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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv.to SOGLIANI
[...] P.IVA_1
NICOLA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del titolare , rappresentato e difeso C.F._1 CP_1 dall'Avv.to LURAGHI VALENTINA e dall'Avv.to DE LEO DANIELE
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte dall'attrice in sede di seconda memoria integrativa ex art. 183 c.p.c., comprese le prove per testi indicati ai capitoli 2, 3 e 4;
NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la società convenuta è tenuta al pagamento della somma di € 47.087,50, così come portata dalla fattura n. 214 del 06.12.2021, per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.”
Per parte convenuta:
“Nel merito: rigettarsi le domande formulate dall'attrice siccome del tutto infondate nell'an e nel quantum.
Condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC da liquidarsi in via equitativa dal Giudice in favore del convenuto.
Spese e compenso professionale rifusi.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] conveniva in giudizio Parte_1
l' , in persona del Controparte_2 titolare allegando: di aver stipulato in data 4.06.2021, quale distaccatario, CP_1 un contratto di distacco con la convenuta, quale parte distaccante, per avvalersi di personale dipendente di quest'ultima, con qualifica professionale di operaio generico e comunque meglio specificato nel contratto, da distaccare presso il cantiere sito in San
IU TE (PI); che le lavorazioni effettuate dal personale distaccato avevano causato ingenti danni, tutti tempestivamente contestati, per i quali l'attrice aveva sopportato integralmente i costi per ripristino;
che infatti in data 06 agosto 2021, mediante diffida a mezzo pec, il proprio legale aveva contestato le fatture n. 60 del
27.07.2021 e n. 61 del 31.07.2021 (emesse dalla convenuta, n.d.r.), in quanto non pagina 2 di 6 previamente autorizzate dalla società attrice, nonché in ragione della circostanza che non era stata fornita alcuna prova di invio delle distinte dei bonifici effettuati a saldo delle buste paga delle maestranze di impiegate presso il cantiere RSA in San IU CP_1
Pisa, oltre al mancato invio degli F24 relativi al mese di maggio 2021 e di giugno 2021, con avvenuta ricevuta di quietanza, come invece prescritto nel contratto di distacco nonché dalla normativa di legge, e, unitamente a quanto sopra, aveva provveduto a contestare che per tutto il periodo di permanenza in cantiere i lavoratori della CP_1 non avevano mai provveduto a firmare i rapportini relativi alle ore lavorate, pur invitati ad attivarsi in tal senso, oltre alla circostanza per cui si erano resi responsabili di comportamenti scorretti nei confronti degli altri operatori di cantiere, ed ancora, che i lavori inseriti all'interno dei rapportini non corrispondevano in alcun modo alle lavorazioni effettivamente svolte in cantiere;
che, nello specifico, veniva contestata alla una generale e totale incuria nell'esecuzione dei lavori, in Controparte_1 particolare con riferimento alle installazioni nel controsoffitto, tale per cui i pannelli erano stati danneggiati e la ditta appaltante aveva già provveduto non solo a contestare tali mancanze alla società attrice, ma altresì ad addebitare i relativi costi di ripristino;
che in data 05 luglio 2021 era pervenuta alla società attrice un'ulteriore contestazione da parte della società appaltante, in quanto numerosi fancoils staffati a soffitto avevano presentato pendenze contrarie a quelle riportate nel libretto di installazione, nonché perdite di condensa nel punto di connessione tra il flessibile e la tubazione di scarico, e ciò a seguito delle installazioni effettuate dalla società e dalle sue maestranze;
Controparte_1 che successivamente, con una seconda missiva del 18 ottobre 2021, parte attrice aveva informato (la convenuta) di aver provveduto al rifacimento delle opere, unitamente alle ore impiegate per la realizzazione di lavori non commissionati, oltre che ai pasti, al pernottamento e ai viaggi delle maestranze impiegate, nonché al materiale, per la somma complessiva di cui alla fattura n. 214 del 06.12.2021, emessa per le causali ivi meglio specificate, per complessivi € 47.087,50.
Ciò allegato in fatto l'attrice concludeva chiedendo condanna della convenuta al pagamento dell'importo di cui alla suddetta fattura.
pagina 3 di 6 Verificata la regolare notifica dell'atto di citazione veniva dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi.
Ammesse parzialmente le prove testimoniali richieste da parte attrice, con comparsa depositata in data 9.04.2024 si costituiva tardivamente la ditta convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Assunte le prove testimoniali ammesse la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Va qui preliminarmente espressamente revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, tardivamente costituitasi in corso di causa.
La fattura n. 214 del 06.12.2021, di cui parte attrice ha chiesto il pagamento, è stata emessa nei confronti della convenuta per complessivi € 47.087,50 e con la seguente causale: “Fattura per risarcimento danni emersi durante fasi di collaudo presso ns cantiere
RSA San IU TE – Pisa Vs lavorazioni eseguite dal 04.05.2021 al 06.07.2021”.
Non trattandosi di fornitura di merci o di prestazione di servizi, ma di fattura emessa per
“risarcimento danni” non meglio specificati, detto documento non assume alcun valore probatorio, neppure presuntivo, quanto alla sussistenza del credito relativo.
In memoria istruttoria parte attrice ha specificato che l'importo richiesto sarebbe costituito dai seguenti costi: € 24.867,50 corrisposti alla convenuta a titolo di corrispettivo “per lavori eseguiti da lavoratori di nel mese di Controparte_1 giugno 2021 e relativo alle lavorazioni ripristinate”, di cui alle “fatture n. 60 del
27.07.2021 e n. 61 del 31.07.2021 correttamente corrisposte alla Controparte_1
; € 14.252,00 per “per lavori eseguiti da lavoratori di Idrotermosanitaria nel
[...] mese di luglio- settembre 2021 per ripristino lavori”; € 4.168,00 “per pasti, pernottamenti e trasferte viaggi sostenuto per lavori eseguiti da lavoratori di Idrotermosanitaria”; €
3.800,00 per “materiale utilizzato per il ripristino delle lavorazioni”.
pagina 4 di 6 Ciò premesso va rilevato che fra le parti non è stato concluso alcun contratto di appalto, subappalto, o prestazione d'opera, ma, secondo quanto prospettato, unicamente contratti di distacco di personale dipendente della convenuta presso la società attrice, quale distaccataria, personale che l'attrice ha impiegato per l'esecuzione dei lavori, oggetto di un contratto d'appalto da quest'ultima concluso con la propria committente, “società appaltante ”, presso il cantiere “RSA San IU TE” (lavorazioni Controparte_3 termoidrauliche) e che sarebbero state contestate dalla committente, in quanto eseguite in maniera errata dal personale distaccato.
In particolare un primo contratto di distacco tra la società attrice e la convenuta è stato sottoscritto in data 04.06.2021, per la durata di gg. 15 e con la previsione del distacco di quattro operai, ivi identificati (doc. 1 parte attrice); secondo quanto allegato detto contratto sarebbe stato successivamente rinnovato, con cadenza bisettimanale, sino alla data del 06.07.2021, come risulterebbe da mail intercorse fra le parti (doc. 4 parte attrice)
e non contestato.
Stante la natura del rapporto contrattuale concluso fra le parti la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo non costituisce danno da inadempimento l'importo che, secondo l'assunto
(contestato dalla convenuta, che ha negato di aver ricevuto qualsivoglia pagamento) sarebbe stato versato alla convenuta per il distacco del personale di quest'ultima presso la società attrice, costituendo l'eventuale pagamento il corrispettivo del contratto dedotto in lite, prestazione che può essere oggetto unicamente di ripetizione ex art. 1458 c.c. in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, risoluzione che non è stata qui richiesta.
Le ulteriori voci di danno lamentate sarebbero costituite dai costi sostenuti dall'attrice per porre rimedio, utilizzando propri dipendenti, a vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dal personale in distacco, vizi e difetti di cui non risponde però la distaccante, il cui unico obbligo contrattuale è l'invio del proprio personale, identificato in contratto, per il tempo pagina 5 di 6 pattuito, presso l'impresa distaccataria, sulla quale grava invece l'onere di direzione e controllo dell'attività lavorativa svolta dal singolo dipendente.
Pacifico che la convenuta abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, consistenti unicamente nel distacco di proprio personale presso l'attrice, nessun inadempimento contrattuale è a questa imputabile, non avendo assunto alcun obbligo contrattuale di eseguire un'opera o un servizio a regola d'arte e quindi non essendo tenuta ad alcun obbligo di garanzia per vizi o difetti delle opere realizzate dall'attrice, impiegando personale di quest'ultima.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (stante la tardiva costituzione della convenuta), come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte proposte da parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv.to SOGLIANI
[...] P.IVA_1
NICOLA
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del titolare , rappresentato e difeso C.F._1 CP_1 dall'Avv.to LURAGHI VALENTINA e dall'Avv.to DE LEO DANIELE
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte dall'attrice in sede di seconda memoria integrativa ex art. 183 c.p.c., comprese le prove per testi indicati ai capitoli 2, 3 e 4;
NEL MERITO: - Accertare e dichiarare che la società convenuta è tenuta al pagamento della somma di € 47.087,50, così come portata dalla fattura n. 214 del 06.12.2021, per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.”
Per parte convenuta:
“Nel merito: rigettarsi le domande formulate dall'attrice siccome del tutto infondate nell'an e nel quantum.
Condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC da liquidarsi in via equitativa dal Giudice in favore del convenuto.
Spese e compenso professionale rifusi.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] conveniva in giudizio Parte_1
l' , in persona del Controparte_2 titolare allegando: di aver stipulato in data 4.06.2021, quale distaccatario, CP_1 un contratto di distacco con la convenuta, quale parte distaccante, per avvalersi di personale dipendente di quest'ultima, con qualifica professionale di operaio generico e comunque meglio specificato nel contratto, da distaccare presso il cantiere sito in San
IU TE (PI); che le lavorazioni effettuate dal personale distaccato avevano causato ingenti danni, tutti tempestivamente contestati, per i quali l'attrice aveva sopportato integralmente i costi per ripristino;
che infatti in data 06 agosto 2021, mediante diffida a mezzo pec, il proprio legale aveva contestato le fatture n. 60 del
27.07.2021 e n. 61 del 31.07.2021 (emesse dalla convenuta, n.d.r.), in quanto non pagina 2 di 6 previamente autorizzate dalla società attrice, nonché in ragione della circostanza che non era stata fornita alcuna prova di invio delle distinte dei bonifici effettuati a saldo delle buste paga delle maestranze di impiegate presso il cantiere RSA in San IU CP_1
Pisa, oltre al mancato invio degli F24 relativi al mese di maggio 2021 e di giugno 2021, con avvenuta ricevuta di quietanza, come invece prescritto nel contratto di distacco nonché dalla normativa di legge, e, unitamente a quanto sopra, aveva provveduto a contestare che per tutto il periodo di permanenza in cantiere i lavoratori della CP_1 non avevano mai provveduto a firmare i rapportini relativi alle ore lavorate, pur invitati ad attivarsi in tal senso, oltre alla circostanza per cui si erano resi responsabili di comportamenti scorretti nei confronti degli altri operatori di cantiere, ed ancora, che i lavori inseriti all'interno dei rapportini non corrispondevano in alcun modo alle lavorazioni effettivamente svolte in cantiere;
che, nello specifico, veniva contestata alla una generale e totale incuria nell'esecuzione dei lavori, in Controparte_1 particolare con riferimento alle installazioni nel controsoffitto, tale per cui i pannelli erano stati danneggiati e la ditta appaltante aveva già provveduto non solo a contestare tali mancanze alla società attrice, ma altresì ad addebitare i relativi costi di ripristino;
che in data 05 luglio 2021 era pervenuta alla società attrice un'ulteriore contestazione da parte della società appaltante, in quanto numerosi fancoils staffati a soffitto avevano presentato pendenze contrarie a quelle riportate nel libretto di installazione, nonché perdite di condensa nel punto di connessione tra il flessibile e la tubazione di scarico, e ciò a seguito delle installazioni effettuate dalla società e dalle sue maestranze;
Controparte_1 che successivamente, con una seconda missiva del 18 ottobre 2021, parte attrice aveva informato (la convenuta) di aver provveduto al rifacimento delle opere, unitamente alle ore impiegate per la realizzazione di lavori non commissionati, oltre che ai pasti, al pernottamento e ai viaggi delle maestranze impiegate, nonché al materiale, per la somma complessiva di cui alla fattura n. 214 del 06.12.2021, emessa per le causali ivi meglio specificate, per complessivi € 47.087,50.
Ciò allegato in fatto l'attrice concludeva chiedendo condanna della convenuta al pagamento dell'importo di cui alla suddetta fattura.
pagina 3 di 6 Verificata la regolare notifica dell'atto di citazione veniva dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi.
Ammesse parzialmente le prove testimoniali richieste da parte attrice, con comparsa depositata in data 9.04.2024 si costituiva tardivamente la ditta convenuta, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Assunte le prove testimoniali ammesse la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Va qui preliminarmente espressamente revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, tardivamente costituitasi in corso di causa.
La fattura n. 214 del 06.12.2021, di cui parte attrice ha chiesto il pagamento, è stata emessa nei confronti della convenuta per complessivi € 47.087,50 e con la seguente causale: “Fattura per risarcimento danni emersi durante fasi di collaudo presso ns cantiere
RSA San IU TE – Pisa Vs lavorazioni eseguite dal 04.05.2021 al 06.07.2021”.
Non trattandosi di fornitura di merci o di prestazione di servizi, ma di fattura emessa per
“risarcimento danni” non meglio specificati, detto documento non assume alcun valore probatorio, neppure presuntivo, quanto alla sussistenza del credito relativo.
In memoria istruttoria parte attrice ha specificato che l'importo richiesto sarebbe costituito dai seguenti costi: € 24.867,50 corrisposti alla convenuta a titolo di corrispettivo “per lavori eseguiti da lavoratori di nel mese di Controparte_1 giugno 2021 e relativo alle lavorazioni ripristinate”, di cui alle “fatture n. 60 del
27.07.2021 e n. 61 del 31.07.2021 correttamente corrisposte alla Controparte_1
; € 14.252,00 per “per lavori eseguiti da lavoratori di Idrotermosanitaria nel
[...] mese di luglio- settembre 2021 per ripristino lavori”; € 4.168,00 “per pasti, pernottamenti e trasferte viaggi sostenuto per lavori eseguiti da lavoratori di Idrotermosanitaria”; €
3.800,00 per “materiale utilizzato per il ripristino delle lavorazioni”.
pagina 4 di 6 Ciò premesso va rilevato che fra le parti non è stato concluso alcun contratto di appalto, subappalto, o prestazione d'opera, ma, secondo quanto prospettato, unicamente contratti di distacco di personale dipendente della convenuta presso la società attrice, quale distaccataria, personale che l'attrice ha impiegato per l'esecuzione dei lavori, oggetto di un contratto d'appalto da quest'ultima concluso con la propria committente, “società appaltante ”, presso il cantiere “RSA San IU TE” (lavorazioni Controparte_3 termoidrauliche) e che sarebbero state contestate dalla committente, in quanto eseguite in maniera errata dal personale distaccato.
In particolare un primo contratto di distacco tra la società attrice e la convenuta è stato sottoscritto in data 04.06.2021, per la durata di gg. 15 e con la previsione del distacco di quattro operai, ivi identificati (doc. 1 parte attrice); secondo quanto allegato detto contratto sarebbe stato successivamente rinnovato, con cadenza bisettimanale, sino alla data del 06.07.2021, come risulterebbe da mail intercorse fra le parti (doc. 4 parte attrice)
e non contestato.
Stante la natura del rapporto contrattuale concluso fra le parti la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo non costituisce danno da inadempimento l'importo che, secondo l'assunto
(contestato dalla convenuta, che ha negato di aver ricevuto qualsivoglia pagamento) sarebbe stato versato alla convenuta per il distacco del personale di quest'ultima presso la società attrice, costituendo l'eventuale pagamento il corrispettivo del contratto dedotto in lite, prestazione che può essere oggetto unicamente di ripetizione ex art. 1458 c.c. in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, risoluzione che non è stata qui richiesta.
Le ulteriori voci di danno lamentate sarebbero costituite dai costi sostenuti dall'attrice per porre rimedio, utilizzando propri dipendenti, a vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite dal personale in distacco, vizi e difetti di cui non risponde però la distaccante, il cui unico obbligo contrattuale è l'invio del proprio personale, identificato in contratto, per il tempo pagina 5 di 6 pattuito, presso l'impresa distaccataria, sulla quale grava invece l'onere di direzione e controllo dell'attività lavorativa svolta dal singolo dipendente.
Pacifico che la convenuta abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, consistenti unicamente nel distacco di proprio personale presso l'attrice, nessun inadempimento contrattuale è a questa imputabile, non avendo assunto alcun obbligo contrattuale di eseguire un'opera o un servizio a regola d'arte e quindi non essendo tenuta ad alcun obbligo di garanzia per vizi o difetti delle opere realizzate dall'attrice, impiegando personale di quest'ultima.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (stante la tardiva costituzione della convenuta), come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte proposte da parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 6 di 6