Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MANUELA MINEO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Cascina (PI), via Tosco Romagnola n. 198, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano espressamente al reciproco mantenimento;
3) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 contribuiranno, in egual misura, alla sua educazione ed alla sua crescita;
4) il minore (come di fatto già avviene) sarà collocato in modo paritario presso la madre e presso il padre, trascorrendo con ciascun genitore, in maniera alternata, un'intera settimana, con conseguente esercizio dei poteri disgiunti relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, allorché ciascun genitore avrà il figlio presso di sé, mentre, per le questioni di carattere straordinario, la potestà verrà esercitata dai genitori congiuntamente;
5) ciascun genitore, nella settimana di sua competenza, provvederà alla gestione di tutti gli impegni, scolastici e non, del minore, oltre che a soddisfare ogni sua necessità;
1
7) la casa familiare, sita in LT (LU), Via Divisione Folgore n. 23, attualmente posta in vendita, fintantoché non sarà compravenduta, rimarrà nella disponibilità di entrambi i genitori che vi abiteranno in maniera alternata allorquando il minore sarà collocato settimanalmente presso ciascuno di essi;
8) il genitore, nella settimana di competenza dell'altro, trasferirà la propria dimora l'uno, il IG.
[...]
, presso la Caserma Gamerra di Pisa, ove attualmente presta servizio, l'altro, la IG.ra Parte_2
, presso l'immobile di proprietà della di lei madre, adiacente alla casa familiare;
Parte_1
9) le festività religiose e civili saranno trascorse dal minore ad anni alterni presso la Per_1 madre e presso il padre, sempre nel rispetto delle modalità sopra concordate;
10) durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo continuativo di giorni 15 presso ciascun genitore, che sarà preventivamente concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
11) ciascun genitore, tenuto conto della collocazione paritaria del minore, provvederà al mantenimento diretto del figlio provvedendo a soddisfare ogni sua necessità; Per_1
12) qualora il IG. , che svolge la professione di militare, per impegni istituzionali, Parte_2 venga impiegato all'estero o in territorio nazionale per un periodo continuativo superiore a giorni 30, quest'ultimo contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla IG.ra Per_1 [...]
la somma mensile di Euro 250,00 fino al termine del mandato disposto dall'Autorità di Parte_1 appartenenza;
13) ciascun genitore, inoltre, dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo lo schema di cui al protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca, che qui si richiama integralmente (doc. n. 9);
14) la casa familiare, sita in LT (LU), Via Divisione Folgore n. 23, verrà compravenduta ed il ricavato, previa estinzione del mutuo ipotecario, sarà assegnato in egual misura ad entrambi i coniugi i quali provvederanno a dotarsi di un immobile di proprietà esclusiva, ove il minore potrà essere collocato sempre in maniera alternata, comunicando reciprocamente il nuovo indirizzo di residenza;
15) le parti, una volta effettuata la vendita del suddetto immobile ed estinto il muto ipotecario, provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. 00156/0000040497137 - “Crèdit Agricole
Cariparma S.p.a.” (doc. n. 10), ripartendo a metà tra loro le somme eventualmente presenti;
16) salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere tra loro per qualunque ragione o titolo derivante dal matrimonio;
17) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
18) i coniugi rilasciano, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio, in favore del figlio minore, del passaporto, della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria;
19) i coniugi rilasciano, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio in loro favore di passaporti o documenti di espatrio».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 3/10/2015, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
7/2/2020), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 3/10/2015, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 100, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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