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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta al N. 13014/2022
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17.02.2025, con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 08.05.2025
TRA
, quale Impresa designata del Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania (c.f. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Par- tita IVA ), rapp.ta e difesa dagli Avvocati Francesco Sa- P.IVA_1
verio Formichella (C.F. ) e Francesco Rocco C.F._1
(C.F. ) che la rappresentano e difendono, sia C.F._2
unitamente che disgiuntamente, in virtù di procura in atti
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cecere che la rap- presenta e l'assiste in virtù di procura in atti
-APPELLATA-
Oggetto: lesione personale (cod. oggetto 145002). Appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di risarcimento danni da sini- stro stradale.
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Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note conclu- sive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 05.06.2018, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, quale impresa designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campa- nia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la piena responsabilità del conducente della vettura investitrice per
l'incidente subito dall'istante in data 28.10.2017; b) Conseguente- mente condannare le , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché del danno biologico nella misura di € 5.164,00, in favore dell'istante, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di competenza per valore del giudice adito;
c) Condannare le
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_2
spese, diritti ed onorari di questo giudizio”.
L'attrice deduceva: che il giorno 28.10.2017 alle ore 7.00 circa, si trovava in Napoli, alla via Nuova Tempio, all'altezza dell'incrocio con via Picardi, ed in sella alla sua bici, veniva investita da un'autovettura non identificata, pro- veniente da una traversa posta alla sua destra, che non si fermava al segnale di “Stop”;
che, a seguito dell'impatto, rovinava al suolo sul lato sinistro, ripor- tando lesioni personali, per le quali veniva trasportata presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco, ove le veniva diagnosticato: “frattura scomposta del radio sinistro, nonché, trauma cranico facciale con escoriazioni”; che dopo tale impatto il conducente dell'auto, incurante dell'evento, si dava alla fuga e non si fermava per prestare soccorso, impedendo, co- sì, l'identificazione del modello e della targa;
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che, in data 3.11.2017, veniva sottoposta ad inter- Controparte_1 vento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca e viti” pres- so l'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli;
che si sottoponeva ad ulteriori visite medico-specialistiche prima di essere giudicata clinicamente guarita in data 27.12.2017; che a seguito del sinistro erano residuati postumi permanenti;
che ai sensi della lettera A dell'art. 283 del D.Lgs. 209/2005 aveva avanzato, in data 4.01.2018, richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni subiti alla nella qualità di impresa desi- Parte_1
gnata per la Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia vittime della strada, senza ottenere riscontro.
Il conseguente giudizio veniva incardinato innanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli, con Rg. 61270/2018.
Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, la Parte_1 nullità della citazione, l'inammissibilità, l'improponibilità ed impro- cedibilità della domanda e nel merito, l'infondatezza della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, in punto di an e quantum de- beatur per le ragioni illustrate in comparsa. Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessi i mezzi di prova ve- niva escusso il teste di parte attrice ed espletata ctu medico legale.
All'esito il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 6091/2022, de- positata in data 22.02.2022, dichiarava la domanda attorea fondata, condannando la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio di euro
7.700/00 oltre interessi legali dalla data dell'evento dannoso al saldo ed al pagamento delle spese di giudizio con distrazione.
, avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, con atto notificato in data 18.05.2022, sulla base dei seguenti sette motivi:
1) Erronea declaratoria di proponibilità della domanda;
2) Erroneo accertamento della titolarità attiva;
3) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della de-
posizione testimoniale, inattendibile ed insufficiente per l'accoglimento della domanda attorea;
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4) Erroneo accertamento del nesso di causa tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro;
5) Insussistenza dei presupposti dell'obbligazione risarcitoria a carico del
F.G.V.S. violazione dell'art 283 lett.a) dlgs 209/2005 ;
6) Motivo subordinato .Violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice di pace pronunciato ultra petita;
7) Motivo subordinato Violazione dell'art. 2054 comma 2 cpc. per erro- nea dichiarazione di responsabilità esclusiva del conducente del vei- colo non identificato.
La compagnia concludeva chiedendo: “1) Riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 6091/2022, previo riesame della fattispe- cie, delle risultanze processuali e della documentazione probatoria prodotta in primo grado;
2) Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 6091 del 2022 del
Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola Manganelli, ovvero la sua ese- cuzione che dovesse essere intrapresa nelle more del presente giudizio di appello;
3) Nel merito, in accoglimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello, rigettare la domanda proposta da nei confronti di , n.q., Controparte_1 Parte_1 per improponibilità dell'azione, difetto di prova della titolarità del credito risarcitorio in capo all'attrice, difetto di prova dell'effettivo verificarsi del lamentato evento dannoso, difetto di prova del nesso causale tra la dedotta dinamica del presunto sinistro e lesioni lamen- tate, insussistenza dei presupposti dell'obbligazione risarcitoria a ca- rico dell'Impresa Designata del F.G.V.S. ex art. 283, lett. a) D.lgs. n.
209/2005; 4) In accoglimento del sesto motivo di appello, liquidare
l'ammontare complessivo dei danni astrattamente risarcibili in misu- ra pari all'importo di € 5.146,00 espressamente e specificamente re- clamato dalla parte attrice nella citazione introduttiva;
5) In accogli- mento del settimo motivo di appello, dichiarare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, ai sen- si dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., rideterminando in €
2.573,00 l'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento danni;
6) In ogni caso, condannare la sig.ra alla restituzio- Controparte_1
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ne in favore della , nella qualità, in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., delle somme eventualmente corrispostele nelle mo- re del procedimento di appello in esecuzione della sentenza di primo grado, anche per spese di C.T.U., nonché dell'importo versato all'Erario per la registrazione della sentenza di primo grado, oltre ri- valutazione ed interessi legali dalla data dei pagamenti;
7) Condan- nare l'appellata alla rifusione delle spese e delle competenze del dop- pio grado di giudizio in favore della , nella spe- Parte_1 cificata qualità, in persona del suo legale rapp.te p.t.”.
In prima udienza era dichiarata la contumacia della appellata e sospesa l'esecutività della sentenza appellata;
dopo un rinvio per acquisire il fascicolo in primo grado si costituiva in data 10/11/2023 CP_1
che rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
a) Rigettare l'appello per inammissibilità e violazione dell'art. 342
c.p.c.;
b) Nel merito rigettare l'appello per infondatezza e per l'effetto con- fermare la sentenza impugnata;
c) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e com- pensi del giudizio del grado di appello.
Dopo la ricostruzione dei fascicoli di primo grado, all'udienza del
17.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 352 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali.
******************************
Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempesti- vamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata
(in mancanza di notificazione della stessa).
Invero, la sentenza è stata depositata il 22/02/2022 e l'atto di appello è stato notificato in data 18/05/2022. L'iscrizione a ruolo del gravame è del 25/05/2022.
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L'appello è, altresì, ammissibile perché conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c. essendo indicate le parti della sentenza di cui si chiede la modifica ed essendo proposto e motivato il contenuto di tale modifica.
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussisten- te, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di im- pugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del grava- me e le statuizioni impugnate, si da consentire al giudice di compren- dere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni in- vocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modi- ficata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la doman- da e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospet- tazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr.
Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
Le S.U. della Corte di Cassazione sono pervenute a tale principio di diritto, già con la sentenza 27199 del 2017:” Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83/2012, convertito con modificazioni, nella L. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confu- ti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità ri- spetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello deb- ba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Di recente Cass n. 2320 del 25/01/2023 ha ribadito il principio af- fermando che “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto
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ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della neces- saria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto
e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisa- ti il contenuto e la portata delle relative censure”.
Venendo al merito va accolto il sesto motivo appello proposto in via subordinata (violazione della corrispondenza tra chiesto e pronun- ciato) mentre vanno disattesi gli ulteriori motivi di gravame .
Il primo motivo di appello è infondato.
Correttamente infatti è stata dichiarata la proponibilità della domanda, essendo stata la stessa ritualmente preceduta dalla richiesta di risarci- mento del 4.01.2018, regolarmente ricevuta dalla società convenuta e dalla CONSAP S.p.A, rispetto alla quale è rimasta inerte. Pt_1
Detto ciò, la raccomandata in atti inviata dall'infortunato a norma de- gli artt. 287 e seg. codice delle assicurazioni è, comunque, idonea ad espletare la funzione propria del richiamato art. 148 cod. ass.; in essa, infatti, sussistono tutti gli elementi necessari alla compagnia per effet- tuare le valutazioni necessarie per raggiungere le finalità di cui al cita- to art.148; inoltre, la compagnia, ove lo avesse ritenuto necessario per espletare il ruolo che la norma le attribuisce, avrebbe potuto chiedere una eventuale integrazione degli atti e della documentazione posta a sostegno della domanda, mentre, di contro, è rimasta inerte e silen- te(cfr Cass n. 20802 del 25/07/2024 “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della
r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicurato- re si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la sca- denza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da
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cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcito- ria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integra- zione della documentazione già ricevuta)”.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Risulta provata la titolarità attiva, avendo l'attrice prodotto il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e documentazione medica comprovante le lesioni.
Va rammentato che in base a Cass n. 16737 del 17/06/2024 “Le atte- stazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospe- daliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regi- me degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un inter- vento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privile- giata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella car- tella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la comple- tezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso)”.
Nel caso di pecie l'intera cartella clinica presenta degli errori di com- pilazione perché il referto iniziale indica chiaramente la lesione al ra- dio sinistro e la data di nascita corretta di Controparte_1
(20/10/1967) sebbene il comune di nascita indicato sia erroneo (Na- poli e non ) , mentre nella cartella clinica vi sono errori Per_1
diffusi, perché in alcune parti viene la frattura al radio destro, talora la frattura al radio sinistro . Ciò non è di certo imputabile alla dan- neggiata , tanto più che avendo la stessa subito un intervento chirur- gico ed essendo stata visitata dal CTU in primo grado, è sicuramente
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titolata attivamente a reclamare il risarcimento per le lesioni patite ad onta delle erronee indicazioni di cui alla cartella clinica.
Ne' vi può essere incertezza sul fatto che sia stata proprio l'odierna at- trice ad essere stata danneggiata dalla sinistro in oggetto.
Irrilevante è l'erronea indicazione della data di nascita dell'attrice nella lettera stragiudiziale di messa in mora e nell'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mero errore materiale che non incide sull'identificazione della persona. Invero, il codice fiscale riportato nei medesimi atti è corretto, e dallo stesso si evince che Controparte_1
è nata il [...], così come indicato nel certificato di pronto soc- corso e nella cartella clinica. A ciò si aggiunga che, nel corso dell'istruttoria effettuata dalla compagnia a mezzo di un'Agenzia di
Investigazioni (la Investigazioni Generali Sas) è stato accertato che
è nata a [...] il [...]. Controparte_1
Il terzo , il quarto ed il quinto ed il settimo motivo di appello vengo- no esaminati congiuntamente.
Essi vanno disattesi in quanto infondati .
In diritto giova premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di
Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità
“(…)l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risar- cimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla re- gola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richie- sta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presuppo- sto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto “(Cass 19 settembre 1992 n.
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10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1° agosto 2001 n. 10484;
10 giugno 2005 n. 12304). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identi- ficato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggia- to abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperi- bili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, un riversamento sul- la Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato indi- viduabile mediante ordinaria accortezza e diligenza.
In ogni caso, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurispru- denza, non risulta dirimente la presentazione di una denuncia/querela.
La Cassazione, infatti, con la pronuncia n. 21983/2022, depositata il
12 luglio 2022, è ritornata sull'argomento ribadendo che “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di pro- ponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della 1. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la pre- sentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (in questo senso, Cass. 9873/2021).
Si ricorda, inoltre, che “in tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo
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dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva
CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non im- putabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sul- la risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazio- ne del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza» (in tal senso,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015, Rv. 633964 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 18308 del 18/09/2015, Rv. 636918 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 33444 del 17/12/2019, Rv. 656451 - 01).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che, al fine di evita- re frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesio- ni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449).
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, nell'ipotesi legisla- tiva disciplinata dall'art. 283, lett. a), del d.lgs. 209/2005, sul danneg- giato grava l'onere di provare:
1) le modalità del sinistro;
2) la riferibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo;
3) il fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. in tema, Cass. n.
10484/2001; Cass. n. 10762/92).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto an- che attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o
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complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione.
Tuttavia, con riferimento a quest'ultima condizione, la Suprema Corte ha mutato nel tempo il suo orientamento, come emerge dalle seguenti massime: “È sufficiente che il danneggiato denunci alle competente autorità di Polizia il fatto accaduto e che le successive indagini ab- biano avuto esito negativo, senza che sul danneggiato gravi l'onere di ulteriori e complesse indagini” (cfr. Cassazione civile, n. 1860/90).
Con sentenza n. 8467/99, la Suprema Corte ha chiarito altresì che oc- corre accertare, al fine di verificare l'ottemperanza agli oneri legislati- vi, le condizioni psicofisiche del danneggiato al momento del fatto, non essendo esigibile un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive anche se il lesionato non è esonerato dall'onere di denunzia, ove possibile.
Sul punto la recente giurisprudenza della Suprema Corte così si esprime: “ In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impre- sa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato ef- fettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle compe- tenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (in que- sti termini, Corte di Cassazione, 3 settembre 2007, n. 18532); “In ca- so di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del
1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere <
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tenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di com- plessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psi- cofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Nell'affermare il suin- dicato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito di rigetto della domanda di risarcimento proposta da persona che, men- tre era intenta a scendere dal marciapiedi, era stata investita da auto- vettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell'urto, non era riuscita - stante anche l'ora notturna - ad annotarne il numero di targa, né aveva successivamente sporto per tale fatto querela contro ignoti. Nel porre in rilievo che la norma citata preve- de, alla lett. a), una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, e nel sottolineare le circostanze che ave- vano nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il vei- colo, la S.C. ha osservato come, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del dan- neggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a confi- gurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collabora- zione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il tra- sformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un quere- lante") (così, Corte di Cassazione, 8 novembre 2015, n. 24449); nello stesso senso, con la sentenza n. 15367 del 2011, la Corte di Cassazio- ne ha chiarito quanto segue: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimen- to nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. a), legge 24 dicembre
1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o na- tante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è suffi- ciente dimostra-re che, dopo la denuncia dell'incidente alle compe- tenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante
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investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale de- nuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”. Ancora, con sentenza n. 9939/2012, la Corte ha rilevato che “In tema di assicura- zione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circola- zione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causa- to da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una que- rela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indi- zio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testi- moni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sinto- matico della inattendibilità dei testimoni stessi”; si veda, altresì, la sentenza n. 23434 del 2014 (e analoga ordinanza n. 27541/2016) se- condo cui: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identifi- cati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del dan- no esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Secondo Cassazione, sez. VI, 17 dicembre 2019, ordinanza n. 33444,
“In tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l'obbligo ri-
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sarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n.
84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settem- bre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima”.
Facendo applicazione dei richiamati principi ritiene il Tribunale che correttamente il Giudice di Pace ha rilevato che la colpa nella causa- zione del sinistro è in capo al conducente del veicolo non identificato, che ometteva di fermarsi al segnale di stop investendo l'attrice in bici .
In tal senso depongono le risultanze documentali prodotte dell'attrice, nonché gli esiti dell'istruzione probatoria e, in particolare, la deposi- zione resa dalla teste e la CTU disposta dal Giudice di Testimone_1
prime cure.
Muovendo proprio dall'esame dei documenti, a conforto dell'assunto attoreo soggiunge il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli da cui si evince la com- patibilità cronologica tra il momento in cui si è verificato l'evento le- sivo e quello in cui è stata effettuata la diagnosi presso il presidio ospedaliero.
Dal referto di pronto soccorso emerge, altresì, la piena compatibilità delle lesioni riportate dalla sig.ra con un incidente stradale in CP_1 cui risulta coinvolta una bicicletta su cui viaggiava l'attrice.
Inoltre, la dinamica dell'accaduto e la tipologia dei traumi riportati dalla sig.ra risultano coerenti con le deposizioni testimoniali CP_1
di che ha reso dichiarazioni sufficientemente circostan- Testimone_1
ziate e coerenti, per aver assistito visivamente ai fatti di causa, con- fermando il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità alle- gate da parte attrice nell'atto introduttivo e consentendo, quindi, di at- tribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di auto- veicolo non identificato.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente che:
“Era la fine di ottobre del 2017, verso le ore 7.00 del mattino e io mi
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trovavo a Napoli, alla via Nuova Tempio ed ho visto un incidente tra una bicicletta condotta da una donna e una DA di colore scuro. Io mi trovavo a via Nuova Tempio, all'incrocio con via Picardi ed ero a piedi in attesa di un'amica per raggiungere un posto di lavoro. Men- tre ero in attesa ho visto la bicicletta con la donna che aveva la dire- zione di . La bicicletta stava attraversando l'incrocio ed Persona_2
è stata urtata dalla DA che non si è fermata allo Stop di via Picar- di e da dove la DA proveniva. La DA ha colpito con il suo lato anteriore destro contro il lato posteriore destro della bicicletta;
a se- guito dell'urto la bicicletta è caduta a terra con il suo lato sinistro in- sieme alla signora, la quale sbatteva con la faccia per terra e poi si è girata sul lato sinistro. La Fiat DA non si è fermata ed è scappata via velocemente in direzione , svoltando sulla sua destra Persona_2
ed io non sono riuscita a vedere e a prendere la targa. Trovandomi sullo stesso lato dell'incidente, subito sono accorsa per aiutarla e ho visto che la stessa era intontita a terra ed io mi sono anche spaventa- ta. Dopo poco la stessa ha ripreso conoscenza ed ho visto che aveva dei graffi sul viso ed era dolorante alla spalla sinistra, nonché, al braccio sinistro. La donna non era in grado di alzarsi da sola e fui io stessa con altre persone che accorsero ad aiutarla ad alzarsi. Fu una macchina di passaggio che trasportò la donna in ospedale, ma non so dire quale perché non andai. Al momento dell'incidente non c'era traffico. Fino a quando sono rimasta sul posto non è arrivata nessuna autorità, né autoambulanza. Il segnale di Stop di via Picardi percorsa dalla Fiat panda era scritto a terra. Prima che la donna andasse via in ospedale ho dato le mie generalità e ci siamo scambiate il numero di telefono cellulare. Io mi trovavo all'angolo dell'incrocio di via
Nuova Tempio con via Picardi”.
Con riferimento all'eccezione secondo cui la testimone non sarebbe stata indicata nella lettera di messa in mora si evidenzia che in base a Cass n. 9939 del 18/06/2012 “In tema di assicurazione obbligato- ria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da
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parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare in- sieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi in- timato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamen- te valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inat- tendibilità dei testimoni stessi”.
La Legge 124/2017 ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 Codice
Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “In caso di sini- stri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei con- fronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere ri- chiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.
Nel caso di specie si versa in ipotesi di sinistro con lesioni personali , di guisa che la norma non può trovare applicazione .
La deposizione del teste è dotata di coerenza intrinseca ed estrinseca .
Da essa emerge, pertanto, l'impossibilità per , (ma Controparte_1 anche per il teste) di identificare il veicolo investitore. Invero l'attrice, versando in stato di incoscienza a seguito dell'impatto al suolo, non ha avuto la possibilità di identificare l'autoveicolo pirata allontanatosi subito dopo l'investimento. La stessa teste, accorsa immediatamente per prestare soccorso all'attrice, ha dichiarato di non essere riuscita ad annotare il numero di targa per la repentinità con cui la Fiat DA si è dileguata.
La caduta sul lato sinistro del corpo è compatibile con la tipologia di lesioni al radio sinistro.
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Va aggiunto, ancora, che il CTU dott. , nella sua re- Persona_3 lazione, ha scritto: “… vi è nesso di causalità tra il descritto evento e le lesioni riportate…”.
D'altro canto, è noto, che ai sensi dell'art. 145 c.d.s.” i conducenti so- no tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
In ordine al dettato normativo di cui all'art. 145 cds, occorre precisare che il dovere di arrestarsi imposto dal segnale di “Stop” rappresenta un obbligo estremamente rigido ed impone al conducente di fermarsi anche se la strada è apparentemente sgombra da altri veicoli. Pertanto, al conducente intimato dal segnale in parola è richiesto un grado ele- vatissimo di cautela ed avvedutezza e non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
In base a Cass. Sezione 3 Civile, n. 30993/2018:” (…) il segnale di
"stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arre- stare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comporta- mento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione fun- zione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, in- fatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice
e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico con- tributo causale”.
Conforme in tal senso Cassazione n. 14369/2016: “(…) Invece, come detto, il giudice ha accertato non solo la condotta colposa dell'attore,
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ma anche la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, ritenendo ininfluente l'accertamento in concreto della velocità della vettura antagonista sulla base degli elementi istruttori che ne faceva- no escludere l'incidenza causale. D'altra parte, la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, tramite la di- mostrazione di aver tenuto un comportamento conforme alle regole, ma può risultare indirettamente dall'accertamento che un altro com- portamento sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso
(…)”.
Alla luce dei suddetti principi, il conducente del veicolo investitore, pertanto, aveva l'obbligo di fermarsi al segnale di “stop” e dare la precedenza alla bicicletta, che aveva già largamente impegnato l'incrocio, come si evince dalla circostanza che l'impatto è avvenuto tra parte anteriore destra del veicolo e la ruota posteriore del velocipe- de.
Non è quindi, configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita.
Da ciò discende che il verificarsi del sinistro non può che essere adde- bitato, esclusivamente, alla condotta del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, imprudente ed irrispettosa delle norme del Codi- ce della strada.
Pertanto sotto tale aspetto la sentenza del giudice di pace si appalesa immune da censure nella parte in cui ha accolto la domanda giudiziale proposta dichiarando la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella determinazione del sinistro dal quale derivavano lesioni personali in capo ad . Controparte_1
Venendo al sesto motivo di gravame (quantum debeatur) con il quale l'appellante ha, censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cpc, si evidenzia che il motivo è fondato .
In base a Cass 12159/2021 “Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in
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ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramen- te indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneg- giata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno se- condo giustizia ed equità).
Conforme in tal senso Cass. 2533/2024: “(…) In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno ori- ginariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del princi- pio, la S.C., con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l'allegazione - con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - dell'in- terruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle de- scritte nell'atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziolo- gicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto)”.
Nel caso di specie, parte attrice, in comparsa conclusionale, ha richie- sto, a titolo risarcitorio la somma di € 9.105,41 mentre in citazione
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aveva limitato la domanda risarcitoria all'importo di € 5.164,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria .
Nessun ampliamento della domanda originaria vi era stto nei termini concessi ex art 320 cpc
Sviluppando il calcolo interessi e della rivalutazione (accessori di leg- ge), richiesti nella citazione in primo grado dal dì del fatto fino alla data odierna nel scaturisce il seguente prospetto,
Capitale Iniziale: € 5.164,00
Data Iniziale: 28/10/2017
Data Finale: 30/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2017
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Rivaluta- Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: to:
28/10/2017 31/12/2017 € 5.241,46 0,10% 64 € 0,92
01/01/2018 28/10/2018 € 5.241,46 0,30% 301 € 12,97
28/10/2018 31/12/2018 € 5.241,46 0,30% 64 € 2,76
01/01/2019 28/10/2019 € 5.241,46 0,80% 301 € 34,58
28/10/2019 31/12/2019 € 5.220,80 0,80% 64 € 7,32
01/01/2020 28/10/2020 € 5.220,80 0,05% 302 € 2,16
28/10/2020 31/12/2020 € 5.380,89 0,05% 64 € 0,47
01/01/2021 28/10/2021 € 5.380,89 0,01% 301 € 0,44
28/10/2021 31/12/2021 € 6.000,57 0,01% 64 € 0,11
01/01/2022 28/10/2022 € 6.000,57 1,25% 301 € 61,86
28/10/2022 31/12/2022 € 6.098,68 1,25% 64 € 13,37
01/01/2023 28/10/2023 € 6.098,68 5,00% 301 € 251,47
28/10/2023 31/12/2023 € 6.145,16 5,00% 64 € 53,88
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01/01/2024 28/10/2024 € 6.145,16 2,50% 302 € 127,11
28/10/2024 31/12/2024 € 6.207,13 2,50% 64 € 27,21
01/01/2025 30/04/2025 € 6.207,13 2,00% 120 € 40,81
Indice alla Decorrenza: 100,9
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,202
Totale Rivalutazione: € 1.043,13
Capitale Rivalutato: € 6.207,13
Totale Colonna Giorni: 2741
Totale Interessi: € 637,44
Rivalutazione + Interessi: € 1.680,57
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.844,57
Pertanto ha errato il giudice di pace pronunciare condanna all'importo di euro
7.700 oltre interessi perché ha violato l'articolo 112 cpc e pertanto in parziale riforma della sentenza appellata, ferme le altre statuizioni , va revocata la con- danna al pagamento di euro 7700 oltre interessi e va sostituita detta statuizio- ne con la condanna della quale impresa designata Controparte_3
al pagamento in favore di del minore importo di euro Controparte_1
6.844,57 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Con riferimento infine alla liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, le stesse vanno comunque rideterminate atteso l'accoglimento parziale dell'appello ma tenuto conto che “Il criterio della soccombenza, al fine di at- tribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi defi- nitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” ( sent
Cass n. 6369/2013 n. 15483/2008, n. 17523/2011); che in ordine al valore, va considerato il decisum per il primo grado (art. 5 DM 55/2014) e quindi lo sca- glione fino ad € 26.000 e per la liquidazione del grado di appello i principi espressi dalla S.C. (cfr sent Cass a S.U. n. 19014/2007: “ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controver-
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sia va fissato ……sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto ri- chiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione par- ziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del
"decisum")” e quindi lo scaglione fino ad €26,000,00; che le spese del primo e secondo grado vanno compensate per metà stante l'accoglimento parziale delle domande attoree , , e per la residua metà liquidate in base al DM 55/2014
e Dm 37/2018 e Dm 147/2022 scaglione fino a 26.000/00, ridotto per la sem- plicità delle questioni il tutto con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppina
Cecere.
Vanno poste definitivamente le spese di CTU al 50% tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando nella controversia civile promossa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata numero 6091/2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli il 22 Febbraio 2022 ferme le altre statuizioni, revocata la condanna al pagamento di euro 7700 ol- tre interessi, condanna nella qualità di impresa de- Parte_1
signata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vit- time della Strada per la Regione Campania al pagamento in favore di CP_1
del minore importo di euro 6.844,57 oltre interessi dalla pubblicazione
[...]
della presente sentenza al saldo;
2) compensa per metà le spese di primo e secondo grado e condanna
[...]
nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei si- Controparte_4
nistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania, a pagare la residua metà delle spese di primo grado liquidate in euro 118,50 per esborsi , € 900/00 per compenso oltre iva e cpa come per leg- ge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compen- so con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppina Cecere e la residua metà delle spese di secondo grado liquidate in € 1.270,00 per compenso oltre iva e
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cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'av.to Giuseppina Cecere .
3) Pone definitivamente le spese di CTU al 50% tra le parti.
Napoli 21/5/2025
Il Giudice
(Dr.ssa Renata Palmieri)
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