Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2014, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dall’avv. Chiarina Ianni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola Perazzotti in LA, via V. Monti 13;
contro
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, LA, Rieti e Viterbo, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
Comune di Posta Fibreno (FR), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 34774 del 5 dicembre 2013, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, LA, Rieti e Viterbo, ai sensi degli artt. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724, ha espresso parere negativo sulla compatibilità paesaggistica delle opere abusive di cui il ricorrente ha chiesto il condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, LA, Rieti e Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 marzo 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza allibrata dal Comune di Posta Fibreno al prot. 4869 del 7 settembre 2013, AN AN ha chiesto parere di conformità paesaggistica ex artt. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47, 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724 e 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione alle opere abusivamente realizzate sull’immobile distinto nel locale catasto al foglio n. 6, mappale n. 600, posto in via Fontana Carbone in zona B di PRG e collocato all’interno della riserva naturale istituita con l. reg. 29 gennaio1983 n. 10. Dette opere consistono nella costruzione, avvenuta nel 1968, di un fabbricato in muratura a semplice elevazione e ad uso garage-cantina, successivamente ampliato e sopraelevato nel 1982 per destinarlo a civile abitazione, ed oggetto di una prima domanda di condono edilizio ex l. n. 47 del 1985, nonché nel successivo ampliamento per uso rimessa risalente al 1992, per il quale è stata proposta una seconda istanza di sanatoria, ai sensi della l. n. 724 del 1994. Più in particolare, sono distinguibili due edifici, il primo dei quali, per cui è ancora pendente domanda di condono, che ha una superficie al piano terra di mq 31,14 ed un volume di mc 75 ed il secondo, per il quale è stata già rilasciata concessione edilizia in sanatoria con nota municipale prot. n. 7375, prat. n. 84, del 24 ottobre 2009, strutturato su un piano terra di mq 87,40, un primo piano di mq 117,30 e un piano sottotetto di mq 117,30, per un volume totale di mc 757,62.
L’Amministrazione civica, con nota prot. n. 5859 del 29 ottobre 2013, ha trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali territorialmente competente la relazione tecnica illustrativa propedeutica al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, redatta ai sensi dell’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004, recante parere favorevole circa la compatibilità delle opere de quibus con gli strumenti di tutela applicabili all’area di interesse. Tuttavia, l’organo ministeriale adito, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, giusta nota prot. n. 32626 del 14 novembre 2013 e nonostante il Comune di Posta Fibreno con nota prot. n. 6206 del 19 novembre 2013 abbia confermato le valutazioni di compatibilità già rassegnate, con successiva nota prot. n. 34774 del 5 dicembre 2013 ha espresso definitivo parere negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica degli immobili da sanare. In particolare, l’Amministrazione è pervenuta a tale esito osservando che: a) l’esclusione delle aree tutelate per legge di cui all’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 42 cit., riguarda solo gli abusi eseguiti sul territorio di Comuni che, sprovvisti di strumenti urbanistici al 6 settembre 1985, ricadano all’interno centri “edificati” perimetrati ai sensi dell’art. 18, l. 22 ottobre 1971 n. 865 e non anche dei centri “abitati” di cui all’art. 17, l. 6 agosto 1967 n. 765, come è nella specie; b) gli abusi in parola sono stati posti in essere nel 1992 e dunque dopo l’imposizione dei vincoli paesistici gravanti sull’area ( i.e. dichiarazione di notevole interesse pubblico con d.m. 22 maggio 1985, modificato con d.m. 19 giugno 1997; protezione delle coste dei laghi; parchi e riserve naturali); c) sussistano carenze documentali per consentire la verifica della legittimità della sanatoria già assentita dall’Amministrazione civica con nota la citata nota del 24 ottobre 2009, per gli abusi commessi negli anni 1968 e 1982. Tale determinazione è stata comunicata dal Comune di Posta Fibreno all’odierno ricorrente con nota prot. n. 6976 del 16 dicembre 2013, ricevuta il 9 gennaio 2014.
In relazione a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 6 marzo 2014 e depositato il 3 aprile 2014, G.V. è insorto avverso il provvedimento indicato in epigrafe denunciando con un unico articolato mezzo di gravame violazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42 cit., oltre a eccesso di potere, perché: a) ai fini di quanto previsto dall’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 cit., la perimetrazione del centro abitato disposta ex art. 17, l. n. 765 del 1967, sarebbe del tutto equivalente a quella di cui all’art. 18, l. n. 865 del 1971; b) sarebbe inconferente il riferimento al fatto che gli abusi siano successivi all’apposizione del vincolo; c) sarebbe infondata la carenza documentale in ordine al procedimento condonistico già favorevolmente definito; d) in casi analoghi la compatibilità paesaggistica è stata rilasciata.
Si sono costituiti con memoria di puro stile Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, LA, Rieti e Viterbo.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 31 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Si premette che il provvedimento impugnato è un atto amministrativo plurimotivato, fondato cioè su una molteplicità di ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, che dunque è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ius receptum : TAR Lazio, LA, sez. I, 10 marzo 2023 n. 145; sez. I, 19 dicembre 2022 n. 985; sez. I, 27 dicembre 2021 n. 700; sez. I, 18 novembre 2021 n. 628; sez. I, 26 ottobre 2021 n. 573; sez. I, 12 ottobre 2021 n. 560; sez. I, 17 settembre 2021 n. 510; sez. I, 27 luglio 2021 n. 486; sez. I, 1° giugno 2021 n. 362; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313; sez. I, 30 marzo 2021 n. 214; sez. I, 12 marzo 2021 n. 151; sez. I, 16 febbraio 2021 n. 63; Roma, sez. II, 1° luglio 2020 n. 7456; sez. II, 26 giugno 2020 n. 7228). Infatti, nel corpo dell’atto è possibile evincere una prima giustificazione definibile come principale, costituita dalla ritenuta applicabilità in via ordinaria dei vincoli, con esclusione della deroga prevista dall’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 42 cit. Accanto ad essa, sono ravvisabili delle motivazioni sussidiarie nel fatto che gli abusi del 1992, per i quali non è stato ancora rilasciato permesso di costruire in sanatoria, sono successivi alla data di apposizione dei vincoli e che quelli del 1968 e 1982 sarebbero stati sanati sulla base di un quadro istruttorio incompleto, che non consente di esprimere le valutazioni commesse dalla legge all’organo ministeriale.
2.2 Tanto premesso, viene, in primo luogo, in questione la possibilità, negata dall’Amministrazione, di applicare al caso di specie la deroga ai vincoli paesaggistici disciplinata dall’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 42 cit., a mente del quale: “ La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: […] c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ”. L’abrogato art. 18, l. n. 865 cit., poi, prevedeva che “ Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell’applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione ”.
Sul punto, osserva il collegio che la disposizione in esame ribadisce l’estensione della deroga al vincolo paesaggistico come già dettagliata dall’art. 1, d.l. 27 giugno 1985 n. 312, nel testo introdotto dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, fissando quale discrimine temporale il 6 settembre 1985, cioè la data di entrata in vigore della previsione che ha modellato il definitivo perimetro della deroga che si intende confermare (Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2022 n. 7226).
Ebbene, l’Amministrazione ha correttamente rilevato che l’immobile da sanare non si trova in un centro edificato che, alla data del 6 settembre 1985, fosse stato perimetrato secondo le formalità prescritte dall’art. 18, l. n. 865 cit. Infatti, da un lato, il PRG del Comune di Posta Fibreno è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 662 del 20 luglio 2004, sì che alla data del 6 settembre 1985 l’ente locale era privo di uno strumento urbanistico, come richiesto dalla disposizione invocata; dall’altro, però, è incontroverso che, a tale data, non fosse stata eseguita la specifica perimetrazione ex art. 18, l. n. 865 cit., tanto è vero che parte ricorrente ritiene di poterla surrogare con quella eseguita ai sensi dell’art. 17, l. n. 765 cit., della quale, peraltro, non ha prodotto prova. Quest’ultima disposizione, oggi abrogata, aveva introdotto l’art. 41- quinquies , l. 17 agosto 1942 n. 1150 e recita: “ Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente […]”.
Tuttavia, seppur affini, le due nozioni in parola non possono ritenersi equivalenti, atteso che, pur fondandosi entrambe le perimetrazioni su una delibera del Consiglio comunale, il centro “edificato” ex art. 18, l. n. 865 cit., è definito sulla base di criteri dettagliatamente individuati dalla legge, mentre il centro “abitato” cui si riferisce l’art. 17, l. n. 765 cit., è determinato dall’Amministrazione civica senza l’osservanza di tali vincoli, sì che è ben possibile che i due ambiti non coincidano. Ne consegue che la tesi di parte ricorrente, che si fonda sulla presunta equivalenza tra le due perimetrazioni, non può trovare accoglimento e, del resto, è anche ripudiata dallo stesso art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 42 cit., che nel definire le eccezioni al regime vincolistico – eccezioni da interpretare necessariamente in senso restrittivo e rigoroso, in virtù dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. – adotta a parametro di riferimento esclusivamente la nozione di centro “edificato” propria dell’art. 18, l. n. 865 cit.
2.3 Quanto sopra determina già di per sé il rigetto del ricorso, stante la natura di atto plurimotivato del parere impugnato.
Inoltre, anche in merito alla motivazione sussidiaria addotta dalla Soprintendenza resistente, pur volendosi accedere alle tesi di parte ricorrente circa il fatto che, ai fini dell’espressione del parere di competenza, l’Amministrazione dovrebbe valorizzare unicamente la sussistenza del vincolo alla data di valutazione della domanda di sanatoria, si rileva come G.V. non abbia contestato il fatto che i vincoli puntualmente indicati dalla Soprintendenza resistente (in particolare quello di tutela della fascia costiera lacuale) non sussistano, avendone piuttosto sostenuto l’inapplicabilità alla stregua della deroga prevista dall’art. 142, comma 2, lett. c.), d.lgs. n. 42 cit. Inoltre, pure con riferimento alle carenze istruttorie dedotte dall’Amministrazione, il ricorrente si è limitato a negarne l’esistenza, ma non ha offerto in giudizio alcun documento relativo al procedimento condonistico favorevolmente conclusosi nel 2009 che, come tale, sarebbe stato utile a illustrare l’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione.
3. – In considerazione delle peculiarità della vicenda scrutinata, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO