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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 110-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Agata Indelicato, con l'ausilio del dott. , nominato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;
ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. nonché la Persona_1 documentazione allegata;
rilevato con decreto del giorno 28.4.2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che – a seguito dei decreti del 7.5.2024 e dell'11.6.2024 – è stata predisposta una nuova relazione nuovamente comunicata ai creditori (ivi compresi i singoli enti impositori) ed il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro
86.917,32 che implica un rapporto rata/reddito del 49,92% (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 9 della prima relazione) il che comprova la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente il quale svolge l'attività di operaio a tempo indeterminato alle dipendenze della St
RO S.R.L.e , nel 2022, ha dichiarato un reddito lordo di euro
23.618,00) e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.815,21;
rilevato che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.322,00 somma comprensiva del canone di locazione mensile dell'appartamento ove il ricorrente risiede;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di immobili mentre risulta proprietario dei seguenti beni mobili: di due autoveicoli (analiticamente individuati in seno alla relazione), uno dei quali oggetto di furto (con relativa perdita di possesso) mentre l'altro appare privo di valore attuale di mercato;
ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre
(come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C. e dall'integrazione – appositamente richiesta – datata 25.3.2024) dalla circostanza che lo stesso e la moglie (con cui è intervenuta la separazione omologata con provvedimento dell'11.09.2020) sono stati affetti da ludopatia il che ha progressivamente determinato un ripetuto accesso al credito tra il 2010 e il 2018
(in presenza di un carico di famiglia di quattro persone, moglie – priva di reddito
- e due figli) e tale situazione si è protratta sino alla decisione di fare ricorso al
SERT per il trattamento di detto stato psico patologico, a partire dal gennaio
2018 (cfr. certificazione in atti);
ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata dalla suddetta circostanza esogena ed imprevedibile;
ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata a seguito dei decreti del 7.5.2024 e dell'11.6.2024, è rappresentata dalla tabella che segue:
Pag. 2 di 6
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento rateale ai creditori della somma di euro 30.886,65 in 96 rate mensili (84 + 12 per le spese in prededuzione) ascendenti ad euro 433,00, secondo le percentuali di cui alla tabella che precede (oltre al compenso dell'OCC ed ai compensi per l'assistenza legale); ritenuto – in sintesi – che la proposta prevede la falcidia del 55% per i tributi locali ed erariali muniti di privilegio generale sui beni mobilie del 65% per i
Pag. 3 di 6 crediti chirografari, con il calcolo degli interessi, parametrati al tasso legale attualmente vigente (+2,5%); ritenuto che, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 2.440,00 e da liquidare ai sensi dell'art. 71 del CCI comma 4; rilevato che il compenso dovuto all'OCC non potrà comunque essere corrisposto con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) in quanto la citata disposizione (come novellata dal c.d. terzo correttivo) prevede testualmente che: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che
è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre
2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;
ritenuto che
il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.822,75,, di cui il 75% (pari ad Euro 1.367,06) da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato mentre sono preventivate spese di registrazione e di pubblicità per complessivi euro 280,00;
ritenuto che
il ricorrente si è espressamente impegnato a porre a garanzia della completa esecuzione del piano la somma attualmente maturata a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 11.624,39) ed l'importo del fondo di previdenza complementare maturato al 31/12/2022, pari ad €. 36.672,00; rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta finale
(quale risultante dalla relazione depositata il 25.6.2024) nessuno dei creditori ha presentato osservazioni (come attestato dal professionista nominato dall'O.C.C;
ritenuto che
il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad
Pag. 4 di 6 euro 1.815,21, in quanto residua una somma mensile superiore a quella di euro
€. 1.322,00, indicata come necessaria per le normali esigenze;
ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del ricorrente a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata dell'esecuzione del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di CP_1
;
[...] dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Si comunichi
Pag. 5 di 6 Catania, 13 novembre 2024
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 110-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Agata Indelicato, con l'ausilio del dott. , nominato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;
ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. nonché la Persona_1 documentazione allegata;
rilevato con decreto del giorno 28.4.2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che – a seguito dei decreti del 7.5.2024 e dell'11.6.2024 – è stata predisposta una nuova relazione nuovamente comunicata ai creditori (ivi compresi i singoli enti impositori) ed il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro
86.917,32 che implica un rapporto rata/reddito del 49,92% (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 9 della prima relazione) il che comprova la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente il quale svolge l'attività di operaio a tempo indeterminato alle dipendenze della St
RO S.R.L.e , nel 2022, ha dichiarato un reddito lordo di euro
23.618,00) e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.815,21;
rilevato che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.322,00 somma comprensiva del canone di locazione mensile dell'appartamento ove il ricorrente risiede;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di immobili mentre risulta proprietario dei seguenti beni mobili: di due autoveicoli (analiticamente individuati in seno alla relazione), uno dei quali oggetto di furto (con relativa perdita di possesso) mentre l'altro appare privo di valore attuale di mercato;
ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre
(come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C. e dall'integrazione – appositamente richiesta – datata 25.3.2024) dalla circostanza che lo stesso e la moglie (con cui è intervenuta la separazione omologata con provvedimento dell'11.09.2020) sono stati affetti da ludopatia il che ha progressivamente determinato un ripetuto accesso al credito tra il 2010 e il 2018
(in presenza di un carico di famiglia di quattro persone, moglie – priva di reddito
- e due figli) e tale situazione si è protratta sino alla decisione di fare ricorso al
SERT per il trattamento di detto stato psico patologico, a partire dal gennaio
2018 (cfr. certificazione in atti);
ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata dalla suddetta circostanza esogena ed imprevedibile;
ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata a seguito dei decreti del 7.5.2024 e dell'11.6.2024, è rappresentata dalla tabella che segue:
Pag. 2 di 6
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento rateale ai creditori della somma di euro 30.886,65 in 96 rate mensili (84 + 12 per le spese in prededuzione) ascendenti ad euro 433,00, secondo le percentuali di cui alla tabella che precede (oltre al compenso dell'OCC ed ai compensi per l'assistenza legale); ritenuto – in sintesi – che la proposta prevede la falcidia del 55% per i tributi locali ed erariali muniti di privilegio generale sui beni mobilie del 65% per i
Pag. 3 di 6 crediti chirografari, con il calcolo degli interessi, parametrati al tasso legale attualmente vigente (+2,5%); ritenuto che, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 2.440,00 e da liquidare ai sensi dell'art. 71 del CCI comma 4; rilevato che il compenso dovuto all'OCC non potrà comunque essere corrisposto con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) in quanto la citata disposizione (come novellata dal c.d. terzo correttivo) prevede testualmente che: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che
è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre
2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;
ritenuto che
il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.822,75,, di cui il 75% (pari ad Euro 1.367,06) da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato mentre sono preventivate spese di registrazione e di pubblicità per complessivi euro 280,00;
ritenuto che
il ricorrente si è espressamente impegnato a porre a garanzia della completa esecuzione del piano la somma attualmente maturata a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 11.624,39) ed l'importo del fondo di previdenza complementare maturato al 31/12/2022, pari ad €. 36.672,00; rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta finale
(quale risultante dalla relazione depositata il 25.6.2024) nessuno dei creditori ha presentato osservazioni (come attestato dal professionista nominato dall'O.C.C;
ritenuto che
il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad
Pag. 4 di 6 euro 1.815,21, in quanto residua una somma mensile superiore a quella di euro
€. 1.322,00, indicata come necessaria per le normali esigenze;
ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del ricorrente a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata dell'esecuzione del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di CP_1
;
[...] dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Si comunichi
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Il Presidente dott. Roberto Cordio
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