento complessivamente dovuto al sig. per l'intero Parte_6 danno subito, è, dunque, di € 405,768,28, somma già rivalutata all'attualità.
Da tale somma vanno detratti gli acconti percepiti, che il Tribunale di RA ha attualizzato alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (18.5.2023), ad €
284.722,40.
Si rende necessario, al fine di accertare quanto ancora dovuto all'appellante, ren- dere le due somme omogenee e, pertanto, rivalutare gli acconti percepiti dal danneg- giato all'attualità.
Orbene, questi ultimi, sono stati rivalutati dalla data di pubblicazione della sen- tenza di primo grado e, rivalutati all'attualità, assommano ad € 291.322,17 (con indice
118,6 dalla decorrenza, indice 121,3 alla scadenza e coefficiente di rivalutazione 1,023).
Il sig. dunque, ha diritto al risarcimento dell'ulteriore somma di Parte_6
€ 114.446,11, pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito.
Suddetta somma, che come detto è stata rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e, sulla somma così ottenuta e rivalutata annualmente, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pub- blicazione della presente decisione sino al soddisfo.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado anche per quanto concerne il capo relativo alle spese di giudizio che, compensate per un terzo del totale, in ragione del parziale accoglimento della domanda di primo grado e del gravame, seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori tra medio e massimo della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna, tenendo conto della complessità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e della società Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da attribuirsi inte- ramente alla responsabilità del sig. ; Controparte_2
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appel- lante, dell'ulteriore somma di € 114.446,11, pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito. Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e, sulla medesima e rivalutata annualmente, vanno riconosciuti gli inte- ressi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della pre- sente decisione sino al soddisfo;
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte appel- lante, delle spese del doppio grado del giudizio che, compensate per un terzo in ra- gione del parziale accoglimento della domanda, liquida, in detta misura ridotta, per il primo grado in € 1.200,00 per esborsi ed € 11.800,00 per compensi e, per il pre- sente grado, in € 540,00 per esborsi ed € 9.800,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Pierluigi Dipace, dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di C.T.U. come liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G.
n°6869/2017;
5. condanna la società a tenere indenne il sig. Controparte_1 Parte_7
per le somme da questi dovute al sig.
[...] Parte_1
6. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra Controparte_2
e la Controparte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott. Emma MANZIONNA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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