TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8033/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Celentano Giacomo Alessandro Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila,
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, in data 1.02.2020, mentre prestava attività lavorativa presso il “Bar Tabacchi Bonfitto di ” in San Marco in Lamis, ha subito un Controparte_2
infortunio; di aver presentato, in data 12.02.2020, istanza di riconoscimento dell'infortunio subito all' ; che l'Istituto, con comunicazioni del 6.06.2020 e del 20.08.2020, ha rigettato la predetta CP_1 richiesta, adducendo la seguente motivazione: “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comunque ad altre situazioni del vivere quotidiano. Evento non dichiarato in sede di primo accesso al pronto soccorso”; di aver proposto, in data 13.10.2020, ricorso avverso il provvedimento di reiezione, anche esso rigettato dall' in data 24.10.2020. CP_1
Parte ricorrente, dunque, ha chiesto – previo accertamento che, in conseguenza dell'infortunio del
1.02.2020, ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica in misura pari almeno al 12% – il pagamento dell'indennità di temporanea inabilità per il periodo dall'infortunio al pagina 1 di 4 12.10.2020 e la condanna dell' alla corresponsione di un indennizzo in capitale nella misura CP_1
corrispondente al grado d'invalidità riscontrato. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L' ha inoltre sottolineato che la ricorrente ha inizialmente dichiarato che l'evento si è verificato CP_1
in campagna alle ore 19.00 e non sul luogo di lavoro, successivamente ha rettificato la sua dichiarazione, asserendo che l'infortunio era accaduto in occasione di lavoro, inciampando sulla pedana sita dietro il bancone del bar.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Secondo l'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”, con la precisazione, al comma 3, che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
È quindi prevista, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, l'erogazione da parte dell' di un CP_1
indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al 16%.
Nel caso di specie, può ritenersi accertata la derivazione eziologica tra l'infortunio occorso alla ricorrente in data 1.02.2020, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, e il danno biologico subito. Ciò è provato dagli esiti della prova testimoniale e, altresì, dal filmato depositato da parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 22.04.2024, acquisibile ex art. 421 c.p.c.
Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – espletata dal dr. – ha consentito di Persona_1
appurare che, a seguito del citato infortunio, la ricorrente risulta affetta da “Esiti di frattura epifisi distale di radio ed ulna di sinistra. Ischemia critica arto superiore omolaterale da occlusione dell'arteria omerale post-traumatica sottoposta ad intervento chirurgico di by-pass omero-omerale alla biforcazione in vena mediana invertita. Sofferenza del nervo mediano polso di sinistra. Minuta
pagina 2 di 4 frattura del profilo posteriore dell'olecrano ulnare omolaterale”.
Il c.t.u. ha inoltre affermato che la ricorrente “a seguito dell'infortunio ha subito un delicato intervento di chirurgia vascolare, ha osservato un lungo periodo di astensione dal lavoro ed ha praticato intensi cicli di riabilitazione come anche riportato in relazione nella storia clinica. Allo stato, la ricorrente, di sesso femminile e di giovane età, presenta gli esiti cicatriziali post-traumatici/chirurgici al braccio- avambraccio di sinistra, come già descritto, che, se pur lineari, non rilevati e deturpanti e non interessanti il collo/volto ma limitati all'arto coinvolto, rappresentano comunque, complessivamente, un pregiudizio estetico lieve che ritengo possa essere valutato nella misura del 4%. Pertanto, per tutto quanto analizzato e riconsiderato ed anche precisando che il ctp avrebbe dovuto essere presente e rappresentare le sue osservazioni/valutazioni durante le operazioni peritali espletate il 02-10-2024 ed, inoltre, tenendo presente che nella sua relazione del 30-12-2021 ha valutato il danno biologico al
12%-13% senza nessuna menzione all'invalidità temporanea, ritengo appropriato riconoscere il danno biologico globalmente valutabile al 9% (nove per cento). Ritengo, altresì, che l'inabilità temporanea assoluta vada rapportata al periodo compreso tra la data dell'evento traumatico del 01-
02-2020 e quella del 04-08-2020 data in cui la periziando ha eseguito l'elettromioneurografia e la visita di chirurgia vascolare con ecocolordoppler arterioso agli arti superiori, presso l'ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza, durante le quali viene riscontrato un netto miglioramento delle condizioni fisiche della ricorrente”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di esami clinici e strumentali e di studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un grado d'inabilità pari al c.d. minimo indennizzabile, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
pagina 3 di 4 Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con condanna dell' al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, oltre all'indennità di inabilità temporanea dal 1.02.2020, data del sinistro, fino al 04.08.2020 (detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione).
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.26.000”, posto che la somma spettante alla lavoratrice a titolo di indennizzo in capitale è pari a €.13.103,28, tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (ossia il 9%) e dell'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa (35 anni nel 2020), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al d.m. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione,
Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023, est. Ariola).
Nella quantificazione delle spese processuali è compreso l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato ad un grado d'inabilità permanente del 9%, in conseguenza dell'infortunio alla stessa occorso in data 1.02.2020, con conseguente periodo di inabilità temporanea dalla data del sinistro fino al 04.08.2020, condanna l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale, con rivalutazione e interessi legali maturati nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo, oltre all'indennità d'inabilità temporanea dal 1.02.2020, data del sinistro, fino al 04.08.2020
(detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione);
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2.966,70, CP_1
oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Celentano Giacomo Alessandro, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8033/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Celentano Giacomo Alessandro Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Villasmunta Danila,
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, in data 1.02.2020, mentre prestava attività lavorativa presso il “Bar Tabacchi Bonfitto di ” in San Marco in Lamis, ha subito un Controparte_2
infortunio; di aver presentato, in data 12.02.2020, istanza di riconoscimento dell'infortunio subito all' ; che l'Istituto, con comunicazioni del 6.06.2020 e del 20.08.2020, ha rigettato la predetta CP_1 richiesta, adducendo la seguente motivazione: “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comunque ad altre situazioni del vivere quotidiano. Evento non dichiarato in sede di primo accesso al pronto soccorso”; di aver proposto, in data 13.10.2020, ricorso avverso il provvedimento di reiezione, anche esso rigettato dall' in data 24.10.2020. CP_1
Parte ricorrente, dunque, ha chiesto – previo accertamento che, in conseguenza dell'infortunio del
1.02.2020, ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica in misura pari almeno al 12% – il pagamento dell'indennità di temporanea inabilità per il periodo dall'infortunio al pagina 1 di 4 12.10.2020 e la condanna dell' alla corresponsione di un indennizzo in capitale nella misura CP_1
corrispondente al grado d'invalidità riscontrato. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L' ha inoltre sottolineato che la ricorrente ha inizialmente dichiarato che l'evento si è verificato CP_1
in campagna alle ore 19.00 e non sul luogo di lavoro, successivamente ha rettificato la sua dichiarazione, asserendo che l'infortunio era accaduto in occasione di lavoro, inciampando sulla pedana sita dietro il bancone del bar.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Secondo l'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”, con la precisazione, al comma 3, che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
È quindi prevista, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, l'erogazione da parte dell' di un CP_1
indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al 16%.
Nel caso di specie, può ritenersi accertata la derivazione eziologica tra l'infortunio occorso alla ricorrente in data 1.02.2020, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, e il danno biologico subito. Ciò è provato dagli esiti della prova testimoniale e, altresì, dal filmato depositato da parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 22.04.2024, acquisibile ex art. 421 c.p.c.
Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio – espletata dal dr. – ha consentito di Persona_1
appurare che, a seguito del citato infortunio, la ricorrente risulta affetta da “Esiti di frattura epifisi distale di radio ed ulna di sinistra. Ischemia critica arto superiore omolaterale da occlusione dell'arteria omerale post-traumatica sottoposta ad intervento chirurgico di by-pass omero-omerale alla biforcazione in vena mediana invertita. Sofferenza del nervo mediano polso di sinistra. Minuta
pagina 2 di 4 frattura del profilo posteriore dell'olecrano ulnare omolaterale”.
Il c.t.u. ha inoltre affermato che la ricorrente “a seguito dell'infortunio ha subito un delicato intervento di chirurgia vascolare, ha osservato un lungo periodo di astensione dal lavoro ed ha praticato intensi cicli di riabilitazione come anche riportato in relazione nella storia clinica. Allo stato, la ricorrente, di sesso femminile e di giovane età, presenta gli esiti cicatriziali post-traumatici/chirurgici al braccio- avambraccio di sinistra, come già descritto, che, se pur lineari, non rilevati e deturpanti e non interessanti il collo/volto ma limitati all'arto coinvolto, rappresentano comunque, complessivamente, un pregiudizio estetico lieve che ritengo possa essere valutato nella misura del 4%. Pertanto, per tutto quanto analizzato e riconsiderato ed anche precisando che il ctp avrebbe dovuto essere presente e rappresentare le sue osservazioni/valutazioni durante le operazioni peritali espletate il 02-10-2024 ed, inoltre, tenendo presente che nella sua relazione del 30-12-2021 ha valutato il danno biologico al
12%-13% senza nessuna menzione all'invalidità temporanea, ritengo appropriato riconoscere il danno biologico globalmente valutabile al 9% (nove per cento). Ritengo, altresì, che l'inabilità temporanea assoluta vada rapportata al periodo compreso tra la data dell'evento traumatico del 01-
02-2020 e quella del 04-08-2020 data in cui la periziando ha eseguito l'elettromioneurografia e la visita di chirurgia vascolare con ecocolordoppler arterioso agli arti superiori, presso l'ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza, durante le quali viene riscontrato un netto miglioramento delle condizioni fisiche della ricorrente”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di esami clinici e strumentali e di studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un grado d'inabilità pari al c.d. minimo indennizzabile, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
pagina 3 di 4 Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 9%, con condanna dell' al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, oltre all'indennità di inabilità temporanea dal 1.02.2020, data del sinistro, fino al 04.08.2020 (detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione).
La soccombenza regola le spese, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi in relazione alla serialità del contenzioso, scaglione “infra” €.26.000”, posto che la somma spettante alla lavoratrice a titolo di indennizzo in capitale è pari a €.13.103,28, tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (ossia il 9%) e dell'età della ricorrente al momento della presentazione dell'istanza ammnistrativa (35 anni nel 2020), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale” allegata al d.m. 23 aprile 2019 (cfr., sui criteri di liquidazione,
Corte d'Appello di Bari, sez. Lav., sent. n. 950 del 10.5.2023, est. Ariola).
Nella quantificazione delle spese processuali è compreso l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato ad un grado d'inabilità permanente del 9%, in conseguenza dell'infortunio alla stessa occorso in data 1.02.2020, con conseguente periodo di inabilità temporanea dalla data del sinistro fino al 04.08.2020, condanna l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale, con rivalutazione e interessi legali maturati nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo, oltre all'indennità d'inabilità temporanea dal 1.02.2020, data del sinistro, fino al 04.08.2020
(detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione);
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2.966,70, CP_1
oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, con distrazione nei confronti dell'avv. Celentano Giacomo Alessandro, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4