Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5199/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Indipendenza, 14 - C.F. - rapp.to e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall' Avv. Domenico Luigi Branco (cod. fisc. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Scarlatti, 150, OPPONENTE E con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Controparte_1
Gardella n.2, C.F. , in persona del Sig. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) – giusta procura conferita in data 08/11/2016 dal Direttore C.F._3
Generale e legale rappresentante della predetta Società, Sig. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sartoni (C.F. ), in virtù C.F._4 di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9/10/2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1279/2019, del 13/7/2019, notificato il 19/8/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
, della somma di € 16274,27, oltre interessi e spese, in virtù Controparte_1 di surroga alla Banca in forza della polizza assicurativa stipulata a garanzia CP_4 del credito. Parte opponente eccepiva la vessatorietà dell'art. 4, 4.1, 4.2 e 4.3 del contratto di finanziamento, che prevedeva il diritto di surroga o, in subordine l'annullabilità dello stesso per vizio del consenso determinato da pratica commerciale scorretta, non
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1
a garanzia del credito sopra menzionato IBL Banca S.P.A. stipulava ai sensi di legge con
[...] la polizza di assicurazione Rischio impiego n. 932055: in forza del Controparte_1 disposto di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento, il Sig. conveniva che Pt_1 per le somme eventualmente liquidate in forza della suindicata polizza, la Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della Finanziaria mutuante;
la datrice di lavoro del Sig. raggiunta da notifica a Pt_1 Parte_2 cura della Delegataria dell'intervenuta delegazione di pagamento, accettava la medesima e dava corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di delegata al pagamento provvedendo al versamento, a favore della finanziaria, delle quote di retribuzione sino al 25/03/2011, data in cui il dipendente cessava il proprio rapporto di lavoro;
raggiunta da denuncia di sinistro unitamente al Controparte_1 conteggio per anticipata estinzione, liquidava a favore di IBL Banca S.P.A. ed in forza della polizza Rischio impiego l'importo di € 16.274,27, rimanendo così surrogata nei
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del Sig. Pt_1
Parte opposta evidenziava in primo luogo che la “parte assicurata” in seno alla polizza Rischio Impiego accessoria al contratto di mutuo, ovvero il soggetto sul quale ricade il rischio garantito da tale copertura assicurativa, non fosse , tenuto conto Parte_1 anche del fatto che il costo relativo alla polizza assicurativa “rischio impiego” fu interamente sostenuto dalla finanziaria mutuante IBL BANCA PA e non certo dall'odierno opponente (che solo ha sostenuto il costo del premio assicurativo relativo alla polizza “Rischio Vita”). Evidenziava che la polizza assicurativa accesa presso Controparte_1 prestata a fronte di un finanziamento contro delegazione di pagamento su quota dello stipendio, era stata rilasciata a copertura del rischio di mancato adempimento, da parte del soggetto debitore finanziato, delle obbligazioni di pagamento conseguente alla perdita di impiego del Sig. con la previsione che l'indennità prevista in Pt_1 contratto sarebbe spettata alla società erogatrice del prestito. Aggiungeva che , manifestando la propria volontà ex art. 1919 c.c., Parte_1 aderiva alla convenzione assicurativa stipulata dalla contraente IBL BANCA S.p.a. con in occasione dell'erogazione a suo favore del prestito Controparte_1 personale. Pertanto, la Finanziaria è contraente della convenzione stipulata in nome dei possibili aderenti ai sensi dell'art. 1890 c.c., i quali per effetto dell'adesione diventano a loro volta contraenti di copertura del credito a beneficio dell'ente finanziario stesso, che risulta dunque il soggetto assicurato, perché suo è l'interesse ad essere reintegrato della perdita conseguente alla mancata restituzione delle somme mutuate. L'assicurazione della delegazione di pagamento (al pari dell'assicurazione della cessione del quinto stipendiale) è dunque strettamente connessa con il rapporto presupposto, costituito dal rapporto trilatero fra il lavoratore subordinato (creditore cedente), in favore del quale viene erogato il mutuo e che cede una quota dei propri stipendi futuri, il datore di lavoro (debitore ceduto) ed il soggetto che eroga il mutuo (cessionario).
La delegazione di pagamento (così come cessione del quinto stipendiale) a garanzia di crediti al consumo è disciplinata dal D.P.R. n. 180/1950 e dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 895/1950: si tratta di una assicurazione obbligatoria ex art. 54 del citato D.P.R. n. 180/1950. Il rischio coperto dall'assicurazione è rappresentato dalla mancata restituzione delle somme concesse in prestito al lavoratore, e l'impegno dell'assicuratore consiste, verificatosi l'evento assicurato assunto nell'oggetto del contratto, nella sopravvenuta insolvenza del lavoratore rispetto al versamento in favore del creditore-mutuante di tutte le rate di rimborso del mutuo non ancora scadute, a causa della perdita definitiva del rapporto di impiego. L'assicurazione in parola può essere qualificata quale “assicurazione del credito”, nel caso di specie stipulata in forma collettiva, vale a dire secondo lo schema che vede l'istituto finanziatore contraente della convenzione stipulata in nome dei possibili aderenti (secondo lo schema dell'art. 1890 c.c.), i quali per effetto dell'adesione diventano contraenti di copertura del credito per conto ed a beneficio dell'ente finanziario stesso. La titolarità, in capo alla Società finanziaria, dell'interesse assicurato è inoltre
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 confermata: a) dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui precisa che le cessione di quote di stipendio o di salario consentire devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego che ne assicurino il ricupero nei casi in cui “non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”, dove, evidentemente, il credito tutelato è quello dell'ente mutuante verso il cedente- mutuatario;
b) dalle pattuizioni di polizza, ove è chiaramente specificato che il beneficiario delle prestazioni assicurate è l'ente erogante il finanziamento. Sussistono dunque i presupposti, di legge e convenzionali, fondanti l'esercizio della surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., da parte di in un caso Controparte_1 come quello di specie, laddove: a) l'assicurato (ente finanziatore) è titolare di un credito verso il lavoratore derivante da un evento dedotto in rischio;
b) l'assicuratore ha corrisposto l'indennizzo all'assicurato (ente finanziatore), surrogandosi nei suoi diritti nei confronti del lavoratore. Risulta dunque del tutto legittimo l'esercizio del diritto di surroga da parte della Compagnia, la quale, una volta corrisposto l'indennizzo a favore dell'assicurato, secondo ed a salvaguardia del principio indennitario, può surrogarsi nei suoi diritti nei confronti del lavoratore ai sensi di legge e contratto al fine di recuperare la somma corrisposta all'assicurato a titolo di indennizzo. Con riguardo all'eccezione di vessatorietà della clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore, evidenziava che l'oggetto ed il contenuto di tale clausola non rientrano nelle tipologie individuate dall'art. 1341 C.C., la cui elencazione ha carattere tassativo, sicché alle ipotesi normativamente previste non possono aggiungersene altre per via di interpretazione analogica. La clausola in esame non risulta neppure riconducibile all'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, in quanto la surroga/rivalsa dell'assicuratore, da un lato, non provoca alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da contratto, e dall'altro, non provoca alcuna diminuzione della tutela dei diritti del Sig. Pt_1
Eccepiva altresì l'infondatatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, dal momento che surroga assicurativa da parte di si Controparte_1
è perfezionata in data 23.10.2013 come da documenti in atti, ma che il credito per cui ha agito in sede monitoria non è originato, né deriva n Controparte_1 altro modo, dai contratti di assicurazione “Rischio impiego”, bensì direttamente dai contratti di mutuo intercorsi tra la Finanziaria ed il Sig. con conseguente Pt_1 applicazione del termine decennale di prescrizione. In data 1/12/2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. Nel caso di specie si verte in tema di surroga, ossia il diritto che sarebbe spettato all'istituto mutuante e quindi la prescrizione è quella decennale e non quella breve contemplata nella disciplina dell'assicurazione; prescrizione decennale che pacificamente non è decorsa, se si considera che la prima richiesta di versamento
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 dell'importo risale al 2014. Senza contare che il contratto stipulato nel 2010 sarebbe scaduto nel 2018: il dies a quo per il decorso del termine della prescrizione, in linea di principio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte., coincide con la scadenza dell'ultima rata del mutuo. Anche volendo assumere, quale data di prima decorrenza del termine decennale di prescrizione la data di surroga di nella posizione creditoria Controparte_1 della Finanziaria mutuante (25/03/2011), il termine decennale di prescrizione risulterebbe tempestivamente interrotto: con lettera RAR del 20/01/2014, consegnata presso la residenza di in data 30/01/2014; con lettera RAR del Parte_1
26/09/2014, consegnata presso la residenza di in data 09/10/2014; Parte_1 con lettera RAR del 28/12/2016, consegnata presso la residenza di in Parte_1 data 10/01/2017; in virtù della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 19/08/2019.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato e non contestata la stipula della polizza di assicurazione Rischio impiego n. 932055, contestando l'opponente il diritto di surroga dell'assicurazione. In materia di prestito stipulato nella forma della cessione del quinto dello stipendio o, come nel caso di specie, contro delegazione di pagamento su quota dello stipendio, vige la regola della assicurazione obbligatoria, nei termini prescritti dall'art. 54 del D.P.R. 05/01/1950, n. 180: “Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie - Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito;
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario;
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione”. La norma impone quindi una forma di assicurazione in favore del mutuatario sia in caso di rischio rappresentato dal suo sopravvenuto decesso, sia nel caso di rischio tradottosi nella cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio licenziamento, o pensionamento, e che siano tali da pregiudicare la capacità di far fronte al pagamento delle rate del mutuo. Dirimente ai fini del presente giudizio, è il profilo, eccepito dalla parte opposta, relativo all'espressa previsione contrattuale, di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento, della surrogazione della compagnia assicurativa nel diritto di rivalsa della società finanziaria verso il mutuatario per il rimborso della cifra pagata per l'estinzione del mutuo. Non coglie nel segno il motivo di opposizione proposto dall'opponente che contestava l'esistenza di un tale diritto di surroga e paventava la vessatorietà del relativo meccanismo, in quanto doppiamente gravoso per il cliente che aveva già corrisposto il
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 prezzo della stipulazione della polizza adesiva al contratto di finanziamento. Sul punto è certamente dirimente il costante insegnamento della Cassazione, ribadito, peraltro, in occasione di una vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. Infatti, con l'ordinanza del 28/03/2022 n. 9866, la Cassazione ha chiarito che le polizze pagate dal finanziato, ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano, al verificarsi dell'evento assicurato, come conseguenze, sia la permanenza del debito da rimborsare, nonostante il mutuatario abbia pagato, proprio come dedotto dall'opponente, il costo di sottoscrizione della relativa polizza e l'assicuratore, escusso dalla società finanziaria, abbia rimborsato completamente quest'ultima, sia l'incontestabilità dell'asserita vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell'assicuratore. Più specificamente, la Suprema Corte ha ribadito che;
“la ratio della decisione impugnata sta nella qualificazione delle pattuizioni contenute, sia nel contratto di mutuo che nel successivo contratto di assicurazione, come a vantaggio del finanziatore anziché del finanziato: la Corte di Appello ha ritenuto che l'assicurazione risultante dagli accordi delle parti è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del consumatore, e che di conseguenza è giustificato il diritto di surroga del l'assicuratore nei riguardi del finanziato;
surroga che non avrebbe avuto senso solo ove l'assicurazione fosse stata stipulata nell'interesse di quest'ultimo...il regolamento, nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore ed assicurazioni che garantiscono il finanziato, introduce una classificazione che, a sua volta, ha bisogno di essere applicata nel caso concreto: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto.” conseguentemente “per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o a favore del finanziato, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione, e non già solamente al regolamento di attuazione della legge del 2005: ed è interpretando quei contratti che la Corte d'Appello ha ritenuto che l'assicurazione stipulata dalle parti fosse a beneficio del finanziatore anziché del finanziato. questa interpretazione si dimostra corretta per le ragioni che seguono”. Ai fini, quindi, della configurabilità del diritto di surroga, il la Cassazione ha ritenuto dirimente l'individuazione del soggetto economico a vantaggio del quale la relativa assicurazione dovesse ritenersi stipulata, concludendo per l'ammissibilità e la non vessatorietà della surroga nei casi di polizza a favore del finanziatore. A tal fine, ha ritenuto necessario il ricorso ai criteri ermeneutici della pattuizione contrattuale, chiarendo che: “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cfr. da ultimo C. Cass. 3115/2021; Cass. 29111/2017; Cass. 12936/2007). Dunque, il Giudice di Legittimità ha espresso, il seguente principio di diritto al fine di individuare il soggetto economico nell'interesse del quale deve intendersi stipulata la polizza adesiva al contratto di mutuo: “A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto che, da un lato, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, e che, per altro verso, l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. A ciò si aggiunge la previsione contrattuale che vincola le parti a stipulare la polizza tra il finanziatore, ossia OR PA e l'assicuratore, ossia DI spa: nella proposta di polizza, proveniente formalmente dal C., costui espressamente autorizza OR PA a stipulare la polizza con pagamento del premio a carico dello stesso (finanziato). Dall'insieme di queste condizioni contrattuali la Corte di appello ha correttamente dedotto che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo: è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.” Sempre la Suprema Corte, poi, ha escluso la possibile vessatorietà della clausola di espressa previsione del diritto di surroga della compagnia assicurativa nei diritti di rivalsa della società finanziaria, così argomentando: “Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'Appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione”. Nel caso di specie, dunque, del resto sovrapponibile alla fattispecie scrutinata dalla Cassazione di Cassazione, deve ritenersi che la lettura ermeneutica del contrato di finanziamento e delle polizze accessorie al medesimo, con particolare riguardo all'invocata assicurazione rischio lavoro, comportino da un lato la qualificabilità di
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7 detta ultima polizza come contratto stipulato a vantaggio del finanziatore e non del finanziato, pena il venir meno dell'effettiva causa economica posta a base della richiesta di una tale polizza per l'accesso al mutuo, e dall'altro la piena legittimità del conseguente espresso diritto di surroga in favore dell'assicurazione opposta, di cui all'art. 4 del contratto di finanziamento, clausola quest'ultima espressamente contenuta nella pattuizione sottoscritta dal cliente e come tale legittima e non vessatoria, come chiarito dalla Cassazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, provato il contratto di mutuo ed il contratto di finanziamento, risulta altresì provato che in data 25/13/2011 cessava il rapporto di lavoro con la ed in pari data, il residuo debito ascrivibile a carico di per Parte_2 Parte_1 il finanziamento in parola ammontava a complessivi € 16.274,27; risulta altresì documentalmente provato dall'atto di quietanza e surroga prodotto in giudizio, che, ricorrendo i presupposti per l'escussione della polizza assicurativa del Credito,
[...] liquidava in favore della Finanziaria l'indennizzo di € 16.274,27. Controparte_1
ha infatti provveduto all'analitica quantificazione del residuo debito ascritto a CP_1 carico dello per il finanziamento in parola, in misura del quale è stato Pt_1
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 8 determinato l'indennizzo liquidato in favore di IBL Banca S.p.a. per la polizza assicurativa del credito. Dal montante lordo dell'operazione prestito (€ 21.336,00) sono infatti stati stornati: € 2.794,00 corrispondenti a n. 11 quote da € 254,00 cadauna maturate sulle retribuzioni mensili percepite dallo tra il 01/05/2010 ed il Pt_1
31/03/2011; € 2.107,75 a titolo di rimborso degli interessi corrispettivi trattenuti all'origine sul montante lordo del prestito al TAN contrattuale del 4,00%, riferiti alle quote di retribuzione attese in piano di ammortamento a decorrere 01/04/2011 fino alla naturale estinzione del prestito e dunque mai effettivamente maturati a causa dell'interruzione anticipata del rapporto lavorativo;
€ 159,98 a titolo di storno commissioni bancarie non maturate. La differenza aritmetica sopra esposta restituisce l'importo di € 16.274,27 uguale all'importo indennizzato a IBL Banca S.p.a. in escussione della polizza assicurativa del credito, nonché al capitale richiesto in pagamento con la domanda di ingiunzione Pertanto, per tale identico importo in forza della Controparte_1 previsione contrattuale di cui all'art. 4.3, si surrogava nel diritto di credito radicato a carico di nel contratto di finanziamento n. 171515. Parte_1
Il debitore opposto non ha invece in alcun modo assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non provando alcun fatto estintivo e/o impeditivo dell'adempimento. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5199/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Parte_3 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1279/2019, del 13/7/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5199/2019 - G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 9