Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 10682/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Leonardo Canto.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/01/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
retante metà, che liquida in complessivi € 930,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Canto, antistatario.
FATTO E DIRITTO
1
decreto di omologa emesso il 20/02/2024, in seno al procedimento portante r.g.n.
6619/2023, aveva riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della visita di revisione (marzo 2023), esponeva di avere presentato in data 8/03/2024
l'apposito modello “AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, e lamentava che l' convenuto, nonostante il decorso del termine di 120 giorni CP_1
previsto dalla legge, non aveva provveduto alla relativa corresponsione.
Chiedeva, pertanto, di “Dichiarare la ricorrente titolare di una percentuale di invalidità pari al 100% ed il conseguente diritto della stessa a percepire la pensione di invalidità civile al
100% ex. L. 509/88 e D. Lgs. 124/98 nonché ex artt. 1 e 12 L. 118/71 con decorrenza dal mese di Marzo 2023 o quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia nella misura di euro 313,91 per i ratei ricompresi tra il Marzo ed il Dicembre 2023 ed euro 333,33 per i ratei seguenti, o comunque nell'altra misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto - Condannare L'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a beneficio Controparte_1
dell'odierna ricorrente dei ratei di pensione di invalidità a lei spettanti con decorrenza di cui al capo precedente nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”.
Con memoria depositata il 18/10/2024, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere definito la procedura amministrativa di liquidazione in data
17/10/2024 e che avrebbe provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di novembre 2024; chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note depositate il 19.11.2024, la ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione della prestazione richiesta, nonché della
2 documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all. 1 note del CP_1
7/01/2025), questi ultimi riconosciuti dalla ricorrente, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati nelle more del giudizio, per compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento e con distrazione in favore dell'avv. Leonardo Canto, dichiaratosi antistatario, a carico dell' convenuto CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 21/01/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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