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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°7775 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZUTO REMO e LOFORESE FIORELLA;
Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/08/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo nella misura del 10% per altra malattia/infortunio professionale, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un maggiore indennizzo per le ulteriori malattie professionali : “periartrite scapolo omerale, ernia discale lombare, ipoacusia percettiva bilaterale” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle denunciate malattie, ma che tuttavia delle stesse solo la “periartrite scapolo-omerale bilaterale” è attribuibile alla attività lavorativa svolta dal soggetto ed è quindi malattia professionale.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio presso ditte edili ed ha svolto in maniera continuativa e giornaliera compiti ripetitivi sovraccaricanti. Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 3% (tre per cento), che in cumulo con la pregressa malattia professionale conduce ad un danno complessivo pari a 13%, in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 25.06.2023.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Di contro, anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere che le altre due patologie denunciate “ernia discale lombare” e “ipoacusia percettiva bilaterale”, siano attribuibili con elevata probabilità all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che quindi sono da considerare malattie di origine comune.
Le spese, vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13% a far data dal 25.06.2023, condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 01.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°7775 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZUTO REMO e LOFORESE FIORELLA;
Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/08/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo nella misura del 10% per altra malattia/infortunio professionale, ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un maggiore indennizzo per le ulteriori malattie professionali : “periartrite scapolo omerale, ernia discale lombare, ipoacusia percettiva bilaterale” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle denunciate malattie, ma che tuttavia delle stesse solo la “periartrite scapolo-omerale bilaterale” è attribuibile alla attività lavorativa svolta dal soggetto ed è quindi malattia professionale.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio presso ditte edili ed ha svolto in maniera continuativa e giornaliera compiti ripetitivi sovraccaricanti. Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 3% (tre per cento), che in cumulo con la pregressa malattia professionale conduce ad un danno complessivo pari a 13%, in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 25.06.2023.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Di contro, anche a seguito delle osservazioni formulate dal CTP ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere che le altre due patologie denunciate “ernia discale lombare” e “ipoacusia percettiva bilaterale”, siano attribuibili con elevata probabilità all'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che quindi sono da considerare malattie di origine comune.
Le spese, vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 13% a far data dal 25.06.2023, condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 01.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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