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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3204/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Cristiano Annunziata, come da procura in atti appellante
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgia Rulli e Ilaria Berni, come da CP_1 procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6794/2023 pubblicata il 27.6.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.10072/2022, pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della datrice di lavoro CP_1
così statuiva: “dichiara la nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa
Parte_1 non retribuita adottato dalla nei confronti della ricorrente in data 15/6/2020; ordina
Parte_1 alla di riammettere in servizio la ricorrente con mansioni di addetto al capolinea
Parte_1 preso l'impianto di Ponte Mammolo ovvero di Tivoli o Tiburtina;
condanna la a
Parte_1
1 pagare in favore della ricorrente una somma pari alle retribuzioni non percepite dal collocamento in aspettativa alla riammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 21.2.23, esponendo di essere stata CP_1 riammessa in servizio in data 22.12.2022 e che con la busta paga di dicembre 2022, le Parte_1 aveva corrisposto unicamente le spese legali liquidate in sentenza e il rateo di tredicesima per €
172,12, chiedeva il pagamento, per le retribuzioni maturate dal 15.6.2020 al 31.12.2022, della somma di € 98.876,27, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre all'importo di €
6.299,96 a titolo di Tfr.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1212/2023, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ingiungeva a di pagare alla lavoratrice la somma di € 98.876,27, oltre accessori Parte_1
e spese del procedimento monitorio, con esclusione del Tfr, essendo il rapporto di lavoro ancora in corso di svolgimento.
Con ricorso depositato in data 21.4.2023 e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo n. 4551/2022, assumendo: che lo stesso era infondato per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
che la somma richiesta era erronea. A tal fine deduceva: i) che l'importo di € 5.454,03, richiesto dalla a titolo di ferie e/o di festività, non era dovuto in quanto la lavoratrice era stata riammessa CP_1 in servizio e pertanto le ferie maturate sarebbero state sommate alla spettanza annuale e sarebbero, pertanto, fruibili, mentre le giornate coincidenti con le festività, per prassi e disposizione aziendale, non venivano pagate, bensì convertite in giorni di congedo di cui la lavoratrice medesima avrebbe potuto fruire;
ii) che la somma di € 64.598,17 conteggiata a titolo di retribuzioni era errata, poiché, dopo un controllo effettuato dall'Ufficio paghe della Società, “è emerso che nella somma conteggiata e richiesta a titolo di retribuzioni, è stato conteggiato un importo di Euro 826,44 in più non dovuto ad alcun titolo”; iii) che era errato anche l'importo di € 10.966,32, richiesto a titolo di mensilità aggiuntive, in quanto la somma pari a € 1.038,05 “non spetta ad alcun titolo” in quanto
“Tale maggiore importo è determinato dall'errato conteggio delle stesse mensilità, in quanto tali indennità vengono erogate solo per 12 mensilità. E pertanto anche tale voce è calcolata in modo sovrastimato e non dovuto”; iv) che era errato anche l'importo richiesto a titolo di “una tantum” pari a € 641,02, in quanto non risultava dovuta la somma di € 144,43 per la presenza nel conteggio
“di importi non dovuti, in quanto non inerenti il CCNL autoferrotranvieri applicato al rapporto di lavoro”; v) che rispetto alla somma di € 5.993,72, conteggiata a titolo di T.F.R., la società non era tenuta ad accantonare la somma di € 534,46, “dovuta ad un errore di calcolo sulle differenze ovvero sull'imputazione di voci non utilizzabili nella base di calcolo. Ad esempio la citata Una Tantum, come da CCNL, non è utilizzabile nella determinazione degli importi utili ai fini del calcolo del
2 TFR”; vi) che non risultava dovuta neanche la somma di € 2.600,00, conteggiata a titolo di trattamento integrativo (bonus IRPEF), poiché “non è previsto che debba essere necessariamente riconosciuto mensilmente in busta paga, ma, qualora spettante, può essere recuperato dai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi annuale”.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo stesso o, in subordine, di dichiarare dovuto l'inferiore importo di € 86.276,97.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in CP_1 via principale, respingere il ricorso in opposizione perché inammissibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
in via subordinata, ricalcolare l'importo ingiunto, come in narrativa, con riferimento unicamente alla somma imputabile ad indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e festività, accertando il corrispondente diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuti n. 421 ore di ferie e n. 9 giorni di CP_1 festività, da imputarsi ad anni precedenti al 2023 e da fruire entro un termine non inferiore a due anni dalla pronuncia della emananda sentenza. In ogni caso, accertare e dichiarare che l'importo da accantonare a titolo di TFR è pari ad € 6.299,96 e che le somme corrisposte con il decreto ingiuntivo opposto, in quanto imputabili a retribuzioni, sono tutte assoggettate al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da corrispondere all' cui l'emananda sentenza sarà CP_2 comunque notificata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari nonché con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per i motivi esposti in narrativa”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dava atto che il credito ingiunto era stato pagato in corso di causa (in sede di pignoramento presso terzi, mediante bonifico del 27.4.2023) e che la somma dovuta alla da parte della società CP_1 opponente ammontava a € 82.442,53, oltre accessori dalle scadenze al saldo;
accertava che la aveva maturato 421 ore di ferie non fruite e 6 giorni di festività e che il Tfr da accantonare CP_1 era pari a € 6.000,00; condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il giudice di primo grado accoglieva le eccezioni sollevate da con Parte_1 riferimento alla somma di € 5.454,03 conteggiata dalla controparte a titolo di festività e ferie, e alla somma di € 826,44 conteggiata a titolo di retribuzione maturata e non pagata dal 23 al 31 dicembre del 2022, in quanto le presenze di dicembre 2022 erano state conteggiate nella busta paga di gennaio 2023; respingeva le ulteriori eccezioni sollevate dalla società opponente.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
3 1) erroneità della sentenza impugnata laddove non ha rilevato la mancanza di titolo e prova delle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto.
Ha sostenuto la società appellante che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove non ha rilevato che le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto, a titolo di “mensilità aggiuntive”,
“una tantum”, “Tfr” e “bonus irpef”, sono totalmente prive di titolo, ragione e fondamento, potendo costituire la sentenza n. 10072/2022 titolo esecutivo per le mere retribuzioni mensili ma non per le ulteriori somme a vario titolo azionate, che esulano dalla retribuzione mensile, e nella parte in cui, con riferimento alla debenza di tali importi, ha illegittimamente invertito l'onere probatorio, ponendolo a carico della società.
2) Erroneità della sentenza impugnata sulla voce “una tantum”.
Secondo la società appellante sarebbe errata la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione sollevata, secondo cui tale voce sarebbe stata conteggiata in eccesso di € 144,43, e non ha ammesso il deposito dell'accordo aziendale del 10.5.2022, istitutivo della voce “una tantum”.
3) Erroneità della sentenza impugnata sulla voce “mensilità aggiuntive”.
La società appellante ha lamentato che tale voce retributiva sarebbe stata richiesta in eccesso dalla per l'importo di € 1.038,05, in quanto erroneamente conteggiata per 14 mensilità e non CP_1 per 12 mensilità, come previsto contrattualmente, ed ha evidenziato che il Tribunale ha ingiustamente non consentito il deposito dell'accordo aziendale dell'11.7.2000, istitutivo di tale voce.
4) Erroneità della sentenza impugnata in ordine al TFR.
Parte appellante ha lamentato l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha equitativamente determinato in € 6.000,00 l'importo del Tfr, non richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, sia perché quantificato tenendo conto di voci retributive escluse dalla base di calcolo, come ad esempio la voce una tantum, sia perché quantificato in misura superiore alla stessa quantificazione operata dalla nei conteggi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (€ 5.993,72). CP_1
5) Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla voce “trattamento integrativo – bonus irpef”.
Ha sostenuto parte appellante che il c.d. bonus irpef non è riconosciuto mensilmente in busta paga e che, qualora spettante, può essere recuperato dal lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con CP_1 vittoria delle spese di lite.
4 All'udienza del 22.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, dopo aver richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, “nel caso di specie il credito ingiunto si basa sulla citata sentenza che ha condannato la società opponente al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni maturate dal 15.6.20 alla riammissione in servizio, pacificamente avvenuta in data 23.12.22. La sentenza in questione è provvisoriamente esecutiva e rende pertanto esigibile il credito in essa accertato, la cui quantificazione è possibile avendo come riferimento il livello di inquadramento (operatore di esercizio P.2, parametro 158), le mansioni (addetto al capolinea) e l'orario (a tempo pieno) risultante dalle buste paga. Si tratta pertanto di un credito certo, liquido ed esigibile, di cui vi è prova scritta”.
La sentenza del Tribunale di Roma, n. 10072/2022, contenendo una condanna generica al pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo dal 15.6.2020 al 23.12.2022, è, quindi, stata correttamente utilizzata dall'odierna appellata per richiedere il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza dell'intero credito fatto valere dalla ossia dell'intero trattamento retributivo, costituito dalla paga base e dalle altre voci CP_1 retributive previste dal CCNL applicato al rapporto, avuto riguardo al livello di inquadramento, alle mansioni svolte e all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice, tutti elementi ricavabili dalle buste paga.
Inoltre, nessuna inversione dell'onere probatorio è stata prevista dal Tribunale, in quanto al ricorso per decreto ingiuntivo la ha allegato un conteggio analitico, elaborato sulla base delle buste CP_1 paga e delle tabelle contrattuali allegate, con la conseguenza che era onere della società odierna appellante, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.p.c., contestare in modo analitico i conteggi prodotti dalla lavoratrice e provare la non debenza delle somme rivendicate.
2. E' infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale la ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione dell'odierna appellante secondo cui la voce c.d. una tantum sarebbe stata conteggiata in eccesso, per l'importo di € 144,43,
e non ha ammesso il deposito, tardivo, dell'accordo aziendale del 10.5.2022, istitutivo di tale voce retributiva.
Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto la contestazione sollevata dalla società al conteggio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo del tutto generica, “poiché non
5 risulta in alcun modo chiarito quali siano gli “importi non dovuti, in quanto non inerenti il CCNL autoferrotranvieri applicato al rapporto di lavoro” e che avrebbero comportato una maggiorazione non dovuta di € 144,43”.
Ed infatti, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento alla voce “una tantum”, la società si è limitata a dedurre quanto segue: “20) Ancora, errato, infondato e non dovuto risulta
l'importo richiesto a titolo di “una tantum” pari ad Euro 641,02.
21) Ed invero, la Sig.ra richiede una somma pari ad euro 144,43 che non è dovuta ad CP_1 alcun titolo, e pertanto anch'essa errata ed infondata.
22) Tale differenza, pari ad Euro 144,43, è stata erroneamente determinata dall'indicazione e conteggio di importi non dovuti, in quanto non inerenti il CCNL autoferrotranvieri applicato al rapporto di lavoro.
Ne deriva, anche sotto tale profilo, la totale erroneità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, a tutto voler ammettere senza nulla concedere, l'esattezza dell'importo dovuto a titolo di
“una tantum” è pari ad Euro 496,59”.
Anche nel grado, la società appellante nulla ha allegato e provato a sostegno della propria tesi, né ha dimostrato, sulla base dell'accordo aziendale del 10.5.2022 (che stabilisce l'importo dell'una tantum in € 500,00 lordi, da corrispondere in due tranche, la prima con la retribuzione di luglio
2022, pari a € 250, e la seconda con la retribuzione di novembre 2022, pari a € 250,00), il motivo per il quale l'importo richiesto dalla sarebbe in eccesso rispetto a quello a lei spettante, CP_1 quantificato genericamente in € 496,59 e, quindi, in un importo inferiore rispetto a quello previsto dall'accordo aziendale.
Pertanto, pur ritenendo acquisibile nel grado l'accordo aziendale tardivamente prodotto - alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., acquisibile anche in appello purché decisiva (Cass. n.
401/2023, n, 6201/2024, n. 16358/2024) – la contestazione della società appellante risulta del tutto generica e non idonea a contrastare la richiesta della lavoratrice che, sulle voci retributive rivendicate, ha giustamente calcolato anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
3. Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo di appello, con il quale la Parte_1 ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla l'intero CP_1 importo rivendicato a titolo di “mensilità aggiuntive” e, quindi, le ha riconosciuto anche l'importo, secondo la società, asseritamente calcolato in eccesso di € 1.038,05, poiché erroneamente conteggiato per 14 mensilità e non per 12 mensilità.
6 Anche nel grado, la società non ha indicato la norma del CCNL che confermerebbe il suo assunto, limitandosi a lamentare che il Tribunale avrebbe ingiustamente non consentito il deposito dell'accordo aziendale dell'11.7.2000, istitutivo di tale voce retributiva.
Osserva, inoltre, la Corte che il CCNL Autoferrotranvieri prevede che i dipendenti hanno diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità e che tali mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi solo nelle ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno. Correttamente, quindi, la lavoratrice ha conteggiato le mensilità aggiuntive su tutte le mensilità, essendo stato dichiarato nullo il provvedimento del suo collocamento in aspettativa non retribuita, ipotesi non assimilabile a quella di inizio o cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, nessun rilievo ha l'accordo aziendale dell'11.7.2000, che la società appellante ha chiesto di depositare tardivamente, in quanto tale accordo disciplina voci diverse, ossia “l'indennità, premi e compensi legati alla presenza e all'effettiva prestazione”, “l'indennità mensile di base”, “il premio di risultato”.
4. Con il quarto motivo di appello, la ha lamentato l'illegittimità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha equitativamente determinato in € 6.000,00 l'importo del Tfr, non richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, sia perché quantificato tenendo conto di voci retributive escluse dalla base di calcolo, come ad esempio la voce una tantum, sia perché quantificato in misura superiore alla stessa quantificazione operata dalla nei conteggi allegati al ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo (€ 5.993,72).
Il motivo è in parte fondato.
Osserva, in primo luogo la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dalla società appellante, la nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha quantificato la somma richiesta a titolo di Tfr in € CP_1
6.299,96 e non nella minore somma indicata dalla società.
Con il ricorso di primo grado, la società, odierna appellante, ha contestato l'importo richiesto dalla lavoratrice a titolo di Tfr, avendo costei imputato nella base di calcolo voci non utilizzabili, quali la voce una tantum.
Il Tribunale ha quantificato equitativamente in € 6.000,00 l'importo spettante alla “tenuto CP_1 conto della somma di € 826,44 scomputata dalla retribuzione ordinaria, mentre l'ulteriore importo scomputato dalla difesa della società opponente non trova adeguati riscontri documentali, non essendo state allegate né documentate le norme del CCNL poste a supporto della pretesa non corretta contabilizzazione del TFR”.
A fronte di tale motivazione, la società appellante, nel grado, si è limitata a riproporre le difese contenute nel ricorso di primo grado, sostenendo che alcune voci, dovevano essere escluse dalla base di calcolo, senza però indicare di quali voci si trattasse, fatta eccezione per la voce una tantum,
7 con la conseguenza che solo tale parte di censura può essere presa in considerazione, essendo invece del tutto generica per il resto.
La censura sul punto è fondata, essendo la voce una tantum espressamente esclusa dalla base di computo del Tfr dall'accordo nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri del 10.5.2022 (art. 3).
5. Con il quinto motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto alla il c.d. “trattamento integrativo – bonus irpef”, CP_1 sostenendo che tale bonus non è riconosciuto mensilmente in busta paga e che, qualora spettante, può essere recuperato dal lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi annuale. Ha, quindi, chiesto l'acquisizione dei modelli 730 della lavoratrice riferiti agli anni dal 2020 al 2022, al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti.
Anche tale censura non è fondata.
Si osserva, in generale, che tale trattamento integrativo, introdotto dal D.L. n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2020, è riconosciuto ai lavoratori che siano titolari di redditi da lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dal TUIR;
è riconosciuto in misura diversa a seconda delle fasce di reddito;
viene erogato, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, direttamente dal datore CP_ di lavoro in busta paga o dall' in caso di pensioni.
Ciò posto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto dovuta alla lavoratrice anche la somma di € 2.600,00, conteggiata a titolo di trattamento integrativo, dal momento che costei, essendo stata illegittimamente collocata in aspettativa non retribuita per due anni e mezzo, non ha potuto beneficiare di tale bonus, non avendo percepito la retribuzione da giugno 2020 a dicembre
2022. Conseguentemente, nessuna utilità ha la richiesta di parte appellante di acquisire le dichiarazioni dei redditi della relative agli anni dal 2020 al 2022, non avendo costei CP_1 percepito alcuna retribuzione negli anni di riferimento.
Anche il quinto motivo deve essere, pertanto, respinto.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere accertato che la voce una tantum non va computata nella base di calcolo del Tfr.
7. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- accerta che la voce una tantum non va computata nella base di calcolo del Tfr;
8 - condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite del doppio Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 5.400,00 quanto al primo grado e in € 5.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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