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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 1137/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 5/12/2023 all'esito dell'ordinanza del 11/12/2023 e promossa
DA
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Pederanzi
- APPELLANTE -
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Lucia Corazzini CP_1
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1349/2022 pubblicata il 14/10/2022 resa all'esito del procedimento N.R.G. 3566/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società propone appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale, rigettata l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla accoglie la domanda principale della Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna la alla restituzione dell'importo di €
[...] Parte_1
20.000,00, ricevuto a titolo di acconto per le prestazioni contrattuali, oltre interessi nella
1 misura di legge maturati dalla data della domanda e fino al saldo effettivo, condannando altresì la società odierna appellante alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Il primo Giudice ritiene di non poter condividere la tesi prospettata dalla società attrice in ordine alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti in giudizio quale appalto d'opera, visto che da quanto emerge dalle pattuizioni contenute nel contratto di vendita n.12/18 dell'8/3/2018 versato in atti, la non si impegna a consegnare l'opera Parte_1 finita, ma si obbliga a fornire attività di consulenza e progettazione e, una volta finiti i lavori di ristrutturazione a fornire gli arredi del negozio e del laboratorio.
Appare, quindi, chiaro secondo il Tribunale che la società attrice avrebbe dovuto servirsi di ditte terze per effettuare tutte le lavorazioni necessarie a rendere idonea la struttura ad ospitare la gelateria e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.
Nell'accordo sottoscritto dalle parti, infatti, non è previsto alcun impegno diretto della
Disegneria a fornire la manodopera per la realizzazione dei lavori di adeguamento e per l'esecuzione del progetto da questa realizzato in adempimento agli impegni assunti.
Pertanto, il primo Giudice ritiene che il contratto sottoscritto tra le parti sia di natura mista, in parte contratto di prestazione intellettuale per quanto attiene alla fase iniziale di collaborazione e progettazione ed in parte contratto di vendita.
Al fine di individuare la disciplina normativa applicabile al rapporto contrattuale misto è necessario, secondo il Tribunale, fare riferimento alla prestazione contrattuale caratterizzante il contratto stesso che nel caso in specie è riconducibile alla vendita.
Difatti, dall'esame del contratto sottoscritto dalle parti può agevolmente rilevarsi che gli importi ivi indicati erano dovuti in parte per l'arredo del locale ed in parte per l'arredo del laboratorio e nessun compenso veniva, invece, stabilito per la progettazione.
Di talchè l'acconto di € 20.000,00 previsto nel contratto e corrisposto dalla è stato CP_1 pattuito in relazione all'attività finale e, quindi, al valore dell'arredo e della spesa relativa del personale che avrebbe dovuto recarsi sul luogo in fase di montaggio.
In considerazione dell'incompletezza dell'attività prestata dalla Designeria, argomenta ancora il primo Giudice, che di fatto, contravvenendo alle previsioni contrattuali e agli impegni presi, forniva un apporto praticamente inutile, ostacolando, quindi, la
2 realizzazione del progetto contrattuale ideato dalla , vi sono tutti gli elementi in base CP_1 ai quali poter ritenere escluso il diritto a qualsivoglia compenso per la esigua attività svolta, tanto più che il teste all'udienza del 19/5/2021 confermava la mancata Tes_1 esecuzione dei lavori.
Per questo motivo il Tribunale ritiene di non riconoscere alcunchè alla Designeria che pertanto è tenuta a restituire alla l'importo di € 20.000,00 trattenuto. CP_1
L'accoglimento della domanda principale anche se con una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalle parti comporta l'assorbimento della domanda subordinata di risarcimento danni che, comunque non poteva essere accolta stante la mancata prova del danno subito.
La società propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara Parte_1 deducendo l'errata ricostruzione dei fatti, contrari alle risultanze istruttorie.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice la società appellante si occupa come propria attività “sociale” della progettazione di locali per somministrazione di cibi e bevande e non la vendita di mobilio che non è attività propria della . Parte_1
Inoltre, a seguito del giudizio di primo grado è risultato provato come la società appellante abbia predisposto progetti, render e relazioni nonchè come la stessa avesse, sino al momento del recesso, svolto una notevole attività contrattuale, certamente meritevole di riconoscimento economico.
Pertanto, risulta errata e comunque del tutto infondata l'argomentazione utilizzata dal
Tribunale secondo la quale l'attività svolta dall'esponente sarebbe stata di ostacolo alla realizzazione del progetto.
La ha in realtà adempiuto correttamente alla propria obbligazione Parte_1 contrattuale, predisponendo i progetti e i render per la gelateria della società appellata.
L'entità dell'importo e la fondatezza dell'azione costituiscono, secondo la società appellante, motivi posti a base dell'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza appellata e, quindi così precisa le proprie conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, 2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proprio appello e, per
3 l'effetto, in riforma della sentenza n. 1349/2022, resa inter partes dal Tribunale di
Pescara, Sez I Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Valeria BATTISTA-R.G. n.
3566/2018, pubblicata il 14/10/20 notificata il 17/10/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Si costituisce la società appellata deducendo la mancata devoluzione nel CP_1 giudizio d'appello di tutte le questioni sottoposte al tribunale e deliberate in sentenza conduce a ritenere precluso ogni esame delle stesse.
In particolare la società appellata eccepisce la formazione del giudicato interno sulle questioni decise dal Tribunale e inerenti la diversa qualificazione giuridica del contratto sottoscritto dalle parti e la mancanza nel contratto stesso della pattuizione di un corrispettivo per la fase della progettazione.
Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che non corrisponde al vero che alla data del recesso la aveva completato il proprio compito, ma anzi le bozze e le relazioni da Parte_1 questa predisposte erano del tutto inutilizzabili in quanto erano format standard non corrispondenti alle esigenze del committente e non rispettose della normativa igienico strutturale ed edilizia vigente per i laboratori all'interno dei quali si producono gelati.
In ogni caso correttamente il primo Giudice ha statuito che alcun compenso spetta a controparte per l'attività asseritamente svolta visto che le parti hanno ritenuto di determinare un corrispettivo con riguardo al valore dell'arredo tenendo conto della spesa relativa al personale che avrebbe dovuto recarsi in loco in fase di montaggio.
Sicchè la sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi visto che segue un ragionamento logico giuridico frutto di un'attenta ricostruzione e valutazione del rapporto intercorso tra le parti in causa.
In merito all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di
Pescara la società appellata deduce l'infondatezza dei motivi dedotti dalla Parte_1 ed il difetto dei presupposti per essere accolta.
Infine la società appellata così rassegna le proprie conclusioni: “1) In via preliminare, accertato che l'odierna impugnazione della Sentenza n. 1349/2022 del Tribunale di
4 Pescara afferisce esclusivamente a quanto statuito a pagine 8 e 9 della prop dela, dichiarare per l'effetto l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi del deciso di primo grado non oggetto di gravame, siccome individuati al capo sub1) della presente comparsa di costituzione e risposta, - rigettare la richiesta di sospensiva, poiché priva dei presupposti del periculum in more e del fumus boni iuris. 2) Nel merito, ritenuto infondato il motivo di appello proposto, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 1349/202 Tribunale di Pescara.”
All'udienza del 5/12/2023 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
11/12/2023 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto la natura mista del contratto inter partes e la prevalenza della vendita rispetto alle altre obbligazioni dedotte in contratto, e direttamente ricadenti sul fornitore, in relazione alle quali non poteva che ritenersene la natura accessoria al negozio di vendita.
2.1. Il contratto inter partes, infatti, nella sua versione definitiva prevedeva un corrispettivo commisurato al valore delle sole apparecchiature oggetto della fornitura, specificamente e dettagliatamente elencate nel contratto e suddivise in arredi ed attrezzature da laboratorio, comprendendo il corrispettivo sia le prestazioni di “PROGETTAZIONE TECNICA PER LA
COSTRUZIONE” che quella di redazione delle “TAVOLE IMPIANTI
IDRAULICI, ELETTRICI”.
2.2. Restavano, invece, escluse le attività inerenti la realizzazione degli
“IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI” e le “OPERE DI CARTONGESSO E
DECORAZIONE”, mentre veniva prevista che le opere di posa fossero effettuate da personale della società appellante.
2.3. Correttamente, quindi, il Tribunale alla luce dell'accessorietà rispetto alla vendita delle altre prestazioni contrattuali facenti carico alla società
5 appellante ha ritenuto la natura mista del rapporto contrattuale con l'applicabilità della disciplina della vendita in quanto elemento prevalente nell'ambito del contratto.
2.4. Del pari correttamente ha ritenuto che, pur se accessorie, le prestazioni progettuali trovassero la loro disciplina giuridica nell'ambito delle prestazioni intellettuali, quale disciplina integrativa di quella propria della vendita.
2.5. Ne consegue che del pari correttamente, il Tribunale ha ritenuto che la parte appellata potesse esercitare il diritto di recesso contemplato dall'art. 2237 c.c..
2.6. Le risultanze dell'istruttoria, così come anche valorizzate dal giudice di primo grado, consentono, infatti, di ritenere come le attività poste in essere dalla società appellante prodromiche alla realizzazione dell'attività di gelateria di cui al contratto inter partes non apparissero correttamente effettuate ed inidonee al risultato atteso, giacchè lo stesso Ing. Tes_1 ebbe così a riferire, in sede di escussione testimoniale: “Loro avevano predisposto delle bozze che sicuramente dovevano essere rilavorate Parte perché ricordo che mi ero recato presso la che chiedere un parere preventivo sulla bozza e lì l'incaricata mi sollevò delle problematiche sul progetto che esibivo anche da un punto di vista formale. Quindi era sicuramente una tavola da rilavorare.;” “la tavola era stata abbozzata, ma non è stata conclusa perché la fase di progettazione si conclude con il rilascio dei necessari titoli” “la mi aveva inviato via mail una Parte_1 relazione in formato world di poche pagine dove venivano descritti sommariamente i lavori relativi ai detti impianti, ma non era una relazione presentabile. Ma era normale in quella fase perché era all'inizio per poter iniziare a lavorare”.
2.7. Ciò evidenziava come le attività poste in essere dalla appellante e finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'esercizio commerciale non fossero complete, tanto da necessitare integrazioni - così come peraltro risultanti dalla
6 corrispondenza prodotta dalla stessa parte appellante in prime cure - onde Parte poterle sottoporre alla competente.
2.8. Ciò incideva sulle stesse possibilità di realizzazione della gelateria e di utilizzo anche delle attrezzature oggetto del contratto intercorso tra le parti, sicchè il recesso operato dalla appellata appariva giustificato dal sostanziale inadempimento della appellante alle proprie obbligazioni avuto riguardo alla essenzialità del termine per la realizzazione delle opere.
2.9. Si trattava, infatti, della realizzazione di una gelateria - attività notoriamente stagionale - sicchè il ritardo rispetto alle strette tempistiche contrattuali appariva senz'altro in grado di incidere sull'interesse della parte all'adempimento.
2.10. L'incompleta progettazione dell'esercizio commerciale e dei suoi componenti - la cui realizzazione peraltro si stava programmando da prima della sottoscrizione del contratto di cui si verte, come attestato dai messaggi e dalla corrispondenza che, incontestatamente le parti si erano scambiati in precedenza - rendeva, quindi, priva id pratica utilità le attività poste in essere dalla parte appellante, sì da non potersi configurare il diritto della stessa parte ad alcun compenso per l'opera intellettuale posta in essere e che appariva assai sovrapponibile a quella posta in essere da progettisti tecnici - ingegneri, architetti etc.
2.11. Relativamente alle prestazioni rese da tali professionisti e che di norma vengono qualificate come prestazioni di mezzi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, vista la finalità dell'attività intellettuale alla pratica realizzazione di un opus, la prestazioni rese dai detti professionisti debba qualificarsi come finalizzata ad un utile risultato.
2.12. L'opera progettuale, quindi, deve consistere in un quid che possa essere tradotto in un'opera tecnicamente e giuridicamente realizzabile, tanto che in difetto nessun compenso ex art. 2237 c.c. può riconoscersi al progettista.
2.13. Infatti, “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento
7 dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità
o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.” (Cassazione
Sez. 2 - , Sentenza n. 1214 del 18/01/2017)
2.14. Vertendosi in tema di inadempimento, peraltro, costituiva onere specifico della parte appellante dimostrare, dinanzi alla deduzione dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, di avere adempiuto alla propria obbligazione circostanza esclusa dal fatto che quanto prodotto dalla appellante costituiva una mera bozza priva della specificazione necessaria a renderla utilizzabile ai fini della realizzazione del progetto.
2.15. Conseguentemente, dinanzi ad una prestazione parziale priva di alcuna utilità non poteva riconoscersi alcun compenso alla parte appellante.
2.16. Costituiva, altresì, onere della parte appellante la dimostrazione delle spese sostenute al fine di ottenerne il rimborso ai sensi dell'art 2237 c.c. ed anche tale onere è rimasto inadempiuto.
2.17. Conseguentemente, all'esito del recesso operato dalla parte appellata, la appellante era tenuta alla restituzione dell'acconto percepito senza che si potesse detrarre dal relativo importo, l'ammontare del compenso per le prestazioni afferenti la progettazione finalizzata alla realizzazione dell'esercizio commerciale della parte appellata..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate in base al valore della controversia nei valori medi, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del
DM 55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 3.966,00 di cui:
8 1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 ottobre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
9
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 1137/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 5/12/2023 all'esito dell'ordinanza del 11/12/2023 e promossa
DA
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Pederanzi
- APPELLANTE -
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Lucia Corazzini CP_1
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1349/2022 pubblicata il 14/10/2022 resa all'esito del procedimento N.R.G. 3566/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società propone appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale, rigettata l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla accoglie la domanda principale della Parte_1 CP_1
e per l'effetto condanna la alla restituzione dell'importo di €
[...] Parte_1
20.000,00, ricevuto a titolo di acconto per le prestazioni contrattuali, oltre interessi nella
1 misura di legge maturati dalla data della domanda e fino al saldo effettivo, condannando altresì la società odierna appellante alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Il primo Giudice ritiene di non poter condividere la tesi prospettata dalla società attrice in ordine alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti in giudizio quale appalto d'opera, visto che da quanto emerge dalle pattuizioni contenute nel contratto di vendita n.12/18 dell'8/3/2018 versato in atti, la non si impegna a consegnare l'opera Parte_1 finita, ma si obbliga a fornire attività di consulenza e progettazione e, una volta finiti i lavori di ristrutturazione a fornire gli arredi del negozio e del laboratorio.
Appare, quindi, chiaro secondo il Tribunale che la società attrice avrebbe dovuto servirsi di ditte terze per effettuare tutte le lavorazioni necessarie a rendere idonea la struttura ad ospitare la gelateria e ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.
Nell'accordo sottoscritto dalle parti, infatti, non è previsto alcun impegno diretto della
Disegneria a fornire la manodopera per la realizzazione dei lavori di adeguamento e per l'esecuzione del progetto da questa realizzato in adempimento agli impegni assunti.
Pertanto, il primo Giudice ritiene che il contratto sottoscritto tra le parti sia di natura mista, in parte contratto di prestazione intellettuale per quanto attiene alla fase iniziale di collaborazione e progettazione ed in parte contratto di vendita.
Al fine di individuare la disciplina normativa applicabile al rapporto contrattuale misto è necessario, secondo il Tribunale, fare riferimento alla prestazione contrattuale caratterizzante il contratto stesso che nel caso in specie è riconducibile alla vendita.
Difatti, dall'esame del contratto sottoscritto dalle parti può agevolmente rilevarsi che gli importi ivi indicati erano dovuti in parte per l'arredo del locale ed in parte per l'arredo del laboratorio e nessun compenso veniva, invece, stabilito per la progettazione.
Di talchè l'acconto di € 20.000,00 previsto nel contratto e corrisposto dalla è stato CP_1 pattuito in relazione all'attività finale e, quindi, al valore dell'arredo e della spesa relativa del personale che avrebbe dovuto recarsi sul luogo in fase di montaggio.
In considerazione dell'incompletezza dell'attività prestata dalla Designeria, argomenta ancora il primo Giudice, che di fatto, contravvenendo alle previsioni contrattuali e agli impegni presi, forniva un apporto praticamente inutile, ostacolando, quindi, la
2 realizzazione del progetto contrattuale ideato dalla , vi sono tutti gli elementi in base CP_1 ai quali poter ritenere escluso il diritto a qualsivoglia compenso per la esigua attività svolta, tanto più che il teste all'udienza del 19/5/2021 confermava la mancata Tes_1 esecuzione dei lavori.
Per questo motivo il Tribunale ritiene di non riconoscere alcunchè alla Designeria che pertanto è tenuta a restituire alla l'importo di € 20.000,00 trattenuto. CP_1
L'accoglimento della domanda principale anche se con una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalle parti comporta l'assorbimento della domanda subordinata di risarcimento danni che, comunque non poteva essere accolta stante la mancata prova del danno subito.
La società propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara Parte_1 deducendo l'errata ricostruzione dei fatti, contrari alle risultanze istruttorie.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice la società appellante si occupa come propria attività “sociale” della progettazione di locali per somministrazione di cibi e bevande e non la vendita di mobilio che non è attività propria della . Parte_1
Inoltre, a seguito del giudizio di primo grado è risultato provato come la società appellante abbia predisposto progetti, render e relazioni nonchè come la stessa avesse, sino al momento del recesso, svolto una notevole attività contrattuale, certamente meritevole di riconoscimento economico.
Pertanto, risulta errata e comunque del tutto infondata l'argomentazione utilizzata dal
Tribunale secondo la quale l'attività svolta dall'esponente sarebbe stata di ostacolo alla realizzazione del progetto.
La ha in realtà adempiuto correttamente alla propria obbligazione Parte_1 contrattuale, predisponendo i progetti e i render per la gelateria della società appellata.
L'entità dell'importo e la fondatezza dell'azione costituiscono, secondo la società appellante, motivi posti a base dell'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza appellata e, quindi così precisa le proprie conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, 2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proprio appello e, per
3 l'effetto, in riforma della sentenza n. 1349/2022, resa inter partes dal Tribunale di
Pescara, Sez I Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Valeria BATTISTA-R.G. n.
3566/2018, pubblicata il 14/10/20 notificata il 17/10/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Si costituisce la società appellata deducendo la mancata devoluzione nel CP_1 giudizio d'appello di tutte le questioni sottoposte al tribunale e deliberate in sentenza conduce a ritenere precluso ogni esame delle stesse.
In particolare la società appellata eccepisce la formazione del giudicato interno sulle questioni decise dal Tribunale e inerenti la diversa qualificazione giuridica del contratto sottoscritto dalle parti e la mancanza nel contratto stesso della pattuizione di un corrispettivo per la fase della progettazione.
Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che non corrisponde al vero che alla data del recesso la aveva completato il proprio compito, ma anzi le bozze e le relazioni da Parte_1 questa predisposte erano del tutto inutilizzabili in quanto erano format standard non corrispondenti alle esigenze del committente e non rispettose della normativa igienico strutturale ed edilizia vigente per i laboratori all'interno dei quali si producono gelati.
In ogni caso correttamente il primo Giudice ha statuito che alcun compenso spetta a controparte per l'attività asseritamente svolta visto che le parti hanno ritenuto di determinare un corrispettivo con riguardo al valore dell'arredo tenendo conto della spesa relativa al personale che avrebbe dovuto recarsi in loco in fase di montaggio.
Sicchè la sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi visto che segue un ragionamento logico giuridico frutto di un'attenta ricostruzione e valutazione del rapporto intercorso tra le parti in causa.
In merito all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di
Pescara la società appellata deduce l'infondatezza dei motivi dedotti dalla Parte_1 ed il difetto dei presupposti per essere accolta.
Infine la società appellata così rassegna le proprie conclusioni: “1) In via preliminare, accertato che l'odierna impugnazione della Sentenza n. 1349/2022 del Tribunale di
4 Pescara afferisce esclusivamente a quanto statuito a pagine 8 e 9 della prop dela, dichiarare per l'effetto l'intervenuta formazione del giudicato interno sui capi del deciso di primo grado non oggetto di gravame, siccome individuati al capo sub1) della presente comparsa di costituzione e risposta, - rigettare la richiesta di sospensiva, poiché priva dei presupposti del periculum in more e del fumus boni iuris. 2) Nel merito, ritenuto infondato il motivo di appello proposto, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 1349/202 Tribunale di Pescara.”
All'udienza del 5/12/2023 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
11/12/2023 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto la natura mista del contratto inter partes e la prevalenza della vendita rispetto alle altre obbligazioni dedotte in contratto, e direttamente ricadenti sul fornitore, in relazione alle quali non poteva che ritenersene la natura accessoria al negozio di vendita.
2.1. Il contratto inter partes, infatti, nella sua versione definitiva prevedeva un corrispettivo commisurato al valore delle sole apparecchiature oggetto della fornitura, specificamente e dettagliatamente elencate nel contratto e suddivise in arredi ed attrezzature da laboratorio, comprendendo il corrispettivo sia le prestazioni di “PROGETTAZIONE TECNICA PER LA
COSTRUZIONE” che quella di redazione delle “TAVOLE IMPIANTI
IDRAULICI, ELETTRICI”.
2.2. Restavano, invece, escluse le attività inerenti la realizzazione degli
“IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI” e le “OPERE DI CARTONGESSO E
DECORAZIONE”, mentre veniva prevista che le opere di posa fossero effettuate da personale della società appellante.
2.3. Correttamente, quindi, il Tribunale alla luce dell'accessorietà rispetto alla vendita delle altre prestazioni contrattuali facenti carico alla società
5 appellante ha ritenuto la natura mista del rapporto contrattuale con l'applicabilità della disciplina della vendita in quanto elemento prevalente nell'ambito del contratto.
2.4. Del pari correttamente ha ritenuto che, pur se accessorie, le prestazioni progettuali trovassero la loro disciplina giuridica nell'ambito delle prestazioni intellettuali, quale disciplina integrativa di quella propria della vendita.
2.5. Ne consegue che del pari correttamente, il Tribunale ha ritenuto che la parte appellata potesse esercitare il diritto di recesso contemplato dall'art. 2237 c.c..
2.6. Le risultanze dell'istruttoria, così come anche valorizzate dal giudice di primo grado, consentono, infatti, di ritenere come le attività poste in essere dalla società appellante prodromiche alla realizzazione dell'attività di gelateria di cui al contratto inter partes non apparissero correttamente effettuate ed inidonee al risultato atteso, giacchè lo stesso Ing. Tes_1 ebbe così a riferire, in sede di escussione testimoniale: “Loro avevano predisposto delle bozze che sicuramente dovevano essere rilavorate Parte perché ricordo che mi ero recato presso la che chiedere un parere preventivo sulla bozza e lì l'incaricata mi sollevò delle problematiche sul progetto che esibivo anche da un punto di vista formale. Quindi era sicuramente una tavola da rilavorare.;” “la tavola era stata abbozzata, ma non è stata conclusa perché la fase di progettazione si conclude con il rilascio dei necessari titoli” “la mi aveva inviato via mail una Parte_1 relazione in formato world di poche pagine dove venivano descritti sommariamente i lavori relativi ai detti impianti, ma non era una relazione presentabile. Ma era normale in quella fase perché era all'inizio per poter iniziare a lavorare”.
2.7. Ciò evidenziava come le attività poste in essere dalla appellante e finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'esercizio commerciale non fossero complete, tanto da necessitare integrazioni - così come peraltro risultanti dalla
6 corrispondenza prodotta dalla stessa parte appellante in prime cure - onde Parte poterle sottoporre alla competente.
2.8. Ciò incideva sulle stesse possibilità di realizzazione della gelateria e di utilizzo anche delle attrezzature oggetto del contratto intercorso tra le parti, sicchè il recesso operato dalla appellata appariva giustificato dal sostanziale inadempimento della appellante alle proprie obbligazioni avuto riguardo alla essenzialità del termine per la realizzazione delle opere.
2.9. Si trattava, infatti, della realizzazione di una gelateria - attività notoriamente stagionale - sicchè il ritardo rispetto alle strette tempistiche contrattuali appariva senz'altro in grado di incidere sull'interesse della parte all'adempimento.
2.10. L'incompleta progettazione dell'esercizio commerciale e dei suoi componenti - la cui realizzazione peraltro si stava programmando da prima della sottoscrizione del contratto di cui si verte, come attestato dai messaggi e dalla corrispondenza che, incontestatamente le parti si erano scambiati in precedenza - rendeva, quindi, priva id pratica utilità le attività poste in essere dalla parte appellante, sì da non potersi configurare il diritto della stessa parte ad alcun compenso per l'opera intellettuale posta in essere e che appariva assai sovrapponibile a quella posta in essere da progettisti tecnici - ingegneri, architetti etc.
2.11. Relativamente alle prestazioni rese da tali professionisti e che di norma vengono qualificate come prestazioni di mezzi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, vista la finalità dell'attività intellettuale alla pratica realizzazione di un opus, la prestazioni rese dai detti professionisti debba qualificarsi come finalizzata ad un utile risultato.
2.12. L'opera progettuale, quindi, deve consistere in un quid che possa essere tradotto in un'opera tecnicamente e giuridicamente realizzabile, tanto che in difetto nessun compenso ex art. 2237 c.c. può riconoscersi al progettista.
2.13. Infatti, “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento
7 dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità
o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.” (Cassazione
Sez. 2 - , Sentenza n. 1214 del 18/01/2017)
2.14. Vertendosi in tema di inadempimento, peraltro, costituiva onere specifico della parte appellante dimostrare, dinanzi alla deduzione dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, di avere adempiuto alla propria obbligazione circostanza esclusa dal fatto che quanto prodotto dalla appellante costituiva una mera bozza priva della specificazione necessaria a renderla utilizzabile ai fini della realizzazione del progetto.
2.15. Conseguentemente, dinanzi ad una prestazione parziale priva di alcuna utilità non poteva riconoscersi alcun compenso alla parte appellante.
2.16. Costituiva, altresì, onere della parte appellante la dimostrazione delle spese sostenute al fine di ottenerne il rimborso ai sensi dell'art 2237 c.c. ed anche tale onere è rimasto inadempiuto.
2.17. Conseguentemente, all'esito del recesso operato dalla parte appellata, la appellante era tenuta alla restituzione dell'acconto percepito senza che si potesse detrarre dal relativo importo, l'ammontare del compenso per le prestazioni afferenti la progettazione finalizzata alla realizzazione dell'esercizio commerciale della parte appellata..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate in base al valore della controversia nei valori medi, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del
DM 55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 3.966,00 di cui:
8 1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 ottobre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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