Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 4/4/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Gaetano Palombo, elettivamente domiciliata in Roma Via Nicandro n. 55;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ) in proprio e nella Controparte_3 CodiceFiscale_4 qualità di amministratore di sostegno a tempo indeterminato del fratello
(C.F. , tutti Controparte_4 CodiceFiscale_5 quali eredi di con l'avvocato Michele Farina nel cui Persona_1 studio in Caserta via Turati n. 55 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 5
5/10/2022 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso l' atto di precetto notificatole in data 15-20/05/2015, con il quale le intimava di rilasciare e restituire in Persona_1 suo favore i beni immobili di cui al rogito per Notaio del Persona_2
22.11.2007 siti nel Comune di Formia, in virtù della sentenza n. 840/2014 del Tribunale di Cassino.
Parte opponente deduce che la sentenza n. 840/2015 non è passata in giudicato e che è pendente giudizio di appello rg n. 2757/25 dinanzi alla
Corte di Appello di Roma. Si costituiva in giudizio la sig.ra a patrocinio dell' Avv. Per_1
Michele Farina, con comparsa di costituzione e risposta, nella quale si eccepiva che l' appello proposto dalla sig.ra notificato il Per_1 4.02.2015 all' Avv. Palombo, quale procuratore di per l' Parte_1 udienza del 28.05.2015, non è stato iscritto a ruolo, con la conseguenza che la sentenza n. 840/2015 è passata in cosa giudicata, dal momento che la stessa non ha proposto gravame nel termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., a nulla rilevando che l' appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all' art. 343 c.p.c.( pag. 2 comparsa di costituzione). Orbene, nel caso di specie la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., in cui la contestazione sostanzialmente verte sul fatto di essere stato azionato un titolo che si assume illegittimamente munito della formula esecutiva”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l' opposizione e condannato parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in €. 3.500,00 oltre oneri accessori e rimborso forfettario.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Invero dall' esame dell' incarto processuale si evince che l' opposizione è infondata e deve essere rigettata. Con la sentenza civile del 19/10/2012, n. 18073 la S.C. riconferma l'orientamento, sull'interpretazione dell'art. 347, comma 1, c.p.c., fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 10864 del 2011. La S.C. ha ribadito che l'art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui pag. 2 di 5 all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli. Infatti, il richiamo alle “forme” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile – ai sensi dell'art. 359 c.p.c. – che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione) o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343 c.p.c., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma). Inoltre, si fa osservare che la parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.; sicché, nel caso in cui l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare la eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art. 334, secondo comma, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) avesse poi dato luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione può alternativamente procedere: alla iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.; oppure proporre comunque la sua impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine (Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 7519 del 01/04/2014). Nella fattispecie in esame, la sentenza è stata pubblicata il
24.07.2014 e, quindi, da tale data è iniziato a decorrere il termine per proporre l' appello;
la sig.ra con atto di citazione in appello Per_1 notificato al procuratore costituito di , proponeva gravame Parte_1
pag. 3 di 5 avverso la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Roma per l' udienza del 28.05.2015, tuttavia l' appellante non provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo. Di converso, proponeva appello Parte_1 incidentale senza il rispetto dei termini predetti, per cui lo stesso risulta tardivo. Alla luce di quanto esposto, l' opposizione al precetto notificato a in data 15-20/05/2015, è infondata e deve essere Parte_1 rigettata.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) In via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza N° 1348/2022 solo nella parte relativa alle spese di giudizio condannatorie.
2) In via principale accogliere integralmente il presente atto di appello e quindi riformare la sentenza N° 1348/2022 del 5/10/2022 R.G. N°
2046/2015 pubblicata il medesimo giorno, notificata in data 06/10/2022, per tutti i motivi di cui ai punti sopra, poiché infondata in fatto e in diritto. 3) Conseguentemente, pertanto, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato da in data 20/5/2015 nei confronti di Persona_1
appellante. 4) Il tutto con vittoria di spese e compenso Parte_1 professionale del presente giudizio.”.
Hanno resistito , Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_3 amministratore di sostegno a tempo indeterminato del fratello
[...]
, tutti quali eredi di Controparte_4 Persona_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'appello e, nel contempo, rigettarlo poiché infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1348/22 del 05/10/22 emessa dal Tribunale di Cassino, in persona del G.U. dr. Tirozzi, resa a seguito del giudizio civile RG. 2046/15, notificata il
05/10/2022; - vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali del giudizio di appello.”
Rinunciata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 4/4/2025.
§ 4. – L'appello era rinviato all'udienza del 28/3/2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e pag. 4 di 5 l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_3 amministratore di sostegno a tempo indeterminato del fratello
[...]
, tutti quali eredi di contro la Controparte_4 Persona_1 sentenza n. 1348 pubblicata il 5/10/2022 resa tra le parti dal Tribunale di
Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 4/4/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 5 di 5