Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00280/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2021, proposto da
IL AN e I Mastri Fornaciai S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Orena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE ME in Ancona, corso Stamira, 10;
contro
Comune di Grottazzolina, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ordinanza n. 4 del 23/2/2021 con la quale il Comune di Grottazzolina ordinava ai ricorrenti l'immediata sospensione delle attività di estrazione di materiale argilloso presso la falesia a sud-est del piazzale di pertinenza del sito produttivo ex Fornace AN, in via De Gasperi, esercitata nell'area a cavallo tra le particelle 57, sub 29, 60 e 62, del foglio 8, l'indisponibilità dei materiali estratti (qualora individuabili nell'area), la recinzione dei luoghi, nonché l'apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti in loco;
- di ognuno e di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti o comunque ad essi collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottazzolina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio in esito all’istruttoria disposta da questo Tribunale con l’ordinanza n. 472/2021, l’entità dei lavori di sbancamento non sembra riconducibile a mere opere di manutenzione del terreno al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- che, in relazione alle misure riguardanti la recinzione dei luoghi e l’apposizione di sigilli ai macchinari presenti in loco, gli interessati potranno comunque avanzare istanza di riesame offrendo le opportune garanzie affinché l’attività abusiva di estrazione non venga ripresa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 7/7/2021, attraverso collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Sergio Conti |
IL SEGRETARIO