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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1364/2024, assegnata in decisione all'udienza del
24/03/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Azzarone Parte_1 C.F._1
Antonella;
- RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
- RESISTENTE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate;
il P.M. ha reso parere favorevole in data 24/09/2025 e 1/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici
pagina 1 di 7 di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed Parte_1
il nome di Per_1
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita Parte_1
, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed
[...] inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto Parte_1
ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1 Per_1
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto;
Per_1 Parte_2
5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di
Manfredonia, di residenza di Manfredonia, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Per_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In via subordinata:
6) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto, pronunciare sentenza non definita ex art. 279 co. 2 n. 4) c.p.c. al fine di autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
7) dichiarare la sospensione del procedimento n. 8931/18 r.g. in attesa dell'esecuzione degli interventi chirurgici autorizzati con sentenza non definitiva senza fissazione di un termine per la fissazione di nuova udienza dopo la causa di sospensione”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- che in data 31/03/2022 si rivolgeva al Parte_3 per proseguire l'iter di affermazione di genere come previsto dalla L. 164/1982, dopo che
[...]
era già stata seguita in precedenza dal centro MIT di Bologna già dal mese di ottobre 2020;
- che alla data del 31/03/2022 era già in trattamento con terapia ormonale sostitutiva rivitalizzante;
pagina 2 di 7 - che il Centro Regionale di Riferimento per la Diasforia di Genere dalla documentazione visionata e dal colloquio con alias diagnosticava la “Diasforia di Genere” Parte_1 Per_1
(DSM5) o “Incongruenza di genere (ICD-11)” per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso, precisando, altresì, come ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non sia necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico;
- che in data 25/01/2024 la relazione di consulenza psicologica a firma della Dott.ssa
[...]
consulente presso M.I.T di Bologna, innanzitutto escludeva la presenza di tratti Persona_2
patologici che potessero legittimare alcuna diagnosi di disturbo della personalità;
- che la predetta consulenza concludeva per la legittimazione della richiesta di rettificazione di sesso, in quanto motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni ed in particolare della sua irreversibilità di fatto.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio della parte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dalla certificazione del Centro
Regionale di Riferimento per la Diasforia di Genere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari risulta che “il sig. (genere femminile assegnato Parte_2 alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Parte_1
Disforia di Genere (DSM 5) o Incongurneza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso. Si rammenta tuttavia che per tale diagnosi va riconosciuto il diritto delle persone transgender ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela della loro identità di genere. Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico”.
Nel caso in esame, la parte era già stata seguita dal Centro MIR di Bologna che aveva già
pagina 3 di 7 formulato la diagnosi di disforia di genere escludendo quadri psicopatologici di rilievo nonché disturbi della personalità e affermando che il funzionamento della personalità del paziente appariva di buon livello. La psicologa del centro concludeva affermando che la richiesta di rettificazione del sesso appariva legittima, motivata e profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità.
Va poi rilevato come, dalla documentazione medica in atti, risulti che la parte avesse già avviato sin dall'inizio del 2022 una terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone l'accoglimento della CP_1 domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” al nome . Parte_1 Per_1
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L.
n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la
pagina 4 di 7 rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato,
pagina 5 di 7 hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata
è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, senza previa autorizzazione giudiziale.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Manfredonia, di rettificare l'atto di nascita di , nata a Parte_1
Manfredonia il 6/04/2001, nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da pagina 6 di 7 “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, in virtù della illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, D.Lgs. n. 150/2011 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manfredonia.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1364/2024, assegnata in decisione all'udienza del
24/03/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Azzarone Parte_1 C.F._1
Antonella;
- RICORRENTE
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
- RESISTENTE
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate;
il P.M. ha reso parere favorevole in data 24/09/2025 e 1/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale: 1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medicochirurgici
pagina 1 di 7 di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo.
2) disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed Parte_1
il nome di Per_1
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita Parte_1
, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed
[...] inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato, letto Parte_1
ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1 Per_1
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto;
Per_1 Parte_2
5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di
Manfredonia, di residenza di Manfredonia, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Per_1 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
In via subordinata:
6) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto, pronunciare sentenza non definita ex art. 279 co. 2 n. 4) c.p.c. al fine di autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
7) dichiarare la sospensione del procedimento n. 8931/18 r.g. in attesa dell'esecuzione degli interventi chirurgici autorizzati con sentenza non definitiva senza fissazione di un termine per la fissazione di nuova udienza dopo la causa di sospensione”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- che in data 31/03/2022 si rivolgeva al Parte_3 per proseguire l'iter di affermazione di genere come previsto dalla L. 164/1982, dopo che
[...]
era già stata seguita in precedenza dal centro MIT di Bologna già dal mese di ottobre 2020;
- che alla data del 31/03/2022 era già in trattamento con terapia ormonale sostitutiva rivitalizzante;
pagina 2 di 7 - che il Centro Regionale di Riferimento per la Diasforia di Genere dalla documentazione visionata e dal colloquio con alias diagnosticava la “Diasforia di Genere” Parte_1 Per_1
(DSM5) o “Incongruenza di genere (ICD-11)” per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso, precisando, altresì, come ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non sia necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico- somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico;
- che in data 25/01/2024 la relazione di consulenza psicologica a firma della Dott.ssa
[...]
consulente presso M.I.T di Bologna, innanzitutto escludeva la presenza di tratti Persona_2
patologici che potessero legittimare alcuna diagnosi di disturbo della personalità;
- che la predetta consulenza concludeva per la legittimazione della richiesta di rettificazione di sesso, in quanto motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni ed in particolare della sua irreversibilità di fatto.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio della parte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, dalla certificazione del Centro
Regionale di Riferimento per la Diasforia di Genere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari risulta che “il sig. (genere femminile assegnato Parte_2 alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di Parte_1
Disforia di Genere (DSM 5) o Incongurneza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso. Si rammenta tuttavia che per tale diagnosi va riconosciuto il diritto delle persone transgender ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela della loro identità di genere. Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico”.
Nel caso in esame, la parte era già stata seguita dal Centro MIR di Bologna che aveva già
pagina 3 di 7 formulato la diagnosi di disforia di genere escludendo quadri psicopatologici di rilievo nonché disturbi della personalità e affermando che il funzionamento della personalità del paziente appariva di buon livello. La psicologa del centro concludeva affermando che la richiesta di rettificazione del sesso appariva legittima, motivata e profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità.
Va poi rilevato come, dalla documentazione medica in atti, risulti che la parte avesse già avviato sin dall'inizio del 2022 una terapia ormonale sostitutiva mascolinizzante.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone l'accoglimento della CP_1 domanda attorea di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” al nome . Parte_1 Per_1
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L.
n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la
pagina 4 di 7 rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato,
pagina 5 di 7 hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata
è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, senza previa autorizzazione giudiziale.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Manfredonia, di rettificare l'atto di nascita di , nata a Parte_1
Manfredonia il 6/04/2001, nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da pagina 6 di 7 “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, in virtù della illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, D.Lgs. n. 150/2011 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manfredonia.
Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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