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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.236/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 03.07.2024, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) e Parte_1 Controparte_1
(appellato-appellante incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°196/2024 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente il ricorso con cui già titolare di Controparte_1 pensione anticipata “quota 100”, ha impugnato il provvedimento notificato in data 11.04.2022 con cui CP_ l gli aveva comunicato di aver proceduto al recupero di un indebito di €.23.481,91, in ragione della parziale incumulabilità dei redditi da lavoro (per aver svolto il ruolo di “comparsa” in un film prodotto dalla società Lebowski S.r.l.) e che, per il periodo dal 03.04.2021 al 07.04.2021, aveva percepito un compenso di €.157,14, regolarmente dichiarato dalla predetta società, con conseguente emersione del suddetto indebito pensionistico.
1 CP_ Avverso tale provvedimento, ha proposto appello l che ha denunciato la violazione ed errata interpretazione dell'art.14, terzo comma, del D.L. n.4/2019, convertito in L. n.26/2019, nella parte in cui ha limitato l'incumulabilità (e quindi l'indebito) ai soli giorni in cui era stata prestata attività lavorativa, e non all'intero periodo d'imposta di riferimento. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso originariamente proposto dal pensionato.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la
CP_ sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto parzialmente legittimo il provvedimento di sospensione/revoca del trattamento pensionistico. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la revoca/sospensione del trattamento pensionistico quota 100 VO n. 10058288 intestata al ricorrente, quindi dell'indebito comunicato dall' il 25.2.2022 e per l'effetto annullare e/o ordinare all' l'annullamento dell'intero indebito CP_2 CP_2
previdenziale (pari ad euro 23.481,91), del preavviso di indebito prot. 0600.28.02.22.0032501 e CP_2
del successivo provvedimento di riliquidazione/ricalcolo della pensione n. 10058288 cat. VO;
2) in accoglimento della domanda di cui al precedente punto 1), condannare il medesimo Ente alla restituzione di tutte le somme corrisposte dal ricorrente – dunque comprendendovi anche le somme riferibili alle giornate del 3 e 7 aprile 2021 non ancora rimborsate alla data della presente comparsa di costituzione in appello – o di quella diversa ed anche maggiore che risulti all'esito del giudizio, o venga ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi di legge dal dì dei singoli pagamenti e/o delle singole trattenute sino al saldo effettivo con ripristino del trattamento pensionistico nell'importo precedente al provvedimento opposto, con decorrenza 1.1.2021 in avanti, il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. In via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di qualificazione del reddito percepito quale lavoro dipendente, si chiede che la restituzione dell'asserito indebito da parte dell' CP_2 venga parametrata al solo periodo in cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa (il 3 ed 7 aprile
2021) e, quindi, che l'indebito venga ricalcolato e ridotto nella misura pari al reddito percepito, pari ad euro 157,14. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
L'appello incidentale proposto da cui si ritiene di dare la precedenza per motivi Controparte_1
di propedeuticità logica, è fondato.
In punto di fatto, è pacifico che è titolare di pensione “quota 100” e che ha Controparte_1
prestato attività lavorativa, come “generico”, nei giorni 03.04.2021 e 07.04.2021, alle dipendenze della società cinematografica Lebowski S.r.l., svolgendo il ruolo di “comparsa” in un film. In forza di detta occupazione, l'appellato ha lavorato per n.2 giornate lavorative e percepito un reddito dichiarato di
€.157,14 nel periodo d'imposta 2021. Con comunicazione in data 28.02.2022, in ragione della
2 incumulabilità prevista dall'art. 14 co. 3 D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
CP_ l' ha comunicato un indebito di €.23.481,91, in relazione all'intero anno 2021.
In punto di diritto, la pensione anticipata c.d. “quota 100” è disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall nonché alla gestione CP_2
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100 non
è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
L'istituto è stato oggetto di disamina nella sentenza della Corte Costituzionale n.234 del
24.11.2022, in cui si evidenzia che “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…)
La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale
3 sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego
- NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”
La Corte, seppure intervenuta rispetto ad una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art.3 Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. “quota 100”, relative agli scopi presi di mira dal legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi, possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.
La Consulta ha in primis affermato che la prestazione in parola è particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha imposto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che, proprio per assicurare l'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha disposto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
La Corte, quindi, ha chiarito che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore,
l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
La suddetta impostazione appare pienamente condivisibile, sia perché logicamente motivata ed argomentata, sia perché si ritiene che, ove il legislatore avesse invece voluto intendere l'espressione
“non cumulabile” nel senso suggerito dalla difesa di parte appellante (laddove evidenzia che nella fattispecie non ricorre una ipotesi di incompatibilità con il lavoro dipendente, come sembra ritenere
CP_ l' ma una differente ipotesi di mera incumulabilità, “essendo cumulabile solo il reddito nei limiti di euro 5mila annui derivante da lavoro autonomo occasionale”), avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo applicativo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione di cui l'appellante chiede l'applicazione. Invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto.
Né, del resto, depone in senso contrario la normativa relativa ad altre fattispecie similari (art.9 D.L.
n.791/71: “l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni sostitutive, esonerative ed
4 esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti”; art.3 Legge n.407/90: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Controparte_3
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”; art.19 D.L. n.112/08: “a decorrere dal 1° gennaio
2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”; art.1 comma 43 Legge n.335/95: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”; art. 6 D.M. 16 dicembre 2019: “La pensione di inabilità di cui al presente decreto: a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente”).
È vero, infatti, che in tali norme vengono utilizzate le espressioni “(non) cumulabile” e “(non) compatibile”. Tuttavia, nelle suddette decisioni l'interpretazione dell'espressione “non cumulabile” viene utilizzata solo con riferimento al concorrere di diverse prestazioni previdenziali o assistenziali tra loro, e non al concorrere di prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente, come invece accade nel caso di specie. Inoltre, nell'unica norma in cui i due termini vengono usati contemporaneamente (art. 6 D.M. 16 dicembre 2019), l'espressione “incompatibile” si riferisce al rapporto tra la percezione della pensione e lo svolgimento di un'attività lavorativa e non invece alla relazione tra la contemporanea percezione della pensione e di un reddito da lavoro, come avviene nel caso di specie. Di conseguenza,
5 trattandosi di fattispecie significativamente diverse da quella oggetto di giudizio, non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d'esame.
Peraltro, si osserva come nessuna di tali norme delinei il meccanismo applicativo della detrazione della retribuzione dalla pensione.
In quest'ordine di concetti, non può che concludersi che dall'espressione “non cumulabile” deriva inevitabilmente la sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo posto dall'art.14, terzo comma, del d.l. 4/2019, salvo che non si tratti di “redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. E' quindi prevista una esenzione al divieto di cumulabilità in caso di ricorrenza di due requisiti, e cioè: 1) l'occasionalità della collaborazione prestata;
2) la natura non subordinata dell'attività lavorativa svolta.
Ciò premesso, nella fattispecie, come si è detto, è pacifico che è titolare di Controparte_1 pensione “quota 100” e che ha prestato attività lavorativa, come “generico”, nei giorni 03.04.2021 e
07.04.2021, alle dipendenze della società cinematografica Lebowski S.r.l., svolgendo il ruolo di
“comparsa” in un film.
In un simile contesto fattuale, nessun dubbio sussiste sulla occasionalità dell'attività prestata, sia perché la stessa è limitata a due sole giornate lavorative, sia perché il compenso complessivamente percepito è abbondantemente inferiore alla soglia limite di €.5.000,00 lordi annui, sia in ragione del fatto che la tipologia di attività espletata appare palesemente riconducibile ad una motivazione di puro diletto, non risultando minimamente allegato che il abbia mai svolto in precedenza attività lavorativa CP_1
nel settore della cinematografia, neanche a livello amatoriale.
CP_ Quanto all'ulteriore requisito della natura autonoma della collaborazione prestata, l' desume la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dalla sola circostanza che la Lebowski S.r.l. ha effettuato due Comunicazioni Unilav relative alle due giornate lavorative del 03.04.2021 e del 07.04.2021, qualificando il rapporto quale “Lavoro tempo determinato” e versando la relativa contribuzione alla CP_ gestione IVS quale lavoratore dello spettacolo. Nessun altro accertamento risulta effettuato dall' ai fini dell'accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto.
Ebbene, se questo è il contesto fattuale di riferimento, ritiene il Collegio che una prestazione lavorativa della durata di due sole giornate lavorative, in assenza di ulteriori riscontri istruttori circa la ricorrenza di una effettiva eterodirezione e di ulteriori indici sintomatici della subordinazione, sia logicamente inconciliabile con la imprescindibile sussistenza di un sufficientemente stabile e duraturo inserimento del prestatore nell'organizzazione produttiva della società datrice di lavoro, e quindi sia di brevità tale da impedire il radicamento di un rapporto di lavoro subordinato.
6 CP_ Nulla infatti emerge dalla documentazione in atti e nulla l' ha chiesto di provare in ordine ai seguenti decisivi aspetti:
• pieno inserimento organico di nella struttura organizzativa della Lebowski S.r.l., Controparte_1 con suo assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente limitazione della sua autonomia;
• messa a disposizione di energie lavorative organizzate e gestite dalla Lebowski S.r.l., in via esclusiva ed obbligatoriamente ininterrotta, anche negli eventuali intervalli tra una prestazione e l'altra e/o tra
l'esplicazione delle diverse attività e compiti di sua pertinenza;
• eterodirezione, intesa quale assoggettamento di a prerogative e poteri del datore Controparte_1 di lavoro Lebowski S.r.l., con obbligo di mantenersi a disposizione anche negli intervalli tra una prestazione l'altra (si noti che la Lebowski S.r.l. ha versato i contributi per due giornate lavorative non consecutive, e non anche per i giorni intermedi);
• obbligatoria osservanza di un orario di lavoro inderogabile, e comunque eterodeterminato dal datore, con controllo delle presenze ed obbligo di giustificare le assenze;
• divieto tassativo per il prestatore di svolgere altre attività lavorative in proprio e/o in favore di terzi, anche di fuori del suo orario di lavoro;
• trattamento retributivo in misura continuativa, fissa e predeterminata.
Per tali ragioni, deve concludersi che nella fattispecie (sia ricercando quale sia stata la comune intenzione delle parti nella fase genetica del rapporto, che valutando il loro comportamento complessivo nel suo concreto atteggiarsi), non emergono in atti sufficienti elementi significativi della natura subordinata del rapporto de quo. Né assume valenza contraria rispetto a questa conclusione la circostanza che il dovesse coordinarsi con l'organizzazione produttiva della Lebowski S.r.l., CP_1
atteso che i requisiti della coordinazione e della personalità dell'attività sono compatibili anche con forme di collaborazione autonoma e che essi possono dar luogo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo qualora la prestazione sia effettivamente eterodiretta ed esprima una connessione funzionale caratterizzata da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal datore di lavoro, con ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore. CP_ Requisiti, questi ultimi, che nella fattispecie l' non ha né allegato, né chiesto di provare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello incidentale proposto da va Controparte_1
dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto di quest'ultimo di percepire nell'anno 2021 la pensione “quota 100” VO n.10058288 nella misura originariamente liquidata. Per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del preavviso di indebito in data 25.02.2022 e del
CP_ provvedimento di riliquidazione della pensione del 23.02.2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute e/o versate a tale titolo, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data in cui era sorto il diritto alla prestazione, salvi gli effetti di cui all'art. 16 comma 6 L. n. 412/91.
7 Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento dell'appello principale
CP_ proposto dall'
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°196/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, dichiara il diritto di quest'ultimo di percepire nell'anno 2021 la pensione “quota 100”
VO n.10058288 nella misura originariamente liquidata;
- per l'effetto, dichiara l'illegittimità del preavviso di indebito in data 25.02.2022 e del
CP_ provvedimento di riliquidazione della pensione del 23.02.2022 e condanna l' alla restituzione delle somme trattenute e/o versate a tale titolo, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data in cui era sorto il diritto alla prestazione, salvi gli effetti di cui all'art. 16 comma 6 L. n.
412/91;
CP_
- dichiara assorbito l'appello principale proposto dall'
CP_
- condanna l a rifondere a le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, Controparte_1 per il primo grado, in complessivi €.2.200,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in complessivi €.2.064,50, di cui €.2.000,00 per compensi professionali ed €.64,50 per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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