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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
38-ter
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TESCIONE GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE
E
contumace Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8260/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.10.2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso di , con il Parte_1 quale si domandava: 1) l'accertamento della illegittimità del decreto n. 543 del 22.3.22, con cui il dirigente scolastico dell' di Roma aveva rettificato il punteggio Parte_2
assegnatogli in sede di pubblicazione delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA e aveva disposto la risoluzione anticipata, a far data dal 23.3.22, del contratto a tempo determinato precedentemente stipulato, con decorrenza dal 29.9.21 al 30.6.22, per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico ed aveva, infine, riqualificato il servizio prestato dal 29.9.21 al 23.3.22 come di fatto e non di diritto;
2) l'accertamento del diritto ad ottenere il riposizionamento nelle graduatorie di Istituto del personale ATA con il punteggio originariamente assegnato, incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro in corso non fosse stato disconosciuto;
3) la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni perse dal giorno della risoluzione (23.3.22) alla scadenza del contratto (30.6.22).
Il primo giudice, in proposito, ha premesso che il ricorrente attuale appellante, in quanto inserito nella terza fascia della graduatoria di istituto degli aspiranti all'attribuzione delle supplenze per il personale
ATA relativa al triennio 2021/24, per il profilo di collaboratore scolastico, era risultato destinatario della proposta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo via Cornelia 73 di
Roma, con mansioni di collaboratore scolastico per 36 ore settimanali dal 29.9.21 al 30.6.22; con decreto n. 543 del 22.3.22, il dirigente dell' citato aveva rettificato il punteggio Parte_2
assegnato al medesimo , aveva risolto il contratto in essere alla data del 23.3.22, aveva Pt_1
disposto il riconoscimento del servizio prestato dal 29.9.21 al 23.3.22 come servizio di fatto e non di
CP_ diritto e ciò dopo aver ottenuto, in data 18.2.22, dalla direzione provinciale di Caserta risposta negativa circa la sussistenza di copertura assicurativa per i periodi lavorativi dichiarati dal lavoratore in fase di domanda di inserimento nelle graduatorie.
Secondo il Tribunale, se è ben vero che l'assenza di copertura assicurativa non poteva, di per sé, costituire prova della mancata prestazione del servizio nei periodi considerati dal decreto del
22.3.2022, non di meno, nel caso di specie, mancavano riscontri oggettivi della effettività del servizio che il aveva dichiarato, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, di aver prestato come Pt_1 collaboratore scolastico dall'anno scolastico 2017/18 all'anno scolastico 2019/20 presso l'Istituto
Paritario Padre Pio s.r.l. di San Prisco (CE). Ciò in quanto, oltre al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del citato Istituto Paritario per il periodo in questione, parte ricorrente attuale appellante non aveva ottemperato all'ordine, disposto in fase cautelare con ordinanza del 28.6.22, di esibizione del certificato del centro per l'impiego attestante i periodi lavorativi che il ricorrente medesimo asseriva svolti alle dipendenze dell'Istituto Paritario sopra indicato.
E perché, il certificato di servizio, che avrebbe dovuto attestare i periodi lavorativi, rilasciato dal legale rappresentante dell'Istituto Paritario Padre Pio s.r.l. di San Prisco (CE) in data 3.2.21, conteneva delle incongruenze, dovute al fatto che dall'estratto contributivo si evinceva come il lavoratore avesse percepito dall' , dal 1.9.17 al 22.10.17, l'indennità di mobilità. Infine, non CP_2
meno inattendibile era il verbale di conciliazione prodotto in atti, perché documento non sottoscritto e non recante nemmeno indicazione della res litigiosa.
Ha proposto appello il , con atto iscritto al ruolo generale di questa Corte il 12.4.2023, Pt_1 lamentando, con il primo motivo, l'erronea valutazione del materiale probatorio documentale acquisito agli atti del primo grado e, con la seconda censura, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il primo giudice avrebbe pronunciato oltre i limiti delle domande delle parti, atteso che il provvedimento impugnato nel presente giudizio era fondato soltanto sulla mancata copertura assicurativa di taluni periodi nei quali il medesimo appellante aveva dichiarato di avere prestato servizio e non sull'insufficienza della documentazione prodotta, invece valutata dal Tribunale.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, l'appello è stato deciso mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile, perché depositato oltre il termine di cui all'art. 327
c.p.c.
La sentenza appellata, infatti, è stata pubblicata l'11.10.2022, cosicché il termine per proporre impugnazione scadeva l'11.4.2023, giorno non festivo (per il quale, quindi, non operava alcuna proroga ex art. 155 c.p.c.), mentre l'appello è stato iscritto al ruolo generale della Corte d'Appello solo il 12.4.2023. Né si applica la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di lavoro (Cassazione, ordinanza 19079/2018 tra le molte).
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in mancanza di costituzione della parte vincitrice.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TESCIONE GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE
E
contumace Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8260/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.10.2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso di , con il Parte_1 quale si domandava: 1) l'accertamento della illegittimità del decreto n. 543 del 22.3.22, con cui il dirigente scolastico dell' di Roma aveva rettificato il punteggio Parte_2
assegnatogli in sede di pubblicazione delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA e aveva disposto la risoluzione anticipata, a far data dal 23.3.22, del contratto a tempo determinato precedentemente stipulato, con decorrenza dal 29.9.21 al 30.6.22, per lo svolgimento di mansioni di collaboratore scolastico ed aveva, infine, riqualificato il servizio prestato dal 29.9.21 al 23.3.22 come di fatto e non di diritto;
2) l'accertamento del diritto ad ottenere il riposizionamento nelle graduatorie di Istituto del personale ATA con il punteggio originariamente assegnato, incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro in corso non fosse stato disconosciuto;
3) la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni perse dal giorno della risoluzione (23.3.22) alla scadenza del contratto (30.6.22).
Il primo giudice, in proposito, ha premesso che il ricorrente attuale appellante, in quanto inserito nella terza fascia della graduatoria di istituto degli aspiranti all'attribuzione delle supplenze per il personale
ATA relativa al triennio 2021/24, per il profilo di collaboratore scolastico, era risultato destinatario della proposta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo via Cornelia 73 di
Roma, con mansioni di collaboratore scolastico per 36 ore settimanali dal 29.9.21 al 30.6.22; con decreto n. 543 del 22.3.22, il dirigente dell' citato aveva rettificato il punteggio Parte_2
assegnato al medesimo , aveva risolto il contratto in essere alla data del 23.3.22, aveva Pt_1
disposto il riconoscimento del servizio prestato dal 29.9.21 al 23.3.22 come servizio di fatto e non di
CP_ diritto e ciò dopo aver ottenuto, in data 18.2.22, dalla direzione provinciale di Caserta risposta negativa circa la sussistenza di copertura assicurativa per i periodi lavorativi dichiarati dal lavoratore in fase di domanda di inserimento nelle graduatorie.
Secondo il Tribunale, se è ben vero che l'assenza di copertura assicurativa non poteva, di per sé, costituire prova della mancata prestazione del servizio nei periodi considerati dal decreto del
22.3.2022, non di meno, nel caso di specie, mancavano riscontri oggettivi della effettività del servizio che il aveva dichiarato, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, di aver prestato come Pt_1 collaboratore scolastico dall'anno scolastico 2017/18 all'anno scolastico 2019/20 presso l'Istituto
Paritario Padre Pio s.r.l. di San Prisco (CE). Ciò in quanto, oltre al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del citato Istituto Paritario per il periodo in questione, parte ricorrente attuale appellante non aveva ottemperato all'ordine, disposto in fase cautelare con ordinanza del 28.6.22, di esibizione del certificato del centro per l'impiego attestante i periodi lavorativi che il ricorrente medesimo asseriva svolti alle dipendenze dell'Istituto Paritario sopra indicato.
E perché, il certificato di servizio, che avrebbe dovuto attestare i periodi lavorativi, rilasciato dal legale rappresentante dell'Istituto Paritario Padre Pio s.r.l. di San Prisco (CE) in data 3.2.21, conteneva delle incongruenze, dovute al fatto che dall'estratto contributivo si evinceva come il lavoratore avesse percepito dall' , dal 1.9.17 al 22.10.17, l'indennità di mobilità. Infine, non CP_2
meno inattendibile era il verbale di conciliazione prodotto in atti, perché documento non sottoscritto e non recante nemmeno indicazione della res litigiosa.
Ha proposto appello il , con atto iscritto al ruolo generale di questa Corte il 12.4.2023, Pt_1 lamentando, con il primo motivo, l'erronea valutazione del materiale probatorio documentale acquisito agli atti del primo grado e, con la seconda censura, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il primo giudice avrebbe pronunciato oltre i limiti delle domande delle parti, atteso che il provvedimento impugnato nel presente giudizio era fondato soltanto sulla mancata copertura assicurativa di taluni periodi nei quali il medesimo appellante aveva dichiarato di avere prestato servizio e non sull'insufficienza della documentazione prodotta, invece valutata dal Tribunale.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, l'appello è stato deciso mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile, perché depositato oltre il termine di cui all'art. 327
c.p.c.
La sentenza appellata, infatti, è stata pubblicata l'11.10.2022, cosicché il termine per proporre impugnazione scadeva l'11.4.2023, giorno non festivo (per il quale, quindi, non operava alcuna proroga ex art. 155 c.p.c.), mentre l'appello è stato iscritto al ruolo generale della Corte d'Appello solo il 12.4.2023. Né si applica la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di lavoro (Cassazione, ordinanza 19079/2018 tra le molte).
Le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili in mancanza di costituzione della parte vincitrice.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi