Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/07/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento
• della determina dirigenziale -OMISSIS-notificata il 2/9.12.22, di diniego di permesso in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01;
nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:
• del parere contrario del responsabile del procedimento del 5.10.18;
• della determina del funzionario direttivo P.O. del 6.10.18 di conferma del parere contrario del rup del 5.10.18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso i signori-OMISSIS- hanno impugnato il diniego di sanatoria adottato dal Comune di Marsala.
I ricorrenti hanno esposto che con ordinanza del 27 aprile 2015 il Comune di Marsala aveva intimato la demolizione delle opere realizzate sull’immobile di loro proprietà in assenza del prescritto titolo edilizio, per le quali il 17settembre 2015 -OMISSIS- aveva presentato istanza di sanatoria.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, -OMISSIS- aveva quindi impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza.
Questo T.a.r., con sentenza del-OMISSIS-, aveva accolto il ricorso, annullando il diniego di sanatoria sulla base della seguente motivazione: “…. il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti infra indicati.
Se, infatti, l’unica ragione implicante il diniego per silentium dell’istanza di accertamento può rivenirsi nella mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.-OMISSIS-0/2001 (disciplina dello sportello unico),applicabile nella Regione Siciliana in quanto espressione di un principio generale di semplificazione, incombe sul Comune l’onere di acquisire “gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” (cfr. Cons.Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 11) ”.
I ricorrenti hanno perciò chiesto, in via principale, l’accertamento della nullità del diniego di sanatoria per violazione del giudicato e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento, in quanto le opere realizzate sarebbero conformi alla normativa edilizia vigente.
2. Il Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 il Presidente del Collegio ha dato avviso, ex art 73 comma 3 c.p.a., di possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante l'inesistenza del nulla osta paesaggistico.
4. Questa Sezione, con sentenza parziale-OMISSIS- ha rigettato la domanda di accertamento di nullità per violazione/elusione del giudicato e ha riservato la decisione sui rimanenti motivi di impugnazione, disponendo una verificazione, incaricando il Dirigente dell’Ufficio urbanistica – Suap – gestione beni patrimoniali e abusivismo edilizio del Comune di Trapani, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio dotato di adeguata competenza professionale.
Per svolgere le operazioni di verifica richieste è stato, poi, designato l’ing. Orazio Amenta.
5. Al verificatore – in riscontro alle censure sollevate in ricorso - sono stati posti i seguenti quesiti:
a) posizionamento delle opere in violazione del regime delle distanze;
b) superamento della volumetria massima assentibile;
c) ricorrenza della fattispecie del "lotto intercluso”, specificando se l'area edificabile: i) sia l'unica a non essere stata ancora edificata; ii) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; iii) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; iv) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore General e.
6. Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti chiedono l’annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio descritti in epigrafe, denunciando i seguenti vizi:
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 31 D.P.R. 6.6.01 N.380.
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 20 L.R. 16.4.03 N. 4.
VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 28 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART. 19 NORME DI ATTUAZIONE PIANO COMPRENSORIALE N. 1 - ART. 873 CODICE CIVILE.
ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DELLA ILLOGICITA’MANIFESTA.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità del diniego ritenendo che nessuno dei contestati interventi edilizi asseritamente difformi dalla rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria -OMISSIS- potrebbe essere ricondotto all’alveo dell’art. 31 D.P.R. n. 380/01.
In particolare:
La coibentazione termica delle pareti e del tetto dell’edificio (punto 1) sarebbe stata attuata, mediante l’impiego di materiali isolanti, allo scopo di eliminare gli scambi di calore tra ambienti interni ed esterni, sì da poter essere garantito il massimo livello di comfort ; il rivestimento delle pareti esterne con intonaco tradizionale sarebbe stato eseguito in conformità a specifica e vincolante prescrizione impartita al riguardo dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con il concesso nulla-osta paesaggistico prot. -OMISSIS- la veranda coperta antistante il fabbricato sarebbe stata demolita e ricostruita con le medesime caratteristiche planovolumetriche e di utilizzazione e senza alcun aumento di superficie.
Ai punti 1), 2) e 3) verrebbero in rilievo “opere” sussumibili - e come tali pienamente regolarizzabili - nell’alveo dell’art. 20 L.R. 16.4.03 n. 4; mentre ai punti 5), 6) ed 8) sarebbero descritte “opere” che la stessa resistente Amministrazione riconduce all’ambito meramente autorizzatorio di cui all’art. 10 Legge n. 47/85 (ed al suo regime sanzionatorio pecuniario).
Per quanto concerne invece il “corpo di fabbrica destinato a civile abitazione e l’annessa “piccola doccia esterna”, si sarebbe in presenza di un “lotto intercluso”, venendo in rilievo un’area cd. “relitto”, autonomamente edificabile perché già urbanisticamente definita con una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione del piano esecutivo, sì da potersi ritenere superfluo, ai fini del rilascio del titolo edilizio, lo strumento urbanistico esecutivo.
7. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
Il Collegio rileva come, dalle risultanze della verificazione, è emerso quanto segue.
7.1 Sul punto a) Posizionamento delle opere in violazione del regime delle distanze , il verificatore ha riepilogato il quadro complessivo del lotto e rilevato quanto segue:
1. Tettoia chiusa da tre lati in struttura portante in conci di tufo e solaio con travi in legno e ondulina plastificata tipo leggero per una superficie coperta di 25.51 mq e un volume di 58.68 mc, “costruita in aderenza al confine”, accanto il cancello d’ingresso;
2. Veranda coperta chiusa da tre lati in struttura portante in conci di tufo e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 29.38 mq e un volume di 85.20 mc, “costruita in aderenza al confine”;
3. Veranda coperta aperta ai lati, sostenuta da 4 pilastri in tufo, e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 14.44 mq e un volume di 38.48 mc, “costruita in aderenza al confine”;
4. Una piccola doccia esterna aventi dimensioni di 1,00 mq e un volume di 2,80 mc, “costruita in aderenza al confine”.
5. Corpo di fabbrica destinato a civile abitazione in muratura portante e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 50.12 mq e un volume di 157.18 mc, “costruito in aderenza al confine”;
6. Corpo di fabbrica prefabbricato ad uso abitazione di piano terra ubicato, avente una superficie utile di 25 mq, una superficie non residenziale di 19 mq ed un volume di 150 mc, oggetto di concessione in sanatoria n.-OMISSIS-, “costruito a 1,5 metri dal confine”.
La parete nord-est di un corpo fronteggia la parete sud-ovest di un altro, parzialmente finestrate, a una distanza di circa 2,00 metri circa.
L’art.37 delle Norme Tecniche d’attuazione del Piano comprensoriale che regolamenta il regime di edificazione in zona C5, prescrive espressamente: “ Il distacco minimo dai confini fissato in mt. 5,00, quello su strade pubbliche è di mt 10 e quelle su eventuali strade vicinali è di mt 5,00 ”.
Sul punto il verificatore conclude ritenendo che tutte le costruzioni dovrebbero arretrarsi dai confini di mt 5,00, e che nessuna di esse, né quelle principali, né quelle accessorie, sia in linea con l’art.37 delle Norme Tecniche di Attuazione.
7.2 Sul punto b) Superamento della volumetria massima assentibile il verificatore ha rappresentato come la densità fondiaria deve risultare pari a 0,50 mc/mq, essendo il rapporto fra il volume realizzabile sulla superficie fondiaria e l’area da edificare. Atteso che la superficie del lotto, libero da costruzioni, è pari a 690 mq, il volume massimo edificabile risulta pari a 345 mc. Da quanto in atti e dalle verifiche effettuate, le volumetrie realizzate sono le seguenti:
1. Tettoia chiusa da tre lati in struttura portante in conci di tufo e solaio con travi in legno e ondulina plastificata tipo leggero per una superficie coperta di 25.51 mq e un volume di 58 mc;
2. Veranda coperta chiusa da tre lati in struttura portante in conci di tufo e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 29.38 mq e un volume di 85 mc;
3. Veranda coperta aperta ai lati, sostenuta da 4 pilastri in tufo, e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 14.44 mq e un volume di 38 mc;
4. La doccia non farebbe gioco in termini di volume;
5. Corpo di fabbrica destinato a civile abitazione in muratura portante e solaio con travi in legno e copertura in tegole siciliane per una superficie coperta di 50.12 mq e un volume di 143 mc, costruito in aderenza al confine;
6. Corpo di fabbrica prefabbricato ad uso abitazione di piano terra ubicato, avente una superficie utile di 25 mq, una superficie non residenziale di 19 mq ed un volume di 137 mc, oggetto di concessione in sanatoria n.-OMISSIS-, costruito a 1,5 metri dal confine.
Pertanto la volumetria realizzata risulta pari a 461 mc, superiore a quello realizzabile pari a 345 mc.
7.3 Sul punto c) Ricorrenza della fattispecie del "lotto intercluso ” il verificatore, nel richiamare una giurisprudenza in merito, rappresenta come, affinchè un lotto “urbanisticamente intercluso” possa essere considerato edificabile anche in assenza dello strumento urbanistico attuativo, sia necessaria una situazione perfettamente corrispondente a quella derivante dall’esecuzione di un piano attuativo.
Di conseguenza, dovrebbero ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni per l’area:
1. risulti edificabile, ma non ancora edificata;
2. ricade in una zona integralmente interessata da costruzioni;
3. sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici;
4. sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G.
Per quanto riguarda la prima condizione l’area, su cui ricadono le costruzioni abusive, risulta già stata edificata.
Con riferimento alla seconda condizione, l’area non ricade in una zona integralmente interessata da costruzioni, poiché sui lati Nord, Est, Sud del terreno vi sono lotti liberi non edificati.
Per quanto riguarda la terza condizione, l’area non è servita da fognatura, da rete idrica, né da pubblica illuminazione e al lotto si accede tramite strade vicinali sterrate private di dimensioni e fattispecie non conformi al codice della Strada. Non risultano opere di urbanizzazione secondarie nelle immediate vicinanze.
La zona circostante risulta servita da rete fognaria di recente realizzazione ed in atto in corso di collaudo e da rete idrica. Per quanto riguarda, invece, la rete idrica “ poiché la particella indicata è ubicata ad una distanza dalla stessa superiore a 150 m, l'eventuale fornitura sarebbe compatibile esclusivamente con la tipologia di contratto con mezzi propri, come disciplinato dal regolamento del SII in atto vigente ”, come attestato dal Dirigente del Comune di Marsala. Infine l’area non potrebbero dirsi valorizzata dalle costruzioni abusive ivi costruite, che non risulterebbero conformi, in termini di volumetria, distanze minime, né lotto minimo edificabile (che le norme tecniche d’attuazione impongono pari a 1.000,00 mq), al Piano Regolatore Generale.
8. Conclusivamente, pertanto, dalle risultanze della verificazione emerge un quadro complessivo che conferma gli abusi contestati dall’amministrazione. In particolare, è emerso il superamento della volumetria ammissibile, che risulterebbe violata anche nella ipotesi in cui si ritenesse non computabile la veranda aperta che occupa un volume di 38 mc. Il verificatore ha, inoltre, dato atto dell’assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, richieste dagli strumenti urbanistici. Tenuto conto, pertanto, del quadro emerso, non sussistono le condizioni per una sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01 che presuppone la piena compatibilità urbanistica ed edilizia dell’opera sia al momento della realizzazione, che in quello della presentazione della domanda di sanatoria stessa.
Le citate risultanze risultano attendibili sotto il profilo del metodo utilizzato e delle conclusioni raggiunte.
Il Collegio ritiene, pertanto, che dal complesso della vicenda, così come ricostruita in base alle evidenze documentali e a quanto rilevato dal verificatore, emerge la sostanziale legittimità dei provvedimenti impugnati e l’infondatezza, pertanto, del ricorso.
9. Nulla in punto di spese tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Marsala, ad eccezione di quelle relative alla verificazione, che graveranno sulla parte ricorrente e saranno liquidate con successivo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese nei confronti del Comune intimato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di verificazione, nella misura risultante da successiva liquidazione.
Il compenso definitivo del verificatore verrà liquidato, a carico della parte ricorrente, con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.